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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 04/12/2024, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
Lucia Sebastiani Presidente rel.
Ettore Di Roberto Giudice
Maurizio Drigani Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa R.G.A.C 2236/2024 avente per oggetto: Divorzio - Scioglimento del matrimonio e promossa
DA
, nato il [...] alla Spezia e residente in [...]Parte_1
Stefano (SP)
c.f. Avv. BENNI SIMONE C.F._1
CONTRO
, nata il [...] alla Spezia e residente in [...] Controparte_1
c.f. Avv. BISO MATTIA C.F._2
E con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data 12.12.2023 a margine del decreto di fissazione d'udienza sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 26.11.2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, pronunciare ai sensi del combinato disposto degli art.
2 e 3, comma 3 lett.b della legge 1.12.1970 n°898 come modificato dalla L.
74/87, lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 21.07.2007 tra i sig.
e trascritto negli atti di stato civile del detto Comune anno Parte_1 CP_1
2017 n°36 part. 2 conseguentemente ordinando all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza provvedendo alle ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000 n°396 alle seguenti condizioni:
Il Sig. si impegna ed obbliga a cedere alla sig.ra Parte_1 CP_1
l'immobile sito in La Spezia, via Bellini 13 Loc. Fossitermi, censito al NCEU
(E463) (SP), Foglio 14, Particella 404, Subalterno 21 del predetto Comune, libero da pesi e gravami entro il termine di giorni 30 dall'omologa del presente accordo. Resteranno a carico del RI le spese del notaio, da questi designato, relative al trasferimento dell'immobile.
La Sig.ra si impegna ed obbliga a rilasciare l'immobile adibito a casa CP_1
coniugale e sito n Bolano (SP) via Giustiniana n°51 bis e condotto in comodato, in buono stato di conservazione, entro e non oltre la data del 01.03.2025.
Il Sig. iconosce alla sig.ra prima del termine per il rilascio, Parte_1 CP_1
la facoltà di asportare la parte degli arredi della casa che ella ritenga di proprio interesse.
La sig.ra dichiara di rinunciare, cosi come effettivamente rinuncia ad CP_1
ogni pretesa, domanda ed azione relativa al riconoscimento di assegno divorzile da parte del coniuge.
2 Le parti danno atto di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra ad eccezione di quanto contenuto nel presente accordo e concordano sulla compensazione delle spese”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
premettendo di aver contratto in data 21.7.2007 Parte_1
matrimonio civile in Pietrasanta (LU) con (atto trascritto nei Controparte_1
registri degli atti di matrimonio dello Stato civile dello stesso Comune al n. 36 parte II serie C anno 2007), di non aver avuto figli, di essersi separati consensualmente con verbale in data 19.4.2023 omologato con decreto dell'11.5.2023 del Tribunale della Spezia e di non aver da allora ripreso alcuna forma di comunione materiale e spirituale, ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Si è costituita non opponendosi al divorzio ma chiedendo di Controparte_1
dichiararsi lo stesso alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione.
All'udienza del 9.4.2024 dinanzi al Giudice relatore le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e la causa è stata rinviata per verificare ipotesi transattive.
Dato atto del mancato raggiungimento di un accordo, con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. in data 17.6.2024 il Giudice delegato ha confermato le condizioni della separazione ordinando alle parti il deposito delle rispettive documentazioni economico/fiscali.
All'udienza del 26.11.2024, dinanzi al Giudice relatore le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e hanno chiesto di essere autorizzate a precisare le conclusioni che, autorizzate dal G.D., hanno precisato come in epigrafe, rinunciando ai termini ex art. 473-bis. 28 c.p.c.
3 La causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
In diritto, il comportamento processuale delle parti, che hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune, depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
E' pacifica l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge
1.12.1970 n. 898 per ottenere lo scioglimento del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge, come da ultimo modificata dalla L. 55/2015
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio.
Le pattuizioni concordate tra le parti sono conformi a legge e possono pertanto essere ratificate dal tribunale.
Spese di lite compensate, come richiesto dalle parti.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra e Parte_1
, contratto in Pietrasanta (LU) in data 21.7.2007 (atto Controparte_1
trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile dello stesso
Comune al n. 36 parte II serie C anno 2007) alle condizioni concordate tra le parti come di seguito:
“Il Sig. si impegna ed obbliga a cedere alla sig.ra Parte_1 CP_1
l'immobile sito in La Spezia, via Bellini 13 Loc. Fossitermi, censito al NCEU
(E463) (SP), Foglio 14, Particella 404, Subalterno 21 del predetto Comune, libero da pesi e gravami entro il termine di giorni 30 dall'omologa del presente
4 accordo. Resteranno a carico del RI le spese del notaio, da questi designato, relative al trasferimento dell'immobile.
La Sig.ra si impegna ed obbliga a rilasciare l'immobile adibito a casa CP_1
coniugale e sito n Bolano (SP) via Giustiniana n°51 bis e condotto in comodato, in buono stato di conservazione, entro e non oltre la data del 01.03.2025.
Il Sig. iconosce alla sig.ra prima del termine per il rilascio, Parte_1 CP_1
la facoltà di asportare la parte degli arredi della casa che ella ritenga di proprio interesse.
La sig.ra dichiara di rinunciare, cosi come effettivamente rinuncia ad CP_1
ogni pretesa, domanda ed azione relativa al riconoscimento di assegno divorzile da parte del coniuge.
Le parti danno atto di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra ad eccezione di quanto contenuto nel presente accordo e concordano sulla compensazione delle spese”
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 28.11.2024
Il Presidente est.
Lucia Sebastiani
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