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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 4492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4492 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13649/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13649/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 3 giugno 2025 ad ore 12.00 innanzi al dott. Caterina Maria Spinnler, sono comparsi:
Per l'avv. GUERINI ROCCO Parte_1
AT precisa le conclusioni come da foglio depositato il 30.5.2025. Contesta quanto dedotto da controparte poiché la parte convenuta non ha soddisfatto l'onere della prova, non ha articolato prova alcuna ed ha depositato fatture non collegate con la domanda riconvenzionale, tanto meno ha dimostrato di avere sostenuto le spese come analiticamente scritto negli atti .
Per l'avv. Francesco Donzelli in sostituzione dell'avv. CUPIDO MARCO MARIO CP_1 precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione . Evidenza che la condotta di parte attrice dimostra la corretta e compiuta effettuazione dei lavori in esecuzione del contratto e quindi la debenza delle somme richiesta in via riconvenzionale e di quella già corrisposta
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi agli atti depositati precisano le conclusioni come da fogli separati che siglati dal giudice vengono allegati al presente verbale e costituiscono parte integrante dello stesso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13649/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1
) con il patrocinio dell'avv. GUERINI ROCCO AT e con elezione di P.IVA_1
domicilio in VIA GEN. G. GOVONE, 56 20155 MILANO presso l'avvocato suddetto
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CUPIDO MARCO CP_1 P.IVA_2
MARIO e con elezione di domicilio in VIA NINO BIXIO, 45 20129 MILANO presso lo studio dell'avvocato suddetto
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso, rispettivamente, la parte attrice, come da foglio depositato in via telematica, e, la parte convenuta, come da comparsa di risposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha convenuto in giudizio la società Controparte_2 CP_1 proponendo le seguenti domande: “ NEL MERITO: in via principale, preso atto del grave e
[...]
pagina 2 di 7 colpevole inadempimento e/o inesatto adempimento di in persona del l.r.p.t., al contratto CP_1
29.7.20 (e successive integrazioni e/o modifiche in atti), occorrendo, accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento del predetto contratto 29.7.20 (e successive integrazioni e/o modifiche in atti) e, in ogni caso, l'insussistenza di qualsiasi credito di in persona del l.r.p.t., nei CP_1
confronti di in persona del l.r.p.t., in relazione ai fatti Controparte_2
di cui in premessa e, per l'effetto: - condannare in persona del l.r.p.t, a stornare le fatture CP_1 emesse erroneamente e illegittimamente in eccedenza per € 249.779,61 nei confronti di
[...]
in persona del l.r.p.t. o quel maggiore o minore importo ritenuto di Controparte_2 giustizia e, conseguentemente, a emettere correlative note di credito per € 249.779,61 o per quel maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, in favore di Controparte_2
in persona del l.r.p.t., nonché condannare in persona del l.r.p.t. a rimborsare a
[...] CP_1
in persona del l.r.p.t., la somma di €55.441,61, dalla Controparte_2
medesima pagata in eccedenza rispetto al dovuto o quel maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo e ciò a titolo di ripetizione di indebito ex art.2033 e ss. c.c. o subordinatamente, occorrendo, anche a titolo di arricchimento senza causa ex artt.2041/2042
c.c. Con vittoria delle spese di lite, oltre rimborso spese generali 15% e oneri fiscali”.
Si è costituita in giudizio la società convenuta chiedendo accogliersi le seguenti domande : “ nel merito: - respingere tutte le domande dell'odierna opponente, per i motivi di cui in narrativa. in via riconvenzionale: - accertare l'esistenza del credito vantato da nei confronti di CP_1 [...]
e, di conseguenza, condannare questi al pagamento Controparte_2
della somma di Euro 194.338,00, o alla maggior o minor somma determinata dal Giudice, oltre interessi. in ogni caso: - con condanna della controparte al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, come e se per legge dovuti”.
Con la memoria ex art. 183 VI comma n.1 la società attrice ha chiesto dichiararsi nulla ex art. 167 comma 2° c.p.c. e comunque respingersi la domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta.
E' stato esperito il tentativo di conciliazione e la società convenuta non ha accettato la proposta transattiva formulata dalla società attrice di abbandono della causa a spese compensate con storno delle fatture emesse in eccedenza dalla società convenuta per l'importo di euro 249.779,61, emissione di relative note di credito da parte della società convenuta in favore della società attrice e reciproca rinuncia alle rispettive domande di condanna ( cfr verbale udienza del 13.3.2024 ). Non è stata esperita alcuna attività istruttoria, avendovi la parti rinunciato chiedendo la fissazione di udienza per la pagina 3 di 7 precisazione delle conclusioni, e la causa è stata decisa a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 3.6.2025.
Preliminarmente va detto che ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La società attrice, sull'allegazione dell'inadempimento della società convenuta al contratto stipulato tra le parti in data 29.7.2020 con il quale aveva conferito a mandato senza CP_2 CP_1
rappresentanza per la realizzazione dei lavori di ristrutturazioni di chioschi edicola di proprietà di
- inadempimento consistente nell'emissione di fatture per lavori non concordati e non CP_2
eseguiti, parte dei quali già pagati dalla società attrice, e nei ritardi nell'ultimazione dei lavori, nell'incompletezza dei lavori realizzati, nella mancata certificazione degli impianti e nel cattivo funzionamento delle attrezzature - ha chiesto lo storno delle fatture illegittimamente emesse dalla convenuta e la sua condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
La società convenuta ha resistito negando l'inadempimento contrattuale ed affermando che gli importi richiesti corrispondevano ai costi sostenuti per l'esecuzione del lavori da parte delle ditte individuate dal in esecuzione del contratto di mandato e che tali lavori erano stati compiutamente CP_1
eseguiti e corrispondevano ai costi fatturati alla società attrice;
ha dedotto di essere creditrice della somma residua di euro 194.338,00 corrispondente alla differenza tra quanto fatturato ( euro 594.121,42
) e quanto pagato dalla società attrice ( euro 399.783,42 ).
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio valgono i seguenti principi di diritto.
La società attrice, che ha agito per lo storno di fatture emesse illegittimamente dalla società convenuta e per la restituzione di somme non dovute corrisposte in forza di contratto di mandato intercorso tra le parti allegando l'inadempimento contrattuale della società convenuta, ha compiutamente assolto all'onere probatorio offrendo prova della fonte negoziale del suo diritto con la produzione del contratto intercorso tra le parti ( Cass. 13533 del 30.10.2001 ).
La società convenuta che, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento contrattuale – consistente nell'emissione di fatture per lavori non concordati e nell'incompiuta e ritardata esecuzione dei lavori – per andare esente da responsabilità avrebbe dovuto dimostrare l'adempimento contrattuale ( Cass. S.U.
13533/ 2001 ). Tale prova non è stata offerta.
pagina 4 di 7 Con contratto in data 29.7.2020 la società attrice ha conferito alla società convenuta mandato senza rappresentanza per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione dei chioschi edicola di proprietà della prima ( doc. 1 di parte attrice ). Tale contratto prevedeva la facoltà per la convenuta di avvalersi per la realizzazione dei lavori di ditte e professionisti terzi a cui appaltare lo svolgimento dei lavori con l'obbligo di sottoporre alla mandante “ il capitolato lavori, i tempi di realizzazione degli interventi ed i costi da sostenere “ e di rispettare “ budget e tempistiche sottoposte in fase preventiva alla scrivente e dalla medesima approvate “. Quanto alle modalità di pagamento, per ogni edicola la mandante si era impegnata e riconoscere un anticipo massimo del 20% dell'importo totale dei lavori ed il saldo a lavori ultimati “ previa piena soddisfazione della scrivente e in particolare previa acquisizione , per vostro tramite, di tutte le certificazioni previste per legge e che vi impegnate a produrre entro 10 giorni da termine dei lavori “.
Ha riconosciuto la società attrice che per i costi sostenuti dalla convenuta per i lavori eseguiti in esecuzione del contratto di mandato fosse dovuta la somma di euro 298.753,60 oltre IVA per un totale di euro 344.341,88 ( euro 27.500 ciascuna per il rifacimento di sette edicole, doc 2 di parte attrice;
euro 36.753,60 per lavori extra concordati, doc. 3 di parte attrice;
euro 19.300,00 per il rifacimento dei tetti ed il posizionamento di insegne nelle edicole di Piazza Giovine AL e Corso MA , doc. 4 di parte attrice ed euro 50.000,00 per il progetto architettonico, doc. 4 di parte attrice ).
Ha dimostrato con la produzione dei propri estratti conto bancari di avere corrisposto alla società convenuta la somma complessiva di euro 399.783,42, comprensiva di IVA ( cfr doc. 9 ).
Ha prodotto le fatture emesse dalla convenuta per il biennio 2020/2022 per l'ammontare di euro
748.882,85 comprensive di IVA ( cfr doc. 5,6,e 7 ) e le note di credito emesse dalla stessa società per l'ammontare di euro 154.761,43 comprensive di IVA ( cfr doc. 8 ), risultando una differenza contabile pari ad euro 594.121,42, corrispondente all'importo complessivamente fatturato dalla convenuta.
Con pec in data 14.12.2022 ha contestato alla convenuta un'errata fatturazione in eccedenza rispetto a quanto concordato chiedendo l'emissione di corrispondenti note di credito e la restituzione di quanto pagato in eccedenza ( cfr doc. 10 di parte attrice ).
La convenuta per paralizzare le domande dell'attrice avrebbe dovuto dimostrare che tutti i lavori fatturati erano stati concordati con la società attrice, come previsto nel contratto di mandato, eseguiti e pagati alle ditte appaltatrici. Tale prova non è stata offerta.
I documenti da 3.1. a 3.18 che dovrebbero dimostrare l'esecuzione dei lavori ed i costi sostenuti ( documenti che la convenuta non ha neppure illustrato ) non provano lo svolgimento dei lavori ed i pagamenti effettuati dalla società convenuta, tanto meno dimostrano che tali lavori siano stati approvati dalla società attrice come previsto nel contratto. Infatti i documenti 3.1. e 3.2. sono costituiti pagina 5 di 7 da schede contabili formate dalla società convenuta, prive, come tali di ogni valore probatorio;
il doc.3.3 è una mera descrizione di ipotetici lavori (non si tratta di fattura) datata 31.12.21 di tale
Tecnogallo S.r.l., della cui provenienza non c'è certezza, essendo priva di sottoscrizione e che comunque non vale a provare l'esecuzione dei lavori descritti ed il loro pagamento;
il doc.3.4 è una fattura 16.6.22 n. V00094 di €885,72 di tale Tecnogallo S.r.l., per la quale manca la prova dell'avvenuto pagamento da parte di il doc.3.5 è il preventivo concordato con General S.r.l. da CP_1
( riconosciuto a pag.2, dell'atto di citazione); il documento 3.6. è lo stato patrimoniale ed il CP_1
conto economico relativo all'esercizio 2022 della società convenuta, si tratta di documento che oltre che privo di valore probatorio, non risultando depositato dalla società, non vale a dimostrare i costi sostenuti per i lavori eseguiti in esecuzione del mandato stipulato con la società attrice;
il doc.3.7 è un contratto concluso il 28.7.20 con l'Arch. dalla stessa per l'affidamento al Controparte_3 CP_1
medesimo delle attività di direzione e coordinamento ivi specificate, il cui costo, in assenza di prova da parte della convenuta di diverso accordo tra le parti, era ricompreso nel prezzo del progetto architettonico ( cfr doc.4 di parte attrice ); il doc.3.8 è un mero preventivo di tale Oscartielle S.p.A. cui non è seguita la prova della stipulazione del contratto, dell'esecuzione dei lavori e del pagamento del prezzo;
il doc.3.9 è un mero preventivo di tale Blooming Milano di per il quale Persona_1
valgono le stesse considerazioni di cui al punto 3.8.; il doc.3.10 è una fattura 25.10.21 n. 219 di tale
Terziotti Group S.r.l., per la quale manca la prova dell'avvenuto pagamento da parte di il CP_1 doc.3.11 è costituito da mere “offerte cliente” di tale Rossini Illuminazione S.r.l. e da due fatture,
26.8.21 n. I2103097 di € 635,25 e 26.8.21 n. I2103098 di € 1.012,72, per le quali manca la prova dell'avvenuto pagamento da parte di il doc.3.12 è rappresentato da tre preventivi di tale CP_1
che non provano il credito della società convenuta;
il doc.3.13 è costituito da mere Parte_2
“conferme d'ordine” di SID Parma S.r.l. che non provano il credito della società convenuta;
il doc.3.14 è costituito da mere “offerte preventivo vendita” di tale anch'esso non Controparte_4
idoneo alla prova del credito della convenuta;
il doc.3.15 è costituito da mere “offerte” di tale
Pasolini Luigi S.r.l. non idoneo alla prova del credito;
il doc.3.16 è costituito da un mero preventivo di tale Ristodom S.r.l. anch'esso non idoneo alla prova del credito;
il doc.3.17 è costituito da un mero preventivo di tale IFI S.p.A. anch'esso non idoneo alla prova del credito;
il doc.
3.18 sono “proposte commerciali” di tale Epta S.p.A. non idonee alla prova del credito.
La circostanza che la società attrice abbia provveduto al pagamento delle fatture emesse dalla convenuta per gli importi eccedenti quanto concordato non basta a dimostrare che era stata resa edotta dell'esecuzione dei lavori e li avesse accettati. Dallo scambio di mail intercorso tra le parti dal 5 al 6 di ottobre 2021 ( doc. 5 di parte convenuta prodotta con la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. ) che riporta pagina 6 di 7 una serie di spese la ristrutturazione delle edicole non si evince l'esistenza di un accordo per spese ulteriori a quelle riconosciute da parte attrice.
Pertanto, non avendo la società convenuta dato prova di avere eseguito e pagato lavori concordati con la società attrice per un importo superiore a quello riconosciuto dovuto di euro 344.341,81 comprensiva di IVA, avendo emesso fatture nei confronti della società attrice, al netto delle note di credito, pari ad euro 594.121,42, con una fatturazione in eccedenza rispetto all'importo concordato e pagato di euro
249.779,61, ed avendo ottenuto il pagamento della somma complessiva di euro 399.783,42, eccedente per l'importo di euro 55.441,61 quella dovuta, devono trovare accoglimento tutte le domande proposte dalla società attrice e va respinta la domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta.
In applicazione del principio della soccombenza ( art. 91 c.p.c. ) , la società convenuta va condannata a rifondere alla società attrice le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della causa ( 52.000/260.000 ) per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione e compensi ridotti per quella decisionale , essendo stata la causa decisa con discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: accertato l'inadempimento della società convenuta al contratto di mandato intercorso con la società attrice, la condanna a stornare le fatture emesse illegittimamente nei confronti di
[...] per l'ammontare di euro 249.779,61 con emissione di correlative note di credito per Controparte_2
lo stesso importo ed a restituire alla società attrice la somma di euro 55.441,61 , maggiorata degli interessi legali con decorrenza dall'intimazione di pagamento ( 14.12.2022 ) e degli interessi ex art. 1284 comma 4° c.c. con decorrenza dalla domanda giudiziale, respinge la domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta CP_1
condanna la società convenuta a rifondere alla società attrice le spese del giudizio che liquida in euro
11.977,00 per compensi ed euro 759,00 per spese, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, Cpa ed IVA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 3 giugno 2025
Il Giudice dott. Caterina Maria Spinnler pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13649/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 3 giugno 2025 ad ore 12.00 innanzi al dott. Caterina Maria Spinnler, sono comparsi:
Per l'avv. GUERINI ROCCO Parte_1
AT precisa le conclusioni come da foglio depositato il 30.5.2025. Contesta quanto dedotto da controparte poiché la parte convenuta non ha soddisfatto l'onere della prova, non ha articolato prova alcuna ed ha depositato fatture non collegate con la domanda riconvenzionale, tanto meno ha dimostrato di avere sostenuto le spese come analiticamente scritto negli atti .
Per l'avv. Francesco Donzelli in sostituzione dell'avv. CUPIDO MARCO MARIO CP_1 precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione . Evidenza che la condotta di parte attrice dimostra la corretta e compiuta effettuazione dei lavori in esecuzione del contratto e quindi la debenza delle somme richiesta in via riconvenzionale e di quella già corrisposta
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi agli atti depositati precisano le conclusioni come da fogli separati che siglati dal giudice vengono allegati al presente verbale e costituiscono parte integrante dello stesso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13649/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1
) con il patrocinio dell'avv. GUERINI ROCCO AT e con elezione di P.IVA_1
domicilio in VIA GEN. G. GOVONE, 56 20155 MILANO presso l'avvocato suddetto
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CUPIDO MARCO CP_1 P.IVA_2
MARIO e con elezione di domicilio in VIA NINO BIXIO, 45 20129 MILANO presso lo studio dell'avvocato suddetto
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso, rispettivamente, la parte attrice, come da foglio depositato in via telematica, e, la parte convenuta, come da comparsa di risposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha convenuto in giudizio la società Controparte_2 CP_1 proponendo le seguenti domande: “ NEL MERITO: in via principale, preso atto del grave e
[...]
pagina 2 di 7 colpevole inadempimento e/o inesatto adempimento di in persona del l.r.p.t., al contratto CP_1
29.7.20 (e successive integrazioni e/o modifiche in atti), occorrendo, accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento del predetto contratto 29.7.20 (e successive integrazioni e/o modifiche in atti) e, in ogni caso, l'insussistenza di qualsiasi credito di in persona del l.r.p.t., nei CP_1
confronti di in persona del l.r.p.t., in relazione ai fatti Controparte_2
di cui in premessa e, per l'effetto: - condannare in persona del l.r.p.t, a stornare le fatture CP_1 emesse erroneamente e illegittimamente in eccedenza per € 249.779,61 nei confronti di
[...]
in persona del l.r.p.t. o quel maggiore o minore importo ritenuto di Controparte_2 giustizia e, conseguentemente, a emettere correlative note di credito per € 249.779,61 o per quel maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, in favore di Controparte_2
in persona del l.r.p.t., nonché condannare in persona del l.r.p.t. a rimborsare a
[...] CP_1
in persona del l.r.p.t., la somma di €55.441,61, dalla Controparte_2
medesima pagata in eccedenza rispetto al dovuto o quel maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo e ciò a titolo di ripetizione di indebito ex art.2033 e ss. c.c. o subordinatamente, occorrendo, anche a titolo di arricchimento senza causa ex artt.2041/2042
c.c. Con vittoria delle spese di lite, oltre rimborso spese generali 15% e oneri fiscali”.
Si è costituita in giudizio la società convenuta chiedendo accogliersi le seguenti domande : “ nel merito: - respingere tutte le domande dell'odierna opponente, per i motivi di cui in narrativa. in via riconvenzionale: - accertare l'esistenza del credito vantato da nei confronti di CP_1 [...]
e, di conseguenza, condannare questi al pagamento Controparte_2
della somma di Euro 194.338,00, o alla maggior o minor somma determinata dal Giudice, oltre interessi. in ogni caso: - con condanna della controparte al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, come e se per legge dovuti”.
Con la memoria ex art. 183 VI comma n.1 la società attrice ha chiesto dichiararsi nulla ex art. 167 comma 2° c.p.c. e comunque respingersi la domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta.
E' stato esperito il tentativo di conciliazione e la società convenuta non ha accettato la proposta transattiva formulata dalla società attrice di abbandono della causa a spese compensate con storno delle fatture emesse in eccedenza dalla società convenuta per l'importo di euro 249.779,61, emissione di relative note di credito da parte della società convenuta in favore della società attrice e reciproca rinuncia alle rispettive domande di condanna ( cfr verbale udienza del 13.3.2024 ). Non è stata esperita alcuna attività istruttoria, avendovi la parti rinunciato chiedendo la fissazione di udienza per la pagina 3 di 7 precisazione delle conclusioni, e la causa è stata decisa a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 3.6.2025.
Preliminarmente va detto che ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La società attrice, sull'allegazione dell'inadempimento della società convenuta al contratto stipulato tra le parti in data 29.7.2020 con il quale aveva conferito a mandato senza CP_2 CP_1
rappresentanza per la realizzazione dei lavori di ristrutturazioni di chioschi edicola di proprietà di
- inadempimento consistente nell'emissione di fatture per lavori non concordati e non CP_2
eseguiti, parte dei quali già pagati dalla società attrice, e nei ritardi nell'ultimazione dei lavori, nell'incompletezza dei lavori realizzati, nella mancata certificazione degli impianti e nel cattivo funzionamento delle attrezzature - ha chiesto lo storno delle fatture illegittimamente emesse dalla convenuta e la sua condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
La società convenuta ha resistito negando l'inadempimento contrattuale ed affermando che gli importi richiesti corrispondevano ai costi sostenuti per l'esecuzione del lavori da parte delle ditte individuate dal in esecuzione del contratto di mandato e che tali lavori erano stati compiutamente CP_1
eseguiti e corrispondevano ai costi fatturati alla società attrice;
ha dedotto di essere creditrice della somma residua di euro 194.338,00 corrispondente alla differenza tra quanto fatturato ( euro 594.121,42
) e quanto pagato dalla società attrice ( euro 399.783,42 ).
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio valgono i seguenti principi di diritto.
La società attrice, che ha agito per lo storno di fatture emesse illegittimamente dalla società convenuta e per la restituzione di somme non dovute corrisposte in forza di contratto di mandato intercorso tra le parti allegando l'inadempimento contrattuale della società convenuta, ha compiutamente assolto all'onere probatorio offrendo prova della fonte negoziale del suo diritto con la produzione del contratto intercorso tra le parti ( Cass. 13533 del 30.10.2001 ).
La società convenuta che, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento contrattuale – consistente nell'emissione di fatture per lavori non concordati e nell'incompiuta e ritardata esecuzione dei lavori – per andare esente da responsabilità avrebbe dovuto dimostrare l'adempimento contrattuale ( Cass. S.U.
13533/ 2001 ). Tale prova non è stata offerta.
pagina 4 di 7 Con contratto in data 29.7.2020 la società attrice ha conferito alla società convenuta mandato senza rappresentanza per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione dei chioschi edicola di proprietà della prima ( doc. 1 di parte attrice ). Tale contratto prevedeva la facoltà per la convenuta di avvalersi per la realizzazione dei lavori di ditte e professionisti terzi a cui appaltare lo svolgimento dei lavori con l'obbligo di sottoporre alla mandante “ il capitolato lavori, i tempi di realizzazione degli interventi ed i costi da sostenere “ e di rispettare “ budget e tempistiche sottoposte in fase preventiva alla scrivente e dalla medesima approvate “. Quanto alle modalità di pagamento, per ogni edicola la mandante si era impegnata e riconoscere un anticipo massimo del 20% dell'importo totale dei lavori ed il saldo a lavori ultimati “ previa piena soddisfazione della scrivente e in particolare previa acquisizione , per vostro tramite, di tutte le certificazioni previste per legge e che vi impegnate a produrre entro 10 giorni da termine dei lavori “.
Ha riconosciuto la società attrice che per i costi sostenuti dalla convenuta per i lavori eseguiti in esecuzione del contratto di mandato fosse dovuta la somma di euro 298.753,60 oltre IVA per un totale di euro 344.341,88 ( euro 27.500 ciascuna per il rifacimento di sette edicole, doc 2 di parte attrice;
euro 36.753,60 per lavori extra concordati, doc. 3 di parte attrice;
euro 19.300,00 per il rifacimento dei tetti ed il posizionamento di insegne nelle edicole di Piazza Giovine AL e Corso MA , doc. 4 di parte attrice ed euro 50.000,00 per il progetto architettonico, doc. 4 di parte attrice ).
Ha dimostrato con la produzione dei propri estratti conto bancari di avere corrisposto alla società convenuta la somma complessiva di euro 399.783,42, comprensiva di IVA ( cfr doc. 9 ).
Ha prodotto le fatture emesse dalla convenuta per il biennio 2020/2022 per l'ammontare di euro
748.882,85 comprensive di IVA ( cfr doc. 5,6,e 7 ) e le note di credito emesse dalla stessa società per l'ammontare di euro 154.761,43 comprensive di IVA ( cfr doc. 8 ), risultando una differenza contabile pari ad euro 594.121,42, corrispondente all'importo complessivamente fatturato dalla convenuta.
Con pec in data 14.12.2022 ha contestato alla convenuta un'errata fatturazione in eccedenza rispetto a quanto concordato chiedendo l'emissione di corrispondenti note di credito e la restituzione di quanto pagato in eccedenza ( cfr doc. 10 di parte attrice ).
La convenuta per paralizzare le domande dell'attrice avrebbe dovuto dimostrare che tutti i lavori fatturati erano stati concordati con la società attrice, come previsto nel contratto di mandato, eseguiti e pagati alle ditte appaltatrici. Tale prova non è stata offerta.
I documenti da 3.1. a 3.18 che dovrebbero dimostrare l'esecuzione dei lavori ed i costi sostenuti ( documenti che la convenuta non ha neppure illustrato ) non provano lo svolgimento dei lavori ed i pagamenti effettuati dalla società convenuta, tanto meno dimostrano che tali lavori siano stati approvati dalla società attrice come previsto nel contratto. Infatti i documenti 3.1. e 3.2. sono costituiti pagina 5 di 7 da schede contabili formate dalla società convenuta, prive, come tali di ogni valore probatorio;
il doc.3.3 è una mera descrizione di ipotetici lavori (non si tratta di fattura) datata 31.12.21 di tale
Tecnogallo S.r.l., della cui provenienza non c'è certezza, essendo priva di sottoscrizione e che comunque non vale a provare l'esecuzione dei lavori descritti ed il loro pagamento;
il doc.3.4 è una fattura 16.6.22 n. V00094 di €885,72 di tale Tecnogallo S.r.l., per la quale manca la prova dell'avvenuto pagamento da parte di il doc.3.5 è il preventivo concordato con General S.r.l. da CP_1
( riconosciuto a pag.2, dell'atto di citazione); il documento 3.6. è lo stato patrimoniale ed il CP_1
conto economico relativo all'esercizio 2022 della società convenuta, si tratta di documento che oltre che privo di valore probatorio, non risultando depositato dalla società, non vale a dimostrare i costi sostenuti per i lavori eseguiti in esecuzione del mandato stipulato con la società attrice;
il doc.3.7 è un contratto concluso il 28.7.20 con l'Arch. dalla stessa per l'affidamento al Controparte_3 CP_1
medesimo delle attività di direzione e coordinamento ivi specificate, il cui costo, in assenza di prova da parte della convenuta di diverso accordo tra le parti, era ricompreso nel prezzo del progetto architettonico ( cfr doc.4 di parte attrice ); il doc.3.8 è un mero preventivo di tale Oscartielle S.p.A. cui non è seguita la prova della stipulazione del contratto, dell'esecuzione dei lavori e del pagamento del prezzo;
il doc.3.9 è un mero preventivo di tale Blooming Milano di per il quale Persona_1
valgono le stesse considerazioni di cui al punto 3.8.; il doc.3.10 è una fattura 25.10.21 n. 219 di tale
Terziotti Group S.r.l., per la quale manca la prova dell'avvenuto pagamento da parte di il CP_1 doc.3.11 è costituito da mere “offerte cliente” di tale Rossini Illuminazione S.r.l. e da due fatture,
26.8.21 n. I2103097 di € 635,25 e 26.8.21 n. I2103098 di € 1.012,72, per le quali manca la prova dell'avvenuto pagamento da parte di il doc.3.12 è rappresentato da tre preventivi di tale CP_1
che non provano il credito della società convenuta;
il doc.3.13 è costituito da mere Parte_2
“conferme d'ordine” di SID Parma S.r.l. che non provano il credito della società convenuta;
il doc.3.14 è costituito da mere “offerte preventivo vendita” di tale anch'esso non Controparte_4
idoneo alla prova del credito della convenuta;
il doc.3.15 è costituito da mere “offerte” di tale
Pasolini Luigi S.r.l. non idoneo alla prova del credito;
il doc.3.16 è costituito da un mero preventivo di tale Ristodom S.r.l. anch'esso non idoneo alla prova del credito;
il doc.3.17 è costituito da un mero preventivo di tale IFI S.p.A. anch'esso non idoneo alla prova del credito;
il doc.
3.18 sono “proposte commerciali” di tale Epta S.p.A. non idonee alla prova del credito.
La circostanza che la società attrice abbia provveduto al pagamento delle fatture emesse dalla convenuta per gli importi eccedenti quanto concordato non basta a dimostrare che era stata resa edotta dell'esecuzione dei lavori e li avesse accettati. Dallo scambio di mail intercorso tra le parti dal 5 al 6 di ottobre 2021 ( doc. 5 di parte convenuta prodotta con la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. ) che riporta pagina 6 di 7 una serie di spese la ristrutturazione delle edicole non si evince l'esistenza di un accordo per spese ulteriori a quelle riconosciute da parte attrice.
Pertanto, non avendo la società convenuta dato prova di avere eseguito e pagato lavori concordati con la società attrice per un importo superiore a quello riconosciuto dovuto di euro 344.341,81 comprensiva di IVA, avendo emesso fatture nei confronti della società attrice, al netto delle note di credito, pari ad euro 594.121,42, con una fatturazione in eccedenza rispetto all'importo concordato e pagato di euro
249.779,61, ed avendo ottenuto il pagamento della somma complessiva di euro 399.783,42, eccedente per l'importo di euro 55.441,61 quella dovuta, devono trovare accoglimento tutte le domande proposte dalla società attrice e va respinta la domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta.
In applicazione del principio della soccombenza ( art. 91 c.p.c. ) , la società convenuta va condannata a rifondere alla società attrice le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della causa ( 52.000/260.000 ) per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione e compensi ridotti per quella decisionale , essendo stata la causa decisa con discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: accertato l'inadempimento della società convenuta al contratto di mandato intercorso con la società attrice, la condanna a stornare le fatture emesse illegittimamente nei confronti di
[...] per l'ammontare di euro 249.779,61 con emissione di correlative note di credito per Controparte_2
lo stesso importo ed a restituire alla società attrice la somma di euro 55.441,61 , maggiorata degli interessi legali con decorrenza dall'intimazione di pagamento ( 14.12.2022 ) e degli interessi ex art. 1284 comma 4° c.c. con decorrenza dalla domanda giudiziale, respinge la domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta CP_1
condanna la società convenuta a rifondere alla società attrice le spese del giudizio che liquida in euro
11.977,00 per compensi ed euro 759,00 per spese, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, Cpa ed IVA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 3 giugno 2025
Il Giudice dott. Caterina Maria Spinnler pagina 7 di 7