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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/10/2025, n. 1740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1740 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Rossi Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere
Dott. Giovanni Mazzei G.A. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 629 del ruolo generale dell'anno 2023, fissata per la decisione, alla udienza del 1° luglio 2025
PROMOSSA DA
, con l'Avv. GIULIO CESARE BONAZZI ed elettivamente domiciliato Parte_1
c/o Avv. Stefano Onofri, in VIA DELLA GRADA, 19 - BOLOGNA
-Appellante-
CONTRO
con gli Avv.ti DANIELE MARTELLACCI e VERONICA PETTAZZONI CP_1 ed elettivamente domiciliato in VIA MATTEOTTI, 154 - CREVALCORE (BO)
-Appellato-
, con l'AVV. VALENTINA MERLO ed elettivamente domiciliato Controparte_2 in VIA C. COLOMBO, 9 - SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)
-Appellato/Appellante incidentale-
con l'AVV. ANNAMARIA DE MAGISTRIS ed elettivamente Controparte_3 domiciliato in VIA D'AZEGLIO, 27 – BOLOGNA
-Appellato/appellante incidentale-
AVVERSO la Sentenza del Tribunale di Bologna n. 369/2023, pubblicata il 10 gennaio 2023
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal relatore G.A. dott. Giovanni Mazzei;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio e CP_1 Controparte_3 Controparte_2 Parte_1 chiedendone la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi per
[...]
l'incendio nel fienile di sua proprietà, divampato nella notte tra il 13 ed il 14 febbraio 2017, danni quantificati in € 148.572,00 o nella diversa misura risultante dall'istruttoria, od anche pro bono et aequo, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al saldo, vinte le spese.
Deduceva, in particolare, l'attore, di aver subito l'incendio del proprio fienile a seguito dell'asserita condotta dei convenuti consistita nell'appiccare il fuoco ad alcune balle di fieno che cagionavano un incendio che era divampato all'interno e all'esterno del fienile;
che sul luogo dell'incendio intervenivano i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri della Stazione di San Giovanni in
Persiceto, i quali rinvenivano un telefono cellulare di proprietà di , utilizzato Controparte_2 sino a pochi attimi prima che si sviluppasse l'incendio e che lo stesso ammetteva, CP_2 davanti ai predetti CC. ed ai propri genitori, le sue responsabilità, riferendo che la sera prima si era recato in San Giovanni in Persiceto, Via Cassola n. 14, unitamente a e Parte_1 CP_3
il quale, a sua volta ammetteva che la sera prima era stato in compagnia di e
[...] CP_2 presso il casolare dell'attore e che mentre giocavano a carte, una cicca di sigaretta gettata Pt_1 dal provocava l'incendio in parola. Pt_1
Che a seguito dell'incendio il capannone era andato distrutto ed i pezzi del tetto in eternit si erano sparsi per tutta la zona circostante, tanto che pochi giorni dopo il riceveva la notifica CP_1 dell'ordinanza sindacale n. 14 del 15.02.2017 con la quale gli veniva ordinata l'individuazione e la delimitazione dell'area contenente frammenti di eternit; la rimozione e lo smaltimento di tutto il materiale deteriorato;
la rimozione della situazione di pericolo in via permanente con la messa in sicurezza e la bonifica dell'intera area, ivi compreso il materiale contenente amianto ancora posizionato sull'edificio.
Il quindi, provvedeva ad adempiere all'ordinanza sindacale conferendo incarico alla CP_1 il cui costo per l'attività espletata era stato di € 88.572,00. Parte_2
Nel contempo, aveva fatto valutare da un'agenzia immobiliare il solo valore della struttura dell'immobile in cui si era sviluppato l'incendio (detratto il valore del terreno), quantificato in €
60.000,00.
Dalla somma dei due importi scaturiva la richiesta risarcitoria avanzata in giudizio. Si costituiva in giudizio il quale, chiedeva il rigetto delle domande Parte_1 attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva del ed, in ogni caso, la riduzione del quantum risarcitorio. CP_1
Si costituiva altresì , il quale chiedeva di accertare e dichiarare la Controparte_2 propria estraneità ai fatti di causa e, comunque, di rigettare tutte le domande promosse dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto. In subordine, chiedeva dichiararsi il CP_1 concorso di colpa del creditore ex art. 1227 c.c. e di annullare o ridurre i costi di bonifica.
Infine si costituiva anche il quale chiedeva il rigetto della domanda Controparte_3 attorea, chiedendo che venisse accertata la propria estraneità al compimento dei fatti oggetto di causa ed, in subordine, la graduazione delle responsabilità dei tre convenuti.
All'esito dell'istruttoria, orale e documentale, conclusa con l'espletamento di una C.T.U. estimativa, affidata al Geom. , il Tribunale, dopo aver formulato una proposta CP_4 conciliativa non accolta dai convenuti, così decideva:
“
1. visti gli articoli 2043 e 2055 c.c. Accertata la responsabilità concorsuale e paritaria dei convenuti, così provvede,
2. CONDANNA ed solidamente fra Controparte_2 Controparte_3 Parte_1 loro, a risarcire a la somma di euro 94.666,70 oltre interessi ex art. 1282 c.c. dal CP_1 giorno della presente sentenza (10 gennaio 2023) al saldo;
3. CONDANNA ed solidamente fra Controparte_2 Controparte_3 Parte_1 loro, a rimborsare all'attore le spese legali del presente giudizio che si liquidano in euro 786,00 per spese ed euro 11.000,00 per onorari, oltre IVA (22%) e CPA (4%) e rimborso spese generali al
16%;
4. CONDANNA ed solidamente fra Controparte_2 Controparte_3 Parte_1 loro, a rimborsare all'attore le spese di c.t.u. pari a euro 3.195,00 oltre IVA (22) e CPA (4%);
5. COMPENSA le spese di lite tra ed Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
6. STABILISCE azione di regresso a favore del/dei convenuto/convenuti per quanto pagato, a titolo di capitale e spese di lite, oltre alla quota di rispettiva imputabilità (1/3) ciascuno”.
Osservava, infatti, il primo Giudice, che poste le norme ed i principi giurisprudenziali in tema di utilizzabilità della sentenza di patteggiamento nel giudizio civile, la stessa poteva costituire indizio grave e preciso circa la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del fatto illecito, trattandosi, comunque, di un provvedimento giudiziale che non si basava sulla sola ammissione da parte del reo ma anche sulla valutazione che accertava l'inesistenza di elementi idonei a portare al proscioglimento.
Quindi, ad avviso del Tribunale, parte attrice aveva fornito la prova presuntiva dei fatti allegando la documentazione penale, ivi comprese le dichiarazioni rese dai convenuti;
da queste e dagli interrogatori formali emergeva chiaramente, come tutti i convenuti fossero presenti al momento dei fatti, tutti avessero assistito al principio di incendio, che qualcuno stava fumando e che tutti si erano in qualche modo attivati per spegnere le fiamme.
Alla luce di tale quadro probatorio trovava, quindi, conferma quanto affermato nella
Sentenza di patteggiamento, ossia che tutti avevano dato un contributo causale, sostanzialmente paritario, non essendo effettivamente possibile dedurre chi aveva maggiormente contribuito, in quanto, nel corso del giudizio, tale distinzione non era emersa, né poteva desumersi dalla sentenza di patteggiamento, in quanto, nelle motivazioni che avevano portato ad una diversificazione delle pene, non venivano esplicitati i motivi di tale scelta, posto che, comunque, il giudice civile, nella ripartizione del concorso di colpa non è vincolato neppure dalle sentenze di condanna a seguito di dibattimento passate in giudicato.
Ciò posto, considerato che le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'interrogatorio formale erano prive di valore probatorio, se non per quelle affermazioni ad essi sfavorevoli, alla luce di tutti gli elementi e delle dichiarazioni acquisite in giudizio, nessuna parte aveva, in modo chiaro ed oggettivo dimostrato qualunque maggiore responsabilità degli altri convenuti con la conseguenza che, fermo l'art. 2055 c.c., a ciascuno andava imputato un pari contributo causale nella causazione dell'evento.
In punto quantum, il Tribunale riteneva infondate le eccezioni sollevate dai convenuti circa l'assenza di nesso causale tra l'evento ed il danno conseguente ai costi sostenuti dall'attore per la bonifica dall'amianto.
In particolare, posto che in tale somma era compresa anche l'attività di demolizione onde per cui per questa parte il rimborso era indiscutibilmente dovuto, anche la quota riguardante i costi di bonifica in senso stretto doveva ritenersi dovuta, in quanto la legge n° 257/1992 non poneva, di per sé, alcun obbligo di rimozione dei tetti in amianto se non al verificarsi di determinate condizioni o, al massimo, l'incentivava, lasciando la scelta alla discrezionalità delle parti.
In definitiva, considerato anche il minor valore dell'immobile dovuto al sinistro, come da
CTU estimativa, il Tribunale liquidava la somma di € 92,600, che devalutata al giorno del sinistro e quindi rivalutata ex Cass. n° 1712/1995, risultava pari a complessivi € 94.666,70.
Veniva, inoltre, accolta la domanda di regresso anticipato formulata dal convenuto CP_3
trattandosi di istituto ormai pacificamente ammesso dalla giurisprudenza della S.C.
[...]
Avverso detta pronuncia proponeva appello insistendo per Parte_1
l'accoglimento delle domande ed eccezioni già formulate in primo grado.
Si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto del gravame e la CP_1 conferma dell'impugnata Sentenza.
Si costituivano, altresì, e , svolgendo Controparte_3 Controparte_2 entrambe appello incidentale, con i quali chiedevano il rigetto di tutte le domande proposte dal perché infondate in fatto e in diritto e non provate e comunque, che venisse CP_1 accertata e dichiarata la loro estraneità ai fatti di causa. In subordine chiedevano che venisse dichiarato il concorso di colpa del creditore ex art. 1227 e, conseguentemente, annullati o, comunque, ridotti i costi di bonifica e la quantificazione dei danni. In via istruttoria chiedevano disporsi la rinnovazione e/o integrazione della CTU.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo ed il secondo motivo dell'appello principale, con i primi due motivi dell'appello incidentale e con il primo motivo dell'appello incidentale si CP_2 CP_3 lamenta violazione di legge (art. 445 comma 1 bis c.p.p. – 2729 cc – art. 115 e 116 c.p.c.), per avere erroneamente attribuito - il Giudice di prime cure - valore di prova indiziaria grave e precisa alla sentenza penale di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. pronunciata nei confronti di Parte_1 in data 05.12.2018; violazione di legge (art. 445 comma 1 bis c.p.p. - art. 115 e 116 c.p.c. – art. 2043 e 2055 c.c.) nella valutazione delle prove orali e, conseguentemente, erronea ricostruzione del fatto da parte del Giudice di primo grado per avere accertato e dichiarato la corresponsabilità di di e di per i fatti accaduti il 14 febbraio Parte_1 Controparte_3 Controparte_2
2017 nei pressi del fienile di proprietà di CP_1
Alla luce del D. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. Riforma Cartabia), che ha posto fine al lungo contrasto, sia dottrinale che giurisprudenziale, sull'effettivo valore probatorio della sentenza di patteggiamento, sancendone l'assoluta irrilevanza probatoria in ogni procedimento giurisdizionale, diverso da quello penale, il Giudice di prime cure avrebbe errato nel porre a fondamento della responsabilità solidale dei convenuti la sentenza di patteggiamento, che non poteva - e non può - essere utilizzata ai fini di prova degli elementi (oggettivo e soggettivo) dell'asserito fatto illecito, con la conseguenza che i fatti e le circostanze dedotte dall'attore in primo grado a sostegno delle proprie domande non sono risultate suffragate da alcuna prova.
Inoltre il Tribunale avrebbe fatto malgoverno delle prove raccolte in ordine alla ricostruzione fattuale degli eventi, ritenendo, erroneamente, sussistente la responsabilità di Pt_1
e nella causazione del sinistro. CP_3 CP_2
Tutti i predetti motivi risultano essere manifestamente infondati.
Il Tribunale non ha assolutamente basato sulla sentenza di patteggiamento il proprio pronunciamento, limitandosi ad usarla, correttamente, come elemento indiziario, unitamente alle altre risultanze istruttorie, essendo pacifico che il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, prove raccolte in un diverso giudizio, anche penale, fra le stesse o altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche elementi con valore di prova (Cass. civ. n. 1948 del 2.2.2016;
Cass. civ. n. 8585 dell'11.8.1999: Cass. civ. n. 15181 del 10.10.2003).
Del resto, anche recentemente, la Giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “la sentenza penale di patteggiamento per il giudice civile può costituire un indizio, utilizzabile insieme ad altri indizi. Pertanto, la sentenza di patteggiamento – della quale l'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. sancisce l'inefficacia agli effetti civili – può essere assunta semplicemente come elemento di prova, che può essere considerato in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (Cass. Sez. 3 -, ordinanza n. 2897 del 31/01/2024; Cass. Sez. 3 -, sentenza n. 20170 del
30/07/2018)” (Cass. Civ., Sentenza del 4 agosto 2025 n. 22456).
Non è, infatti, negabile che l'imputato, con la sentenza ex art. 444 c.p.p., accetta una determinata condanna e che il Giudice commina detta condanna solo dopo aver verificato l'insussistenza, ai sensi dell'art. 129 del c.p.p., di cause di proscioglimento, non potendosi accettare neppure l'idea che il sistema giudiziario accetti la possibilità di condannare un innocente.
Quindi, come è ovvio e come più volte affermato dalla S.C., la sentenza penale di patteggiamento, per il giudice civile, non è un atto, ma un fatto e, come qualsiasi altro fatto del mondo reale, può costituire un indizio, utilizzabile solo insieme ad altri indizi e se ricorrono i tre requisiti di cui all'art. 2729 c.c. (Cass. n. 7014/2020; Cass. n. 16838/2022).
Stesso dicasi per gli atti svolti dalla P.G. nel corso delle indagini preliminari che, ai sensi dell'art. 2700 Codice Civile, fanno fede, fino a querela di falso (mai sporta da nessuno dei convenuti in primo grado) e costituiscono piena prova della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Orbene, dagli atti di indagine svolte in sede penale è emerso il seguente quadro indiziario:
- sul luogo dell'incendio i Carabinieri della Stazione di San Giovanni in Persiceto hanno rinvenuto un telefono cellulare di proprietà di , utilizzato sino a pochi attimi Controparte_2 prima che si sviluppasse l'incendio;
- lo stesso ha ammesso - prima davanti ai Carabinieri di San Giovanni in CP_2
Persiceto ed ai suoi genitori, e poi dinanzi allo stesso - le proprie responsabilità, CP_1 riferendo che si era recato in San Giovanni in Persiceto, Via Cassola n. 14, la sera prima unitamente a e , “ci sedemmo su un muretto all'esterno del fienile. Qui Parte_1 Controparte_3 abbiamo trascorso la serata giocando a carte e fumando sigarette. Non avevamo con noi nessuna bevanda alcolica né altro tipo di sostanze”; dichiarazioni confermate durante l'interrogatorio del
21/05/2018 (All. 6 fasc. ed ulteriormente confermate in sede di interrogatorio formale CP_1 all'udienza civile del 9/4/2021;
- stesso dicasi per , il quale, in sede di spontanee dichiarazioni rese alla Controparte_3
P.G., ammetteva che la sera prima era stato in compagnia di e presso il CP_2 Pt_1 casolare di San Giovanni in Persiceto: “preciso che nel casolare sito in via Cassola ero presente anch'io insieme a e ; Controparte_2 Parte_1
- a ben vedere, è il medesimo sentito in sede di interrogatorio formale all'udienza Pt_1 del 9 aprile 2021, ad ammettere di essere sul luogo del fatto insieme agli altri due ragazzi;
infatti, rispondendo alla domanda con cui gli si chiedeva se, la sera dell'incendio, si trovasse all'interno del fienile del intento a giocare a carte e fumare sigarette unitamente a e CP_1 CP_2 CP_3 il rispondeva: “no, non è vero;
io ero sotto al porticato, fuori dal fienile…io ho giocato Pt_1 solo a carte e non ho mai fumato”;
- gli accertamenti eseguiti dalla Polizia Giudiziaria sui telefoni di e CP_2 CP_3 hanno consentito di appurare che anche quest'ultimo si trovava nei pressi del casolare del Pt_1 al momento dell'incendio; CP_1
- a ciò si aggiunga che, dalla relazione di servizio di Carabinieri di San Giovanni in
Persiceto del 14/02/2017 è emerso anche che “dall'interrogazione alla Banca dati SDI a carico del risulta un precedente della stessa tipologia, ovvero deferito a p.l. alla Procura Parte_1 della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna con informativa datata 10.01.2014 redatta dal Comando Stazione CC di Cento per la violazione di cui all'art. 424 C.P. ai danni di una
Chiesa di quel centro, perché danneggiava incendiandoli delle decorazioni in carta. Lo stesso risulta anche deferito a p.l. per reati contro il patrimonio e contro le persone” (All. 1 fasc. . CP_1
Del tutto inconsistente, peraltro, si rivela il tentativo del di affermare la propria Pt_1 estraneità ai fatti di causa, asserendo che i suoi due amici si erano messi d'accordo per scaricare la responsabilità su di lui, contraddicendosi nel momento stesso in cui, poi, afferma che lo stesso ebbe a dichiarare, nel verbale di ricezione di querela orale, di avere ricevuto - la CP_1 mattina dell'incendio – la visita del Sig. , unitamente al figlio , i quali Parte_3 CP_2
“praticamente sono venuti per chiedere scusa poiché l'incendio sarebbe stato causato dal figlio
insieme ad un suo amico, entrambe parti individuate da Voi Carabinieri;
mi hanno detto CP_2 che l'incendio non è stato voluto, erano lì a fumare delle sigarette e il fuoco si era appiccato involontariamente”.
Appare davvero scarsamente credibile che il prima si accordi con il CP_2 CP_3 per accusare il (si noti che i due confessavano ai CC. le loro colpe già nel corso delle Pt_1 perquisizioni avvenute la notte stessa dell'incendio), e la mattina dopo si rechi dal per CP_1 autoaccusarsi del fatto.
Così come risulta inconsistente il tentativo degli altri due ragazzi di addossare l'intera responsabilità del sinistro sul attesa la contraddittoria versione dei fatti fornita dagli stessi. Pt_1
Infatti, mentre il interrogato dagli inquirenti, riferiva: “Ad un certo punto, CP_2 cominciò a giocare con l'accendino indirizzando la fiamma verso le balle di Parte_1 fieno (...) Sia io che gli dicevamo di smetterla di giocare poiché poteva essere CP_3 CP_3 pericoloso, poteva succedere un casino e potevamo farci male. AC non ascoltò ciò che gli stavamo dicendo poiché andò col fuoco dell'accendino direttamente sul ballone il quale prese fuoco in una piccola parte”, il sempre ai CC. di San Giovanni in Persiceto, dichiarava: “preciso CP_3 che nel casolare sito in via Cassola ero presente anch'io insieme a e Controparte_2
(…) ad un certo punto con una cicca che ha gettato è partito Parte_1 Pt_1
l'incendio ed abbiamo tentato di spegnere le fiamme. Convinti che le fiamme fossero spente siamo andati via”.
Da tutto quanto sin qui detto non possono che discenderne due considerazioni: la prima è che l'esperita istruttoria e l'acquisizione degli atti del procedimento penale consente tranquillamente di affermare la sussistenza non solo di indizi, ma di prove vere e proprie acquisite agli atti di causa e dinanzi alle quali non è seriamente sostenibile l'estraneità dei tre giovani al sinistro oggetto di causa, con conseguente conferma, sul punto, dell'impugnata Sentenza.
La seconda è che i tre correi hanno tutti contribuito alla causazione del sinistro, introducendosi abusivamente in una proprietà privata e mettendosi a fumare in un fienile, mentre giocavano a carte, con ciò realizzando una condotta imprudente e negligente che li accomuna nella produzione dell'evento finale.
A mente dell'art. 2055 c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41
c.p., tutti i compartecipi di un'azione comune sono ritenuti responsabili del danno, anche se sia conseguenza di diverse azioni di più soggetti responsabili, anche tra loro indipendenti, ma insieme concorrenti nella sua produzione (ex multis Cass. Civ., n. 12957/2021; in tema si veda anche Cass.
Civ., Sez. Unite, n. 13143/2022), con la precisazione contenuta nell'ultimo comma del predetto articolo, secondo cui “Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali”, situazione certamente verificatasi nel caso di specie, a causa delle contrastanti e contraddittorie versioni fornite dai tre protagonisti § Con il terzo motivo e quarto motivo dell'appello principale, con il terzo motivo dell'appello incidentale e con il secondo motivo dell'appello incidentale si lamentano CP_2 CP_3 errori e/o omissioni del CTU: erronea valutazione dei danni operata dal CTU che ha redatto un elaborato non chiaro, non logico, nonché di difficile comprensione, affetta da evidenti e macroscopici errori in ordine alla quantificazione del valore del fabbricato ante danno e priva delle risposte alle osservazioni del CTP Geom. Per_1
Inoltre, il CTU non avrebbe considerato (per il calcolo del deprezzamento dell'immobile) che nel 2017 il fienile aveva una potenzialità edificatoria abitativa, ma che nel 2021 detta potenzialità abitativa era venuta meno, essendo mutato il Piano Territoriale Metropolitano, che ha stabilito, a far data dal 2021, l'impossibilità di trasformare i rustici non residenziali in residenziali, così che quel fienile poteva essere adibito solo a ricovero attrezzi.
Il tutto senza considerare che la presenza dell'amianto sull'immobile aveva già determinato un considerevole deprezzamento che il CTU non avrebbe tenuto in considerazione.
Si lamenta, inoltre, erronea valutazione dei danni ed erronea quantificazione degli stessi operata dal Giudice di prime cure, sulla scorta degli errori della CTU, per non avere ridotto l'importo risarcitorio detraendo il costo della demolizione del fabbricato e l'IVA; per non avere operato una ulteriore riduzione sulla base del concorso colposo dell'attore in primo grado ex art. 1227 c.c.; per avere erroneamente valutato il valore dell'immobile ante sinistro.
Il Tribunale, in ordine alla stima del valore dell'immobile si è discostato immotivatamente e irragionevolmente anche dalla valutazione del CTU, ritenendo che l'immobile di cui si discute, avesse un valore ante sinistro € 100.000, quando il CTU aveva individuato un valore addirittura inferiore e pari ad € 80.000.
Inoltre, dai costi di bonifica dell'amianto – che comunque il avrebbe dovuto CP_1 sostenere - andava detratta l'VA (per un importo pari ad € 15.972,00) in quanto la fattura era intestata all' , circostanza che erroneamente il Giudice di prime cure non ha preso Parte_4 in considerazione.
Analogamente, non potrà non considerarsi il concorso del creditore nell'aggravamento del danno ex art. 1227 c.c., in quanto la Legge di Stabilità 2016 (l. 221/2015) aveva previsto una serie di disposizioni per promuovere la green economy, tra cui anche un bonus per la rimozione di amianto utilizzabile per gli anni 2016 – 2017 (anno in cui è stata effettuata la bonifica del manufatto) – 2018 – 2019 e da ultimo rinnovato anche per il 2020.
A seguito di detto provvedimento esistevano diverse agevolazioni per la rimozione dell'eternit, consistenti in detrazioni fiscali ai fini IRPEF del 50% sulle spese di edilizia
(manutenzione ordinaria e straordinaria), tra le quali rientrava anche lo smaltimento dell'amianto.
Quindi, il avrebbe potuto procedere alla rimozione dell'amianto già a decorrere dal CP_1
2016 proprio in virtù della legge citata e così ottenere la detrazione, diminuendo (dimezzando) i costi di bonifica.
I motivi sono parzialmente fondati.
Sulla richiesta di rinnovazione della CTU, gli appellanti non introducono alcuna nuova o diversa motivazione rispetto a quelle già svolte in primo grado e già sottoposte al vaglio del CTU
(che ha risposto da pag. 25 a pag. 28 del proprio elaborato) e del Tribunale, limitandosi a ribadire le considerazioni critiche svolte dal proprio Consulente, senza specificare perchè dovrebbe essere preferito il percorso alternativo suggerito dallo stesso in luogo di quello individuato dal CTU e dal
Giudice di prime cure.
Riguardo, invece, alla quantificazione del danno, vanno svolte alcune considerazioni: innanzitutto il Tribunale ha ritenuto dovuta l'intera spesa riguardante i costi di bonifica, in quanto la
L. 257/1992 non poneva, di per sé, alcun obbligo di rimozione dei tetti in amianto se non al verificarsi di determinate condizioni o, al massimo, l'incentivava, lasciando la scelta alla discrezionalità delle parti, comunque, in quanto che la semplice vetustà dell'immobile non era, di per sé, elemento per ritenere che il manufatto costituisse pericolo per la salubrità ambientale e necessitasse quindi di una sostituzione.
Tuttavia, occorre tener conto che, successivamente, sono state introdotte ulteriori disposizioni in attuazione della Legge 257/92, ed in particolare: il D.M. 6 settembre 1994: che stabilisce norme e metodologie tecniche per la cessazione dell'uso dell'amianto; il D.M. 14 maggio
1996: che regola gli interventi di bonifica;
il D.Lgs. 152/2006: che introduce norme ambientali per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;
il D.Lgs. 81/2008: che definisce disposizioni normative su invio notifica (art. 250), misure di prevenzione (art. 251) e lavori di demolizione o rimozione dell'amianto (art. 256); il D.Lgs. 121/2020: che impone l'attuazione della direttiva UE che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
Sulla base della normativa attuale l'obbligo di rimozione dell'amianto è previsto nei casi in cui il materiale risulti friabile, danneggiato o deteriorato.
Orbene, nel caso di specie non siamo in presenza di una semplice vetustà dell'immobile, ma di una ben più grave situazione di abbandono, ammessa dallo stesso il quale ha CP_1 esplicitamente dichiarato che “Il manufatto è vetusto e malandato, non abitato”.
Anche dalle foto in atti è agevole evincere lo stato di fatiscenza del fabbricato, sicuramente aggravato dai numerosi e tremendi eventi sismici del 2012, che hanno duramente colpito anche il territorio di San Giovanni in Persiceto, comune ricompreso nella “zona 2”, ovvero ad alto rischio sismico.
E', pertanto, più probabile che non, che il tetto in eternit del fienile fosse ormai danneggiato al punto da renderne necessario lo smaltimento e la bonifica.
In ogni caso, va considerato che detto costo era comunque da sostenere da parte del CP_1 infatti, se lo stesso avesse voluto tenere e ristrutturare il fienile, avrebbe dovuto sostenere i costi per la bonifica del tetto in eternit, mentre se lo avesse voluto vendere (come poi è accaduto), dal prezzo dell'immobile doveva certamente decurtarsi il costo per la bonifica dell'amianto.
Di conseguenza, il prezzo pagato per lo smaltimento del tetto non può essere addebitato ai convenuti in primo grado.
Sul punto il CTU scrive: “Il GEOM. per le convenute e Persona_2 CP_2
tramite le osservazioni alla relazione preliminare, sostiene che le condizioni del manto di Pt_1 copertura ante incendio avrebbero imposto al proprietario un intervento di sostituzione che calcola in € 16.925,15 + IVA per un totale di 20.648,68 €.
La stima proposta dal CTP è coerente in relazione all'ipotetico intervento di sostituzione, ma lo scrivente pur ritenendo lo scenario plausibile, non ha elementi per qualificare, in termini di stato di conservazione, il manto di copertura al momento del sinistro pertanto non è stato in grado di valutare la vetustà e la vita residua del componente. Le istanze presentate al
[...]
e all' non hanno fornito alcun elemento di riscontro. Parte_5 Pt_6
Nell'eventualità che l'Illustre Giudicante ritenesse corretto riconoscere l'istanza delle convenute, l'onere verrebbe ridotto di circa 20.600,00 € stimati per la rimozione delle lastre di copertura in condizioni ordinarie” (pag. 30 CTU).
Ne discende che dai costi di bonifica, pari ad € 88.572, vanno detratti € 16.925,15 (dell'IVA si parlerà qui appresso), quale costo di smaltimento del tetto in eternit, che comunque il CP_1 avrebbe dovuto sostenere.
Inoltre, la società ha fatturato l'importo dovuto per gli interventi di Parte_2 bonifica, demolizione e smaltimento, all'azienda agricola titolare di P. IVA n. CP_1
(All. 9 fasc. e, pertanto, dall'importo di € 88.572,00 va scomputata l'IVA di € P.IVA_1 CP_1
15.972, portata in detrazione con la dichiarazione dei redditi dall'imprenditore agricolo, come dallo stesso pacificamente ammesso: “…il non aveva alcuna possibilità di detrazione CP_1 delle spese sostenute, salvo – come già riconosciuto – l'IVA” (pag. 7 Comparsa di costituzione in appello . CP_1
In definitiva, dalla complessiva somma di € 92,600, portata dalla condanna pronunciata dal primo Giudice, vanno decurtati € 16.925,15, quale costo per lo smaltimento del tetto in eternit, che comunque il avrebbe dovuto sostenere ed € 15.972, per l'IVA, portata in detrazione. CP_1
Di conseguenza, la somma complessivamente dovuta, in solido, dai convenuti in primo grado, è pari ad € 59.702,85, oltre rivalutazione ed interessi legali dal sinistro al saldo effettivo.
In proposito vale notare che se si somma il predetto risarcimento (compresi rivalutazione ed interessi) al prezzo ottenuto dal per la vendita dell'immobile (€ 80.000), avvenuta nel CP_1 dicembre 2020, si ottiene una somma quasi sovrapponibile a quella richiesta dall'attore in atto di citazione (€ 148.572).
Visto il parziale accoglimento dell'appello principale e di quelli incidentali e considerato il complessivo esito della lite, sussistono le condizioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado fra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di e , avverso CP_1 Controparte_2 Controparte_3 la Sentenza del Tribunale di Bologna n. 369/2023, così dispone:
A) In parziale accoglimento dell'appello principale e di quelli incidentali, condanna e in Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 solido, al pagamento, in favore di della complessiva somma di € CP_1
59.702,85, oltre rivalutazione ed interessi legali dal sinistro al saldo effettivo.
B) Conferma nel resto.
C) Dichiara integralmente compensate, fra le parti, le spese del presente grado di giudizio. Così deciso in Bologna il 13.10.2025
Il Giudice Ausiliario - Estensore
Dott. Giovanni Mazzei
Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Rossi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Rossi Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere
Dott. Giovanni Mazzei G.A. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 629 del ruolo generale dell'anno 2023, fissata per la decisione, alla udienza del 1° luglio 2025
PROMOSSA DA
, con l'Avv. GIULIO CESARE BONAZZI ed elettivamente domiciliato Parte_1
c/o Avv. Stefano Onofri, in VIA DELLA GRADA, 19 - BOLOGNA
-Appellante-
CONTRO
con gli Avv.ti DANIELE MARTELLACCI e VERONICA PETTAZZONI CP_1 ed elettivamente domiciliato in VIA MATTEOTTI, 154 - CREVALCORE (BO)
-Appellato-
, con l'AVV. VALENTINA MERLO ed elettivamente domiciliato Controparte_2 in VIA C. COLOMBO, 9 - SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)
-Appellato/Appellante incidentale-
con l'AVV. ANNAMARIA DE MAGISTRIS ed elettivamente Controparte_3 domiciliato in VIA D'AZEGLIO, 27 – BOLOGNA
-Appellato/appellante incidentale-
AVVERSO la Sentenza del Tribunale di Bologna n. 369/2023, pubblicata il 10 gennaio 2023
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal relatore G.A. dott. Giovanni Mazzei;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio e CP_1 Controparte_3 Controparte_2 Parte_1 chiedendone la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi per
[...]
l'incendio nel fienile di sua proprietà, divampato nella notte tra il 13 ed il 14 febbraio 2017, danni quantificati in € 148.572,00 o nella diversa misura risultante dall'istruttoria, od anche pro bono et aequo, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al saldo, vinte le spese.
Deduceva, in particolare, l'attore, di aver subito l'incendio del proprio fienile a seguito dell'asserita condotta dei convenuti consistita nell'appiccare il fuoco ad alcune balle di fieno che cagionavano un incendio che era divampato all'interno e all'esterno del fienile;
che sul luogo dell'incendio intervenivano i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri della Stazione di San Giovanni in
Persiceto, i quali rinvenivano un telefono cellulare di proprietà di , utilizzato Controparte_2 sino a pochi attimi prima che si sviluppasse l'incendio e che lo stesso ammetteva, CP_2 davanti ai predetti CC. ed ai propri genitori, le sue responsabilità, riferendo che la sera prima si era recato in San Giovanni in Persiceto, Via Cassola n. 14, unitamente a e Parte_1 CP_3
il quale, a sua volta ammetteva che la sera prima era stato in compagnia di e
[...] CP_2 presso il casolare dell'attore e che mentre giocavano a carte, una cicca di sigaretta gettata Pt_1 dal provocava l'incendio in parola. Pt_1
Che a seguito dell'incendio il capannone era andato distrutto ed i pezzi del tetto in eternit si erano sparsi per tutta la zona circostante, tanto che pochi giorni dopo il riceveva la notifica CP_1 dell'ordinanza sindacale n. 14 del 15.02.2017 con la quale gli veniva ordinata l'individuazione e la delimitazione dell'area contenente frammenti di eternit; la rimozione e lo smaltimento di tutto il materiale deteriorato;
la rimozione della situazione di pericolo in via permanente con la messa in sicurezza e la bonifica dell'intera area, ivi compreso il materiale contenente amianto ancora posizionato sull'edificio.
Il quindi, provvedeva ad adempiere all'ordinanza sindacale conferendo incarico alla CP_1 il cui costo per l'attività espletata era stato di € 88.572,00. Parte_2
Nel contempo, aveva fatto valutare da un'agenzia immobiliare il solo valore della struttura dell'immobile in cui si era sviluppato l'incendio (detratto il valore del terreno), quantificato in €
60.000,00.
Dalla somma dei due importi scaturiva la richiesta risarcitoria avanzata in giudizio. Si costituiva in giudizio il quale, chiedeva il rigetto delle domande Parte_1 attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva del ed, in ogni caso, la riduzione del quantum risarcitorio. CP_1
Si costituiva altresì , il quale chiedeva di accertare e dichiarare la Controparte_2 propria estraneità ai fatti di causa e, comunque, di rigettare tutte le domande promosse dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto. In subordine, chiedeva dichiararsi il CP_1 concorso di colpa del creditore ex art. 1227 c.c. e di annullare o ridurre i costi di bonifica.
Infine si costituiva anche il quale chiedeva il rigetto della domanda Controparte_3 attorea, chiedendo che venisse accertata la propria estraneità al compimento dei fatti oggetto di causa ed, in subordine, la graduazione delle responsabilità dei tre convenuti.
All'esito dell'istruttoria, orale e documentale, conclusa con l'espletamento di una C.T.U. estimativa, affidata al Geom. , il Tribunale, dopo aver formulato una proposta CP_4 conciliativa non accolta dai convenuti, così decideva:
“
1. visti gli articoli 2043 e 2055 c.c. Accertata la responsabilità concorsuale e paritaria dei convenuti, così provvede,
2. CONDANNA ed solidamente fra Controparte_2 Controparte_3 Parte_1 loro, a risarcire a la somma di euro 94.666,70 oltre interessi ex art. 1282 c.c. dal CP_1 giorno della presente sentenza (10 gennaio 2023) al saldo;
3. CONDANNA ed solidamente fra Controparte_2 Controparte_3 Parte_1 loro, a rimborsare all'attore le spese legali del presente giudizio che si liquidano in euro 786,00 per spese ed euro 11.000,00 per onorari, oltre IVA (22%) e CPA (4%) e rimborso spese generali al
16%;
4. CONDANNA ed solidamente fra Controparte_2 Controparte_3 Parte_1 loro, a rimborsare all'attore le spese di c.t.u. pari a euro 3.195,00 oltre IVA (22) e CPA (4%);
5. COMPENSA le spese di lite tra ed Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
6. STABILISCE azione di regresso a favore del/dei convenuto/convenuti per quanto pagato, a titolo di capitale e spese di lite, oltre alla quota di rispettiva imputabilità (1/3) ciascuno”.
Osservava, infatti, il primo Giudice, che poste le norme ed i principi giurisprudenziali in tema di utilizzabilità della sentenza di patteggiamento nel giudizio civile, la stessa poteva costituire indizio grave e preciso circa la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del fatto illecito, trattandosi, comunque, di un provvedimento giudiziale che non si basava sulla sola ammissione da parte del reo ma anche sulla valutazione che accertava l'inesistenza di elementi idonei a portare al proscioglimento.
Quindi, ad avviso del Tribunale, parte attrice aveva fornito la prova presuntiva dei fatti allegando la documentazione penale, ivi comprese le dichiarazioni rese dai convenuti;
da queste e dagli interrogatori formali emergeva chiaramente, come tutti i convenuti fossero presenti al momento dei fatti, tutti avessero assistito al principio di incendio, che qualcuno stava fumando e che tutti si erano in qualche modo attivati per spegnere le fiamme.
Alla luce di tale quadro probatorio trovava, quindi, conferma quanto affermato nella
Sentenza di patteggiamento, ossia che tutti avevano dato un contributo causale, sostanzialmente paritario, non essendo effettivamente possibile dedurre chi aveva maggiormente contribuito, in quanto, nel corso del giudizio, tale distinzione non era emersa, né poteva desumersi dalla sentenza di patteggiamento, in quanto, nelle motivazioni che avevano portato ad una diversificazione delle pene, non venivano esplicitati i motivi di tale scelta, posto che, comunque, il giudice civile, nella ripartizione del concorso di colpa non è vincolato neppure dalle sentenze di condanna a seguito di dibattimento passate in giudicato.
Ciò posto, considerato che le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'interrogatorio formale erano prive di valore probatorio, se non per quelle affermazioni ad essi sfavorevoli, alla luce di tutti gli elementi e delle dichiarazioni acquisite in giudizio, nessuna parte aveva, in modo chiaro ed oggettivo dimostrato qualunque maggiore responsabilità degli altri convenuti con la conseguenza che, fermo l'art. 2055 c.c., a ciascuno andava imputato un pari contributo causale nella causazione dell'evento.
In punto quantum, il Tribunale riteneva infondate le eccezioni sollevate dai convenuti circa l'assenza di nesso causale tra l'evento ed il danno conseguente ai costi sostenuti dall'attore per la bonifica dall'amianto.
In particolare, posto che in tale somma era compresa anche l'attività di demolizione onde per cui per questa parte il rimborso era indiscutibilmente dovuto, anche la quota riguardante i costi di bonifica in senso stretto doveva ritenersi dovuta, in quanto la legge n° 257/1992 non poneva, di per sé, alcun obbligo di rimozione dei tetti in amianto se non al verificarsi di determinate condizioni o, al massimo, l'incentivava, lasciando la scelta alla discrezionalità delle parti.
In definitiva, considerato anche il minor valore dell'immobile dovuto al sinistro, come da
CTU estimativa, il Tribunale liquidava la somma di € 92,600, che devalutata al giorno del sinistro e quindi rivalutata ex Cass. n° 1712/1995, risultava pari a complessivi € 94.666,70.
Veniva, inoltre, accolta la domanda di regresso anticipato formulata dal convenuto CP_3
trattandosi di istituto ormai pacificamente ammesso dalla giurisprudenza della S.C.
[...]
Avverso detta pronuncia proponeva appello insistendo per Parte_1
l'accoglimento delle domande ed eccezioni già formulate in primo grado.
Si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto del gravame e la CP_1 conferma dell'impugnata Sentenza.
Si costituivano, altresì, e , svolgendo Controparte_3 Controparte_2 entrambe appello incidentale, con i quali chiedevano il rigetto di tutte le domande proposte dal perché infondate in fatto e in diritto e non provate e comunque, che venisse CP_1 accertata e dichiarata la loro estraneità ai fatti di causa. In subordine chiedevano che venisse dichiarato il concorso di colpa del creditore ex art. 1227 e, conseguentemente, annullati o, comunque, ridotti i costi di bonifica e la quantificazione dei danni. In via istruttoria chiedevano disporsi la rinnovazione e/o integrazione della CTU.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo ed il secondo motivo dell'appello principale, con i primi due motivi dell'appello incidentale e con il primo motivo dell'appello incidentale si CP_2 CP_3 lamenta violazione di legge (art. 445 comma 1 bis c.p.p. – 2729 cc – art. 115 e 116 c.p.c.), per avere erroneamente attribuito - il Giudice di prime cure - valore di prova indiziaria grave e precisa alla sentenza penale di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. pronunciata nei confronti di Parte_1 in data 05.12.2018; violazione di legge (art. 445 comma 1 bis c.p.p. - art. 115 e 116 c.p.c. – art. 2043 e 2055 c.c.) nella valutazione delle prove orali e, conseguentemente, erronea ricostruzione del fatto da parte del Giudice di primo grado per avere accertato e dichiarato la corresponsabilità di di e di per i fatti accaduti il 14 febbraio Parte_1 Controparte_3 Controparte_2
2017 nei pressi del fienile di proprietà di CP_1
Alla luce del D. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. Riforma Cartabia), che ha posto fine al lungo contrasto, sia dottrinale che giurisprudenziale, sull'effettivo valore probatorio della sentenza di patteggiamento, sancendone l'assoluta irrilevanza probatoria in ogni procedimento giurisdizionale, diverso da quello penale, il Giudice di prime cure avrebbe errato nel porre a fondamento della responsabilità solidale dei convenuti la sentenza di patteggiamento, che non poteva - e non può - essere utilizzata ai fini di prova degli elementi (oggettivo e soggettivo) dell'asserito fatto illecito, con la conseguenza che i fatti e le circostanze dedotte dall'attore in primo grado a sostegno delle proprie domande non sono risultate suffragate da alcuna prova.
Inoltre il Tribunale avrebbe fatto malgoverno delle prove raccolte in ordine alla ricostruzione fattuale degli eventi, ritenendo, erroneamente, sussistente la responsabilità di Pt_1
e nella causazione del sinistro. CP_3 CP_2
Tutti i predetti motivi risultano essere manifestamente infondati.
Il Tribunale non ha assolutamente basato sulla sentenza di patteggiamento il proprio pronunciamento, limitandosi ad usarla, correttamente, come elemento indiziario, unitamente alle altre risultanze istruttorie, essendo pacifico che il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, prove raccolte in un diverso giudizio, anche penale, fra le stesse o altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche elementi con valore di prova (Cass. civ. n. 1948 del 2.2.2016;
Cass. civ. n. 8585 dell'11.8.1999: Cass. civ. n. 15181 del 10.10.2003).
Del resto, anche recentemente, la Giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “la sentenza penale di patteggiamento per il giudice civile può costituire un indizio, utilizzabile insieme ad altri indizi. Pertanto, la sentenza di patteggiamento – della quale l'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. sancisce l'inefficacia agli effetti civili – può essere assunta semplicemente come elemento di prova, che può essere considerato in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (Cass. Sez. 3 -, ordinanza n. 2897 del 31/01/2024; Cass. Sez. 3 -, sentenza n. 20170 del
30/07/2018)” (Cass. Civ., Sentenza del 4 agosto 2025 n. 22456).
Non è, infatti, negabile che l'imputato, con la sentenza ex art. 444 c.p.p., accetta una determinata condanna e che il Giudice commina detta condanna solo dopo aver verificato l'insussistenza, ai sensi dell'art. 129 del c.p.p., di cause di proscioglimento, non potendosi accettare neppure l'idea che il sistema giudiziario accetti la possibilità di condannare un innocente.
Quindi, come è ovvio e come più volte affermato dalla S.C., la sentenza penale di patteggiamento, per il giudice civile, non è un atto, ma un fatto e, come qualsiasi altro fatto del mondo reale, può costituire un indizio, utilizzabile solo insieme ad altri indizi e se ricorrono i tre requisiti di cui all'art. 2729 c.c. (Cass. n. 7014/2020; Cass. n. 16838/2022).
Stesso dicasi per gli atti svolti dalla P.G. nel corso delle indagini preliminari che, ai sensi dell'art. 2700 Codice Civile, fanno fede, fino a querela di falso (mai sporta da nessuno dei convenuti in primo grado) e costituiscono piena prova della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Orbene, dagli atti di indagine svolte in sede penale è emerso il seguente quadro indiziario:
- sul luogo dell'incendio i Carabinieri della Stazione di San Giovanni in Persiceto hanno rinvenuto un telefono cellulare di proprietà di , utilizzato sino a pochi attimi Controparte_2 prima che si sviluppasse l'incendio;
- lo stesso ha ammesso - prima davanti ai Carabinieri di San Giovanni in CP_2
Persiceto ed ai suoi genitori, e poi dinanzi allo stesso - le proprie responsabilità, CP_1 riferendo che si era recato in San Giovanni in Persiceto, Via Cassola n. 14, la sera prima unitamente a e , “ci sedemmo su un muretto all'esterno del fienile. Qui Parte_1 Controparte_3 abbiamo trascorso la serata giocando a carte e fumando sigarette. Non avevamo con noi nessuna bevanda alcolica né altro tipo di sostanze”; dichiarazioni confermate durante l'interrogatorio del
21/05/2018 (All. 6 fasc. ed ulteriormente confermate in sede di interrogatorio formale CP_1 all'udienza civile del 9/4/2021;
- stesso dicasi per , il quale, in sede di spontanee dichiarazioni rese alla Controparte_3
P.G., ammetteva che la sera prima era stato in compagnia di e presso il CP_2 Pt_1 casolare di San Giovanni in Persiceto: “preciso che nel casolare sito in via Cassola ero presente anch'io insieme a e ; Controparte_2 Parte_1
- a ben vedere, è il medesimo sentito in sede di interrogatorio formale all'udienza Pt_1 del 9 aprile 2021, ad ammettere di essere sul luogo del fatto insieme agli altri due ragazzi;
infatti, rispondendo alla domanda con cui gli si chiedeva se, la sera dell'incendio, si trovasse all'interno del fienile del intento a giocare a carte e fumare sigarette unitamente a e CP_1 CP_2 CP_3 il rispondeva: “no, non è vero;
io ero sotto al porticato, fuori dal fienile…io ho giocato Pt_1 solo a carte e non ho mai fumato”;
- gli accertamenti eseguiti dalla Polizia Giudiziaria sui telefoni di e CP_2 CP_3 hanno consentito di appurare che anche quest'ultimo si trovava nei pressi del casolare del Pt_1 al momento dell'incendio; CP_1
- a ciò si aggiunga che, dalla relazione di servizio di Carabinieri di San Giovanni in
Persiceto del 14/02/2017 è emerso anche che “dall'interrogazione alla Banca dati SDI a carico del risulta un precedente della stessa tipologia, ovvero deferito a p.l. alla Procura Parte_1 della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna con informativa datata 10.01.2014 redatta dal Comando Stazione CC di Cento per la violazione di cui all'art. 424 C.P. ai danni di una
Chiesa di quel centro, perché danneggiava incendiandoli delle decorazioni in carta. Lo stesso risulta anche deferito a p.l. per reati contro il patrimonio e contro le persone” (All. 1 fasc. . CP_1
Del tutto inconsistente, peraltro, si rivela il tentativo del di affermare la propria Pt_1 estraneità ai fatti di causa, asserendo che i suoi due amici si erano messi d'accordo per scaricare la responsabilità su di lui, contraddicendosi nel momento stesso in cui, poi, afferma che lo stesso ebbe a dichiarare, nel verbale di ricezione di querela orale, di avere ricevuto - la CP_1 mattina dell'incendio – la visita del Sig. , unitamente al figlio , i quali Parte_3 CP_2
“praticamente sono venuti per chiedere scusa poiché l'incendio sarebbe stato causato dal figlio
insieme ad un suo amico, entrambe parti individuate da Voi Carabinieri;
mi hanno detto CP_2 che l'incendio non è stato voluto, erano lì a fumare delle sigarette e il fuoco si era appiccato involontariamente”.
Appare davvero scarsamente credibile che il prima si accordi con il CP_2 CP_3 per accusare il (si noti che i due confessavano ai CC. le loro colpe già nel corso delle Pt_1 perquisizioni avvenute la notte stessa dell'incendio), e la mattina dopo si rechi dal per CP_1 autoaccusarsi del fatto.
Così come risulta inconsistente il tentativo degli altri due ragazzi di addossare l'intera responsabilità del sinistro sul attesa la contraddittoria versione dei fatti fornita dagli stessi. Pt_1
Infatti, mentre il interrogato dagli inquirenti, riferiva: “Ad un certo punto, CP_2 cominciò a giocare con l'accendino indirizzando la fiamma verso le balle di Parte_1 fieno (...) Sia io che gli dicevamo di smetterla di giocare poiché poteva essere CP_3 CP_3 pericoloso, poteva succedere un casino e potevamo farci male. AC non ascoltò ciò che gli stavamo dicendo poiché andò col fuoco dell'accendino direttamente sul ballone il quale prese fuoco in una piccola parte”, il sempre ai CC. di San Giovanni in Persiceto, dichiarava: “preciso CP_3 che nel casolare sito in via Cassola ero presente anch'io insieme a e Controparte_2
(…) ad un certo punto con una cicca che ha gettato è partito Parte_1 Pt_1
l'incendio ed abbiamo tentato di spegnere le fiamme. Convinti che le fiamme fossero spente siamo andati via”.
Da tutto quanto sin qui detto non possono che discenderne due considerazioni: la prima è che l'esperita istruttoria e l'acquisizione degli atti del procedimento penale consente tranquillamente di affermare la sussistenza non solo di indizi, ma di prove vere e proprie acquisite agli atti di causa e dinanzi alle quali non è seriamente sostenibile l'estraneità dei tre giovani al sinistro oggetto di causa, con conseguente conferma, sul punto, dell'impugnata Sentenza.
La seconda è che i tre correi hanno tutti contribuito alla causazione del sinistro, introducendosi abusivamente in una proprietà privata e mettendosi a fumare in un fienile, mentre giocavano a carte, con ciò realizzando una condotta imprudente e negligente che li accomuna nella produzione dell'evento finale.
A mente dell'art. 2055 c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41
c.p., tutti i compartecipi di un'azione comune sono ritenuti responsabili del danno, anche se sia conseguenza di diverse azioni di più soggetti responsabili, anche tra loro indipendenti, ma insieme concorrenti nella sua produzione (ex multis Cass. Civ., n. 12957/2021; in tema si veda anche Cass.
Civ., Sez. Unite, n. 13143/2022), con la precisazione contenuta nell'ultimo comma del predetto articolo, secondo cui “Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali”, situazione certamente verificatasi nel caso di specie, a causa delle contrastanti e contraddittorie versioni fornite dai tre protagonisti § Con il terzo motivo e quarto motivo dell'appello principale, con il terzo motivo dell'appello incidentale e con il secondo motivo dell'appello incidentale si lamentano CP_2 CP_3 errori e/o omissioni del CTU: erronea valutazione dei danni operata dal CTU che ha redatto un elaborato non chiaro, non logico, nonché di difficile comprensione, affetta da evidenti e macroscopici errori in ordine alla quantificazione del valore del fabbricato ante danno e priva delle risposte alle osservazioni del CTP Geom. Per_1
Inoltre, il CTU non avrebbe considerato (per il calcolo del deprezzamento dell'immobile) che nel 2017 il fienile aveva una potenzialità edificatoria abitativa, ma che nel 2021 detta potenzialità abitativa era venuta meno, essendo mutato il Piano Territoriale Metropolitano, che ha stabilito, a far data dal 2021, l'impossibilità di trasformare i rustici non residenziali in residenziali, così che quel fienile poteva essere adibito solo a ricovero attrezzi.
Il tutto senza considerare che la presenza dell'amianto sull'immobile aveva già determinato un considerevole deprezzamento che il CTU non avrebbe tenuto in considerazione.
Si lamenta, inoltre, erronea valutazione dei danni ed erronea quantificazione degli stessi operata dal Giudice di prime cure, sulla scorta degli errori della CTU, per non avere ridotto l'importo risarcitorio detraendo il costo della demolizione del fabbricato e l'IVA; per non avere operato una ulteriore riduzione sulla base del concorso colposo dell'attore in primo grado ex art. 1227 c.c.; per avere erroneamente valutato il valore dell'immobile ante sinistro.
Il Tribunale, in ordine alla stima del valore dell'immobile si è discostato immotivatamente e irragionevolmente anche dalla valutazione del CTU, ritenendo che l'immobile di cui si discute, avesse un valore ante sinistro € 100.000, quando il CTU aveva individuato un valore addirittura inferiore e pari ad € 80.000.
Inoltre, dai costi di bonifica dell'amianto – che comunque il avrebbe dovuto CP_1 sostenere - andava detratta l'VA (per un importo pari ad € 15.972,00) in quanto la fattura era intestata all' , circostanza che erroneamente il Giudice di prime cure non ha preso Parte_4 in considerazione.
Analogamente, non potrà non considerarsi il concorso del creditore nell'aggravamento del danno ex art. 1227 c.c., in quanto la Legge di Stabilità 2016 (l. 221/2015) aveva previsto una serie di disposizioni per promuovere la green economy, tra cui anche un bonus per la rimozione di amianto utilizzabile per gli anni 2016 – 2017 (anno in cui è stata effettuata la bonifica del manufatto) – 2018 – 2019 e da ultimo rinnovato anche per il 2020.
A seguito di detto provvedimento esistevano diverse agevolazioni per la rimozione dell'eternit, consistenti in detrazioni fiscali ai fini IRPEF del 50% sulle spese di edilizia
(manutenzione ordinaria e straordinaria), tra le quali rientrava anche lo smaltimento dell'amianto.
Quindi, il avrebbe potuto procedere alla rimozione dell'amianto già a decorrere dal CP_1
2016 proprio in virtù della legge citata e così ottenere la detrazione, diminuendo (dimezzando) i costi di bonifica.
I motivi sono parzialmente fondati.
Sulla richiesta di rinnovazione della CTU, gli appellanti non introducono alcuna nuova o diversa motivazione rispetto a quelle già svolte in primo grado e già sottoposte al vaglio del CTU
(che ha risposto da pag. 25 a pag. 28 del proprio elaborato) e del Tribunale, limitandosi a ribadire le considerazioni critiche svolte dal proprio Consulente, senza specificare perchè dovrebbe essere preferito il percorso alternativo suggerito dallo stesso in luogo di quello individuato dal CTU e dal
Giudice di prime cure.
Riguardo, invece, alla quantificazione del danno, vanno svolte alcune considerazioni: innanzitutto il Tribunale ha ritenuto dovuta l'intera spesa riguardante i costi di bonifica, in quanto la
L. 257/1992 non poneva, di per sé, alcun obbligo di rimozione dei tetti in amianto se non al verificarsi di determinate condizioni o, al massimo, l'incentivava, lasciando la scelta alla discrezionalità delle parti, comunque, in quanto che la semplice vetustà dell'immobile non era, di per sé, elemento per ritenere che il manufatto costituisse pericolo per la salubrità ambientale e necessitasse quindi di una sostituzione.
Tuttavia, occorre tener conto che, successivamente, sono state introdotte ulteriori disposizioni in attuazione della Legge 257/92, ed in particolare: il D.M. 6 settembre 1994: che stabilisce norme e metodologie tecniche per la cessazione dell'uso dell'amianto; il D.M. 14 maggio
1996: che regola gli interventi di bonifica;
il D.Lgs. 152/2006: che introduce norme ambientali per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;
il D.Lgs. 81/2008: che definisce disposizioni normative su invio notifica (art. 250), misure di prevenzione (art. 251) e lavori di demolizione o rimozione dell'amianto (art. 256); il D.Lgs. 121/2020: che impone l'attuazione della direttiva UE che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
Sulla base della normativa attuale l'obbligo di rimozione dell'amianto è previsto nei casi in cui il materiale risulti friabile, danneggiato o deteriorato.
Orbene, nel caso di specie non siamo in presenza di una semplice vetustà dell'immobile, ma di una ben più grave situazione di abbandono, ammessa dallo stesso il quale ha CP_1 esplicitamente dichiarato che “Il manufatto è vetusto e malandato, non abitato”.
Anche dalle foto in atti è agevole evincere lo stato di fatiscenza del fabbricato, sicuramente aggravato dai numerosi e tremendi eventi sismici del 2012, che hanno duramente colpito anche il territorio di San Giovanni in Persiceto, comune ricompreso nella “zona 2”, ovvero ad alto rischio sismico.
E', pertanto, più probabile che non, che il tetto in eternit del fienile fosse ormai danneggiato al punto da renderne necessario lo smaltimento e la bonifica.
In ogni caso, va considerato che detto costo era comunque da sostenere da parte del CP_1 infatti, se lo stesso avesse voluto tenere e ristrutturare il fienile, avrebbe dovuto sostenere i costi per la bonifica del tetto in eternit, mentre se lo avesse voluto vendere (come poi è accaduto), dal prezzo dell'immobile doveva certamente decurtarsi il costo per la bonifica dell'amianto.
Di conseguenza, il prezzo pagato per lo smaltimento del tetto non può essere addebitato ai convenuti in primo grado.
Sul punto il CTU scrive: “Il GEOM. per le convenute e Persona_2 CP_2
tramite le osservazioni alla relazione preliminare, sostiene che le condizioni del manto di Pt_1 copertura ante incendio avrebbero imposto al proprietario un intervento di sostituzione che calcola in € 16.925,15 + IVA per un totale di 20.648,68 €.
La stima proposta dal CTP è coerente in relazione all'ipotetico intervento di sostituzione, ma lo scrivente pur ritenendo lo scenario plausibile, non ha elementi per qualificare, in termini di stato di conservazione, il manto di copertura al momento del sinistro pertanto non è stato in grado di valutare la vetustà e la vita residua del componente. Le istanze presentate al
[...]
e all' non hanno fornito alcun elemento di riscontro. Parte_5 Pt_6
Nell'eventualità che l'Illustre Giudicante ritenesse corretto riconoscere l'istanza delle convenute, l'onere verrebbe ridotto di circa 20.600,00 € stimati per la rimozione delle lastre di copertura in condizioni ordinarie” (pag. 30 CTU).
Ne discende che dai costi di bonifica, pari ad € 88.572, vanno detratti € 16.925,15 (dell'IVA si parlerà qui appresso), quale costo di smaltimento del tetto in eternit, che comunque il CP_1 avrebbe dovuto sostenere.
Inoltre, la società ha fatturato l'importo dovuto per gli interventi di Parte_2 bonifica, demolizione e smaltimento, all'azienda agricola titolare di P. IVA n. CP_1
(All. 9 fasc. e, pertanto, dall'importo di € 88.572,00 va scomputata l'IVA di € P.IVA_1 CP_1
15.972, portata in detrazione con la dichiarazione dei redditi dall'imprenditore agricolo, come dallo stesso pacificamente ammesso: “…il non aveva alcuna possibilità di detrazione CP_1 delle spese sostenute, salvo – come già riconosciuto – l'IVA” (pag. 7 Comparsa di costituzione in appello . CP_1
In definitiva, dalla complessiva somma di € 92,600, portata dalla condanna pronunciata dal primo Giudice, vanno decurtati € 16.925,15, quale costo per lo smaltimento del tetto in eternit, che comunque il avrebbe dovuto sostenere ed € 15.972, per l'IVA, portata in detrazione. CP_1
Di conseguenza, la somma complessivamente dovuta, in solido, dai convenuti in primo grado, è pari ad € 59.702,85, oltre rivalutazione ed interessi legali dal sinistro al saldo effettivo.
In proposito vale notare che se si somma il predetto risarcimento (compresi rivalutazione ed interessi) al prezzo ottenuto dal per la vendita dell'immobile (€ 80.000), avvenuta nel CP_1 dicembre 2020, si ottiene una somma quasi sovrapponibile a quella richiesta dall'attore in atto di citazione (€ 148.572).
Visto il parziale accoglimento dell'appello principale e di quelli incidentali e considerato il complessivo esito della lite, sussistono le condizioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado fra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di e , avverso CP_1 Controparte_2 Controparte_3 la Sentenza del Tribunale di Bologna n. 369/2023, così dispone:
A) In parziale accoglimento dell'appello principale e di quelli incidentali, condanna e in Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 solido, al pagamento, in favore di della complessiva somma di € CP_1
59.702,85, oltre rivalutazione ed interessi legali dal sinistro al saldo effettivo.
B) Conferma nel resto.
C) Dichiara integralmente compensate, fra le parti, le spese del presente grado di giudizio. Così deciso in Bologna il 13.10.2025
Il Giudice Ausiliario - Estensore
Dott. Giovanni Mazzei
Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Rossi