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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/02/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2268/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2268/2010 promossa da:
(C.F. ), TE P.IVA_1 [...]
(C.F. e (C.F. Pt_2 C.F._1 TE
), con il patrocinio dell'avv. LEUCALITTI PAOLO e dell'avv. C.F._2
DONNO GABRIELE,
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
BARTALUCCI EURO,
APPELLATA avverso la sentenza n. 716/2009 emessa dal Tribunale di Arezzo pubblicata il 19.8.2009
CONCLUSIONI
In data 12.9.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 12 Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata condannare
[...] quale procuratrice di Controparte_2 Controparte_3
e la rappresentata stessa –già
[...] Controparte_3 [...] al pagamento: Controparte_3
-in tesi dell'ulteriore somma di euro 78.121,42 (pari alla differenza tra euro 99.113,61 accertati dovuti dal CTU per il caso che non venga applicata nessuna forma di capitalizzazione ed euro 20.992,19 già riconosciuti in primo grado) fino al termine del rapporto;
-in ipotesi dell'ulteriore somma di euro 65.542,09 (pari alla differenza tra euro 86.534,28 accertati dovuti dal CTU per il caso che non venga applicata nessuna forma di capitalizzazione ed euro 20.992,19 già riconosciuti in primo grado) fino al 30.6.2000. In ulteriore ipotesi dell'ulteriore somma ritenuta di giustizia. Il tutto con interessi legali dalla domanda come già riconosciuto dal giudice di primo grado con statuizione non impugnata. Con vittoria di diritti, onorari e spese.”
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, in punto di rito dichiarare l'inammissibilità dell'appello come promosso dai Sig.ri proprio- e Parte_3
per carenza di interesse processuale ntenza n° Parte_2
716/2009 emessa dal Giudice del Tribunale di Arezzo;
nel merito rigettare integralmente tutte le domande e pretese come formulate in atto di citazione in appello in richiesta di riforma parziale della sentenza n° 716/2009 emessa dal Giudice del Tribunale di Arezzo, previa loro declaratoria di infondatezza in fatto e/o in diritto, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza. Con vittoria di spese e compensi, oltre oneri di legge, del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
1. La società conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Arezzo TE la (già e già Controparte_4 Controparte_4 [...]
chiedendo di dichiarare l'invalidità e la nullità parziale del Controparte_5 contratto di apertura di credito e conto corrente n. 8768455.01.24 intercorso tra le parti in relazione agli interessi ultralegali uso su piazza, agli interessi anatocistici e moratori, alle commissioni di massimo scoperto, ecc., con pagina 2 di 12 conseguente condanna della banca alla restituzione di quanto illegittimamente addebitato.
Si costituiva in giudizio a mezzo della mandataria Controparte_4 [...]
eccependo anche la prescrizione ai sensi dell'art. 2948 n. 4 Controparte_6 cc di ogni pretesa della società attrice anteriore al 6.11.1999 e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento della somma di euro
41.287,09, per il saldo debitore al 29.11.2005 del conto corrente n.
8768455.01.24, e della somma di euro 21.076,69, per il mancato rimborso del finanziamento n. 9132997 alla data del 23.12.2005, e così per un totale di euro
62.363,78, oltre interessi di mora al tasso convenuto fino al saldo.
Nelle more del giudizio veniva emesso nei confronti della società e TE dei suoi soci e , quali fideiussori della società, un TE Parte_2 decreto ingiuntivo per i medesimi titoli dedotti con la domanda riconvenzionale e per la medesima somma.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo proponevano opposizione tutti gli ingiunti reiterando le argomentazioni e le domande fatte valere dalla nel TE primo giudizio.
I due giudizi venivano riuniti ed istruiti mediante consulenza tecnica per poi giungere in decisione.
2. Con la sentenza n. 716/2009 depositata in Cancelleria in data 19.8.2009 il
Tribunale di Arezzo accoglieva parzialmente la domanda attrice, dichiarando la nullità parziale delle clausole di conto corrente che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi fino all'entrata in vigore della Delibera
CICR del 9.2.2000 e, dopo avere operato la compensazione parziale tra il credito di euro 83.355,97, pari alle somme illegittimamente addebitate, e quello di euro
62.363,78, oggetto della domanda riconvenzionale della banca, condannava quest'ultima al pagamento in favore della Parte_4 [...] della somma di euro 20.992,19, oltre interessi legali dalla data della Pt_1 domanda. pagina 3 di 12 Nello specifico, il giudice rigettava l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca ex art. 2948 n. 4 cc, disponeva la sostituzione della capitalizzazione trimestrale degli interessi con quella annuale per il periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera del CICR del 9.2.2000, rigettando la domanda per il periodo successivo, avendo valutato sufficiente per rispettare il disposto della delibera l'adeguamento alle sue previsioni mediante applicazione della pari periodicità della capitalizzazione.
3. Avverso tale sentenza proponevano appello e TE TE
, contestando la decisione per i seguenti motivi: Parte_2
- erroneo ricalcolo degli interessi secondo il criterio della capitalizzazione annuale, avendosi dovuto escludere ogni capitalizzazione;
- erroneo riconoscimento della capitalizzazione trimestrale a decorrere dall'1.7.2000, quando invece la capitalizzazione trimestrale doveva essere considerata illegittima anche successivamente sino alla cessazione del rapporto;
- erronea valutazione di legittimità della Commissione di Massimo Scoperto;
- erroneo rigetto della domanda inerente l'usurarietà degli interessi
- errato riferimento al tasso convenzionale nonostante la pattuizione di tale tasso di interesse non risultasse da alcun documento;
- mancato ricalcolo delle valute.
Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la Controparte_1 carenza di interesse processuale ad impugnare la sentenza in capo a TE
e e chiedendo nel merito il rigetto integrale di tutte le
[...] Parte_2 domande come formulate in atto di citazione in appello, con conferma dell'impugnata sentenza.
4. Con ordinanza del 31.3.2016 la Corte di Appello accoglieva la richiesta di rinnovazione della C.T.U. contabile.
Dopo il deposito della relazione, all'udienza del 14.12.2016, gli appellanti proponevano querela di falso nei confronti della lettera di apertura del conto pagina 4 di 12 corrente depositata dall'istituto di credito, deducendo l'esistenza di contraffazioni, alterazioni ed aggiunte di numeri e parole successive alla apposizione delle firme di e e il diverso numero del conto corrente n. TE Parte_2
8768455/021100/8768 vergato fuori dal corpo prestampato del documento rispetto a quello n. 8768455-01-24 risultante negli estratti di conto corrente.
Con ordinanza resa all'udienza del 6.6.2017 la corte ammetteva la querela di falso e sospendeva il giudizio di appello ai sensi dell'art. 355 cpc.
5. Gli appellanti riassumevano il processo per querela di falso davanti al
Tribunale di Arezzo, il quale, con ordinanza del 17.7.2018, in accoglimento dell'eccezione formulata dall'istituto di credito convenuto, dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Roma.
Il giudizio veniva pertanto nuovamente riassunto dinanzi al Tribunale di Roma, presso il quale si costituiva , chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
6. Con sentenza n. 15533/2023 del 27.10.2023, non notificata, il Tribunale di
Roma dichiarava inammissibile la querela di falso e condannava gli attori al rimborso delle spese di lite.
Con atto notificato alla controparte e al suo difensore in data 16.04.2024,
, in proprio, quale erede del marito , nel frattempo TE Parte_2 deceduto, e quale socia accomandataria e legale rappresentante della
[...]
dichiarava di prestare acquiescenza alla predetta sentenza, TE che pertanto passava in giudicato.
, quindi, sempre nelle predette qualità, riassumeva il giudizio TE davanti a questa Corte.
Si costituiva nuovamente in giudizio riportandosi alle Controparte_1 difese già svolte.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, disposta per l'udienza del 10 settembre 2024 la trattazione scritta del procedimento a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe con ordinanza del 12 settembre 2024 e veniva discussa all'odierna camera di pagina 5 di 12 consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.
Occorre premette che non ha proposto appello incidentale Controparte_1 avverso la sentenza, ed in particolare con riferimento al rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado, che non ha neppure riproposto.
Sulle statuizioni contrarie alla banca che non siano state oggetto dell'appello principale, quindi, si è formato il giudicato.
L'appellante, poi, non ha proposto appello avverso l'accoglimento della domanda riconvenzionale della banca (svolta come domanda autonoma nel giudizio riunito).
Nella comparsa conclusionale da ultimo depositata, poi, quest'ultima ha espressamente rinunciato ai motivi 3, 4 e 6, insistendo esclusivamente per l'accoglimento di quelli n. 1, 2 e 5.
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva dei fideiussori, per essere stata integralmente respinta la domanda nei loro confronti da parte del giudice di prime cure, si osserva che la loro partecipazione al giudizio risulta comunque indispensabile, trattandosi di litisconsorti necessari di tipo processuale, in quanto parti del giudizio di primo grado.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
1. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è fondata.
Con il primo motivo l'appellante contesta la decisione nella parte in cui, pur riconoscendo la nullità della pratica anatocistica, ha comunque applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Sul punto non si può che osservare che la giurisprudenza è ormai costante nell'affermare che in presenza di una pattuizione nulla della capitalizzazione annuale degli interessi debitori è necessario escludere in toto la capitalizzazione,
pagina 6 di 12 non essendo giustificata neppure quella trimestrale (v. Cass. Sez. U, Sentenza n.
24418 del 02/12/2010).
La sentenza merita pertanto sul punto di essere riformata.
2. La seconda censura alla sentenza impugnata è fondata.
Con il secondo motivo l'appellante si duole del fatto che il giudice abbia ritenuto valida la capitalizzazione degli interessi per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000, nonostante non fosse intervenuta alcuna nuova pattuizione che la giustificasse.
A tale riguardo non è in effetti condivisibile l'assunto secondo cui tale voce di costo sarebbe legittima, essendo stata introdotta con la pubblicazione dell'avviso di modifica delle condizioni contrattuali sulla Gazzetta Ufficiale e trattandosi di modifica migliorativa.
Il Collegio non ignora che la Corte di cassazione, in due recenti decisioni, ha affermato il principio di diritto secondo cui «[la] condizione prevista dalla delibera
Cicr quale limite della possibilità della banca di operare un valido adeguamento delle condizioni contrattuali alle disposizioni della delibera attuativa del T.u.b. è incentrata sul fatto che “le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate”. Ciò implica una valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, non anche invece […] tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione» (Cass. 5054 del 2024 e n. 5064 del 2024, in motivazione), e che, in seguito a tali decisioni, ha disposto, in altra causa, la trattazione in pubblica udienza della questione – ritenuta «di particolare rilevanza» – con l'ordinanza n. 8639 del 2024.
Tuttavia, questo Collegio ritiene di fare applicazione dell'orientamento meno recente e ampiamente consolidato, secondo cui occorre una pattuizione scritta per introdurre legittimamente la pratica anatocistica nei casi come quello in esame, per le ragioni a supporto di tale orientamento, indicate nella sentenza n.
9140 del 2020, che è opportuno riassumere: «la delibera CICR del 9 febbraio pagina 7 di 12 2000 è stata emanata prima che fosse dichiarata l'incostituzionalità della previsione, contenuta nell'art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999, con cui erano state dichiarate valide ed efficaci le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera stessa. […] La pronuncia di incostituzionalità ha investito, così, il solo tema della validazione delle clausole anatocistiche fino al momento in cui è divenuta operante la delibera del 9 febbraio 2000 e non ha direttamente inciso sull'attribuzione al CICR del potere di regolamentare il transito dei vecchi contratti nel nuovo regime […]. La delibera è anteriore alla sentenza di incostituzionalità e si colloca in un quadro storico contrassegnato dal dato della conformità al diritto (giusta la sanatoria disposta dall'art. 25, comma 3, primo periodo, d.lgs. n. 342/1998) delle clausole anatocistiche, che dunque presuppone. In ragione della pronuncia di incostituzionalità le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR non possono che considerarsi nulle: […] È quindi alla nullità delle clausole anatocistiche che bisogna guardare quando si prendono in considerazione le disposizioni transitorie di cui all'art. 7 della delibera. È, invece, incongruo ritenere che il CICR, con la disposizione in esame, abbia inteso far riferimento alla mera applicazione delle predette clausole, indipendentemente dalla validità ed efficacia delle medesime […] e ciò perché […], la delibera venne ad esistenza quando le clausole in questione erano state oggetto di sanatoria, onde l'atto si situava, storicamente, in una cornice normativa in cui la capitalizzazione posta in essere nel passato era da considerarsi ancora legittima». Pertanto, la tesi secondo cui il peggioramento delle condizioni contrattuali vada rapportato alla nullità della clausola anatocistica «finisce del resto per conferire rilevanza a un dato –
l'esecuzione della disposizione negoziale nulla – che è normalmente, salve le note eccezioni (ad es.: artt. 590, 799, 2126 c.c.), sprovvisto di rilevanza giuridica e che, nella specie, in quanto confliggente col principio di natura generale per cui la pattuizione nulla è priva di ogni efficacia, la delibera del CICR non avrebbe potuto pagina 8 di 12 nemmeno autonomamente introdurre». Di conseguenza, «in mancanza di una clausola, valida, che preveda, per almeno una delle due tipologie di interesse
(attivo o passivo) una capitalizzazione da attuarsi con una data frequenza, è impossibile stabilire se il criterio della pari periodicità, di cui all'art. 2, comma 2, della delibera, sia favorevole o sfavorevole per il correntista. [… Ciò] implica che le parti potessero applicare al contratto una nuova disciplina della capitalizzazione solo addivenendo a una specifica pattuizione conforme all'art. 2 della delibera
CICR. […] Rileva […] la sostanziale assimilabilità tra due fattispecie: quella della stipula di un contratto di conto corrente che le parti intendano munire di una clausola anatocistica e quella dell'inserzione di una tale clausola in un contratto vecchio che ne sia privo (per la nullità della relativa pattuizione). In entrambi i casi è necessario che il correntista esprima la propria volontà circa l'introduzione, nel contratto, della clausola di capitalizzazione con pari periodicità».
Nel caso in esame, quindi, la banca non era abilitata a introdurre la clausola anatocistica tramite pubblicazione dell'adeguamento delle condizioni contrattuali in Gazzetta Ufficiale e comunicazione al cliente, essendo invece necessaria la pattuizione per iscritto di tale voce di costo che, in difetto, è nulla, così come conseguentemente sono illegittimi i relativi addebiti effettuati sul conto in esame.
Anche sotto tale aspetto, quindi, la sentenza impugnata deve essere riformata.
3. La quinta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il quinto motivo l'appellante reitera l'eccezione di nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente che ha formato oggetto della querela di falso.
Viene infatti evidenziato che la pronuncia del Tribunale di Roma, pur dichiarando inammissibile la querela di falso, non avrebbe comunque precluso l'esame nel merito della domanda, avendo affermato che le questioni dedotte dagli attori “non hanno nulla a che vedere con la querela di falso e che, al limite, riguardano il merito della causa” (pag. 3) e quindi “lo strumento processuale azionato della querela di falso è inammissibile rispetto alle contestazioni svolte dagli atti, che pagina 9 di 12 vanno fatte valere, salvo il rispetto delle relative preclusioni processuali, in sede di analisi del merito del rapporto”.
La doglianza si fonda sull'assunto per cui il contratto prodotto conterrebbe varie anomalie, tali da renderlo nullo, a causa:
- della non corrispondenza del numero di c/c 8768455-01-24 di cui è causa con quello n. 8768455/02 depositato dall'istituto di credito;
- della mancanza di sottoscrizioni del correntista nella pagina 2, dove sono indicati i tassi di interesse attivo e passivo;
- del fatto che la lettera di apertura di conto corrente è sottoscritta personalmente da e , in proprio senza la spendita del nome della TE Parte_2 società che è invece l'intestataria del conto. TE
Invoca pertanto l'appellante la nullità del contratto o quanto meno della pattuizione degli interessi.
Tali doglianze sono infondate.
Alcuna nullità può derivare dal fatto che il numero di conto sia indicato in termini differenti tra contratto ed estratti conto, essendo ben possibile che esso sia mutato in corso di rapporto, e non essendovi dubbi in ordine al fatto che il rapporto sia stato uno solo.
La mancanza di sottoscrizione della seconda pagina del contratto, poi, risulta del tutto ininfluente, essendo essa unita alle altre pagine, recanti la specifica sottoscrizione.
Non risulta poi corretto affermare che i signori e avrebbero Pt_1 Pt_2 sottoscritto il contratto in proprio, senza spendita del nome della società.
Il fatto che essi intervenivano quali soci della società, infatti, emerge univocamente dalla circostanza che il contratto era chiaramente intestato a questa, per cui non era necessaria alcuna altra indicazione per specificare che la sottoscrizione avveniva nella veste di legali rappresentanti dell'ente.
Il motivo deve pertanto essere rigettato.
pagina 10 di 12 4. Nel corso del presente giudizio sono state rinnovate le operazioni peritali, chiedendo al CTU di calcolare l'ammontare delle somme indebitamente addebitate a titolo di capitalizzazione degli interessi.
Rispetto ai conteggi alternativi proposti dal consulente occorre avere riguardo a quelli che non tengono conto dell'eccezione di prescrizione, che non è stata riproposta nel presente giudizio, e che, alla luce di quanto osservato in precedenza, prevede l'espunzione delle somme addebitate a titolo di anatocismo per tutta la durata del rapporto.
Con riferimento a tale ipotesi, il CTU quantifica il saldo finale del conto in Euro
99.113,61 a credito del correntista. Detto saldo, evidenzia il CTU, è stato determinato detraendo già l'importo di Euro 62.363,78, oggetto della domanda riconvenzionale proposta dalla Banca, il cui accoglimento non è stato impugnato.
Rispetto a tali conteggi non vengono avanzate critiche dalle parti, per cui possono essere fatti propri dal collegio.
La domanda restitutoria deve pertanto essere accolta in tale misura, rettificando la pronuncia di condanna contenuta nella sentenza di primo grado.
5. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa la parte odierna appellante) le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico di
[...] nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 Controparte_1 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri medi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
, TE Parte_2 TE nei confronti di avverso la sentenza n. 716/2009 emessa Controparte_1 dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 19.8.2009, così provvede:
pagina 11 di 12 1. accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina la somma che è condannata Controparte_1
a restituire a nella misura di € Parte_4 TE
99.113,61 quale saldo finale a credito della correntista del conto corrente c/c 8768455-01-24 depurato dalla capitalizzazione degli interessi fino al termine del rapporto e dall'applicazione della CMS, fermo il resto;
2. condanna a rifondere all'odierna parte appellante le Controparte_1 spese di costituzione in entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in complessivi € 14.103 per compensi di avvocato e per il presente giudizio di appello in complessivi € 14.317, il tutto oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA.
Firenze, camera di consiglio del 3 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2268/2010 promossa da:
(C.F. ), TE P.IVA_1 [...]
(C.F. e (C.F. Pt_2 C.F._1 TE
), con il patrocinio dell'avv. LEUCALITTI PAOLO e dell'avv. C.F._2
DONNO GABRIELE,
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
BARTALUCCI EURO,
APPELLATA avverso la sentenza n. 716/2009 emessa dal Tribunale di Arezzo pubblicata il 19.8.2009
CONCLUSIONI
In data 12.9.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 12 Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata condannare
[...] quale procuratrice di Controparte_2 Controparte_3
e la rappresentata stessa –già
[...] Controparte_3 [...] al pagamento: Controparte_3
-in tesi dell'ulteriore somma di euro 78.121,42 (pari alla differenza tra euro 99.113,61 accertati dovuti dal CTU per il caso che non venga applicata nessuna forma di capitalizzazione ed euro 20.992,19 già riconosciuti in primo grado) fino al termine del rapporto;
-in ipotesi dell'ulteriore somma di euro 65.542,09 (pari alla differenza tra euro 86.534,28 accertati dovuti dal CTU per il caso che non venga applicata nessuna forma di capitalizzazione ed euro 20.992,19 già riconosciuti in primo grado) fino al 30.6.2000. In ulteriore ipotesi dell'ulteriore somma ritenuta di giustizia. Il tutto con interessi legali dalla domanda come già riconosciuto dal giudice di primo grado con statuizione non impugnata. Con vittoria di diritti, onorari e spese.”
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, in punto di rito dichiarare l'inammissibilità dell'appello come promosso dai Sig.ri proprio- e Parte_3
per carenza di interesse processuale ntenza n° Parte_2
716/2009 emessa dal Giudice del Tribunale di Arezzo;
nel merito rigettare integralmente tutte le domande e pretese come formulate in atto di citazione in appello in richiesta di riforma parziale della sentenza n° 716/2009 emessa dal Giudice del Tribunale di Arezzo, previa loro declaratoria di infondatezza in fatto e/o in diritto, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza. Con vittoria di spese e compensi, oltre oneri di legge, del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
1. La società conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Arezzo TE la (già e già Controparte_4 Controparte_4 [...]
chiedendo di dichiarare l'invalidità e la nullità parziale del Controparte_5 contratto di apertura di credito e conto corrente n. 8768455.01.24 intercorso tra le parti in relazione agli interessi ultralegali uso su piazza, agli interessi anatocistici e moratori, alle commissioni di massimo scoperto, ecc., con pagina 2 di 12 conseguente condanna della banca alla restituzione di quanto illegittimamente addebitato.
Si costituiva in giudizio a mezzo della mandataria Controparte_4 [...]
eccependo anche la prescrizione ai sensi dell'art. 2948 n. 4 Controparte_6 cc di ogni pretesa della società attrice anteriore al 6.11.1999 e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento della somma di euro
41.287,09, per il saldo debitore al 29.11.2005 del conto corrente n.
8768455.01.24, e della somma di euro 21.076,69, per il mancato rimborso del finanziamento n. 9132997 alla data del 23.12.2005, e così per un totale di euro
62.363,78, oltre interessi di mora al tasso convenuto fino al saldo.
Nelle more del giudizio veniva emesso nei confronti della società e TE dei suoi soci e , quali fideiussori della società, un TE Parte_2 decreto ingiuntivo per i medesimi titoli dedotti con la domanda riconvenzionale e per la medesima somma.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo proponevano opposizione tutti gli ingiunti reiterando le argomentazioni e le domande fatte valere dalla nel TE primo giudizio.
I due giudizi venivano riuniti ed istruiti mediante consulenza tecnica per poi giungere in decisione.
2. Con la sentenza n. 716/2009 depositata in Cancelleria in data 19.8.2009 il
Tribunale di Arezzo accoglieva parzialmente la domanda attrice, dichiarando la nullità parziale delle clausole di conto corrente che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi fino all'entrata in vigore della Delibera
CICR del 9.2.2000 e, dopo avere operato la compensazione parziale tra il credito di euro 83.355,97, pari alle somme illegittimamente addebitate, e quello di euro
62.363,78, oggetto della domanda riconvenzionale della banca, condannava quest'ultima al pagamento in favore della Parte_4 [...] della somma di euro 20.992,19, oltre interessi legali dalla data della Pt_1 domanda. pagina 3 di 12 Nello specifico, il giudice rigettava l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca ex art. 2948 n. 4 cc, disponeva la sostituzione della capitalizzazione trimestrale degli interessi con quella annuale per il periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera del CICR del 9.2.2000, rigettando la domanda per il periodo successivo, avendo valutato sufficiente per rispettare il disposto della delibera l'adeguamento alle sue previsioni mediante applicazione della pari periodicità della capitalizzazione.
3. Avverso tale sentenza proponevano appello e TE TE
, contestando la decisione per i seguenti motivi: Parte_2
- erroneo ricalcolo degli interessi secondo il criterio della capitalizzazione annuale, avendosi dovuto escludere ogni capitalizzazione;
- erroneo riconoscimento della capitalizzazione trimestrale a decorrere dall'1.7.2000, quando invece la capitalizzazione trimestrale doveva essere considerata illegittima anche successivamente sino alla cessazione del rapporto;
- erronea valutazione di legittimità della Commissione di Massimo Scoperto;
- erroneo rigetto della domanda inerente l'usurarietà degli interessi
- errato riferimento al tasso convenzionale nonostante la pattuizione di tale tasso di interesse non risultasse da alcun documento;
- mancato ricalcolo delle valute.
Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la Controparte_1 carenza di interesse processuale ad impugnare la sentenza in capo a TE
e e chiedendo nel merito il rigetto integrale di tutte le
[...] Parte_2 domande come formulate in atto di citazione in appello, con conferma dell'impugnata sentenza.
4. Con ordinanza del 31.3.2016 la Corte di Appello accoglieva la richiesta di rinnovazione della C.T.U. contabile.
Dopo il deposito della relazione, all'udienza del 14.12.2016, gli appellanti proponevano querela di falso nei confronti della lettera di apertura del conto pagina 4 di 12 corrente depositata dall'istituto di credito, deducendo l'esistenza di contraffazioni, alterazioni ed aggiunte di numeri e parole successive alla apposizione delle firme di e e il diverso numero del conto corrente n. TE Parte_2
8768455/021100/8768 vergato fuori dal corpo prestampato del documento rispetto a quello n. 8768455-01-24 risultante negli estratti di conto corrente.
Con ordinanza resa all'udienza del 6.6.2017 la corte ammetteva la querela di falso e sospendeva il giudizio di appello ai sensi dell'art. 355 cpc.
5. Gli appellanti riassumevano il processo per querela di falso davanti al
Tribunale di Arezzo, il quale, con ordinanza del 17.7.2018, in accoglimento dell'eccezione formulata dall'istituto di credito convenuto, dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Roma.
Il giudizio veniva pertanto nuovamente riassunto dinanzi al Tribunale di Roma, presso il quale si costituiva , chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
6. Con sentenza n. 15533/2023 del 27.10.2023, non notificata, il Tribunale di
Roma dichiarava inammissibile la querela di falso e condannava gli attori al rimborso delle spese di lite.
Con atto notificato alla controparte e al suo difensore in data 16.04.2024,
, in proprio, quale erede del marito , nel frattempo TE Parte_2 deceduto, e quale socia accomandataria e legale rappresentante della
[...]
dichiarava di prestare acquiescenza alla predetta sentenza, TE che pertanto passava in giudicato.
, quindi, sempre nelle predette qualità, riassumeva il giudizio TE davanti a questa Corte.
Si costituiva nuovamente in giudizio riportandosi alle Controparte_1 difese già svolte.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, disposta per l'udienza del 10 settembre 2024 la trattazione scritta del procedimento a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe con ordinanza del 12 settembre 2024 e veniva discussa all'odierna camera di pagina 5 di 12 consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.
Occorre premette che non ha proposto appello incidentale Controparte_1 avverso la sentenza, ed in particolare con riferimento al rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado, che non ha neppure riproposto.
Sulle statuizioni contrarie alla banca che non siano state oggetto dell'appello principale, quindi, si è formato il giudicato.
L'appellante, poi, non ha proposto appello avverso l'accoglimento della domanda riconvenzionale della banca (svolta come domanda autonoma nel giudizio riunito).
Nella comparsa conclusionale da ultimo depositata, poi, quest'ultima ha espressamente rinunciato ai motivi 3, 4 e 6, insistendo esclusivamente per l'accoglimento di quelli n. 1, 2 e 5.
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva dei fideiussori, per essere stata integralmente respinta la domanda nei loro confronti da parte del giudice di prime cure, si osserva che la loro partecipazione al giudizio risulta comunque indispensabile, trattandosi di litisconsorti necessari di tipo processuale, in quanto parti del giudizio di primo grado.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
1. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è fondata.
Con il primo motivo l'appellante contesta la decisione nella parte in cui, pur riconoscendo la nullità della pratica anatocistica, ha comunque applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Sul punto non si può che osservare che la giurisprudenza è ormai costante nell'affermare che in presenza di una pattuizione nulla della capitalizzazione annuale degli interessi debitori è necessario escludere in toto la capitalizzazione,
pagina 6 di 12 non essendo giustificata neppure quella trimestrale (v. Cass. Sez. U, Sentenza n.
24418 del 02/12/2010).
La sentenza merita pertanto sul punto di essere riformata.
2. La seconda censura alla sentenza impugnata è fondata.
Con il secondo motivo l'appellante si duole del fatto che il giudice abbia ritenuto valida la capitalizzazione degli interessi per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000, nonostante non fosse intervenuta alcuna nuova pattuizione che la giustificasse.
A tale riguardo non è in effetti condivisibile l'assunto secondo cui tale voce di costo sarebbe legittima, essendo stata introdotta con la pubblicazione dell'avviso di modifica delle condizioni contrattuali sulla Gazzetta Ufficiale e trattandosi di modifica migliorativa.
Il Collegio non ignora che la Corte di cassazione, in due recenti decisioni, ha affermato il principio di diritto secondo cui «[la] condizione prevista dalla delibera
Cicr quale limite della possibilità della banca di operare un valido adeguamento delle condizioni contrattuali alle disposizioni della delibera attuativa del T.u.b. è incentrata sul fatto che “le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate”. Ciò implica una valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, non anche invece […] tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione» (Cass. 5054 del 2024 e n. 5064 del 2024, in motivazione), e che, in seguito a tali decisioni, ha disposto, in altra causa, la trattazione in pubblica udienza della questione – ritenuta «di particolare rilevanza» – con l'ordinanza n. 8639 del 2024.
Tuttavia, questo Collegio ritiene di fare applicazione dell'orientamento meno recente e ampiamente consolidato, secondo cui occorre una pattuizione scritta per introdurre legittimamente la pratica anatocistica nei casi come quello in esame, per le ragioni a supporto di tale orientamento, indicate nella sentenza n.
9140 del 2020, che è opportuno riassumere: «la delibera CICR del 9 febbraio pagina 7 di 12 2000 è stata emanata prima che fosse dichiarata l'incostituzionalità della previsione, contenuta nell'art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999, con cui erano state dichiarate valide ed efficaci le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera stessa. […] La pronuncia di incostituzionalità ha investito, così, il solo tema della validazione delle clausole anatocistiche fino al momento in cui è divenuta operante la delibera del 9 febbraio 2000 e non ha direttamente inciso sull'attribuzione al CICR del potere di regolamentare il transito dei vecchi contratti nel nuovo regime […]. La delibera è anteriore alla sentenza di incostituzionalità e si colloca in un quadro storico contrassegnato dal dato della conformità al diritto (giusta la sanatoria disposta dall'art. 25, comma 3, primo periodo, d.lgs. n. 342/1998) delle clausole anatocistiche, che dunque presuppone. In ragione della pronuncia di incostituzionalità le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR non possono che considerarsi nulle: […] È quindi alla nullità delle clausole anatocistiche che bisogna guardare quando si prendono in considerazione le disposizioni transitorie di cui all'art. 7 della delibera. È, invece, incongruo ritenere che il CICR, con la disposizione in esame, abbia inteso far riferimento alla mera applicazione delle predette clausole, indipendentemente dalla validità ed efficacia delle medesime […] e ciò perché […], la delibera venne ad esistenza quando le clausole in questione erano state oggetto di sanatoria, onde l'atto si situava, storicamente, in una cornice normativa in cui la capitalizzazione posta in essere nel passato era da considerarsi ancora legittima». Pertanto, la tesi secondo cui il peggioramento delle condizioni contrattuali vada rapportato alla nullità della clausola anatocistica «finisce del resto per conferire rilevanza a un dato –
l'esecuzione della disposizione negoziale nulla – che è normalmente, salve le note eccezioni (ad es.: artt. 590, 799, 2126 c.c.), sprovvisto di rilevanza giuridica e che, nella specie, in quanto confliggente col principio di natura generale per cui la pattuizione nulla è priva di ogni efficacia, la delibera del CICR non avrebbe potuto pagina 8 di 12 nemmeno autonomamente introdurre». Di conseguenza, «in mancanza di una clausola, valida, che preveda, per almeno una delle due tipologie di interesse
(attivo o passivo) una capitalizzazione da attuarsi con una data frequenza, è impossibile stabilire se il criterio della pari periodicità, di cui all'art. 2, comma 2, della delibera, sia favorevole o sfavorevole per il correntista. [… Ciò] implica che le parti potessero applicare al contratto una nuova disciplina della capitalizzazione solo addivenendo a una specifica pattuizione conforme all'art. 2 della delibera
CICR. […] Rileva […] la sostanziale assimilabilità tra due fattispecie: quella della stipula di un contratto di conto corrente che le parti intendano munire di una clausola anatocistica e quella dell'inserzione di una tale clausola in un contratto vecchio che ne sia privo (per la nullità della relativa pattuizione). In entrambi i casi è necessario che il correntista esprima la propria volontà circa l'introduzione, nel contratto, della clausola di capitalizzazione con pari periodicità».
Nel caso in esame, quindi, la banca non era abilitata a introdurre la clausola anatocistica tramite pubblicazione dell'adeguamento delle condizioni contrattuali in Gazzetta Ufficiale e comunicazione al cliente, essendo invece necessaria la pattuizione per iscritto di tale voce di costo che, in difetto, è nulla, così come conseguentemente sono illegittimi i relativi addebiti effettuati sul conto in esame.
Anche sotto tale aspetto, quindi, la sentenza impugnata deve essere riformata.
3. La quinta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il quinto motivo l'appellante reitera l'eccezione di nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente che ha formato oggetto della querela di falso.
Viene infatti evidenziato che la pronuncia del Tribunale di Roma, pur dichiarando inammissibile la querela di falso, non avrebbe comunque precluso l'esame nel merito della domanda, avendo affermato che le questioni dedotte dagli attori “non hanno nulla a che vedere con la querela di falso e che, al limite, riguardano il merito della causa” (pag. 3) e quindi “lo strumento processuale azionato della querela di falso è inammissibile rispetto alle contestazioni svolte dagli atti, che pagina 9 di 12 vanno fatte valere, salvo il rispetto delle relative preclusioni processuali, in sede di analisi del merito del rapporto”.
La doglianza si fonda sull'assunto per cui il contratto prodotto conterrebbe varie anomalie, tali da renderlo nullo, a causa:
- della non corrispondenza del numero di c/c 8768455-01-24 di cui è causa con quello n. 8768455/02 depositato dall'istituto di credito;
- della mancanza di sottoscrizioni del correntista nella pagina 2, dove sono indicati i tassi di interesse attivo e passivo;
- del fatto che la lettera di apertura di conto corrente è sottoscritta personalmente da e , in proprio senza la spendita del nome della TE Parte_2 società che è invece l'intestataria del conto. TE
Invoca pertanto l'appellante la nullità del contratto o quanto meno della pattuizione degli interessi.
Tali doglianze sono infondate.
Alcuna nullità può derivare dal fatto che il numero di conto sia indicato in termini differenti tra contratto ed estratti conto, essendo ben possibile che esso sia mutato in corso di rapporto, e non essendovi dubbi in ordine al fatto che il rapporto sia stato uno solo.
La mancanza di sottoscrizione della seconda pagina del contratto, poi, risulta del tutto ininfluente, essendo essa unita alle altre pagine, recanti la specifica sottoscrizione.
Non risulta poi corretto affermare che i signori e avrebbero Pt_1 Pt_2 sottoscritto il contratto in proprio, senza spendita del nome della società.
Il fatto che essi intervenivano quali soci della società, infatti, emerge univocamente dalla circostanza che il contratto era chiaramente intestato a questa, per cui non era necessaria alcuna altra indicazione per specificare che la sottoscrizione avveniva nella veste di legali rappresentanti dell'ente.
Il motivo deve pertanto essere rigettato.
pagina 10 di 12 4. Nel corso del presente giudizio sono state rinnovate le operazioni peritali, chiedendo al CTU di calcolare l'ammontare delle somme indebitamente addebitate a titolo di capitalizzazione degli interessi.
Rispetto ai conteggi alternativi proposti dal consulente occorre avere riguardo a quelli che non tengono conto dell'eccezione di prescrizione, che non è stata riproposta nel presente giudizio, e che, alla luce di quanto osservato in precedenza, prevede l'espunzione delle somme addebitate a titolo di anatocismo per tutta la durata del rapporto.
Con riferimento a tale ipotesi, il CTU quantifica il saldo finale del conto in Euro
99.113,61 a credito del correntista. Detto saldo, evidenzia il CTU, è stato determinato detraendo già l'importo di Euro 62.363,78, oggetto della domanda riconvenzionale proposta dalla Banca, il cui accoglimento non è stato impugnato.
Rispetto a tali conteggi non vengono avanzate critiche dalle parti, per cui possono essere fatti propri dal collegio.
La domanda restitutoria deve pertanto essere accolta in tale misura, rettificando la pronuncia di condanna contenuta nella sentenza di primo grado.
5. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa la parte odierna appellante) le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico di
[...] nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 Controparte_1 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri medi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
, TE Parte_2 TE nei confronti di avverso la sentenza n. 716/2009 emessa Controparte_1 dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 19.8.2009, così provvede:
pagina 11 di 12 1. accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina la somma che è condannata Controparte_1
a restituire a nella misura di € Parte_4 TE
99.113,61 quale saldo finale a credito della correntista del conto corrente c/c 8768455-01-24 depurato dalla capitalizzazione degli interessi fino al termine del rapporto e dall'applicazione della CMS, fermo il resto;
2. condanna a rifondere all'odierna parte appellante le Controparte_1 spese di costituzione in entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in complessivi € 14.103 per compensi di avvocato e per il presente giudizio di appello in complessivi € 14.317, il tutto oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA.
Firenze, camera di consiglio del 3 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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