Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/01/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Proced. n. 12938/2023 R.G.
All'udienza del 30.1.2025, innanzi al Giudice dr.ssa Liana Pernice, chiamata la causa promossa da
Parte_1 contro
, Controparte_1 sono presenti:
l'avv. Salvatore Migliorino, in sostituzione dell'avv. Giovanni Trigona per la ricorrente;
l'avv. Paolino Graviano, anche in sostituzione dell'avv. Vincenzo Di Grado, per il resistente.
I procuratori delle parti discutono la causa, richiamandosi alle conclusioni in atti, e chiedono che sia decisa. Dichiarano poi di rinunciare alla lettura del dispositivo.
Indi, il Giudice, dopo avere dato lettura del verbale, pone la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. e si ritira in camera di consiglio.
dr.ssa Liana Pernice G.O.T.
Dalle ore 10.30 alle ore 13.20, viene sospesa la camera di consiglio.
dr.ssa Liana Pernice - G.O.T.
1
Il Giudice dr.ssa Liana Pernice – G.O.T.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Liana
Pernice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12938 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in deliberazione e decisa il 30.1.2025 ex art. 281 sexies cod. proc. civ. avente ad oggetto “impugnativa delibera condominiale “
TRA
(part. iva , con sede in , in Parte_1 P.IVA_1 CP_1 persona del l. r. pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giovanni
Trigona (domicilio digitale: , che la rappresenta e difende per Email_1 procura ad litem in atti,
RICORRENTE
E
(cod. fisc. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore l. r. pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo presso lo studio degli avv. ti Paolino Graviano (domicilio digitale: e Vincenzo Di Email_2
Grado (domicilio digitale: , che lo rappresentano e difendono, per Email_3 procura ad litem in atti
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatti controversi
1.1.- Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. notificato l'8.11.2023, Parte_1
[...
[d'ora in poi anche solo ] nel convenire in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo il Pt_1
[d'ora in avanti, più semplicemente, anche solo Controparte_1
“ ”], impugnava, nella sua qualità di condomina del già menzionato stabile, la CP_1 delibera condominiale adottata dall'assemblea in seconda convocazione nell'adunanza del
2 13.7.2023 chiedendo che, previa sospensione, venisse dichiarata nulla o comunque fosse annullata con riguardo ai punti 1 [“Lavori di manutenzione dello stabile. Approvazione preventivo della ditta Edilfonte s.r.l.s.”], 2 [“Lavori di sostituzione portone d'ingresso.
Approvazione della ditta M.G.A. s.r.l.s.”], 3 [“Lavori di sostituzione finestre scala. Approvazione preventivo della ditta M.G.A. s.r.l.s.”], 4 [“Prelevamento del Fondo Accantonamento Lavori
Straordinari pari a €. 9.000”], 5 [“Ripartizione delle spese di cui al punto 1, 2 e 3 dell'o.d.g. con compensazione della quota preleva dal Fondo Accantonamento Lavori Straordinaria”] dell'o.d.g. per i motivi in detta citazione allegati.
Nello specifico, adduceva, con riferimento a tutti gli argomenti oggetto di approvazione, la violazione dell'art. 1109 comma 1 nn. 1 e 2 cod. civ. per violazione dell'obbligo di preventiva informazione dei condomini in ordine al contenuto degli argomenti posti all'o.d.g., nonché eccesso di potere ricorrendo a seguito dell'adozione della delibera un grave pregiudizio alla cosa comune.
Con riguardo a tale ultimo motivo adduceva altresì la violazione dell'art. 1117 c.c. in relazione al punto 5 dell'o.d.g., posto che con tale deliberazione era stata inclusa nella ripartizione delle spese relative al portone d'ingresso, nonostante essa fosse dotata in un autonomo ingresso e non usufruisse del portone condominiale sul quale non vantava alcun diritto dominicale.
1.2.- Nel costituirsi in giudizio, con comparsa di risposta del 6.12.2023, il CP_1 contestava la domanda in uno con la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente e ne chiedeva il rigetto unitamente alla richiesta di inibitoria.
1.3.- La causa - respinta la richiesta di sospensione della delibera e preso atto dell'avvenuto esperimento della mediazione - era istruita con la documentazione offerta in comunicazione dalle parti e l'espletamento di CTU (ing. ). Persona_1
Indi, era rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 30.1.2025 e, all'esito della camera di consiglio, decisa.
2.- Merito.
L'opposizione all'esito della compiuta istruttoria è infondata e va respinta.
2.1.- Risulta in primo luogo osservato l'obbligo di preventiva informazione della condomina ricorrente in ordine al contenuto degli argomenti posti all'o.d.g. dell'assemblea del
13.7.2023.
Occorre infatti evidenziare che tale previsione, in modo specifico riconosciuta dall'art. 66 comma 3 disp. att. c.c. “.. risponde alla finalità di far conoscere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l'oggetto essenziale dei temi da esaminare, in modo da consentire una partecipazione consapevole alla discussione e alla relativa deliberazione…”
(cfr. Cass. n. 21966/2017; Cass. n. 15587/2018).
L'obbligo non rappresenta un adempimento di ordine formale, ma risponde appunto alla finalità di far conoscere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l'oggetto essenziale dei temi da esaminare, in modo da consentirgli di partecipare con cognizione di causa alla relativa deliberazione (cfr. Cass. n. 21298/2007; Cass. n. 63/2006). Nemmeno è 3 configurabile, a conferma di quanto sopra evidenziato, un obbligo di allegare all'avviso di convocazione i documenti giustificativi da approvare, non venendo - in difetto di tale allegazione - affatto pregiudicato il diritto alla preventiva informazione sui temi in discussione, potendo ciascun condomino richiedere, anticipatamente, seppur senza interferire sull'attività condominiale, le copie dei documenti oggetto di eventuale approvazione (cfr. Cass. n. 19210/2011; Cass. n. 19799/2014). Orbene l'ordine del giorno di cui alla delibera prevedeva i seguenti argomenti:
1: “Lavori di manutenzione dello stabile. Approvazione preventivo della ditta Edilfonte s.r.l.s.”
2: “Lavori di sostituzione portone d'ingresso. Approvazione della ditta M.G.A. s.r.l.s.”
3: “Lavori di sostituzione finestre scala. Approvazione preventivo della ditta M.G.A. s.r.l.s.”,
4: “Prelevamento del Fondo Accantonamento Lavori Straordinari pari a €. 9.000”;
5: “Ripartizione delle spese di cui al punto 1, 2 e 3 dell'o.d.g. con compensazione della quota preleva dal Fondo Accantonamento Lavori Straordinaria”.
Ai punti 1,2 e 3 erano allegati anche i relativi preventivi che sono stati sottoposti ad esame letti, approvati e allegati al verbale. Sono stati nello specifico richiamati anche i motivi
(infiltrazioni provenienti dal sottosuolo) che hanno reso necessaria l'esecuzione dei lavori e anche la sostituzione del portone d'ingresso, e precisato le ragioni per le quali le spese relative a quest'ultimo elemento (portone) andavano poste a carico della società ricorrente. Non risulta peraltro che quest'ultima abbia avanzato all'amministratore nei giorni precedenti l'adunanza alcuna specifica informativa e/o documentazione. Con riferimento a tutti gli argomenti, in altri termini, deve ritenersi che i condomini fossero informati a sufficienza e che avessero idee sufficientemente precise per deliberare. Ne inferisce che non può dirsi integrato il vizio evidenziato.
2.1.- Nemmeno può essere configurato l'eccesso di potere dedotto.
Giova premettere che in tema di impugnazione di delibere delle assemblee di condominio degli edifici, “..il sindacato dell'autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può abbracciare anche l'eccesso di potere, ma solo quando la causa della deliberazione risulti - sulla base di apprezzamento di fatto del contenuto di essa che spetta ai giudici del merito – falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all'art. 1137 c.c. non è finalizzato a controllare
l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, quanto piuttosto
a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea…” (cfr. Cass. N. 5061/2020).
In applicazione di tali principi, ad esempio “…esulano dall'ambito del sindacato giudiziale sulle deliberazioni condominiali le censure inerenti la vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea sui costi da sostenere nella gestione delle spese relative alle cose ed ai servizi comuni …” (cfr. ex plurimis Cass. n. 20135/2017; Cass. n. 23464/2018; Cass. n. 10199/2012; 4 Cass. n. 5889/2011). Il condomino, detto in altri termini, “..non può sollecitare il sindacato dell'autorità giudiziaria sulla delibera di approvazione dei lavori straordinari e di ripartizione delle correlate spese, censurando, ad esempio, l'opportunità della scelta dell'appaltatore operata dall'assemblea, o l'accettazione di un preventivo di spesa meno vantaggioso di quello contenuto in altra offerta;
né possono impugnare la decisione assembleare sostenendo
l'inutilità o l'irrazionalità dei lavori approvati. Rimane, dunque, configurabile l'annullabilità in sede giudiziaria di una delibera della assemblea dei condomini per ragioni attinenti alla opportunità ed alla convenienza della gestione del condominio soltanto nel caso di decisione che, sulla base di accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, arrechi, grave pregiudizio alla cosa comune, ai sensi dell'art. 1109, n. 1, c.c. (cfr. Cass. N. 5061/2020; Cass.
n. 25128/2008; Cass. n. 10611/1990).
Nella specie, tuttavia, non è configurabile il presupposto del grave pregiudizio alla cosa comune, che la ricorrente si limita a “ipotizzare” senza però in alcun modo provare. Per cui l'opposizione va respinta anche sotto tale profilo.
2.3.- Alla luce delle conclusioni del CTU, che in quanto immuni da vizi logico giuridici non scalfite dalle osservazioni del c.t.p. di parte attrice il Tribunale pienamente condivide, va infine, respinto anche il motivo di opposizione con cui si deduce la violazione dell'art. 1117 c.c. relativamente all'approvazione dell'argomento di cui al punto 5 dell'o.d.g.
All'esito degli accertamenti tecnici operati dal CTU e tenuto conto dei titoli di proprietà in atti, deve ritenersi - conformemente alle conclusioni adottate dall'Ausiliario, che qui si intendono richiamate – che il portone di accesso all'edificio condominiale rientri tra i beni comuni anche alla società ricorrente, ex all'art. 1117 c.c. Con la conseguenza che quest'ultima è tenuta a partecipare alle relative spese come da punto 5 dell'o.d.g. approvato.
3.- Le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 cod. proc. civ. in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato. Gli argomenti non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal Tribunale non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4.- Spese.
L'attrice, quale soccombente, va condannata alle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo, comprensive della inibitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
.- rigetta l'opposizione;
.- condanna la ricorrente a rifondere al convenuto le spese di lite che liquida in €. 3.500,00 oltre spese generali iva e cpa.
.- pone le spese di CTU a carico della ricorrente.
Palermo, li 30.1.2025. dr.ssa Liana Pernice – G.O.T. 5 6