Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/12/2004, n. 22852
CASS
Sentenza 6 dicembre 2004

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Nell'ipotesi di controversia in ordine al "quomodo" della risoluzione del rapporto (licenziamento orale o dimissioni)si impone una indagine accurata da parte del giudice di merito, che tenga adeguato conto del complesso delle risultanze istruttorie, in relazione anche all'esigenza di rispettare non solo il primo comma dell'art. 2697 cod. civ., relativo alla prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, ma anche il secondo comma, che pone a carico dell'eccipiente la prova dei fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere dalla controparte. Ciò posto, in mancanza, peraltro, di prova delle dimissioni (nella specie disconosciute tempestivamente dal lavoratore ed accertate come non autentiche in base a perizia grafica), l'onere della prova concernente il requisito della forma scritta del licenziamento (prescritta "ex lege" a pena di nullità) resta a carico del datore di lavoro.

Commentari2

  • 1Lavoro subordinato, licenziamento orale, impugnazione, forma prescritta, inosservanza, prova, cessazione prestazione lavorativa, insufficienzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 2 maggio 2019

  • 2Licenziamento orale o dimissioni?
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/12/2004, n. 22852
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22852
Data del deposito : 6 dicembre 2004

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