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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/04/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1601/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 1601/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 15/04/2025 ad ore 9.13 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per l'Avv. SABELLICO BARBARA ha depositato le note di Parte_1
trattazione scritta.
Per nessuno ha depositato le note di trattazione scritta. Controparte_1
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1601/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 P.IVA_1
CANTINA DELLA PIOPPA N 41012 CARPI Italia, rappresentato e difeso dall'avv. SABELLICO
BARBARA
RICORRENTE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
CONTUMACE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/12/2023, la premettendo che il sig. Parte_1 [...]
già dipendente della medesima società, avrebbe provato un sinistro stradale in data 20 CP_1
maggio 2021 verso le ore 22:35, mentre si trovata alla guida dell'autocarro aziendale Renault Master targato EY282AF, con ciò cagionando una serie di voci di danno in capo alla società, ha chiesto di:
“Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Sig. nella causazione del Controparte_1
sinistro avvenuto 20 maggio 2021, in località Bagnolo San Vito in Piano (MN) mentre era alla guida dell'autocarro Renault targato EY282AF di proprietà della società ricorrente;
e, a) per l'effetto condannare, ex art. 2104 c.c., il sig. al pagamento della somma complessiva di Controparte_1
35.481,53 (trentacinquemilaquattroottantuno/53 euro) in favore di in persona Parte_1
del legale rapp.te pro tempore, o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia o dal caso, con gli interessi legali dalla data del sinistro al saldo effettivo;
b) condannare, ex art. 96 c.p.c. 3° comma, il Sig. al pagamento in favore di Controparte_1
pagina 2 di 7 di una somma che sarà ritenuta di giustizia da determinare in via equitativa per Parte_1 il mancato riscontro all'invito della negoziazione assistita per tutti i motivi esposti nel presente atto, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo”.
Pur ritualmente intimato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. Controparte_1
Istruita con i documenti prodotti da parte ricorrente e con l'assunzione di prove testimoniali, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito del deposito di note scritte.
In materia, Cass. n. 18375/2006 ha spiegato che, ai fini dell'affermazione della responsabilità del lavoratore verso il datore di lavoro per un evento dannoso verificatosi nel corso dell'espletamento delle mansioni affidategli, è onere del datore di lavoro fornire la prova che l'evento dannoso è da riconnettere ad una condotta colposa del lavoratore per violazione degli obblighi di diligenza, e cioè in rapporto di derivazione causale da tale condotta, mentre, una volta assolto tale onere, il lavoratore è tenuto a provare la non imputabilità a sé dell'inadempimento. (cfr. anche Cass. n. 13530/2008, che, chiarisce come, in tema di prestazione lavorativa eseguita con un bene affidato dal datore al lavoratore, la diligenza nell'adempimento, rilevando quale modalità con cui la prestazione deve essere svolta, implica che il lavoratore deve utilizzare il bene senza arrecare danni, e che, ove si verifichino, il lavoratore ne risponde, appunto, contrattualmente - Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 31-05-2022, n. 17711).
In tal senso, anche Cass n. 8702 del 26.6.2000: ”In caso di azione risarcitoria proposta dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore per violazione degli obblighi di diligenza nello svolgimento della prestazione, la valutazione del giudice si pone su un piano distinto, anche se parallelo, rispetto all'accertamento del venir meno dell'elemento fiduciario, che abbia dato luogo all'esercizio del potere disciplinare, poiché l'evento deve essere calibrato non più sul versante della fiducia, emergente nel rapporto di lavoro sotto il profilo dell'art 2119 c.c., ma sull'accertamento della condotta colposa, in funzione della prestazione pattuita, per violazione degli obblighi di diligenza e correttezza, la cui dimostrazione, che non può essere presunta sulla base della prova del venir meno dell'elemento fiduciario, fa integralmente e distintamente carico al datore di lavoro, costituendo elemento costitutivo della sua ulteriore pretesa, e come tale va analizzata, nei limiti della prevedibilità (art 1225 c.cc), secondo un criterio di normalità, che si pone come misura del danno risarcibile”.
In buona sostanza, la giurisprudenza della Cassazione è costante nel ritenere che, ai fini della affermazione della responsabilità del lavoratore verso il datore di lavoro per un evento dannoso verificatosi nel corso dell'espletamento delle mansioni affidategli, è anzitutto onere del datore di lavoro dar prova che l'evento dannoso è da riconnettere ad una condotta colposa del lavoratore per violazione degli obblighi di diligenza, e cioè in rapporto di derivazione causale da tale condotta. pagina 3 di 7 Solo una volta che risulti assolto tale onere il lavoratore dovrà provare la non imputabilità a sé dell'inadempimento (Cass 19.7.1997 n 6645, conf 8.1.2000 n 138). ..." .
Come è noto, il grado di diligenza richiesto per la prestazione lavorativa deve essere valutato alla luce del contenuto oggettivo della prestazione e non della rappresentazione soggettiva che di essa possa avere il prestatore. Così può non essere indifferente il mancato raggiungimento del risultato atteso, laddove risulti che il lavoratore non ha fatto tutto il possibile per conformare l'esecuzione dei propri compiti al livello di diligenza richiesto dalla natura delle mansioni affidategli, da correlare all'interesse dell'impresa, ossia alle particolari esigenze dell'organizzazione in cui la prestazione si inserisce.
L'inosservanza dei doveri di diligenza comporta non solo l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, ma anche l'obbligo del risarcimento del danno cagionato all'azienda per responsabilità contrattuale. Tuttavia, poiché non è possibile addossare al lavoratore subordinato una responsabilità che costituisca assunzione del rischio proprio dell'attività svolta dallo imprenditore, l'indagine relativa deve essere diretta ad accertare se l'evento dannoso subito dall'azienda sia correlato ad una condotta colposa del prestatore d'opera, se cioè si sia in presenza di un casus culpa determinatus ricollegabile, sulla base di un rapporto di causalità, ad una condotta colposa del dipendente sotto i profili della negligenza, dell'imprudenza o della violazione di specifici obblighi contrattuali o istruzioni legittimamente impartitegli dal datore di lavoro. Come criterio direttivo di tale indagine non può assumersi il parametro generale e costante della diligenza dell'uomo medio, ma occorre, invece, valutare la diligenza del dipendente in riferimento sia alla sua qualifica professionale sia alla natura delle incombenze affidategli, ed alle particolari difficoltà presentate dall'espletamento di queste (in tal senso,
Cass. 1037 del 1977; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 09-10-2013, n. 22965).
Più specificamente, il grado di diligenza dovuta dal lavoratore, variabile secondo le peculiarità del singolo rapporto, deve essere apprezzato secondo due distinti parametri, costituiti dalla natura della prestazione, ovvero dalla complessità delle mansioni svolte anche con riferimento all'assunzione di responsabilità alle stesse collegata, e dall'interesse dell'impresa, ovvero dal raccordo della prestazione con la specifica organizzazione imprenditoriale in funzione della quale è resa (Cassazione civile, sez. lav., 12/01/2018, n. 663)
E' altrettanto pacifico che la violazione del dovere di diligenza, che, in relazione alla natura della prestazione nonché all'espletamento dei compiti ad essa accessori, è imposto al lavoratore subordinato dall'art. 2104 c.c., comporta l'obbligo del medesimo lavoratore di risarcire, a titolo di responsabilità contrattuale, il danno che dalla sua condotta negligente o imprudente sia derivato al datore di lavoro.
Tanto premesso in diritto, osserva il Giudicante come l'accadimento e la dinamica del sinistro pagina 4 di 7 (tamponamento da parte del veicolo guidato da di un altro veicolo) siano comprovati dal CP_1
verbale della Polizia Stradale e dai relativi allegati, compresa la dichiarazione confessoria (resa a un terzo) dello stesso resistente, documenti utilizzabili quali mezzi di prova atipici.
Ciò posto, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in caso di tamponamento da tergo, spetta al soggetto tamponante fornire la prova della non imputabilità della causa del sinistro. La prova liberatoria può essere integrata da “una situazione anomala e avulsa dalle esigenze del traffico”.
L'autore del tamponamento, quindi, deve dimostrare la sussistenza di tale anomalia al fine di vincere la presunzione (Cass. 17206/2015); «in caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, C.d.S., dalla presunzione "de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento
è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale». (Cass. ordinanza 3 febbraio 2023, n. 3398).
Dunque, in virtù del succitato congegno probatorio, appare evidente come la responsabilità del sinistro, in assenza di altri elementi – non versati in giudizio – sia da addebitarsi a CP_1
A ciò si aggiunga come dall'istruttoria testimoniale sia emerso come questi si fosse messo alla guida per ragioni personali e non di servizio.
Dunque, sono stati raccolti sufficienti indizi per inferire che il danno evento sia eziologicamente riconducibile a una violazione del canone di diligenza da parte del lavoratore.
La condotta colposa del resistente è da porsi in relazione con le conseguenze dannose patrimoniali compendiate nell'atto introduttivo e comprovate dalla documentazione ivi allegata, col le seguenti eccezioni:
l) rimborso n. 33 rate finanziamento del 03/02/2020 su autocarro Renault (€ 10.885,44 € /48 rate =
226,78 € * 33 rate dal mese di Maggio 2021) 7.483,74 €: non sussiste il nesso causale, giacché si tratta di spese che la parte avrebbe sostenuto in ogni caso, anche eliminando mentalmente la condotta dannosa;
m) costo corsi effettuati non goduti (17/24 marzo 2021 ore 16 + 10/16 febbraio 2021 ore 16 = € 9,91 *
32 ) 317,12 € (doc. n. 21); n) oneri corso lav. Alto rischio 340,23 € (doc. n. 22) o) oneri corso pes/pav 832,00 €: non è stata fornita alcuna spiegazione in merito dalla parte ricorrente, né il nesso con il sinistro è altrimenti ipotizzabile;
pagina 5 di 7 q) spese avvio mediazione facoltativa Camera di Commercio (€ 48,80+6,87) 55,67 € (doc. n.
24); r) compensi fase mediazione esclusi accessori di legge ex DM 55/2014 – verbale negativo
420,00 € (doc. n. 25-26); s) spesa raccomandata AR invito ad aderire alla negoziazione assistita obbligatoria del 01/06/2022 6,50 € (doc. n. 27); t) compensi fase attivazione negoziazione assistita esclusi accessori di legge ex DM 55/2014 420,00 €: si tratta di spese che confluiscono nel compendio delle spese di lite.
Dunque, deve essere condannato al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1
dell'importo complessivo di € 25.606,27.
[...]
Alla somma, come sopra determinata, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.1995). Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., la progressiva rivalutazione, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dalla data delle singole fatture prodotte fino alla presente sentenza;
sugli importi come sopra determinati, inoltre, sono dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/20228. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase istruttoria e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00), e si determina in € 2.695,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Non sussistono i presupposti per una condanna del contumace ex art. 96, 3° comma, c.p.c.: la mera mancata adesione alla negoziazione assistita non è sufficiente ex se per l'applicazione del pagina 6 di 7 provvedimento de quo, la quale presuppone la mala fede o la colpa grave nella condotta processuale, non ravvisabile nel caso di specie in assenza di puntuali allegazioni a opera della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Condanna al pagamento in favore della , in Controparte_1 Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., dell'importo di € 25.606,27 oltre rivalutazione, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dalla data delle singole fatture prodotte fino alla presente sentenza ed interessi legali, dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo;
2. Condanna al pagamento in favore della , in Controparte_1 Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite, liquidate nell'importo di
€ 1161, 17 per esborsi ed € 2695,00 oltre rimb. forf. IVA e CPA.
Modena, 15 aprile 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 1601/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 15/04/2025 ad ore 9.13 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per l'Avv. SABELLICO BARBARA ha depositato le note di Parte_1
trattazione scritta.
Per nessuno ha depositato le note di trattazione scritta. Controparte_1
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1601/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 P.IVA_1
CANTINA DELLA PIOPPA N 41012 CARPI Italia, rappresentato e difeso dall'avv. SABELLICO
BARBARA
RICORRENTE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
CONTUMACE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/12/2023, la premettendo che il sig. Parte_1 [...]
già dipendente della medesima società, avrebbe provato un sinistro stradale in data 20 CP_1
maggio 2021 verso le ore 22:35, mentre si trovata alla guida dell'autocarro aziendale Renault Master targato EY282AF, con ciò cagionando una serie di voci di danno in capo alla società, ha chiesto di:
“Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Sig. nella causazione del Controparte_1
sinistro avvenuto 20 maggio 2021, in località Bagnolo San Vito in Piano (MN) mentre era alla guida dell'autocarro Renault targato EY282AF di proprietà della società ricorrente;
e, a) per l'effetto condannare, ex art. 2104 c.c., il sig. al pagamento della somma complessiva di Controparte_1
35.481,53 (trentacinquemilaquattroottantuno/53 euro) in favore di in persona Parte_1
del legale rapp.te pro tempore, o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia o dal caso, con gli interessi legali dalla data del sinistro al saldo effettivo;
b) condannare, ex art. 96 c.p.c. 3° comma, il Sig. al pagamento in favore di Controparte_1
pagina 2 di 7 di una somma che sarà ritenuta di giustizia da determinare in via equitativa per Parte_1 il mancato riscontro all'invito della negoziazione assistita per tutti i motivi esposti nel presente atto, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo”.
Pur ritualmente intimato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. Controparte_1
Istruita con i documenti prodotti da parte ricorrente e con l'assunzione di prove testimoniali, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito del deposito di note scritte.
In materia, Cass. n. 18375/2006 ha spiegato che, ai fini dell'affermazione della responsabilità del lavoratore verso il datore di lavoro per un evento dannoso verificatosi nel corso dell'espletamento delle mansioni affidategli, è onere del datore di lavoro fornire la prova che l'evento dannoso è da riconnettere ad una condotta colposa del lavoratore per violazione degli obblighi di diligenza, e cioè in rapporto di derivazione causale da tale condotta, mentre, una volta assolto tale onere, il lavoratore è tenuto a provare la non imputabilità a sé dell'inadempimento. (cfr. anche Cass. n. 13530/2008, che, chiarisce come, in tema di prestazione lavorativa eseguita con un bene affidato dal datore al lavoratore, la diligenza nell'adempimento, rilevando quale modalità con cui la prestazione deve essere svolta, implica che il lavoratore deve utilizzare il bene senza arrecare danni, e che, ove si verifichino, il lavoratore ne risponde, appunto, contrattualmente - Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 31-05-2022, n. 17711).
In tal senso, anche Cass n. 8702 del 26.6.2000: ”In caso di azione risarcitoria proposta dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore per violazione degli obblighi di diligenza nello svolgimento della prestazione, la valutazione del giudice si pone su un piano distinto, anche se parallelo, rispetto all'accertamento del venir meno dell'elemento fiduciario, che abbia dato luogo all'esercizio del potere disciplinare, poiché l'evento deve essere calibrato non più sul versante della fiducia, emergente nel rapporto di lavoro sotto il profilo dell'art 2119 c.c., ma sull'accertamento della condotta colposa, in funzione della prestazione pattuita, per violazione degli obblighi di diligenza e correttezza, la cui dimostrazione, che non può essere presunta sulla base della prova del venir meno dell'elemento fiduciario, fa integralmente e distintamente carico al datore di lavoro, costituendo elemento costitutivo della sua ulteriore pretesa, e come tale va analizzata, nei limiti della prevedibilità (art 1225 c.cc), secondo un criterio di normalità, che si pone come misura del danno risarcibile”.
In buona sostanza, la giurisprudenza della Cassazione è costante nel ritenere che, ai fini della affermazione della responsabilità del lavoratore verso il datore di lavoro per un evento dannoso verificatosi nel corso dell'espletamento delle mansioni affidategli, è anzitutto onere del datore di lavoro dar prova che l'evento dannoso è da riconnettere ad una condotta colposa del lavoratore per violazione degli obblighi di diligenza, e cioè in rapporto di derivazione causale da tale condotta. pagina 3 di 7 Solo una volta che risulti assolto tale onere il lavoratore dovrà provare la non imputabilità a sé dell'inadempimento (Cass 19.7.1997 n 6645, conf 8.1.2000 n 138). ..." .
Come è noto, il grado di diligenza richiesto per la prestazione lavorativa deve essere valutato alla luce del contenuto oggettivo della prestazione e non della rappresentazione soggettiva che di essa possa avere il prestatore. Così può non essere indifferente il mancato raggiungimento del risultato atteso, laddove risulti che il lavoratore non ha fatto tutto il possibile per conformare l'esecuzione dei propri compiti al livello di diligenza richiesto dalla natura delle mansioni affidategli, da correlare all'interesse dell'impresa, ossia alle particolari esigenze dell'organizzazione in cui la prestazione si inserisce.
L'inosservanza dei doveri di diligenza comporta non solo l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, ma anche l'obbligo del risarcimento del danno cagionato all'azienda per responsabilità contrattuale. Tuttavia, poiché non è possibile addossare al lavoratore subordinato una responsabilità che costituisca assunzione del rischio proprio dell'attività svolta dallo imprenditore, l'indagine relativa deve essere diretta ad accertare se l'evento dannoso subito dall'azienda sia correlato ad una condotta colposa del prestatore d'opera, se cioè si sia in presenza di un casus culpa determinatus ricollegabile, sulla base di un rapporto di causalità, ad una condotta colposa del dipendente sotto i profili della negligenza, dell'imprudenza o della violazione di specifici obblighi contrattuali o istruzioni legittimamente impartitegli dal datore di lavoro. Come criterio direttivo di tale indagine non può assumersi il parametro generale e costante della diligenza dell'uomo medio, ma occorre, invece, valutare la diligenza del dipendente in riferimento sia alla sua qualifica professionale sia alla natura delle incombenze affidategli, ed alle particolari difficoltà presentate dall'espletamento di queste (in tal senso,
Cass. 1037 del 1977; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 09-10-2013, n. 22965).
Più specificamente, il grado di diligenza dovuta dal lavoratore, variabile secondo le peculiarità del singolo rapporto, deve essere apprezzato secondo due distinti parametri, costituiti dalla natura della prestazione, ovvero dalla complessità delle mansioni svolte anche con riferimento all'assunzione di responsabilità alle stesse collegata, e dall'interesse dell'impresa, ovvero dal raccordo della prestazione con la specifica organizzazione imprenditoriale in funzione della quale è resa (Cassazione civile, sez. lav., 12/01/2018, n. 663)
E' altrettanto pacifico che la violazione del dovere di diligenza, che, in relazione alla natura della prestazione nonché all'espletamento dei compiti ad essa accessori, è imposto al lavoratore subordinato dall'art. 2104 c.c., comporta l'obbligo del medesimo lavoratore di risarcire, a titolo di responsabilità contrattuale, il danno che dalla sua condotta negligente o imprudente sia derivato al datore di lavoro.
Tanto premesso in diritto, osserva il Giudicante come l'accadimento e la dinamica del sinistro pagina 4 di 7 (tamponamento da parte del veicolo guidato da di un altro veicolo) siano comprovati dal CP_1
verbale della Polizia Stradale e dai relativi allegati, compresa la dichiarazione confessoria (resa a un terzo) dello stesso resistente, documenti utilizzabili quali mezzi di prova atipici.
Ciò posto, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in caso di tamponamento da tergo, spetta al soggetto tamponante fornire la prova della non imputabilità della causa del sinistro. La prova liberatoria può essere integrata da “una situazione anomala e avulsa dalle esigenze del traffico”.
L'autore del tamponamento, quindi, deve dimostrare la sussistenza di tale anomalia al fine di vincere la presunzione (Cass. 17206/2015); «in caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, C.d.S., dalla presunzione "de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento
è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale». (Cass. ordinanza 3 febbraio 2023, n. 3398).
Dunque, in virtù del succitato congegno probatorio, appare evidente come la responsabilità del sinistro, in assenza di altri elementi – non versati in giudizio – sia da addebitarsi a CP_1
A ciò si aggiunga come dall'istruttoria testimoniale sia emerso come questi si fosse messo alla guida per ragioni personali e non di servizio.
Dunque, sono stati raccolti sufficienti indizi per inferire che il danno evento sia eziologicamente riconducibile a una violazione del canone di diligenza da parte del lavoratore.
La condotta colposa del resistente è da porsi in relazione con le conseguenze dannose patrimoniali compendiate nell'atto introduttivo e comprovate dalla documentazione ivi allegata, col le seguenti eccezioni:
l) rimborso n. 33 rate finanziamento del 03/02/2020 su autocarro Renault (€ 10.885,44 € /48 rate =
226,78 € * 33 rate dal mese di Maggio 2021) 7.483,74 €: non sussiste il nesso causale, giacché si tratta di spese che la parte avrebbe sostenuto in ogni caso, anche eliminando mentalmente la condotta dannosa;
m) costo corsi effettuati non goduti (17/24 marzo 2021 ore 16 + 10/16 febbraio 2021 ore 16 = € 9,91 *
32 ) 317,12 € (doc. n. 21); n) oneri corso lav. Alto rischio 340,23 € (doc. n. 22) o) oneri corso pes/pav 832,00 €: non è stata fornita alcuna spiegazione in merito dalla parte ricorrente, né il nesso con il sinistro è altrimenti ipotizzabile;
pagina 5 di 7 q) spese avvio mediazione facoltativa Camera di Commercio (€ 48,80+6,87) 55,67 € (doc. n.
24); r) compensi fase mediazione esclusi accessori di legge ex DM 55/2014 – verbale negativo
420,00 € (doc. n. 25-26); s) spesa raccomandata AR invito ad aderire alla negoziazione assistita obbligatoria del 01/06/2022 6,50 € (doc. n. 27); t) compensi fase attivazione negoziazione assistita esclusi accessori di legge ex DM 55/2014 420,00 €: si tratta di spese che confluiscono nel compendio delle spese di lite.
Dunque, deve essere condannato al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1
dell'importo complessivo di € 25.606,27.
[...]
Alla somma, come sopra determinata, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.1995). Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., la progressiva rivalutazione, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dalla data delle singole fatture prodotte fino alla presente sentenza;
sugli importi come sopra determinati, inoltre, sono dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/20228. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase istruttoria e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00), e si determina in € 2.695,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Non sussistono i presupposti per una condanna del contumace ex art. 96, 3° comma, c.p.c.: la mera mancata adesione alla negoziazione assistita non è sufficiente ex se per l'applicazione del pagina 6 di 7 provvedimento de quo, la quale presuppone la mala fede o la colpa grave nella condotta processuale, non ravvisabile nel caso di specie in assenza di puntuali allegazioni a opera della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Condanna al pagamento in favore della , in Controparte_1 Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., dell'importo di € 25.606,27 oltre rivalutazione, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dalla data delle singole fatture prodotte fino alla presente sentenza ed interessi legali, dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo;
2. Condanna al pagamento in favore della , in Controparte_1 Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite, liquidate nell'importo di
€ 1161, 17 per esborsi ed € 2695,00 oltre rimb. forf. IVA e CPA.
Modena, 15 aprile 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
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