CA
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 13/02/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 174/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
La Corte d'Appello in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Grixoni Presidente relatore dott.ssa Doriana Meloni Consigliere dott.ssa Monica Moi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 174/2024 v..g. promossa da:
rappresentato e difeso dell'Avv. OGGIANO VANNI Parte_1
MARIA e dall'Avv. OGGIANO DAVIDE ), come da procura in atti C.F._1
RECLAMANTE
Contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dell'Avv. CAREDDU MICHELE come da procura in atti
RESISTENTE
Contro
Controparte_2 [...]
rappresentata e difesa dagli Avv. FATTORI ANDREA e CAMISASCA MATTEO, Parte_1
come da procura in atti pagina 1 di 6 RESISTENTE
Oggetto: Altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia di fallimento
All'udienza del 17.01.2025 le parti hanno insistito sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per “previa declaratoria che per quanto risultante in atti Parte_1
e dall'eventuale espletata istruttoria, l'odierna società reclamante deve considerarsi Impresa minore
ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 14/2019, così
come richiamato dall'art. 121 del citato Decreto Legislativo, in riforma dell'impugnata Sentenza,
revocarsi lo stato di Liquidazione Giudiziale dell'odierna società reclamante, così come disposto dal
Tribunale Civile di Tempio Pausania. Il tutto con vittoria di spese e compensi di avvocato.
In via istruttoria: - si chiede l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del precedente grado del giudizio;
-
si deduce CTU al fine di accertare e/o confermare in capo all'odierna società reclamante la mancanza
dei presupposti per la sua Liquidazione Giudiziale”;
Per Controparte_1
“Rigettare il reclamo e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 18/2024 del Tribunale di Tempio
Pausania con la quale è stata dichiarata aperta la Liquidazione Giudiziale della - Parte_1
Vittoria di spese e compensi del giudizio”;
Per e per essa “confermare la Controparte_2 Controparte_2
dichiarazione di liquidazione giudiziale di (P. IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in (07030) LB (Sassari), via L'Avru n. 4,
resa dal Tribunale Civile di Tempio Pausania con sentenza n. 18/2024”.
pagina 2 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 12/10/2024, la ha proposto reclamo avverso la sentenza n. 18/2024 Parte_1
emessa in data 30.8.24 dal Tribunale di Tempio Pausania con cui, dopo la dichiarazione della sua contumacia, veniva dichiarata aperta la liquidazione giudiziale.
Ha lamentato la reclamante:
1) l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 14/2019, per mancanza di attivo patrimoniale superiore a euro 300.000,00,
2) la presenza di ricavi, nei tre esercizi antecedenti, inferiori alla soglia di legge di euro 200.000,00,
come risultante dai registri IVA;
3) l'ammontare di debiti inferiore a 500.000,00.
Ha quindi concluso chiedendo, in riforma della sentenza, la revoca dello stato di liquidazione, con vittoria di spese.
Ritualmente si sono costituite sia la TE che il creditore istante (e per essa Controparte_2
) domandando il rigetto del reclamo, con vittoria di spese. Controparte_2
La causa è stata tenuta a decisione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo scambio di note scritte, sulle conclusioni di cui sopra.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è infondato.
La liquidazione giudiziale veniva dichiarata dal tribunale sul presupposto che, provata l'insolvenza sulla scorta di plurimi elementi sintomatici, la società convenuta, rimasta contumace, non aveva fornito, come era suo onere, la prova del possesso del requisito dimensionale. In ossequio alla natura devolutiva del reclamo, che non preclude al soggetto che impugna di dimostrare in sede di gravame producendo documenti non versati in primo grado l'insussistenza dei presupposti per la liquidazione,
sono stati prodotti dalle parti in questo grado di giudizio nuovi documenti.
pagina 3 di 6 Sulla insussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 14/2019, per
mancanza di attivo patrimoniale superiore a euro 300.000,00
Ha sostenuto in proposito la reclamante di essere proprietaria di due beni immobili nel Comune di
Valledoria, oggetto di pignoramento nella procedura esecutiva n. 224/2017 pendente davanti al
Tribunale di Sassari. Ha evidenziato che, in tale procedura, il perito aveva stimato tali beni per un valore di euro 296.855,00, e che pertanto non poteva ritenersi superata la soglia di legge.
La censura non merita pregio.
Se è vero, infatti, che l'ausiliare stimava gli immobili pignorati attribuendo loro un valore di poco inferiore a euro 300.000,00, altrettanto vero è che all'interno di essi risultano presenti impianti e attrezzature non oggetto di stima, trattandosi di una esecuzione solo immobiliare. La affermazione che tali attrezzature si trovino in pessimo stato e siano prive di valore risulta smentita dai documenti prodotti alla udienza del 15.1.2025. Tali mobili, sono indicati nel bilancio del 31.12.2023, nel quale risulta un attivo patrimoniale pari ad euro 559.541,00 (così come i debiti). Tali attrezzature sono,
altresì, indicate nel bilancio relativo all'anno 2016, per un valore pari ad euro 267.704.
Deve di conseguenza ritenersi non raggiunta la prova in ordine al mancato superamento della soglia dell'attivo patrimoniale.
Sulla presenza di ricavi, nei tre esercizi antecedenti, inferiori alla soglia di legge
Quanto all'attivo patrimoniale, risulta che alla data del 31/12/2016 venivano indicati crediti pari ad euro 388.622,00, rimanenze pari ad euro 152.382,00, e disponibilità liquide pari ad euro 15.509,00.
In assenza di ulteriori bilanci o di altri elementi di valutazione, non appare dimostrato il mancato superamento della soglia relativa all'attivo patrimoniale.
Sull'ammontare di debiti anche non scaduti inferiore a 500.000,00.
pagina 4 di 6 In proposito, ha sostenuto la reclamante che il credito vantato dall'Agenzia delle Entrate non sarebbe pari ad euro 513.420,90, come indicato in sentenza, ma a quello di euro 4.745,83. Infatti, a suo dire,
l'Ente non avrebbe notificato le cartelle con importi superiori che, in ogni caso, dovrebbero considerarsi prescritti per decorso del tempo.
In sintesi, la non ha contestato il credito vantato dalla pari ad Parte_1 Controparte_2
euro 231.526,08, derivante da mutuo fondiari, né quello di euro 53.615, 25 portato da decreto ingiuntivo emesso sulla base di un contratto di conto corrente.
Anche tale doglianza non merita pregio.
Agli atti il prospetto riepilogativo trasmesso dall'Agenzia delle Entrate per debiti pari a euro
513.420,90, confermati altresì dal bilancio del 31.12.23, che indica una situazione debitoria di oltre euro 500.000.
Agli atti, altresì, le domande di ammissione allo stato passivo per complessivi euro 902.506,50 relativi a (euro 420.631,41), (euro 23.841,80), ( Controparte_2 Controparte_3 CP_4
euro 14.560,48), Agenzia delle Entrate (con estratti di ruolo per complessivi euro 443.472,81), ben,
quindi, superiori alla soglia di legge.
Né può dolersi in questa sede la reclamante di non avere ricevuto la notifica di alcune cartelle esattoriali, con conseguente prescrizione dei crediti: l'esposizione debitoria - da valutare per il superamento della soglia – è, infatti, quella complessiva, che comprende sia i debiti scaduti, sia quelli non scaduti, sia, infine, quelli sub iudice.
In contrasto con quanto avversamente affermato, nell'ultimo bilancio depositato (anno 2016), venivano indicati debiti tributari per complessivi euro 173.379,00, oltre debiti verso istituti di previdenza per ulteriori euro 50.047,00.
Un simile quadro probatorio non consente in alcun modo di considerare soddisfatto l'onere gravante sulla società, cui non può certo supplirsi tramite una consulenza tecnica, di contenuto solo esplorativo.
pagina 5 di 6 La prova dell'ammontare sotto soglia dell'attivo patrimoniale, dei ricavi lordi e dell'indebitamento complessivo non può dirsi raggiunta e il reclamo va di conseguenza respinto.
Le spese processuali, liquidate al valore medio dello scaglione indeterminabile-complessità minima,
devono essere poste a carico del reclamante.
Si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: 1) rigetta il reclamo proposto da avverso la sentenza n. 18/2024 del Parte_1
Tribunale di Tempio Pausania;
2) condanna la reclamante alla rifusione in favore delle reclamate delle spese processuali, che liquida per ciascuno in euro 6.946,00 per compensi, oltre quanto dovuto per legge;
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 115/02.
Sassari, 12/02/2025
Il Presidente - relatore Dott.ssa Maria Grixoni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
La Corte d'Appello in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Grixoni Presidente relatore dott.ssa Doriana Meloni Consigliere dott.ssa Monica Moi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 174/2024 v..g. promossa da:
rappresentato e difeso dell'Avv. OGGIANO VANNI Parte_1
MARIA e dall'Avv. OGGIANO DAVIDE ), come da procura in atti C.F._1
RECLAMANTE
Contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dell'Avv. CAREDDU MICHELE come da procura in atti
RESISTENTE
Contro
Controparte_2 [...]
rappresentata e difesa dagli Avv. FATTORI ANDREA e CAMISASCA MATTEO, Parte_1
come da procura in atti pagina 1 di 6 RESISTENTE
Oggetto: Altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia di fallimento
All'udienza del 17.01.2025 le parti hanno insistito sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per “previa declaratoria che per quanto risultante in atti Parte_1
e dall'eventuale espletata istruttoria, l'odierna società reclamante deve considerarsi Impresa minore
ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 14/2019, così
come richiamato dall'art. 121 del citato Decreto Legislativo, in riforma dell'impugnata Sentenza,
revocarsi lo stato di Liquidazione Giudiziale dell'odierna società reclamante, così come disposto dal
Tribunale Civile di Tempio Pausania. Il tutto con vittoria di spese e compensi di avvocato.
In via istruttoria: - si chiede l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del precedente grado del giudizio;
-
si deduce CTU al fine di accertare e/o confermare in capo all'odierna società reclamante la mancanza
dei presupposti per la sua Liquidazione Giudiziale”;
Per Controparte_1
“Rigettare il reclamo e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 18/2024 del Tribunale di Tempio
Pausania con la quale è stata dichiarata aperta la Liquidazione Giudiziale della - Parte_1
Vittoria di spese e compensi del giudizio”;
Per e per essa “confermare la Controparte_2 Controparte_2
dichiarazione di liquidazione giudiziale di (P. IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in (07030) LB (Sassari), via L'Avru n. 4,
resa dal Tribunale Civile di Tempio Pausania con sentenza n. 18/2024”.
pagina 2 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 12/10/2024, la ha proposto reclamo avverso la sentenza n. 18/2024 Parte_1
emessa in data 30.8.24 dal Tribunale di Tempio Pausania con cui, dopo la dichiarazione della sua contumacia, veniva dichiarata aperta la liquidazione giudiziale.
Ha lamentato la reclamante:
1) l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 14/2019, per mancanza di attivo patrimoniale superiore a euro 300.000,00,
2) la presenza di ricavi, nei tre esercizi antecedenti, inferiori alla soglia di legge di euro 200.000,00,
come risultante dai registri IVA;
3) l'ammontare di debiti inferiore a 500.000,00.
Ha quindi concluso chiedendo, in riforma della sentenza, la revoca dello stato di liquidazione, con vittoria di spese.
Ritualmente si sono costituite sia la TE che il creditore istante (e per essa Controparte_2
) domandando il rigetto del reclamo, con vittoria di spese. Controparte_2
La causa è stata tenuta a decisione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo scambio di note scritte, sulle conclusioni di cui sopra.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è infondato.
La liquidazione giudiziale veniva dichiarata dal tribunale sul presupposto che, provata l'insolvenza sulla scorta di plurimi elementi sintomatici, la società convenuta, rimasta contumace, non aveva fornito, come era suo onere, la prova del possesso del requisito dimensionale. In ossequio alla natura devolutiva del reclamo, che non preclude al soggetto che impugna di dimostrare in sede di gravame producendo documenti non versati in primo grado l'insussistenza dei presupposti per la liquidazione,
sono stati prodotti dalle parti in questo grado di giudizio nuovi documenti.
pagina 3 di 6 Sulla insussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 14/2019, per
mancanza di attivo patrimoniale superiore a euro 300.000,00
Ha sostenuto in proposito la reclamante di essere proprietaria di due beni immobili nel Comune di
Valledoria, oggetto di pignoramento nella procedura esecutiva n. 224/2017 pendente davanti al
Tribunale di Sassari. Ha evidenziato che, in tale procedura, il perito aveva stimato tali beni per un valore di euro 296.855,00, e che pertanto non poteva ritenersi superata la soglia di legge.
La censura non merita pregio.
Se è vero, infatti, che l'ausiliare stimava gli immobili pignorati attribuendo loro un valore di poco inferiore a euro 300.000,00, altrettanto vero è che all'interno di essi risultano presenti impianti e attrezzature non oggetto di stima, trattandosi di una esecuzione solo immobiliare. La affermazione che tali attrezzature si trovino in pessimo stato e siano prive di valore risulta smentita dai documenti prodotti alla udienza del 15.1.2025. Tali mobili, sono indicati nel bilancio del 31.12.2023, nel quale risulta un attivo patrimoniale pari ad euro 559.541,00 (così come i debiti). Tali attrezzature sono,
altresì, indicate nel bilancio relativo all'anno 2016, per un valore pari ad euro 267.704.
Deve di conseguenza ritenersi non raggiunta la prova in ordine al mancato superamento della soglia dell'attivo patrimoniale.
Sulla presenza di ricavi, nei tre esercizi antecedenti, inferiori alla soglia di legge
Quanto all'attivo patrimoniale, risulta che alla data del 31/12/2016 venivano indicati crediti pari ad euro 388.622,00, rimanenze pari ad euro 152.382,00, e disponibilità liquide pari ad euro 15.509,00.
In assenza di ulteriori bilanci o di altri elementi di valutazione, non appare dimostrato il mancato superamento della soglia relativa all'attivo patrimoniale.
Sull'ammontare di debiti anche non scaduti inferiore a 500.000,00.
pagina 4 di 6 In proposito, ha sostenuto la reclamante che il credito vantato dall'Agenzia delle Entrate non sarebbe pari ad euro 513.420,90, come indicato in sentenza, ma a quello di euro 4.745,83. Infatti, a suo dire,
l'Ente non avrebbe notificato le cartelle con importi superiori che, in ogni caso, dovrebbero considerarsi prescritti per decorso del tempo.
In sintesi, la non ha contestato il credito vantato dalla pari ad Parte_1 Controparte_2
euro 231.526,08, derivante da mutuo fondiari, né quello di euro 53.615, 25 portato da decreto ingiuntivo emesso sulla base di un contratto di conto corrente.
Anche tale doglianza non merita pregio.
Agli atti il prospetto riepilogativo trasmesso dall'Agenzia delle Entrate per debiti pari a euro
513.420,90, confermati altresì dal bilancio del 31.12.23, che indica una situazione debitoria di oltre euro 500.000.
Agli atti, altresì, le domande di ammissione allo stato passivo per complessivi euro 902.506,50 relativi a (euro 420.631,41), (euro 23.841,80), ( Controparte_2 Controparte_3 CP_4
euro 14.560,48), Agenzia delle Entrate (con estratti di ruolo per complessivi euro 443.472,81), ben,
quindi, superiori alla soglia di legge.
Né può dolersi in questa sede la reclamante di non avere ricevuto la notifica di alcune cartelle esattoriali, con conseguente prescrizione dei crediti: l'esposizione debitoria - da valutare per il superamento della soglia – è, infatti, quella complessiva, che comprende sia i debiti scaduti, sia quelli non scaduti, sia, infine, quelli sub iudice.
In contrasto con quanto avversamente affermato, nell'ultimo bilancio depositato (anno 2016), venivano indicati debiti tributari per complessivi euro 173.379,00, oltre debiti verso istituti di previdenza per ulteriori euro 50.047,00.
Un simile quadro probatorio non consente in alcun modo di considerare soddisfatto l'onere gravante sulla società, cui non può certo supplirsi tramite una consulenza tecnica, di contenuto solo esplorativo.
pagina 5 di 6 La prova dell'ammontare sotto soglia dell'attivo patrimoniale, dei ricavi lordi e dell'indebitamento complessivo non può dirsi raggiunta e il reclamo va di conseguenza respinto.
Le spese processuali, liquidate al valore medio dello scaglione indeterminabile-complessità minima,
devono essere poste a carico del reclamante.
Si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: 1) rigetta il reclamo proposto da avverso la sentenza n. 18/2024 del Parte_1
Tribunale di Tempio Pausania;
2) condanna la reclamante alla rifusione in favore delle reclamate delle spese processuali, che liquida per ciascuno in euro 6.946,00 per compensi, oltre quanto dovuto per legge;
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 115/02.
Sassari, 12/02/2025
Il Presidente - relatore Dott.ssa Maria Grixoni
pagina 6 di 6