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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 14/01/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 9950/2019 TRA
nato a [...] il [...], rappr. e dif. dagli Avv. S. Zannini Parte_1
e G. Santillo, con cui elett. dom. in Falciano del Massico alla Via Vellaria n. 20, giusta procura in atti
RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'Avv. P. Ciacci, giusta procura generale alle CP_1 liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE OGGETTO: ripetizione di indebito CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/11/2019, parte ricorrente deduceva di aver ricevuto dall' in data 14/11/2018 una comunicazione con cui veniva informata del pagamento CP_1 della somma non dovuta di € 8.848,69 sulla prestazione di mobilità per il periodo dal 08/07/2014 al 08/07/2017, con contestuale richiesta di restituzione del predetto importo. Deduceva di aver presentato tempestivo ricorso amministrativo, non deciso nei termini di legge. Dedotte la mancanza di motivazione e la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità di mobilità, contestata la percezione delle somme chieste in restituzione, chiedeva al Tribunale di “annullare, previa sospensione delle richieste di indebito, il provvedimento impugnato;
dichiarare comunque dovuti nella loro interezza l'indennità di mobilità ed i trattamenti di famiglia eventualmente percepiti nel periodo oggetto di contestazione;
in subordine, dichiarare comunque non dovuta alcuna somma”. Spese vinte, con attribuzione. Si costituiva in giudizio l' che, con articolata memoria, deduceva l'insussistenza dei CP_1 presupposti per l'erogazione della prestazione richiesta, aggiungendo che, in via di autotutela, era stata riconosciuta al ricorrente l'integrazione salariale prevista per le imprese edili, con contestuale richiesta restitutoria del solo importo di cui alla comunicazione
1 impugnata, invece del maggior importo corrisposto (pari ad € 37.656,13), chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. La causa, previa riassegnazione, giungeva per la prima volta innanzi alla scrivente – a seguito di rinvio d'ufficio - all'udienza fissata per il 29/12/2022 e, successivamente rinviata, anche in considerazione del carico del ruolo, giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte. In primo luogo, si osserva che appare destituita di fondamento la doglianza, formulata da parte ricorrente, inerente alla carenza di motivazione dell'atto impugnato: ed infatti, lo stesso reca in maniera puntuale le indicazioni relative al periodo di riferimento (dal 08/07/2014 al 08/07/2017), all'importo richiesto (€ 8.848,69), alla prestazione (“prestaz. di mobilità cat. Mob. n. 2014440069”) ed alle ragioni del diniego (“in quanto il lavoratore dipende da azienda non soggetta alla normativa sulla mobilità”). Tra l'altro, parte ricorrente ha argomentato anche in relazione alla sussistenza dei presupposti della prestazione richiesta, così replicando alla rilevata insussistenza dei presupposti per l'accesso alla prestazione, sì che alcuna omessa o carente motivazione si rinviene nel provvedimento opposto, né alcuna lesione del diritto di difesa. Passando al merito della questione, appare opportuna una preliminare ricostruzione del quadro normativo di riferimento. L'art. 16 co. 1 L. 223/1991 prevedeva, secondo il testo vigente ratione temporis, che “Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell'articolo 24 da parte delle imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale il lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far valere una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo o comunque non a termine, ha diritto alla indennità di mobilità ai sensi dell'articolo 7”. Nel caso in esame, l'istituto ha rilevato la carenza dei presupposti per accedere alla prestazione richiesta, osservando, da un lato, che il datore di lavoro era classificato come impresa edile (richiamando anche la visura camerale, in atti) e, dall'altro, che il licenziamento non era avvenuto per cessazione attività, come dichiarato in domanda. La natura edile del datore di lavoro non risulta contestata da parte ricorrente (che nel ricorso amministrativo deduce di aver lavorato per l'impresa edile Mirabella S.p.A.) e si evince dalla documentazione in atti (visura camerale;
, da cui risulta Pt_2
l'applicazione del CCNL per imprese edili). Non risultano, pertanto, sussistere i presupposti per il riconoscimento in favore di parte ricorrente dell'indennità di mobilità, oggetto di domanda originariamente presentata in via amministrativa.
2 Va, infine, disattesa la doglianza sollevata in ricorso in ordine alla contestazione sull'effettiva percezione del pagamento delle prestazioni chieste in ripetizione dall'ente previdenziale. Ed invero, le deduzioni sul punto formulate in ricorso devono ritenersi del tutto generiche. Parte ricorrente, infatti, si è limitata ad affermare, in via del tutto generica, di non aver ricevuto il pagamento, della cui prova era onerato l' e di avere difficoltà a verificarne CP_1
l'effettivo incasso, deducendo nel merito la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della prestazione, di cui non chiedeva il pagamento. Va altresì osservato che nella memoria difensiva depositata, l'ente deduceva che, a seguito dei controlli incrociati sui dati, emergeva l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza (originariamente concessa in quanto parte ricorrente aveva indicato, nell'apposito campo, il codice 71, relativo al licenziamento per cessazione di attività). L'istituto, tuttavia, considerato che il ricorrente era stato effettivamente licenziato - sia pure per riduzione del personale e non per cessazione di attività - e poteva rientrare fra i soggetti destinatari del trattamento speciale previsto per il settore edilizia ai sensi dell'articolo 3 della legge 451/1994, ed al fine di evitare la richiesta di restituzione della intera l'indennità di mobilità e dei relativi assegni familiari corrisposti (ammontanti rispettivamente ad euro 35.456,07 ed a euro 2.200,06 complessivi), in autotutela concedeva al ricorrente l'integrazione salariale prevista per le impresi edili (prevista solo per 27 mesi anziché 36), operando la compensazione fino alla concorrenza degli importi. Ebbene, a fronte di una così puntuale ricostruzione fattuale e del riconoscimento da parte dell'ente - a seguito di un successivo intervento in autotutela - di una prestazione diversa da quella oggetto della domanda originaria, deve necessariamente ritenersi che la prestazione sia stata erogata così come dedotto, ancor più considerato che la richiesta di restituzione ha ad oggetto non l'intera somma, bensì un importo inferiore (cfr. memoria di costituzione, relazione amministrativa e prospetto di liquidazione in atti). Si osserva altresì che, a fronte di tali puntuali indicazioni, del tutto generica è la contestazione formulata dal ricorrente, anche nelle note autorizzate. Ed invero, in queste ultime, la parte ricorrente si limitava a dedurre, in modo anche contraddittorio, da un lato di non essere in grado di dare conferma di quanto assunto dall' in memoria, dall'altro a negare “specificamente” il pagamento della prestazione, CP_1 almeno nella misura indicata. Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso va integralmente rigettato. Assorbita ogni ulteriore questione. Nulla per le spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
3 1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 14/01/2025
4
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 14/01/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 9950/2019 TRA
nato a [...] il [...], rappr. e dif. dagli Avv. S. Zannini Parte_1
e G. Santillo, con cui elett. dom. in Falciano del Massico alla Via Vellaria n. 20, giusta procura in atti
RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'Avv. P. Ciacci, giusta procura generale alle CP_1 liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE OGGETTO: ripetizione di indebito CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/11/2019, parte ricorrente deduceva di aver ricevuto dall' in data 14/11/2018 una comunicazione con cui veniva informata del pagamento CP_1 della somma non dovuta di € 8.848,69 sulla prestazione di mobilità per il periodo dal 08/07/2014 al 08/07/2017, con contestuale richiesta di restituzione del predetto importo. Deduceva di aver presentato tempestivo ricorso amministrativo, non deciso nei termini di legge. Dedotte la mancanza di motivazione e la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità di mobilità, contestata la percezione delle somme chieste in restituzione, chiedeva al Tribunale di “annullare, previa sospensione delle richieste di indebito, il provvedimento impugnato;
dichiarare comunque dovuti nella loro interezza l'indennità di mobilità ed i trattamenti di famiglia eventualmente percepiti nel periodo oggetto di contestazione;
in subordine, dichiarare comunque non dovuta alcuna somma”. Spese vinte, con attribuzione. Si costituiva in giudizio l' che, con articolata memoria, deduceva l'insussistenza dei CP_1 presupposti per l'erogazione della prestazione richiesta, aggiungendo che, in via di autotutela, era stata riconosciuta al ricorrente l'integrazione salariale prevista per le imprese edili, con contestuale richiesta restitutoria del solo importo di cui alla comunicazione
1 impugnata, invece del maggior importo corrisposto (pari ad € 37.656,13), chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. La causa, previa riassegnazione, giungeva per la prima volta innanzi alla scrivente – a seguito di rinvio d'ufficio - all'udienza fissata per il 29/12/2022 e, successivamente rinviata, anche in considerazione del carico del ruolo, giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte. In primo luogo, si osserva che appare destituita di fondamento la doglianza, formulata da parte ricorrente, inerente alla carenza di motivazione dell'atto impugnato: ed infatti, lo stesso reca in maniera puntuale le indicazioni relative al periodo di riferimento (dal 08/07/2014 al 08/07/2017), all'importo richiesto (€ 8.848,69), alla prestazione (“prestaz. di mobilità cat. Mob. n. 2014440069”) ed alle ragioni del diniego (“in quanto il lavoratore dipende da azienda non soggetta alla normativa sulla mobilità”). Tra l'altro, parte ricorrente ha argomentato anche in relazione alla sussistenza dei presupposti della prestazione richiesta, così replicando alla rilevata insussistenza dei presupposti per l'accesso alla prestazione, sì che alcuna omessa o carente motivazione si rinviene nel provvedimento opposto, né alcuna lesione del diritto di difesa. Passando al merito della questione, appare opportuna una preliminare ricostruzione del quadro normativo di riferimento. L'art. 16 co. 1 L. 223/1991 prevedeva, secondo il testo vigente ratione temporis, che “Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell'articolo 24 da parte delle imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale il lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far valere una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo o comunque non a termine, ha diritto alla indennità di mobilità ai sensi dell'articolo 7”. Nel caso in esame, l'istituto ha rilevato la carenza dei presupposti per accedere alla prestazione richiesta, osservando, da un lato, che il datore di lavoro era classificato come impresa edile (richiamando anche la visura camerale, in atti) e, dall'altro, che il licenziamento non era avvenuto per cessazione attività, come dichiarato in domanda. La natura edile del datore di lavoro non risulta contestata da parte ricorrente (che nel ricorso amministrativo deduce di aver lavorato per l'impresa edile Mirabella S.p.A.) e si evince dalla documentazione in atti (visura camerale;
, da cui risulta Pt_2
l'applicazione del CCNL per imprese edili). Non risultano, pertanto, sussistere i presupposti per il riconoscimento in favore di parte ricorrente dell'indennità di mobilità, oggetto di domanda originariamente presentata in via amministrativa.
2 Va, infine, disattesa la doglianza sollevata in ricorso in ordine alla contestazione sull'effettiva percezione del pagamento delle prestazioni chieste in ripetizione dall'ente previdenziale. Ed invero, le deduzioni sul punto formulate in ricorso devono ritenersi del tutto generiche. Parte ricorrente, infatti, si è limitata ad affermare, in via del tutto generica, di non aver ricevuto il pagamento, della cui prova era onerato l' e di avere difficoltà a verificarne CP_1
l'effettivo incasso, deducendo nel merito la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della prestazione, di cui non chiedeva il pagamento. Va altresì osservato che nella memoria difensiva depositata, l'ente deduceva che, a seguito dei controlli incrociati sui dati, emergeva l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza (originariamente concessa in quanto parte ricorrente aveva indicato, nell'apposito campo, il codice 71, relativo al licenziamento per cessazione di attività). L'istituto, tuttavia, considerato che il ricorrente era stato effettivamente licenziato - sia pure per riduzione del personale e non per cessazione di attività - e poteva rientrare fra i soggetti destinatari del trattamento speciale previsto per il settore edilizia ai sensi dell'articolo 3 della legge 451/1994, ed al fine di evitare la richiesta di restituzione della intera l'indennità di mobilità e dei relativi assegni familiari corrisposti (ammontanti rispettivamente ad euro 35.456,07 ed a euro 2.200,06 complessivi), in autotutela concedeva al ricorrente l'integrazione salariale prevista per le impresi edili (prevista solo per 27 mesi anziché 36), operando la compensazione fino alla concorrenza degli importi. Ebbene, a fronte di una così puntuale ricostruzione fattuale e del riconoscimento da parte dell'ente - a seguito di un successivo intervento in autotutela - di una prestazione diversa da quella oggetto della domanda originaria, deve necessariamente ritenersi che la prestazione sia stata erogata così come dedotto, ancor più considerato che la richiesta di restituzione ha ad oggetto non l'intera somma, bensì un importo inferiore (cfr. memoria di costituzione, relazione amministrativa e prospetto di liquidazione in atti). Si osserva altresì che, a fronte di tali puntuali indicazioni, del tutto generica è la contestazione formulata dal ricorrente, anche nelle note autorizzate. Ed invero, in queste ultime, la parte ricorrente si limitava a dedurre, in modo anche contraddittorio, da un lato di non essere in grado di dare conferma di quanto assunto dall' in memoria, dall'altro a negare “specificamente” il pagamento della prestazione, CP_1 almeno nella misura indicata. Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso va integralmente rigettato. Assorbita ogni ulteriore questione. Nulla per le spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
3 1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 14/01/2025
4
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi