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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/02/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso, ha emesso la seguente
SENTENZA assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3193 del ruolo generale per l'anno 2023,
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. ROBERTO LUCA LOBUONO TAJANI;
PARTE RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. ANGELICA TOMEI;
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 20.06.2023, la società ricorrente ha adito l'intestato Tribunale affinchè fosse autorizzata a rimuovere il contatore del gas presente nei locali di proprietà della parte resistente, a seguito della riscontrata morosità nel pagamento delle bollette;
inoltre, ha chiesto che fossero stabilite le modalità di attuazione del provvedimento e che la parte resistente fosse condannata ex art. 614 bis c.p.c. ad una somma pari ad €. 50,00 per ogni giorno di ritardo.
Con memoria difensiva depositata in data 02.07.2024, si è costituita in Controparte_1 giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda.
Ciò premesso in punto di fatto, la società ricorrente ha rappresentato che, in data successiva al deposito del presente ricorso, la delibera n. 379 dell'ARERA avrebbe modificato in data
24.09.2024 l'art. 13 bis del TIMG, con innalzamento ad €. 5.000,00 della soglia di prelievo annuo di consumo di gas al di sopra della quale scatta l'obbligo per il Distributore di attivarsi giudizialmente.
Atteso che la morosità è inferiore ad €. 5.000,00, la modifica è sicuramente applicabile al caso di specie.
Pertanto, va dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse ad agire. Infatti, costituisce jus receptum in giurisprudenza il principio per il quale la cessazione della materia del contendere è, nel processo civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, rilevabile d'ufficio dal giudice, che si verifica qualora sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l'interesse ad agire ed a contraddire ovvero l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (v., tra le tante, Cass., n.
12310/2007; Cass., n. 4714/2006).
Tuttavia, ai fini della declaratoria della cessazione della materia del contendere, è necessario che le parti si diano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sottoponendo conclusioni conformi (cfr. Cass., n. 27460/2006).
Diversamente, allorquando la sopravvenienza di un fatto che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere (Cass. n. 11931/2006;
Trib. Torino II, 9 marzo 2006; App. Bari I, 23 agosto 2007 n. 899, giurisprudenzabarese.it).
Dovrà al contrario dare luogo ad una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse ad agire quando – come nel caso di specie – non vi sia più l'interesse della parte ad una statuizione sul punto, essendo intervenuta una modifica normativa.
Deve darsi allora atto della cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata anche d'ufficio, in assenza di richiesta di parte (cfr. Cass., Sez. 5, n. 11410 del 30 aprile 2019, non massimata).
Pertanto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese di lite vanno compensate, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., alla luce delle ragioni della decisione nonché tenendo conto che la delibera n. 379 dell' ha modificato in data CP_2
24.09.2024 l'art. 13 bis del TIMG e, dunque, in data successiva al deposito del presente ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione Prima, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) dichiara la cessata materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore il 06.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso