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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 13/03/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.02.2024 da
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio degli Avv.ti NEGRI STEFANO e ISABELLA MORO ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi sito in Pavia, Via Valla n. 2;
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. VALLE SILVIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pavia, Via Spallanzani n. 17;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Certosa di Pavia, in data 07/05/2000, (atto n.
1, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000); separati consensualmente con sentenza n. 241/2024 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“• La dimora coniugale di proprietà del Sig. resta assegnata in via definitiva ed Parte_1 esclusiva al medesimo unitamente ai mobili, arredi e pertinenze mentre la Sig.ra ha già Parte_2 provveduto a trasferire la propria residenza presso il suo nuovo domicilio.
• I sigg.ri e si danno reciprocamente atto e confermano di Parte_2 Parte_1 essere entrambi economicamente autosufficienti ed indipendenti, potendo ciascuno di loro provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
• A fronte di quanto previsto ai punti 5 e 6 del ricorso congiunto cumulativo ex art. 473 bis.49 -
51 c.p.c., i sigg.ri e dichiarano, sin d'ora, di aver definito Parte_2 Parte_1 ogni questione relativa alla divisione di ogni arredo e bene comune del patrimonio familiare, mobile ed immobile, di aver definito ogni altro diverso ed ulteriore rapporto economico tre essi intercorrente e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
- di non volersi riconciliare;
- di rinunciare espressamente all'impugnazione dell'emananda sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.02.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza n. 241/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data 16.07.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte del 9.12.2024, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in Certosa di Pavia il giorno Pt_1 Parte_2
07/05/2000 (atto n. 1, parte II, serie A, anno 2000);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio da intendersi qui trascritte;
pag. 2 di 3 Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 24.02.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.02.2024 da
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio degli Avv.ti NEGRI STEFANO e ISABELLA MORO ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi sito in Pavia, Via Valla n. 2;
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. VALLE SILVIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pavia, Via Spallanzani n. 17;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Certosa di Pavia, in data 07/05/2000, (atto n.
1, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000); separati consensualmente con sentenza n. 241/2024 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“• La dimora coniugale di proprietà del Sig. resta assegnata in via definitiva ed Parte_1 esclusiva al medesimo unitamente ai mobili, arredi e pertinenze mentre la Sig.ra ha già Parte_2 provveduto a trasferire la propria residenza presso il suo nuovo domicilio.
• I sigg.ri e si danno reciprocamente atto e confermano di Parte_2 Parte_1 essere entrambi economicamente autosufficienti ed indipendenti, potendo ciascuno di loro provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
• A fronte di quanto previsto ai punti 5 e 6 del ricorso congiunto cumulativo ex art. 473 bis.49 -
51 c.p.c., i sigg.ri e dichiarano, sin d'ora, di aver definito Parte_2 Parte_1 ogni questione relativa alla divisione di ogni arredo e bene comune del patrimonio familiare, mobile ed immobile, di aver definito ogni altro diverso ed ulteriore rapporto economico tre essi intercorrente e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
- di non volersi riconciliare;
- di rinunciare espressamente all'impugnazione dell'emananda sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.02.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza n. 241/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data 16.07.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte del 9.12.2024, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in Certosa di Pavia il giorno Pt_1 Parte_2
07/05/2000 (atto n. 1, parte II, serie A, anno 2000);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio da intendersi qui trascritte;
pag. 2 di 3 Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 24.02.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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