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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/05/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI OR NN REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 4421/ 2022
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Torino n.118, presso lo studio degli Avv.ti Antonio Panico e Lucia Rambone che lo rappresentano e difendono Ricorrente E
rappresentato e difeso Controparte_1 dallo avv.to VITALE VINCENZO con il quale elettivamente domicilia in VIA VITTOIRO VENETO N. 261 80054 GRAGNANO Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/08/2022 e ritualmente notificato il ricorrente indicato in epigrafe, premesso che era dipendente del odierno resistente, che aveva svolto mansioni superiori per CP_1 il periodo indicato nell'atto introduttivo, tanto premesso il ricorrente chiedeva, previo riconoscimento delle mansioni espletate, la condanna al pagamento delle corrispondenti differenze sugli emolumenti versati, oltre interessi e rivalutazione dalle singole date di maturazione del credito all'effettivo soddisfo;
il tutto con vittoria di spese ed attribuzione. Instauratosi il contraddittorio si costituiva il
1 convenuto il quale, nel contestare quanto dedotto, chiedeva CP_1 il rigetto del ricorso per quanto analiticamente esposto nella memoria difensiva con vittoria di spese (la definizione della controversia subiva un rallentamento anche a causa di disfunzioni del sistema informatico). In via pregiudiziale non deve dichiararsi la nullità dell'atto introduttivo poiché in base ad una lettura complessiva dello stesso possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02: “Per aversi nullita' del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non e' sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma e' necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullita' del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente).”. In particolare, risultano chiaramente indicate le mansioni espletate, l'inquadramento attribuito e quello a cui si ritiene corrispondano le mansioni svolte. E' inoltre stato prodotto un estratto del CCNL che riguarda appunto le mansioni oggetto del giudizio e, quindi, ritenere la nullità del ricorso, a parere del presente giudice, costituirebbe un'opzione ermeneutica ispirata ad un vuoto formalismo. Passando all'esame del merito l'attuale ricorrente fonda le sue pretese sulla disciplina dello svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego, attualmente contenuta nell'art. 52 del D.Lgs 165/01, Orbene ai sensi dell'art. 52 DLGS 165/01 anche nel caso in cui l'assegnazione a mansioni superiori avvenga al di fuori dei casi di vacanza di un posto in organico e di sostituzione di dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, come è noto, il lavoratore ha diritto comunque al pagamento delle differenze retributive (salve le ulteriori conseguenze previste dal 5° comma della norma in parola), mentre non sussiste il diritto al conseguimento della qualifica superiore. Infatti secondo l'art. 52 del D.lgs. n. 165/2001 : "Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista
2 dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanza dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore..". Al riguardo, dalla contrattazione collettiva applicabile emerge con riferimento alla CATEGORIA C che:” Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da : • Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
• Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; • Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
• Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.”
3 Con riferimento alla CATEGORIA D si legge viceversa che :” Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da : • Elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
• Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/ amministrativi;
• Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
• Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.” Tanto premesso si devono esaminare le risultanze istruttorie.
Il teste ha dichiarato ( cfr ud. del 10/07/2024): Testimone_1
“….Adr. Ero collega di lavoro dell'odierno ricorrente, attualmente in pensione. Per il resto indifferente. Adr. Confermo che dal 1982 al 2006 il ricorrente è stato addetto all'Ufficio leva. Adr. Posso confermare, lavorando insieme al ricorrente, che svolgeva le mansioni di cui al capo 2 per il periodo sopra indicato. Adr. Confermo il capo 3. Adr. Confermo il capo 4. Adr. Confermo il capo 5. Adr. Confermo il capo 6. Adr. Confermo il capo 7. Adr. Confermo il capo 8. Adr. Confermo il capo 9. Adr. Confermo il capo 10. Adr. Confermo il capo 11. Adr. Confermo il capo 12. Adr.
Confermo il capo 13. Adr. In relazione al capo 14 affermo che il ricorrente si occupava dell'aggiornamento delle liste di leva. Adr. In relazione al capo 15 Affermo che il ricorrente sottoscriveva personalmente l'aggiornamento delle liste di leva. Adr. Confermo il capo 16. Adr. Confermo il capo 17. Adr. Confermo il capo 18. Adr. Confermo il capo 19. Adr. Confermo il capo 20. Adr. Confermo il capo 21.Adr. Confermo il capo 22.Adr. Confermo il capo 23. Adr. Confermo il capo 24. Adr. Confermo il capo 25. Adr. In relazione al capo 26 Posso confermare che il ricorrente ci distribuiva le varie smart-card che consentivano l'accesso alle nostre postazioni. Adr.
Sul capo 27 nulla so. Posso soltanto confermare che dal suo computer controllava quali postazioni erano attive. Adr. Confermo il capo 28.Adr. Confermo il capo 29.Adr. Confermo il capo 30. Adr. Confermo il capo 31.Adr. Confermo il capo 32.Adr. Sul capo 33 nulla so di specifico. Adr. Confermo il capo 34.Adr. Confermo il capo 35. Adr. Confermo il capo 36. Adr. Confermo il capo 37.Adr. Confermo il capo 38. Adr. Confermo il capo 39, con la precisazione
4 che confrontavamo la nostra banca dai con la banca dati nazionale, rilevando gli errori della nostra banca dati. Adr. Confermo il capo 40. Adr. Con riferimento al capo 41 preciso che si occupava del rilascio di copie autentiche, con la specificazione che eravamo abilitati a rilasciare certificazione anche per gli stati esteri. Adr. Confermo il capo 42. Adr. Confermo il capo 43. Adr. Confermo il capo 44. Adr. Confermo il capo 45.Adr. Confermo il capo 46. Adr. Sul capo 47 confermo che i computer erano già configurati in relazione alla nostra banca dati ed il sig. si occupava di rendere Pt_1 accessibile la postazione, già configurata per la banca dati interna, affinchè fosse accessibile alla banca dati nazionale, e questo accesso veniva curato dal medesimo, mediante operazioni che svolgeva al computer. Adr. Confermo il capo 48.Adr. Confermo il capo 49 e per quanto a mia conoscenza non vi era nessun superiore che dava direttive con riferimento a questa attività. Adr. Confermo il capo
50.Adr. Nulla so in relazione al capo 51. Adr. Confermo il capo 52.”. Il teste ha dichiarato ( cfr ud. del 10/07/2024): Testimone_2
“….Adr. Ero collega di lavoro dell'odierno ricorrente, attualmente in pensione. Preciso che io lavoravo in altro servizio Ufficio elettorale circondariale e mi interfacciavo con l'ufficio anagrafe per tutte le problematiche che si presentavano. Ho attivato un procedimento nei confronti del comune per mansioni superiori che si è concluso lo scorso anno con una transazione. Per il resto indifferente. Adr. Confermo che dal 1982 al 2006 il ricorrente è stato addetto all'Ufficio leva. Adr. Posso confermare, lavorando insieme al ricorrente, che svolgeva le mansioni di cui al capo 2 per il periodo sopra indicato. Adr. In relazione al capo 3er quello che era il sig. che si occupava della formazione delle liste di Pt_1 leva. Adr. In relazione al capo 4 per quello che so tutti gli adempimenti del servizio di leva venivano svolti dal sig. . Adr. Pt_1
Sul capo 5 mi riporto a quanto dichiarato in relazione al capo 4. Adr. In riferimento al capo 6 nulla so. Adr. In riferimento al capo 7 nulla so. Adr. In riferimento al capo 8 nulla so. Adr. In riferimento al capo 9 nulla so. Adr. Confermo il capo 10.Adr. In riferimento al capo 11 nulla so. Adr. In riferimento al capo 12 nulla so. Adr. In riferimento al capo 13 nulla so. Adr. In riferimento al capo 14 nulla so. Adr. In riferimento al capo 15 nulla so Adr. Confermo il capo 16. Adr. Confermo il capo 17, anche se non ricordo la data con precisione. Adr. Confermo il capo 18.Adr. Confermo il capo 19. Adr. Confermo il capo 20. Adr. Confermo il capo 21. Adr. Confermo il capo 22. Adr. Confermo il capo 23. Adr. Confermo il capo 24.Adr.
5 Confermo il capo 25. Adr. Confermo il capo 26. Preciso che potevano verificarsi degli accessi non autorizzati con “sco” non autorizzate. La “sco” è una carta rilasciata al dipendente. Il ricorrente era responsabile di qualsiasi accesso. Adr. Confermo il capo 27. Adr. Confermo il capo 28. Adr. Confermo il capo 29.Adr. Confermo il capo 30, con riferimento alle procedure del rilascio delle CIE. Adr. Confermo il capo 31. Adr. Confermo il capo 32. Adr. Confermo il capo 33. Adr. Confermo il capo 34. Adr. Confermo il capo 35 ma non so se gli fossero stati affidati questi compiti. Adr. Confermo il capo 36. Adr. Confermo il capo 37. Adr. Confermo il capo 38. Adr. Confermo il capo 39. Adr. Confermo il capo 40. Adr. Con riferimento al capo 41 preciso che qualsiasi atto destinato all'estero deve essere autenticato da un dipendente abilitato per le autentiche per l'estero e che abbia la firma depositata in Prefettura. Preciso che il sig. aveva la firma depositata in Prefettura e Pt_1 quindi svolgeva l'attività di cui al capo 41. Adr. Confermo il capo 42. Adr. Confermo il capo 43. Adr. Confermo il capo 44. Adr. Confermo il capo 45. Adr. Confermo il capo 46. Adr. Confermo il capo 47. Adr. Confermo il capo 48. Adr. In relazione al capo 49 nulla so. Adr. Confermo il capo 50. Adr. Confermo il capo 51. Adr. Confermo il capo 52. “. Tanto premesso si deve rilevare che lo stesso resistente con determina prot. Int. n.41 del 21.02.2020, riconosceva al ricorrente mansioni superiori di categoria D, per il periodo intercorrente dal 01.02.2020 al 31.07.2020. Nella predetta determina si riconosce la complessità delle funzioni svolte dal ricorrente, nonché, la responsabilità alle stesse connessa. Il caso di specie quindi, appare per molteplici aspetti diverso da quelli esaminati nei precedenti prodotti dal CP_1
Orbene dall'istruttoria espletata emerge che perlomeno dal 2010 (anno in cui l'odierno ricorrente veniva nominato Referente Tecnico Comunale per l'elaborazione e la trasmissione della L.A.C. (Lista Anagrafica Comunale) lo stesso svolgeva attività che richiedevano elevate conoscenze plurispecialistiche (e non semplicemente monospecialistiche), che concernevano sia le specifiche materie che trattava che conoscenze in campo informatico. Le predette conoscenze erano state acquisite ed implementate dai numerosi corsi di aggiornamento, emergenti dagli atti (corsi di aggiornamento e/o formazione sulla “Sicurezza Informatica” per l'implementazione della C.IE., nonché, corsi per le procedure delle postazioni INA- SAIA). Inoltre, emerge dall'istruttoria espletata, e dai documenti prodotti che l'odierno ricorrente svolgeva mansioni con responsabilità di
6 risultati relativi ad importanti e diversi processi amministrativi. Infatti, si ripete, in data 16.6.2010 veniva nominato Referente Tecnico Comunale per l'elaborazione e la trasmissione della L.A.C. (Lista Anagrafica Comunale) all'Ufficio Regionale Istat e, nel giugno 2012, referente SIREA ( e non quindi solo con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi). Quindi si può ritenere che perlomeno dal 2010 l'odierno ricorrente svolgesse in modo prevalente mansioni riconducibili alla categoria D, come successivamente riconosciuto per un periodo limitato dalla stessa P.A. Non è necessario accertare se l'odierno ricorrente abbia svolto mansioni superiori per il periodo precedente, in considerazione dell'eccepita prescrizione. Infatti il primo idoneo atto interruttivo prodotto é la diffida comunicata in data 15.11.2019: risultano quindi prescritte le differenze retributive anteriori al 15.11.2014. Il calcolo delle differenze retributive dovute dovrà essere compiuto alla luce dei trattamenti iniziali, dovuti per la categoria C e D, conformemente a quanto già stabilito dalla determinazione 41 del 20/02/2020. La predetta differenza dovrà quindi essere riconosciuta in relazione al periodo intercorrente fra il 15.11.2014 e la data di collocazione in quiescenza, al netto di quanto corrisposto. In relazione alla determinazione del quantum, che appare poter essere compiuta in base ad un mero calcolo matematico conformemente ai criteri sopra indicati, la stessa potrà avvenire, in caso di contestazioni, anche in sede esecutiva. Al riguardo non si può non rilevare che, in base ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a cui si aderisce, le retribuzioni devono essere calcolate al lordo e non al netto delle ritenute previdenziali (cfr. anche Cass. 2544/01). Trattandosi di un rapporto di pubblico impiego, su quanto dovuto, ex art. 22, comma 36, L. n. 724 del 1994, spettano gli interessi legali e l'eventuale rivalutazione maturata in eccedenza agli stessi a partire dalla data di maturazione dei singoli crediti sino al loro soddisfo, da calcolarsi secondo le modalità indicate da Cass. S.U. 29.15.2001 n. 38. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa
7 ogni diversa istanza ed eccezione nella causa in epigrafe così provvede: a) condanna il resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del ricorrente, della somma costituita dalla differenza fra gli emolumenti corrispondenti alla categoria D1 e C1, in relazione al periodo intercorrente fra il 15.11.2014 e la data di collocazione in quiescenza, al netto di quanto corrisposto, oltre accessori di legge;
b) rigetta le altre domande proposte c) condanna il resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di giudizio a favore del ricorrente che liquida nella somma di € 2.520,00 oltre IVA e CPA come per legge e spese generali al 15% , con attribuzione per distrazione;
d) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c.. Cosi deciso in Torre Annunziata, in data 14.05.2025
Il giudice (dott. Giovanni Favi)
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