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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 12/06/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore letti gli atti di causa e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 744/2025 V.G. promossa da
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1
e da nata a [...] in data [...], codice fiscale Parte_2
, entrambi elettivamente domiciliati in Salemi, via G. Garibaldi, n. 10, presso C.F._2 lo studio dell'Avv. Francesco Giuseppe Crimi (indirizzo pec
Email_1 ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente necessario
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso congiunto, depositato in data 5 maggio 2025, e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto la modifica delle precedenti condizioni di divorzio.
[...]
Hanno premesso che, con sentenza n. 978/2018 depositata in data 11 ottobre 2018 (causa n.
1690/2018 R.G. Tribunale ordinario di Marsala) è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 12 giugno 2025 le parti hanno insistito nell'omologa della modifica delle condizioni di divorzio alle condizioni di seguito riportate:
«1) Revoca dell'obbligo di di versare un contributo per il mantenimento dei figli. Parte_1 2) Revoca dell'obbligo di di versare l'assegno divorzile a . Parte_1 Parte_2
3) Compensazione integrale delle spese processuali»
Alla stessa udienza la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
2. Preliminarmente, osserva il Collegio che a norma dell'art. 473-bis.29 c.p.c. (rubricato
«modificabilità dei provvedimenti»), qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste dalla sezione I del capo II del Titolo IV-bis c.p.c., la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici che, quindi, sono rivedibili e divengono definitivi solo rebus sic stantibus (sul punto si veda già Cass. civ., n. 283/2020).
Ciò significa che la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio di divorzio è esclusa dal passaggio in giudicato della relativa sentenza (che copre il dedotto ed il deducibile), pertanto, la valutazione del Tribunale, in sede di revisione delle condizioni di divorzio, è limitata ai soli fatti sopravvenuti rispetto al giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel caso concreto i ricorrenti hanno allegato, a sostegno della propria domanda, la sussistenza di
«nuove circostanze sopravvenute» legate al trasferimento di , per motivi di lavoro, Parte_1
a Cappella Maggiore, provincia di Treviso, al raggiungimento della maggiore età dei tre figli, Per_1
(nata il [...]), (nata il [...]) ed (nato il 21 dicembre
[...] Per_2 Per_3
2006) che non abitano più con la madre.
Tale accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico né a disposizioni di carattere imperativo.
Le istanze come sopra avanzate, dunque, possono trovare integrale accoglimento e di conseguenza questo Tribunale può pronunciarsi in senso conforme, essendo stata comunicata la pendenza del procedimento al Pubblico Ministero.
3. Stante l'esito del giudizio, deve disporsi la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti.
Per questi motivi
Il Tribunale, sull'accordo congiunto formulato, nel corso del presente giudizio, da , Parte_1
e così provvede: Parte_2
Omologa l'accordo delle parti alle condizioni riportate in parte motiva.
Compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di rito.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
12 giugno 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. Francesco Paolo Pizzo