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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott.ssa Ivana F. Mancuso Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 397/2024 del R.G.V.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado
da
, nata il [...] a [...], C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avvocato Manuela Leopanto, , pec C.F._2
Email_1
e
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._3
rappresentato e difeso dall'Avvocato Bernarda Cristina Di Palermo, pec
Email_2
con l'intervento
del PROCURATORE GENERALE presso questa Corte di Appello
***
Conclusioni congiunte per i ricorrenti:
Respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa.
1 Accogliere in rito il presente atto e ritenuta la propria competenza, dire e dichiarare esecutiva ed efficace nell'ordinamento giuridico italiano la sentenza del TEIP dei dì 26 ottobre - 23 novembre 2023, resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica dell'1 luglio 2024;
e per l'effetto ordinare l'annotazione a margine dell'originale dell'atto di matrimonio ed ogni connesso adempimento.
Conclusioni per il P.G.:
Esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 17.10.2024 e Parte_1 Parte_2 hanno adito questa Corte di Appello chiedendo che fosse dichiarata efficace nella
Repubblica Italiana la sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Siculo di
Palermo, in data 26 ottobre 2023, pubblicata il 23 novembre 2023 e dichiarata esecutiva con decreto della Segnatura Apostolica in data 1 luglio 2024, con cui era stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario da loro contratto a Palermo il 2 giugno 2014,
“per esclusione dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale da parte dell'attore” Pt_2
a norma del can. 1101 par. 2 del C.J.C.
[...]
2. Instaurato il contraddittorio col P.G., che il 25.10.2024 ha chiesto l'accoglimento del ricorso, il procedimento è stato assunto in deliberazione in esito alla camera di consiglio del 20.11.2024, sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. La domanda proposta congiuntamente dalle parti va accolta.
4. È noto che, ai sensi dell'art. 8 n. 2 del c.d. Nuovo Accordo tra la Santa Sede e la
Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985 n. 121, le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai Tribunali Ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica Italiana con sentenza della Corte d'Appello competente, quando sia accertato che:
2 a) il giudice ecclesiastico era competente a conoscere della causa, in quanto il matrimonio è stato celebrato in conformità dell'art. 8 del predetto accordo (e cioè secondo le norme del diritto canonico);
b) nel procedimento davanti ai Tribunali Ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) ricorrano le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
5. Nella specie, trattandosi di matrimonio concordatario, celebrato a Palermo e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, ricorreva senz'altro la competenza del Tribunale Ecclesiastico che ha, altresì, emesso la sentenza delibanda al termine di un processo nel corso del quale è stato garantito il contraddittorio e rispettato il diritto di difesa delle parti, constando che la , citata e dichiarata assente, ha fatto Pt_1
pervenire al Tribunale una missiva per contestare quanto riferito dall'attore con riguardo alla prole.
6. Va peraltro tenuto conto della definitività della decisione, decretata il 1° luglio 2024 dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica nella sua qualità di “superiore organo ecclesiastico di controllo” ai sensi dell'art. 8, n. 2, dell'Accordo di modificazione del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984.
7. Non consta che davanti al giudice italiano sia pendente altro procedimento avente lo stesso oggetto, e dalla sentenza di divorzio, in atti, risulta che le parti non vantano più neanche reciproche domande di contenuto economico.
8. Per quanto attiene ai motivi e all'eventuale contrarietà all'ordine pubblico, il matrimonio tra le parti è stato dichiarato nullo per esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte del , ovverosia per un motivo che non osta all'accoglimento Pt_2
della domanda, atteso che la delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di uno soltanto dei coniugi, di uno dei bona matrimonii, non trova ostacolo nell'ordine pubblico ove detta esclusione sia rimasta, inespressa, nella sfera psichica del suo autore, senza essere conosciuta o conoscibile dall'altro coniuge, quando a chiedere la declaratoria di
3 esecutività della sentenza ecclesiastica sia il coniuge che ignorava, o non poteva conoscere, il vizio del consenso dell'altro (v. Cass., 14906/2009 sent. n. 14906 del 2009).
Nella specie appunto anche l'incolpevole – quanto meno per quanto consti, secondo quanto ritenuto dal giudice ecclesiastico - ha chiesto la Parte_1
delibazione, e non risulta poi ostativo il fatto che il , proponendo anch'esso il Pt_2
ricorso, abbia manifestato concludentemente la volontà di profittarne.
9. Il riconoscimento del citato vizio, indipendentemente da qualsiasi considerazione in ordine alla durata della convivenza (la convivenza triennale "come coniugi", quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima, è infatti oggetto di un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio), valutato congiuntamente al fatto che, in sede di delibazione della sentenza di nullità del matrimonio emessa dal giudice ecclesiastico per esclusione dei "bona matrimonii", il giudice italiano è vincolato ai fatti accertati in quella pronuncia (non essendogli concesso né un riesame del merito né il rinnovo dell'istruttoria, con acquisizione di nuovi materiali probatori), esaurisce l'oggetto dell'accertamento devoluto a questa Corte.
10. Non vi è ostacolo, dunque, alla delibazione della sentenza pronunciata dal
Tribunale Ecclesiastico e la domanda dei ricorrenti va conseguentemente accolta, con ordine all'Ufficiale dello Stato civile del Comune nei cui registri il matrimonio fu trascritto di procedere ai prescritti adempimenti.
11. Trattandosi di decisione emessa su ricorso congiunto, non v'è materia di regolamentazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale, dichiara efficace in Italia la sentenza ecclesiastica del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano
Siculo di Palermo, in data 26 ottobre 2023, pubblicata il 23 novembre 2023 e dichiarata esecutiva con decreto della Segnatura Apostolica in data 1 luglio 2024, con cui è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 2 giugno 2014
4 da nata a [...] [...], e nato a Parte_1 Parte_2
Palermo il 24/02/1976, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Palermo nell'anno 2014, parte II, Serie A, vol. 2605, n. 31.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo di procedere ai prescritti conseguenziali adempimenti.
Lascia a carico solidale dei ricorrenti le spese del giudizio dagli stessi sostenute.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 20 novembre 2024.
Il Presidente est.
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott.ssa Ivana F. Mancuso Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 397/2024 del R.G.V.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado
da
, nata il [...] a [...], C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avvocato Manuela Leopanto, , pec C.F._2
Email_1
e
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._3
rappresentato e difeso dall'Avvocato Bernarda Cristina Di Palermo, pec
Email_2
con l'intervento
del PROCURATORE GENERALE presso questa Corte di Appello
***
Conclusioni congiunte per i ricorrenti:
Respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa.
1 Accogliere in rito il presente atto e ritenuta la propria competenza, dire e dichiarare esecutiva ed efficace nell'ordinamento giuridico italiano la sentenza del TEIP dei dì 26 ottobre - 23 novembre 2023, resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica dell'1 luglio 2024;
e per l'effetto ordinare l'annotazione a margine dell'originale dell'atto di matrimonio ed ogni connesso adempimento.
Conclusioni per il P.G.:
Esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 17.10.2024 e Parte_1 Parte_2 hanno adito questa Corte di Appello chiedendo che fosse dichiarata efficace nella
Repubblica Italiana la sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Siculo di
Palermo, in data 26 ottobre 2023, pubblicata il 23 novembre 2023 e dichiarata esecutiva con decreto della Segnatura Apostolica in data 1 luglio 2024, con cui era stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario da loro contratto a Palermo il 2 giugno 2014,
“per esclusione dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale da parte dell'attore” Pt_2
a norma del can. 1101 par. 2 del C.J.C.
[...]
2. Instaurato il contraddittorio col P.G., che il 25.10.2024 ha chiesto l'accoglimento del ricorso, il procedimento è stato assunto in deliberazione in esito alla camera di consiglio del 20.11.2024, sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. La domanda proposta congiuntamente dalle parti va accolta.
4. È noto che, ai sensi dell'art. 8 n. 2 del c.d. Nuovo Accordo tra la Santa Sede e la
Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985 n. 121, le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai Tribunali Ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica Italiana con sentenza della Corte d'Appello competente, quando sia accertato che:
2 a) il giudice ecclesiastico era competente a conoscere della causa, in quanto il matrimonio è stato celebrato in conformità dell'art. 8 del predetto accordo (e cioè secondo le norme del diritto canonico);
b) nel procedimento davanti ai Tribunali Ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) ricorrano le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
5. Nella specie, trattandosi di matrimonio concordatario, celebrato a Palermo e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, ricorreva senz'altro la competenza del Tribunale Ecclesiastico che ha, altresì, emesso la sentenza delibanda al termine di un processo nel corso del quale è stato garantito il contraddittorio e rispettato il diritto di difesa delle parti, constando che la , citata e dichiarata assente, ha fatto Pt_1
pervenire al Tribunale una missiva per contestare quanto riferito dall'attore con riguardo alla prole.
6. Va peraltro tenuto conto della definitività della decisione, decretata il 1° luglio 2024 dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica nella sua qualità di “superiore organo ecclesiastico di controllo” ai sensi dell'art. 8, n. 2, dell'Accordo di modificazione del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984.
7. Non consta che davanti al giudice italiano sia pendente altro procedimento avente lo stesso oggetto, e dalla sentenza di divorzio, in atti, risulta che le parti non vantano più neanche reciproche domande di contenuto economico.
8. Per quanto attiene ai motivi e all'eventuale contrarietà all'ordine pubblico, il matrimonio tra le parti è stato dichiarato nullo per esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte del , ovverosia per un motivo che non osta all'accoglimento Pt_2
della domanda, atteso che la delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di uno soltanto dei coniugi, di uno dei bona matrimonii, non trova ostacolo nell'ordine pubblico ove detta esclusione sia rimasta, inespressa, nella sfera psichica del suo autore, senza essere conosciuta o conoscibile dall'altro coniuge, quando a chiedere la declaratoria di
3 esecutività della sentenza ecclesiastica sia il coniuge che ignorava, o non poteva conoscere, il vizio del consenso dell'altro (v. Cass., 14906/2009 sent. n. 14906 del 2009).
Nella specie appunto anche l'incolpevole – quanto meno per quanto consti, secondo quanto ritenuto dal giudice ecclesiastico - ha chiesto la Parte_1
delibazione, e non risulta poi ostativo il fatto che il , proponendo anch'esso il Pt_2
ricorso, abbia manifestato concludentemente la volontà di profittarne.
9. Il riconoscimento del citato vizio, indipendentemente da qualsiasi considerazione in ordine alla durata della convivenza (la convivenza triennale "come coniugi", quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima, è infatti oggetto di un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio), valutato congiuntamente al fatto che, in sede di delibazione della sentenza di nullità del matrimonio emessa dal giudice ecclesiastico per esclusione dei "bona matrimonii", il giudice italiano è vincolato ai fatti accertati in quella pronuncia (non essendogli concesso né un riesame del merito né il rinnovo dell'istruttoria, con acquisizione di nuovi materiali probatori), esaurisce l'oggetto dell'accertamento devoluto a questa Corte.
10. Non vi è ostacolo, dunque, alla delibazione della sentenza pronunciata dal
Tribunale Ecclesiastico e la domanda dei ricorrenti va conseguentemente accolta, con ordine all'Ufficiale dello Stato civile del Comune nei cui registri il matrimonio fu trascritto di procedere ai prescritti adempimenti.
11. Trattandosi di decisione emessa su ricorso congiunto, non v'è materia di regolamentazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale, dichiara efficace in Italia la sentenza ecclesiastica del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano
Siculo di Palermo, in data 26 ottobre 2023, pubblicata il 23 novembre 2023 e dichiarata esecutiva con decreto della Segnatura Apostolica in data 1 luglio 2024, con cui è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 2 giugno 2014
4 da nata a [...] [...], e nato a Parte_1 Parte_2
Palermo il 24/02/1976, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Palermo nell'anno 2014, parte II, Serie A, vol. 2605, n. 31.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo di procedere ai prescritti conseguenziali adempimenti.
Lascia a carico solidale dei ricorrenti le spese del giudizio dagli stessi sostenute.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 20 novembre 2024.
Il Presidente est.
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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