Sentenza 30 marzo 2009
Massime • 1
Il provvedimento del prefetto di sospensione della patente di guida, a norma dell'art. 223 del codice della strada, ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, che il conducente del veicolo, nei confronti del quale sussistono fondati elementi di responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, tenga condotte ulteriori che possano arrecare pericolo ad altri. Se, pertanto, è da escludere che il provvedimento di sospensione non possa più essere adottato per il solo mancato rispetto dei termini (non previsti a pena di decadenza) di cui all'art. 223 medesimo, è d'altro canto necessario che esso intervenga entro un tempo ragionevole dall'accertamento della violazione, non potendo altrimenti assolvere alla finalità cautelare che gli è propria. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di pace, ritenendo corretta la valutazione di incongruità e irragionevolezza di una sospensione adottata a ben cinque mesi dal fatto illecito).
Commentari • 3
- 1. Guida in stato di ebbrezza: le sanzioni 2025 aggiornatehttps://www.studiolegalederosamistretta.it/articoli-blog/ · 12 agosto 2025
Sì, chi guida in stato di ebbrezza alcolica rischia l'arresto, che è previsto dall'art. 186 del codice della strada. Tuttavia, nella mia esperienza di Avvocato, è difficile che si proceda all'arresto di una persona colta in guida in stato di ebbrezza a seguito della contestazione del solo art. 186 del codice della strada ed in assenza di feriti o di omicidio stradale. Un arresto, tuttavia, può accadere nel caso in cui ci si disinteressi del procedimento penale, non ci si difenda bene e si siano esauriti tutti gli strumenti che un Avvocato può utilizzare per evitare l'arresto al proprio assistito. Viceversa, se ci dovessero essere dei feriti gravi o gravissimi o vi sia un'ipotesi di …
Leggi di più… - 2. ci sono dei termini?Avv. Daniele Mistretta · https://www.studiolegalederosamistretta.it/articoli-blog/ · 7 luglio 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria- Presidente – Dott. GORJAN Sergio – Consigliere – Dott. CARRATO Aldo – Consigliere – Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere – Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 5076/2017 proposto da: D.M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, **************, presso lo studio dell'avvocato **************, rappresentato e difeso dall'avvocato *************, giusta procura a margine del ricorso; – ricorrente – Contro PREFETTURA DI LATINA, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI …
Leggi di più… - 3. Sentenza Cassazione Civile n. 36342 del 23https://www.laleggepertutti.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/2009, n. 7731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7731 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere -
Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22648/2006 proposto da:
PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TREVISO in persona del Prefetto pro tempore e MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;
- ricorrenti -
contro
IG LA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 165/2005 del GIUDICE DI PACE di CONEGLIANO(TV) del 12.5.05, depositata l'11/06/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/10/2008 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D'ASCOLA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Giovanni RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi posti a suo fondamento. FATTO E DIRITTO
Il giudice di pace di Conegliano con sentenza dell'11 giugno 2005 accoglieva il ricorso proposto da AZ GO avverso il provvedimento prefettizio di sospensione della patente per un mese notificatole l'11 gennaio 2005. Rilevava che il provvedimento era stato adottato a distanza di circa 5 mesi dal giorno di accertamento della violazione, il che contrastava con la natura cautelare della misura, da irrogare nell'immediatezza del fatto per scongiurare ulteriore pericolo per l'incolumità pubblica.
La prefettura competente e il ministero dell'Interno hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 18/25 luglio 2006, lamentando violazione dell'art. 218 C.d.S..
La GO è rimasta intimata.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso perché manifestamente fondato. Il ricorso è imperniato sul vizio di violazione di legge da cui sarebbe affetta la sentenza impugnata perché nei casi in cui non vi sia ritiro immediato della patente non sarebbe attuabile la procedura accelerata di cui all'art. 218 C.d.S., comma 2, restando applicabile il termine quinquennale. Questa lettura della normativa è in contrasto con l'insegnamento che le Sezioni unite hanno reso con la sentenza n. 13226/07. È stato ivi ritenuto che il provvedimento del prefetto di sospensione della patente di guida a norma dell'art. 223 C.d.S., ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, che il conducente del veicolo, nei confronti del quale sussistono fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui una condotta che può arrecare pericolo ad altri. Pertanto è da escludere che esso non possa più essere adottato per il solo mancato rispetto dei termini (non previsti a pena di decadenza) di cui all'art. 223 C.d.S., comma 1, (dieci giorni per la trasmissione del rapporto al prefetto e alla direzione generale della M.T.C.) e secondo (quindici giorni per la trasmissione del parere del competente ufficio della direzione generale della M.T.C.), o perché il prefetto ometta di richiedere il parere del competente ufficio della direzione generale della M.T.C. (la cui richiesta deve effettuare "appena ricevuti gli atti") lo stesso giorno in cui gli è pervenuto il rapporto, o non provveda appena ricevuto detto parere, dovendo, invece, ritenersi che sia gli adempimenti propedeutici di cui si è detto, sia l'emissione del provvedimento di sospensione intervengano entro un tempo ragionevole - la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice di merito - in considerazione delle finalità cautelari del provvedimento.
Nel caso di specie, il giudice di pace, correttamente orientandosi, non ha ritenuto sussistente la violazione dei termini brevi considerati nella fattispecie regolata dalle sezioni unite, ma ha valutato la incongruità e irragionevolezza di una misura adottata a ben cinque mesi dal fatto benché per sua natura essa debba giungere a breve distanza di tempo dall'accertamento della violazione, non potendo altrimenti assolvere alla finalità cautelare che le è propria. Ciò si osserva sebbene parte ricorrente non abbia neppure invocato il controllo di logicità e congruità della motivazione sul punto, ditalché il ricorso risulta manifestamente infondato. Al rigetto del ricorso non segue la condanna alla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell'intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2009