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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/03/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Ilaria Bianchi
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo in data 10.5.22 al n. 4104/22
R.G., avente ad oggetto: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 559/22
emesso in data 4.3.22;
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
come da procura allegata all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv.
Livia Sabatino, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Cipriano
Picentino alla via Amato n. 21/H;
OPPONENTE
E
(CF: ), rappresentata e difesa, come Controparte_1 C.F._2
da procura allegata alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti Raffaele
Chianese e Angelo Capaccio, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Aversa alla via Rosano n. 5;
OPPOSTA All'udienza del 19.12.24, fissata a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'127
ter c.p.c., la causa era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 559/22, notificato in data 16.3.22, il giudice del
Tribunale di Salerno ingiungeva a di pagare entro 40 gg Parte_1
dalla notifica a favore di la somma di € 6800,16 a titolo del Controparte_1
50% delle spese straordinarie, sostenute nell'interesse delle due figlie,
unitamente alle spese di lite.
Avverso il predetto decreto proponeva opposizione l'ingiunto, con atto di citazione notificato in data 3.5.22, che contestava la non debenza delle somme ingiunte rappresentate dai documenti n. 11, 12 e 13 di cui al decreto ingiuntivo perché non oggetto di spese straordinarie, bensì ricomprese nel mantenimento ordinario. Lamentava poi che alcune delle spese richieste non erano state oggetto di preventivo accordo e per altre non vi era prova del relativo pagamento. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con accoglimento dell'opposizione e pagamento delle spese di lite.
Instaurato il contradditorio, si costituiva in giudizio l'opposta che instava, in via preliminare, per l'inammissibilità dell'opposizione, non essendo presente una valida procura alle liti;
nel merito concludeva per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ammessa ed espletata la prova orale, la causa, all'udienza del 19.12.24, fissata con modalità di trattazione scritta, era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Tanto premesso, in primo luogo va dichiarata l'ammissibilità della presente opposizione, così rigettandosi l'eccezione di nullità della procura alle liti perché rilasciata in epoca antecedente alla notifica dell'atto di opposizione.
Ed invero, agli atti di causa risulta che la procura è stata rilasciata in data
15.3.22 rispetto al decreto ingiuntivo emesso in data 4.3.22 e notificato in data
25.3.22 ed all'atto di opposizione notificato in data 3.5.22.
Dunque, la procura risulta essere stata rilasciata prima della notifica del decreto ingiuntivo ma dopo la sua emissione e comunque deve ritenersi emessa in calce all'atto di citazione notificato.
Ora, è noto che, ai sensi dell'art. 125 c.p.c., la procura al difensore può essere rilasciata anche in data posteriore alla notifica dello stesso purchè
anteriormente alla sua costituzione. La norma, quindi, indica un termine finale ma non un termine iniziale. Deve pertanto ritenersi che la procura, da intendersi come in calce all'atto di opposizione, in quanto allegata unitamente al medesimo atto, sia stata rilasciata nel rispetto della norma di cui sopra,
riferendosi a quel giudizio.
Da ciò consegue il rigetto dell'eccezione.
Nel merito, l'opposizione è infondata e come tale va rigettata, facendo applicazione dei principi che regolano l'onere della prova, in considerazione delle caratteristiche del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Esso, difatti, si caratterizza per essere uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente finisce con il rivestire solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, tenendo conto delle difese svolte dalle parti.
In particolare, in conformità di quanto statuito dalla Suprema Corte (ex multis
SS. UU. n. 13533/01, 1743/07, 1554/05), il creditore che agisca per l'adempimento (i seguenti principi operano anche in caso di risoluzione contrattuale e di risarcimento del danno) deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento anche parziale, ovvero l'eventuale fatto modificativo.
Nel caso di specie, parte attrice, in senso sostanziale, deduce il mancato pagamento delle spese straordinarie (mediche, universitarie, scolastiche e di svago, come autoscuola) dovute nella misura del 50% in virtù della sentenza n. 867/17 prodotta in atti, documentando tali spese.
Rispetto a tale pretesa creditoria, le doglianze dell'opponente si concentrano su diversi profili. Per quelle relative ai documenti di cui al fascicolo monitorio n. 11, 12 e 13 (rispettivamente le prime due di immatricolazione in medicina e la terza spese per sostenere i costi della maturità) l'opponente nega la sua natura di spese straordinarie, in quanto ricomprese nel concetto di mantenimento ordinario (non è contestato ed è altresì documentato che l'opponente corrisponda un mantenimento per ciascuna figlia di € 900,00 mensili, come da sentenza prodotta in atti). Per le altre, in generale, contesta il mancato accordo, perché spese non concordate tra le parti e per alcune di esse (quelle indicate ai doc. n. 1, 4, 5, 8, 9, 10, 2 e 7 allegati al ricorso monitorio) lamenta la mancanza di prova del loro esborso.
L'opposta, invece, contesta tale ricostruzione, affermando la natura straordinaria delle spese, la loro necessità in considerazione delle esigenze delle figlie e, per alcun di esse, il loro preventivo accordo.
Così descritti per linee generali i motivi di opposizione, vanno individuati i principi da applicare nella fattispecie all'esame di questo giudicante,
distinguendo, in primo luogo, le spese ordinarie da quelle straordinarie, in applicazione all'art. 337 c.c.
La norma de qua, difatti, consente di distinguere tra un mantenimento ordinario ed uno straordinario.
Rientrano nel concetto di spese ordinarie – come tali ricomprese nell'assegno di mantenimento e, dunque, non rimborsabili autonomamente -
tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione,
materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico,
le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana, a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco (in tal senso vedi Trib Roma 15955/19).
Devono intendersi, invece, non ricomprese nel mantenimento ordinario e quindi definite straordinarie le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo,
le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento, quali l'iscrizione all'università, alla preparazione di corsi universitari, anche alla partecipazione della scuola guida.
Si tratta di spese difatti che non attengano alla gestione quotidiana ma ad un particolare scelta per gli interessi del figlio.
In tal senso quindi tali spese devono ritenersi straordinarie, come tali non ricomprese nel mantenimento ordinario.
Con riferimento, poi, alle spese straordinarie, si osserva che esse non devono essere necessariamente oggetto di specifico accordo, in quanto, come più
volte precisato dalla Suprema Corte, è escluso «che il genitore presso il quale siano collocati i figli minori sia tenuto ad informare preventivamente
l'altro coniuge ed a concordare preventivamente con lo stesso il compimento di scelte produttive di spese straordinarie osservando che l'art. 155 c.c. (oggi,
art. 337-ter), comma 3, consente a ciascuno dei coniugi d'intervenire nelle determinazioni concernenti i figli soltanto con riguardo alle «decisioni di
maggiore interesse», concludendo quindi «che, negli altri casi, il coniuge non collocatario è tenuto al rimborso delle predette spese, a meno che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso” (v. Cass. civ., n.
15240/2018; Cass. civ., n. 16175/2015; Cass. civ., n. 19607/2011 e da ultimo anche Cass. Civ. n. 14564/23).
In realtà «nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, la valutazione dell'esistenza in concreto dei motivi di dissenso spetta al giudice di merito, il quale è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, mediante una valutazione improntata alla commisurazione dell'entità delle stesse rispetto all'utilità per il figlio e alla sostenibilità in relazione alle condizioni economiche dei genitori» (Cass.
civ., n. 5059/2021; Cass. civ., n. 16175/2015; Cass. civ., n. 19607/2011).
Non rileva, dunque, che tale spesa non sia stata concordata né autorizzata,
dovendo valutarsi esclusivamente l'interesse del figlio, anche in proporzione alle capacità patrimoniali dei genitori.
Alla luce delle linee interpretative sopra indicate vanno esaminati i singoli motivi di opposizione.
In primo luogo, infondato è il motivo di opposizione in ordine alle spese sostenute per l'immatricolazione di medicina di cui ai doc. 11 e 12 allegati al ricorso per decreto ingiuntivo e quelle di cui al n. 13 relative alla partecipazione all'esame di maturità.
Per le loro caratteristiche, esse sono spese straordinarie, perché non rientranti nella quotidianità, anche perché all'epoca dell'emissione della sentenza (anno
2017) le figlie ancora non erano in procinto di iscriversi all'università,
trattandosi di spese si prevedibili ma comunque extra ordinem rispetto ai costi ordinari della quotidianità.
Infondato altresì è il motivo in ordine alla mancata concertazione delle spese.
L'opponente si è limitato ad affermare che tali spese non erano state preventivate, da ciò conseguendo, secondo la sua ricostruzione, la non debenza delle somme.
Ora, a prescindere dalla circostanza che rispetto alle spese di cui ai doc. n. 6,
7, 8, 9, 10, 11 e 12, vi è comunicazione preventiva da parte dell'opposta, priva di risposta dell'opponente (si vedano le mail prodotte che contraddicono quanto dedotto dalla teste attuale moglie Testimone_1
dell'opponente), si osserva che, come sopra chiarito, il preventivo accordo non appare necessario, essendo tali spese in linea con le esigenze delle figlie e con la loro formazione anche rispetto alle capacità reddituali dei genitori.
Ne segue che anche tale motivo di opposizione appare infondato, anche con riferimento alle spese di scuola guida, trattandosi di spese straordinarie non preventivabili ed utili all'esigenze di vita dei figli, per raggiungere la loro indipendenza di vita.
Quanto alle spese ortodontiche, si rileva che esse sono spese sostenute dall'opposta nell'interesse delle figlie e che il versamento delle somme è stato provato mediante prova testimoniale. I testi (figlia Testimone_2
delle parti in causa), (compagno dell'opposta) hanno Testimone_3
riconosciuto che il trattamento ortodontico fu eseguito proprio per intervenire su una precedente prestazione da parte di altro medico indicato dall'opponente che non andò a buon fine, con pagamento delle somme in contati. Tali dichiarazioni testimoniali trovano un loro riscontro indiretto anche da quanto emerge dalle affermazioni rese dal teste Testimone_4
che ha riconosciuto come l'opponente abbia indicato un primo dentista per poi preferire le figlie altro professionista, senza tuttavia specificare le ragioni del cambio.
Infine, dalla documentazione esistente e dalle prove testimoniali risulta provato il pagamento delle somme richieste.
Ciò comporta il rigetto dei motivi di opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto che, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., va dichiarato esecutivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui in dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al decisum indicati dal DM 55/14 come aggiornati, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Non vi sono i presupposti per la condanna per lite temeraria, evidenziandosi comunque un'interpretazione non sempre univoca in materia di spese straordinarie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa
Ilaria Bianchi, definitivamente pronunziando sul ricorso per decreto ingiuntivo e sulla seguente opposizione spiegata, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiunto opposto;
2) Dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
3) Condanna parte opponente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 5077,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Salerno il 11.3.25 Il giudice
Dott.ssa Ilaria Bianchi
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Ilaria Bianchi
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo in data 10.5.22 al n. 4104/22
R.G., avente ad oggetto: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 559/22
emesso in data 4.3.22;
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
come da procura allegata all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv.
Livia Sabatino, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Cipriano
Picentino alla via Amato n. 21/H;
OPPONENTE
E
(CF: ), rappresentata e difesa, come Controparte_1 C.F._2
da procura allegata alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti Raffaele
Chianese e Angelo Capaccio, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Aversa alla via Rosano n. 5;
OPPOSTA All'udienza del 19.12.24, fissata a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'127
ter c.p.c., la causa era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 559/22, notificato in data 16.3.22, il giudice del
Tribunale di Salerno ingiungeva a di pagare entro 40 gg Parte_1
dalla notifica a favore di la somma di € 6800,16 a titolo del Controparte_1
50% delle spese straordinarie, sostenute nell'interesse delle due figlie,
unitamente alle spese di lite.
Avverso il predetto decreto proponeva opposizione l'ingiunto, con atto di citazione notificato in data 3.5.22, che contestava la non debenza delle somme ingiunte rappresentate dai documenti n. 11, 12 e 13 di cui al decreto ingiuntivo perché non oggetto di spese straordinarie, bensì ricomprese nel mantenimento ordinario. Lamentava poi che alcune delle spese richieste non erano state oggetto di preventivo accordo e per altre non vi era prova del relativo pagamento. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con accoglimento dell'opposizione e pagamento delle spese di lite.
Instaurato il contradditorio, si costituiva in giudizio l'opposta che instava, in via preliminare, per l'inammissibilità dell'opposizione, non essendo presente una valida procura alle liti;
nel merito concludeva per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ammessa ed espletata la prova orale, la causa, all'udienza del 19.12.24, fissata con modalità di trattazione scritta, era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Tanto premesso, in primo luogo va dichiarata l'ammissibilità della presente opposizione, così rigettandosi l'eccezione di nullità della procura alle liti perché rilasciata in epoca antecedente alla notifica dell'atto di opposizione.
Ed invero, agli atti di causa risulta che la procura è stata rilasciata in data
15.3.22 rispetto al decreto ingiuntivo emesso in data 4.3.22 e notificato in data
25.3.22 ed all'atto di opposizione notificato in data 3.5.22.
Dunque, la procura risulta essere stata rilasciata prima della notifica del decreto ingiuntivo ma dopo la sua emissione e comunque deve ritenersi emessa in calce all'atto di citazione notificato.
Ora, è noto che, ai sensi dell'art. 125 c.p.c., la procura al difensore può essere rilasciata anche in data posteriore alla notifica dello stesso purchè
anteriormente alla sua costituzione. La norma, quindi, indica un termine finale ma non un termine iniziale. Deve pertanto ritenersi che la procura, da intendersi come in calce all'atto di opposizione, in quanto allegata unitamente al medesimo atto, sia stata rilasciata nel rispetto della norma di cui sopra,
riferendosi a quel giudizio.
Da ciò consegue il rigetto dell'eccezione.
Nel merito, l'opposizione è infondata e come tale va rigettata, facendo applicazione dei principi che regolano l'onere della prova, in considerazione delle caratteristiche del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Esso, difatti, si caratterizza per essere uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente finisce con il rivestire solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, tenendo conto delle difese svolte dalle parti.
In particolare, in conformità di quanto statuito dalla Suprema Corte (ex multis
SS. UU. n. 13533/01, 1743/07, 1554/05), il creditore che agisca per l'adempimento (i seguenti principi operano anche in caso di risoluzione contrattuale e di risarcimento del danno) deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento anche parziale, ovvero l'eventuale fatto modificativo.
Nel caso di specie, parte attrice, in senso sostanziale, deduce il mancato pagamento delle spese straordinarie (mediche, universitarie, scolastiche e di svago, come autoscuola) dovute nella misura del 50% in virtù della sentenza n. 867/17 prodotta in atti, documentando tali spese.
Rispetto a tale pretesa creditoria, le doglianze dell'opponente si concentrano su diversi profili. Per quelle relative ai documenti di cui al fascicolo monitorio n. 11, 12 e 13 (rispettivamente le prime due di immatricolazione in medicina e la terza spese per sostenere i costi della maturità) l'opponente nega la sua natura di spese straordinarie, in quanto ricomprese nel concetto di mantenimento ordinario (non è contestato ed è altresì documentato che l'opponente corrisponda un mantenimento per ciascuna figlia di € 900,00 mensili, come da sentenza prodotta in atti). Per le altre, in generale, contesta il mancato accordo, perché spese non concordate tra le parti e per alcune di esse (quelle indicate ai doc. n. 1, 4, 5, 8, 9, 10, 2 e 7 allegati al ricorso monitorio) lamenta la mancanza di prova del loro esborso.
L'opposta, invece, contesta tale ricostruzione, affermando la natura straordinaria delle spese, la loro necessità in considerazione delle esigenze delle figlie e, per alcun di esse, il loro preventivo accordo.
Così descritti per linee generali i motivi di opposizione, vanno individuati i principi da applicare nella fattispecie all'esame di questo giudicante,
distinguendo, in primo luogo, le spese ordinarie da quelle straordinarie, in applicazione all'art. 337 c.c.
La norma de qua, difatti, consente di distinguere tra un mantenimento ordinario ed uno straordinario.
Rientrano nel concetto di spese ordinarie – come tali ricomprese nell'assegno di mantenimento e, dunque, non rimborsabili autonomamente -
tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione,
materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico,
le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana, a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco (in tal senso vedi Trib Roma 15955/19).
Devono intendersi, invece, non ricomprese nel mantenimento ordinario e quindi definite straordinarie le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo,
le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento, quali l'iscrizione all'università, alla preparazione di corsi universitari, anche alla partecipazione della scuola guida.
Si tratta di spese difatti che non attengano alla gestione quotidiana ma ad un particolare scelta per gli interessi del figlio.
In tal senso quindi tali spese devono ritenersi straordinarie, come tali non ricomprese nel mantenimento ordinario.
Con riferimento, poi, alle spese straordinarie, si osserva che esse non devono essere necessariamente oggetto di specifico accordo, in quanto, come più
volte precisato dalla Suprema Corte, è escluso «che il genitore presso il quale siano collocati i figli minori sia tenuto ad informare preventivamente
l'altro coniuge ed a concordare preventivamente con lo stesso il compimento di scelte produttive di spese straordinarie osservando che l'art. 155 c.c. (oggi,
art. 337-ter), comma 3, consente a ciascuno dei coniugi d'intervenire nelle determinazioni concernenti i figli soltanto con riguardo alle «decisioni di
maggiore interesse», concludendo quindi «che, negli altri casi, il coniuge non collocatario è tenuto al rimborso delle predette spese, a meno che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso” (v. Cass. civ., n.
15240/2018; Cass. civ., n. 16175/2015; Cass. civ., n. 19607/2011 e da ultimo anche Cass. Civ. n. 14564/23).
In realtà «nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, la valutazione dell'esistenza in concreto dei motivi di dissenso spetta al giudice di merito, il quale è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, mediante una valutazione improntata alla commisurazione dell'entità delle stesse rispetto all'utilità per il figlio e alla sostenibilità in relazione alle condizioni economiche dei genitori» (Cass.
civ., n. 5059/2021; Cass. civ., n. 16175/2015; Cass. civ., n. 19607/2011).
Non rileva, dunque, che tale spesa non sia stata concordata né autorizzata,
dovendo valutarsi esclusivamente l'interesse del figlio, anche in proporzione alle capacità patrimoniali dei genitori.
Alla luce delle linee interpretative sopra indicate vanno esaminati i singoli motivi di opposizione.
In primo luogo, infondato è il motivo di opposizione in ordine alle spese sostenute per l'immatricolazione di medicina di cui ai doc. 11 e 12 allegati al ricorso per decreto ingiuntivo e quelle di cui al n. 13 relative alla partecipazione all'esame di maturità.
Per le loro caratteristiche, esse sono spese straordinarie, perché non rientranti nella quotidianità, anche perché all'epoca dell'emissione della sentenza (anno
2017) le figlie ancora non erano in procinto di iscriversi all'università,
trattandosi di spese si prevedibili ma comunque extra ordinem rispetto ai costi ordinari della quotidianità.
Infondato altresì è il motivo in ordine alla mancata concertazione delle spese.
L'opponente si è limitato ad affermare che tali spese non erano state preventivate, da ciò conseguendo, secondo la sua ricostruzione, la non debenza delle somme.
Ora, a prescindere dalla circostanza che rispetto alle spese di cui ai doc. n. 6,
7, 8, 9, 10, 11 e 12, vi è comunicazione preventiva da parte dell'opposta, priva di risposta dell'opponente (si vedano le mail prodotte che contraddicono quanto dedotto dalla teste attuale moglie Testimone_1
dell'opponente), si osserva che, come sopra chiarito, il preventivo accordo non appare necessario, essendo tali spese in linea con le esigenze delle figlie e con la loro formazione anche rispetto alle capacità reddituali dei genitori.
Ne segue che anche tale motivo di opposizione appare infondato, anche con riferimento alle spese di scuola guida, trattandosi di spese straordinarie non preventivabili ed utili all'esigenze di vita dei figli, per raggiungere la loro indipendenza di vita.
Quanto alle spese ortodontiche, si rileva che esse sono spese sostenute dall'opposta nell'interesse delle figlie e che il versamento delle somme è stato provato mediante prova testimoniale. I testi (figlia Testimone_2
delle parti in causa), (compagno dell'opposta) hanno Testimone_3
riconosciuto che il trattamento ortodontico fu eseguito proprio per intervenire su una precedente prestazione da parte di altro medico indicato dall'opponente che non andò a buon fine, con pagamento delle somme in contati. Tali dichiarazioni testimoniali trovano un loro riscontro indiretto anche da quanto emerge dalle affermazioni rese dal teste Testimone_4
che ha riconosciuto come l'opponente abbia indicato un primo dentista per poi preferire le figlie altro professionista, senza tuttavia specificare le ragioni del cambio.
Infine, dalla documentazione esistente e dalle prove testimoniali risulta provato il pagamento delle somme richieste.
Ciò comporta il rigetto dei motivi di opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto che, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., va dichiarato esecutivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui in dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al decisum indicati dal DM 55/14 come aggiornati, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Non vi sono i presupposti per la condanna per lite temeraria, evidenziandosi comunque un'interpretazione non sempre univoca in materia di spese straordinarie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa
Ilaria Bianchi, definitivamente pronunziando sul ricorso per decreto ingiuntivo e sulla seguente opposizione spiegata, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiunto opposto;
2) Dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
3) Condanna parte opponente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 5077,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Salerno il 11.3.25 Il giudice
Dott.ssa Ilaria Bianchi