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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 11/02/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 1299/2020 r.g.
Parte_1
Avv. DIONIGI GIANNI parte attrice
Parte_2
Avv. MUTO SILVIA parte convenuta
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore:
“Piaccia all'Ecc.mo Giudice di Pace adito, respinta ogni contrariis reiectis:
- accertare e dichiarare nullo, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico, il pignoramento di specie nella misura eccedente un quinto per tutti i motivi di cui in narrativa in fatto ed in diritto e, per l'effetto, revocare e/o ridurre il medesimo con tutte le conseguenze di legge.
Con vittoria di spese di giudizio, oltre al rimborso forfettario del 15% (art. 2, comma secondo, D.M. Giustizia n.
55/2014), c.p.a. ed I.V.A. come per legge.”.
Per il convenuto:
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate in fatto ed in diritto e così giudicare:
In via pregiudiziale e preliminare:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, accertare e dichiarare l'irritualità del presente giudizio per essere stato incardinato in violazione dell'ordinanza del Giudice dott.ssa Catia Roscini resa il dì 2.07.2020 ed in violazione degli artt. 616 e 618
c.p.c. e, per l'effetto dichiarare lo stesso inammissibile e/o improcedibile.
Sempre in via pregiudiziale e preliminare:
1 Voglia l'Ill.mo Giudice adito accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio notificato alla società a mezzo pec in data 21.07.2020 per violazione del rispetto dei termini a comparire ex art. Controparte_1
163 bis c.p.c.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio da liquidarsi ex D.M. 147/2022 oltre rimborso forfettario,
Iva e CPA come per legge, da distrarsi a favore della sottoscritta procuratrice antistataria.
Le ragioni della decisione:
1. Con atto di citazione in riassunzione ex art 616 c.p.c., notificato in data 21.07.2020, Parte_1 in seguito al provvedimento del G.E. reso in data 2.07.2020 nel procedimento esecutivo r.g 714/2019, ha convenuta in giudizio, la società “ . Controparte_1
Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'attore ha evidenziato che, con l'ordinanza di assegnazione dell'8/11/2019, il G.E. era incorso nella violazione degli artt. 545 (co. da 3 a 9) e 546 c.p.c., non avendo tenuto in debita considerazione il limite per impignorabilità di somme percepite a titolo di pensione, previsto dalle norme citate.
Secondo l'attore, infatti, il G.E. avrebbe dovuto dichiarare l'inefficacia del pignoramento “nella parte eccedente i limiti di cui all'art. 545, comma 8, c.p.c.” e, conseguentemente, disporne la riduzione (pag. 8 atto di citazione).
1.1. Il convenuto ha chiesto venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso introduttivo per inosservanza dei termini e delle modalità, individuati dal G.E., per l'introduzione del giudizio di merito, e per inosservanza dei termini a comparire.
2. L'opposizione deve essere rigettata poiché, nonostante l'assenza di una esplicita riduzione del pignoramento ovvero della dichiarazione giudiziale di parziale inefficacia del pignoramento, il G.E., con l'ordinanza distributiva dell'11/11/2019 (si veda allegato n. 11 atto di citazione), a fronte di un conto corrente con un saldo positivo minimo (pari a € 60,85, si veda dichiarazione di terzo, allegato n. 8 atto di citazione), ha dato indicazioni al terzo pignorato, disponendo che il pignoramento, rispetto ai ratei pensionistici via via accreditati sul conto corrente di venisse ridotto nei limiti di cui Parte_1 all'art. 546 c.p.c.
Infatti, nel corpo dell'ordinanza viene integralmente citato il disposto di cui all'art. 546 c.p.c., e viene ordinato al terzo pignorato “quale gestore del conto cointestato del debitore, di corrispondere al creditore procedente le cifre dovute al debitore secondo i criteri sopra indicati e quelle maggiori che di matureranno in seguito con Parte_1 gli accrediti delle pensioni successive”.
2 2.1. Nella sostanza, dunque, il G.E., già con l'ordinanza dell'11/11/2019, ha rilevato l'esigenza di limitare il pignoramento in conformità alle disposizioni di cui all'art. 545 co. 8 c.p.c. e 546 co. 1 c.p.c., dettando al terzo i criteri di legge.
2.2. Con ciò si spiega anche la successiva ordinanza del 2/7/2020, con cui è stato respinto il ricorso proposto nella fase cautelare davanti al G.E., nella quale si evidenzia che “l'ordinanza di assegnazione opposta appare corretta nella misura in cui prevede la pignorabilità nei limiti di legge” (allegato n. 1, atto di citazione).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento a importi vicini ai medi tariffari (eccetto che per la fase istruttoria, per cui viene liquidato un importo pari al minimo), in relazione alla complessità del procedimento, alla sua durata, al numero delle parti.
p.q.m.
rigetta l'opposizione esecutiva presentata da parte attrice. condanna in favore di “ , al pagamento delle spese di lite Parte_1 Parte_2 quantificate in € 4.134,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%, con distrazione delle spese in favore del difensore di “ ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Parte_2
Spoleto, 10 febbraio 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
3
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 1299/2020 r.g.
Parte_1
Avv. DIONIGI GIANNI parte attrice
Parte_2
Avv. MUTO SILVIA parte convenuta
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore:
“Piaccia all'Ecc.mo Giudice di Pace adito, respinta ogni contrariis reiectis:
- accertare e dichiarare nullo, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico, il pignoramento di specie nella misura eccedente un quinto per tutti i motivi di cui in narrativa in fatto ed in diritto e, per l'effetto, revocare e/o ridurre il medesimo con tutte le conseguenze di legge.
Con vittoria di spese di giudizio, oltre al rimborso forfettario del 15% (art. 2, comma secondo, D.M. Giustizia n.
55/2014), c.p.a. ed I.V.A. come per legge.”.
Per il convenuto:
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate in fatto ed in diritto e così giudicare:
In via pregiudiziale e preliminare:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, accertare e dichiarare l'irritualità del presente giudizio per essere stato incardinato in violazione dell'ordinanza del Giudice dott.ssa Catia Roscini resa il dì 2.07.2020 ed in violazione degli artt. 616 e 618
c.p.c. e, per l'effetto dichiarare lo stesso inammissibile e/o improcedibile.
Sempre in via pregiudiziale e preliminare:
1 Voglia l'Ill.mo Giudice adito accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio notificato alla società a mezzo pec in data 21.07.2020 per violazione del rispetto dei termini a comparire ex art. Controparte_1
163 bis c.p.c.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio da liquidarsi ex D.M. 147/2022 oltre rimborso forfettario,
Iva e CPA come per legge, da distrarsi a favore della sottoscritta procuratrice antistataria.
Le ragioni della decisione:
1. Con atto di citazione in riassunzione ex art 616 c.p.c., notificato in data 21.07.2020, Parte_1 in seguito al provvedimento del G.E. reso in data 2.07.2020 nel procedimento esecutivo r.g 714/2019, ha convenuta in giudizio, la società “ . Controparte_1
Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'attore ha evidenziato che, con l'ordinanza di assegnazione dell'8/11/2019, il G.E. era incorso nella violazione degli artt. 545 (co. da 3 a 9) e 546 c.p.c., non avendo tenuto in debita considerazione il limite per impignorabilità di somme percepite a titolo di pensione, previsto dalle norme citate.
Secondo l'attore, infatti, il G.E. avrebbe dovuto dichiarare l'inefficacia del pignoramento “nella parte eccedente i limiti di cui all'art. 545, comma 8, c.p.c.” e, conseguentemente, disporne la riduzione (pag. 8 atto di citazione).
1.1. Il convenuto ha chiesto venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso introduttivo per inosservanza dei termini e delle modalità, individuati dal G.E., per l'introduzione del giudizio di merito, e per inosservanza dei termini a comparire.
2. L'opposizione deve essere rigettata poiché, nonostante l'assenza di una esplicita riduzione del pignoramento ovvero della dichiarazione giudiziale di parziale inefficacia del pignoramento, il G.E., con l'ordinanza distributiva dell'11/11/2019 (si veda allegato n. 11 atto di citazione), a fronte di un conto corrente con un saldo positivo minimo (pari a € 60,85, si veda dichiarazione di terzo, allegato n. 8 atto di citazione), ha dato indicazioni al terzo pignorato, disponendo che il pignoramento, rispetto ai ratei pensionistici via via accreditati sul conto corrente di venisse ridotto nei limiti di cui Parte_1 all'art. 546 c.p.c.
Infatti, nel corpo dell'ordinanza viene integralmente citato il disposto di cui all'art. 546 c.p.c., e viene ordinato al terzo pignorato “quale gestore del conto cointestato del debitore, di corrispondere al creditore procedente le cifre dovute al debitore secondo i criteri sopra indicati e quelle maggiori che di matureranno in seguito con Parte_1 gli accrediti delle pensioni successive”.
2 2.1. Nella sostanza, dunque, il G.E., già con l'ordinanza dell'11/11/2019, ha rilevato l'esigenza di limitare il pignoramento in conformità alle disposizioni di cui all'art. 545 co. 8 c.p.c. e 546 co. 1 c.p.c., dettando al terzo i criteri di legge.
2.2. Con ciò si spiega anche la successiva ordinanza del 2/7/2020, con cui è stato respinto il ricorso proposto nella fase cautelare davanti al G.E., nella quale si evidenzia che “l'ordinanza di assegnazione opposta appare corretta nella misura in cui prevede la pignorabilità nei limiti di legge” (allegato n. 1, atto di citazione).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento a importi vicini ai medi tariffari (eccetto che per la fase istruttoria, per cui viene liquidato un importo pari al minimo), in relazione alla complessità del procedimento, alla sua durata, al numero delle parti.
p.q.m.
rigetta l'opposizione esecutiva presentata da parte attrice. condanna in favore di “ , al pagamento delle spese di lite Parte_1 Parte_2 quantificate in € 4.134,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%, con distrazione delle spese in favore del difensore di “ ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Parte_2
Spoleto, 10 febbraio 2025
Il giudice
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