Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 07/04/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1555/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE
Dott. Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 1555/2024 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. Parte_1
, residente in [...], elettivamente C.F._1 domiciliato in Oleggio, via Guglielmo Marconi n. 49, presso lo studio dell'avv. VESPO CRISTINA, dalla quale è rappresento e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e
, nata a [...] in data [...], c.f. Controparte_1
, residente in [...], elettivamente C.F._2 domiciliata in Oleggio, via Guglielmo Marconi n. 49, presso lo studio dell'avv. VESPO CRISTINA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“OMOLOGARE CON SENTENZA
La separazione consensuale alle seguenti
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La casa coniugale sita in Oleggio (no), Luigi Sante Colonna n. 26, meglio descritta e generalizzata nelle premesse, rimane assegnata alla marito ove continuerà ad abitare mentre i figli con la moglie si trasferiranno altrove ed ivi stabiliranno la loro residenza anagrafica con la madre. La moglie asporterà i propri effetti personali dalla casa coniugale e quanto di necessità su accordo con il marito.
1
MANTENIMENTO (piano genitoriale allegato doc.11) Per_
3. I figli ed restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Per_1 la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i minori si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Per_
4. ed restano collocati in regime paritario pur mantenendo la residenza presso la madre;
Per_1 il padre tenuto conto della sua turnistica lavorativa terrà con sé i figli nei propri giorni di riposo
(che non ricadono necessariamente nel weekend in quanto lo stesso ha due weekend liberi ogni 5) Per_ oltre a tenerli nei pomeriggio liberi fino a prima di cena. ed staranno con la mamma Per_1 per i restanti giorni, secondo tale calendarizzazione la permanenza dei minori presso ciascun genitore è quasi paritaria. Nella gestione dei minori i genitori sono aiutati dai nonni materni e paterni. Sono sempre fatti salvi migliori accordi.
Ferie estive: Ciascuno dei genitori terrà con sé i figli una o due settimane, anche non consecutive, da comunicarsi all'altro entro il 31 maggio di ogni anno. Nel caso in cui le ferie dei genitori dovessero coincidere il periodo verrà ripartito equamente.
Festività natalizie: il giorno della Vigilia di Natale, del Natale e S. Stefano come pure il Capodanno
e il primo dell'anno seguiranno l'alternanza. Ciascun genitore previo accordo con l'altro e tenuto conto dei desideri dei minori potrà tenerli con sé per un periodo consecutivo di più giorni durante i periodo natalizio tenuto conto dell'attività lavorative di ciascuno e dei desideri dei minori. Seguiranno l'alternanza anche le vacanze di Pasqua con il giorno di Pasqua e Pasquetta. Infine anche i restanti giorni di festività nazionali seguiranno l'alternanza ove possibile ed in mancanza di accordo si seguirà il calendario ordinario. Il tutto sempre fatti salvi migliori accordi.
5. In ragione di una quasi paritaria permanenza dei figli presso ciascun genitore e del reddito di Per_ quest'ultimi, ciascuno di essi provvederà a e quando li avrà con sé. Si prevede pertanto Per_1 un mantenimento in forma diretta. L'assegno unico sarà a intero beneficio della madre e salvo diverso accordo tra i genitori verrà versato sul conto deposito cointestato. Va da sé che tutto il costo dell'abbigliamento necessario, buoni pasto, farmaci da banco andranno ripartiti in egual misura.
6. Disporre che le spese straordinarie per i figli verranno ripartire a carico di ciascuni genitore nella percentuale del 50%, ciascuno pagando o rimborsando la propria quota delle stesse (mediche, scolastiche, sportive e ricreative), come di seguito specificate ed attualmente previsto da questo
Tribunale secondo il protocollo del Torino qui allegato e sottoscritto dalle parti (doc.12). Tali spese una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Darsi atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto non si prevede alcuna forma di mantenimento reciproca senza null'altro a pretendere reciprocamente.
8. Darsi atto che i coniugi procederanno alla ripartizione del 50% dei risparmi giacenti sui conti correnti bancari cointestati, lasciando per il momento aperto il conto corrente connesso al deposito risparmio (Banco BPM). 2 9. Darsi atto che i coniugi al momento manterranno entrambi la proprietà della casa coniugale ed il marito, dal mese successivo al trasferimento della moglie, si farà accollo passivo dell'intera rata mensile di mutuo tenuto conto che l'immobile rimarrà allo stesso e di suo uso. Tutte le spese ordinarie e straordinarie verranno da lui sostenute con possibilità di qui a due/ tre anni di acquistare la quota del 50% della moglie o in alternativa procedere alla messa in vendita o comunque disporne diversamente previo accordo tra i coniugi. Al momento dell'acquisto della quota della moglie o della vendita (se decideranno in tal senso) saranno regolati eventuali rapporti debito-credito attenenti la casa coniugale per il periodo successivo al trasferimento di moglie e figli altrove, quali a titolo esemplificativo eventuali spese straordinarie interamente sostenute dal marito.
10. Darsi atto che tutte le condizioni qui concordate saranno attuate fin dal deposito del presente ricorso con possibilità della moglie e figli di trasferirsi non appena reperito idonea alloggio. 11.
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e documenti d'identità. 12. Darsi atto che le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”;
Per il P.M.:
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in OLEGGIO, in data 9 giugno 2018 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 3, parte II, serie A, anno 2018. Per_ Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (16/08/2012) e (01/12/2013). Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore, le parti hanno confermato la volontà di volersi riconciliare.
Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole.
L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...]
SO AR (VA) in data 14/02/1978 e nata a [...]
NO (NO) in data 08/03/1982;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3 3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del
2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NO in data
28/3/2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin
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