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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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- 1. Dirittodelrisparmio - Pagina 14 - Diritto del RisparmioDi Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 31/10/2025, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: PO LA presidente M. Angela Marchesiello consigliere relatore Alberto Binetti consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 81 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 TRA
domiciliata in Bari presso lo studio dell'avv. Parte_1
LE MA che la rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione in primo grado ---------------------------------------------appellante E
in qualità di mandataria di Controparte_1
a propria volta nella qualità di procuratrice di CP_2 CP_3 domiciliata in Cosenza presso lo studio dell'avv. Antonio Testa che la rappresenta in giudizio per procura in atti-------------------------------appellata
NONCHE'
[...]
contumace Controparte_4
Oggetto: opposizione a d.i. in tema di fidejussione
Conclusioni: all'udienza cartolare del 6/06/2025, i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note scritte autorizzate.
pagina 1 di 11 FATTI di CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato il 9/07/2012, Parte_1
i opponeva al decreto ingiuntivo n. 1032/2012, con il quale le era
[...] stato ingiunto, su istanza della Banca Popolare di Puglia e Basilicata scpa, il pagamento della somma di € 65.133,38, in solido con , in Parte_2 virtù della fideiussione omnibus da ella prestata il 20/10/1999 in favore della debitrice principale (successivamente per Parte_3 CP_5
l'adempimento delle obbligazioni da questa assunte nei confronti del
[...]
e poi della Banca Popolare di Puglia e Basilicata scpa in Controparte_6 virtù dell'integrazione e modificazione contrattuale del 3/06/2004, assumendo l'insussistenza e/o l'inesigibilità del credito vantato dall'opposta a seguito del recesso esercitato il 23/12/2009, la violazione, da parte della banca, degli obblighi di correttezza e buona fede, nonché di quelli di cui agli artt. 1956 e 1957 c.c., l'illegittimità della pretesa nel quantum. Si costituiva la Banca Popolare di Puglia e Basilicata scpa la quale eccepiva che il recesso del garante non aveva comportato la sua immediata liberazione;
che, alla data del recesso, il conto presentava un saldo passivo di
€ 133.805,64; che non vi era stata alcuna violazione dei doveri di buona fede e correttezza in quanto il contratto obbligava il fideiussore a tenersi informato in ordine alla situazione dell'obbligato principale;
che il credito concesso si era costantemente mantenuto nei limiti pattuiti di € 235.000 complessivi;
che il saldo del conto corrente non era mai risultato costantemente passivo sicché non sussistevano i presupposti di cui all'art. 1956 c.c.; che, nelle condizioni della fideiussione, era stata pattuita espressa deroga all'art 1957 c.c.; che, nel quantum, gli addebiti erano tutti legittimi ed oggetto di clausole specificatamente approvate;
concludeva pertanto per il rigetto dell'opposizione, con conferma del d.i. opposto. Nel corso del giudizio di primo grado interveniva volontariamente ex art. 111 c.p.c. nella qualità spiegata in atti, la Controparte_1 quale si riportava alle conclusioni rassegnate dalla cedente. Negata la provvisoria esecuzione, la causa veniva istruita a mezzo di ctu contabile e, all'udienza del 16/03/2021, veniva riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dall'opponente e dall'interventore, con la concessione di cinquanta giorni per conclusionali e venti per le repliche. Successivamente, con la memoria conclusionale, l'opponente eccepiva per la prima volta la nullità dei contratti di fideiussione posti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, in quanto conformi allo schema ABI che la Banca d'Italia, con il suo provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, aveva dichiarato in contrasto con la normativa antitrust. pagina 2 di 11 Con sentenza n. 2211/2021del 9/6/2021, il Tribunale di Bari -dopo aver evidenziato che, nonostante l'intervento del cessionario, il giudizio dovesse proseguire tra le parti originarie, non essendovi stata richiesta di estromissione del cedente, accoglieva parzialmente l'opposizione e, previa revoca del d.i. opposto, condannava l'opponente al pagamento della minor somma di € 31.961,01, oltre interessi di mora al tasso convenzionale dal 28/11/2011 sino al soddisfo, rigettava ogni altra domanda, compensava per ½ le spese di lite condannava l'opponente a rifondere il restante mezzo sia alla banca opposta che al terzo interventore, ponendo definitivamente le spese di ctu per metà a carico della banca opposta e per l'ulteriore metà a carico dell'opponente. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello la Pt_1 chiedendo, in integrale riforma dell'impugnata decisione, previa sua sospensione ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., di accertare e dichiarare che nessuna somma è da essa dovuta in forza delle fidejussioni prestate, con vittoria di spese del doppio grado. La è rimasta contumace nel giudizio di appello. CP_7
Si è invece costituita quale mandataria di Controparte_1
a sua volta procuratrice della mandante insistendo CP_2 CP_3 per il rigetto del gravame, con vittoria di spese di questo grado. Accolta l'istanza di sospensione con ordinanza depositata il 9/05/2022 ed invitate le parti a precisare le conclusioni, all'udienza cartolare del 6/06/2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI della DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della cedente Banca Popolare di Puglia e Basilicata scpa che, pur regolarmente citata, non si è costituita in questo grado di giudizio. Nel merito, l'appello è fondato e va accolto. Con il primo motivo di doglianza, l'appellante lamenta il mancato accoglimento, da parte del primo giudice, dell'eccezione di nullità dei contratti di fideiussione oggetto di causa. Sostiene, in particolare, che sia la fideiussione del 1999 che la sua integrazione del 2004 conterrebbero testualmente le stesse clausole di cui allo schema ABI formalizzato nel 2002 (e già prima applicate in modo pressoché costante ed uniforme tra gli Istituti di Credito italiani) che sono state dichiarate dalla Banca d'Italia, con il suo provvedimento n. 55 del 2
pagina 3 di 11 maggio 2005, in contrasto con la normativa antitrust ed, in particolare, con l'art. 2, 2° comma lett. a) della L. n. 287 del 1990. Assume, quindi, che, anche nell'eventualità di un'affermazione di nullità parziale dei citati contratti, avrebbe comunque dovuto dichiararsi l'invalidità della clausola di cui all'art. 6 contenente deroga all'art. 1957 c.c., con conseguente decadenza da ogni pretesa della creditrice, non attivatasi entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione. Con il secondo motivo, l'impugnante lamenta che il giudice di prime cure non avrebbe adeguatamente valutato le risultanze istruttorie, alla luce delle quali sarebbe emerso che il debito ingiunto era sorto successivamente al recesso operato e che l'esposizione del conto anticipi su fatture, sussistente al momento del predetto recesso, era stata successivamente ripianata dai terzi debitori della società. Con il terzo motivo, l'appellante lamenta il mancato accoglimento dell'eccezione ex art. 1956 c.c., sostenendo che la banca avrebbe violato i suoi obblighi informativi nei confronti di essa garante, non più socia della società debitrice principale sin dal 2005. Nelle note scritte depositate in vista dell'udienza di p.c. del 9/02/2024, l'appellante ha eccepito altresì il difetto di prova dell'attuale titolarità del credito in capo all'appellata costituita. Il primo motivo di censura è fondato ed accoglibile, con assorbimento di tutte le altre questioni controverse. Il gravame può essere infatti deciso con applicazione del cd “principio della ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.- che consente di definire il giudizio sulla base della questione di merito ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr., da ultimo, Cassazione SS.UU., 29/08/2025 n. 24172; Cassazione, sez. III, 22/09/2025 n. 25793; Cassazione sez. tributaria., 09/01/2019 n. 363; Cassazione civile sez. VI, 26/11/2019 n. 30745; Cassazione sez. tributaria, 11/05/2018 n. 11458; Cassazione SS.UU., 08/05/2014 n. 9936). Prima dell'esame del merito del primo motivo, va innanzitutto esclusa la tardività dell'eccezione di nullità della fideiussione formulata per la prima volta dall'odierna appellante nella comparsa conclusionale depositata in primo grado, trattandosi di una questione rilevabile anche d'ufficio dal pagina 4 di 11 giudice in ogni stato e grado del processo, ove risulti ex actis, senza che possa eccepirsi in tal caso la violazione del divieto dei nova in appello. E', infatti, principio consolidato che “il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione - e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia -, trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c.” (Cassazione SS.UU., 22/03/2017 n. 7294; conf. Cass. 2018/n. 19251; Cass. 2019/n. 26495). Lo stesso principio è stato più volte affermato dalla S.C. anche in relazione alla questione qui in esame.
“In tema di intese restrittive della concorrenza, la nullità parziale del contratto di fidejussione a valle dipendente da intesa restrittiva a monte, in quanto eccezione in senso lato, è deducibile e rilevabile d'ufficio in grado d'appello a prescindere dalla relativa allegazione di parte, ma non è consentita, in deroga all'art. 345, co. 3 c.p.c., la produzione di nuovi documenti, come anche l'ammissione di nuove prove dirette alla dimostrazione della nullità stessa” (cfr. da ultimo Cass. 2025/n. 416). Il giudice d'appello ha, dunque, il potere-dovere di rilevare in via ufficiosa una nullità negoziale, anche in difetto di un'espressa deduzione di parte o per vizi di nullità diversi da quelli denunciati nella domanda introduttiva del giudizio, sempre che detti vizi siano desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo (Cassazione sez. III, 11/12/2023, n. 34590), con l'unico limite del divieto di nuove prove in appello, tale rilievo officioso non determinando alcun aggiramento delle regole del contraddittorio. E, del resto, contrariamente a quanto assunto dalla difesa dell'appellata costituita, a tali conclusioni era giunto lo stesso giudice di prime cure il quale, pur avendo riconosciuto che si trattava di eccezione rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (vd. pag. 5 sentenza appellata), ha tuttavia escluso la rilevanza dell'eccezione di nullità della fideiussione solo in considerazione dell'epoca di stipulazione del contratto e della mancata prova della preesistenza rispetto ad essa dell'intesa anticoncorrenziale, osservando che “il ricorrente ha allegato che l'intesa vietata risalirebbe a modelli predisposti dall'ABI senza, tuttavia, nulla allegare in ordine alla preesistenza dei medesimi rispetto alla fideiussione in atti che risale al 1999. In ogni caso il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, prodotto dalla opponente fa riferimento ad intese risalenti al 2002, ovvero pagina 5 di 11 in epoca successiva al rilascio della prima fideiussione. La seconda, invece, non rileva in quanto le parti ne escludevano espressamente la valenza normativa (id est: novativa, ndr)” (vd. pag. 6 sentenza appellata). Nella fattispecie, le circostanze fattuali poste a fondamento della sollevata eccezione di nullità emergevano ex actis sin dall'avvio del giudizio di primo grado. Il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 era stato infatti prodotto, sia pure per stralcio, già in allegato all'atto di citazione in opposizione.
e comunque documentata agli atti era la natura omnibus delle Pt_4 fidejussioni prestate, come pure le epoche del loro rilascio. Incontestata e comunque documentata agli atti era la compresenza, nei contratti prodotti in giudizio, delle tre clausole (di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia) tacciate di nullità e della loro esatta corrispondenza a quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia. Evidente era infine anche la ricaduta dell'eccepita nullità sulla sussistenza del debito gravante sul fidejussore, a fronte di un'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. che era stata comunque tempestivamente formulata dall'opponente sin con l'atto di citazione (è noto che l'eccezione di estinzione della garanzia ha natura di eccezione in senso proprio e non di mera difesa, di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. non potrebbe interferire con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa -cfr. tra le tante Cass. 2024/n. 8023).
Ciò posto, è noto che, col cit. provvedimento n. 55 del 2005, la Banca d'Italia, quale Autorità garante della concorrenza tra gli Istituti di credito, ha ritenuto in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a, della L. n. 287/1990 le clausole sub artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nell'ottobre del 2002, in quanto prodotto di un'intesa anticoncorrenziale. Le clausole nulle per violazione della normativa antitrust, che, a giudizio della Banca d'Italia, in quanto uniformemente applicate, comportavano un ingiustificato aggravio della posizione del fideiussore, addossandogli le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca (art. 6) ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa (artt. 2 e 8), erano, nel dettaglio: la clausola cd. di reviviscenza, secondo cui il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme dalla stessa incassate in pagamento di obbligazioni garantite ma successivamente restituite a seguito di annullamento, inefficacia e revoca dei detti pagamenti, pagina 6 di 11 o per qualsiasi altro motivo (art. 2); la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., in forza della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6); la cd. clausola di sopravvivenza, a termini della quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate” (art. 8).
Che questo sia il contenuto del deliberato della B.I. ed il testo delle clausole dichiarate nulle, oltre a non formare oggetto di specifica contestazione, si trova in più occasioni ripetuto nelle numerose pronunce della Cassazione che, trattando la questione della nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, riconoscono a tale provvedimento carattere di “prova privilegiata” della sussistenza dell'intesa illecita con riferimento al periodo oggetto di indagine, vale a dire 2002-2005 (cfr. tra le altre Cass. SS.UU. 41994/2021; 13846/2019).
Nella fattispecie, non è dubitabile che uno dei due contratti dedotti in giudizio ricada appieno nell'ambito di quell'accertamento, ed è la fideiussione omnibus del 3/06/2004, conclusa proprio nel periodo oggetto di verifica (2002-2005), la quale riproduce pedissequamente il contenuto degli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI.
Ma anche in relazione alla fidejussione prestata nel 1999 non può essere condivisa l'affermazione del primo giudice secondo cui non vi sarebbe prova della preesistenza dell'intesa illecita rispetto al suo rilascio.
Va, al riguardo, osservato che, già nel 2017, con ordinanza n. 29810 del 12 dicembre, la Corte di Cassazione aveva affermato il principio di diritto secondo cui, in tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 della legge n. 287 del 1990, la stipulazione "a valle" di contratti o negozi che costituiscano l'applicazione di quelle intese illecite concluse "a monte" (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato, a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente pagina 7 di 11 prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza.
Tali princìpi sono stati successivamente ribaditi con la sentenza n. 13846 del 22.5.19, secondo cui “ai fini dell'illecito concorrenziale di cui alla l. n. 287 del 1990, art. 2, rilevano tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato”: ciò che conta è solo che gli "artt. 2, 6 e 8 […] costituiscano lo sbocco dell'intesa vietata", ovvero che, inserendo tali disposizioni nei contratti (a valle), si attuino gli effetti della condotta illecita.
Tanto premesso, nel caso di specie può senz'altro ritenersi che sussista sufficiente prova dell'anteriorità dell'intesa illecita anche rispetto al contratto del 1999. Contrariamente a quanto osservato dal giudice di prime cure ed in continuità con i precedenti di questa Corte (cfr. sentenza n. 1199 del 2021; sentenza n. 1315 del 2020; sentenza n. 1270 del 2019), si può infatti ritenere dimostrato, alla luce degli accertamenti condotti dalla Banca d'Italia nel 2005, che ben prima dell'anno 2002 erano intervenute intese nel sistema bancario dirette all'applicazione uniforme dello schema generale di fideiussione contenente le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8. In tal senso depongono:
- il dato pacifico e documentale della sottoposizione all'odierna appellante di un modulo negoziale includente clausole (sub artt. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione del 1999) identiche numericamente e testualmente a quelle sub n. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2002;
- la constatazione, contenuta nel succitato provvedimento n. 55, che, ben prima dell'ottobre 2002, si era consolidata una diffusa prassi consistente nella sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schema predisposto dall'ABI, esaminato dalla Banca d'Italia con il provvedimento numero 55 del 2005;
- il parere espresso dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato nella istruttoria svolta dalla Banca d'Italia, secondo cui già a seguito del precedente provvedimento della stessa Banca d'Italia n. 12 del 3 dicembre 1994 si sarebbe dovuto provvedere alla modifica dell'articolo 8 delle norme bancarie uniformi, evidentemente già diffuse presso le banche;
pagina 8 di 11 - la considerazione espressa dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, secondo la quale l'ampia diffusione delle clausole oggetto di verifica non poteva essere ascritta a un fenomeno “spontaneo” del mercato, ma piuttosto agli effetti di un'intesa tra le banche sul tema della contrattualistica che aveva determinato “una consolidata prassi bancaria preesistente rispetto allo schema dell'ABI (non ancora diffuso presso le associate)” (punto 93 del provvedimento n. 55 del 2005 di Banca d'Italia);
- il dato temporale costituito dalla vicinanza del contratto del 1999 al primo periodo di indagine (2002);
- la natura di condizioni generali di contratto delle norme bancarie uniformi che lascia presumere che il testo contrattuale predisposto dalla banca avesse recepito le norme suddette e che quindi già nell'anno 1999 le clausole di cui si discute fossero applicate uniformemente da tutte le banche aderenti all'ABI. Assodata dunque la fondatezza dell'eccezione di nullità, resta a questo punto da verificare quale sia la sorte dei contratti a valle riproduttivi dell'intesa illecita.
La risposta è venuta dalle sezioni unite, che hanno enunciato il principio di diritto secondo cui “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata”, salvo che la parte interessata alla caducazione dell'intero assetto negoziale dimostri l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, restando precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (Cass. SS.UU. n. 41994/2021; conf. Cass. ord. sez. III, 13/03/2024/n. 6685).
Poiché la prova di tale interdipendenza non è stata affatto fornita dall'opponente, deve essere, in definitiva, dichiarata nulla la sola clausola di cui all'art 6 dei contratti dedotti in giudizio, contenente deroga all'art. 1957 c.c. Rivivendo la regola ordinaria prevista dalla succitata norma, ne deriva che fondata è l'eccezione di decadenza tempestivamente sollevata dall'opponente sin dall'atto introduttivo di primo grado (vd. pag. 11 dell'atto di citazione in opposizione), assorbita ogni altra questione.
pagina 9 di 11 Risulta infatti documentalmente provato che la banca creditrice, pur avendo revocato i fidi e chiesto l'immediato rientro dall'esposizione debitoria già con comunicazione del 23/3/2011, così esercitando il recesso consentitole dall'art. 1845 c.c. che ha determinato la risoluzione dei rapporti, non ha proposto alcuna istanza né nei confronti del debitore principale, né nei confronti dell'odierna appellante entro il termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c., proponendo, rispetto alla prima, domanda di ammissione al passivo in data 10/02/2012 e depositando, rispetto alla seconda, il ricorso per d.i. solo in data 6/03/2012. All'accoglimento dell'appello segue la riforma della sentenza impugnata, oltre che la condanna degli appellati in solido al pagamento delle spese del doppio grado secondo soccombenza, nelle misure liquidate come da dispositivo sulla base dei minimi dello scaglione tariffario da € 26.001 a € 52.000 di cui al vigente DM 2022/n. 147, attesa la semplicità delle questioni affrontate. Non può essere accolta, tuttavia, la richiesta della difesa appellante di maggiorazione del compenso ex art. 4 comma 1 bis DM n. 55/2014, poiché la redazione con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione dell'atto risulta limitata, nel caso di specie, alla sola comparsa conclusionale in appello e non ha comportato una significativa riduzione dei tempi di consultazione degli atti processuali. I costi della ctu espletata un primo grado (prima che fosse proposta dall'odierna appellante in comparsa conclusionale l'eccezione di nullità delle garanzie prestate) restano invece definitivamente accollati all'opponente e alla banca opposta, ciascuna per la metà, così come già disposto in primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 10/01/2022 da nei confronti di Parte_1 [...]
e in Controparte_8 Controparte_1 qualità di mandataria di a sua volta mandataria di CP_2 CP_3 avverso la sentenza n. 2211/2021 emessa il 9/06/2021 dal Tribunale di Bari, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accerta la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. di cui al n. 6 delle fideiussioni omnibus prestate dall'appellante e dichiara la creditrice decaduta da ogni pretesa creditoria nei confronti della stessa;
pagina 10 di 11 2. condanna gli appellati in solido a rifondere all'appellata le spese del doppio grado di giudizio, liquidandole, per il primo grado, in € 346 per esborsi ed € 3.809 a titolo di onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
per questo grado d'appello, in € 804 per esborsi ed € 4.996 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
3. conferma la suddivisione a metà delle spese di ctu, già disposta in primo grado.
-=====================================================
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025
Il consigliere estensore Il presidente
M. Angela Marchesiello PO LA
Redatta con la collaborazione del MOT, dott. Carlo Palmisano
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CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: PO LA presidente M. Angela Marchesiello consigliere relatore Alberto Binetti consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 81 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 TRA
domiciliata in Bari presso lo studio dell'avv. Parte_1
LE MA che la rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione in primo grado ---------------------------------------------appellante E
in qualità di mandataria di Controparte_1
a propria volta nella qualità di procuratrice di CP_2 CP_3 domiciliata in Cosenza presso lo studio dell'avv. Antonio Testa che la rappresenta in giudizio per procura in atti-------------------------------appellata
NONCHE'
[...]
contumace Controparte_4
Oggetto: opposizione a d.i. in tema di fidejussione
Conclusioni: all'udienza cartolare del 6/06/2025, i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note scritte autorizzate.
pagina 1 di 11 FATTI di CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato il 9/07/2012, Parte_1
i opponeva al decreto ingiuntivo n. 1032/2012, con il quale le era
[...] stato ingiunto, su istanza della Banca Popolare di Puglia e Basilicata scpa, il pagamento della somma di € 65.133,38, in solido con , in Parte_2 virtù della fideiussione omnibus da ella prestata il 20/10/1999 in favore della debitrice principale (successivamente per Parte_3 CP_5
l'adempimento delle obbligazioni da questa assunte nei confronti del
[...]
e poi della Banca Popolare di Puglia e Basilicata scpa in Controparte_6 virtù dell'integrazione e modificazione contrattuale del 3/06/2004, assumendo l'insussistenza e/o l'inesigibilità del credito vantato dall'opposta a seguito del recesso esercitato il 23/12/2009, la violazione, da parte della banca, degli obblighi di correttezza e buona fede, nonché di quelli di cui agli artt. 1956 e 1957 c.c., l'illegittimità della pretesa nel quantum. Si costituiva la Banca Popolare di Puglia e Basilicata scpa la quale eccepiva che il recesso del garante non aveva comportato la sua immediata liberazione;
che, alla data del recesso, il conto presentava un saldo passivo di
€ 133.805,64; che non vi era stata alcuna violazione dei doveri di buona fede e correttezza in quanto il contratto obbligava il fideiussore a tenersi informato in ordine alla situazione dell'obbligato principale;
che il credito concesso si era costantemente mantenuto nei limiti pattuiti di € 235.000 complessivi;
che il saldo del conto corrente non era mai risultato costantemente passivo sicché non sussistevano i presupposti di cui all'art. 1956 c.c.; che, nelle condizioni della fideiussione, era stata pattuita espressa deroga all'art 1957 c.c.; che, nel quantum, gli addebiti erano tutti legittimi ed oggetto di clausole specificatamente approvate;
concludeva pertanto per il rigetto dell'opposizione, con conferma del d.i. opposto. Nel corso del giudizio di primo grado interveniva volontariamente ex art. 111 c.p.c. nella qualità spiegata in atti, la Controparte_1 quale si riportava alle conclusioni rassegnate dalla cedente. Negata la provvisoria esecuzione, la causa veniva istruita a mezzo di ctu contabile e, all'udienza del 16/03/2021, veniva riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dall'opponente e dall'interventore, con la concessione di cinquanta giorni per conclusionali e venti per le repliche. Successivamente, con la memoria conclusionale, l'opponente eccepiva per la prima volta la nullità dei contratti di fideiussione posti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, in quanto conformi allo schema ABI che la Banca d'Italia, con il suo provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, aveva dichiarato in contrasto con la normativa antitrust. pagina 2 di 11 Con sentenza n. 2211/2021del 9/6/2021, il Tribunale di Bari -dopo aver evidenziato che, nonostante l'intervento del cessionario, il giudizio dovesse proseguire tra le parti originarie, non essendovi stata richiesta di estromissione del cedente, accoglieva parzialmente l'opposizione e, previa revoca del d.i. opposto, condannava l'opponente al pagamento della minor somma di € 31.961,01, oltre interessi di mora al tasso convenzionale dal 28/11/2011 sino al soddisfo, rigettava ogni altra domanda, compensava per ½ le spese di lite condannava l'opponente a rifondere il restante mezzo sia alla banca opposta che al terzo interventore, ponendo definitivamente le spese di ctu per metà a carico della banca opposta e per l'ulteriore metà a carico dell'opponente. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello la Pt_1 chiedendo, in integrale riforma dell'impugnata decisione, previa sua sospensione ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., di accertare e dichiarare che nessuna somma è da essa dovuta in forza delle fidejussioni prestate, con vittoria di spese del doppio grado. La è rimasta contumace nel giudizio di appello. CP_7
Si è invece costituita quale mandataria di Controparte_1
a sua volta procuratrice della mandante insistendo CP_2 CP_3 per il rigetto del gravame, con vittoria di spese di questo grado. Accolta l'istanza di sospensione con ordinanza depositata il 9/05/2022 ed invitate le parti a precisare le conclusioni, all'udienza cartolare del 6/06/2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI della DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della cedente Banca Popolare di Puglia e Basilicata scpa che, pur regolarmente citata, non si è costituita in questo grado di giudizio. Nel merito, l'appello è fondato e va accolto. Con il primo motivo di doglianza, l'appellante lamenta il mancato accoglimento, da parte del primo giudice, dell'eccezione di nullità dei contratti di fideiussione oggetto di causa. Sostiene, in particolare, che sia la fideiussione del 1999 che la sua integrazione del 2004 conterrebbero testualmente le stesse clausole di cui allo schema ABI formalizzato nel 2002 (e già prima applicate in modo pressoché costante ed uniforme tra gli Istituti di Credito italiani) che sono state dichiarate dalla Banca d'Italia, con il suo provvedimento n. 55 del 2
pagina 3 di 11 maggio 2005, in contrasto con la normativa antitrust ed, in particolare, con l'art. 2, 2° comma lett. a) della L. n. 287 del 1990. Assume, quindi, che, anche nell'eventualità di un'affermazione di nullità parziale dei citati contratti, avrebbe comunque dovuto dichiararsi l'invalidità della clausola di cui all'art. 6 contenente deroga all'art. 1957 c.c., con conseguente decadenza da ogni pretesa della creditrice, non attivatasi entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione. Con il secondo motivo, l'impugnante lamenta che il giudice di prime cure non avrebbe adeguatamente valutato le risultanze istruttorie, alla luce delle quali sarebbe emerso che il debito ingiunto era sorto successivamente al recesso operato e che l'esposizione del conto anticipi su fatture, sussistente al momento del predetto recesso, era stata successivamente ripianata dai terzi debitori della società. Con il terzo motivo, l'appellante lamenta il mancato accoglimento dell'eccezione ex art. 1956 c.c., sostenendo che la banca avrebbe violato i suoi obblighi informativi nei confronti di essa garante, non più socia della società debitrice principale sin dal 2005. Nelle note scritte depositate in vista dell'udienza di p.c. del 9/02/2024, l'appellante ha eccepito altresì il difetto di prova dell'attuale titolarità del credito in capo all'appellata costituita. Il primo motivo di censura è fondato ed accoglibile, con assorbimento di tutte le altre questioni controverse. Il gravame può essere infatti deciso con applicazione del cd “principio della ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.- che consente di definire il giudizio sulla base della questione di merito ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr., da ultimo, Cassazione SS.UU., 29/08/2025 n. 24172; Cassazione, sez. III, 22/09/2025 n. 25793; Cassazione sez. tributaria., 09/01/2019 n. 363; Cassazione civile sez. VI, 26/11/2019 n. 30745; Cassazione sez. tributaria, 11/05/2018 n. 11458; Cassazione SS.UU., 08/05/2014 n. 9936). Prima dell'esame del merito del primo motivo, va innanzitutto esclusa la tardività dell'eccezione di nullità della fideiussione formulata per la prima volta dall'odierna appellante nella comparsa conclusionale depositata in primo grado, trattandosi di una questione rilevabile anche d'ufficio dal pagina 4 di 11 giudice in ogni stato e grado del processo, ove risulti ex actis, senza che possa eccepirsi in tal caso la violazione del divieto dei nova in appello. E', infatti, principio consolidato che “il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione - e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia -, trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c.” (Cassazione SS.UU., 22/03/2017 n. 7294; conf. Cass. 2018/n. 19251; Cass. 2019/n. 26495). Lo stesso principio è stato più volte affermato dalla S.C. anche in relazione alla questione qui in esame.
“In tema di intese restrittive della concorrenza, la nullità parziale del contratto di fidejussione a valle dipendente da intesa restrittiva a monte, in quanto eccezione in senso lato, è deducibile e rilevabile d'ufficio in grado d'appello a prescindere dalla relativa allegazione di parte, ma non è consentita, in deroga all'art. 345, co. 3 c.p.c., la produzione di nuovi documenti, come anche l'ammissione di nuove prove dirette alla dimostrazione della nullità stessa” (cfr. da ultimo Cass. 2025/n. 416). Il giudice d'appello ha, dunque, il potere-dovere di rilevare in via ufficiosa una nullità negoziale, anche in difetto di un'espressa deduzione di parte o per vizi di nullità diversi da quelli denunciati nella domanda introduttiva del giudizio, sempre che detti vizi siano desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo (Cassazione sez. III, 11/12/2023, n. 34590), con l'unico limite del divieto di nuove prove in appello, tale rilievo officioso non determinando alcun aggiramento delle regole del contraddittorio. E, del resto, contrariamente a quanto assunto dalla difesa dell'appellata costituita, a tali conclusioni era giunto lo stesso giudice di prime cure il quale, pur avendo riconosciuto che si trattava di eccezione rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (vd. pag. 5 sentenza appellata), ha tuttavia escluso la rilevanza dell'eccezione di nullità della fideiussione solo in considerazione dell'epoca di stipulazione del contratto e della mancata prova della preesistenza rispetto ad essa dell'intesa anticoncorrenziale, osservando che “il ricorrente ha allegato che l'intesa vietata risalirebbe a modelli predisposti dall'ABI senza, tuttavia, nulla allegare in ordine alla preesistenza dei medesimi rispetto alla fideiussione in atti che risale al 1999. In ogni caso il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, prodotto dalla opponente fa riferimento ad intese risalenti al 2002, ovvero pagina 5 di 11 in epoca successiva al rilascio della prima fideiussione. La seconda, invece, non rileva in quanto le parti ne escludevano espressamente la valenza normativa (id est: novativa, ndr)” (vd. pag. 6 sentenza appellata). Nella fattispecie, le circostanze fattuali poste a fondamento della sollevata eccezione di nullità emergevano ex actis sin dall'avvio del giudizio di primo grado. Il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 era stato infatti prodotto, sia pure per stralcio, già in allegato all'atto di citazione in opposizione.
e comunque documentata agli atti era la natura omnibus delle Pt_4 fidejussioni prestate, come pure le epoche del loro rilascio. Incontestata e comunque documentata agli atti era la compresenza, nei contratti prodotti in giudizio, delle tre clausole (di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia) tacciate di nullità e della loro esatta corrispondenza a quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia. Evidente era infine anche la ricaduta dell'eccepita nullità sulla sussistenza del debito gravante sul fidejussore, a fronte di un'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. che era stata comunque tempestivamente formulata dall'opponente sin con l'atto di citazione (è noto che l'eccezione di estinzione della garanzia ha natura di eccezione in senso proprio e non di mera difesa, di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. non potrebbe interferire con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa -cfr. tra le tante Cass. 2024/n. 8023).
Ciò posto, è noto che, col cit. provvedimento n. 55 del 2005, la Banca d'Italia, quale Autorità garante della concorrenza tra gli Istituti di credito, ha ritenuto in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a, della L. n. 287/1990 le clausole sub artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nell'ottobre del 2002, in quanto prodotto di un'intesa anticoncorrenziale. Le clausole nulle per violazione della normativa antitrust, che, a giudizio della Banca d'Italia, in quanto uniformemente applicate, comportavano un ingiustificato aggravio della posizione del fideiussore, addossandogli le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca (art. 6) ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa (artt. 2 e 8), erano, nel dettaglio: la clausola cd. di reviviscenza, secondo cui il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme dalla stessa incassate in pagamento di obbligazioni garantite ma successivamente restituite a seguito di annullamento, inefficacia e revoca dei detti pagamenti, pagina 6 di 11 o per qualsiasi altro motivo (art. 2); la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., in forza della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6); la cd. clausola di sopravvivenza, a termini della quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate” (art. 8).
Che questo sia il contenuto del deliberato della B.I. ed il testo delle clausole dichiarate nulle, oltre a non formare oggetto di specifica contestazione, si trova in più occasioni ripetuto nelle numerose pronunce della Cassazione che, trattando la questione della nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, riconoscono a tale provvedimento carattere di “prova privilegiata” della sussistenza dell'intesa illecita con riferimento al periodo oggetto di indagine, vale a dire 2002-2005 (cfr. tra le altre Cass. SS.UU. 41994/2021; 13846/2019).
Nella fattispecie, non è dubitabile che uno dei due contratti dedotti in giudizio ricada appieno nell'ambito di quell'accertamento, ed è la fideiussione omnibus del 3/06/2004, conclusa proprio nel periodo oggetto di verifica (2002-2005), la quale riproduce pedissequamente il contenuto degli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI.
Ma anche in relazione alla fidejussione prestata nel 1999 non può essere condivisa l'affermazione del primo giudice secondo cui non vi sarebbe prova della preesistenza dell'intesa illecita rispetto al suo rilascio.
Va, al riguardo, osservato che, già nel 2017, con ordinanza n. 29810 del 12 dicembre, la Corte di Cassazione aveva affermato il principio di diritto secondo cui, in tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 della legge n. 287 del 1990, la stipulazione "a valle" di contratti o negozi che costituiscano l'applicazione di quelle intese illecite concluse "a monte" (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato, a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente pagina 7 di 11 prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza.
Tali princìpi sono stati successivamente ribaditi con la sentenza n. 13846 del 22.5.19, secondo cui “ai fini dell'illecito concorrenziale di cui alla l. n. 287 del 1990, art. 2, rilevano tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato”: ciò che conta è solo che gli "artt. 2, 6 e 8 […] costituiscano lo sbocco dell'intesa vietata", ovvero che, inserendo tali disposizioni nei contratti (a valle), si attuino gli effetti della condotta illecita.
Tanto premesso, nel caso di specie può senz'altro ritenersi che sussista sufficiente prova dell'anteriorità dell'intesa illecita anche rispetto al contratto del 1999. Contrariamente a quanto osservato dal giudice di prime cure ed in continuità con i precedenti di questa Corte (cfr. sentenza n. 1199 del 2021; sentenza n. 1315 del 2020; sentenza n. 1270 del 2019), si può infatti ritenere dimostrato, alla luce degli accertamenti condotti dalla Banca d'Italia nel 2005, che ben prima dell'anno 2002 erano intervenute intese nel sistema bancario dirette all'applicazione uniforme dello schema generale di fideiussione contenente le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8. In tal senso depongono:
- il dato pacifico e documentale della sottoposizione all'odierna appellante di un modulo negoziale includente clausole (sub artt. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione del 1999) identiche numericamente e testualmente a quelle sub n. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2002;
- la constatazione, contenuta nel succitato provvedimento n. 55, che, ben prima dell'ottobre 2002, si era consolidata una diffusa prassi consistente nella sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schema predisposto dall'ABI, esaminato dalla Banca d'Italia con il provvedimento numero 55 del 2005;
- il parere espresso dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato nella istruttoria svolta dalla Banca d'Italia, secondo cui già a seguito del precedente provvedimento della stessa Banca d'Italia n. 12 del 3 dicembre 1994 si sarebbe dovuto provvedere alla modifica dell'articolo 8 delle norme bancarie uniformi, evidentemente già diffuse presso le banche;
pagina 8 di 11 - la considerazione espressa dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, secondo la quale l'ampia diffusione delle clausole oggetto di verifica non poteva essere ascritta a un fenomeno “spontaneo” del mercato, ma piuttosto agli effetti di un'intesa tra le banche sul tema della contrattualistica che aveva determinato “una consolidata prassi bancaria preesistente rispetto allo schema dell'ABI (non ancora diffuso presso le associate)” (punto 93 del provvedimento n. 55 del 2005 di Banca d'Italia);
- il dato temporale costituito dalla vicinanza del contratto del 1999 al primo periodo di indagine (2002);
- la natura di condizioni generali di contratto delle norme bancarie uniformi che lascia presumere che il testo contrattuale predisposto dalla banca avesse recepito le norme suddette e che quindi già nell'anno 1999 le clausole di cui si discute fossero applicate uniformemente da tutte le banche aderenti all'ABI. Assodata dunque la fondatezza dell'eccezione di nullità, resta a questo punto da verificare quale sia la sorte dei contratti a valle riproduttivi dell'intesa illecita.
La risposta è venuta dalle sezioni unite, che hanno enunciato il principio di diritto secondo cui “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata”, salvo che la parte interessata alla caducazione dell'intero assetto negoziale dimostri l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, restando precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (Cass. SS.UU. n. 41994/2021; conf. Cass. ord. sez. III, 13/03/2024/n. 6685).
Poiché la prova di tale interdipendenza non è stata affatto fornita dall'opponente, deve essere, in definitiva, dichiarata nulla la sola clausola di cui all'art 6 dei contratti dedotti in giudizio, contenente deroga all'art. 1957 c.c. Rivivendo la regola ordinaria prevista dalla succitata norma, ne deriva che fondata è l'eccezione di decadenza tempestivamente sollevata dall'opponente sin dall'atto introduttivo di primo grado (vd. pag. 11 dell'atto di citazione in opposizione), assorbita ogni altra questione.
pagina 9 di 11 Risulta infatti documentalmente provato che la banca creditrice, pur avendo revocato i fidi e chiesto l'immediato rientro dall'esposizione debitoria già con comunicazione del 23/3/2011, così esercitando il recesso consentitole dall'art. 1845 c.c. che ha determinato la risoluzione dei rapporti, non ha proposto alcuna istanza né nei confronti del debitore principale, né nei confronti dell'odierna appellante entro il termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c., proponendo, rispetto alla prima, domanda di ammissione al passivo in data 10/02/2012 e depositando, rispetto alla seconda, il ricorso per d.i. solo in data 6/03/2012. All'accoglimento dell'appello segue la riforma della sentenza impugnata, oltre che la condanna degli appellati in solido al pagamento delle spese del doppio grado secondo soccombenza, nelle misure liquidate come da dispositivo sulla base dei minimi dello scaglione tariffario da € 26.001 a € 52.000 di cui al vigente DM 2022/n. 147, attesa la semplicità delle questioni affrontate. Non può essere accolta, tuttavia, la richiesta della difesa appellante di maggiorazione del compenso ex art. 4 comma 1 bis DM n. 55/2014, poiché la redazione con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione dell'atto risulta limitata, nel caso di specie, alla sola comparsa conclusionale in appello e non ha comportato una significativa riduzione dei tempi di consultazione degli atti processuali. I costi della ctu espletata un primo grado (prima che fosse proposta dall'odierna appellante in comparsa conclusionale l'eccezione di nullità delle garanzie prestate) restano invece definitivamente accollati all'opponente e alla banca opposta, ciascuna per la metà, così come già disposto in primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 10/01/2022 da nei confronti di Parte_1 [...]
e in Controparte_8 Controparte_1 qualità di mandataria di a sua volta mandataria di CP_2 CP_3 avverso la sentenza n. 2211/2021 emessa il 9/06/2021 dal Tribunale di Bari, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accerta la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. di cui al n. 6 delle fideiussioni omnibus prestate dall'appellante e dichiara la creditrice decaduta da ogni pretesa creditoria nei confronti della stessa;
pagina 10 di 11 2. condanna gli appellati in solido a rifondere all'appellata le spese del doppio grado di giudizio, liquidandole, per il primo grado, in € 346 per esborsi ed € 3.809 a titolo di onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
per questo grado d'appello, in € 804 per esborsi ed € 4.996 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
3. conferma la suddivisione a metà delle spese di ctu, già disposta in primo grado.
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025
Il consigliere estensore Il presidente
M. Angela Marchesiello PO LA
Redatta con la collaborazione del MOT, dott. Carlo Palmisano
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