Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/05/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 21-05-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 2781 dell'anno 2024
OGGETTO
Impugnativa di licenziamento
TRA
(C.F. ), elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Melchiorre Napolitano, che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato da intendersi apposta in calce al ricorso
Ricorrente
E
(P.IVA ), in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Davide Pascarella e dall'Avv. Claudio De Lucia, giusta procure alle liti rilasciate su fogli separati e prodotti in atti.
Resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo e da verbale di udienza del 21-05-2025.
Per la resistente: come da memoria difensiva.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 16.04.2024, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio la esponendo: Controparte_2
di essere stato assunto dalla in data 02.10.2023 con contratto a tempo Controparte_2
pieno ed indeterminato (Livello E2 CCNL per dipendenti e soci delle Cooperative sociali) con qualifica di mediatore interculturale;
che la sede di lavoro era in Caserta alla Via
Patturelli n. 65; di essersi occupato di accoglimento degli ospiti in struttura, della loro registrazione quotidiana, della loro presenza, dello svolgimento delle pratiche di protezione internazionale e di emersione in Prefettura, e di aver svolto il proprio lavoro
1
di aver sempre percepito € 2.000,00 di retribuzione;
di essere stato convocato in data 23.02.2024 in una riunione dove gli veniva comunicata oralmente la volontà dell'azienda di interrompere il rapporto di lavoro;
che a tale incontro non era seguita nessuna comunicazione scritta e che dal modello Unilav richiesto al Centro per l'Impiego emergeva il licenziamento per giustificato motivo oggettivo a far data dal 29.02.2024; di aver impugnato il licenziamento con contestuale richiesta di reintegra, rimasta inevasa.
Il ricorrente lamentava la inesistenza ed inefficacia del licenziamento in forma orale, e la insussistenza della documentazione comprovante il licenziamento;
ad abundantiam impugnava eventuali documenti prodotti in mera copia dalla resistente.
Tanto premesso, concludeva per l'accertamento e la declaratoria “ex art. 1345 c.c., art.
1418 c.c., l'art. 2 del mentovato D.Lgs 23/2015” di inesistenza e/o nullità del licenziamento intimato in forma orale;
per l'effetto chiedeva ordinarsi, ex art. 18 co. 1 e
2 L. 300/70, la propria reintegra nel posto di lavoro con la condanna al pagamento delle retribuzioni omesse (parametrate all'ultima retribuzione percepita e pari ad € 2.000,00), oltre accessori di legge e il “versamento dei contributi assistenziali e previdenziali”; ordinarsi l'immediata reintegra nel posto di lavoro con condanna al pagamento delle
“retribuzioni omesse dal recesso alla reintegra e, comunque, nella misura massima di 12 mensilità, oltre accessori di legge e il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per lo stesso periodo;
condannarsi la resistente al risarcimento dei danni pari alla “retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR maturata dal giorno del licenziamento sino alla reintegra, comunque non inferiore a cinque mensilità” ; in subordine, condannarsi la resistente al pagamento di “un'indennità risarcitoria omnicomprensiva pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR”, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
Si costituiva in giudizio la , con memoria Controparte_1
depositata in data 12.09.2024, che contestava integralmente la domanda eccependo: a) la nullità del ricorso introduttivo per mancata determinazione della domanda e insufficiente esposizione degli elementi di fatto e di diritto a sostegno della domanda, ex art. 414 co. 3
e 4 c.p.c.; b) l'infondatezza delle pretese del lavoratore stante la legittimità delle modalità del licenziamento, producendo documentazione recante la firma del ricorrente;
c) la mancata impugnazione della delibera di esclusione, con conseguente impossibilità di ricostituzione del rapporto di lavoro e definitiva risoluzione dello stesso;
d) rispetto
2 dell'onere del repêchage; e) legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 L. 604/96.
Argomentava in merito alla modifica dell'assetto organizzativo aziendale, ritenendo provato il nesso causale tra la perdita dell'appalto e di commesse ed il recesso datoriale, e l'impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni.
La resistente contestava altresì le mansioni descritte dal e la assenza/carenza del Pt_1
titolo di mediatore culturale, nonché la retribuzione percepita.
Concludeva, in via preliminare, per la nullità del ricorso;
nel merito per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
Disposta una consulenza grafologica nell'ambito del procedimento di verificazione della scrittura privata, all'esito del deposito della relazione peritale, all'udienza del
21.05.2025 le parti si riportavano ai propri scritti difensivi;
la difesa del ricorrente dichiarava di rinunciare al capo di domanda di condanna della cooperativa al versamento dei contributi all'INPS riservandosi di riproporla in altro giudizio in caso di esito favorevole a sé del presente. Quindi, all'esito della discussione, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
* * * * * *
In via preliminare va rigettata l'eccezione sollevata dalla resistente di nullità del ricorso introduttivo.
Infatti, deve condividersi l'orientamento della S. C. secondo il quale nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni di fatto o degli elementi di diritto, sulle quali essa si fonda, ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa, né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio
(cfr. ex multis Cass. ord.17-07-2018, n.19009; Cass. 22-03-2018, n.7199; Cass. 17-01-
2014, n.896).
Di contro, nel caso di specie, il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio ha consentito alla controparte di difendersi nel merito ed a questo giudicante di poter conoscere la vicenda processuale nella sua completezza, in guisa da poter pervenire ad una delibazione relativa alla fondatezza della domanda.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.
3 Il ricorrente si duole dell'illegittimità del licenziamento intervenuto in forma orale, richiamando l'art. 18 Statuto dei Lavoratori e l'art. 2 D.Lgs. 23/2015, invocando, nelle conclusioni, gli effetti di cui al citato art. 18 co. 4 citato (immediata reintegra e il pagamento delle retribuzioni omesse dal recesso alla reintegra o comunque nella misura massima di dodici mensilità, risarcimento danni, e in via subordinata un'indennità risarcitoria omnicomprensiva pari a quindici mensilità).
Orbene, trattandosi di lavoratore assunto dopo il 07.03.2015 (entrata in vigore del
D.Lgs. 23/2015) ai sensi dell'art.1 comma I del decreto citato, la disciplina applicabile
è quella del contratto di lavoro a tutele crescenti di cui al Jobs Act.
L'art. 2 del citato decreto, rubricato “Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale”, testualmente prevede: “1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale”.
Nel caso di specie, il licenziamento del può ritenersi intervenuto in forma orale, Pt_1 per le ragioni di seguito indicate.
Com'è noto, il licenziamento è un negozio unilaterale recettizio a forma vincolata e, in virtù della presunzione ex art. 1335 c.c., s'intende conosciuto quando pervenga all'indirizzo del destinatario o gli sia consegnato materialmente a mani proprie
(documentabile con sottoscrizione per ricevuta apposta in calce alla lettera del licenziamento stesso).
L'onere della prova della intimazione per iscritto del licenziamento, ai sensi dell'art.2 L.n.604/1966, è a carico del datore di lavoro (cfr. ex multis SS.UU.
n.5394/1982; Cass. 06-12-2004 n.22852; Cass. 05-03-2016, n.5061).
La , nel caso in esame, al fine di provare che il licenziamento Controparte_1 fosse avvenuto con comunicazione scritta consegnata a mani del dipendente e da questi sottoscritta, ha prodotto in giudizio i seguenti documenti in copia:
4 - Preavviso di licenziamento e comunicazione di esclusione da socio lavoratore del 10.01.2024, recante in calce la firma del dipendente;
Pt_1
- Lettera di licenziamento e comunicazione di esclusione definitiva da socio lavoratore del 29.02.2024, recante in calce la firma del dipendente;
Pt_1
- Lettera di comunicazione di esclusione di socio cooperatore del 01.03.2024, recante in calce la firma del dipendente . Pt_1
Tali documenti, tuttavia, sono stati tempestivamente disconosciuti dal ricorrente ex art. 214 c.p.c., il quale ha dichiarato di non aver mai firmato alcunchè (né lettere di licenziamento o di esclusione di socio, né fogli in bianco), contestualmente precisando di essere sottoposto a obbligo di firma all'interno del proprio ufficio.
Ancorché disposto da questo Giudice, la cooperativa non ha ottemperato l'ordine di produzione degli originali dei documenti prodotti in copia in giudizio;
al riguardo parte resistente si è limitata ad asserire che gli originali fossero in possesso del ricorrente: tale circostanza, tuttavia, è inverosimile, in considerazione dell'interesse del datore di lavoro al possesso del documento, in qualità di soggetto onerato della dimostrazione della forma scritta in materia di licenziamento, alla stregua dell'art. 2 L.
n. 604/1966 cit. A tali considerazioni occorre aggiungere che il lavoratore ha negato la circostanza del possesso degli originali.
Questo Giudice ha, dunque, disposto una CTU grafologica al fine di verificare se la firma apposta in calce ai tre documenti prodotti in copia e datati 10.01.2024, 29.02.2024
e 01.03.2024 fosse stata apposta di pugno dal ricorrente o fosse il frutto di precedente o successiva trasposizione meccanica sugli stessi.
La perizia grafica ha consentito di accertare che la sottoscrizione appartenesse al lavoratore ma che “la firma riportata sui tre documenti datati 10.01.24; 20.02.24;
01.03.24 è una firma autografa riportata a mezzo copia o scansione sui tre documenti oggetto di verifica”.
Sul punto il consulente ha argomentato il proprio convincimento, fondato sull'esame dei documenti consegnati, di scritture di comparazione rese dal lavoratore, e delle firme in verifica. Il Consulente ha precisato che “Da un esame preliminare delle tre firme in verifica è emerso che le tre firme sono sovrapponibili l'una all'altra... Le tre firme presentano le stesse caratteristiche grafiche ampiezze, addossamenti, sovrapposizioni interne alla “D”, addossamento della prima “l” al grafema precedente, gancio apicale della “D”, puntino sulla “i” piccolo tratto orizzontale sulla seconda “l”, tratto discendente del grafema finale. Stessa direzione, estensione e larghezze… L'analisi
5 particolareggiata e il confronto condotto sulle autografe e sulla disconosciuta ha messo in evidenza congruenze qualitativamente sostanziali nelle molteplici componenti intrinseche del grafismo. Si tratta di congruenze di pregnante valore grafologico che permettono di esprimere il seguente parere: la firma in verifica per cui è causa, è riconducibile alle scritture autografe avute a comparazione di . Si è Parte_1
inoltre dimostrato che le tre firme sono perfettamente sovrapponibili le une alle altre.
Le tre firme presentano le stesse caratteristiche e particolarità, pertanto la firma riportata sui tre documenti datati 10.01.24; 20.02.24; 01.03.24 è una firma autografa riportata a mezzo copia o scansione sui tre documenti oggetto di verifica”.
Le argomentazioni attraverso le quali l'ausiliare del Giudice è pervenuto alle proprie conclusioni sono logiche, motivate e scevre da vizi logici: quindi le stesse sono condivise dal giudicante.
Dunque, mancando in atti la prova scritta certa della sottoscrizione e della comunicazione sia del licenziamento che della esclusione quale socio della cooperativa del - non potendosi assumere, in assenza dell'originale, come consegnate pro Pt_1 manibus e sottoscritte di pugno dal dipendente le lettere di cui sopra che riportano sottoscrizioni perfettamente sovrapponibili tra loro – è verosimile ritenere che le comunicazioni siano intervenute in forma orale, con conseguente accoglimento della doglianza di inefficacia del licenziamento ex art. 2 D.Lgs. 23/2015.
In materia di impugnazione del licenziamento intimato in forma orale, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che il lavoratore ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della propria pretesa, che la risoluzione del rapporto di lavoro è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo bastevole la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa (ex multis Cass. Ordinanza 18 maggio 2022 n. 16013; Cass. n.
26407/2022; Cass. n. 3822/2019).
Tale circostanza è incontestata nel caso di specie, posto altresì che la CP_1 resistente deduce a fondamento del licenziamento (pur non oggetto di domanda attorea) il giustificato motivo oggettivo, costituito da modificazioni dell'assetto aziendale in conseguenza della perdita di commesse ed appalti perdite con la , Controparte_3 che avrebbero determinato una flessione degli utili societari.
L'onere della prova gravante sul lavoratore, dunque, può dirsi assolto sul doppio versante della volontà dell'azienda datrice di lavoro e della oralità del licenziamento;
ne deriva l'inefficacia del licenziamento ex art. 2 del D.Lgs 23/2015.
6 Al riguardo, la richiamata asserita consapevolezza del ricorrente in seguito alla convocazione presso gli uffici della cooperativa, eccepita dalla difesa della resistente con le note autorizzate del 10.05.2025, non vale ad escludere la prova gravante sul datore di lavoro in ordine alla forma scritta del licenziamento ex art. 2 Legge n. 604.
La disciplina riservata ai casi di licenziamento orale è la stessa riconosciuta a quelli discriminatori o nulli;
il lavoratore, dunque, dovrà essere reintegrato nel posto di lavoro, ai sensi del citato art. 2.
Priva di pregio nel caso in esame è l'eccezione sollevata dalla resistente per cui la mancata impugnazione della delibera di esclusione da socio comporta la definitiva della esclusione dalla compagine sociale “in forza del disposto di cui agli artt. 5 della L.
03/04/2001 n. 142, 2533 c.c. e 12 dello Statuto Sociale” e l'impossibilità di reintegra, per le ragioni di cui supra.
Mancando, infatti, in origine la prova della regolare comunicazione di esclusione dalla società, essa si considera tamquam non esset;
non vi è stata - né vi poteva essere - impugnazione della delibera di esclusione da parte del , con la conseguenza che Pt_1 gli effetti derivanti dalla stessa non possono considerarsi compiuti.
Al riguardo la Cassazione ha statuito un principio, condiviso dallo scrivente magistrato, per cui “qualora non sia adempiuto l'onere di comunicazione della delibera di esclusione, in un contenuto minimo necessario a specificarne le ragioni, deve trovare applicazione la tutela reintegratoria di cui all'articolo 18 st. lav.” precisando altresì che
“in mancanza di qualsiasi comunicazione della delibera di esclusione, il procedimento contro il licenziamento segue il suo corso e dovrà essere trattato in quanto tale, come un normale giudizio su un caso di licenziamento. E non decorre alcun termine di impugnazione ex articolo 2533 c.c. Gli effetti descritti dall'articolo 2 1.142/2001 che precluderebbero l'applicazione dell'articolo 18 e quelli ancora più radicalmente estintivi previsti dall'articolo 5 L. 142 come mod. dalla L.30 del 2003 (che precluderebbero l'applicazione di tutto l'apparato normativo formale, causale e rimediale del licenziamento) presuppongono che la delibera di esclusione sia stata comunicata al lavoratore” (cfr. Cass. ordinanza del 05-12-2022, n. 35678).
Quanto agli effetti del licenziamento intimato in forma orale, alla stregua del comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. 23/2015 “Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
7 trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali
e assistenziali.
Pertanto, alla cooperativa va ordinata l'immediata reintegra del nel posto di Pt_1 lavoro;
la stessa va altresì condannata al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, pari ad € 1.846,11 (cfr. cedolino del mese di febbraio), dalla data del licenziamento
(29.02.2024, ricavabile dal modello Unilav, in atti) fino alla effettiva reintegra.
Le ulteriori eccezioni mosse dalla difesa della società resistente in ordine alla eventuale sussistenza del giustificato motivo oggettivo posto a base del licenziamento ed all'asserito assolvimento dell'obbligo di repêchage non sono oggetto di domanda e restano assorbite dalla delibazione giudiziale in ordine alla inefficacia del recesso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste in capo alla
[...]
. Controparte_2
Le spese di Ctu vengono poste a carico della resistente come da separato decreto in atti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti della , con ricorso
[...] Controparte_4
depositato in data 16.04.2024, così provvede:
• In accoglimento della domanda, dichiara l'inefficacia del licenziamento e per l'effetto ordina alla la reintegra di Controparte_4
nel posto di lavoro;
Parte_1
• Condanna la alla corresponsione in favore di Controparte_1 Pt_1 di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il
[...]
calcolo del TFR, pari ad € 1.846,11, dal 29.02.2024 sino all'effettiva reintegra nel posto di lavoro;
• Condanna la , al pagamento delle Controparte_4
spese legali, quantificate in € 2.700,00 nei confronti del lavoratore, oltre IVA e
CPA come per legge con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 21-05-2025
8 Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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