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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/03/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 12866/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12866/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in via Cibrario 6, Torino presso lo studio dell'avv. AGOSTINO
PAOLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in TORINO l'08/10/1995.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 1311 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 03.02.2006. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 21.10.2020.
Con ricorso depositato il 23/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai IGnori
i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che la residenza e l'abitazione della figlia (maggiorenne, ma Per_1 economicamente dipendente dai genitori) resterà presso la madre.
DISPONE l'assegnazione della ex casa coniugale alla IG.ra con gli arredi e le Parte_1 suppellettili ivi esistenti.
DISPONE che il IGnor corrisponda alla IG.ra , quale contributo Parte_2 Parte_1 di mantenimento per la figlia l'importo mensile pari ad euro 450,00 Per_1
(quattrocentocinquanta/00) da versare entro il giorno 12 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo di Intesa del
Tribunale di Torino.
PRENDE ATTO della volontà delle parti alla revisione, nel tempo, dell'importo per il mantenimento di in considerazione, altresì, dell'attuale esposizione debitoria del IG. . Per_1 Parte_2
PRENDE ATTO che le parti sono economicamente autosufficienti e che, pertanto, rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
PRENDE ATTO che le parti concordano che l'importo di cui all'assegno unico verrà percepito interamente dalla IG.ra . Parte_1
PRENDE ATTO che l'autovettura Fiat 50 - intestata ed utilizzata in via esclusiva dalla IG.ra
– resta nella disponibilità della medesima e l'autovettura OR OC - intestata ed Parte_1 utilizzata in via esclusiva dal IG. – resta nella disponibilità del medesimo. Parte_2
PRENDE ATTO che il IG. continuerà a corrispondere i premi relativi alla polizza Parte_2 sanitaria di Per_1 PRENDE ATTO che, con l'esatto adempimento delle condizioni sopra riportate, le parti dichiarano di aver risolto, prima d'ora, ogni questione economico – patrimoniale e che non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo e/o ragione.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/03/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12866/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in via Cibrario 6, Torino presso lo studio dell'avv. AGOSTINO
PAOLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in TORINO l'08/10/1995.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 1311 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 03.02.2006. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 21.10.2020.
Con ricorso depositato il 23/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai IGnori
i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che la residenza e l'abitazione della figlia (maggiorenne, ma Per_1 economicamente dipendente dai genitori) resterà presso la madre.
DISPONE l'assegnazione della ex casa coniugale alla IG.ra con gli arredi e le Parte_1 suppellettili ivi esistenti.
DISPONE che il IGnor corrisponda alla IG.ra , quale contributo Parte_2 Parte_1 di mantenimento per la figlia l'importo mensile pari ad euro 450,00 Per_1
(quattrocentocinquanta/00) da versare entro il giorno 12 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo di Intesa del
Tribunale di Torino.
PRENDE ATTO della volontà delle parti alla revisione, nel tempo, dell'importo per il mantenimento di in considerazione, altresì, dell'attuale esposizione debitoria del IG. . Per_1 Parte_2
PRENDE ATTO che le parti sono economicamente autosufficienti e che, pertanto, rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
PRENDE ATTO che le parti concordano che l'importo di cui all'assegno unico verrà percepito interamente dalla IG.ra . Parte_1
PRENDE ATTO che l'autovettura Fiat 50 - intestata ed utilizzata in via esclusiva dalla IG.ra
– resta nella disponibilità della medesima e l'autovettura OR OC - intestata ed Parte_1 utilizzata in via esclusiva dal IG. – resta nella disponibilità del medesimo. Parte_2
PRENDE ATTO che il IG. continuerà a corrispondere i premi relativi alla polizza Parte_2 sanitaria di Per_1 PRENDE ATTO che, con l'esatto adempimento delle condizioni sopra riportate, le parti dichiarano di aver risolto, prima d'ora, ogni questione economico – patrimoniale e che non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo e/o ragione.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/03/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.