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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/04/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1071/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso depositato in data 25/2/2023 da
, (C.F. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Carlentini, Via Etnea n. 18, elettivamente domiciliata in Carlentini, Via Curiel n. 33, presso lo studio dell'avv. Maria Commendatore, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
-ricorrente e
, (C.F. , nato a [...], il [...] e residente ad CP_1 C.F._2
Altavilla (VI), Via Leoncavallo;
-resistente contumace
Con l'intervento del P.M. (visto del 17/7/2023); xxx
Con ricorso depositato in data 25/02/2023, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto con il resistente in Vicenza, il giorno 27/10/2009 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune Anno 2009, Numero 173, Parte II, Serie
C), dalla cui unione sono nati i figli (a Vicenza il 26/11/2010) e (a Per_1 Persona_2
Vicenza il 20/5/2015).
Esponeva, in premessa, di essersi separata consensualmente dal marito con decreto di omologa n.
42/2019 del 29/01/2019 e di non essersi più riconciliata con lo stesso. Nel predetto giudizio, le parti avevano, tra le altre cose, concordato l'affidamento condiviso dei minori a entrambi i genitori con regolamentazione del regime di visita padre e figli. In punto economico, avevano concordato che il padre versasse, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di €150,00 al mese ciascuno,
pagina 1 di 4 oltre il 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente deduceva inoltre che il resistente vive attualmente a Vincenza e che si disinteressa dei figli sia sotto il profilo affettivo che materiale in quanto non contribuisce al loro mantenimento
In considerazione dell'inadeguatezza genitoriale dimostrata dal , la ricorrente chiedeva Per_1
l'affidamento esclusivo dei figli con collocazione presso la medesima e un aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei minori pari a complessivi € 600,00 al mese, (€300,00 per ciascun figlio) oltre alle spese straordinarie al 50% disponendo, altresì, che l'assegno unico venga percepito interamente dalla madre.
All'udienza del 25/9/2023, il Giudice – dato atto del mancato perfezionamento della notifica – rinviava all'udienza del 27/11/2023 per la notifica del ricorso e del decreto.
Integrato il contraddittorio, il resistente non si costituiva.
All'udienza del 27/11/2023, veniva sentita la ricorrente, la quale insisteva per l'accoglimento della domanda.
Con ordinanza resa in calce al verbale dell'udienza sopracitata, il Giudice disponeva la conferma dei provvedimenti della separazione rinviando all'udienza del 16/4/2024 per la comparizione delle parti e la trattazione della causa.
Alla predetta udienza, la ricorrente dava atto che il lavora presso e, per tali Per_1 CP_2 ragioni, chiedeva che venisse disposto l'ordine di versamento diretto da parte del datore di lavoro del marito, il quale non adempie al mantenimento della prole da gennaio 2023, come documentato dalla sentenza penale di condanna emessa da questo Tribunale in data 19.12.2023. Inoltre, la ricorrente chiedeva di essere autorizzata, stante la lontananza e l'indifferenza del padre verso i figli, a prendere da sola le decisioni di natura medico-sanitarie e amministrative necessarie per entrambi i figli, considerata Pers la necessità anche per la figlia di autorizzare il rinnovo dei documenti di identità e di eventuali autorizzazioni a gite scolastiche e altro.
Con ordinanza resa in calce alla predetta udienza, il Giudice – dato atto della mancata costituzione di e della regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale e rilevato che quanto CP_1 dichiarato dalla ricorrente trovava conferma nella sentenza di condanna penale già prodotta – dichiarava la contumacia del resistente, disponeva il versamento diretto ex art. 156 co. 6 c.c., da parte di della somma mensile di €300,00 in favore di ed autorizzava la CP_2 Parte_1 ricorrente a decidere da sola in merito a trattamenti medico-sanitari inerenti ai figli e alla richiesta di rilascio di documenti di identità anche validi per l'espatrio, di nulla osta scolastici, di partecipazione a gite scolastiche e attività correlative riguardanti i figli ed . Tutto ciò premesso, la Per_2 Per_1
pagina 2 di 4 causa veniva rinviata all'udienza del 21/1/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'udienza suindicata, il Giudice – lette le note depositata dalla parte - rimetteva la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di rito (gg. 60).
Con l'intervento del pubblico ministero (visto del 17/7/2023)
***
Osserva il Collegio che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre
1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dal decreto di omologazione n. 42/2019 del 29/01/2019 da cui risulta che in quel giudizio i coniugi sono comparsi avanti al Presidente per il rituale tentativo di conciliazione all'udienza del 12/11/2018, mentre la protrazione dello stato di separazione per il periodo eccedente il termine di legge deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso e dalle comuni posizioni assunte dalle parti. Pers Quanto al resto, deve confermarsi il regime di affidamento esclusivo dei figli minori e Per_2 alla madre in quanto regime in concreto più adeguato al loro preminente interesse.
Quanto dedotto dalla ricorrente in merito all'indifferenza affettiva e materiale del resistente nei confronti dei figli ha trovato inequivoco riscontro nella condotta processuale dello stesso, il quale non costituendosi in giudizio ha dimostrato in modo concludente di non avere interesse a contrastare la domanda della ricorrente.
Alla luce di ciò, il collegio ritiene che sia più confacente all'interesse preminente dei minori il loro affidamento esclusivo alla madre quale genitrice che si fa quotidianamente carico delle loro necessità di accudimento e cura e che pertanto rappresenta un riferimento sicuro per la loro crescita.
Il padre, infatti, con la propria condotta indifferente, non garantisce un adeguato esercizio delle proprie responsabilità genitoriali, né una pronta collaborazione nell'assunzione delle decisioni rilevanti per la vita dei minori tenuto anche conto della circostanza che il padre vive a Vicenza. Pers Su tali presupposti i minori e vanno affidati in via esclusiva alla madre, la quale da sola Per_2 potrà assumere tutte le decisioni riguardanti la loro vita.
I minori vanno conseguentemente collocati presso la madre con cui coabitano dalla nascita.
Per il resto, in mancanza di elementi sopravenuti vanno confermati i provvedimenti assunti con la separazione in riferimento al diritto di visita del padre.
pagina 3 di 4 Va inoltre confermato il versamento diretto del mantenimento da parte del datore di lavoro del resistente già disposto in corso di causa stante il comprovato inadempimento dello stesso.
L'importo del mantenimento dei figli va confermato in €300,00 al mese e dovrà essere versato da parte del datore di lavoro mensilmente con rivalutazione annua su base Istat.
Inoltre, il dovrà concorrere al 50% nelle spese straordinarie relative ai figli minori (da Per_1 individuarsi in base al protocollo firmato dal locale COA nel dicembre del 2019).
L'assegno unico per la prole va interamente percepito dalla madre affidataria esclusiva della prole.
Stante l'esito complessivo della lite le spese del giudizio vanno interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente decidendo la causa civile in epigrafe, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Vicenza il 27/10/2009 tra e (Anno 2009, n. 173, Parte_1 CP_1
Parte II, Serie C, reg. atti del Comune di Vicenza);
- affida i minori , nata a [...] il [...] e , nato a [...] Per_1 Persona_2 il 20/5/2015 esclusivamente alla madre , nata a [...], il [...], la quale Parte_1 potrà assumere da sola tutte le decisioni riguardanti i minori;
-dispone il collocamento dei minori presso l'abitazione materna;
-dispone che il padre possa tenere e vedere i figli come in parte motiva;
-conferma l'ordinanza resa in data 16/4/2024 e per l'effetto dispone ai sensi dell'art. 156 co. 6 c.c., il versamento diretto da parte di della somma mensile di € 300 in favore di CP_2 Parte_1 nata a [...] il [...], da detrarsi da quanto mensilmente corrisposto a nato a CP_1
Torino il 13.2.1974, con rivalutazione annua su base Istat;
- pone a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie relative ai figli per metà ciascuno;
-dispone che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla madre.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di VICENZA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile degli atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 4/4/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso depositato in data 25/2/2023 da
, (C.F. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Carlentini, Via Etnea n. 18, elettivamente domiciliata in Carlentini, Via Curiel n. 33, presso lo studio dell'avv. Maria Commendatore, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
-ricorrente e
, (C.F. , nato a [...], il [...] e residente ad CP_1 C.F._2
Altavilla (VI), Via Leoncavallo;
-resistente contumace
Con l'intervento del P.M. (visto del 17/7/2023); xxx
Con ricorso depositato in data 25/02/2023, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto con il resistente in Vicenza, il giorno 27/10/2009 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune Anno 2009, Numero 173, Parte II, Serie
C), dalla cui unione sono nati i figli (a Vicenza il 26/11/2010) e (a Per_1 Persona_2
Vicenza il 20/5/2015).
Esponeva, in premessa, di essersi separata consensualmente dal marito con decreto di omologa n.
42/2019 del 29/01/2019 e di non essersi più riconciliata con lo stesso. Nel predetto giudizio, le parti avevano, tra le altre cose, concordato l'affidamento condiviso dei minori a entrambi i genitori con regolamentazione del regime di visita padre e figli. In punto economico, avevano concordato che il padre versasse, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di €150,00 al mese ciascuno,
pagina 1 di 4 oltre il 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente deduceva inoltre che il resistente vive attualmente a Vincenza e che si disinteressa dei figli sia sotto il profilo affettivo che materiale in quanto non contribuisce al loro mantenimento
In considerazione dell'inadeguatezza genitoriale dimostrata dal , la ricorrente chiedeva Per_1
l'affidamento esclusivo dei figli con collocazione presso la medesima e un aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei minori pari a complessivi € 600,00 al mese, (€300,00 per ciascun figlio) oltre alle spese straordinarie al 50% disponendo, altresì, che l'assegno unico venga percepito interamente dalla madre.
All'udienza del 25/9/2023, il Giudice – dato atto del mancato perfezionamento della notifica – rinviava all'udienza del 27/11/2023 per la notifica del ricorso e del decreto.
Integrato il contraddittorio, il resistente non si costituiva.
All'udienza del 27/11/2023, veniva sentita la ricorrente, la quale insisteva per l'accoglimento della domanda.
Con ordinanza resa in calce al verbale dell'udienza sopracitata, il Giudice disponeva la conferma dei provvedimenti della separazione rinviando all'udienza del 16/4/2024 per la comparizione delle parti e la trattazione della causa.
Alla predetta udienza, la ricorrente dava atto che il lavora presso e, per tali Per_1 CP_2 ragioni, chiedeva che venisse disposto l'ordine di versamento diretto da parte del datore di lavoro del marito, il quale non adempie al mantenimento della prole da gennaio 2023, come documentato dalla sentenza penale di condanna emessa da questo Tribunale in data 19.12.2023. Inoltre, la ricorrente chiedeva di essere autorizzata, stante la lontananza e l'indifferenza del padre verso i figli, a prendere da sola le decisioni di natura medico-sanitarie e amministrative necessarie per entrambi i figli, considerata Pers la necessità anche per la figlia di autorizzare il rinnovo dei documenti di identità e di eventuali autorizzazioni a gite scolastiche e altro.
Con ordinanza resa in calce alla predetta udienza, il Giudice – dato atto della mancata costituzione di e della regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale e rilevato che quanto CP_1 dichiarato dalla ricorrente trovava conferma nella sentenza di condanna penale già prodotta – dichiarava la contumacia del resistente, disponeva il versamento diretto ex art. 156 co. 6 c.c., da parte di della somma mensile di €300,00 in favore di ed autorizzava la CP_2 Parte_1 ricorrente a decidere da sola in merito a trattamenti medico-sanitari inerenti ai figli e alla richiesta di rilascio di documenti di identità anche validi per l'espatrio, di nulla osta scolastici, di partecipazione a gite scolastiche e attività correlative riguardanti i figli ed . Tutto ciò premesso, la Per_2 Per_1
pagina 2 di 4 causa veniva rinviata all'udienza del 21/1/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'udienza suindicata, il Giudice – lette le note depositata dalla parte - rimetteva la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di rito (gg. 60).
Con l'intervento del pubblico ministero (visto del 17/7/2023)
***
Osserva il Collegio che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre
1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dal decreto di omologazione n. 42/2019 del 29/01/2019 da cui risulta che in quel giudizio i coniugi sono comparsi avanti al Presidente per il rituale tentativo di conciliazione all'udienza del 12/11/2018, mentre la protrazione dello stato di separazione per il periodo eccedente il termine di legge deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso e dalle comuni posizioni assunte dalle parti. Pers Quanto al resto, deve confermarsi il regime di affidamento esclusivo dei figli minori e Per_2 alla madre in quanto regime in concreto più adeguato al loro preminente interesse.
Quanto dedotto dalla ricorrente in merito all'indifferenza affettiva e materiale del resistente nei confronti dei figli ha trovato inequivoco riscontro nella condotta processuale dello stesso, il quale non costituendosi in giudizio ha dimostrato in modo concludente di non avere interesse a contrastare la domanda della ricorrente.
Alla luce di ciò, il collegio ritiene che sia più confacente all'interesse preminente dei minori il loro affidamento esclusivo alla madre quale genitrice che si fa quotidianamente carico delle loro necessità di accudimento e cura e che pertanto rappresenta un riferimento sicuro per la loro crescita.
Il padre, infatti, con la propria condotta indifferente, non garantisce un adeguato esercizio delle proprie responsabilità genitoriali, né una pronta collaborazione nell'assunzione delle decisioni rilevanti per la vita dei minori tenuto anche conto della circostanza che il padre vive a Vicenza. Pers Su tali presupposti i minori e vanno affidati in via esclusiva alla madre, la quale da sola Per_2 potrà assumere tutte le decisioni riguardanti la loro vita.
I minori vanno conseguentemente collocati presso la madre con cui coabitano dalla nascita.
Per il resto, in mancanza di elementi sopravenuti vanno confermati i provvedimenti assunti con la separazione in riferimento al diritto di visita del padre.
pagina 3 di 4 Va inoltre confermato il versamento diretto del mantenimento da parte del datore di lavoro del resistente già disposto in corso di causa stante il comprovato inadempimento dello stesso.
L'importo del mantenimento dei figli va confermato in €300,00 al mese e dovrà essere versato da parte del datore di lavoro mensilmente con rivalutazione annua su base Istat.
Inoltre, il dovrà concorrere al 50% nelle spese straordinarie relative ai figli minori (da Per_1 individuarsi in base al protocollo firmato dal locale COA nel dicembre del 2019).
L'assegno unico per la prole va interamente percepito dalla madre affidataria esclusiva della prole.
Stante l'esito complessivo della lite le spese del giudizio vanno interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente decidendo la causa civile in epigrafe, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Vicenza il 27/10/2009 tra e (Anno 2009, n. 173, Parte_1 CP_1
Parte II, Serie C, reg. atti del Comune di Vicenza);
- affida i minori , nata a [...] il [...] e , nato a [...] Per_1 Persona_2 il 20/5/2015 esclusivamente alla madre , nata a [...], il [...], la quale Parte_1 potrà assumere da sola tutte le decisioni riguardanti i minori;
-dispone il collocamento dei minori presso l'abitazione materna;
-dispone che il padre possa tenere e vedere i figli come in parte motiva;
-conferma l'ordinanza resa in data 16/4/2024 e per l'effetto dispone ai sensi dell'art. 156 co. 6 c.c., il versamento diretto da parte di della somma mensile di € 300 in favore di CP_2 Parte_1 nata a [...] il [...], da detrarsi da quanto mensilmente corrisposto a nato a CP_1
Torino il 13.2.1974, con rivalutazione annua su base Istat;
- pone a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie relative ai figli per metà ciascuno;
-dispone che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla madre.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di VICENZA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile degli atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 4/4/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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