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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/10/2025, n. 3360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3360 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4680/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
1
Verbale di udienza del 27.10.2025
E' presente l'avv. Daniele Crisci, nell'interesse dell'appellante, il quale chiede che venga dichiarata la nullità della sentenza di primo grado per inesistenza della notifica dell'atto introduttivo. Chiede la decisione immediata, ove compatibile con le esigenze di ruolo, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
E' altresì presente l'avv. AR Rosaria Grillo, per delega dell'avv. Russo, la qua- le fa rilevare che allo stato ancora non ha recuperato l'atto regolarmente notifica- to perché in possesso dei propri assistiti. Chiede rinvio per la precisazione delle conclusioni, riservandosi di depositare all'udienza che verrà fissata l'atto relativo al giudizio di primo grado notificato.
Il giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti e a quanto dedotto all'odierna udienza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio ed in assenza delle parti, pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c. (lettura del disposi- tivo e delle ragioni della decisione), che deposita telematicamente.
E' verbale
Il Giudice
AR EL TE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa AR Capua Vetere - I Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa AR EL TE, all'udienza del
27.10.25, ha pronunciato la seguente
2
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4680/2024 R.G., avente ad oggetto:responsabilità extracontrattuale; tra
(P.I. ) in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 speciale dott. rapp.ta e difesa dall' Avv. Daniele Crisci (C.F. CP_2
) ed elett.te dom.ta in S. AR Capua Vetere al C.so A. C.F._1
Moro n. 110,in virtù di procura in atti;
-Appellante-
e
(C.F. ) e (C.F. Controparte_3 C.F._2 Controparte_4
), rapp.ti e difesi, dall'Avv. Pasquale Russo (C.F. C.F._3
), con questi elett.te domiciliati in Caserta, al Viale delle C.F._4
Betulle, n. 11, in virtù di procura in atti;
-Appellati-
e
CP_5
-Appellata contumace-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo e verbale odierno.
Per gli appellati: come da comparsa di costituzione e verbale odierno.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
L'appellante ha dedotto che, in data 13 giugno 2024, la Società Controparte_6 ha ricevuto notifica della sentenza numero 7298/2023 emessa dal Giudice
[...] di Pace di Santa AR Capua Vetere, in persona del Dott. Rodosindo Martone, avente ad oggetto la richiesta di liquidazione delle somme ivi riconosciute a titolo di sorta capitale, spese e competenze legali. L'appellante ha eccepito la nullità della predetta sentenza, in quanto la sarebbe venuta a conoscenza del CP_1 giudizio solo con la notifica della sentenza in forma esecutiva e solo a seguito del passaggio in cosa giudicata della stessa. Ha concluso chiedendo : “ In via preli- minare e pregiudiziale, voglia l'adito Giudice disporre l'immediata sospensione
3
della provvisoria esecutività della sentenza n. 7298/2023 resa pubblica in data
01.12.2023 Giudice di Pace di Santa AR Capua Vetere per quanto dedotto ed eccepito con il presente atto di appello. Con riferimento alle statuizioni di cui al- la sentenza n° 7298/2023 resa dal Giudice di Pace di Santa AR Capua Vetere in persona del dott. Martone ed in accoglimento del presente appello, voglia
l'adito Tribunale: - dichiarare ammissibile l'appello proposto per quanto espo- sto al capo 1) del presente atto;
- dichiarare inesistente e/o radicalmente nullo il giudizio iscritto al n° 4803/2020 R.G. presso l'Ufficio del Giudice di Santa Ma- ria Capua Vetere e la relativa sentenza n. 7298/2023 per quanto esposto al capo
2) del presente atto con consequenziale statuizione qualora dovessero essere ravvisate condotte di rilevanza penale;
- accogliere quindi in toto ed in ogni sua parte il presente appello ed in riforma della sentenza n°7298/2023, condannare
e alla restituzione di tutte le somme even- Controparte_4 Controparte_3 tualmente ad esso corrisposte medio tempore da in forza di esecuzio- CP_1 ne dell'impugnata sentenza, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere concessa la sospensione della provvisoria esecutorietà della stessa, così come innanzi espressamente richiesto.”
Si cono costituiti e , i quali hanno eccepito Controparte_3 Controparte_4
l'improponibilità e l'improcedibilità dell'appello.
Hanno concluso chiedendo : “ a) Rigetti l'adito Tribunale l'appello proposto dalla appellante perché inammissibile ed Controparte_1 improcedibile per i motivi di cui al punto 1) b) Rigetti l'adito Tribunale l'appello proposto dalla appellante erché comple- Controparte_1 tamente infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui ai punti 2) e 3) della parte motiva. c) Ponga le spese a carico della appellata con attribuzione al sot- toscritto procuratore antistatario.”
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le mo- tivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella va- lutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a
4
fondamento della decisione.
In ogni caso l'indicazione dei motivi di appello richiesta dalla normativa in vigore richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice.
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera suffi- cientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
Il motivo d'appello
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Ciò si dice per le seguenti ragioni.
Negli atti di causa non si evince la prova della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado alle parti convenute, né la documentazione relativa alla notifica è stata depositata nel corso del presente giudizio. Infine, alcuna pro- va è stata data del fatto che le parti appellate si siano attivate per procurarsi la do- cumentazione in questione ed abbiano incontrato specifiche difficoltà per ottener- la.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che, in caso di inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, deve presumersi la mancata co- noscenza del processo da parte del convenuto contumace, con conseguente onere della prova a carico della controparte, in difetto della quale la sentenza pronun- ciata non può che essere dichiarata nulla (cfr. Cass. n. 20672 del 2015).
Non vi è dubbio che nel caso di specie sussista un'ipotesi di inesistenza della no- tifica dell'atto di citazione, venendo a delinearsi una totale mancanza materiale dell'atto, non depositato neppure nel presente grado di giudizio, nonostante fosse stato proposto specifico motivo di appello ed il procedimento fosse stato rinviato con fissazione dell'odierna udienza in presenza fisica. Tra l'altro, all'odierna udienza, come si evince nel relativo verbale, il procuratore presente nell'interesse delle parti appellate, si è limitato a dedurre che l'atto di citazione notificato è in possesso dei propri assistiti, senza altro aggiungere. Pertanto non si comprende perché detto atto non sia stato prodotto nel presente giudizio.
In merito all'inesistenza della notifica, va richiamato il principio giurisprudenzia- le in virtù del quale ” L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione
è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti proces- suali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale
5
dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmis- sione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibi- lità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e in- dividuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione pre- visti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque consi- derarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'at- to venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”
(Cassazione civile sez. un. 20 luglio 2016 n. 14916);
Applicando al caso di specie tali principi, che questo giudice ritiene condivisibili ed intende far propri, deve ritenersi che la fattispecie dedotta in giudizio sia ri- conducibile proprio ad un'ipotesi di inesistenza della notifica dell'atto di citazio- ne che comporta applicazione analogica di quanto disposto dall'art. 354 c.p.c.,
Le parti dovranno pertanto provvedere a riassumere il giudizio, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 354, I comma, e 353 c.p.c..
Le spese
Quanto alle spese processuali, l'esito del presente giudizio induce questo giudice a ritenere sussistenti giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese del primo grado di giudizio.
Ciò si dice anche in ragione del fatto che non risulta che, nel giudizio di primo grado, siano state effettuate le verifiche volte a garantire l'integrità del contrad- dittorio.
Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ragione della natura della controversia e dell'attività espletata. In particolare va considerato che non è stata espletata atti- vità istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sull'appello proposto avverso la sentenza impugnata, ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia di CP_5
• dichiara nullo il giudizio di primo grado e la sentenza impugnata n. 7298/2023
6
emessa in data 01.12.2023 dall'Ufficio del Giudice di Pace di Santa AR Capua
Vetere;
• rimette la causa al primo Giudice con onere di riassunzione nel termine di legge;
• condanna e a restituire, in favore della Controparte_3 Controparte_4 compagnia di assicurazione appellante, gli importi ricevuti in virtù della sentenza dichiarata nulla;
• dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite relative al primo gra- do di giudizio.
• condanna e al pagamento, in favore Controparte_3 Controparte_4 dell'appellante compagnia assicurativa, delle spese del presente grado di giudi- zio, che liquida in € 1.700,00 per onorari ed in € 355,50 per spese, oltre IVA e
CPA come per legge;
• nulla per le spese nei rapporti tra e con Controparte_3 Controparte_4 [...]
, stante la contumacia di quest'ultima. CP_7
Santa AR Capua Vetere, 27.10.25
Il Giudice
AR EL TE
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
1
Verbale di udienza del 27.10.2025
E' presente l'avv. Daniele Crisci, nell'interesse dell'appellante, il quale chiede che venga dichiarata la nullità della sentenza di primo grado per inesistenza della notifica dell'atto introduttivo. Chiede la decisione immediata, ove compatibile con le esigenze di ruolo, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
E' altresì presente l'avv. AR Rosaria Grillo, per delega dell'avv. Russo, la qua- le fa rilevare che allo stato ancora non ha recuperato l'atto regolarmente notifica- to perché in possesso dei propri assistiti. Chiede rinvio per la precisazione delle conclusioni, riservandosi di depositare all'udienza che verrà fissata l'atto relativo al giudizio di primo grado notificato.
Il giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti e a quanto dedotto all'odierna udienza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio ed in assenza delle parti, pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c. (lettura del disposi- tivo e delle ragioni della decisione), che deposita telematicamente.
E' verbale
Il Giudice
AR EL TE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa AR Capua Vetere - I Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa AR EL TE, all'udienza del
27.10.25, ha pronunciato la seguente
2
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4680/2024 R.G., avente ad oggetto:responsabilità extracontrattuale; tra
(P.I. ) in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 speciale dott. rapp.ta e difesa dall' Avv. Daniele Crisci (C.F. CP_2
) ed elett.te dom.ta in S. AR Capua Vetere al C.so A. C.F._1
Moro n. 110,in virtù di procura in atti;
-Appellante-
e
(C.F. ) e (C.F. Controparte_3 C.F._2 Controparte_4
), rapp.ti e difesi, dall'Avv. Pasquale Russo (C.F. C.F._3
), con questi elett.te domiciliati in Caserta, al Viale delle C.F._4
Betulle, n. 11, in virtù di procura in atti;
-Appellati-
e
CP_5
-Appellata contumace-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo e verbale odierno.
Per gli appellati: come da comparsa di costituzione e verbale odierno.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
L'appellante ha dedotto che, in data 13 giugno 2024, la Società Controparte_6 ha ricevuto notifica della sentenza numero 7298/2023 emessa dal Giudice
[...] di Pace di Santa AR Capua Vetere, in persona del Dott. Rodosindo Martone, avente ad oggetto la richiesta di liquidazione delle somme ivi riconosciute a titolo di sorta capitale, spese e competenze legali. L'appellante ha eccepito la nullità della predetta sentenza, in quanto la sarebbe venuta a conoscenza del CP_1 giudizio solo con la notifica della sentenza in forma esecutiva e solo a seguito del passaggio in cosa giudicata della stessa. Ha concluso chiedendo : “ In via preli- minare e pregiudiziale, voglia l'adito Giudice disporre l'immediata sospensione
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della provvisoria esecutività della sentenza n. 7298/2023 resa pubblica in data
01.12.2023 Giudice di Pace di Santa AR Capua Vetere per quanto dedotto ed eccepito con il presente atto di appello. Con riferimento alle statuizioni di cui al- la sentenza n° 7298/2023 resa dal Giudice di Pace di Santa AR Capua Vetere in persona del dott. Martone ed in accoglimento del presente appello, voglia
l'adito Tribunale: - dichiarare ammissibile l'appello proposto per quanto espo- sto al capo 1) del presente atto;
- dichiarare inesistente e/o radicalmente nullo il giudizio iscritto al n° 4803/2020 R.G. presso l'Ufficio del Giudice di Santa Ma- ria Capua Vetere e la relativa sentenza n. 7298/2023 per quanto esposto al capo
2) del presente atto con consequenziale statuizione qualora dovessero essere ravvisate condotte di rilevanza penale;
- accogliere quindi in toto ed in ogni sua parte il presente appello ed in riforma della sentenza n°7298/2023, condannare
e alla restituzione di tutte le somme even- Controparte_4 Controparte_3 tualmente ad esso corrisposte medio tempore da in forza di esecuzio- CP_1 ne dell'impugnata sentenza, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere concessa la sospensione della provvisoria esecutorietà della stessa, così come innanzi espressamente richiesto.”
Si cono costituiti e , i quali hanno eccepito Controparte_3 Controparte_4
l'improponibilità e l'improcedibilità dell'appello.
Hanno concluso chiedendo : “ a) Rigetti l'adito Tribunale l'appello proposto dalla appellante perché inammissibile ed Controparte_1 improcedibile per i motivi di cui al punto 1) b) Rigetti l'adito Tribunale l'appello proposto dalla appellante erché comple- Controparte_1 tamente infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui ai punti 2) e 3) della parte motiva. c) Ponga le spese a carico della appellata con attribuzione al sot- toscritto procuratore antistatario.”
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le mo- tivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella va- lutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a
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fondamento della decisione.
In ogni caso l'indicazione dei motivi di appello richiesta dalla normativa in vigore richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice.
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera suffi- cientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
Il motivo d'appello
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Ciò si dice per le seguenti ragioni.
Negli atti di causa non si evince la prova della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado alle parti convenute, né la documentazione relativa alla notifica è stata depositata nel corso del presente giudizio. Infine, alcuna pro- va è stata data del fatto che le parti appellate si siano attivate per procurarsi la do- cumentazione in questione ed abbiano incontrato specifiche difficoltà per ottener- la.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che, in caso di inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, deve presumersi la mancata co- noscenza del processo da parte del convenuto contumace, con conseguente onere della prova a carico della controparte, in difetto della quale la sentenza pronun- ciata non può che essere dichiarata nulla (cfr. Cass. n. 20672 del 2015).
Non vi è dubbio che nel caso di specie sussista un'ipotesi di inesistenza della no- tifica dell'atto di citazione, venendo a delinearsi una totale mancanza materiale dell'atto, non depositato neppure nel presente grado di giudizio, nonostante fosse stato proposto specifico motivo di appello ed il procedimento fosse stato rinviato con fissazione dell'odierna udienza in presenza fisica. Tra l'altro, all'odierna udienza, come si evince nel relativo verbale, il procuratore presente nell'interesse delle parti appellate, si è limitato a dedurre che l'atto di citazione notificato è in possesso dei propri assistiti, senza altro aggiungere. Pertanto non si comprende perché detto atto non sia stato prodotto nel presente giudizio.
In merito all'inesistenza della notifica, va richiamato il principio giurisprudenzia- le in virtù del quale ” L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione
è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti proces- suali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale
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dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmis- sione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibi- lità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e in- dividuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione pre- visti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque consi- derarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'at- to venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”
(Cassazione civile sez. un. 20 luglio 2016 n. 14916);
Applicando al caso di specie tali principi, che questo giudice ritiene condivisibili ed intende far propri, deve ritenersi che la fattispecie dedotta in giudizio sia ri- conducibile proprio ad un'ipotesi di inesistenza della notifica dell'atto di citazio- ne che comporta applicazione analogica di quanto disposto dall'art. 354 c.p.c.,
Le parti dovranno pertanto provvedere a riassumere il giudizio, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 354, I comma, e 353 c.p.c..
Le spese
Quanto alle spese processuali, l'esito del presente giudizio induce questo giudice a ritenere sussistenti giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese del primo grado di giudizio.
Ciò si dice anche in ragione del fatto che non risulta che, nel giudizio di primo grado, siano state effettuate le verifiche volte a garantire l'integrità del contrad- dittorio.
Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ragione della natura della controversia e dell'attività espletata. In particolare va considerato che non è stata espletata atti- vità istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sull'appello proposto avverso la sentenza impugnata, ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia di CP_5
• dichiara nullo il giudizio di primo grado e la sentenza impugnata n. 7298/2023
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emessa in data 01.12.2023 dall'Ufficio del Giudice di Pace di Santa AR Capua
Vetere;
• rimette la causa al primo Giudice con onere di riassunzione nel termine di legge;
• condanna e a restituire, in favore della Controparte_3 Controparte_4 compagnia di assicurazione appellante, gli importi ricevuti in virtù della sentenza dichiarata nulla;
• dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite relative al primo gra- do di giudizio.
• condanna e al pagamento, in favore Controparte_3 Controparte_4 dell'appellante compagnia assicurativa, delle spese del presente grado di giudi- zio, che liquida in € 1.700,00 per onorari ed in € 355,50 per spese, oltre IVA e
CPA come per legge;
• nulla per le spese nei rapporti tra e con Controparte_3 Controparte_4 [...]
, stante la contumacia di quest'ultima. CP_7
Santa AR Capua Vetere, 27.10.25
Il Giudice
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