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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 14/04/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. n. 931/2017
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
All'udienza del 14/04/2025, innanzi al Giudice, Got Francesco Montera, sono comparsi:
avv. Mina per parte attrice e avv. Roberta Rugolo per delega dell'avv. Dell'Isola i quali precisano le conclusioni richiamando quelle svolte nei propri rispettivi atti chiedendone l'accoglimento ed il rigetto di quelle avversarie, discutono la causa richiamando le note conclusive già depositate e chiedono la decisione.
Il Giudice
discussa la causa, si ritira in Camera di Consiglio, conclusa la quale da lettura in udienza del dispositivo di sentenza e deposita contestuale motivazione di cui il presente fa parte integrante e di seguito integralmente riportata.
Il Giudice
Got Francesco Montera
(firma digitale)
Pag. 1 a 10 R. G. n. 931/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nella persona del Giudice Unico Onorario Francesco Montera, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso da
, (c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto, via Trapani n. 7, presso lo studio dell'Avv. Luciano Mina, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
ricorrente contro
con sede legale in Via Leonardo da Vinci n. 1, 20090 - Trezzano Sul Controparte_1
Naviglio (MI), (P.IVA C.F. e Registro Imprese di Milano n. 025 175 P.IVA_1
80920, società incorporante rappresentata e Controparte_2
difesa dall'avv. Antonio Dell'Isola, ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Cettina
Ravidà, nel suo studio sito in Barcellona Pozzo di Gotto, Via Garibaldi n. 57, per procura in atti resistente
avente ad oggetto: cause relative alla validità o efficacia del contratto o di singole calusole.-
Pag. 2 a 10 R. G. n. 931/2017
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
I procuratori presenti, precisate le conclusioni nel corso della odierna udienza, discutono la causa illustrando brevemente le conclusioni così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti. Quindi
IL GIUDICE
All'esito della Camera di Consiglio;
letti gli atti e verbali di causa;
pronuncia
In nome del Popolo Italiano
SENTENZA
Per i seguenti motivi
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., notificato in data 9 giugno 2017 Parte_1
conveniva in giudizio la premettendo di essere
[...] Controparte_2 proprietario di un immobile sito in Barcellona Pozzo di Gotto, via E. Medi (iscritto al N.C.E.U. foglio 36, particella 1550, categoria catastale F3) e che una parte di detto immobile, in data 12.08.2008, era oggetto di un contratto di locazione con la società convenuta, al fine di permettere l'installazione di una stazione radio per telecomunicazioni;
aggiungeva che la predetta locazione prevedesse una durata di anni 9 a decorrere dalla data del contratto e il canone annuo era stabilito in euro 13.000,00, iva esclusa.
Era pattuito che detto canone di locazione sarebbe stato versato a partire alla data di inizio lavori, come previsto dall'art. 4 del contratto di locazione firmato tra le parti.
Seguiva quindi la comunicazione della società convenuta che l'inizio lavori sarebbe avvenuto a far data dal 31.12.2009. Accadeva quindi che in data 28.10.2014 l'Agenzia delle Entrate notificasse al locatore un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009 per aver “concesso in locazione per una quota pari al 100% gli immobili indicati nel contratto stipulato il 12.08.2008 e registrato presso l'Ufficio Roma 6 Telematico, SERIE 3T n° 001354, data 16.09.2008, canone Dichiarato 13.000
Pag. 3 a 10 R. G. n. 931/2017
Inizio 12.08.2008 Fine 11.08.2017. Risultano a suo carico redditi per il canone di locazione. Questi redditi concorrono a formare il reddito complessivo (art. 26 del DPR n. 917/1986) ma non risultano indicati nella Sua dichiarazione” e conseguentemente, provvedeva a rettificare la dichiarazione e a richiedere il recupero della differenza tra imposte dovute a seguito dell'accertamento e imposte effettivamente versate. In data 16.01.2015, l'istante, consapevole di aver ricevuto le somme a titolo di canone di locazione, solo a far data dal 31.12.2009 (come da contratto di locazione) inoltrava richiesta di riesame in autotutela per l'avviso di accertamento che era invece confermato. In conseguenza di ciò, concordava con il predetto ufficio un piano di ammortamento e corrispondeva le somme richieste. Successivamente, l'attore si rivolgeva al Garante del Contribuente per la Regione Sicilia per ottenere la revisione delle decisioni adottate dall'Ente impositore;
il Garante adito, escludeva però di poter accogliere la richiesta, poiché l'annullamento di un atto, ritenuto illegittimo dal contribuente, rimane un potere in capo all'ufficio che lo ha emanato, il quale, a sua volta aveva già negato la revisione dell'accertamento (per definizione del procedimento e per la definizione agevolata a cui il era ricorso), e aggiungeva che Pt_1 il contratto di locazione registrato telematicamente non riportava la clausola di posticipazione del versamento del canone di locazione di cui all'art. 4 del contratto intercorso tra le parti, fornendone copia all'istante. Quindi, messa a confronto la copia firmata dalle parti - in possesso del e quella Pt_1 del contratto registrato (fornitagli dal Garante del Contribuente per la Regione Sicilia), l'istante appurava che la avesse va registrato un contratto diverso da quello sul CP_1 quale parte istante aveva apposto la sua firma. Da tale documento risultava che l'immobile locato registrato fosse situato in via Immacolata e non in via Medi;
non prevedesse alcuna clausola di posticipazione del versamento del canone e mancava della sottoscrizione. Ciò esposto chiedeva l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “
1. Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento del contratto di locazione registrato da Controparte_2
all'Agenzia delle Entrate Roma 6, anno 2008, Serie 3T n. 1354, per mancanza dei requisiti essenziali della firma e del consenso del locatore, nonché per diversità dell'oggetto del contratto di locazione;
2. Conseguentemente, condannare parte resistente al pagamento della somma di € 6.379,60, a titolo di rimborso, corrispondenti alla somma versata all'Agenzia delle Entrate a seguito dell'accertamento di cui sopra;
in subordine, sul punto, qualora il Tribunale adito dovesse riconoscere valido ed efficace il contratto registrato, condannare parte resistente al rimborso di tutte le maggiorazioni relative a interessi, sanzioni ecc., con esclusione della somma dovuta a titolo d'imposta sul reddito di
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locazione, pari ad € 4.769,00; 3. Condannare, altresì, sempre a seguito della dichiarazione della nullità e/o annullamento di cui al punto 1. delle conclusioni, parte resistente al pagamento dei danni subiti dal prof. e cagionati dalla con la sua condotta, corrispondenti a Pt_1 Controparte_2 non meno della somma di € 18.021,01, pari all'ammontare dei canoni che il ricorrente avrebbe potuto e/o dovuto percepire se solo avesse conosciuto la reale situazione dei fatti citati in narrativa;
in subordine, sul punto, ove il Tribunale ritenesse valido ed efficace il contratto registrato, accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto ad ottenere il pagamento dei canoni di locazione, pari ad € 18.021,01, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, da parte di nel periodo Controparte_2 compreso tra il 12.08.2008 ed il 31.12.2009, in virtù del contratto tra le parti registrato all'Agenzia delle Entrate Roma 6, anno 2008, Serie 3T n. 1354; 4. Conseguentemente, condannare parte resistente al pagamento dei canoni di locazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per il periodo compreso tra il 12.08.2008 ed il 31.12.2009, in virtù del contratto tra le parti registrato all'Agenzia delle Entrate Roma 6, anno 2008, Serie 3T n. 1354, per l'ammontare di € 18.021,01; 5. In via ulteriormente gradata, condannare ai sensi dell'art. 2041 e segg c.c. per CP_2 arricchimento senza causa nella misura di € 18.021,01; 6. In ogni caso condannare parte resistente alle spese e compensi del presente procedimento”.
Instaurato validamente il contraddittorio si costituiva in giudizio la
[...]
già la quale asseriva la presenza di un unico Controparte_2 CP_3 contratto di locazione, ovvero quello firmato da entrambe le parti, sottoposto alla condizione di cui all'art. 4 del contratto stesso;
per l'effetto, concordava con parte ricorrente sulla non debenza delle somme dal Campo corrisposte, di propria iniziativa, alla Agenzia delle Entrate.
Quanto poi alle doglianze relative all'errata registrazione del contratto, la società convenuta rappresentava che, come da previsione contrattuale, sarebbe stato onere del registrare il contratto e che vi aveva provveduto (in data 18.09.2008), solo dopo Pt_1 che il locatore si era fatto lecito non dare corso all'obbligo contrattualmente impostogli (art. 7 contratto di locazione). Precisava altresì che, probabilmente, per una svista dell'allora addetto alla registrazione o per problemi riconducibili al sistema, la CP_3 condizione sospensiva non era stata inserita nel formulario elettronico utilizzato per la registrazione telematica dei contratti.
Ciò premesso chiedeva il rigetto delle domande formulate dalla parte ricorrente.
Fissata la discussione per la udienza del 19.01.2024, la causa era poi rinviata per tale adempimento alla udienza odierna.
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Le domande di parte ricorrente non possono trovare positivo riscontro e vanno integralmente rigettate.
Ed infatti, al fine di verificare la fondatezza della domanda introdotta dall'attore, bisogna necessariamente e preventivamente partire dall'analisi della scrittura locativa stipulata il 12.08.2008 (cfr. doc. 1 prodotto da parte attrice).
Tale contratto, come concordemente affermato dalle parti in causa, rappresenta l'unico atto valido ed efficace tra le stesse;
in esso è previsto, all'articolo 7 -rubricato
“Registrazione e domicili contrattuali”- che “gli adempimenti di registrazione saranno compiuti dal Locatore” . Tali adempimenti dovevano essere effettuati entro il termine perentorio di 30 giorni prescritto dall'art. 13 L. 431 del 1998 come modificato dalla legge di stabilità per l'anno 2016.
Altrettanto pacifica è la circostanza secondo la quale, contrariamente a quanto stabilito dal contratto, il locatore contravvenendo all'obbligo imposto dal richiamato art. 7, non si è occupato (e/o preoccupato) della registrazione e solo in data 16.09.2008 il sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle entrate, ha acquisito, registrandolo, il contratto di locazione al n. 1354 serie 3T trasmesso dalla
[...]
che si era fatta carico degli oneri di registrazione spettanti al Controparte_2 locatore.
Va precisato, per mera completezza, che l'art. 1 comma 346 della L. 30 dicembre 2004 entrata in vigore il 1° gennaio 2005 stabilisce che “i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti reali di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati”.
Al riguardo, la Corte costituzionale ha evidenziato che tale nullità – che riguarda indifferentemente le locazioni ad uso abitativo o ad uso diverso (Cass. civ. S.U. n. 23601/17) – ha elevato “la norma tributaria al rango di norma imperativa, la violazione della quale determina la nullità del negozio ai sensi dell'art. 1418 c.c.” (Corte cost. ordinanza 5 dicembre 2007, n. 420). La mancata registrazione del contratto, dunque, determina la nullità dello stesso per violazione di norma imperativa (art. 1418 c.c.). Tuttavia, tale nullità può essere sanata, con efficacia ex tunc, per effetto della registrazione tardiva del contratto, implicitamente ammessa dalla normativa tributaria, coerentemente con l'esigenza di contrastare l'evasione fiscale e, nel contempo, mantenere stabili gli effetti negoziali voluti dalle parti (Cass. civ. n. 10498 del 28/04/2017).
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Ne consegue che il contratto stipulato tra le parti il 12 agosto 2008, senza la suppletiva registrazione ad opera della società convenuta, avrebbe potuto essere dichiarato nullo. Ed infatti, si può presumere che non era nelle intenzioni del Campo effettuare tale incombente -neppure tardivamente- posto che l'odierno ricorrente si è interessato degli adempimenti di registrazione solo contestualmente alle vicende per cui è causa.
Fra l'altro, dagli atti non risulta che il ricorrente abbia mai chiesto al conduttore notizie circa l'avvenuta registrazione del contratto né risulta che abbia mai intimato al conduttore di fornirgli la ricevuta di registrazione del contratto stesso.
Di contro, la vi ha provveduto producendo in giudizio la Controparte_2 ricevuta di registrazione da cui si evince la corrispondenza, rispetto al contratto sottoscritto, dell'identità delle parti, della durata del contratto di locazione nonché del corrispettivo annuale previsto a titolo di canone.
Il mancato inserimento della clausola prevista all'art. 4 del contratto sottoscritto in uno alla differente indicazione dell'ubicazione dell'immobile oggetto della locazione (indicato in via Immacolata n. 31 invece che in via E. Medi) possono ricondursi nell'alveo di una mera svista, considerazione suffragata, peraltro, dal fatto che, a ben vedere, la via Immacolata n. 31, indicata erroneamente all'atto della registrazione, è il luogo ove il Campo risultava domiciliato.
In ogni caso ed al netto della validità del contratto stipulato, gli errori commessi nella registrazione telematica dello stesso, avrebbero comunque potuto essere sanati attraverso un procedimento di mera rettifica del dato errato o omesso, permettendo l'equiparazione della realtà fattuale con i dati incamerati nel sistema dell'Agenzia delle Entrate.
Alle superiori considerazioni devono aggiungersi quelle ulteriori relative alla mancanza di prova del ricorrente che non appare abbia assolto all'onere posto a suo carico.
In maniera oltremodo generica il si è limitato ad allegare copia del contratto Pt_1
“registrato” pervenutogli, a suo dire, da un soggetto terzo rispetto al giudizio de quo (Garante del Contribuente per la Sicilia che a sua volta pare lo abbia ottenuto dal Centro operativo di Pescara – Agenzia delle Entrate) ma privo di qualsivoglia elemento che ne faccia desumere non solo la veridicità, ma anche la sua riconducibilità alle parti e all'atto effettivamente registrato essendo priva di dichiarazione di conformità ed autenticità.
Peraltro, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della circolare n.
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2008/135182 Protocollo, dell'Agenzia delle Entrate, “per i contratti in corso alla data del 25 giugno 2008 e per quelli stipulati successivamente a tale data e fino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, la registrazione può essere eseguita mediante trasmissione telematica dei dati del contratto, omettendo l'allegazione del testo dello stesso”.
La citata disposizione, secondo quanto indicato all'art. 4, entrava in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, avvenuta il 6 ottobre 2008. Ciò posto, il contratto oggetto di causa, sottoscritto in data 12 agosto 2008, rientrava temporalmente nella disciplina sopra richiamata, per cui la ben poteva omettere CP_1
l'allegazione del testo stesso del contratto, il che rafforza i dubbi sulla efficacia probatoria della copia dell'atto prodotta dal ricorrente e ricevuta dal terzo Tes_1 asseritamente quale copia del contratto registrato.
Quindi i dubbi sulla riconducibilità della copia del contratto fornito dal garante a quella effettivamente registrata si rafforzando posto che, all'epoca per la richiamata disposizione (circ. 2008/135182), non sussistesse obbligo di inviare la copia del contratto in sede di registrazione telematica.
Tutto ciò, invece, non fa che confermare che il ricorrente sia stato inadempiente dell'onere a suo carico di registrare il contratto, assolto dalla resistente.
Inoltre il ricorrente è rimasto inerte in occasione dell'accertamento svolto nei suoi confronti dalla Agenzia delle Entrate, nel corso del quale avrebbe potuto rappresentare della clausola sospensiva degli effetti del contratto rimessa ad una data successiva a quella di stipula dello stesso, mancanze di cui non può che dolersi verso se stesso.
Né può riversarsi responsabilità dell'accaduto verso la convenuta.
Giova osservare che parte ricorrente, soprattutto in considerazione delle contestazioni della avrebbe dovuto provare con maggiore certezza e precisione che la copia del CP_1 contratto asseritamente fornitagli dal Garante, fosse quella oggetto di registrazione;
inoltre nessuna interlocuzione è intervenuta fra le parti a seguito dell'accertamento della Agenzia delle entrate, causato, in primis, proprio dal comportamento omissivo del
Pt_1
Ne consegue che solo a quest'ultimo può essere attribuito un comportamento negligente e non conforme a diligenza ex art. 1176 c. c. la cui inosservanza determina la
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applicazione del disposto di cui articolo 1227 comma 2 c.c.
Ed in ogni caso, pur avendo omesso di adempiere all'onere di registrare il contratto, azionando gli strumenti normativi previsti a seguito dell'accertamento avviato in sede fiscale, avrebbe potuto già in quella sede chiarire la portata degli accordi contrattuali con le conseguenze del caso.
Peraltro –e conclusivamente- il ricorrente chiede la “...nullità e/o l'annullamento del contratto di locazione registrato da ... per mancanza dei requisiti essenziali dalle firma e del consenso del CP_1 locatore nonché per diversità dell'oggetto...” contraddicendo però se stesso poiché produce, come allegato 1, “copia contratto di locazione del 12.08.2008 firmato dalle parti e mai registrato”, determinando così una incertezza quasi assoluta, sull'oggetto di causa cui segue il rigetto della domanda in quanto inammissibile oltre che infondata.
Al rigetto della domanda principale segue quello delle domande ad essa collegate visto il carattere assorbente della decisione.
Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza ma in considerazione della carenza di questioni particolarmente complesse esse sono determinate nei valori minimi dello scaglione per valore, individuato in quello fino ad €. 26000, delle tariffe di riferimento avuto riguardo al DM n. 147/2022, escludendo la voce riguardante la fase istruttoria che non si è svolta per mancanza di richieste a tale scopo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa nel giudizio iscritto al n. 931/2017 R. G., così provvede:
1. rigetta la domanda di nullità e/o annullamento del contratto registrato, avanzata da;
Parte_1
2. rigetta ogni altra domanda;
3. condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della resistente che si quantificano, secondo i criteri indicati in €. 1700,00 oltre spese generali e oneri fiscali di legge.
Pag. 9 a 10 R. G. n. 931/2017
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, nella Camera di Consiglio all'esito della udienza del giorno 14.04.2025.
Il G.I. in funzione di giudice unico got Francesco Montera
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TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
All'udienza del 14/04/2025, innanzi al Giudice, Got Francesco Montera, sono comparsi:
avv. Mina per parte attrice e avv. Roberta Rugolo per delega dell'avv. Dell'Isola i quali precisano le conclusioni richiamando quelle svolte nei propri rispettivi atti chiedendone l'accoglimento ed il rigetto di quelle avversarie, discutono la causa richiamando le note conclusive già depositate e chiedono la decisione.
Il Giudice
discussa la causa, si ritira in Camera di Consiglio, conclusa la quale da lettura in udienza del dispositivo di sentenza e deposita contestuale motivazione di cui il presente fa parte integrante e di seguito integralmente riportata.
Il Giudice
Got Francesco Montera
(firma digitale)
Pag. 1 a 10 R. G. n. 931/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nella persona del Giudice Unico Onorario Francesco Montera, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso da
, (c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto, via Trapani n. 7, presso lo studio dell'Avv. Luciano Mina, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
ricorrente contro
con sede legale in Via Leonardo da Vinci n. 1, 20090 - Trezzano Sul Controparte_1
Naviglio (MI), (P.IVA C.F. e Registro Imprese di Milano n. 025 175 P.IVA_1
80920, società incorporante rappresentata e Controparte_2
difesa dall'avv. Antonio Dell'Isola, ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Cettina
Ravidà, nel suo studio sito in Barcellona Pozzo di Gotto, Via Garibaldi n. 57, per procura in atti resistente
avente ad oggetto: cause relative alla validità o efficacia del contratto o di singole calusole.-
Pag. 2 a 10 R. G. n. 931/2017
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
I procuratori presenti, precisate le conclusioni nel corso della odierna udienza, discutono la causa illustrando brevemente le conclusioni così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti. Quindi
IL GIUDICE
All'esito della Camera di Consiglio;
letti gli atti e verbali di causa;
pronuncia
In nome del Popolo Italiano
SENTENZA
Per i seguenti motivi
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., notificato in data 9 giugno 2017 Parte_1
conveniva in giudizio la premettendo di essere
[...] Controparte_2 proprietario di un immobile sito in Barcellona Pozzo di Gotto, via E. Medi (iscritto al N.C.E.U. foglio 36, particella 1550, categoria catastale F3) e che una parte di detto immobile, in data 12.08.2008, era oggetto di un contratto di locazione con la società convenuta, al fine di permettere l'installazione di una stazione radio per telecomunicazioni;
aggiungeva che la predetta locazione prevedesse una durata di anni 9 a decorrere dalla data del contratto e il canone annuo era stabilito in euro 13.000,00, iva esclusa.
Era pattuito che detto canone di locazione sarebbe stato versato a partire alla data di inizio lavori, come previsto dall'art. 4 del contratto di locazione firmato tra le parti.
Seguiva quindi la comunicazione della società convenuta che l'inizio lavori sarebbe avvenuto a far data dal 31.12.2009. Accadeva quindi che in data 28.10.2014 l'Agenzia delle Entrate notificasse al locatore un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009 per aver “concesso in locazione per una quota pari al 100% gli immobili indicati nel contratto stipulato il 12.08.2008 e registrato presso l'Ufficio Roma 6 Telematico, SERIE 3T n° 001354, data 16.09.2008, canone Dichiarato 13.000
Pag. 3 a 10 R. G. n. 931/2017
Inizio 12.08.2008 Fine 11.08.2017. Risultano a suo carico redditi per il canone di locazione. Questi redditi concorrono a formare il reddito complessivo (art. 26 del DPR n. 917/1986) ma non risultano indicati nella Sua dichiarazione” e conseguentemente, provvedeva a rettificare la dichiarazione e a richiedere il recupero della differenza tra imposte dovute a seguito dell'accertamento e imposte effettivamente versate. In data 16.01.2015, l'istante, consapevole di aver ricevuto le somme a titolo di canone di locazione, solo a far data dal 31.12.2009 (come da contratto di locazione) inoltrava richiesta di riesame in autotutela per l'avviso di accertamento che era invece confermato. In conseguenza di ciò, concordava con il predetto ufficio un piano di ammortamento e corrispondeva le somme richieste. Successivamente, l'attore si rivolgeva al Garante del Contribuente per la Regione Sicilia per ottenere la revisione delle decisioni adottate dall'Ente impositore;
il Garante adito, escludeva però di poter accogliere la richiesta, poiché l'annullamento di un atto, ritenuto illegittimo dal contribuente, rimane un potere in capo all'ufficio che lo ha emanato, il quale, a sua volta aveva già negato la revisione dell'accertamento (per definizione del procedimento e per la definizione agevolata a cui il era ricorso), e aggiungeva che Pt_1 il contratto di locazione registrato telematicamente non riportava la clausola di posticipazione del versamento del canone di locazione di cui all'art. 4 del contratto intercorso tra le parti, fornendone copia all'istante. Quindi, messa a confronto la copia firmata dalle parti - in possesso del e quella Pt_1 del contratto registrato (fornitagli dal Garante del Contribuente per la Regione Sicilia), l'istante appurava che la avesse va registrato un contratto diverso da quello sul CP_1 quale parte istante aveva apposto la sua firma. Da tale documento risultava che l'immobile locato registrato fosse situato in via Immacolata e non in via Medi;
non prevedesse alcuna clausola di posticipazione del versamento del canone e mancava della sottoscrizione. Ciò esposto chiedeva l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “
1. Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento del contratto di locazione registrato da Controparte_2
all'Agenzia delle Entrate Roma 6, anno 2008, Serie 3T n. 1354, per mancanza dei requisiti essenziali della firma e del consenso del locatore, nonché per diversità dell'oggetto del contratto di locazione;
2. Conseguentemente, condannare parte resistente al pagamento della somma di € 6.379,60, a titolo di rimborso, corrispondenti alla somma versata all'Agenzia delle Entrate a seguito dell'accertamento di cui sopra;
in subordine, sul punto, qualora il Tribunale adito dovesse riconoscere valido ed efficace il contratto registrato, condannare parte resistente al rimborso di tutte le maggiorazioni relative a interessi, sanzioni ecc., con esclusione della somma dovuta a titolo d'imposta sul reddito di
Pag. 4 a 10 R. G. n. 931/2017
locazione, pari ad € 4.769,00; 3. Condannare, altresì, sempre a seguito della dichiarazione della nullità e/o annullamento di cui al punto 1. delle conclusioni, parte resistente al pagamento dei danni subiti dal prof. e cagionati dalla con la sua condotta, corrispondenti a Pt_1 Controparte_2 non meno della somma di € 18.021,01, pari all'ammontare dei canoni che il ricorrente avrebbe potuto e/o dovuto percepire se solo avesse conosciuto la reale situazione dei fatti citati in narrativa;
in subordine, sul punto, ove il Tribunale ritenesse valido ed efficace il contratto registrato, accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto ad ottenere il pagamento dei canoni di locazione, pari ad € 18.021,01, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, da parte di nel periodo Controparte_2 compreso tra il 12.08.2008 ed il 31.12.2009, in virtù del contratto tra le parti registrato all'Agenzia delle Entrate Roma 6, anno 2008, Serie 3T n. 1354; 4. Conseguentemente, condannare parte resistente al pagamento dei canoni di locazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per il periodo compreso tra il 12.08.2008 ed il 31.12.2009, in virtù del contratto tra le parti registrato all'Agenzia delle Entrate Roma 6, anno 2008, Serie 3T n. 1354, per l'ammontare di € 18.021,01; 5. In via ulteriormente gradata, condannare ai sensi dell'art. 2041 e segg c.c. per CP_2 arricchimento senza causa nella misura di € 18.021,01; 6. In ogni caso condannare parte resistente alle spese e compensi del presente procedimento”.
Instaurato validamente il contraddittorio si costituiva in giudizio la
[...]
già la quale asseriva la presenza di un unico Controparte_2 CP_3 contratto di locazione, ovvero quello firmato da entrambe le parti, sottoposto alla condizione di cui all'art. 4 del contratto stesso;
per l'effetto, concordava con parte ricorrente sulla non debenza delle somme dal Campo corrisposte, di propria iniziativa, alla Agenzia delle Entrate.
Quanto poi alle doglianze relative all'errata registrazione del contratto, la società convenuta rappresentava che, come da previsione contrattuale, sarebbe stato onere del registrare il contratto e che vi aveva provveduto (in data 18.09.2008), solo dopo Pt_1 che il locatore si era fatto lecito non dare corso all'obbligo contrattualmente impostogli (art. 7 contratto di locazione). Precisava altresì che, probabilmente, per una svista dell'allora addetto alla registrazione o per problemi riconducibili al sistema, la CP_3 condizione sospensiva non era stata inserita nel formulario elettronico utilizzato per la registrazione telematica dei contratti.
Ciò premesso chiedeva il rigetto delle domande formulate dalla parte ricorrente.
Fissata la discussione per la udienza del 19.01.2024, la causa era poi rinviata per tale adempimento alla udienza odierna.
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Le domande di parte ricorrente non possono trovare positivo riscontro e vanno integralmente rigettate.
Ed infatti, al fine di verificare la fondatezza della domanda introdotta dall'attore, bisogna necessariamente e preventivamente partire dall'analisi della scrittura locativa stipulata il 12.08.2008 (cfr. doc. 1 prodotto da parte attrice).
Tale contratto, come concordemente affermato dalle parti in causa, rappresenta l'unico atto valido ed efficace tra le stesse;
in esso è previsto, all'articolo 7 -rubricato
“Registrazione e domicili contrattuali”- che “gli adempimenti di registrazione saranno compiuti dal Locatore” . Tali adempimenti dovevano essere effettuati entro il termine perentorio di 30 giorni prescritto dall'art. 13 L. 431 del 1998 come modificato dalla legge di stabilità per l'anno 2016.
Altrettanto pacifica è la circostanza secondo la quale, contrariamente a quanto stabilito dal contratto, il locatore contravvenendo all'obbligo imposto dal richiamato art. 7, non si è occupato (e/o preoccupato) della registrazione e solo in data 16.09.2008 il sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle entrate, ha acquisito, registrandolo, il contratto di locazione al n. 1354 serie 3T trasmesso dalla
[...]
che si era fatta carico degli oneri di registrazione spettanti al Controparte_2 locatore.
Va precisato, per mera completezza, che l'art. 1 comma 346 della L. 30 dicembre 2004 entrata in vigore il 1° gennaio 2005 stabilisce che “i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti reali di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati”.
Al riguardo, la Corte costituzionale ha evidenziato che tale nullità – che riguarda indifferentemente le locazioni ad uso abitativo o ad uso diverso (Cass. civ. S.U. n. 23601/17) – ha elevato “la norma tributaria al rango di norma imperativa, la violazione della quale determina la nullità del negozio ai sensi dell'art. 1418 c.c.” (Corte cost. ordinanza 5 dicembre 2007, n. 420). La mancata registrazione del contratto, dunque, determina la nullità dello stesso per violazione di norma imperativa (art. 1418 c.c.). Tuttavia, tale nullità può essere sanata, con efficacia ex tunc, per effetto della registrazione tardiva del contratto, implicitamente ammessa dalla normativa tributaria, coerentemente con l'esigenza di contrastare l'evasione fiscale e, nel contempo, mantenere stabili gli effetti negoziali voluti dalle parti (Cass. civ. n. 10498 del 28/04/2017).
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Ne consegue che il contratto stipulato tra le parti il 12 agosto 2008, senza la suppletiva registrazione ad opera della società convenuta, avrebbe potuto essere dichiarato nullo. Ed infatti, si può presumere che non era nelle intenzioni del Campo effettuare tale incombente -neppure tardivamente- posto che l'odierno ricorrente si è interessato degli adempimenti di registrazione solo contestualmente alle vicende per cui è causa.
Fra l'altro, dagli atti non risulta che il ricorrente abbia mai chiesto al conduttore notizie circa l'avvenuta registrazione del contratto né risulta che abbia mai intimato al conduttore di fornirgli la ricevuta di registrazione del contratto stesso.
Di contro, la vi ha provveduto producendo in giudizio la Controparte_2 ricevuta di registrazione da cui si evince la corrispondenza, rispetto al contratto sottoscritto, dell'identità delle parti, della durata del contratto di locazione nonché del corrispettivo annuale previsto a titolo di canone.
Il mancato inserimento della clausola prevista all'art. 4 del contratto sottoscritto in uno alla differente indicazione dell'ubicazione dell'immobile oggetto della locazione (indicato in via Immacolata n. 31 invece che in via E. Medi) possono ricondursi nell'alveo di una mera svista, considerazione suffragata, peraltro, dal fatto che, a ben vedere, la via Immacolata n. 31, indicata erroneamente all'atto della registrazione, è il luogo ove il Campo risultava domiciliato.
In ogni caso ed al netto della validità del contratto stipulato, gli errori commessi nella registrazione telematica dello stesso, avrebbero comunque potuto essere sanati attraverso un procedimento di mera rettifica del dato errato o omesso, permettendo l'equiparazione della realtà fattuale con i dati incamerati nel sistema dell'Agenzia delle Entrate.
Alle superiori considerazioni devono aggiungersi quelle ulteriori relative alla mancanza di prova del ricorrente che non appare abbia assolto all'onere posto a suo carico.
In maniera oltremodo generica il si è limitato ad allegare copia del contratto Pt_1
“registrato” pervenutogli, a suo dire, da un soggetto terzo rispetto al giudizio de quo (Garante del Contribuente per la Sicilia che a sua volta pare lo abbia ottenuto dal Centro operativo di Pescara – Agenzia delle Entrate) ma privo di qualsivoglia elemento che ne faccia desumere non solo la veridicità, ma anche la sua riconducibilità alle parti e all'atto effettivamente registrato essendo priva di dichiarazione di conformità ed autenticità.
Peraltro, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della circolare n.
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2008/135182 Protocollo, dell'Agenzia delle Entrate, “per i contratti in corso alla data del 25 giugno 2008 e per quelli stipulati successivamente a tale data e fino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, la registrazione può essere eseguita mediante trasmissione telematica dei dati del contratto, omettendo l'allegazione del testo dello stesso”.
La citata disposizione, secondo quanto indicato all'art. 4, entrava in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, avvenuta il 6 ottobre 2008. Ciò posto, il contratto oggetto di causa, sottoscritto in data 12 agosto 2008, rientrava temporalmente nella disciplina sopra richiamata, per cui la ben poteva omettere CP_1
l'allegazione del testo stesso del contratto, il che rafforza i dubbi sulla efficacia probatoria della copia dell'atto prodotta dal ricorrente e ricevuta dal terzo Tes_1 asseritamente quale copia del contratto registrato.
Quindi i dubbi sulla riconducibilità della copia del contratto fornito dal garante a quella effettivamente registrata si rafforzando posto che, all'epoca per la richiamata disposizione (circ. 2008/135182), non sussistesse obbligo di inviare la copia del contratto in sede di registrazione telematica.
Tutto ciò, invece, non fa che confermare che il ricorrente sia stato inadempiente dell'onere a suo carico di registrare il contratto, assolto dalla resistente.
Inoltre il ricorrente è rimasto inerte in occasione dell'accertamento svolto nei suoi confronti dalla Agenzia delle Entrate, nel corso del quale avrebbe potuto rappresentare della clausola sospensiva degli effetti del contratto rimessa ad una data successiva a quella di stipula dello stesso, mancanze di cui non può che dolersi verso se stesso.
Né può riversarsi responsabilità dell'accaduto verso la convenuta.
Giova osservare che parte ricorrente, soprattutto in considerazione delle contestazioni della avrebbe dovuto provare con maggiore certezza e precisione che la copia del CP_1 contratto asseritamente fornitagli dal Garante, fosse quella oggetto di registrazione;
inoltre nessuna interlocuzione è intervenuta fra le parti a seguito dell'accertamento della Agenzia delle entrate, causato, in primis, proprio dal comportamento omissivo del
Pt_1
Ne consegue che solo a quest'ultimo può essere attribuito un comportamento negligente e non conforme a diligenza ex art. 1176 c. c. la cui inosservanza determina la
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applicazione del disposto di cui articolo 1227 comma 2 c.c.
Ed in ogni caso, pur avendo omesso di adempiere all'onere di registrare il contratto, azionando gli strumenti normativi previsti a seguito dell'accertamento avviato in sede fiscale, avrebbe potuto già in quella sede chiarire la portata degli accordi contrattuali con le conseguenze del caso.
Peraltro –e conclusivamente- il ricorrente chiede la “...nullità e/o l'annullamento del contratto di locazione registrato da ... per mancanza dei requisiti essenziali dalle firma e del consenso del CP_1 locatore nonché per diversità dell'oggetto...” contraddicendo però se stesso poiché produce, come allegato 1, “copia contratto di locazione del 12.08.2008 firmato dalle parti e mai registrato”, determinando così una incertezza quasi assoluta, sull'oggetto di causa cui segue il rigetto della domanda in quanto inammissibile oltre che infondata.
Al rigetto della domanda principale segue quello delle domande ad essa collegate visto il carattere assorbente della decisione.
Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza ma in considerazione della carenza di questioni particolarmente complesse esse sono determinate nei valori minimi dello scaglione per valore, individuato in quello fino ad €. 26000, delle tariffe di riferimento avuto riguardo al DM n. 147/2022, escludendo la voce riguardante la fase istruttoria che non si è svolta per mancanza di richieste a tale scopo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa nel giudizio iscritto al n. 931/2017 R. G., così provvede:
1. rigetta la domanda di nullità e/o annullamento del contratto registrato, avanzata da;
Parte_1
2. rigetta ogni altra domanda;
3. condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della resistente che si quantificano, secondo i criteri indicati in €. 1700,00 oltre spese generali e oneri fiscali di legge.
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Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, nella Camera di Consiglio all'esito della udienza del giorno 14.04.2025.
Il G.I. in funzione di giudice unico got Francesco Montera
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