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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/10/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 598/2023 R.G., vertente TRA
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Rosa Lombardo, Dirigente dell'Ufficio Legale, C.F. C.F._1 elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Azienda sita in Palazzo Tibi II Tronco S. Parte Anna sede legale dell' , tel/fax 0964/399066–pec Email_1
Email_2 appellante CONTRO dott. nato a [...] il [...], CP_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Raffaella Crocitti C.F._2 ( e Virginia Nicotera ( , elettivamente C.F._3 C.F._4 domiciliato presso lo studio della prima, in Taurianova, via De Amicis n. 9, fax 0966612065, pec Email_3 Email_4 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 06.01.2021 innanzi al Tribunale di Palmi, il dott. CP_1 Parte
dirigente medico veterinario presso l di fino al collocamento
[...] Parte_1 in quiescenza avvenuto in data 28.02.2017, citava in giudizio il proprio datore di lavoro al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare che il ricorrente ha diritto al pagamento dei turni di pronta disponibilità, per come contrattualmente pattuito, ovvero ha diritto alla corresponsione di € 30,00 per ciascuna pronta disponibilità effettuata nei giorni feriali fino al numero di dieci turni mensili, alla corresponsione di €40,00 per ciascun turno, eccedente i dieci, effettuato in giorni feriali e alla corresponsione di € 50,00 per ciascun turno effettuato in giorni festivi;
accertare e dichiarare che il ricorrente accredita la somma di € 4.574,08 data dalla differenza tra quanto spettante a titolo di indennità di pronta disponibilità e quanto percepito per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017; conseguentemente condannare l al pagamento in favore del ricorrente della Controparte_2 complessiva somma di € 4.574,08 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, per la causale avanti spiegata. Con la condanna del resistente al pagamento delle spese e 2
competenze difensive del presente giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”. Rappresentava che, con Delibera n. 355/2009, l'APS, a seguito dell'accordo raggiunto in sede di concertazione sindacale, era stato previsto che il compenso per i turni di pronta disponibilità effettuati dal personale della dirigenza medica doveva essere incrementato da
€ 20,16 ad € 30,00 per i primi dieci turni di pronta disponibilità mensili, ad € 40,00 per le pronte disponibilità eccedenti i dieci turni mensili e ad € 50,00 per i turni coincidenti con un giorno festivo. A seguito dell'istituzione di una Commissione Paritetica, cui era stato devoluto il Part compito di quantificare il carico pregresso, l aveva correttamente liquidato le differenze retribuite maturate, mentre era errata la corresponsione a far data dal 01.01.2013, poiché, inopinatamente, a decorrere dal gennaio 2013, contravvenendo al contenuto della Delibera Part n. 335/2009, l aveva liquidato tali indennità nella misura di € 20,66. Con successivo verbale di contrattazione integrativa e di concertazione del 12.11.2013 era stato regolamentato il piano annuale del servizio di pronta disponibilità della Dirigenza medico-veterinaria e, al punto 10 del predetto accordo, le parti avevano concordato che le pronte disponibilità, fino a 10 turni mensili, dovevano essere retribuite con indennità di € 30,00 per turno, mentre le pronte disponibilità aggiuntive eccedenti i 10 turni, con una indennità di € 40,00 per turno. Al l punto n. 11 del medesimo accordo veniva disposto che il turno di pronta disponibilità coincidente con un giorno festivo, doveva essere retribuito con un importo pari ad € 50,00. Con verbale di accordo di contrattazione integrativa aziendale del 15.3.2016 era stato pattuito di utilizzare i residui annui 2010/2015 del fondo contrattuale di cui all'art. 9 CCNL dirigenza medico-veterinaria e art. 8 CCNL SPTA dell' , al fine di Parte_1 incrementare le indennità afferenti allo stesso fondo (pronta disponibilità, turni notturni, guardie attive ecc.). Part Non avendo l dato attuazione ad alcuno degli obblighi assunti in sede sindacale, aveva proposto ricorso ex art. 28 L. 300/1970 al Tribunale di Reggio Calabria al fine di ottenere la cessazione del comportamento illegittimo. Il Tribunale, con ordinanza del 28.7.2016 cron. n. 11/2016, aveva dichiarato antisindacale la condotta dell' , nella parte in cui non aveva dato Parte_1 attuazione all'accordo del 15.03.2016 e aveva ordinato all'ente di cessare immediatamente la condotta antisindacale, provvedendo a quanto necessario ad ottemperare agli obblighi su di essa incombenti. Part Ciononostante, l non aveva dato seguito, neppure a seguito del recepimento, da parte del Commissario Straordinario della sanità, del suddetto accordo sindacale (Delibera n°171/2017 del 23.3.2017) ed il ricorrente, dopo avere ulteriormente sollecitato,a mezzo pec, il proprio datore di lavoro, adiva nuovamente l'autorità giudiziaria per ottenere la liquidazione delle differenze retributive maturate negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, pari a € 4.574,08, oltre interessi e rivalutazione. L' restava contumace. Parte_1
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1156/2023 pubblicata il 19.10.2023, il Tribunale di Palmi accoglieva Parte la domanda e condannava la resistente al versamento delle somme dovute ed alla rifusione delle spese di lite. Affermava il Tribunale: “Occorre precisare che il servizio di pronta disponibilità è stato introdotto dall'art. 7 del Ccnl integrativo Comparto Sanità del 20.9.2001, il quale prevede, (poi sostanzialmente confermato dall'art. 17 CCNL 2005), per quanto qui interessa: al primo comma, che “il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito dal 3
comma 3”; al sesto comma, che “il servizio di pronta disponibilità va limitato ai soli periodi notturni e festivi. Nel caso in cui esso cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. La pronta disponibilità ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di £ 40.000 per ogni dodici ore”; al settimo comma, che: “Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo nei giorni festivi”. Il comma 14, poi, stabilisce che “Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui all'art 38, comma 1, del Ccnl 7 aprile del 1999. La contrattazione integrativa può destinare in tutto o in parte i relativi risparmi alle finalità dell'art. 39, comma 4, lett. D), del Ccnl 7 aprile 1999 ovvero a rideterminare l'importo dell'indennità di cui al comma sei del presente articolo”. Richiamato il verbale di contrattazione integrativa e di concertazione del 12.11.2013 ed il verbale di accordo di contrattazione integrativa aziendale del 15.03.2016, accoglieva la domanda, condannando l'APS alla corresponsione delle somme così come conteggiate dal ricorrente.
3. Il giudizio in grado di appello. Parte La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' che ne invocava la riforma. Lamentava il vizio di omessa/carente o viziata motivazione non avendo il Tribunale considerato l'efficacia temporalmente limitata della Delibera n. 335/2009, adottata dalla ex in ragione della pregressa dotazione organica, non più Controparte_3 rappresentativa dell'organizzazione aziendale successivamente introdotta con l'accorpamento delle Tale deliberazione disciplinava il piano Parte_2 aziendale di pronta disponibilità in ragione delle esigenze della struttura nella formulazione di allora, diversa sotto il profilo organizzativo e strutturale. Era poi intervenuto il D.L. n. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, che aveva previsto Parte l'accorpamento delle presenti sul territorio calabrese, poi completato nel 2012 con la nomina del direttore della nuova ASP derivante dall'accorpamento delle precedenti
[...]
Parte_3
L'art. 9 del suddetto decreto aveva previsto che “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”. In particolare, l'art. 9, c.
2 -bis, poneva limiti molto stringenti alle aziende sanitarie:
“L'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale…non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”. La deliberazione n. 335/2009 che aveva disposto l'aumento, in seguito di concertazione sindacale, della remunerazione relativa all'indennità di pronta disponibilità, era legata a contingenti e non più attuali esigenze del periodo tanto che, a far data dal 2011, Parte l non vi aveva dato più esecuzione, così manifestando la volontà di recedere dall'accordo per fatti concludenti. Tra l'altro sia la contrattazione collettiva precedente (art. 17, c. 1 del CCNL dell'area della Dirigenza Medico – Veterinaria normativo 2002 – 2005 economico 2002 – 2003 del 03/11/2005), sia quella successiva relativa al comparto sanità (CCNL Area Sanità 2016/2018 del 19/12/2019), quantificavano l'indennità di pronta disponibilità in € 20.66. Gli incrementi reclamati, quindi, erano quelli riconosciuti in sede di contrattazione collettiva che non prevedevano un termine di validità temporale e dai quali, secondo la 4
giurisprudenza richiamata dall'appellante, era possibile recedere unilateralmente, cessando Parte di darvi esecuzione, così come aveva fatto l' non liquidando le somme richieste. Parimenti, la delibera n. 248/2012 posta dal Tribunale a fondamento del diritto azionato, aveva l'esclusiva funzione di avviare un tavolo tecnico di discussione volto all'istituzione di una commissione paritetica finalizzata alla risoluzione di tutto il pregresso con l'intento di valutare le posizioni e la relativa copertura finanziaria. Né il diritto vantato dal ricorrente poteva trovare fondamento nell'accordo del 2016, recepito nel 2017, che non rispondeva alle condizioni previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva circa la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidevano sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori. L'accordo, tra l'altro, era sprovvisto del parere favorevole da parte dell'ufficio e del collegio sindacale circa la compatibilità finanziaria delle somme richieste con quelle contenute nel fondo a disposizione. Su tale importante aspetto, il non CP_1 aveva fornito prova. Doveva, pertanto, ritenersi applicabile la previsione contenuta nell'art. 7, c. 2, del CCNL Comparto Sanità del 20.9.2001, che all'art. 7 ( in senso analogo l'.art 17 CCNL 2005), disponeva: “All'inizio di ogni anno le aziende predispongono un piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica, ai profili professionali necessari per l'erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stesso ed agli aspetti organizzativi delle strutture”. Il c. 6 prevedeva inoltre che “il servizio di pronta disponibilità va limitato ai soli periodi notturni e festivi. Nel caso in cui esso cada in un giorno Festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. La pronta disponibilità ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di £ 40.000 per ogni dodici ore”. Completava il quadro normativo il c. 14: “Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui all' art. 38, comma 1, del Ccnl 7 aprile del 1999. La contrattazione integrativa può destinare in tutto o in parte i relativi risparmi alle finalità dell'art. 39, comma 4, lett. D), del Ccnl 7 aprile 1999 ovvero a rideterminare l'importo dell'indennità di cui al comma sei del presente articolo”. Rilevava che la normativa contrattuale di riferimento per l'organizzazione del servizio di pronta disponibilità per il personale del comparto sanità aveva disapplicato l'art. 18 del DPR 270/87, confermando il compenso per l'istituto della pronta disponibilità nell'importo di
€. 20,65, per come fissato dall'art. 51 del D.P.R. n. 384 del 28.11.1990. Il ricorrente non poteva vantare un diritto incondizionato alla corresponsione delle indennità e non aveva provato l'impossibilità di fruire dei riposi compensativi. Non sussistendo i presupposti per la liquidazione delle reclamate integrazioni, la sentenza andava riformata. Costituitosi, il contestava il prospettato recesso per “facta concludentia”, CP_1 poiché in contrasto con le vicende che si erano susseguite negli anni. Infatti, l'appellante APS, dopo avere temporaneamente eseguito la delibera 335/2009, inopinatamente, aveva cessato di darvi corretta esecuzione nel 2013. Nel frattempo, aveva istituito, con delibera n. 248/12, un'apposita Commissione Paritetica e con verbale di contrattazione integrativa e di concertazione del 12.11.2013 era stato regolamentato il piano annuale di pronta disponibilità. Successivamente, con verbale di accordo di contrattazione integrativa aziendale del 15.3.2016, era stato pattuito di utilizzare i residui annui 2010/2015 del fondo contrattuale di cui all'art. 9 CCNL dirigenza medico-veterinaria e art. 8 CCNL SPTA dell' Parte_1
, al fine di incrementare le indennità afferenti allo stesso fondo (pronta disponibilità,
[...] turni notturni, guardie attive ecc.). Tale accordo era stato recepito, unitamente ai precedenti, in data 23.3.2017, con delibera del Commissario Straordinario dell Parte_1 n°171/2017 che espressamente prevedeva “visto il verbale del Collegio sindacale n°55 del 5
16.2.2017 che esprime parere favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità economico-finanziaria di cui all'art 40 bis del dlgs 165/2001”. Gli atti posti a fondamento della pretesa vantata da esso appellato erano legittimi sotto ogni profilo trattandosi, peraltro, di fondi vincolati al pagamento delle contestate prestazioni. Tra l'altro, con atto n. prot. 28187 dell'11.06.2020, di cui parte appellata chiedeva Parte l'ammissione perché resosi prova necessaria solo a seguito del giudizio di appello, l atteso il parere favorevole del collegio sindacale, dichiarava che “Le parti concordano che la presente ipotesi diverrà definitiva, senza l'obbligo di acquisizione di certificazione di compatibilità economica-finanziaria, di cui all'art 40 bis del decreto legislativo n 765/2007 in quanto i residui 2010-2015 sono parte integrante dell'Accordo del 75/03/2076 già certificato dal Collegio Sindacale con Verbale n 55 del 16/02/2017.” Parte Nessuna intenzione di recedere dagli accordi era stata manifestata dall' e, anzi, vi era il chiaro intento di regolare dettagliatamente la vicenda oggetto di giudizio. La condotta dell'ente integrava un grave inadempimento contrattuale che era valso Parte all' una condanna per condotta antisindacale ex art. 28 Statuto dei Lavoratori (Ordinanza del 28.7.2016 cron. n. 11/2016). Non poteva inoltre prospettarsi alcun recesso per facta concludentia dai contratti collettivi già sottoscritti, se non a seguito di adeguata procedura e, comunque, pro-futuro e non ritroso, a fronte di eventi incerti ed imprevedibili e non di spese che, evidentemente, erano state programmate ed approvate dagli organi competenti. La sentenza, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, era motivata a norma dell'art. 118 disp. att., era corretta in ogni sua statuizione, ivi inclusa la quantificazione Parte del quantum debeatur, rispetto alla quale, era stata la stessa a fornire la relativa documentazione, senza mai contestarla in giudizio.
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Il tema controverso devoluto con l'appello impone l'esame degli atti oggetto di contestazione, con precipuo riguardo agli anni per i quali è stata richiesta la corresponsione delle somme: dal 2013 al 2017. Il servizio di pronta disponibilità trova fondamento nel CCNL Comparto Sanità del 20.09.2001, che all'art. 7 e, in senso analogo, all'art. 17 CCNL 2005 e all'art. 5 CCNL integrativo 2006-2009, limitato ai soli periodi notturni e festivi, ne disciplina il trattamento economico: £ 40.000 per ogni dodici ore. Le norme contrattuali, individuate le risorse a sostegno della spesa (“Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui all'art. 38, comma 1, del Ccnl 7 aprile del 1999. La contrattazione integrativa può destinare in tutto o in parte i relativi risparmi alle finalità dell'art. 39, comma 4, lett. D), del Ccnl 7 aprile 1999 ovvero a rideterminare l'importo dell'indennità di cui al comma sei del presente articolo”), demandano alla contrattazione integrativa la facoltà di rideterminare gli importi, compatibilmente con gli impegni di spesa assunti dalle Aziende sanitarie in sede di bilancio. Con deliberazione della Commissione straordinaria, n. 355 del 17.07.2009 era stato approvato il piano annuale del servizio di pronta disponibilità della dirigenza medico – veterinaria che, ai punti 10 e 11, quantificava gli importi dovuti per i turni di pronta disponibilità effettuati dal personale della dirigenza medica e veterinaria pari a € 20,16 ad
€30,00 per i primi dieci turni di pronta disponibilità mensili, ad €40,00 per le pronte disponibilità eccedenti i dieci turni mensili e ad €50,00 per i turni coincidenti con un giorno festivo. In alternativa, al dirigente, spettava, come previsto dal punto 11, un giorno di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. 6
Nel 2012, con deliberazione del Direttore generale n. 248 del 24.05.2012, veniva costituita una commissione paritetica, ex art. 6, c. 2, CCNL dirigenza medico – veterinaria Parte 1998/2001 al fine di risolvere le pendenze pregresse tra e dirigenti medici – veterinari. Con verbale di contrattazione integrativa e di concertazione del 12.11.2013 (convocato a seguito di nota del direttore generale recante prot. n. 76748 del 7.11.2013) e sottoscritto da entrambi i contraenti, finalizzato ad assicurare la continuità assistenziale e le urgenze anche con il servizio di pronta disponibilità (così intestazione accordo) era stato regolamentato il piano annuale del servizio di pronta disponibilità della Dirigenza medico- veterinaria ed era stato concordato, ai punti 10 e 11, che le pronte disponibilità, fino a 10 turni mensili, venissero retribuite con indennità di € 30,00 per turno, mentre le pronte disponibilità aggiuntive, eccedenti i 10 turni, con una indennità di € 40,00 per turno;
il turno di pronta disponibilità coincidente con giorno festivo era retribuito con un importo di € 50,00. Con verbale di accordo sindacale del 15.03.2016 era stata individuata la copertura finanziaria (residui del fondo trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro, anni 2010/2015) finalizzata, tra l'altro, ad incrementare le indennità afferenti al suddetto fondo (pronta disponibilità, turni notturni, guardie mediche etc.). L'accordo era stato recepito con deliberazione del Commissario straordinario Dr.
. 0171 del 23.03.2017 avente ad oggetto, il recepimento del verbale di Controparte_4 accordo di contrattazione integrativa aziendale del 15.03.2016 riguardante i fondi contrattuali aziendali artt. 9, 10 2 11, del CCNL 06.05.2010 dirigenza medico – veterinaria. La deliberazione era stata resa previo parere favorevole dei direttori sanitario ed amministrativo, preso atto del parere favorevole del collegio sindacale (n. 55 del 16.02.2017) in merito alla compatibilità economico – finanziaria di cui all'art. 40 – bis del D.lgs. n. 165/2001, nel rispetto - per gli anni 2011/2014 - della previsione contenuta nell'art. 9, c. 2 - bis, del D.L. n. 78/2010, convertito nella l. n. 122/2010.
5. Le contestazioni mosse dall'appellante vertono essenzialmente su tre presupposti: l'illegittimità dei verbali di accordo sindacale, recesso per facta concludentia, indisponibilità delle risorse finanziarie per violazione dei vincoli posti con il D.L. n. 78/2010, convertito in L. 122/2010). Sulla validità degli accordi collettivi integrativi, si richiama, ex art. 118 disp. att., la precedente decisione di questa Corte (123/2023) resa in fattispecie analoga: “Nessun dubbio, dunque, sussiste circa la piena legittimità sia del verbale di contrattazione integrativa e di concertazione del 12.11.2013, con cui le parti hanno concordato che le pronte disponibilità, fino a 10 turni mensili, vengano retribuite con indennità di € 30,00 per turno;
quelle eccedenti i 10 turni, con una indennità di €40,00 per turno;
infine, quelle coincidenti con un giorno festivo, con un importo pari ad € 50,00, sia del verbale di accordo di contrattazione integrativa aziendale del 15.3.2016, con cui è stato pattuito di utilizzare i residui annui 2010/2015 del fondo contrattuale di cui all'art. 9 CCNL dirigenza medico- veterinaria e art. 8 CCNL SPTA dell' , al fine di incrementare le Parte_1 indennità afferenti allo stesso fondo (pronta disponibilità, turni notturni, guardie attive ecc.)”. Gli accordi integrativi che si sono susseguiti risultano tutti conformi al disposto dell'art. 40 del D.lgs. 165/2001 sia con riguardo agli aspetti procedurali sia con riguardo agli aspetti sostanziali. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “le esigenze di riduzione della spesa devono essere fatte valere nel rispetto delle procedure di negoziazione collettiva e degli ambiti di competenza dei diversi livelli di contrattazione, le esigenze di riduzione della spesa non legittimano la singola azienda sanitaria a ridurre unilateralmente i compensi previsti dalla contrattazione integrativa regionale” (Cassazione civile sez. lav., 04/06/2021, n.15679). 7
Parte L' che deduce illegittimità della contrattazione collettiva integrativa e dei relativi incrementi economici riferiti alla indennità di pronta disponibilità, non risulta aver mai espresso, nelle sedi di concertazione, eventuali motivi ostativi al buon esito degli accordi;
anzi, tutti gli accordi risultano regolarmente sottoscritti e, nei verbali allegati, non vi è traccia di eventuali dissensi o opinioni contrarie. In particolare, appare infondata la censura relativa al superamento del tetto di spesa imposto alle aziende sanitarie dal D.L. n. 78/2012. La deliberazione n. 171/2017, infatti, nel recepire il precedente accordo e richiamare i pregressi verbali, espressamente garantisce che le somme riconosciute a titolo di indennità di disponibilità, nella misura reclamata dal ricorrente/appellato, sono garantite da adeguata copertura finanziaria nel rispetto del D.L. n. 78/2010, previo assenso, depositato in atti, del collegio sindacale, e vincolate nella destinazione. Gli incrementi di indennità disposti con gli accordi sindacali integrativi che si sono susseguiti dal 2012, tutti stipulati nel rispetto delle norme procedurali e sostanziali, da ultimo il verbale di concertazione del 15.03.2016, sono legittimi sia perché disposti nell'esercizio di funzione integrativa salariale espressamente demandata alla contrattazione collettiva già dal CCLN dirigenza medico – veterinaria del 2009, sia perché stipulati nel rispetto della cornice normativa di riferimento. Né, sotto tale profilo, rilevano le vicende relative alla diversa conformazione delle aziende sanitarie prima e dopo il 2011 poiché lo svolgimento del servizio di pronta Parte disponibilità da parte del dott. è stato attestato proprio dall' che ha fornito gli CP_1 elenchi contenenti i singoli turni effettuati nel corso di ciascuna annualità. Pertanto, pur nei rinnovati assetti aziendali conseguenti all'accorpamento dell'
[...]
con l il servizio del si è rivelato essenziale e, data la Parte_1 Parte_3 CP_1 validità e l'efficacia della contrattazione collettiva integrativa, gli incrementi richiesti sono dovuti. Parte Quanto all'evenienza, ventilata dall' di recesso per fatti concludenti, fin dall'accordo del 2009, questa non appare assistita da fondamento, poiché il contegno Parte dell' non pare riconducibile alla volontà di recedere dagli accordi: questa ha sempre partecipato alle riunioni, ha sottoscritto i verbali, ha attuato l'iter amministrativo che dalla sottoscrizione dei verbali ha condotto all'emanazione delle delibere dirigenziali. Parte Ne deriva che l ha omesso di dare esecuzione agli accordi sottoscritti, così violando il disposto dell'art. 40 del D.lgs. n. 165/2001, nella parte in cui prevede, al c. 4, che Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Tale circostanza trova peculiare riscontro nella documentazione successiva all'anno 2017 di cui l'appellato chiede l'ammissione e che la Corte, avuto riguardo alla peculiare efficacia dimostrativa (cfr. Cass. Ordinanza 28 settembre 2021, n. 26257 – Nel rito del lavoro, in deroga al generale divieto di nuove prove in appello, è possibile l'ammissione di nuovi documenti, su richiesta di parte o anche di ufficio, solo nel caso in cui essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa) acquisisce al giudizio. Si tratta di due documenti allegati con la memoria difensiva per l'udienza del 10.02.2025: deliberazione della Commissione Straordinaria n. 085 del 06.02.2020 denominata “Accordo definitivo dirigenza medico – veterinaria ed S.P.T.A.” e deliberazione del Direttore Generale n. 647 del 26.06.2023, denominata “Rideterminazione fondi contrattuali area sanità personale dirigenze medica, veterinaria, sanitaria, professioni sanitarie anni 2010-2022 e determinazione provvisoria fondi contrattuali relativi all'anno 2023. 8
Il primo documento richiama espressamente, quali atti presupposti, la delibera n. 171 del 23 marzo 2017, l'annesso parere di compatibilità economico finanziaria emesso dal Collegio sindacale con verbale n. 55 del 16.02.2017, e dispone gli strumenti finanziari per dare concreta attivazione al suddetto accordo. Dal secondo è possibile evincere gli impegni di spesa passati e futuri con riguardo all'area della dirigenza medico – veterinaria. Entrambi gli atti denotano una partecipazione attiva dell'APS sotto il profilo contrattuale e dell'impegno di spesa (ove si prevedono, per alcune annualità, finanche degli incrementi). Tale documentazione può leggersi in combinato disposto con la norma contenuta nell'art. 30 CCNL 2019-2021 dirigenza medico – veterinaria a norma della quale: Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui all'art. 73 - Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro. Dall'esame della delibera n. 647/2023 (pagg. 55 ss.) emerge la disponibilità economica in capo all'azienda sanitaria. Orbene, non essendo revocabile in dubbio la validità della contrattazione integrativa aziendale relativa agli anni 2009 e ss. ed in esito a tutte le ulteriori considerazioni esposte, l'appello è infondato e va rigettato. La soccombenza dell'appellante ne impone la condanna alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate – valore 4.574,08 - in complessivi € 2.915,00, oltre accessori come per legge. Esse vanno distratte in favore dei difensori antistatari dell'appellato che ne hanno fatto richiesta. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona Parte_4 del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 1156/2023 emessa dal Tribunale di Palmi, pubblicata in data 19.10.2022, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore dei difensori distrattari dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 2.915,00, oltre accessori come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Reggio Calabria, 10 ottobre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 598/2023 R.G., vertente TRA
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Rosa Lombardo, Dirigente dell'Ufficio Legale, C.F. C.F._1 elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Azienda sita in Palazzo Tibi II Tronco S. Parte Anna sede legale dell' , tel/fax 0964/399066–pec Email_1
Email_2 appellante CONTRO dott. nato a [...] il [...], CP_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Raffaella Crocitti C.F._2 ( e Virginia Nicotera ( , elettivamente C.F._3 C.F._4 domiciliato presso lo studio della prima, in Taurianova, via De Amicis n. 9, fax 0966612065, pec Email_3 Email_4 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 06.01.2021 innanzi al Tribunale di Palmi, il dott. CP_1 Parte
dirigente medico veterinario presso l di fino al collocamento
[...] Parte_1 in quiescenza avvenuto in data 28.02.2017, citava in giudizio il proprio datore di lavoro al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare che il ricorrente ha diritto al pagamento dei turni di pronta disponibilità, per come contrattualmente pattuito, ovvero ha diritto alla corresponsione di € 30,00 per ciascuna pronta disponibilità effettuata nei giorni feriali fino al numero di dieci turni mensili, alla corresponsione di €40,00 per ciascun turno, eccedente i dieci, effettuato in giorni feriali e alla corresponsione di € 50,00 per ciascun turno effettuato in giorni festivi;
accertare e dichiarare che il ricorrente accredita la somma di € 4.574,08 data dalla differenza tra quanto spettante a titolo di indennità di pronta disponibilità e quanto percepito per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017; conseguentemente condannare l al pagamento in favore del ricorrente della Controparte_2 complessiva somma di € 4.574,08 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, per la causale avanti spiegata. Con la condanna del resistente al pagamento delle spese e 2
competenze difensive del presente giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”. Rappresentava che, con Delibera n. 355/2009, l'APS, a seguito dell'accordo raggiunto in sede di concertazione sindacale, era stato previsto che il compenso per i turni di pronta disponibilità effettuati dal personale della dirigenza medica doveva essere incrementato da
€ 20,16 ad € 30,00 per i primi dieci turni di pronta disponibilità mensili, ad € 40,00 per le pronte disponibilità eccedenti i dieci turni mensili e ad € 50,00 per i turni coincidenti con un giorno festivo. A seguito dell'istituzione di una Commissione Paritetica, cui era stato devoluto il Part compito di quantificare il carico pregresso, l aveva correttamente liquidato le differenze retribuite maturate, mentre era errata la corresponsione a far data dal 01.01.2013, poiché, inopinatamente, a decorrere dal gennaio 2013, contravvenendo al contenuto della Delibera Part n. 335/2009, l aveva liquidato tali indennità nella misura di € 20,66. Con successivo verbale di contrattazione integrativa e di concertazione del 12.11.2013 era stato regolamentato il piano annuale del servizio di pronta disponibilità della Dirigenza medico-veterinaria e, al punto 10 del predetto accordo, le parti avevano concordato che le pronte disponibilità, fino a 10 turni mensili, dovevano essere retribuite con indennità di € 30,00 per turno, mentre le pronte disponibilità aggiuntive eccedenti i 10 turni, con una indennità di € 40,00 per turno. Al l punto n. 11 del medesimo accordo veniva disposto che il turno di pronta disponibilità coincidente con un giorno festivo, doveva essere retribuito con un importo pari ad € 50,00. Con verbale di accordo di contrattazione integrativa aziendale del 15.3.2016 era stato pattuito di utilizzare i residui annui 2010/2015 del fondo contrattuale di cui all'art. 9 CCNL dirigenza medico-veterinaria e art. 8 CCNL SPTA dell' , al fine di Parte_1 incrementare le indennità afferenti allo stesso fondo (pronta disponibilità, turni notturni, guardie attive ecc.). Part Non avendo l dato attuazione ad alcuno degli obblighi assunti in sede sindacale, aveva proposto ricorso ex art. 28 L. 300/1970 al Tribunale di Reggio Calabria al fine di ottenere la cessazione del comportamento illegittimo. Il Tribunale, con ordinanza del 28.7.2016 cron. n. 11/2016, aveva dichiarato antisindacale la condotta dell' , nella parte in cui non aveva dato Parte_1 attuazione all'accordo del 15.03.2016 e aveva ordinato all'ente di cessare immediatamente la condotta antisindacale, provvedendo a quanto necessario ad ottemperare agli obblighi su di essa incombenti. Part Ciononostante, l non aveva dato seguito, neppure a seguito del recepimento, da parte del Commissario Straordinario della sanità, del suddetto accordo sindacale (Delibera n°171/2017 del 23.3.2017) ed il ricorrente, dopo avere ulteriormente sollecitato,a mezzo pec, il proprio datore di lavoro, adiva nuovamente l'autorità giudiziaria per ottenere la liquidazione delle differenze retributive maturate negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, pari a € 4.574,08, oltre interessi e rivalutazione. L' restava contumace. Parte_1
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1156/2023 pubblicata il 19.10.2023, il Tribunale di Palmi accoglieva Parte la domanda e condannava la resistente al versamento delle somme dovute ed alla rifusione delle spese di lite. Affermava il Tribunale: “Occorre precisare che il servizio di pronta disponibilità è stato introdotto dall'art. 7 del Ccnl integrativo Comparto Sanità del 20.9.2001, il quale prevede, (poi sostanzialmente confermato dall'art. 17 CCNL 2005), per quanto qui interessa: al primo comma, che “il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito dal 3
comma 3”; al sesto comma, che “il servizio di pronta disponibilità va limitato ai soli periodi notturni e festivi. Nel caso in cui esso cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. La pronta disponibilità ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di £ 40.000 per ogni dodici ore”; al settimo comma, che: “Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo nei giorni festivi”. Il comma 14, poi, stabilisce che “Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui all'art 38, comma 1, del Ccnl 7 aprile del 1999. La contrattazione integrativa può destinare in tutto o in parte i relativi risparmi alle finalità dell'art. 39, comma 4, lett. D), del Ccnl 7 aprile 1999 ovvero a rideterminare l'importo dell'indennità di cui al comma sei del presente articolo”. Richiamato il verbale di contrattazione integrativa e di concertazione del 12.11.2013 ed il verbale di accordo di contrattazione integrativa aziendale del 15.03.2016, accoglieva la domanda, condannando l'APS alla corresponsione delle somme così come conteggiate dal ricorrente.
3. Il giudizio in grado di appello. Parte La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' che ne invocava la riforma. Lamentava il vizio di omessa/carente o viziata motivazione non avendo il Tribunale considerato l'efficacia temporalmente limitata della Delibera n. 335/2009, adottata dalla ex in ragione della pregressa dotazione organica, non più Controparte_3 rappresentativa dell'organizzazione aziendale successivamente introdotta con l'accorpamento delle Tale deliberazione disciplinava il piano Parte_2 aziendale di pronta disponibilità in ragione delle esigenze della struttura nella formulazione di allora, diversa sotto il profilo organizzativo e strutturale. Era poi intervenuto il D.L. n. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, che aveva previsto Parte l'accorpamento delle presenti sul territorio calabrese, poi completato nel 2012 con la nomina del direttore della nuova ASP derivante dall'accorpamento delle precedenti
[...]
Parte_3
L'art. 9 del suddetto decreto aveva previsto che “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”. In particolare, l'art. 9, c.
2 -bis, poneva limiti molto stringenti alle aziende sanitarie:
“L'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale…non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”. La deliberazione n. 335/2009 che aveva disposto l'aumento, in seguito di concertazione sindacale, della remunerazione relativa all'indennità di pronta disponibilità, era legata a contingenti e non più attuali esigenze del periodo tanto che, a far data dal 2011, Parte l non vi aveva dato più esecuzione, così manifestando la volontà di recedere dall'accordo per fatti concludenti. Tra l'altro sia la contrattazione collettiva precedente (art. 17, c. 1 del CCNL dell'area della Dirigenza Medico – Veterinaria normativo 2002 – 2005 economico 2002 – 2003 del 03/11/2005), sia quella successiva relativa al comparto sanità (CCNL Area Sanità 2016/2018 del 19/12/2019), quantificavano l'indennità di pronta disponibilità in € 20.66. Gli incrementi reclamati, quindi, erano quelli riconosciuti in sede di contrattazione collettiva che non prevedevano un termine di validità temporale e dai quali, secondo la 4
giurisprudenza richiamata dall'appellante, era possibile recedere unilateralmente, cessando Parte di darvi esecuzione, così come aveva fatto l' non liquidando le somme richieste. Parimenti, la delibera n. 248/2012 posta dal Tribunale a fondamento del diritto azionato, aveva l'esclusiva funzione di avviare un tavolo tecnico di discussione volto all'istituzione di una commissione paritetica finalizzata alla risoluzione di tutto il pregresso con l'intento di valutare le posizioni e la relativa copertura finanziaria. Né il diritto vantato dal ricorrente poteva trovare fondamento nell'accordo del 2016, recepito nel 2017, che non rispondeva alle condizioni previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva circa la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidevano sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori. L'accordo, tra l'altro, era sprovvisto del parere favorevole da parte dell'ufficio e del collegio sindacale circa la compatibilità finanziaria delle somme richieste con quelle contenute nel fondo a disposizione. Su tale importante aspetto, il non CP_1 aveva fornito prova. Doveva, pertanto, ritenersi applicabile la previsione contenuta nell'art. 7, c. 2, del CCNL Comparto Sanità del 20.9.2001, che all'art. 7 ( in senso analogo l'.art 17 CCNL 2005), disponeva: “All'inizio di ogni anno le aziende predispongono un piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica, ai profili professionali necessari per l'erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stesso ed agli aspetti organizzativi delle strutture”. Il c. 6 prevedeva inoltre che “il servizio di pronta disponibilità va limitato ai soli periodi notturni e festivi. Nel caso in cui esso cada in un giorno Festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. La pronta disponibilità ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di £ 40.000 per ogni dodici ore”. Completava il quadro normativo il c. 14: “Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui all' art. 38, comma 1, del Ccnl 7 aprile del 1999. La contrattazione integrativa può destinare in tutto o in parte i relativi risparmi alle finalità dell'art. 39, comma 4, lett. D), del Ccnl 7 aprile 1999 ovvero a rideterminare l'importo dell'indennità di cui al comma sei del presente articolo”. Rilevava che la normativa contrattuale di riferimento per l'organizzazione del servizio di pronta disponibilità per il personale del comparto sanità aveva disapplicato l'art. 18 del DPR 270/87, confermando il compenso per l'istituto della pronta disponibilità nell'importo di
€. 20,65, per come fissato dall'art. 51 del D.P.R. n. 384 del 28.11.1990. Il ricorrente non poteva vantare un diritto incondizionato alla corresponsione delle indennità e non aveva provato l'impossibilità di fruire dei riposi compensativi. Non sussistendo i presupposti per la liquidazione delle reclamate integrazioni, la sentenza andava riformata. Costituitosi, il contestava il prospettato recesso per “facta concludentia”, CP_1 poiché in contrasto con le vicende che si erano susseguite negli anni. Infatti, l'appellante APS, dopo avere temporaneamente eseguito la delibera 335/2009, inopinatamente, aveva cessato di darvi corretta esecuzione nel 2013. Nel frattempo, aveva istituito, con delibera n. 248/12, un'apposita Commissione Paritetica e con verbale di contrattazione integrativa e di concertazione del 12.11.2013 era stato regolamentato il piano annuale di pronta disponibilità. Successivamente, con verbale di accordo di contrattazione integrativa aziendale del 15.3.2016, era stato pattuito di utilizzare i residui annui 2010/2015 del fondo contrattuale di cui all'art. 9 CCNL dirigenza medico-veterinaria e art. 8 CCNL SPTA dell' Parte_1
, al fine di incrementare le indennità afferenti allo stesso fondo (pronta disponibilità,
[...] turni notturni, guardie attive ecc.). Tale accordo era stato recepito, unitamente ai precedenti, in data 23.3.2017, con delibera del Commissario Straordinario dell Parte_1 n°171/2017 che espressamente prevedeva “visto il verbale del Collegio sindacale n°55 del 5
16.2.2017 che esprime parere favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità economico-finanziaria di cui all'art 40 bis del dlgs 165/2001”. Gli atti posti a fondamento della pretesa vantata da esso appellato erano legittimi sotto ogni profilo trattandosi, peraltro, di fondi vincolati al pagamento delle contestate prestazioni. Tra l'altro, con atto n. prot. 28187 dell'11.06.2020, di cui parte appellata chiedeva Parte l'ammissione perché resosi prova necessaria solo a seguito del giudizio di appello, l atteso il parere favorevole del collegio sindacale, dichiarava che “Le parti concordano che la presente ipotesi diverrà definitiva, senza l'obbligo di acquisizione di certificazione di compatibilità economica-finanziaria, di cui all'art 40 bis del decreto legislativo n 765/2007 in quanto i residui 2010-2015 sono parte integrante dell'Accordo del 75/03/2076 già certificato dal Collegio Sindacale con Verbale n 55 del 16/02/2017.” Parte Nessuna intenzione di recedere dagli accordi era stata manifestata dall' e, anzi, vi era il chiaro intento di regolare dettagliatamente la vicenda oggetto di giudizio. La condotta dell'ente integrava un grave inadempimento contrattuale che era valso Parte all' una condanna per condotta antisindacale ex art. 28 Statuto dei Lavoratori (Ordinanza del 28.7.2016 cron. n. 11/2016). Non poteva inoltre prospettarsi alcun recesso per facta concludentia dai contratti collettivi già sottoscritti, se non a seguito di adeguata procedura e, comunque, pro-futuro e non ritroso, a fronte di eventi incerti ed imprevedibili e non di spese che, evidentemente, erano state programmate ed approvate dagli organi competenti. La sentenza, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, era motivata a norma dell'art. 118 disp. att., era corretta in ogni sua statuizione, ivi inclusa la quantificazione Parte del quantum debeatur, rispetto alla quale, era stata la stessa a fornire la relativa documentazione, senza mai contestarla in giudizio.
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Il tema controverso devoluto con l'appello impone l'esame degli atti oggetto di contestazione, con precipuo riguardo agli anni per i quali è stata richiesta la corresponsione delle somme: dal 2013 al 2017. Il servizio di pronta disponibilità trova fondamento nel CCNL Comparto Sanità del 20.09.2001, che all'art. 7 e, in senso analogo, all'art. 17 CCNL 2005 e all'art. 5 CCNL integrativo 2006-2009, limitato ai soli periodi notturni e festivi, ne disciplina il trattamento economico: £ 40.000 per ogni dodici ore. Le norme contrattuali, individuate le risorse a sostegno della spesa (“Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui all'art. 38, comma 1, del Ccnl 7 aprile del 1999. La contrattazione integrativa può destinare in tutto o in parte i relativi risparmi alle finalità dell'art. 39, comma 4, lett. D), del Ccnl 7 aprile 1999 ovvero a rideterminare l'importo dell'indennità di cui al comma sei del presente articolo”), demandano alla contrattazione integrativa la facoltà di rideterminare gli importi, compatibilmente con gli impegni di spesa assunti dalle Aziende sanitarie in sede di bilancio. Con deliberazione della Commissione straordinaria, n. 355 del 17.07.2009 era stato approvato il piano annuale del servizio di pronta disponibilità della dirigenza medico – veterinaria che, ai punti 10 e 11, quantificava gli importi dovuti per i turni di pronta disponibilità effettuati dal personale della dirigenza medica e veterinaria pari a € 20,16 ad
€30,00 per i primi dieci turni di pronta disponibilità mensili, ad €40,00 per le pronte disponibilità eccedenti i dieci turni mensili e ad €50,00 per i turni coincidenti con un giorno festivo. In alternativa, al dirigente, spettava, come previsto dal punto 11, un giorno di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. 6
Nel 2012, con deliberazione del Direttore generale n. 248 del 24.05.2012, veniva costituita una commissione paritetica, ex art. 6, c. 2, CCNL dirigenza medico – veterinaria Parte 1998/2001 al fine di risolvere le pendenze pregresse tra e dirigenti medici – veterinari. Con verbale di contrattazione integrativa e di concertazione del 12.11.2013 (convocato a seguito di nota del direttore generale recante prot. n. 76748 del 7.11.2013) e sottoscritto da entrambi i contraenti, finalizzato ad assicurare la continuità assistenziale e le urgenze anche con il servizio di pronta disponibilità (così intestazione accordo) era stato regolamentato il piano annuale del servizio di pronta disponibilità della Dirigenza medico- veterinaria ed era stato concordato, ai punti 10 e 11, che le pronte disponibilità, fino a 10 turni mensili, venissero retribuite con indennità di € 30,00 per turno, mentre le pronte disponibilità aggiuntive, eccedenti i 10 turni, con una indennità di € 40,00 per turno;
il turno di pronta disponibilità coincidente con giorno festivo era retribuito con un importo di € 50,00. Con verbale di accordo sindacale del 15.03.2016 era stata individuata la copertura finanziaria (residui del fondo trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro, anni 2010/2015) finalizzata, tra l'altro, ad incrementare le indennità afferenti al suddetto fondo (pronta disponibilità, turni notturni, guardie mediche etc.). L'accordo era stato recepito con deliberazione del Commissario straordinario Dr.
. 0171 del 23.03.2017 avente ad oggetto, il recepimento del verbale di Controparte_4 accordo di contrattazione integrativa aziendale del 15.03.2016 riguardante i fondi contrattuali aziendali artt. 9, 10 2 11, del CCNL 06.05.2010 dirigenza medico – veterinaria. La deliberazione era stata resa previo parere favorevole dei direttori sanitario ed amministrativo, preso atto del parere favorevole del collegio sindacale (n. 55 del 16.02.2017) in merito alla compatibilità economico – finanziaria di cui all'art. 40 – bis del D.lgs. n. 165/2001, nel rispetto - per gli anni 2011/2014 - della previsione contenuta nell'art. 9, c. 2 - bis, del D.L. n. 78/2010, convertito nella l. n. 122/2010.
5. Le contestazioni mosse dall'appellante vertono essenzialmente su tre presupposti: l'illegittimità dei verbali di accordo sindacale, recesso per facta concludentia, indisponibilità delle risorse finanziarie per violazione dei vincoli posti con il D.L. n. 78/2010, convertito in L. 122/2010). Sulla validità degli accordi collettivi integrativi, si richiama, ex art. 118 disp. att., la precedente decisione di questa Corte (123/2023) resa in fattispecie analoga: “Nessun dubbio, dunque, sussiste circa la piena legittimità sia del verbale di contrattazione integrativa e di concertazione del 12.11.2013, con cui le parti hanno concordato che le pronte disponibilità, fino a 10 turni mensili, vengano retribuite con indennità di € 30,00 per turno;
quelle eccedenti i 10 turni, con una indennità di €40,00 per turno;
infine, quelle coincidenti con un giorno festivo, con un importo pari ad € 50,00, sia del verbale di accordo di contrattazione integrativa aziendale del 15.3.2016, con cui è stato pattuito di utilizzare i residui annui 2010/2015 del fondo contrattuale di cui all'art. 9 CCNL dirigenza medico- veterinaria e art. 8 CCNL SPTA dell' , al fine di incrementare le Parte_1 indennità afferenti allo stesso fondo (pronta disponibilità, turni notturni, guardie attive ecc.)”. Gli accordi integrativi che si sono susseguiti risultano tutti conformi al disposto dell'art. 40 del D.lgs. 165/2001 sia con riguardo agli aspetti procedurali sia con riguardo agli aspetti sostanziali. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “le esigenze di riduzione della spesa devono essere fatte valere nel rispetto delle procedure di negoziazione collettiva e degli ambiti di competenza dei diversi livelli di contrattazione, le esigenze di riduzione della spesa non legittimano la singola azienda sanitaria a ridurre unilateralmente i compensi previsti dalla contrattazione integrativa regionale” (Cassazione civile sez. lav., 04/06/2021, n.15679). 7
Parte L' che deduce illegittimità della contrattazione collettiva integrativa e dei relativi incrementi economici riferiti alla indennità di pronta disponibilità, non risulta aver mai espresso, nelle sedi di concertazione, eventuali motivi ostativi al buon esito degli accordi;
anzi, tutti gli accordi risultano regolarmente sottoscritti e, nei verbali allegati, non vi è traccia di eventuali dissensi o opinioni contrarie. In particolare, appare infondata la censura relativa al superamento del tetto di spesa imposto alle aziende sanitarie dal D.L. n. 78/2012. La deliberazione n. 171/2017, infatti, nel recepire il precedente accordo e richiamare i pregressi verbali, espressamente garantisce che le somme riconosciute a titolo di indennità di disponibilità, nella misura reclamata dal ricorrente/appellato, sono garantite da adeguata copertura finanziaria nel rispetto del D.L. n. 78/2010, previo assenso, depositato in atti, del collegio sindacale, e vincolate nella destinazione. Gli incrementi di indennità disposti con gli accordi sindacali integrativi che si sono susseguiti dal 2012, tutti stipulati nel rispetto delle norme procedurali e sostanziali, da ultimo il verbale di concertazione del 15.03.2016, sono legittimi sia perché disposti nell'esercizio di funzione integrativa salariale espressamente demandata alla contrattazione collettiva già dal CCLN dirigenza medico – veterinaria del 2009, sia perché stipulati nel rispetto della cornice normativa di riferimento. Né, sotto tale profilo, rilevano le vicende relative alla diversa conformazione delle aziende sanitarie prima e dopo il 2011 poiché lo svolgimento del servizio di pronta Parte disponibilità da parte del dott. è stato attestato proprio dall' che ha fornito gli CP_1 elenchi contenenti i singoli turni effettuati nel corso di ciascuna annualità. Pertanto, pur nei rinnovati assetti aziendali conseguenti all'accorpamento dell'
[...]
con l il servizio del si è rivelato essenziale e, data la Parte_1 Parte_3 CP_1 validità e l'efficacia della contrattazione collettiva integrativa, gli incrementi richiesti sono dovuti. Parte Quanto all'evenienza, ventilata dall' di recesso per fatti concludenti, fin dall'accordo del 2009, questa non appare assistita da fondamento, poiché il contegno Parte dell' non pare riconducibile alla volontà di recedere dagli accordi: questa ha sempre partecipato alle riunioni, ha sottoscritto i verbali, ha attuato l'iter amministrativo che dalla sottoscrizione dei verbali ha condotto all'emanazione delle delibere dirigenziali. Parte Ne deriva che l ha omesso di dare esecuzione agli accordi sottoscritti, così violando il disposto dell'art. 40 del D.lgs. n. 165/2001, nella parte in cui prevede, al c. 4, che Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Tale circostanza trova peculiare riscontro nella documentazione successiva all'anno 2017 di cui l'appellato chiede l'ammissione e che la Corte, avuto riguardo alla peculiare efficacia dimostrativa (cfr. Cass. Ordinanza 28 settembre 2021, n. 26257 – Nel rito del lavoro, in deroga al generale divieto di nuove prove in appello, è possibile l'ammissione di nuovi documenti, su richiesta di parte o anche di ufficio, solo nel caso in cui essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa) acquisisce al giudizio. Si tratta di due documenti allegati con la memoria difensiva per l'udienza del 10.02.2025: deliberazione della Commissione Straordinaria n. 085 del 06.02.2020 denominata “Accordo definitivo dirigenza medico – veterinaria ed S.P.T.A.” e deliberazione del Direttore Generale n. 647 del 26.06.2023, denominata “Rideterminazione fondi contrattuali area sanità personale dirigenze medica, veterinaria, sanitaria, professioni sanitarie anni 2010-2022 e determinazione provvisoria fondi contrattuali relativi all'anno 2023. 8
Il primo documento richiama espressamente, quali atti presupposti, la delibera n. 171 del 23 marzo 2017, l'annesso parere di compatibilità economico finanziaria emesso dal Collegio sindacale con verbale n. 55 del 16.02.2017, e dispone gli strumenti finanziari per dare concreta attivazione al suddetto accordo. Dal secondo è possibile evincere gli impegni di spesa passati e futuri con riguardo all'area della dirigenza medico – veterinaria. Entrambi gli atti denotano una partecipazione attiva dell'APS sotto il profilo contrattuale e dell'impegno di spesa (ove si prevedono, per alcune annualità, finanche degli incrementi). Tale documentazione può leggersi in combinato disposto con la norma contenuta nell'art. 30 CCNL 2019-2021 dirigenza medico – veterinaria a norma della quale: Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui all'art. 73 - Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro. Dall'esame della delibera n. 647/2023 (pagg. 55 ss.) emerge la disponibilità economica in capo all'azienda sanitaria. Orbene, non essendo revocabile in dubbio la validità della contrattazione integrativa aziendale relativa agli anni 2009 e ss. ed in esito a tutte le ulteriori considerazioni esposte, l'appello è infondato e va rigettato. La soccombenza dell'appellante ne impone la condanna alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate – valore 4.574,08 - in complessivi € 2.915,00, oltre accessori come per legge. Esse vanno distratte in favore dei difensori antistatari dell'appellato che ne hanno fatto richiesta. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona Parte_4 del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 1156/2023 emessa dal Tribunale di Palmi, pubblicata in data 19.10.2022, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore dei difensori distrattari dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 2.915,00, oltre accessori come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Reggio Calabria, 10 ottobre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti