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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 11/07/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 533/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 533/2022 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. RUSSO GIAMPIERO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] l'[...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ANZALDI SERGIO, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: Le parti si riportano ai rispettivi atti introduttivi e alle memorie depositate in corso di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio
Con ricorso depositato in data 3.5.2022 premesso di aver contratto, a Mazzarino Parte_1 in data 29.9.2015, matrimonio concordatario con , trascritto nei registri Controparte_1
1 dello Stato Civile del Comune di Mazzarino con atto di matrimonio n. 46 Parte II Serie A, Uff. 1– anno 2015 (Cfr. certificato allegato al ricorso) – unione dalla quale sono nati i due figli Persona_1
Per_ (Gela, il 10.6.2016) e ( il 23.3.2019) – chiedeva che venisse
[...] Persona_2 pronunciata la separazione personale dal coniuge.
Deduceva che il rapporto di coppia è entrato in crisi a causa del contegno distaccato del marito e del suo atteggiamento disimpegnato rispetto alle esigenze materiali della famiglia, condotte che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e determinato la a lasciare la residenza PT familiare e trovare una sistemazione abitativa alternativa.
Concludeva, infine, chiedendo che il Tribunale: “autorizzi i coniugi a vivere separati, disponga il collocamento esclusivo dei figli presso la madre e, quanto alle statuizioni economiche ed a quelle relative alla prole, determini un assegno di mantenimento di almeno euro 300,00 per ogni figlio, determini in altri euro 500,00 l'assegno a favore della ricorrente (estromessa dalla casa coniugale) che, al momento, svolge un'attività di commessa part time ed a termine in un supermercato, con un reddito medio mensile inferiore a 800,00 euro, acquisito in epoca successiva alla separazione di fatto, e tenuto conto che, dal modello Isee dell'anno 2022 risulta che l'intero e cospicuo reddito familiare deriva dalla attività lavorativa del resistente, ponga a carico esclusivo del genitore non collocatario le spese straordinarie e quelle previste dal protocollo vigente nel circondario del
Tribunale adito;
disponga, nell'interesse dei figli per quanto riguarda l'esercizio del diritto di visita del padre, sia per quanto riguarda quello settimanale che quello estivo e delle festività natalizie e pasquali”.
Tali conclusioni venivano integrate, primo luogo, con la memoria integrativa di cui all'art. 709
c.p.c. – mediante la formulazione della domanda di restituzione degli effetti personali della ricorrente rimasti nella residenza familiare – e, in seguito, con la prima memoria di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. (depositata in data 5.2.2023) nella quale la ha allegato di aver perso il proprio PT impiego e di non essere riuscita – malgrado gli sforzi – a reinserirsi nel mercato del lavoro.
Con memoria difensiva depositata in data 24.6.2022 si costituiva in giudizio
[...]
, contestando quando esposto in ricorso e attribuendo l'esito infausto del rapporto CP_1 matrimoniale alle violazioni dei doveri coniugali di assistenza, collaborazione e coabitazione realizzate dalla ricorrente.
Premetteva che dopo il matrimonio la ricorrente veniva osteggiata dalla sua famiglia d'origine – contraria all'unione con il marito – ragione per la quale la famiglia del accoglieva la CP_1 provvedendo a fornirle il necessario supporto nelle attività di gestione della casa e PT nell'accudimento dei figli.
2 Allegava che da circa due anni – senza apparente giustificazione – la ricorrente aveva cominciato a rifiutare di avere contatti con la famiglia del , chiedendo al marito dapprima di CP_1 trasferire la residenza familiare presso la casa di campagna e, in seguito, di acquistare un appartamento a Mazzarino in modo da vivere lontano dalla famiglia dello stesso.
Precisava di non essere riuscito a soddisfare le elevate pretese della moglie per la limitatezza delle risorse familiari che consistevano nel solo stipendio del – unico a prestare attività CP_1 lavorativa – che all'epoca ammontava a circa € 800,00 mensili.
Aggiungeva che per tale ragione la moglie aveva lasciato la casa familiare per trasferirsi – con i figli minorenni – nell'abitazione dei suoi genitori, dettando unilateralmente le condizioni affidamento e mantenimento dei figli ed imponendo al di prendersi cura della prole CP_1 tutti i pomeriggi – dall'ora di pranzo alla sera, ossia durante lo svolgimento dell'attività lavorativa della ricorrente, lavoratrice a tempo parziale alle dipendenze di un supermercato locale – e di sostenere tutte le spese occorrenti ad assicurare le esigenze materiali dei figli.
Manifestava, quindi, la volontà di corrispondere alla moglie un importo pari ad € 100,00 a titolo di contributo al mantenimento di ciascun figlio e ciò oltre alla concessione dell'intero importo dell'assegno unico, tenuto conto dell'impegno diretto del resistente nel sostenere i diversi costi occorrenti per il soddisfacimento dei figli nel consistente tempo in cui questi sono affidati alle sue cure.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “pronunciare la separazione dei coniugi, con addebito di responsabilità alla moglie per i motivi indicati in narrativa e per quelli che verranno dimostrati in sede istruttoria;
affidare i due figli congiuntamente ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso la madre che adotterà le determinazioni relative alla vita quotidiana nel loro interesse;
In caso di disaccordo si chiede che al padre venga riconosciuto il diritto di incontrare i figli minori ogni qualvolta lo vorrà con l'accordo reciproco della madre, ed in mancanza, a giorni alterni dalle 16:00 alle 20:00; e di tenere con se i figli per due fine settimana al mese, da concordare tra i coniugi, dalle ore 15:30 del Sabato alle ore
20,00 della Domenica;
per un periodo consecutivo di 15 giorni nel periodo estivo da concordare tra i coniugi;
ad anni alterni nel periodo di Natale dal 22 al 27 dicembre o nel periodo di capodanno dal 28 dicembre al 2 gennaio;
per tre giorni nel periodo pasquale, che comprendono alternativamente il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Tali incontri verranno effettuati tenendo conto delle esigenze dei figli e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici (catechismo, sport, ecc. ecc.) dei medesimi. Il resistente si dichiara disponibile a cedere la propria quota parte dell'assegno Unico Universale erogato dall' oltre alla CP_2
3 corresponsione in favore dei figli a titolo di mantenimento della somma di € 200,00 su base mensile oltre al mantenimento indiretto, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, mentre nulla risulta dovuto in favore della ricorrente percependo la stessa redditi autonomi. Con vittoria di spese e compensi tutti del giudizio”.
Sentiti i coniugi all'udienza presidenziale del 4.7.2022 e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, con ordinanza presidenziale pronunciata in pari data venivano emessi i provvedimenti chiamati a regolare – in via provvisoria – i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e tra questi e i figli.
La causa veniva, quindi, istruita con le dichiarazioni rese dai testimoni (madre del Testimone_1 resistente, escussa all'udienza del 23.10.2023), e (genitori della Testimone_2 Testimone_3 ricorrente, ambedue escussi all'udienza del 20.3.2024) e con le prove documentali offerte in comunicazione dalle parti e ammesse nel corso del giudizio.
Infine, all'udienza del 5.12.2024 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva, quindi, rimessa al collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Occorre, in via preliminare, dichiarare inammissibile la domanda di restituzione avanzata, invero genericamente, dalla ricorrente con la memoria integrativa di cui all'art. 709 c.p.c. in quanto eccentrica rispetto all'oggetto principale del presente giudizio.
Invero, per consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, devono ritenersi manifestamente inammissibili le domande “connesse” sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio: l'art. 40 c.p.c. – nella formulazione antecedente alla c.d. riforma Cartabia, applicabile ratione temporis al presente giudizio – consente, infatti, nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (tipizzate nelle ipotesi si cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi, diverse da quelle che sono strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la prole.
Conseguentemente, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra l'azione di separazione e quella avente ad oggetto – per limitarci al caso che ci occupa – alla restituzione dei beni mobili asseritamente rimasti nella disponibilità del , essendo tale domanda soggetta al rito CP_1 ordinario, autonoma e distinta dalla prima (per l'affermazione del richiamato principio cfr.
Cassazione, Sentenza n. 18870 dell'8/9/2014; Sentenza n. 11828 del 21/5/2009; Sentenza n. 20638
4 del 22/10/2004 pronunciate in ipotesi di proposizione contestuale di domande risarcitorie e/o restitutorie e domande di separazione e/o divorzio).
2. Domanda di separazione personale dei coniugi
Nel merito, la domanda principale tendente ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi deve essere accolta poiché come emerge chiaramente dagli atti processuali – segnatamente, dal fallimento del tentativo di conciliazione, dal complessivo tenore delle allegazioni contenute negli atti del giudizio e dalle dichiarazioni rese nel corso dell'udienza presidenziale– si è verificata una condizione di incompatibilità personale tra i coniugi tale da rendere impossibile una comunione di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza come, peraltro, confermato dalla circostanza che le odierne parti hanno cessato di coabitare sin dai primi mesi del 2022.
3. Domanda di addebito della separazione proposta da Controparte_1
In ordine alla domanda di addebito proposta dal resistente, appare opportuno evidenziare che ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza.
Ai fini dell'addebito della separazione ad uno dei coniugi occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 40795 del 20/12/2021).
È, dunque, necessario che le parti alleghino degli elementi idonei a fornire la prova, in primo luogo, della violazione dei doveri che discendono dal matrimonio compiuta dal coniuge durante la convivenza o, comunque, durante lo svolgimento del rapporto coniugale – non rilevando, di converso, i comportamenti successivi alla manifestazione della crisi – e, in secondo luogo, che tale violazione sia stata la causa unica o prevalente della separazione (Cfr. Cassazione, Ordinanza n.
20866 del 21/7/2021; Ordinanza n. 16691 del 5/8/2020).
In ossequio al generale riparto degli oneri probatori, scolpito dall'art. 2697 c.c., occorre, poi, precisare che grava proprio sulla parte che richieda l'addebito a carico dell'altro coniuge l'onere di dimostrare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale ai fatti ad esso ascritti.
5 Ciò premesso in diritto, la domanda di addebito della separazione proposta dal non CP_1 merita accoglimento per le seguenti sintetiche ragioni.
Invero, il resistente ha allegato che la causa del fallimento del rapporto coniugale e, in definitiva, della cessazione dell'affectio coniugalis sarebbe da ricondurre causalmente all'improvviso abbandono da parte della moglie della residenza familiare, intervenuto dopo un periodo di contrasti determinati dall'inspiegabile volontà di interrompere ogni rapporto con la famiglia del marito.
Ebbene, dall'assunzione delle prove testimoniali ammesse non sono emersi elementi idonei a suffragare la prospettazione offerta dal resistente, non essendo all'uopo sufficienti le dichiarazioni, invero convergenti, rese da tutti i testi le quali, lungi dal dimostrare la sussistenza delle violazioni ascritte alle scolpiscono l'immagine di un progressivo deterioramento del rapporto PT coniugale (delineando una frattura già in nuce nel periodo che ha visto la famiglia dapprima traslocare in campagna e, in un secondo momento, ritornare nella casa familiare, come è possibile desumere da quanto riferito dalle testimoni e ) culminato, infine, con una crisi ES Tes_3 irreversibile che ha spinto la ricorrente ad interrompere la convivenza coniugale.
Neppure, d'altro canto, appare sostenibile che la crisi del rapporto coniugale che ha costituito l'antecedente causale dell'intollerabilità della convivenza possa ricondursi all'evento dell'abbandono della casa familiare da parte della poiché, dalle dichiarazioni della teste PT
(la quale, ha persino tentato di convincere la ricorrente a desistere dal suo proposito) e da ES quanto riferito dallo stesso in sede di udienza presidenziale (Cfr. verbale di causa del CP_1
4.7.2022: “Chiedo l'addebito perché è andata tre volte via di casa ho tentato una conciliazione ma non c'è stata alcuna possibilità”) si evince che la coppia attraversava già da tempo una profonda crisi personale e affettiva sicché deve ritenersi che la separazione di fatto abbia costituito la manifestazione compiuta di una frattura del rapporto matrimoniale che, tuttavia, si era già consumata.
Costituisce, difatti, principio consolidato che la convivenza fisica tra i coniugi è importante ma non essenziale per il consorzio familiare – ben potendo la stabilità della formazione sociale prescindere dalla stessa – come, del resto, confermato dal disposto dell'art. 146 c.c. che sanziona il solo allontanamento dalla casa familiare da ciò discendendo che l'assenza di coabitazione non costituisce necessariamente una violazione dei doveri coniugali, e, dunque, non importa l'addebito della separazione personale qualora sia intervenuto un accordo tra i coniugi in tal senso (Cfr. Cassazione sentenza n. 4558 del 11/4/2000) ovvero risulti essere conseguenza (e non già causa) delle fibrillazioni che attraversano il rapporto coniugale.
6 In assenza, dunque, di elementi sufficienti per ritenere provate le violazioni dei doveri coniugali ascritte alla ricorrente e – a fortiori – dimostrare l'esistenza di un nesso di derivazione causale tra tali condotte e l'irreversibilità della crisi del rapporto di coniugio, la domanda di addebito proposta dall'odierno resistente non può che essere rigettata. Per_
4. Domanda di affidamento dei figli della coppia ( , il 10.6.2016) Persona_1
Per_ e ( , il 23.3.2019) Persona_2
In ordine alle domande vertenti sull'affidamento dei figli minorenni della coppia, Persona_1
Per_ Per_ ( il 10.6.2016) e ( il 23.3.2019), occorre preliminarmente –
[...] Persona_2 stante la richiesta di affidamento esclusivo avanzata dalla ricorrente – rilevare che nell'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, al giudice è imposto di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale, essendo tale modalità di affidamento quello maggiormente rispondente al superiore interesse del minore a coltivare con entrambe le figure genitoriali una proficua relazione.
È, invero, noto che al nostro ordinamento non è sconosciuta la possibilità di derogare a tale regime ordinario quando nel corso del giudizio emergano elementi tali da far ritenere superata la presunzione di maggiore rispondenza dell'affido condiviso all'interesse della prole.
Va, infatti, evidenziato che, ai sensi dell'articolo 337 quater c.c., l'affidamento esclusivo del figlio ad uno solo dei genitori può essere disposto soltanto quando vi siano elementi concreti che consentano di ritenere che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore.
Non può, infatti, trascurarsi che la responsabilità genitoriale è peculiare posizione giuridica, strumentale alla tutela del diritto dei figli al sano sviluppo della propria personalità avente, ai sensi dell'art. 30 Cost., rango costituzionale che si caratterizza quale complessa correlazione tra diritti e doveri, tutti finalizzati a garantire il soddisfacimento delle esigenze materiali, morali ed affettive del minore, nonché la promozione della sua personalità in modo da produrre una progressiva e fisiologica acquisizione di autonomia da parte dello stesso.
Invero, in un'ottica ordinamentale che valorizza il minore non solo in quanto oggetto passivo di tutela bensì quale persona la cui identità è in fase di formazione, ai genitori sono conferiti poteri di rappresentanza e gestione che consentono loro di assolvere ai doveri di protezione cui sono chiamati e che hanno quali punti di riferimento sia, in via prioritaria, i beni che afferiscono alla personalità del minore – in quanto tali irrinunciabili – (artt. 147 e 315 bis c.c.) sia gli interessi di natura patrimoniale della prole (artt. 320 e ss. c.c.).
Quindi, sebbene si privilegi una gestione del rapporto tra genitori e figli – siano essi nati o meno all'interno del matrimonio – fondato sul principio dell'accordo tra i genitori, quali primi e
7 tendenzialmente migliori garanti della posizione giuridica di un soggetto meritevole di particolare posizione quale è il minore, il nostro ordinamento predispone poteri di intervento dell'autorità giurisdizionale laddove si ravvisino circostanze anche solo potenzialmente pregiudizievoli per la prole.
Nel valutare le deduzioni delle parti in tema di affidamento dei figli occorrerà dunque tenere presente che secondo un orientamento che si è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità
– e a cui questo collegio intende dare continuità – “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 28244 del 4/11/2019).
Nel caso in cui, poi, debba essere vagliata la possibilità di derogare all'ordinaria modalità di esercizio della responsabilità genitoriale in favore dell'eccezionale regime dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori – come nel caso che ci occupa – non può non rammentarsi che la necessità di assicurare il superiore interesse del minore alla presenza comune dei genitori, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi – espressione del dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione – impone al giudice di verificare non solo l'idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, valutare le ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita del figlio, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr. tra le ultime, Cassazione, Ordinanza n. 26796 del 19/9/2023).
Pertanto, l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di
8 educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
Tale orientamento trova sostanziale riscontro anche nella giurisprudenza della Corte Edu, che, chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 CEDU, pur riconoscendo all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, ha precisato che è comunque necessario un rigoroso controllo sulle "restrizioni supplementari", ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (cfr. Corte EDU, 4 maggio 2017, Improta c/Italia; Corte EDU, 23 marzo 2017, Endrizzi c/Italia; Corte EDU, 23 febbraio 2017, D'alconzo c/Italia; Corte EDU, 9 febbraio 2017, Solarino c/Italia; Corte EDU, 15 settembre 2016, c/Italia; Corte EDU, 23 giugno 2016, c/Italia; Corte EDU, 28 Per_4 Per_5 aprile 2016, Cincimino c. Italia).
Ciò detto con riguardo alla cornice normativa in cui deve inscriversi la vicenda oggetto del presente giudizio, il Collegio rileva che nel corso del giudizio non è emerso alcun elemento che osti all'affidamento dei figli delle parti ad ambedue i genitori.
Difatti – benché la bbia allegato, in sede di prima memoria di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., PT che il marito sarebbe solito trascurare la relazione parentale con il figlio privilegiando il Per_2 rapporto con la figlia – dalle dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'udienza presidenziale è emerso che entrambi i genitori costituiscono figure di riferimento per i figli minori, come si evince dall'organizzazione dei compiti di accudimento spontaneamente divisata dai coniugi dopo la disgregazione del nucleo familiare (Cfr. verbale di causa del 4.7.2022; dichiarazione della PT
“qualche volta è venuto a trovare i figli o io li portavo da lui quando andavo al lavoro, lui ha i turni
e anche io ho i turni (…) Il motivo della separazione è che non andiamo d'accordo perché lui non si assume le responsabilità di padre. I figli vivono con me e dormono con me. La bambina dorme con il padre il fine settimana”; dichiarazione del : “I bambini stanno prevalentemente CP_1 stanno la mattina con la madre e il pomeriggio con me;
io ho un lavoro a turni se lavoro di pomeriggio finisco alle ore 19.00”).
Ebbene, la superiore gestione condivisa dei compiti di cura tra le parti costituisce l'espressione genuina del fondamento del regime dell'affidamento condiviso, di cui all'art. 337 ter c.c., che è quello di garantire il diritto dei figli alla bigenitorialità, ossia a coltivare effettivi rapporti personali e affettivi con entrambi i genitori.
9 Pertanto, in assenza di motivi ostativi non può che confermarsi sia il regime di affidamento già disposto in sede di ordinanza presidenziale, sia la domiciliazione prevalente dei figli della coppia presso la residenza materna, cristallizzando così una situazione di fatto che si è ormai consolidata nel tempo (ossia, dai primi mesi del 2022).
Anche rispetto al diritto di visita riconosciuto al appare opportuno dare seguito CP_1 all'articolazione dei tempi di frequentazione con il padre stabiliti in sede di provvedimenti provvisori e urgenti, stabilizzando un assetto ampiamente sperimentato dalle parti che appare dotato dei necessari elementi di flessibilità che garantiscono un adeguato bilanciamento tra l'esigenza di assicurare una continuità nei rapporti tra i minori e il genitore non domiciliatario e gli impegni lavorativi di ciascuna delle parti. Per_
5. Domanda di mantenimento dei figli della coppia ( , il Persona_1
Per_ 10.6.2016) e ( , il 23.3.2019) Persona_2
Prendendo in esame la domanda di mantenimento per i figli minori della coppia è necessario – nel determinare l'ammontare dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento a carico del resistente, quale genitore non domiciliatario – osservare, in primo luogo, che l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non domiciliatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cfr. Cassazione,
Ordinanza n. 16739 del 6/8/2020).
Tale valutazione deve essere, ad ogni modo, effettuata considerando che l'art. 316 bis c.c. – nel prevedere che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo – non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni di entrambi i genitori e della loro evoluzione rispetto al momento di disgregazione del nucleo familiare.
Sul punto, il costante orientamento della Suprema Corte riconosce all'art. 316 bis c.c. (al pari del precedente art. 148 c.c.) la funzione di garanzia del diritto dei figli al mantenimento (art. 315 bis
c.c.), nella parte in cui prescrive che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di
10 mantenimento della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo con ciò non dettando un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, “fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti
(che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole)” ma prevedendo “un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle (…) capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni - in tal senso intese - dei due obbligati” (Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 5242 del 28/2/2024).
Tale articolato sistema è funzionale a garantire che il minore non venga pregiudicato nel suo percorso evolutivo e di crescita a causa della crisi della coppia genitoriale attraverso l'edificazione di un assetto di obblighi posti a carico di entrambi i genitori che abbia l'effetto – se non proprio di annullare – quanto meno di minimizzare le ricadute economiche della disgregazione del consorzio familiare.
Ciò appare evidente dal disposto dell'art. 337 ter, co. 4 c.c. il quale prevede che: “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Per determinare la misura del contributo al mantenimento da imporre al genitore obbligato, occorre rilevare che dalla documentazione in atti (segnatamente dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta 2020 e 2021 prodotti in allegato alla memoria di costituzione) si evince che percepisce redditi annuali lordi pari a circa € 22.000,00 (corrispondenti a Controparte_1 redditi netti di circa € 20.500,00) non essendo stati, d'altro canto, allegati oneri in grado di incidere le capacità economiche del resistente.
Difatti, non meritano considerazione le copiose produzioni documentali versate in atti, poiché in gran parte relative a minute spese ordinarie sostenute in favore dei figli e in parte relative alle spese straordinarie che, tuttavia, erano già soggette al regime di riparto stabilito con l'ordinanza del
4.7.2022.
Con riferimento, invece, alla posizione della deve osservarsi che la stessa appare dotata – PT per età ed esperienze lavorative pregresse – di sicura capacità di inserirsi utilmente nel mercato del lavoro, attitudine che le consente di trarre dei redditi, per quanto non elevati, con i quali
11 contribuisce al mantenimento della prole presso la stessa domiciliati (Cfr. da ultimo le allegazioni contenute nelle difese conclusive della resistente, dalle quali si evince che la stessa ha trovato un nuovo impiego).
Pertanto, sulla scorta dei superiori elementi, appare equo confermare in € 400,00 mensili la misura del contributo al mantenimento dei minori e – tenuto conto dei maggiori Persona_1 Per_2 oneri di accudimento gravanti sul genitore domiciliatario – nonché la misura della contribuzione, pari al 50%, alle spese straordinarie da sostenere per i figli secondo il regime indicato nel Protocollo
d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Per_
Inoltre, appare opportuno disporre – in considerazione della complessiva situazione economica delle parti che fotografa una sensibile differenza reddituale tra i coniugi – che l'assegno unico spettante ai figli della coppia venga integralmente percepito dalla come peraltro più volte PT proposto dallo stesso in corso di causa. CP_1
.
Difatti, il D.Lgs. 230/2021 ha introdotto una misura di sostegno alle famiglie che il collegio ritiene di poter attribuire al genitore domiciliatario prevalente per intero, naturalmente in aggiunta all'ordinario assegno di mantenimento (Cfr. Cassazione, Ordinanza, n. 4672 del 22/2/2025) e ciò proprio in ossequio alla ratio che ispira tale pubblica provvidenza che è quella prevedere un sostegno economico universale i cui effetti sono diretti principalmente ad assicurare i bisogni dei figli minorenni (e i maggiorenni nei limiti previsti dalla normativa) che – nel caso che ci occupa – sono in prima istanza sostenuti proprio dalla ricorrente, quale genitore gravato dai maggiori oneri di accudimento dei figli minorenni.
6. Domanda di mantenimento proposta da Parte_1
In ordine alla domanda di contenuto economico formulata da parte ricorrente, deve essere osservato preliminarmente che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156
c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione.
Occorre, infatti, tenere presente che – a differenza di quanto non avvenga con lo scioglimento e con la cessazione degli effetti civili del matrimonio – la separazione personale è una situazione temporanea che lascia permanere il vincolo coniugale, sospendendo i doveri personali dei coniugi di collaborazione, coabitazione e fedeltà ma mantenendo attuale il dovere di assistenza materiale che grava su ciascuno di essi, situazione affatto differente dalla solidarietà post-coniugale che
12 caratterizza il rapporto tra le parti dopo il divorzio (cfr. Cassazione, Ordinanza n. 4327 del
10/2/2022 e Sentenza n. 12196 del 16/5/2017).
Tuttavia, ulteriore presupposto necessario per il riconoscimento di un assegno per il contributo al mantenimento di uno dei due coniugi è che il beneficiario versi in stato di bisogno – inteso in questo particolare ambito come mancata disponibilità di redditi propri tali da fargli mantenere un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio – e che sussista una apprezzabile differenza di reddito tra i coniugi.
Ebbene, dagli atti del giudizio emerge chiaramente che è soggetto che – per età e Parte_1 pregresse esperienze lavorative – appare in possesso di una specifica capacità di generare redditi, come già evidenziato nel precedente paragrafo.
Difatti, dalle stesse deduzioni e produzioni contenute nelle difese conclusive può desumersi che la ricorrente ha trovato un nuovo impiego e ciò – in ossequio ai consolidati principi espressi in materia dalla Suprema Corte (“in materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente
l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo” Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 20866 del 21/7/2021; Ordinanza n. 5817 del 9/3/2018) – osta al riconoscimento in suo favore di un assegno periodico a titolo di contributo per il suo mantenimento costituendo una circostanza idonea ad escludere che la stessa versi in stato di bisogno nei termini sopra descritti.
Invero – sebbene il collegio non ignori che tra i coniugi sussiste, in astratto, una sicura differenza di forza economica, in ragione della precarietà degli impieghi svolti dalla e dei minori PT emolumenti che la stessa percepisce rispetto a quelli del resistente – non può non considerarsi, in una visione complessiva, che gli oneri di mantenimento indiretto della prole gravanti sul e l'attribuzione dell'assegno unico in favore della ricorrente costituiscono fattori in CP_1 grado di bilanciare la sperequazione reddituale tra i coniugi, privando così del carattere della
“rilevanza” la differenza sussistente tra le due sfere patrimoniali
7. Spese del giudizio
13 Le spese di lite, considerata la natura della causa e il suo complessivo esito – che vede ambedue le parti parzialmente soccombenti – meritano di essere integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la separazione tra i coniugi nata a [...] il [...], Parte_1
e , nato a [...] l'[...], i quali hanno contratto matrimonio Controparte_1 concordatario a Mazzarino in data 29.9.2015, trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Mazzarino con atto di matrimonio n. 46 Parte II Serie A, Uff. 1–anno 2015; Per_ 2) AFFIDA ad entrambi i genitori i figli nata a [...] [...], e Persona_1
Per_
nato a [...] [...], stabilendone la domiciliazione prevalente Persona_2 presso la residenza materna;
3) REGOLA il diritto di visita paterno nei seguenti termini: potrà Controparte_1 vedere e tenere con sé i figli quando vorrà, previo accordo con il genitore domiciliatario;
in caso di disaccordo potrà vederli e tenerli con sé tre volte alla settimana per quattro ore, di mattina o di pomeriggio;
a fine settimana alternati, dalle ore 15.30 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
per 15 giorni continuativi o meno durante il periodo estivo da concordare con il genitore domiciliatario entro il 31 maggio di ogni anno;
per sette giorni durante le vacanze di Natale in modo che i figli trascorrano con il padre, ad anni alterni, il 25 dicembre o il 1 gennaio;
per tre giorni continuativi durante le vacanze pasquali, di modo che ad anni alterni trascorrano con il padre il giorno di Pasqua o del lunedì dell'Angelo”;
4) RIGETTA la domanda di addebito della separazione proposta da;
Controparte_1
5) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 PT
'importo di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo per
[...]
Per_ il mantenimento dei figli ( il 10.6.2016) e Persona_1 Persona_2
Per_ ( il 23.3.2019), da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI e da versare entro giorno cinque di ogni mese;
6) PONE a carico di l'obbligo di contribuire in misura del 50% alle Controparte_1 spese straordinarie per i figli, preventivamente concordate e regolate secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio Per_ dell'Ordine degli Avvocati di
14 Per_ 7) ATTRIBUISCE l'assegno unico spettante ai figli minorenni ( il Persona_1
Per_ 10.6.2016) e ( il 23.3.2019) integralmente a quale Persona_2 Parte_1 genitore domiciliatario prevalente;
8) RIGETTA la domanda di mantenimento proposta da Parte_1
9) DICHIARA inammissibile la domanda di restituzione proposta da Parte_1
10) COMPENSA integralmente le spese di giudizio;
11) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 4/7/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 533/2022 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. RUSSO GIAMPIERO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] l'[...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ANZALDI SERGIO, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: Le parti si riportano ai rispettivi atti introduttivi e alle memorie depositate in corso di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio
Con ricorso depositato in data 3.5.2022 premesso di aver contratto, a Mazzarino Parte_1 in data 29.9.2015, matrimonio concordatario con , trascritto nei registri Controparte_1
1 dello Stato Civile del Comune di Mazzarino con atto di matrimonio n. 46 Parte II Serie A, Uff. 1– anno 2015 (Cfr. certificato allegato al ricorso) – unione dalla quale sono nati i due figli Persona_1
Per_ (Gela, il 10.6.2016) e ( il 23.3.2019) – chiedeva che venisse
[...] Persona_2 pronunciata la separazione personale dal coniuge.
Deduceva che il rapporto di coppia è entrato in crisi a causa del contegno distaccato del marito e del suo atteggiamento disimpegnato rispetto alle esigenze materiali della famiglia, condotte che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e determinato la a lasciare la residenza PT familiare e trovare una sistemazione abitativa alternativa.
Concludeva, infine, chiedendo che il Tribunale: “autorizzi i coniugi a vivere separati, disponga il collocamento esclusivo dei figli presso la madre e, quanto alle statuizioni economiche ed a quelle relative alla prole, determini un assegno di mantenimento di almeno euro 300,00 per ogni figlio, determini in altri euro 500,00 l'assegno a favore della ricorrente (estromessa dalla casa coniugale) che, al momento, svolge un'attività di commessa part time ed a termine in un supermercato, con un reddito medio mensile inferiore a 800,00 euro, acquisito in epoca successiva alla separazione di fatto, e tenuto conto che, dal modello Isee dell'anno 2022 risulta che l'intero e cospicuo reddito familiare deriva dalla attività lavorativa del resistente, ponga a carico esclusivo del genitore non collocatario le spese straordinarie e quelle previste dal protocollo vigente nel circondario del
Tribunale adito;
disponga, nell'interesse dei figli per quanto riguarda l'esercizio del diritto di visita del padre, sia per quanto riguarda quello settimanale che quello estivo e delle festività natalizie e pasquali”.
Tali conclusioni venivano integrate, primo luogo, con la memoria integrativa di cui all'art. 709
c.p.c. – mediante la formulazione della domanda di restituzione degli effetti personali della ricorrente rimasti nella residenza familiare – e, in seguito, con la prima memoria di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. (depositata in data 5.2.2023) nella quale la ha allegato di aver perso il proprio PT impiego e di non essere riuscita – malgrado gli sforzi – a reinserirsi nel mercato del lavoro.
Con memoria difensiva depositata in data 24.6.2022 si costituiva in giudizio
[...]
, contestando quando esposto in ricorso e attribuendo l'esito infausto del rapporto CP_1 matrimoniale alle violazioni dei doveri coniugali di assistenza, collaborazione e coabitazione realizzate dalla ricorrente.
Premetteva che dopo il matrimonio la ricorrente veniva osteggiata dalla sua famiglia d'origine – contraria all'unione con il marito – ragione per la quale la famiglia del accoglieva la CP_1 provvedendo a fornirle il necessario supporto nelle attività di gestione della casa e PT nell'accudimento dei figli.
2 Allegava che da circa due anni – senza apparente giustificazione – la ricorrente aveva cominciato a rifiutare di avere contatti con la famiglia del , chiedendo al marito dapprima di CP_1 trasferire la residenza familiare presso la casa di campagna e, in seguito, di acquistare un appartamento a Mazzarino in modo da vivere lontano dalla famiglia dello stesso.
Precisava di non essere riuscito a soddisfare le elevate pretese della moglie per la limitatezza delle risorse familiari che consistevano nel solo stipendio del – unico a prestare attività CP_1 lavorativa – che all'epoca ammontava a circa € 800,00 mensili.
Aggiungeva che per tale ragione la moglie aveva lasciato la casa familiare per trasferirsi – con i figli minorenni – nell'abitazione dei suoi genitori, dettando unilateralmente le condizioni affidamento e mantenimento dei figli ed imponendo al di prendersi cura della prole CP_1 tutti i pomeriggi – dall'ora di pranzo alla sera, ossia durante lo svolgimento dell'attività lavorativa della ricorrente, lavoratrice a tempo parziale alle dipendenze di un supermercato locale – e di sostenere tutte le spese occorrenti ad assicurare le esigenze materiali dei figli.
Manifestava, quindi, la volontà di corrispondere alla moglie un importo pari ad € 100,00 a titolo di contributo al mantenimento di ciascun figlio e ciò oltre alla concessione dell'intero importo dell'assegno unico, tenuto conto dell'impegno diretto del resistente nel sostenere i diversi costi occorrenti per il soddisfacimento dei figli nel consistente tempo in cui questi sono affidati alle sue cure.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “pronunciare la separazione dei coniugi, con addebito di responsabilità alla moglie per i motivi indicati in narrativa e per quelli che verranno dimostrati in sede istruttoria;
affidare i due figli congiuntamente ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso la madre che adotterà le determinazioni relative alla vita quotidiana nel loro interesse;
In caso di disaccordo si chiede che al padre venga riconosciuto il diritto di incontrare i figli minori ogni qualvolta lo vorrà con l'accordo reciproco della madre, ed in mancanza, a giorni alterni dalle 16:00 alle 20:00; e di tenere con se i figli per due fine settimana al mese, da concordare tra i coniugi, dalle ore 15:30 del Sabato alle ore
20,00 della Domenica;
per un periodo consecutivo di 15 giorni nel periodo estivo da concordare tra i coniugi;
ad anni alterni nel periodo di Natale dal 22 al 27 dicembre o nel periodo di capodanno dal 28 dicembre al 2 gennaio;
per tre giorni nel periodo pasquale, che comprendono alternativamente il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Tali incontri verranno effettuati tenendo conto delle esigenze dei figli e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici (catechismo, sport, ecc. ecc.) dei medesimi. Il resistente si dichiara disponibile a cedere la propria quota parte dell'assegno Unico Universale erogato dall' oltre alla CP_2
3 corresponsione in favore dei figli a titolo di mantenimento della somma di € 200,00 su base mensile oltre al mantenimento indiretto, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, mentre nulla risulta dovuto in favore della ricorrente percependo la stessa redditi autonomi. Con vittoria di spese e compensi tutti del giudizio”.
Sentiti i coniugi all'udienza presidenziale del 4.7.2022 e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, con ordinanza presidenziale pronunciata in pari data venivano emessi i provvedimenti chiamati a regolare – in via provvisoria – i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e tra questi e i figli.
La causa veniva, quindi, istruita con le dichiarazioni rese dai testimoni (madre del Testimone_1 resistente, escussa all'udienza del 23.10.2023), e (genitori della Testimone_2 Testimone_3 ricorrente, ambedue escussi all'udienza del 20.3.2024) e con le prove documentali offerte in comunicazione dalle parti e ammesse nel corso del giudizio.
Infine, all'udienza del 5.12.2024 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva, quindi, rimessa al collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Occorre, in via preliminare, dichiarare inammissibile la domanda di restituzione avanzata, invero genericamente, dalla ricorrente con la memoria integrativa di cui all'art. 709 c.p.c. in quanto eccentrica rispetto all'oggetto principale del presente giudizio.
Invero, per consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, devono ritenersi manifestamente inammissibili le domande “connesse” sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio: l'art. 40 c.p.c. – nella formulazione antecedente alla c.d. riforma Cartabia, applicabile ratione temporis al presente giudizio – consente, infatti, nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (tipizzate nelle ipotesi si cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi, diverse da quelle che sono strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la prole.
Conseguentemente, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra l'azione di separazione e quella avente ad oggetto – per limitarci al caso che ci occupa – alla restituzione dei beni mobili asseritamente rimasti nella disponibilità del , essendo tale domanda soggetta al rito CP_1 ordinario, autonoma e distinta dalla prima (per l'affermazione del richiamato principio cfr.
Cassazione, Sentenza n. 18870 dell'8/9/2014; Sentenza n. 11828 del 21/5/2009; Sentenza n. 20638
4 del 22/10/2004 pronunciate in ipotesi di proposizione contestuale di domande risarcitorie e/o restitutorie e domande di separazione e/o divorzio).
2. Domanda di separazione personale dei coniugi
Nel merito, la domanda principale tendente ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi deve essere accolta poiché come emerge chiaramente dagli atti processuali – segnatamente, dal fallimento del tentativo di conciliazione, dal complessivo tenore delle allegazioni contenute negli atti del giudizio e dalle dichiarazioni rese nel corso dell'udienza presidenziale– si è verificata una condizione di incompatibilità personale tra i coniugi tale da rendere impossibile una comunione di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza come, peraltro, confermato dalla circostanza che le odierne parti hanno cessato di coabitare sin dai primi mesi del 2022.
3. Domanda di addebito della separazione proposta da Controparte_1
In ordine alla domanda di addebito proposta dal resistente, appare opportuno evidenziare che ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza.
Ai fini dell'addebito della separazione ad uno dei coniugi occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 40795 del 20/12/2021).
È, dunque, necessario che le parti alleghino degli elementi idonei a fornire la prova, in primo luogo, della violazione dei doveri che discendono dal matrimonio compiuta dal coniuge durante la convivenza o, comunque, durante lo svolgimento del rapporto coniugale – non rilevando, di converso, i comportamenti successivi alla manifestazione della crisi – e, in secondo luogo, che tale violazione sia stata la causa unica o prevalente della separazione (Cfr. Cassazione, Ordinanza n.
20866 del 21/7/2021; Ordinanza n. 16691 del 5/8/2020).
In ossequio al generale riparto degli oneri probatori, scolpito dall'art. 2697 c.c., occorre, poi, precisare che grava proprio sulla parte che richieda l'addebito a carico dell'altro coniuge l'onere di dimostrare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale ai fatti ad esso ascritti.
5 Ciò premesso in diritto, la domanda di addebito della separazione proposta dal non CP_1 merita accoglimento per le seguenti sintetiche ragioni.
Invero, il resistente ha allegato che la causa del fallimento del rapporto coniugale e, in definitiva, della cessazione dell'affectio coniugalis sarebbe da ricondurre causalmente all'improvviso abbandono da parte della moglie della residenza familiare, intervenuto dopo un periodo di contrasti determinati dall'inspiegabile volontà di interrompere ogni rapporto con la famiglia del marito.
Ebbene, dall'assunzione delle prove testimoniali ammesse non sono emersi elementi idonei a suffragare la prospettazione offerta dal resistente, non essendo all'uopo sufficienti le dichiarazioni, invero convergenti, rese da tutti i testi le quali, lungi dal dimostrare la sussistenza delle violazioni ascritte alle scolpiscono l'immagine di un progressivo deterioramento del rapporto PT coniugale (delineando una frattura già in nuce nel periodo che ha visto la famiglia dapprima traslocare in campagna e, in un secondo momento, ritornare nella casa familiare, come è possibile desumere da quanto riferito dalle testimoni e ) culminato, infine, con una crisi ES Tes_3 irreversibile che ha spinto la ricorrente ad interrompere la convivenza coniugale.
Neppure, d'altro canto, appare sostenibile che la crisi del rapporto coniugale che ha costituito l'antecedente causale dell'intollerabilità della convivenza possa ricondursi all'evento dell'abbandono della casa familiare da parte della poiché, dalle dichiarazioni della teste PT
(la quale, ha persino tentato di convincere la ricorrente a desistere dal suo proposito) e da ES quanto riferito dallo stesso in sede di udienza presidenziale (Cfr. verbale di causa del CP_1
4.7.2022: “Chiedo l'addebito perché è andata tre volte via di casa ho tentato una conciliazione ma non c'è stata alcuna possibilità”) si evince che la coppia attraversava già da tempo una profonda crisi personale e affettiva sicché deve ritenersi che la separazione di fatto abbia costituito la manifestazione compiuta di una frattura del rapporto matrimoniale che, tuttavia, si era già consumata.
Costituisce, difatti, principio consolidato che la convivenza fisica tra i coniugi è importante ma non essenziale per il consorzio familiare – ben potendo la stabilità della formazione sociale prescindere dalla stessa – come, del resto, confermato dal disposto dell'art. 146 c.c. che sanziona il solo allontanamento dalla casa familiare da ciò discendendo che l'assenza di coabitazione non costituisce necessariamente una violazione dei doveri coniugali, e, dunque, non importa l'addebito della separazione personale qualora sia intervenuto un accordo tra i coniugi in tal senso (Cfr. Cassazione sentenza n. 4558 del 11/4/2000) ovvero risulti essere conseguenza (e non già causa) delle fibrillazioni che attraversano il rapporto coniugale.
6 In assenza, dunque, di elementi sufficienti per ritenere provate le violazioni dei doveri coniugali ascritte alla ricorrente e – a fortiori – dimostrare l'esistenza di un nesso di derivazione causale tra tali condotte e l'irreversibilità della crisi del rapporto di coniugio, la domanda di addebito proposta dall'odierno resistente non può che essere rigettata. Per_
4. Domanda di affidamento dei figli della coppia ( , il 10.6.2016) Persona_1
Per_ e ( , il 23.3.2019) Persona_2
In ordine alle domande vertenti sull'affidamento dei figli minorenni della coppia, Persona_1
Per_ Per_ ( il 10.6.2016) e ( il 23.3.2019), occorre preliminarmente –
[...] Persona_2 stante la richiesta di affidamento esclusivo avanzata dalla ricorrente – rilevare che nell'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, al giudice è imposto di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale, essendo tale modalità di affidamento quello maggiormente rispondente al superiore interesse del minore a coltivare con entrambe le figure genitoriali una proficua relazione.
È, invero, noto che al nostro ordinamento non è sconosciuta la possibilità di derogare a tale regime ordinario quando nel corso del giudizio emergano elementi tali da far ritenere superata la presunzione di maggiore rispondenza dell'affido condiviso all'interesse della prole.
Va, infatti, evidenziato che, ai sensi dell'articolo 337 quater c.c., l'affidamento esclusivo del figlio ad uno solo dei genitori può essere disposto soltanto quando vi siano elementi concreti che consentano di ritenere che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore.
Non può, infatti, trascurarsi che la responsabilità genitoriale è peculiare posizione giuridica, strumentale alla tutela del diritto dei figli al sano sviluppo della propria personalità avente, ai sensi dell'art. 30 Cost., rango costituzionale che si caratterizza quale complessa correlazione tra diritti e doveri, tutti finalizzati a garantire il soddisfacimento delle esigenze materiali, morali ed affettive del minore, nonché la promozione della sua personalità in modo da produrre una progressiva e fisiologica acquisizione di autonomia da parte dello stesso.
Invero, in un'ottica ordinamentale che valorizza il minore non solo in quanto oggetto passivo di tutela bensì quale persona la cui identità è in fase di formazione, ai genitori sono conferiti poteri di rappresentanza e gestione che consentono loro di assolvere ai doveri di protezione cui sono chiamati e che hanno quali punti di riferimento sia, in via prioritaria, i beni che afferiscono alla personalità del minore – in quanto tali irrinunciabili – (artt. 147 e 315 bis c.c.) sia gli interessi di natura patrimoniale della prole (artt. 320 e ss. c.c.).
Quindi, sebbene si privilegi una gestione del rapporto tra genitori e figli – siano essi nati o meno all'interno del matrimonio – fondato sul principio dell'accordo tra i genitori, quali primi e
7 tendenzialmente migliori garanti della posizione giuridica di un soggetto meritevole di particolare posizione quale è il minore, il nostro ordinamento predispone poteri di intervento dell'autorità giurisdizionale laddove si ravvisino circostanze anche solo potenzialmente pregiudizievoli per la prole.
Nel valutare le deduzioni delle parti in tema di affidamento dei figli occorrerà dunque tenere presente che secondo un orientamento che si è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità
– e a cui questo collegio intende dare continuità – “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 28244 del 4/11/2019).
Nel caso in cui, poi, debba essere vagliata la possibilità di derogare all'ordinaria modalità di esercizio della responsabilità genitoriale in favore dell'eccezionale regime dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori – come nel caso che ci occupa – non può non rammentarsi che la necessità di assicurare il superiore interesse del minore alla presenza comune dei genitori, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi – espressione del dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione – impone al giudice di verificare non solo l'idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, valutare le ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita del figlio, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr. tra le ultime, Cassazione, Ordinanza n. 26796 del 19/9/2023).
Pertanto, l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di
8 educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
Tale orientamento trova sostanziale riscontro anche nella giurisprudenza della Corte Edu, che, chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 CEDU, pur riconoscendo all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, ha precisato che è comunque necessario un rigoroso controllo sulle "restrizioni supplementari", ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (cfr. Corte EDU, 4 maggio 2017, Improta c/Italia; Corte EDU, 23 marzo 2017, Endrizzi c/Italia; Corte EDU, 23 febbraio 2017, D'alconzo c/Italia; Corte EDU, 9 febbraio 2017, Solarino c/Italia; Corte EDU, 15 settembre 2016, c/Italia; Corte EDU, 23 giugno 2016, c/Italia; Corte EDU, 28 Per_4 Per_5 aprile 2016, Cincimino c. Italia).
Ciò detto con riguardo alla cornice normativa in cui deve inscriversi la vicenda oggetto del presente giudizio, il Collegio rileva che nel corso del giudizio non è emerso alcun elemento che osti all'affidamento dei figli delle parti ad ambedue i genitori.
Difatti – benché la bbia allegato, in sede di prima memoria di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., PT che il marito sarebbe solito trascurare la relazione parentale con il figlio privilegiando il Per_2 rapporto con la figlia – dalle dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'udienza presidenziale è emerso che entrambi i genitori costituiscono figure di riferimento per i figli minori, come si evince dall'organizzazione dei compiti di accudimento spontaneamente divisata dai coniugi dopo la disgregazione del nucleo familiare (Cfr. verbale di causa del 4.7.2022; dichiarazione della PT
“qualche volta è venuto a trovare i figli o io li portavo da lui quando andavo al lavoro, lui ha i turni
e anche io ho i turni (…) Il motivo della separazione è che non andiamo d'accordo perché lui non si assume le responsabilità di padre. I figli vivono con me e dormono con me. La bambina dorme con il padre il fine settimana”; dichiarazione del : “I bambini stanno prevalentemente CP_1 stanno la mattina con la madre e il pomeriggio con me;
io ho un lavoro a turni se lavoro di pomeriggio finisco alle ore 19.00”).
Ebbene, la superiore gestione condivisa dei compiti di cura tra le parti costituisce l'espressione genuina del fondamento del regime dell'affidamento condiviso, di cui all'art. 337 ter c.c., che è quello di garantire il diritto dei figli alla bigenitorialità, ossia a coltivare effettivi rapporti personali e affettivi con entrambi i genitori.
9 Pertanto, in assenza di motivi ostativi non può che confermarsi sia il regime di affidamento già disposto in sede di ordinanza presidenziale, sia la domiciliazione prevalente dei figli della coppia presso la residenza materna, cristallizzando così una situazione di fatto che si è ormai consolidata nel tempo (ossia, dai primi mesi del 2022).
Anche rispetto al diritto di visita riconosciuto al appare opportuno dare seguito CP_1 all'articolazione dei tempi di frequentazione con il padre stabiliti in sede di provvedimenti provvisori e urgenti, stabilizzando un assetto ampiamente sperimentato dalle parti che appare dotato dei necessari elementi di flessibilità che garantiscono un adeguato bilanciamento tra l'esigenza di assicurare una continuità nei rapporti tra i minori e il genitore non domiciliatario e gli impegni lavorativi di ciascuna delle parti. Per_
5. Domanda di mantenimento dei figli della coppia ( , il Persona_1
Per_ 10.6.2016) e ( , il 23.3.2019) Persona_2
Prendendo in esame la domanda di mantenimento per i figli minori della coppia è necessario – nel determinare l'ammontare dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento a carico del resistente, quale genitore non domiciliatario – osservare, in primo luogo, che l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non domiciliatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cfr. Cassazione,
Ordinanza n. 16739 del 6/8/2020).
Tale valutazione deve essere, ad ogni modo, effettuata considerando che l'art. 316 bis c.c. – nel prevedere che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo – non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni di entrambi i genitori e della loro evoluzione rispetto al momento di disgregazione del nucleo familiare.
Sul punto, il costante orientamento della Suprema Corte riconosce all'art. 316 bis c.c. (al pari del precedente art. 148 c.c.) la funzione di garanzia del diritto dei figli al mantenimento (art. 315 bis
c.c.), nella parte in cui prescrive che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di
10 mantenimento della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo con ciò non dettando un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, “fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti
(che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole)” ma prevedendo “un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle (…) capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni - in tal senso intese - dei due obbligati” (Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 5242 del 28/2/2024).
Tale articolato sistema è funzionale a garantire che il minore non venga pregiudicato nel suo percorso evolutivo e di crescita a causa della crisi della coppia genitoriale attraverso l'edificazione di un assetto di obblighi posti a carico di entrambi i genitori che abbia l'effetto – se non proprio di annullare – quanto meno di minimizzare le ricadute economiche della disgregazione del consorzio familiare.
Ciò appare evidente dal disposto dell'art. 337 ter, co. 4 c.c. il quale prevede che: “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Per determinare la misura del contributo al mantenimento da imporre al genitore obbligato, occorre rilevare che dalla documentazione in atti (segnatamente dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta 2020 e 2021 prodotti in allegato alla memoria di costituzione) si evince che percepisce redditi annuali lordi pari a circa € 22.000,00 (corrispondenti a Controparte_1 redditi netti di circa € 20.500,00) non essendo stati, d'altro canto, allegati oneri in grado di incidere le capacità economiche del resistente.
Difatti, non meritano considerazione le copiose produzioni documentali versate in atti, poiché in gran parte relative a minute spese ordinarie sostenute in favore dei figli e in parte relative alle spese straordinarie che, tuttavia, erano già soggette al regime di riparto stabilito con l'ordinanza del
4.7.2022.
Con riferimento, invece, alla posizione della deve osservarsi che la stessa appare dotata – PT per età ed esperienze lavorative pregresse – di sicura capacità di inserirsi utilmente nel mercato del lavoro, attitudine che le consente di trarre dei redditi, per quanto non elevati, con i quali
11 contribuisce al mantenimento della prole presso la stessa domiciliati (Cfr. da ultimo le allegazioni contenute nelle difese conclusive della resistente, dalle quali si evince che la stessa ha trovato un nuovo impiego).
Pertanto, sulla scorta dei superiori elementi, appare equo confermare in € 400,00 mensili la misura del contributo al mantenimento dei minori e – tenuto conto dei maggiori Persona_1 Per_2 oneri di accudimento gravanti sul genitore domiciliatario – nonché la misura della contribuzione, pari al 50%, alle spese straordinarie da sostenere per i figli secondo il regime indicato nel Protocollo
d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Per_
Inoltre, appare opportuno disporre – in considerazione della complessiva situazione economica delle parti che fotografa una sensibile differenza reddituale tra i coniugi – che l'assegno unico spettante ai figli della coppia venga integralmente percepito dalla come peraltro più volte PT proposto dallo stesso in corso di causa. CP_1
.
Difatti, il D.Lgs. 230/2021 ha introdotto una misura di sostegno alle famiglie che il collegio ritiene di poter attribuire al genitore domiciliatario prevalente per intero, naturalmente in aggiunta all'ordinario assegno di mantenimento (Cfr. Cassazione, Ordinanza, n. 4672 del 22/2/2025) e ciò proprio in ossequio alla ratio che ispira tale pubblica provvidenza che è quella prevedere un sostegno economico universale i cui effetti sono diretti principalmente ad assicurare i bisogni dei figli minorenni (e i maggiorenni nei limiti previsti dalla normativa) che – nel caso che ci occupa – sono in prima istanza sostenuti proprio dalla ricorrente, quale genitore gravato dai maggiori oneri di accudimento dei figli minorenni.
6. Domanda di mantenimento proposta da Parte_1
In ordine alla domanda di contenuto economico formulata da parte ricorrente, deve essere osservato preliminarmente che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156
c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione.
Occorre, infatti, tenere presente che – a differenza di quanto non avvenga con lo scioglimento e con la cessazione degli effetti civili del matrimonio – la separazione personale è una situazione temporanea che lascia permanere il vincolo coniugale, sospendendo i doveri personali dei coniugi di collaborazione, coabitazione e fedeltà ma mantenendo attuale il dovere di assistenza materiale che grava su ciascuno di essi, situazione affatto differente dalla solidarietà post-coniugale che
12 caratterizza il rapporto tra le parti dopo il divorzio (cfr. Cassazione, Ordinanza n. 4327 del
10/2/2022 e Sentenza n. 12196 del 16/5/2017).
Tuttavia, ulteriore presupposto necessario per il riconoscimento di un assegno per il contributo al mantenimento di uno dei due coniugi è che il beneficiario versi in stato di bisogno – inteso in questo particolare ambito come mancata disponibilità di redditi propri tali da fargli mantenere un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio – e che sussista una apprezzabile differenza di reddito tra i coniugi.
Ebbene, dagli atti del giudizio emerge chiaramente che è soggetto che – per età e Parte_1 pregresse esperienze lavorative – appare in possesso di una specifica capacità di generare redditi, come già evidenziato nel precedente paragrafo.
Difatti, dalle stesse deduzioni e produzioni contenute nelle difese conclusive può desumersi che la ricorrente ha trovato un nuovo impiego e ciò – in ossequio ai consolidati principi espressi in materia dalla Suprema Corte (“in materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente
l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo” Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 20866 del 21/7/2021; Ordinanza n. 5817 del 9/3/2018) – osta al riconoscimento in suo favore di un assegno periodico a titolo di contributo per il suo mantenimento costituendo una circostanza idonea ad escludere che la stessa versi in stato di bisogno nei termini sopra descritti.
Invero – sebbene il collegio non ignori che tra i coniugi sussiste, in astratto, una sicura differenza di forza economica, in ragione della precarietà degli impieghi svolti dalla e dei minori PT emolumenti che la stessa percepisce rispetto a quelli del resistente – non può non considerarsi, in una visione complessiva, che gli oneri di mantenimento indiretto della prole gravanti sul e l'attribuzione dell'assegno unico in favore della ricorrente costituiscono fattori in CP_1 grado di bilanciare la sperequazione reddituale tra i coniugi, privando così del carattere della
“rilevanza” la differenza sussistente tra le due sfere patrimoniali
7. Spese del giudizio
13 Le spese di lite, considerata la natura della causa e il suo complessivo esito – che vede ambedue le parti parzialmente soccombenti – meritano di essere integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la separazione tra i coniugi nata a [...] il [...], Parte_1
e , nato a [...] l'[...], i quali hanno contratto matrimonio Controparte_1 concordatario a Mazzarino in data 29.9.2015, trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Mazzarino con atto di matrimonio n. 46 Parte II Serie A, Uff. 1–anno 2015; Per_ 2) AFFIDA ad entrambi i genitori i figli nata a [...] [...], e Persona_1
Per_
nato a [...] [...], stabilendone la domiciliazione prevalente Persona_2 presso la residenza materna;
3) REGOLA il diritto di visita paterno nei seguenti termini: potrà Controparte_1 vedere e tenere con sé i figli quando vorrà, previo accordo con il genitore domiciliatario;
in caso di disaccordo potrà vederli e tenerli con sé tre volte alla settimana per quattro ore, di mattina o di pomeriggio;
a fine settimana alternati, dalle ore 15.30 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
per 15 giorni continuativi o meno durante il periodo estivo da concordare con il genitore domiciliatario entro il 31 maggio di ogni anno;
per sette giorni durante le vacanze di Natale in modo che i figli trascorrano con il padre, ad anni alterni, il 25 dicembre o il 1 gennaio;
per tre giorni continuativi durante le vacanze pasquali, di modo che ad anni alterni trascorrano con il padre il giorno di Pasqua o del lunedì dell'Angelo”;
4) RIGETTA la domanda di addebito della separazione proposta da;
Controparte_1
5) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 PT
'importo di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo per
[...]
Per_ il mantenimento dei figli ( il 10.6.2016) e Persona_1 Persona_2
Per_ ( il 23.3.2019), da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI e da versare entro giorno cinque di ogni mese;
6) PONE a carico di l'obbligo di contribuire in misura del 50% alle Controparte_1 spese straordinarie per i figli, preventivamente concordate e regolate secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio Per_ dell'Ordine degli Avvocati di
14 Per_ 7) ATTRIBUISCE l'assegno unico spettante ai figli minorenni ( il Persona_1
Per_ 10.6.2016) e ( il 23.3.2019) integralmente a quale Persona_2 Parte_1 genitore domiciliatario prevalente;
8) RIGETTA la domanda di mantenimento proposta da Parte_1
9) DICHIARA inammissibile la domanda di restituzione proposta da Parte_1
10) COMPENSA integralmente le spese di giudizio;
11) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 4/7/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
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