TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 31/03/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5808/2015
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5808/2015 promossa da
(già ), in persona del legale Parte_1 Parte_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Flora Caputi;
OPPONENTE contro in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Milena Angela Musci;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 11.09.2024, che si intende qui integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 17.04.2015, la ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1244/2015, emesso dal Tribunale di Bari in data
02.03.2015, con il quale, ad istanza della eniva Controparte_1 alla stessa ingiunto il pagamento dell'importo di €63.814,12, oltre interessi e spese, a titolo di saldo del corrispettivo per l'asserita fornitura di personale, materiale ed attrezzature. A fondamento dell'opposizione, ha eccepito, preliminarmente, l'insussistenza dei presupposti ex art. 634 c.p.c. per l'emissione del titolo monitorio, nonché l'infondatezza nel merito della pretesa di pagamento. In particolare, ha eccepito l'integrale estinzione del credito di cui alle fatture nn.16 del 13.04.2013, n.18
e n.24 del 2013, tutte saldate tramite pagamenti eseguiti in parte mediante bonifico bancario ed in parte mediante assegni;
ha contestato, altresì, l'imputazione di pagamento ad interessi e spese legali effettuata dal creditore con missiva del 23.09.2014, escludendo l'applicabilità dell'art. 1194 c.c. trattandosi di crediti illiquidi ed inesigibili. Ha contestato il credito e le prestazioni indicate nelle fatture nn. 29, 34 e 35 del 2013, o poiché riferite a soggetti mai distaccati presso il cantiere di Brescia o relative a mesi successivi rispetto all'ultimazione delle prestazioni, o perché riferite ad addebito di spese estranee agli accordi tra le parti.
2. Costituendosi con comparsa depositata in data 03.02.2016, il creditore opposto ha contestato le avverse difese, sostenendo la corretta imputazione dei pagamenti eseguiti da controparte, imputati dapprima agli interessi maturati e alle competenze legali – di cui ha sostenuto la congruità rispetto ai parametri di cui al DM 55/14 - e solo successivamente a titolo di sorte capitale. In relazione, invece, alle ulteriori fatture nn.29, 34 e 35, ha precisato che, diversamente da quanto stabilito originariamente in contratto, le parti si accordavano per il distacco di ulteriore personale sino al mese di luglio 2013, con conseguente fondatezza degli ulteriori importi richiesti a titolo di rimborso delle spese per viaggi e materiali, nonché per il noleggio di attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori.
3. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti e prova orale, è stata rinviata all'udienza del 11.09.2024 dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. L'opposizione è parzialmente fondata per i motivi che si espongono.
1.1. Com'è noto il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e con la successiva, eventuale, fase di opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena, il cui oggetto non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria. Quanto al regime probatorio, in sede di opposizione, attore in senso sostanziale rimane il creditore opposto, che deve dare prova del credito ingiunto, ma dall'altro lato l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare specificamente (ai sensi dell'art. 115 c.p.c.) il diritto azionato con ricorso. Quindi il diritto del preteso creditore deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
Tanto premesso, occorre richiamare, in diritto, il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di riparto dell'onere probatorio, affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n.13533/2001, secondo la quale, in materia di inadempimento di obbligazioni, “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” [S.U. 13533/2001]
Tale ripartizione non subisce deroghe in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, dove, tuttavia,
è l'opposto ad assumere la veste di attore in senso sostanziale – ed è, dunque, onerato dalla prova degli elementi costitutivi del credito vantato -, mentre il debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il monitorio, eccependo l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
1.2. Passando ad esaminare il merito della fattispecie controversa, va evidenziato che il creditore opposto ha prodotto, a sostegno della propria pretesa, fatture relative a “fornitura di personale, materiale e attrezzatura presso il cantiere di Brescia”, senza meglio specificare il rapporto contrattuale in essere tra le parti.
È solo il convenuto in senso sostanziale, in sede di opposizione, a chiarire che tra le due società veniva concluso un contratto di distacco di lavoratori in data 12.02.2013 (all.1), in forza del quale la si impegnava a mettere a disposizione della – Controparte_1 Parte_2
aggiudicataria di un appalto pubblico in Brescia - unità lavorative per l'esecuzione di opere in cartongesso e tinteggiatura.
Sulla scorta di tale premessa, la società opponente ha contestato le avverse pretese, sostenendo, in parte, l'estinzione del credito e, in parte, la sua insussistenza.
1.3. Nello specifico, con riguardo alle fatture n. 16 del 22.04.2013, n. 18 del 30.04.2013 e n.24 del
31.05.2013 ha riferito di aver integralmente saldato l'importo dovuto a mezzo di bonifici bancari ed assegni circolari, di cui ha offerto congrua prova, depositando in atti le copie. In particolare, con riguardo alla fattura n. 16 ha dato prova del pagamento intervenuto antecedentemente al deposito del ricorso monitorio. La somma complessiva di € 10.000,00 è stata pagata interamente a mezzo bonifici in due tranche, eseguiti in data 7 maggio 2013, per l'importo di € 6.286,56 (cfr. all. 19 fascicolo di parte opponente) ed in data 17 luglio 2013, per il residuo importo di € 3.713,44 (cfr. all. 15 fascicolo di parte opponente).
A fronte di tale ricostruzione, la difesa di parte opposta si è limitata, in maniera alquanto generica,
a sostenere, con riguardo alla fattura n.16, la difficoltà nel tenere traccia della contabilità a causa dei pagamenti frammentari di controparte – dunque, indirettamente confermando l'avvenuto pagamento.
Relativamente alle fatture n. 18 e 24 ha imputato i pagamenti ricevuti preliminarmente agli interessi di mora e alle spese legali sostenute per l'attività stragiudiziale del difensore.
L'opponente ha, invece, contestato la sussistenza dei requisiti di liquidità ed esigibilità di entrambi i crediti. La liquidità del credito presuppone, come è noto, che lo stesso risulti determinato nel suo ammontare o quantomeno determinabile attraverso mere operazioni aritmetiche da svolgersi in base ad elementi indicati dal titolo.
Sulla base di tali coordinate, non può ritenersi liquido il credito asseritamente dovuto a titolo di spese legali, poiché dell'esistenza dello stesso, sia sotto il profilo dell'an sia del quantum, parte opposta non ha fornito alcuna prova. Non vi è agli atti, infatti, prova dell'effettivo versamento della somma di €300,00. Sicché l'importo versato da parte opponente non può essere imputato, ex art. 1194
c.c., al predetto credito, poiché incerto e illiquido.
Con riguardo, invece, agli interessi moratori dovuti per i ritardi nei pagamenti delle fatture azionate, va osservato che anche per questi ultimi – quantificati nella missiva del 05.11.2014 in
€669,20 – l'opposta ha svolto difese generiche, insistendo nella loro debenza in ragione del pagamento tardivo del saldo, avvenuto “con un ritardo di ben 1 anno e 5 mesi”.
Ciò nonostante, il riconoscimento e la quantificazione degli interessi di mora nell'ambito dei contratti commerciali tra imprese – come nella fattispecie in esame – è dettagliatamente previsto e disciplinato ex lege e, segnatamente, dal d.lgs 231/2002, in forza del quale il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto decorrenti, ex art. 4 n.1, “senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.” Ed ancora, come meglio precisato dall'art. 4, n.2, lettera a), il termine di pagamento, per quanto qui di interesse, non può superare i trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
relativamente al quantum debeatur, è l'art 5 che disciplina analiticamente il saggio di interessi e le modalità di applicazione.
Dall'analisi complessiva della disciplina di riferimento discende, dunque, che l'importo dovuto a titolo di interessi moratori può essere facilmente desumibile applicando i criteri previsti ex lege; pertanto, l'importo di €669,20 indicato dalla a titolo di mora, poiché determinabile, CP_1
soddisfa il requisito di liquidità richiesto ex art. 1194 c.c.
Ne consegue che dalla somma di €6.127,99, corrisposta a mezzo di assegno circolare del
19.09.2014 a titolo di saldo per le fatture n.18 del 30.04.2013 e n.24 del 31.05.2013, l'importo di
€669,20 va imputato, in forza dell'art. 1194 c.c., agli interessi moratori così come quantificati dal creditore;
sicché la società opponente risulta debitrice a favore della società opposta, a titolo di saldo delle anzidette fatture, di un residuo importo di €669,20, oltre interessi.
1.4. In relazione alle fatture n. 29 del 31.07.2013, n. 34 del 06.08.2013 e n. 35 del 31.08.2013, si osserva quanto segue.
La fattura n. 29, relativa alle spese per il distacco di e per il mese Persona_1 Persona_2
di luglio, è stata integralmente contestata dalla difesa della società opponente, la quale ha evidenziato che il distacco del era terminato il 30 giugno 2013 e che il era, invece, persona Per_1 Per_2
sconosciuta, non avendo mai lavorato presso il cantiere in Brescia.
A sostegno della propria ricostruzione, ha prodotto un primo contratto di distacco di n. 2 unità del
12.02.2013, ove vengono specificamente indicati i lavoratori nelle persone di e ed il Per_1 CP_2
periodo lavorativo ricompreso tra il 18.02.2013 al 30.04.2013; ha depositato, altresì, una successiva scrittura privata del 29.03.2013, con cui le società hanno concordato il distacco di una ulteriore unità lavorativa – - per il periodo dal 01.04.2013 al 18.05.2013. Persona_3
Richiamando il contratto di distacco del 12.02.2013, poi, le parti, con scrittura privata del
26.04.2013 –depositata in atti – ne hanno prorogato l'esecuzione – limitatamente alla disponibilità di n. 2 unità – ai mesi di maggio e giugno “agli stessi patti e condizioni in esso contenuti”.
Tanto premesso in punto di fatto, va evidenziato che, dall'analisi complessiva delle risultanze documentali, non risulta che le prestazioni indicate nella fattura n. 29 rientrino tra l'oggetto del contratto, così come determinato dalle parti.
Con riferimento al distacco del , infatti, emerge per tabulas che lo stesso ha prestato la Per_1
propria attività lavorativa presso il cantiere in Brescia dal 18.02.2013 - come da primo contratto del febbraio 2013 - sino a tutto 30 giugno 2013 - in forza di proroga concordata in data 26.04.2013.
Pertanto, nessun compenso per il mese di luglio 2013 appare dovuto, essendone già cessata la prestazione lavorativa.
In relazione al invece, va evidenziato– come riferito dalla difesa dell'opponente – che Per_2 dell'inclusione del lavoratore nell'ambito del rapporto di distacco non vi è alcuna traccia. Non convince la ricostruzione di parte opposta, la quale ha sostenuto che l'accordo relativo ad una ulteriore proroga e al distacco di un altro dipendente avveniva solo verbalmente;
depone in senso contrario, in primo luogo, l'analisi dell'intero rapporto contrattuale intercorso tra le parti, segnato da puntuali accordi integrativi dell'originario contratto sempre avvenuti in forma scritta. Peraltro, va osservato che all'originario contratto veniva allegata una formale comunicazione di distacco indirizzata ai lavoratori e TR e da questi debitamente sottoscritta per accettazione, mentre nessuna Per_1
documentazione analoga si è rinvenuta in atti in relazione al lavoratore Per_2
Non dirimente appare, invece, la dichiarazione depositata dalla difesa di parte opposta, Pt_3
in quanto trattasi di documentazione di provenienza unilaterale – i cui dati riportati sono quelli dichiarati dal datore di lavoro.
D'altra parte, la stessa opposta riferisce, nella propria comparsa di costituzione, che “il personale distaccato presso il cantiere di un terzo deve essere munito della tessera di riconoscimento, corredata di fotografia e generalità del lavoratore nonché dell'indicazione del datore (distaccante). In alternativa è prevista l'annotazione (prima dell'inizio dell'attività lavorativa giornaliera) in un apposito registro vidimato che va tenuto presso il cantiere stesso”; eppure, di tale asserita documentazione non offre riscontri probatori.
Alla luce di tali evidenze, non può ritenersi sufficiente, al fine di fondare la pretesa di parte opposta, l'esito delle prove orali poiché trattasi di dichiarazioni poco circostanziate – sostanzialmente confermative dei capitoli di prova articolati - e rese principalmente da dipendenti della società opposta, la cui attendibilità va apprezzata con maggior rigore. Il lavoratore , escusso Per_1 all'udienza 17.10.2017, ha riferito di aver prestato attività lavorativa presso il cantiere di Brescia insieme al sino al mese di luglio e medesime dichiarazioni sono state rese dal lavoratore Persona_4
tale circostanza, tuttavia, non viene compiutamente e precisamente confermata dalle Per_3 dichiarazioni del teste – il quale dichiara genericamente di aver lavorato presso il cantiere Tes_1
di Brescia senza precisare a che titolo – in quanto quest'ultimo dapprima conferma la prosecuzione dei lavori per tutto il mese di luglio e della presenza dei lavoratori e salvo poi Per_1 Per_2 precisare “non ricordo precisamente il mese”. D'altra parte, il teste di parte opponente e direttore tecnico della geom. , ha escluso, con dichiarazioni rese a verbale d'udienza Parte_1 CP_3
del 17.10.2018, che il abbia lavorato presso il cantiere, ritenendolo soggetto totalmente Persona_2 estraneo. Anche il teste , dipendente dell'impresa e tecnico del cantiere Testimone_2 Parte_1 in Brescia specificamente adibito all'attività di controllo della manodopera, ha riferito che “tutta la manodopera distaccata dalla lavorava sulla scorta di regolari UNILAV comunicati alla CP_1
Direzione Lavori costituita da tecnici del Comune di Brescia, altrimenti non entravano”.
Ne consegue che l'esito delle prove orali non offre elementi certi ed incontestabili circa l'effettiva presenza dei lavoratori sul cantiere ed il periodo di riferimento.
Pertanto, non essendoci prova del titolo in forza del quale parte creditrice ha preteso il rimborso delle prestazioni di cui alla fattura n. 29, la stessa appare indebitamente emessa e l'importo di
€4.605,81 non dovuto.
1.5. Con riguardo, invece, alla fattura n. 34 del 06.08.2013, emessa per “costi sopportati per viaggi
e materiali […]” e “addebito per costo titolare dell'impresa impiegato in subappalto presso lo stesso cantiere per periodo da Aprile a Luglio 2013 per un totale di 1390 ore” e alla fattura n. 35 del
31.08.2013 per “noleggio attrezzatura e autocarri impiegati presso i vs cantieri per lavori svolti in subappalto nel periodo da Gennaio a Luglio 2013”, parte opponente ha evidenziato la totale estraneità delle prestazioni, di cui si è richiesto il corrispettivo, rispetto al contenuto e all'oggetto del contratto. Ha escluso, infatti, che tra le parti fosse stato stipulato alcun contratto di subappalto né che nel contratto di distacco fosse previsto il noleggio di attrezzatura e autocarri, atteso che la strumentazione presente in cantiere era messa a disposizione dalla stessa società distaccataria.
Ebbene, va escluso, in primo luogo, che il contratto in essere tra le parti possa essere riqualificato – come vorrebbe suggerire la causale di cui alle fatture nn.34 e 35 – in subappalto, trattandosi di subappalto di un contratto pubblico per il quale è richiesto, ad substantiam, la forma scritta e l'accettazione della stazione appaltante. Che tra le parti non vi fosse un subappalto, non sussistendo alcuna accettazione da parte del Comune di Brescia, depone la comunicazione con cui l'ente comunale, rispondendo ad una missiva del difensore di parte opposta in materia di interventi sostitutivi per le inadempienze retributive e contributive dell'appaltatore, ha riferito che “i rapporti tra le imprese e rientrano nell'ambito di un contratto di distacco di Controparte_1 Parte_1 manodopera”.
Il rapporto tra le odierne parti del giudizio va ricondotto, dunque, entro il perimetro del contratto di distacco del 12.02.2013 – così come integrato dalle scritture private successive. Nel regolamento contrattuale l'oggetto delle prestazioni viene indicato in “collaborazione di mano d'opera specializzata per l'esecuzione di lavori di opere in cartongesso sia per le pareti di tamponamento che per le partizioni interne per la realizzazione dei nuovi fabbricati”. Nessuna indicazione si rinviene con riguardo alla messa a disposizione di attrezzature e strumenti da parte della società distaccante, né in relazione all'attività di supervisione del titolare della . CP_1
Relativamente all'attività di supervisione, va evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto da parte opposta, al punto 4) le parti hanno specificamente concordato che “alla società distaccataria viene espressamente attribuito potere direttivo nei confronti del lavoratore, affinché le prestazioni dello stesso possano essere integrate nella propria organizzazione produttiva”, conformemente, peraltro, alla funzione tipica del contratto di distacco, con il quale il lavoratore distaccato pone in essere una attività lavorativa a favore di un distaccatario, il quale esercita il potere direttivo e organizzativo nei confronti del dipendente. Pertanto, non si comprende a che titolo il titolare dell'impresa distaccante abbia avanzato una richiesta di corrispettivo per attività di supervisione mai concordata, peraltro non provata né sotto il profilo dell'an né sotto il profilo del quantum, non essendoci alcuna evidenza di preventivo accordo sul corrispettivo dovuto.
L'esecuzione della predetta attività di supervisione, oltreché difforme rispetto al contenuto del contratto, risulta in ogni caso non provata all'esito delle prove orali raccolte nel corso del giudizio.
Difatti, sebbene i lavoratori della abbiano dichiarato che il presente sui CP_1 CP_1 cantieri, “si occupava di dirigere la nostra squadra” (come riferito dal teste e, nei medesimi Per_1 termini, dal teste e che “dirigeva e supervisionava il nostro lavoro nonché, a volte, Tes_1 lavorava egli stesso” (come da dichiarazioni del teste – circostanza, questa, riferita altresì Per_3 dal , distaccato dalla (“il ha sempre diretto la sua squadra Persona_5 Controparte_4 CP_1
e ha anche lavorato con noi”), va altrettanto rilevato che il teste CH. , tecnico del cantiere, Tes_2
ha rilasciato dichiarazioni di segno contrario. Escusso all'udienza del 17.10.2018, ha riferito che “il IG. si recava saltuariamente in CP_1
cantiere ove vi rimaneva per poche ore in quanto non era una figura autorizzata all'ingresso del cantiere. Preciso che il veniva a controllare l'operato dei propri operai, all'incirca due o tre CP_1
volte al mese, se mal non ricordo. Di lui non ho traccia perché non autorizzato, in quanto né dipendente né operaio distaccato, e il direttore lavori mi faceva presente che non poteva rimanere in cantiere.”, ulteriormente precisando che “non corrisponde al vero che il IG. ha lavorato in CP_1 cantiere in quanto non era un nostro distaccato”.
Medesime dichiarazioni ha reso il teste di parte opponente EO. , il quale ha escluso CP_3 fermamente l'attività di direzione e supervisione del poiché “la direzione era affidata CP_1 all'CH. e la supervisione al sottoscritto”; ha negato, inoltre, che il abbia prestato Tes_2 CP_1
la propria attività lavorativa sul cantiere, poiché non autorizzato.
Ne consegue che non vi è prova alcuna sia della fonte della predetta prestazione di supervisione – estranea all'oggetto contrattuale – sia dell'effettiva esecuzione della stessa. Pertanto, l'importo di
€29.190,00 richiesto quale “addebito per attività di supervisione ed assistenza al personale distaccato” non è dovuto.
1.6. Parimenti infondata appare la pretesa al rimborso dei costi sostenuti per viaggi e materiali impiegati, rispetto ai quali valgono le stesse argomentazioni appena svolte.
Ed invero, non solo nel regolamento contrattuale non è inclusa alcuna clausola che sposti in capo al distaccatario l'onere di sostenere i costi per i viaggi e per l'alloggio dei dipendenti, ma, al contrario,
l'unico riferimento relativo alla ripartizione dei costi – presente al punto 12) – prevede, conformemente alla disciplina applicabile al tipo contrattuale, che “la società distaccante si impegna al pagamento degli emolumenti nonché di ogni contributo previdenziale ed assicurativo e dichiara alla società distaccataria che al personale distaccato è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore ”. CP_1
Nulla viene precisato con riguardo al rimborso delle spese per la trasferta;
ed anzi, l'art. 30 del d.lgs 276/2003 – che contiene la disciplina legale del contratto di distacco -, prevede, al secondo comma, che “in caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico
e normativo a favore del lavoratore”. In particolare alle somme erogate a titolo di rimborso spese va riconosciuta natura retributiva qualora si tratti di spese effettuate dal lavoratore per adempiere, sia pur indirettamente, agli obblighi della prestazione lavorativa (così Cass. 65.63/2009 che ad un lavoratore in posizione di distacco aveva riconosciuto natura retributiva alle spese relative all'alloggio, al rimborso dei viaggi aerei ecc.) Pertanto, in assenza di alcun accordo di segno contrario, deve presumersi che le spese sostenute dal lavoratore vadano poste a carico del datore di lavoro – distaccante. Peraltro, la documentazione prodotta al fine di quantificare le spese di cui si chiede il rimborso appare insufficiente, non consentendo di accertare l'effettiva riferibilità delle stesse rispetto all'esecuzione delle prestazioni in oggetto. Si pensi, a titolo esemplificativo, alla fattura n. 10033, intestata alla ed emessa dalla CasaMarcoliniBevilaqua per il soggiorno in camera Controparte_1
in data 12.04.2013, dove manca ogni riferimento relativo al soggetto soggiornante, così come le ulteriori ricevute di pagamento rilasciate da strutture alberghiere. Allo stesso modo, la ricevuta di acquisto presso il “Laboratorio Pasticceria” in Castelmella (BS) o lo scontrino rilasciato dal discount
MAXI DI s.r.l. in Torbole Casaglia (BS) nulla prova rispetto al collegamento di tali esborsi con il contratto di distacco.
1.7. Dell'acquisto dei pretesi materiali impiegati in cantiere di cui pure si domanda il rimborso– estranei rispetto al contenuto del contratto - non vi è prova, non essendo sufficienti le fatture prodotte in atti, per quanto indicanti, quale luogo di consegna, il cantiere in Brescia. Va osservato, infatti, che manca qualsiasi riscontro di un effettivo esborso delle spese di cui si domanda la ripetizione, non essendoci alcuna quietanza di pagamento neppure in calce alle predette fatture che ne attesti il pagamento.
Ne discende, dunque, l'infondatezza dell'ulteriore importo di €8.549,11, richiesto con fattura n.34 del 06.08.2013.
1.8. Non dovuto appare, infine, il credito di cui alla fattura n. 35 del 31.08.2013 per “noleggio di attrezzatura e autocarri”.
Difetta integralmente, infatti, la prova della fonte della prestazione di cui si domanda il corrispettivo;
va ribadito ulteriormente che in forza del contratto l'odierna opposta si è impegnata esclusivamente a mettere a disposizione le unità di personale espressamente richieste. Non vi è prova di ulteriori accordi relativi alla fornitura di mezzi da utilizzarsi presso il cantiere in Brescia.
E neppure su questo aspetto le prove orali possono dirsi risolutive, atteso che anche in relazione a tali circostanze le dichiarazioni rese appaiono discordanti.
Da una parte, i testi di parte opposta confermano che le attrezzature venivano fornite dal (a CP_1 riguardo, il teste precisa che venivano forniti “trapano, avvitatore, carrelli e tutto quello Tes_1 che occorreva”), mentre, dall'altra, i testi dell'opponente hanno dichiarato che i mezzi erano, invece, messi a disposizione dalla società distaccataria. In particolare, il teste ha evidenziato che “i Tes_2
materiali e attrezzature in cantiere erano tutte della alcuni attrezzi manuali tipo cacciaviti Parte_1
e trasporti, probabilmente potevano essere portati dalla in quanto non soggetti a controllo. CP_1
Preciso che le attrezzature più consistenti venivano dichiarate nel piano operativo di sicurezza di cantiere ed erano tutte afferenti alla ” Parte_1 2. Per quanto su esposto, in accoglimento – parziale - dell'opposizione, va revocato il decreto ingiuntivo n. 1244/2015, emesso dal Tribunale di Bari in data 02.03.2015, con conseguente condanna della società opponente al pagamento dell'importo di €669,20, oltre interessi di mora, a titolo di saldo delle fatture n.18 del 30.04.2013 e n.24 del 31.05.2013.
3. L'esito della lite e la significativa riduzione del credito azionato dalla società opposta giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura Vincenza
Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. ACCOGLIE l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1244/2015, emesso dal Tribunale di Bari in data 02.03.2015;
2. CONDANNA la (già ), in Parte_1 Parte_2
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della Controparte_1
, dell'importo di €669,20 a titolo di saldo sul capitale, oltre interessi moratori
[...]
dalla scadenza della fattura sino al soddisfo.
3. Spese compensate.
Così deciso in Bari il 31.03.2025
Il Giudice Laura Vincenza Amato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5808/2015 promossa da
(già ), in persona del legale Parte_1 Parte_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Flora Caputi;
OPPONENTE contro in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Milena Angela Musci;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 11.09.2024, che si intende qui integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 17.04.2015, la ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1244/2015, emesso dal Tribunale di Bari in data
02.03.2015, con il quale, ad istanza della eniva Controparte_1 alla stessa ingiunto il pagamento dell'importo di €63.814,12, oltre interessi e spese, a titolo di saldo del corrispettivo per l'asserita fornitura di personale, materiale ed attrezzature. A fondamento dell'opposizione, ha eccepito, preliminarmente, l'insussistenza dei presupposti ex art. 634 c.p.c. per l'emissione del titolo monitorio, nonché l'infondatezza nel merito della pretesa di pagamento. In particolare, ha eccepito l'integrale estinzione del credito di cui alle fatture nn.16 del 13.04.2013, n.18
e n.24 del 2013, tutte saldate tramite pagamenti eseguiti in parte mediante bonifico bancario ed in parte mediante assegni;
ha contestato, altresì, l'imputazione di pagamento ad interessi e spese legali effettuata dal creditore con missiva del 23.09.2014, escludendo l'applicabilità dell'art. 1194 c.c. trattandosi di crediti illiquidi ed inesigibili. Ha contestato il credito e le prestazioni indicate nelle fatture nn. 29, 34 e 35 del 2013, o poiché riferite a soggetti mai distaccati presso il cantiere di Brescia o relative a mesi successivi rispetto all'ultimazione delle prestazioni, o perché riferite ad addebito di spese estranee agli accordi tra le parti.
2. Costituendosi con comparsa depositata in data 03.02.2016, il creditore opposto ha contestato le avverse difese, sostenendo la corretta imputazione dei pagamenti eseguiti da controparte, imputati dapprima agli interessi maturati e alle competenze legali – di cui ha sostenuto la congruità rispetto ai parametri di cui al DM 55/14 - e solo successivamente a titolo di sorte capitale. In relazione, invece, alle ulteriori fatture nn.29, 34 e 35, ha precisato che, diversamente da quanto stabilito originariamente in contratto, le parti si accordavano per il distacco di ulteriore personale sino al mese di luglio 2013, con conseguente fondatezza degli ulteriori importi richiesti a titolo di rimborso delle spese per viaggi e materiali, nonché per il noleggio di attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori.
3. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti e prova orale, è stata rinviata all'udienza del 11.09.2024 dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. L'opposizione è parzialmente fondata per i motivi che si espongono.
1.1. Com'è noto il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e con la successiva, eventuale, fase di opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena, il cui oggetto non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria. Quanto al regime probatorio, in sede di opposizione, attore in senso sostanziale rimane il creditore opposto, che deve dare prova del credito ingiunto, ma dall'altro lato l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare specificamente (ai sensi dell'art. 115 c.p.c.) il diritto azionato con ricorso. Quindi il diritto del preteso creditore deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
Tanto premesso, occorre richiamare, in diritto, il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di riparto dell'onere probatorio, affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n.13533/2001, secondo la quale, in materia di inadempimento di obbligazioni, “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” [S.U. 13533/2001]
Tale ripartizione non subisce deroghe in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, dove, tuttavia,
è l'opposto ad assumere la veste di attore in senso sostanziale – ed è, dunque, onerato dalla prova degli elementi costitutivi del credito vantato -, mentre il debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il monitorio, eccependo l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
1.2. Passando ad esaminare il merito della fattispecie controversa, va evidenziato che il creditore opposto ha prodotto, a sostegno della propria pretesa, fatture relative a “fornitura di personale, materiale e attrezzatura presso il cantiere di Brescia”, senza meglio specificare il rapporto contrattuale in essere tra le parti.
È solo il convenuto in senso sostanziale, in sede di opposizione, a chiarire che tra le due società veniva concluso un contratto di distacco di lavoratori in data 12.02.2013 (all.1), in forza del quale la si impegnava a mettere a disposizione della – Controparte_1 Parte_2
aggiudicataria di un appalto pubblico in Brescia - unità lavorative per l'esecuzione di opere in cartongesso e tinteggiatura.
Sulla scorta di tale premessa, la società opponente ha contestato le avverse pretese, sostenendo, in parte, l'estinzione del credito e, in parte, la sua insussistenza.
1.3. Nello specifico, con riguardo alle fatture n. 16 del 22.04.2013, n. 18 del 30.04.2013 e n.24 del
31.05.2013 ha riferito di aver integralmente saldato l'importo dovuto a mezzo di bonifici bancari ed assegni circolari, di cui ha offerto congrua prova, depositando in atti le copie. In particolare, con riguardo alla fattura n. 16 ha dato prova del pagamento intervenuto antecedentemente al deposito del ricorso monitorio. La somma complessiva di € 10.000,00 è stata pagata interamente a mezzo bonifici in due tranche, eseguiti in data 7 maggio 2013, per l'importo di € 6.286,56 (cfr. all. 19 fascicolo di parte opponente) ed in data 17 luglio 2013, per il residuo importo di € 3.713,44 (cfr. all. 15 fascicolo di parte opponente).
A fronte di tale ricostruzione, la difesa di parte opposta si è limitata, in maniera alquanto generica,
a sostenere, con riguardo alla fattura n.16, la difficoltà nel tenere traccia della contabilità a causa dei pagamenti frammentari di controparte – dunque, indirettamente confermando l'avvenuto pagamento.
Relativamente alle fatture n. 18 e 24 ha imputato i pagamenti ricevuti preliminarmente agli interessi di mora e alle spese legali sostenute per l'attività stragiudiziale del difensore.
L'opponente ha, invece, contestato la sussistenza dei requisiti di liquidità ed esigibilità di entrambi i crediti. La liquidità del credito presuppone, come è noto, che lo stesso risulti determinato nel suo ammontare o quantomeno determinabile attraverso mere operazioni aritmetiche da svolgersi in base ad elementi indicati dal titolo.
Sulla base di tali coordinate, non può ritenersi liquido il credito asseritamente dovuto a titolo di spese legali, poiché dell'esistenza dello stesso, sia sotto il profilo dell'an sia del quantum, parte opposta non ha fornito alcuna prova. Non vi è agli atti, infatti, prova dell'effettivo versamento della somma di €300,00. Sicché l'importo versato da parte opponente non può essere imputato, ex art. 1194
c.c., al predetto credito, poiché incerto e illiquido.
Con riguardo, invece, agli interessi moratori dovuti per i ritardi nei pagamenti delle fatture azionate, va osservato che anche per questi ultimi – quantificati nella missiva del 05.11.2014 in
€669,20 – l'opposta ha svolto difese generiche, insistendo nella loro debenza in ragione del pagamento tardivo del saldo, avvenuto “con un ritardo di ben 1 anno e 5 mesi”.
Ciò nonostante, il riconoscimento e la quantificazione degli interessi di mora nell'ambito dei contratti commerciali tra imprese – come nella fattispecie in esame – è dettagliatamente previsto e disciplinato ex lege e, segnatamente, dal d.lgs 231/2002, in forza del quale il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto decorrenti, ex art. 4 n.1, “senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.” Ed ancora, come meglio precisato dall'art. 4, n.2, lettera a), il termine di pagamento, per quanto qui di interesse, non può superare i trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
relativamente al quantum debeatur, è l'art 5 che disciplina analiticamente il saggio di interessi e le modalità di applicazione.
Dall'analisi complessiva della disciplina di riferimento discende, dunque, che l'importo dovuto a titolo di interessi moratori può essere facilmente desumibile applicando i criteri previsti ex lege; pertanto, l'importo di €669,20 indicato dalla a titolo di mora, poiché determinabile, CP_1
soddisfa il requisito di liquidità richiesto ex art. 1194 c.c.
Ne consegue che dalla somma di €6.127,99, corrisposta a mezzo di assegno circolare del
19.09.2014 a titolo di saldo per le fatture n.18 del 30.04.2013 e n.24 del 31.05.2013, l'importo di
€669,20 va imputato, in forza dell'art. 1194 c.c., agli interessi moratori così come quantificati dal creditore;
sicché la società opponente risulta debitrice a favore della società opposta, a titolo di saldo delle anzidette fatture, di un residuo importo di €669,20, oltre interessi.
1.4. In relazione alle fatture n. 29 del 31.07.2013, n. 34 del 06.08.2013 e n. 35 del 31.08.2013, si osserva quanto segue.
La fattura n. 29, relativa alle spese per il distacco di e per il mese Persona_1 Persona_2
di luglio, è stata integralmente contestata dalla difesa della società opponente, la quale ha evidenziato che il distacco del era terminato il 30 giugno 2013 e che il era, invece, persona Per_1 Per_2
sconosciuta, non avendo mai lavorato presso il cantiere in Brescia.
A sostegno della propria ricostruzione, ha prodotto un primo contratto di distacco di n. 2 unità del
12.02.2013, ove vengono specificamente indicati i lavoratori nelle persone di e ed il Per_1 CP_2
periodo lavorativo ricompreso tra il 18.02.2013 al 30.04.2013; ha depositato, altresì, una successiva scrittura privata del 29.03.2013, con cui le società hanno concordato il distacco di una ulteriore unità lavorativa – - per il periodo dal 01.04.2013 al 18.05.2013. Persona_3
Richiamando il contratto di distacco del 12.02.2013, poi, le parti, con scrittura privata del
26.04.2013 –depositata in atti – ne hanno prorogato l'esecuzione – limitatamente alla disponibilità di n. 2 unità – ai mesi di maggio e giugno “agli stessi patti e condizioni in esso contenuti”.
Tanto premesso in punto di fatto, va evidenziato che, dall'analisi complessiva delle risultanze documentali, non risulta che le prestazioni indicate nella fattura n. 29 rientrino tra l'oggetto del contratto, così come determinato dalle parti.
Con riferimento al distacco del , infatti, emerge per tabulas che lo stesso ha prestato la Per_1
propria attività lavorativa presso il cantiere in Brescia dal 18.02.2013 - come da primo contratto del febbraio 2013 - sino a tutto 30 giugno 2013 - in forza di proroga concordata in data 26.04.2013.
Pertanto, nessun compenso per il mese di luglio 2013 appare dovuto, essendone già cessata la prestazione lavorativa.
In relazione al invece, va evidenziato– come riferito dalla difesa dell'opponente – che Per_2 dell'inclusione del lavoratore nell'ambito del rapporto di distacco non vi è alcuna traccia. Non convince la ricostruzione di parte opposta, la quale ha sostenuto che l'accordo relativo ad una ulteriore proroga e al distacco di un altro dipendente avveniva solo verbalmente;
depone in senso contrario, in primo luogo, l'analisi dell'intero rapporto contrattuale intercorso tra le parti, segnato da puntuali accordi integrativi dell'originario contratto sempre avvenuti in forma scritta. Peraltro, va osservato che all'originario contratto veniva allegata una formale comunicazione di distacco indirizzata ai lavoratori e TR e da questi debitamente sottoscritta per accettazione, mentre nessuna Per_1
documentazione analoga si è rinvenuta in atti in relazione al lavoratore Per_2
Non dirimente appare, invece, la dichiarazione depositata dalla difesa di parte opposta, Pt_3
in quanto trattasi di documentazione di provenienza unilaterale – i cui dati riportati sono quelli dichiarati dal datore di lavoro.
D'altra parte, la stessa opposta riferisce, nella propria comparsa di costituzione, che “il personale distaccato presso il cantiere di un terzo deve essere munito della tessera di riconoscimento, corredata di fotografia e generalità del lavoratore nonché dell'indicazione del datore (distaccante). In alternativa è prevista l'annotazione (prima dell'inizio dell'attività lavorativa giornaliera) in un apposito registro vidimato che va tenuto presso il cantiere stesso”; eppure, di tale asserita documentazione non offre riscontri probatori.
Alla luce di tali evidenze, non può ritenersi sufficiente, al fine di fondare la pretesa di parte opposta, l'esito delle prove orali poiché trattasi di dichiarazioni poco circostanziate – sostanzialmente confermative dei capitoli di prova articolati - e rese principalmente da dipendenti della società opposta, la cui attendibilità va apprezzata con maggior rigore. Il lavoratore , escusso Per_1 all'udienza 17.10.2017, ha riferito di aver prestato attività lavorativa presso il cantiere di Brescia insieme al sino al mese di luglio e medesime dichiarazioni sono state rese dal lavoratore Persona_4
tale circostanza, tuttavia, non viene compiutamente e precisamente confermata dalle Per_3 dichiarazioni del teste – il quale dichiara genericamente di aver lavorato presso il cantiere Tes_1
di Brescia senza precisare a che titolo – in quanto quest'ultimo dapprima conferma la prosecuzione dei lavori per tutto il mese di luglio e della presenza dei lavoratori e salvo poi Per_1 Per_2 precisare “non ricordo precisamente il mese”. D'altra parte, il teste di parte opponente e direttore tecnico della geom. , ha escluso, con dichiarazioni rese a verbale d'udienza Parte_1 CP_3
del 17.10.2018, che il abbia lavorato presso il cantiere, ritenendolo soggetto totalmente Persona_2 estraneo. Anche il teste , dipendente dell'impresa e tecnico del cantiere Testimone_2 Parte_1 in Brescia specificamente adibito all'attività di controllo della manodopera, ha riferito che “tutta la manodopera distaccata dalla lavorava sulla scorta di regolari UNILAV comunicati alla CP_1
Direzione Lavori costituita da tecnici del Comune di Brescia, altrimenti non entravano”.
Ne consegue che l'esito delle prove orali non offre elementi certi ed incontestabili circa l'effettiva presenza dei lavoratori sul cantiere ed il periodo di riferimento.
Pertanto, non essendoci prova del titolo in forza del quale parte creditrice ha preteso il rimborso delle prestazioni di cui alla fattura n. 29, la stessa appare indebitamente emessa e l'importo di
€4.605,81 non dovuto.
1.5. Con riguardo, invece, alla fattura n. 34 del 06.08.2013, emessa per “costi sopportati per viaggi
e materiali […]” e “addebito per costo titolare dell'impresa impiegato in subappalto presso lo stesso cantiere per periodo da Aprile a Luglio 2013 per un totale di 1390 ore” e alla fattura n. 35 del
31.08.2013 per “noleggio attrezzatura e autocarri impiegati presso i vs cantieri per lavori svolti in subappalto nel periodo da Gennaio a Luglio 2013”, parte opponente ha evidenziato la totale estraneità delle prestazioni, di cui si è richiesto il corrispettivo, rispetto al contenuto e all'oggetto del contratto. Ha escluso, infatti, che tra le parti fosse stato stipulato alcun contratto di subappalto né che nel contratto di distacco fosse previsto il noleggio di attrezzatura e autocarri, atteso che la strumentazione presente in cantiere era messa a disposizione dalla stessa società distaccataria.
Ebbene, va escluso, in primo luogo, che il contratto in essere tra le parti possa essere riqualificato – come vorrebbe suggerire la causale di cui alle fatture nn.34 e 35 – in subappalto, trattandosi di subappalto di un contratto pubblico per il quale è richiesto, ad substantiam, la forma scritta e l'accettazione della stazione appaltante. Che tra le parti non vi fosse un subappalto, non sussistendo alcuna accettazione da parte del Comune di Brescia, depone la comunicazione con cui l'ente comunale, rispondendo ad una missiva del difensore di parte opposta in materia di interventi sostitutivi per le inadempienze retributive e contributive dell'appaltatore, ha riferito che “i rapporti tra le imprese e rientrano nell'ambito di un contratto di distacco di Controparte_1 Parte_1 manodopera”.
Il rapporto tra le odierne parti del giudizio va ricondotto, dunque, entro il perimetro del contratto di distacco del 12.02.2013 – così come integrato dalle scritture private successive. Nel regolamento contrattuale l'oggetto delle prestazioni viene indicato in “collaborazione di mano d'opera specializzata per l'esecuzione di lavori di opere in cartongesso sia per le pareti di tamponamento che per le partizioni interne per la realizzazione dei nuovi fabbricati”. Nessuna indicazione si rinviene con riguardo alla messa a disposizione di attrezzature e strumenti da parte della società distaccante, né in relazione all'attività di supervisione del titolare della . CP_1
Relativamente all'attività di supervisione, va evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto da parte opposta, al punto 4) le parti hanno specificamente concordato che “alla società distaccataria viene espressamente attribuito potere direttivo nei confronti del lavoratore, affinché le prestazioni dello stesso possano essere integrate nella propria organizzazione produttiva”, conformemente, peraltro, alla funzione tipica del contratto di distacco, con il quale il lavoratore distaccato pone in essere una attività lavorativa a favore di un distaccatario, il quale esercita il potere direttivo e organizzativo nei confronti del dipendente. Pertanto, non si comprende a che titolo il titolare dell'impresa distaccante abbia avanzato una richiesta di corrispettivo per attività di supervisione mai concordata, peraltro non provata né sotto il profilo dell'an né sotto il profilo del quantum, non essendoci alcuna evidenza di preventivo accordo sul corrispettivo dovuto.
L'esecuzione della predetta attività di supervisione, oltreché difforme rispetto al contenuto del contratto, risulta in ogni caso non provata all'esito delle prove orali raccolte nel corso del giudizio.
Difatti, sebbene i lavoratori della abbiano dichiarato che il presente sui CP_1 CP_1 cantieri, “si occupava di dirigere la nostra squadra” (come riferito dal teste e, nei medesimi Per_1 termini, dal teste e che “dirigeva e supervisionava il nostro lavoro nonché, a volte, Tes_1 lavorava egli stesso” (come da dichiarazioni del teste – circostanza, questa, riferita altresì Per_3 dal , distaccato dalla (“il ha sempre diretto la sua squadra Persona_5 Controparte_4 CP_1
e ha anche lavorato con noi”), va altrettanto rilevato che il teste CH. , tecnico del cantiere, Tes_2
ha rilasciato dichiarazioni di segno contrario. Escusso all'udienza del 17.10.2018, ha riferito che “il IG. si recava saltuariamente in CP_1
cantiere ove vi rimaneva per poche ore in quanto non era una figura autorizzata all'ingresso del cantiere. Preciso che il veniva a controllare l'operato dei propri operai, all'incirca due o tre CP_1
volte al mese, se mal non ricordo. Di lui non ho traccia perché non autorizzato, in quanto né dipendente né operaio distaccato, e il direttore lavori mi faceva presente che non poteva rimanere in cantiere.”, ulteriormente precisando che “non corrisponde al vero che il IG. ha lavorato in CP_1 cantiere in quanto non era un nostro distaccato”.
Medesime dichiarazioni ha reso il teste di parte opponente EO. , il quale ha escluso CP_3 fermamente l'attività di direzione e supervisione del poiché “la direzione era affidata CP_1 all'CH. e la supervisione al sottoscritto”; ha negato, inoltre, che il abbia prestato Tes_2 CP_1
la propria attività lavorativa sul cantiere, poiché non autorizzato.
Ne consegue che non vi è prova alcuna sia della fonte della predetta prestazione di supervisione – estranea all'oggetto contrattuale – sia dell'effettiva esecuzione della stessa. Pertanto, l'importo di
€29.190,00 richiesto quale “addebito per attività di supervisione ed assistenza al personale distaccato” non è dovuto.
1.6. Parimenti infondata appare la pretesa al rimborso dei costi sostenuti per viaggi e materiali impiegati, rispetto ai quali valgono le stesse argomentazioni appena svolte.
Ed invero, non solo nel regolamento contrattuale non è inclusa alcuna clausola che sposti in capo al distaccatario l'onere di sostenere i costi per i viaggi e per l'alloggio dei dipendenti, ma, al contrario,
l'unico riferimento relativo alla ripartizione dei costi – presente al punto 12) – prevede, conformemente alla disciplina applicabile al tipo contrattuale, che “la società distaccante si impegna al pagamento degli emolumenti nonché di ogni contributo previdenziale ed assicurativo e dichiara alla società distaccataria che al personale distaccato è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore ”. CP_1
Nulla viene precisato con riguardo al rimborso delle spese per la trasferta;
ed anzi, l'art. 30 del d.lgs 276/2003 – che contiene la disciplina legale del contratto di distacco -, prevede, al secondo comma, che “in caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico
e normativo a favore del lavoratore”. In particolare alle somme erogate a titolo di rimborso spese va riconosciuta natura retributiva qualora si tratti di spese effettuate dal lavoratore per adempiere, sia pur indirettamente, agli obblighi della prestazione lavorativa (così Cass. 65.63/2009 che ad un lavoratore in posizione di distacco aveva riconosciuto natura retributiva alle spese relative all'alloggio, al rimborso dei viaggi aerei ecc.) Pertanto, in assenza di alcun accordo di segno contrario, deve presumersi che le spese sostenute dal lavoratore vadano poste a carico del datore di lavoro – distaccante. Peraltro, la documentazione prodotta al fine di quantificare le spese di cui si chiede il rimborso appare insufficiente, non consentendo di accertare l'effettiva riferibilità delle stesse rispetto all'esecuzione delle prestazioni in oggetto. Si pensi, a titolo esemplificativo, alla fattura n. 10033, intestata alla ed emessa dalla CasaMarcoliniBevilaqua per il soggiorno in camera Controparte_1
in data 12.04.2013, dove manca ogni riferimento relativo al soggetto soggiornante, così come le ulteriori ricevute di pagamento rilasciate da strutture alberghiere. Allo stesso modo, la ricevuta di acquisto presso il “Laboratorio Pasticceria” in Castelmella (BS) o lo scontrino rilasciato dal discount
MAXI DI s.r.l. in Torbole Casaglia (BS) nulla prova rispetto al collegamento di tali esborsi con il contratto di distacco.
1.7. Dell'acquisto dei pretesi materiali impiegati in cantiere di cui pure si domanda il rimborso– estranei rispetto al contenuto del contratto - non vi è prova, non essendo sufficienti le fatture prodotte in atti, per quanto indicanti, quale luogo di consegna, il cantiere in Brescia. Va osservato, infatti, che manca qualsiasi riscontro di un effettivo esborso delle spese di cui si domanda la ripetizione, non essendoci alcuna quietanza di pagamento neppure in calce alle predette fatture che ne attesti il pagamento.
Ne discende, dunque, l'infondatezza dell'ulteriore importo di €8.549,11, richiesto con fattura n.34 del 06.08.2013.
1.8. Non dovuto appare, infine, il credito di cui alla fattura n. 35 del 31.08.2013 per “noleggio di attrezzatura e autocarri”.
Difetta integralmente, infatti, la prova della fonte della prestazione di cui si domanda il corrispettivo;
va ribadito ulteriormente che in forza del contratto l'odierna opposta si è impegnata esclusivamente a mettere a disposizione le unità di personale espressamente richieste. Non vi è prova di ulteriori accordi relativi alla fornitura di mezzi da utilizzarsi presso il cantiere in Brescia.
E neppure su questo aspetto le prove orali possono dirsi risolutive, atteso che anche in relazione a tali circostanze le dichiarazioni rese appaiono discordanti.
Da una parte, i testi di parte opposta confermano che le attrezzature venivano fornite dal (a CP_1 riguardo, il teste precisa che venivano forniti “trapano, avvitatore, carrelli e tutto quello Tes_1 che occorreva”), mentre, dall'altra, i testi dell'opponente hanno dichiarato che i mezzi erano, invece, messi a disposizione dalla società distaccataria. In particolare, il teste ha evidenziato che “i Tes_2
materiali e attrezzature in cantiere erano tutte della alcuni attrezzi manuali tipo cacciaviti Parte_1
e trasporti, probabilmente potevano essere portati dalla in quanto non soggetti a controllo. CP_1
Preciso che le attrezzature più consistenti venivano dichiarate nel piano operativo di sicurezza di cantiere ed erano tutte afferenti alla ” Parte_1 2. Per quanto su esposto, in accoglimento – parziale - dell'opposizione, va revocato il decreto ingiuntivo n. 1244/2015, emesso dal Tribunale di Bari in data 02.03.2015, con conseguente condanna della società opponente al pagamento dell'importo di €669,20, oltre interessi di mora, a titolo di saldo delle fatture n.18 del 30.04.2013 e n.24 del 31.05.2013.
3. L'esito della lite e la significativa riduzione del credito azionato dalla società opposta giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura Vincenza
Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. ACCOGLIE l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1244/2015, emesso dal Tribunale di Bari in data 02.03.2015;
2. CONDANNA la (già ), in Parte_1 Parte_2
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della Controparte_1
, dell'importo di €669,20 a titolo di saldo sul capitale, oltre interessi moratori
[...]
dalla scadenza della fattura sino al soddisfo.
3. Spese compensate.
Così deciso in Bari il 31.03.2025
Il Giudice Laura Vincenza Amato