Sentenza 6 dicembre 2004
Massime • 1
Nell'ipotesi di controversia in ordine al "quomodo" della risoluzione del rapporto (licenziamento orale o dimissioni)si impone una indagine accurata da parte del giudice di merito, che tenga adeguato conto del complesso delle risultanze istruttorie, in relazione anche all'esigenza di rispettare non solo il primo comma dell'art. 2697 cod. civ., relativo alla prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, ma anche il secondo comma, che pone a carico dell'eccipiente la prova dei fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere dalla controparte. Ciò posto, in mancanza, peraltro, di prova delle dimissioni (nella specie disconosciute tempestivamente dal lavoratore ed accertate come non autentiche in base a perizia grafica), l'onere della prova concernente il requisito della forma scritta del licenziamento (prescritta "ex lege" a pena di nullità) resta a carico del datore di lavoro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/12/2004, n. 22852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22852 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AG IO, rappresentato e difeso dall'avv. Ettore M. Gliozzi, giusta procura a margine del ricorso e domiciliato ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione;
- ricorrente -
contro
SPURGO SERVICE s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituita;
- intimata -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino-Sezione Lavoro n. 718/01 del 17 agosto 2001 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 323/01).
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 9 novembre 2004 dal Consigliere Dott. Bruno Balletti;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NAPOLETANO Giuseppe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. al Giudice del lavoro di Torino ED RA conveniva in giudizio la s.r.l. "Spurgo Service" esponendo: 1) di essere stato assunto alle dipendenze della società convenuta con contratto a termine dal 15 aprile al 17 luglio 1997, poi prorogato al 15 ottobre 1997, con mansioni di conduttore- manovratore di "canal get" per la pulizia di impianti di fognatura di "pozzi neri" e 2) di essere stato licenziato in data 11 settembre 1997 solo verbalmente, asserendo la società (in sede di controdeduzioni all'impugnativa del licenziamento) che esso ricorrente avrebbe sottoscritto in data 11 settembre lettera di dimissioni;
chiedeva, quindi, all'adito Giudice di "dichiarare nullo e di nessun effetto ed in ogni caso annullare il licenziamento intimato oralmente al ricorrente in data 11 settembre 1997 e conseguentemente ordinare la reintegrazione del ricorrente nel suo posto di lavoro;
dichiarare la nullità del termine apposto al contratto di lavoro e, conseguentemente, accertare e dichiarare che detto contralto fin dalla sua costituzione doveva considerarsi a tempo indeterminato;
condannare parte convenuta al risarcimento dei relativi danni ed al pagamento di spettanze e differenze retributive".
Si costituiva in giudizio la s.r.l. "Spurgo Service" che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto. L'adito Giudice del lavoro rigettava il ricorso e - su appello della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio - la Corte di Appello di Torino accoglieva parzialmente l'appello del RA limitatamente al capo della liquidazione delle spese di giudizio "ridotte" a L. 3.300.000.
Per quello che rileva in questa sede la Corte territoriale ha rimarcato che: a) "non può condividersi l'iter logico-argomentativo del Tribunale che è partito dalla lettera (prodotta in primo grado) datata 11 settembre 1997 e con la quale, secondo la tesi dell'appellante, il RA avrebbe rassegnato le proprie dimissioni ed ha ritenuto, pur a fronte delle difformi conclusioni del c.t.u. nominato per la perizia grafica (il RA infatti aveva disconosciuto tempestivamente la firma in calce alla predetta lettera), potersi considerare provato che il RA abbia effettivamente sottoscritto la lettera e, quindi, rassegnato le proprie dimissioni"; b/1) "avendo in primo grado il RA chiesto la declaratoria di illegittimità del licenziamento, si dovrà anzitutto - in ossequio all'onere della prova - pretendere la prova della sussistenza di un licenziamento e successivamente si potrà valutare la sussistenza di elementi a favore della illegittimità o meno di questo"; b/2) "su altro piano sta la versione fornita dal convenuto in primo grado che, nel difendersi dall'accusa di aver effettuato un licenziamento orale, ha dichiarato che il lavoratore aveva invece rassegnato le dimissioni spontaneamente, costituente tale difesa non eccezione in senso tecnico, in quanto l'allegazione delle dimissioni non comporta ne' una inversione dell'onere della prova ne' una ammissione del fatto costitutivo, fatto costitutivo che deve essere individuato, in base alla prospettazione del lavoratore, nell'essere avvenuto un licenziamento"; c/1) "qualora vi sia, da un lato la prospettazione di un licenziamento orale e, dall'altro, la prospettazione di dimissioni del lavoratore, è anzitutto quest'ultimo che deve provare l'esistenza del rapporto di lavoro e la sua estromissione, mentre poi il datore di lavoro dovrà provare la sussistenza delle dimissioni, ma la mancanza di prova in un senso e nell'altro non può portare a ritenere sussistente il licenziamento illegittimo, per il solo fatto che anche il convenuto (oltre che, si badi bene, il ricorrente) non ha fornito la prova della propria eccezione"; c/2) "nel caso di specie il RA non ha fornito alcuna prova dell'asserito licenziamento orale"; c/3) "la domanda principale proposta in primo grado dal RA non poteva, pertanto, essere accolta, sia pur con motivazioni diverse da quelle esposte dal primo giudice, per cui il primo motivo di appello deve essere respinto"; d) "per quanto attiene al terzo motivo di appello, concernente il mancato accoglimento delle rivendicazioni retributive, si osserva come anche su tale punto sia risultata del tutto carente la prova da parte dello stesso ricorrente"; e) "per quanto attiene al quarto motivo (validità del contratto a termine) si deve osservare come il ricorso a tale forma di contratto sia pienamente legittimo da parte della società in quanto è stata provata l'acquisizione di un grosso appalto ed in quanto dal punto di vista formale sono state rispettate le norme di legge al riguardo (specifica pattuizione per iscritto prima dell'inizio dell'attività lavorativa e previsione del termine nel contratto di assunzione)".
Per la cassazione di tale sentenza ED RA propone ricorso assistito da un unico complesso motivo.
L'intimata s.r.l. Spurgo Service non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 -. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente - denunciando "Violazione degli artt. 112, 115, 132, 421 e 118 disp. att. cod. proc. civ. e degli artt. 2697 e 2727 cod. civ., nonché vizi di motivazione" - rileva che "nel caso all'esame, la Corte è andata oltre perché non solo ha ritenuto non satisfattivo il giudizio sulle dimissioni espresso dal Tribunale per ritenerle effettivamente rese (dimissioni contestate immediatamente e richieste di verificazione da parte del lavoratore, stante la tempestiva impugnazione del licenziamento orale), ma, pur riconoscendo che il convenuto non aveva fornito la prova della propria eccezione, ha comunque violato i surriportati principi sull'onere della prova ritenendo che, trattandosi di recesso privo di forma scritta, spettava al lavoratore dimostrare che la risoluzione del rapporto era stata determinata dall'iniziativa del datore di lavoro e non da una sua libera scelta" e censura - sotto un primo profilo - la sentenza impugnata per avere la Corte territoriale "omesso di considerare che, nel caso all'esame, in cui era pacifica la cessazione anticipata del rapporto di lavoro ma discussa la riconducibilità della stessa al licenziamento o a dimissioni, la valutazione dei possibili significati del materiale probatorio raccolto doveva essere compiuta in maniera accurata e rigorosa tenendo conto da un lato che, ai fini della prova dei fatti costituitivi del diritto fatto valere, il lavoratore attore aveva dato sostegno al suo assunto impugnando il licenziamento verbale tramite il rappresentante sindacale con raccomandata in data 18 settembre 1997 e, dall'altro, che spettava al datore di lavoro convenuto dimostrare, in una tale situazione di contestazione, quanto meno implicita della domanda, che l'iniziativa della risoluzione era seguita ad una manifestazione di una inequivoca volontà in tal senso del lavoratore"; addebita - inoltre sotto un secondo profilo - al Giudice di appello di non avere correttamente valutato le deposizioni dei testi escussi in merito alla prova dell'espletamento del lavoro straordinario;
censura -infine sotto un terzo profilo - la decisione della Corte di Appello sul punto in cui ha ritenuto legittima l'apposizione del termine in quanto "l'attività esercitata dalla società datrice di lavoro (spurgo di pozzi e fogne) non entrava tra le eccezioni previste dall'art. 1 della legge n. 230/1962".
2 -. Il primo profilo del motivo di ricorso concernente l'onere probatorio in merito alle modalità del licenziamento (se, cioè, intimato per iscritto come prescritto dall'art. 2 della legge n. 604/1966, del cui onere probatorio - secondo il giudice di appello -
dovrebbe farsi carico al lavoratore) si appalesa fondato. Infatti, come in tutti i rapporti di durata, anche in quello di lavoro subordinato, la parte la quale ne abbia riconosciuto l'instaurazione è tenuta, ove ne deduca l'estinzione, a dimostrare - proprio in conformità al principio relativo alla ripartizione dell'onere probatorio, sancito dall'art. 2697 cod. civ. - la sussistenza di un fatto idoneo alla sua risoluzione. Tanto più nell'ambito del paradigma contrattuale di cui all'art. 2094 cod. civ., in relazione al quale possono individuarsi numerose ipotesi di sospensione del rapporto, previste ex lege ovvero derivanti dalla volontà delle parti, il datore di lavoro non può, in realtà, limitarsi a dedurre una discontinuità della prestazione lavorativa, non essendo questa equipollente alla cessazione del vinculum iuris, la quale in tanto può ritenersi esistente in quanto ne sia allegata - e provata - la causa estintiva (licenziamento o dimissioni (nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato) scadenza del termine o recesso per giusta causa (nel rapporto a tempo determinato)). È da aggiungere che, a norma dell'art. 2 cit., il licenziamento deve essere intimato per iscritto e che la forma scritta del licenziamento è richiesta ad substantiam (così, ex plurimis, Cass. Sez. Unite n. 5394/1982), per cui è stata considerata irrilevante la circostanza che il lavoratore destinatario del provvedimento abbia avuto conoscenza del provvedimento estintivo con mezzi diversi (Cass. n. 2558/1985). Questa Corte - nell'affrontare il problema dell'onere della prova allorquando il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio la inefficacia o invalidità di tale licenziamento, chiedendo la condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni fino alla riammissione in servizio, mentre il datore di lavoro deduca la sussistenza invece di dimissioni del lavoratore - ha statuito che l'indagine del giudice di merito debba essere particolarmente rigorosa, data la rilevanza dell'accertamento rimessogli (incidente su beni giuridici formanti oggetto di tutela privilegiata da parte dell'ordinamento) e tenere adeguato conto del complesso delle risultanze istruttorie significative ai fini in esame, in relazione anche all'esigenza di rispettare non solo il primo comma dell'alt. 2697 cod. civ., relativo alla prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, ma anche il secondo comma, che pone a carico dell'eccipiente la prova dei fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere dalla controparte: regola che deve ritenersi violata nel caso di un rigetto della domanda basato in sostanza sulla valorizzazione dell'ipotesi delle dimissioni del lavoratore, privilegiata solo per la ritenuta insufficienza della prova del licenziamento (Cass. n. 5427/1999, Cass. n. 4760/2000, Cass. n. 7839/2000). Orbene, tenendo conto di questo principio, fermo nella giurisprudenza della Corte, non vi è dubbio che la motivazione sul punto della sentenza impugnata non sfugge alla censura proposta. Ed infatti - posto che il rapporto di lavoro (in quanto rapporto di durata) per sua natura presuppone che vi sia un evento (ricollegabile o non alla volontà delle parti) che vi ponga fine quando sia controverso il quomodo della risoluzione - si impone un'indagine accurata sul punto, non potendo il giudice limitarsi ad accertare il solo profilo del licenziamento orale, indagine tanto più necessaria nel caso in esame ove si consideri che non poteva considerarsi provato che il lavoratore in questione avesse rassegnato le dimissioni essendo stato accertato - sulle basi delle conclusioni del consulente tecnico nominato ex officio per la perizia grafica - che la firma in calce alla lettera di dimissione non era stata apposta dal RA (così a pag. 4 della sentenza impugnata) e che questi aveva tempestivamente disconosciuto la cennata pretesa sottoscrizione e impugnato la risoluzione del rapporto.
3 -. Parimenti appare meritevole di accoglimento il terzo profilo (che, per ragioni di priorità logica, è da esaminare anteriormente al secondo profilo) del motivo di ricorso.
Infatti, la motivazione addotta dalla Corte territoriale per affermare l'esistenza e la validità nella specie di un rapporto di lavoro a tempo determinato - che, anche in relazione alla più recente normativa, costituisce pur sempre ipotesi eccezionale (o, almeno, vista con sfavore dall'ordinamento) rispetto al rapporto di lavoro a tempo indeterminato - si appalesa insufficiente, in quanto da essa non risulta il rispetto, nella soluzione della questione di fatto, dei relativi canoni metodologici dell'ordinamento direttamente espressi o comunque dallo stesso ricavabili.
In questo la statuizione del Giudice di appello in merito alla sussistenza dei requisiti essenziali prescritti ex lege per stabilire l'esistenza di un contratto di lavoro a termine si connota per la sua assoluta genericità (se non per la sua palese apoditticità) con riferimento ad una pattuizione scritta neppure individuata e dal contenuto non precisato e alla deposizione di un teste non valutata nel complesso delle risultanze istruttorie.
Al riguardo, anche se la valutazione del materiale probatorio rientra nei compiti istituzionali del giudice di merito (il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata), ai fini della congruità della motivazione, da questa deve risultare che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi processualmente acquisiti considerati nel loro complesso: conclusione questa non verificatasi nella specie perché dalla decisione della Corte di Appello di Torino non si evince in base a quali particolari elementi probatori (valutati specificamente e nel loro complesso e, specialmente, indicati in motivazione) sia stato ritenuto che sussistessero i requisiti essenziali prescritti dalla legge n. 230/1962 (e succ. mod.) per l'esistenza di un valido rapporto di lavoro a termine.
4 -. Deve essere, invece, respinta la doglianza contenuta nel secondo profilo del motivo di ricorso relativa alla asserita errata valutazione delle risultanze probatorie e documentali (= buste-paga) in ordine al lavoro straordinario espletato e parzialmente non retribuito.
Pervero, in sede di legittimità, non sono proponibili censure dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali diversa da quella espressa dal giudice di merito, essendo consentita, in tale sede, la sola denuncia degli errori di diritto o dei vizi di motivazione dei quali sarebbe oggetto la sentenza impugnata.
Si rivelano, di conseguenza, infondate le censure del ricorrente in quanto la decisione della causa è avvenuta - limitatamente al "capo" concernente l'espletamento del lavoro straordinario non retribuito - in base alla valutazione delle risultanze processuali - considerate nel loro complesso - ritualmente acquisite e specificatamente indicate;
a ciò è da aggiungere che, nella specie, il ricorrente non ha ottemperato alla prescrizione indicata dalla giurisprudenza di questa Corte a mente della quale, nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduca omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata, per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie, ha l'onere, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non o male valutate nonché di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse (cfr., ex plurimis, Cass. n. 7434/2001) e che - limitatamente a tale profilo dell'impugnativa - esso ricorrente non ha sicuramente adempiuto al cennato onere.
5 -. In definitiva, la sentenza impugnata deve esser cassata in accoglimento per quanto di ragione del ricorso, con rinvio ad altro giudice (che si designa nella Corte di Appello di Genova), il quale dovrà provvedere al riesame della controversia tenendo conto di quanto dinanzi statuito - in relazione ai seguenti principi di diritto: a) "l'onere della prova concernente il requisito della forma scritta (prescritta ex lege a pena di nullità) del licenziamento individuale è a carico del datore di lavoro", b) "la prova concernente l'effettiva esistenza dei requisiti essenziali stabiliti ex lege per la valida costituzione di un rapporto di lavoro tempo determinato deve essere data dal datore di lavoro in modo rigoroso con riferimento alle specifiche prescrizioni legislative e di siffatte risultanze probatorie il giudice del merito deve dare debito conto con motivazione completa sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte" - dando, poi, corretta e completa motivazione del decisum e provvedendo, inoltre, sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2004