Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 2519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2519 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 1 aprile 2025, la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 14506\2023 R.G. LAVORO E PREVIDENZA, cui risulta riunita la causa RG 3797\2022 (ATP), tra MI NN nata a [...] il [...] elettivamente domiciliato in Napoli alla via San Tommaso d'Aquino n. 36 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Fuschino, da cui è rapp.to e difeso, giusta mandato in atti RICORRENTE
E
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli presso la sede dell'Inps, in via A. De Gasperi n. 55, rapp.to e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala, come da atti CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente in epigrafe propone opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal TU nel giudizio RG 3797\2022, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto alle prestazioni assistenziali per gli invalidi civili. Chiede, pertanto, la rinnovazione della perizia medico –legale e l'accertamento del diritto alle prestazioni richieste ( indennità di accompagnamento;
status di portatore di handicap con connotazione di gravità art.3 comma 3 legge 104 del 1992) con condanna dell'Inps al pagamento del dovuto. Si costituisce l'Inps resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
Assegnato termine per il deposito di note di trattazione scritta, stante la mancata costituzione dell'Inps, è stata disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo, con assegnazione di un nuovo termine per il deposito di note di trattazione scritta. A seguito di ulteriore rinvio, è stata disposta la trattazione in udienza in presenza, nel corso della quale si è ritenuto di convocare a chiarimenti il Ctu della fase di ATP. All'udienza del 24 settembre 2024, è stata disposta l'integrazione della perizia della prima fase, anche alla luce del deposito di documentazione sanitaria di epoca successiva. All'udienza del 21 gennaio 2024 è stata disposto il rinvio all'udienza odierna per consentire il deposito della ctu integrativa. All'esito dell'odierna udienza, preso atto del deposito della integrazione della Ctu, e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa con la seguente sentenza.
Va preliminarmente disposta la riunione al presente giudizio di quello recante n. RG
3797\2022 relativo alla fase di ATP.
Ritiene il tribunale di fare proprie le conclusioni di cui alla perizia resa nel presente giudizio, in seguito alla integrazione della TU di prima fase. Il Ctu ha ritenuto infine sussistere il requisito sanitario richiesto per conseguire l'indennità di accompagnamento nonché quello previsto dal comma 3 articolo 3 legge 104\1992 con decorrenza dal luglio 2024.
Deve ritenersi che le conclusioni del Ctu appaiono coerenti intrinsecamente e immuni da vizi, tenuto conto degli elementi di valutazione medico –legale espressi dall'ausiliario del tribunale e fondanti le conclusioni stesse, basate su nuovo esame clinico diretto, sull'attenta valutazione dei dati anamnestici e sull'esame della nuova documentazione presentata in fase di opposizione.
Il Ctu ha, in primo luogo, evidenziato un aggravamento delle condizioni cliniche riscontrate al primo accesso peritale del 29/12/22, evidenziando che la ricorrente : “ in data 13/8/23 venne colta da ictus cerebrale realizzante emiparesi destra e disturbo del linguaggio espressivo e venne ricoverata presso l' ospedale del Mare ove rimase degente fino al 24/8/23. Successivamente si sottoponeva a ciclo di riabilitazione grazie al quale andò incontro a discreto recupero funzionale, sia sul versante motorio che del linguaggio.
Nel marzo 2024 le è stato impiantato loop recorder intracardiaco (impianto che si pone in via ambulatoriale in maniera del tutto innocua e che ha il fine di registrare eventuali aritmie cardiache). All' obiettività neurologica attuale residua una certa instabilità nella deambulazione, più precaria nei passaggi posturali, ed una sfumata disartria (difficoltà nell' articolazione della parola). L' ictus ischemico è venuto ad inscriversi su un' artropatia artrosica multidistrettuale già presente che, per sua natura e decorso, è venuta ad aggravarsi nel corso di questi due anni, ovverossia dal primo accesso peritale. Stabili appaiono le condizioni cliniche riguardo le altre infermità già riscontrate all' accesso peritale del 29/12/22: la cardiopatia ischemica e la broncopatia cronica ostruttiva che appaiono in buon compenso clinico, e gli esiti di tiroidectomia per gozzo tiroideo in buon compenso ormonale”. Ha quindi concluso ritenendo che “ Per quanto riscontrato ed esposto, riteniamo che la OR debba considerarsi soggetto abbisognevole di assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti più elementari della vita quotidiana. Questo a causa della difficoltà nella deambulazione, che attualmente avviene in maniera precaria, a piccoli passi, soprattutto nei cambi posturali, sì da richiedere la supervisione da parte di un familiare. L' effetto invalidante (ai fini della concessione dell' indennità di accompagnamento) riteniamo debba retrodatarsi a partire da sei mesi dalla nostra visita, quindi dal luglio 2024, secondo i comuni processi evolutivi delle infermità riscontrate. Come già detto, l' ictus ischemico è venuto ad instaurarsi su artropatia artrosica che, per sua natura e decorso, evolve in maniera lentamente ingravescente. Riguardo il quesito inerente la sussistenza del requisito sanitario per la concessione dell' handicap di gravità, riteniamo che la OR debba considerarsi soggetto che, per il suo quadro clinico, necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e relazionale, ai sensi del comma 3 art. 3 della legge 104/92.” Le conclusioni della Ctu si palesano coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie, nonché immuni da vizi logici, anche nell'applicazione delle indicazioni di cui al DM 5.2.21992 .
Non si ravvisano pertanto valide ragioni per discostarsi dalle conclusioni del TU in atti, né
i presupposti per disporre un rinnovo della perizia che appare pienamente conforme a legge. Il ricorso va pertanto accolto parzialmente e va dichiarata la sussistenza del predetto requisito sanitario per indennità di accompagnamento nonché dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 legge 104\1992, , con decorrenza dal luglio 2024.
Ritiene, invece, il tribunale inammissibile il capo di domanda volto ad ottenere l'accertamento del diritto della ricorrente al beneficio e la condanna dell'Inps al pagamento delle prestazioni assistenziali economiche rispetto al quale l'accertamento del requisito sanitario è preordinato.
Ritiene, invero, il tribunale di dover aderire alla ricostruzione della articolata fattispecie di cui all'art. 445 bis c.p.c. introdotto con decreto legge n.98\2011 convertito in legge n. 11\2011 e successive modifiche, fornita dalla Suprema Corte di Cassazione nelle sentenza nn. 6084
e 6085 del 2014.
Il tratto essenziale della nuova fattispecie è la disposta scissione, in due diverse fasi, delle controversie intese al conseguimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali connesse allo stato di invalidità.
Mentre con la legislazione previgente occorreva verificare, in un ''unico'' giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizioni per il diritto alIa prestazione richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi
: quella concernente l'accertamento sanitario, regolata da un rito speciale ( a contraddittorio posticipato ed eventuale) e quella ( non giudiziale, ma eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata l'esistenza dei requisiti non sanitari. L'accertamento del requisito sanitario prevede una prima fase che può concludersi con la mancata contestazione delle parti alle conclusioni del ctu in ordine alla esistenza o meno del requisito sanitario.
Solo se una delle parti contesta le conclusioni del TU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione alle conclusioni del perito.
Si apre cosi una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente). In questa fase contenziosa si rimettono quindi in discussione le conclusioni cui il TU era pervenuto nella fase anteriore ed il giudice può disporre ulteriori accertamenti, nonché apprezzare direttamente anche le questioni sanitarie, secondo il ruolo classico di peritus peritorum.
Questa fase contenziosa ( appunto successiva ed eventuale, che si apre solo al cospetto di contestazioni all' ATP) si chiude con una sentenza, la quale non è appellabile. La non appellabilità e stata sancita dall'art. 27 comma 1 lettera f) della legge 183/2011, che ha aggiunto il comma 7 all'art. 445 bis del codice.
Ne consegue che non dovrebbero più discutersi in appello questioni concernenti lo stato di invalidità perché o, in assenza di contestazioni, vi é stata la omologa, non impugnabile né modificabile, oppure - secondo caso - la contestazione vi è stata e si è aperto il procedimento contenzioso terminato con sentenza la quale non è soggetta ad appello.
Quanto finora detto si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante, ma non riguarda la fase successiva, relativa al riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale o previdenziale richiesta. Si comprende che quando il procedimento relativo alla verifica delle condizioni sanitarie
(omologa, o conclusione del giudizio contenzioso conseguente alle contestazioni) si concluda con la verifica della inesistenza della invalidità, il giudizio si chiude, non essendovi più nulla da accertare, essendo evidente che la prestazione richiesta non compete.
Quando invece, o attraverso la fase di omologa o attraverso quella contenziosa, si accerti l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento.
La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti.
A questo punto spetterà all' ente previdenziale di compiere tale verifica, ancorché in molti casi essa debba essere effettuata alla luce di elementi probatori che è necessariamente onere della parte interessata di fornire (ad es. limiti reddituali).
Ne deriva ancora che, ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta.
Il relativo giudizio, si concluderà, con una sentenza che, in assenza di contrarie indicazioni della legge, sarà soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione, che dovranno ovviamente incentrarsi solo sulla verifica dei requisiti diversi dall'invalidità. Deve pertanto dichiararsi l'inammissibilità della richiesta di accertamento del diritto e condanna per come formulata nel presente giudizio.
Va rigettata ogni altra pretesa. L'accoglimento solo parziale e in virtù del disposto dell'art. 149 disp att c.p.c. della pretesa induce a compensare le spese di lite del presente giudizio, comprese quelle della fase di
ATP.
Le spese della Ctu, resa nel presente giudizio e in quello per ATP, sono regolate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza del requisito sanitario per indennità di accompagnamento nonché dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 legge 104\1992, , con decorrenza dal luglio 2024; rigetta ogni altra pretesa;
compensa le spese di lite della presente fase di opposizione e della fase di ATP;
liquida le spese di TU , come da separato decreto.
Napoli, 1.4.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo