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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/05/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Gianpaolo DALESSIO CLEMENTI (C.F.
- PEC: – fax C.F._1 Email_1
0105536979), elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Genova, Piazza Dante 6/4, in forza di mandato reso su foglio separato e congiunto al ricorso
. RICORRENTE CONTRO
CP_1
elettivamente domiciliato in Genova, Piazza della Vittoria 6 rosso presso l'Avvocatura distrettuale Inps, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avvocato Pietro
Capurso (c.f.: – PEC: C.F._2
t), dall'avvocato Cinzia Lolli (c.f. Email_2
), dall'avvocato Lilia Bonicioli (c.f.: , e C.F._3 C.F._4
dall'avvocato Christian Lo Scalzo (c.f.: ), in virtù di mandato C.F._5
generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Roma. Persona_1
1 Ogg. Opposizione ordinanza ingiunzione
Conclusioni come nei rispettivi atti
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato il 21 giugno 2024 proponeva opposizione Parte_1
avverso l'ordinanza ingiunzione IO- 001618526 con cui l' gli ingiungeva il CP_1
pagamento, nella sua qualità di legale rappresentante della
[...]
della somma di euro 7.357,50 a titolo di sanzione per il Parte_2
mancato versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali relative al periodo dal dicembre 2016 e gennaio 2017 come contestato nell'atto di accertamento 3400 CP_1
del 17 gennaio 1900 15631 del 17/01/2019 .
Il signor sosteneva di non aver mai ricevuto la notifica del verbale di Pt_1
accertamento in questione e, in ogni caso, eccepiva la decadenza dalla contestazione della sanzione, essendo decorsi oltre 90 giorni dalla commissione violazione stessa, da considerarsi consumata il 16 del mese successivo alla scadenza . Rappresentava inoltre che egli era stato Presidente del Consiglio di amministrazione della società cooperativa dal 18/02/2013 fino al 15/03/2017 e quindi eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva, in quanto al momento della contestazione del fatto - il legale rappresentante era il liquidatore della società.
Contestava infine la quantificazione della sanzione operata.
L' , ribadendo la correttezza del suo operato e la tempestività della CP_1
decadenza eccepita, chiedeva il rigetto del ricorso.
La causa può essere decisa sulla base della ragione più liquida, restando assorbite tutte le ulteriori questioni.
2 L'eccezione di decadenza di cui all'art. 14 l. n. 689/1981.
L'ordinanza ingiunzione de qua concerne l'illecito amministrativo di cui all'art. 2 d.l. 12.9.1983, n. 463, che, nel testo introdotto (per quanto riguarda il co.
1 - bis) dal d.lgs. 15.1.2016, n. 8, così prevede(va):
“1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme
e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito del conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro
e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore
a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
1-ter. La denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1- bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia
è allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate.
1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso”.
A seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 23, comma 1, d.l. 4 maggio
2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al co.
1-bis è ora “da una volta e mezza a quattro volte
l'importo omesso”.
3 Pertanto, l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali costituisce illecito amministrativo (e non penale) quando riguardi, nel singolo anno, un importo complessivo pari o inferiore ad euro 10.000,00.
Come anche indicato dall' nella propria Circolare del 5.7.2016, n. 121 CP_1
(“Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali”), ai fini della determinazione dell'importo di euro 10.000 annui, costituente il discrimine per l'identificazione della fattispecie di illecito penale o amministrativo, “… l'arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi è quello che intercorre tra il 1° gennaio ed il
31 dicembre di ciascun anno (anno civile). Tenuto conto delle singole scadenze legali degli adempimenti dovuti dai datori di lavoro, in essi ricompresi sia i datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens, sia i committenti della Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335 nonché i datori di lavoro agricoli,… i versamenti che concorrono alla determinazione della soglia di euro 10.000 annui sono quelli relativi al mese di dicembre dell'anno precedente all'annualità considerata (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre dell'annualità considerata (da versare entro il 16 dicembre).
In sostanza il limite di euro 10.000 annui può essere determinato a consuntivo, dopo la scadenza del 31 dicembre di ogni anno .
Tale ricostruzione appare coerente con l'approdo giurisprudenziale di cui alla sentenza Cass. pen., SS.UU., n. 10424 del 18.1.2018 (rv. 272163), riguardante la fattispecie penale integrata in caso di superamento dell'indicato limite di euro 10.000.
Secondo la Corte, infatti, <In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, l'importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi, che sono quelle incluse nel periodo
16 gennaio - 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell'anno precedente e nel novembre dell'anno in corso>>.
4 Se ne deve dedurre che l'illecito amministrativo si perfeziona con il primo mancato pagamento, alla scadenza stabilita, delle ritenute mensili (quindi, non prima del 16 gennaio) e si consuma e cessa il 16 dicembre dell'anno in questione;
salvo risulti integrato l'illecito penale a seguito del superamento (sommando tutte le omissioni) della menzionata soglia.
Nel caso di specie l'importo complessivo contestato deriva dalla sommatoria delle omissioni relative a tutte le mensilità da versarsi a dicembre 2016 e a gennaio
2017 (cfr avviso di contestazione).
4. Parte opponente sostiene la decadenza dell' dalla potestà sanzionatoria, CP_1
per non avere provveduto alla notificazione degli estremi della violazione entro il termine di tre mesi, ex art. 14 l. n. 689/1981, decorrente (quanto meno) dall'1.1.2018.
Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 14 l. n. 689/1981, in effetti:
“ La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
Nel caso in questione, la notificazione dell'atto di accertamento è avvenuta, alla luce delle produzioni dell , il giorno di compiuta giacenza della notifica CP_1
dell'avviso di accertamento ovvero decorsi 10 giorni dal deposito della stessa presso l'Uffici postale avvenuto il 31.1.2019 (data di attestazione invio CAD alla residenza del sig. ) ovvero il 10 febbraio 2019. Pt_1
Secondo l la possibilità di estinguere l'illecito ai sensi dell'attuale art. 2 CP_1
d.l. 12.9.1983, n. 463 mediante versamento delle ritenute entro tre mesi “dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione” renderebbe
5 incompatibile l'applicazione della disciplina generale di cui all'art. 14 l. n. 689/1981.
La tesi non persuade.
La conferma dell'applicabilità alle fattispecie in questione del termine di decadenza ex art. 14, co. 2, l. n. 689/1981, si può trarre dal d.l. 4.5.2023, n. 48 (“Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro – Decreto lavoro 2023”), il cui art. 23 (“Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali”), prevede tra l'altro, al co. 2, che “Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge
24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”.
Se ne deduce che, per le violazioni relative ai periodi anteriori, non vi è alcuna deroga e trova applicazione il termine ex art. 14 cit.
Come suggerito dal ricorrente, indicazioni in tal senso (cioè nel senso dell'applicabilità del termine di decadenza di cui all'art. 14 cit.) possono ricavarsi altresì dalla previsione di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 8/2016 (“Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa”), che nel dettare la disciplina di diritto transitorio per gl'illeciti (commessi anteriormente e frattanto) depenalizzati, prevede che l'Autorità amministrativa (l' ), a seguito della trasmissione degli atti da parte dell'Autorità CP_1
giudiziaria, notifichi “… gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti”.
Peraltro lo stesso ha mai mostrato di dubitare dell'applicabilità del CP_1
termine decadenziale ex art. 14 cit. agli illeciti depenalizzati de quibus.
Nella menzionata Circolare n. 121 del 5.7.2016, si indica che “Il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'Attività Ispettiva - con propria Circolare n. 6/2016 del 5 febbraio 2016, nel fornire le prime indicazioni
6 operative in ordine all'applicazione del D.Lgs. n. 8/2016, con riguardo alla novella dell'art. 2, comma 1-bis della legge n. 638/1983, in considerazione del meccanismo che definisce la non punibilità con la sanzione penale né l'assoggettabilità alla sanzione amministrativa del datore di lavoro laddove lo stesso provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica della contestazione della violazione, “… ha avuto modo di affermare che il procedimento sanzionatorio previsto per l'ipotesi in cui l'importo delle ritenute omesse non sia superiore a euro 10.000 è regolato dalla disciplina di cui agli artt. 14 e 16 della legge n. 689/1981.
Tenuto conto della tipicità rivestita dalla fattispecie di illecito in trattazione, la notifica dell'accertamento della violazione costituisce l'avvio del procedimento sanzionatorio e, ai sensi del già citato art. 14, potrà essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, dal funzionario che ha accertato la violazione stessa. Nel rinviare alle specifiche indicazioni che verranno fornite in merito alla gestione di tale procedimento, si precisa che la notifica dell'accertamento della violazione deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, della legge 20 novembre 1982, n. 890.
Entro 30 giorni dalla notifica del predetto atto, gli interessati potranno far pervenire, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981, scritti difensivi e documenti o fare richiesta di audizione.
Con tale atto verrà sia assegnato al datore di lavoro il termine di 3 mesi per il versamento delle ritenute omesse, che, ove effettuato nei termini previsti, costituisce causa di non assoggettabilità alla sanzione amministrativa dell'autore dell'illecito, sia dato avviso che in assenza del versamento delle ritenute omesse troverà applicazione la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'art. 2, comma 1-bis - da euro
10.000 a euro 50.000”.
Detta impostazione ha trovato altresì conferma nella successiva Circolare CP_1
25.2.2022, n. 32, e nel Messaggio del 27.9.2022, n. 3516, contenenti, del pari, CP_1
richiami alla Circolare n. 6/2016 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali -
Direzione Generale per l'Attività Ispettiva. Nonché nella Circolare n. 1931/2023 CP_1
7 (sulla riduzione delle sanzioni e sul nuovo termine di decadenza, ai sensi dell'articolo
23 del d.l. 4.5.2023, n. 48).
La piena compatibilità tra gl'illeciti amministrativi in questione, caratterizzati dalla sopra illustrata “causa di non punibilità”, e quella, generale, di cui all'art. 14 l. n.
689/1981, fa sì, del resto, che non vi sia motivo di dubitare dell'operatività, anche nei casi in questione, del termine decadenziale.
5. E' da tempo pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che <In tema di sanzioni amministrative, il termine di 90 giorni per la notificazione degli estremi della violazione, previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981, è di decadenza e non di prescrizione e, conseguentemente, non è suscettibile di interruzione alla stregua dell'art. 2964 cod. civ.>> (Cass. n. 18555/2009; conf., quanto alla natura perentoria del termine, Cass. ord. n. 27903/2019).
Occorre chiedersi, tuttavia, in generale e con riguardo al caso di specie, come debba individuarsi la data di decorrenza del termine di decadenza.
Anche in questo caso, le indicazioni dei Giudici di legittimità appaiono univoche, nel senso che <in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Si è osservato, inoltre, che compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981.
8 16. Al fine di effettuare detta valutazione, il giudice di merito terrà conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto, anche in relazione al numero dei soggetti coinvolti, oltre che del numero delle violazioni ascritte e della complessità delle indagini, essendo indubitabile, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, che l'accertamento debba avvenire entro un termine congruo. Il giudizio operato in sede di merito non sarà sindacabile, in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Sez. 2, n. 12830/2006, e la successiva Sez.
2, n. 25916 del 2006, ma anche la successiva Sez. 2, n. 3043/2009 anch'essa in termini)>> (conf. Cass. ord. 27702/2019, n. 3043/2009 e n. 27405/2019).
Il Giudice di merito, al fine di stabilire la decorrenza del termine, deve tenere conto <… del tempo strettamente necessario affinché, al termine delle verifiche preliminari, la constatazione dei fatti…>> possa essere senza ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi>> (cfr. Cass. n.
9022/2023, in materia di sanzioni amministrative per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria).
Venendo all'illecito amministrativo in materia di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti, si è già osservato che l'ultima scadenza, per quanto concerne i pagamenti, è quella relativa ai contributi del mese di novembre dell'anno di riferimento, da saldarsi entro il giorno 16 del mese di dicembre. Nel contempo, il flusso Uniemens riferito a ciascun mese deve essere inviato telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, così, per novembre, entro il 31 dicembre (salvo si tratti di giorno festivo, nel qual caso l'invio deve avvenire entro il primo giorno lavorativo del mese successivo).
Dunque, fin dal 31 dicembre (o, al più, dal primo giorno lavorativo del mese di gennaio) l' è in grado, in linea di massima, di verificare se sia intervenuto il CP_1
corretto pagamento anche degli ultimi contributi riferiti all'anno di competenza e,
9 quindi, la situazione complessiva dei versamenti effettuati/non effettuati (in tutto o in parte) da un determinato soggetto nel corso dell'anno.
5.1. L'attività di verifica dell' è limitata al controllo di flusso degli CP_1
Uniemens ed degli archivi informatici dell'Istituto.
La loro presentazione equivale all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali è stato omesso il versamento dei contributi (Cass. pen., 10 aprile
2013, n. 37145)”.
Non sembra dubitabile, dunque, che gli elementi relativi agli omessi versamenti siano derivati semplicemente dal raffronto tra quanto dovuto dal datore di lavoro, sulla base dei flussi Uniemes, e quanto effettivamente dallo stesso versato, in relazione alle singole mensilità.
L' dispone a tal fine di idonei strumenti telematici e informatici tali da CP_1
consentire l'immediata consuntivazione dei dati annuali.
La stessa citata Circolare del 5.7.2016, n. 121, dopo aver delineato, nei CP_1
termini di cui si è detto, “l'arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi” (tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno civile, fermo restando che, alla luce delle singole scadenze legali degli adempimenti dovuti dai datori di lavoro, i versamenti che concorrono alla determinazione della soglia di euro 10.000 annui sono quelli riferiti ai mesi da dicembre dell'anno precedente l'annualità considerata, da pagarsi entro il 16 gennaio successivo, fino a novembre dell'annualità considerata, da pagarsi entro il 16 dicembre), ne deduce che “tale interpretazione, nel rispetto del tenore letterale della norma che definisce il limite di euro 10.000 annui, vincola l'avvio del procedimento di contestazione dell'omesso versamento delle ritenute ad un processo di consuntivazione necessario per la determinazione del valore complessivo dell'omissione”.
Insomma, l'avvio del procedimento di contestazione presuppone
(semplicemente) che l' effettui il consuntivo annuale degli omessi versamenti del CP_1
soggetto, a fronte di quanto questi avrebbe dovuto versare mensilmente, in corso
10 d'anno, in corrispondenza delle diverse scadenze (l'ultima delle quali prevista per il 16 dicembre, data di consumazione dell'illecito amministrativo).
Ne deriva che, a meno che non risultino ragioni di complessità di indagine ovvero esigenze di valutazione di (ulteriori) specifici aspetti oggettivi o soggettivi dell'infrazione, l'accertamento non presenta particolari complessità.
Solo la circostanza che l' sia tenuto a tale accertamento per migliaia di CP_1
aziende porta a ritenere che l' non possa considerarsi pronto alla contestazione CP_2
già il 1 gennaio dell'anno successivo.
Ragionevolmente deve quindi ritenersi congruo un termine di giorni 90, corrispondente a quello accordato all per la comunicazione dell'illecito (e, CP_1
altresì, a quello a disposizione del “contribuente” per la regolarizzazione dei pagamenti, onde evitare l'assoggettamento a sanzione), decorrente dal primo gennaio dell'anno successivo.
Nella specie, allora, la contestazione dell'illecito, da considerarsi avvenuta il 10 febbraio 2029 (data di compiuta giacenza della raccomandata inviata alla residenza del ricorrente e contenente l'accertamento) deve ritenersi tardiva. Erano infatti trascorsi, al momento della comunicazione, ben più di
180 giorni dal gennaio 2017 (per le ritenute riferite all'anno 2016) o dal gennaio 2018 ( per le ritenute 2017).
La decadenza dell' dalla potestà punitiva comporta CP_1
l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione ancora sub iudice e la non debenza delle somme di cui alla medesima.
6. Quanto alle spese, debbono essere liquidate a favore del ricorrente,
come in dispositivo. In relazione alla domanda per cui vi è pronuncia di cessazione della materia del contendere, sulla base del principio della
11 soccombenza virtuale e, dunque, del riconoscimento del diritto, tenendo però conto della minima attività processuale (il provvedimento di archiviazione è intervenuto il giorno stesso del deposito del ricorso).
In relazione all'opposizione avverso l'altra ordinanza ingiunzione, in base alla soccombenza (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della comunque modesta attività processuale).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione,
in accoglimento dell'opposizione, annulla l'ordinanza ingiunzione n. IO- 001618526 e dichiara la non debenza delle somme di cui alla CP_1
medesima, a seguito d'intervenuta decadenza;
condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, spese che liquida nell'importo di euro 2.697,00 per onorari, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, oltre iva e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Genova, 23 maggio 2025
IL GIUDICE
Francesca Maria Parodi
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