Rigetto
Sentenza 7 aprile 2025
Rigetto
Sentenza 19 maggio 2026
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FATTO E DIRITTO 1. L'oggetto del presente giudizio è costituito: - dalla nota del 5 luglio 2022 del Commissario ad acta incaricato, giusta delibera della Giunta regionale n. 450 del 22 marzo 2021, degli adempimenti strumentali al rilascio del P.A.U.R. per un progetto, presentato dalla Mysun s.r.l., volto alla realizzazione ed all'esercizio nel Comune di San Severo (FG) di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 54,232 MWp; - dalla nota del 7 giugno 2022 della Regione Puglia, recante diniego di a.u. sul suddetto progetto; - dai verbali delle conferenze di servizi del 18 febbraio 2022, 18 marzo 2022, 14 aprile 2022, 29 aprile 2022/3 maggio 2022 e 17 maggio 2022 e dalle determinazioni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 07/04/2025, n. 2938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2938 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02938/2025REG.PROV.COLL.
N. 02138/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2138 del 2022, proposto da BA AV Romana S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Buffoni e Andrea Cardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Parco Regionale delle Alpi Apuane e Regione Toscana, in persona del Direttore Parco e del Presidente della Giunta regionale pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Barbara Mancino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sergio Fienga in Roma, Piazzale delle Belle Arti 8;
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comune di Vagli Sotto, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (sezione seconda) n. 1055/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Parco Regionale delle Alpi Apuane, della Regione Toscana e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 aprile 2025 il Cons. Carmelina Addesso e uditi per le parti l’avvocato Serena De Angelis, in sostituzione degli avvocati Laura Buffoni e Andrea Cardone, e l’avvocato Barbara Mancino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è provvedimento n. 21 del 29 ottobre 2020 del Parco Regionale delle Alpi Apuane, avente ad oggetto il “ diniego di rilascio della pronuncia di compatibilità ambientale e delle altre autorizzazioni connesse per il progetto di coltivazione della cava EL IN ”.
2. I fatti rilevanti al fine del decidere, come emergenti dagli atti del giudizio e dalla documentazione prodotta, sono di seguito sintetizzati.
2.1. La società BA AV Romana s.r.l. (d’ora innanzi, BA AV) è concessionaria dell’agro marmifero denominato cava “IN-EL”, sito nel comune di Vagli Sotto e ricadente in area contigua di cava del Parco Regionale delle Alpi Apuane, in prossimità di alcuni siti della Rete Natura 2000 e precisamente: ZPS Praterie primarie e secondarie delle Api Apuane (IT 5120015) e ZSC Monte Tambura e Monte LA (IT 5120013).
2.2. Con deliberazione consiliare del Comune di Vagli Sotto n. 25 del 9 aprile 2019 veniva approvato il Piano Attuativo di Bacino Estrattivo (PABE) del Monte Pallerina che prevedeva la riattivazione della cava rimasta inattiva dal 1980.
2.3. A seguito del rilascio della concessione comunale, la società presentava domanda di autorizzazione all’attività estrattiva e di rilascio dei presupposti provvedimenti abilitanti, tra cui la pronuncia di compatibilità ambientale, attivando il procedimento unico di autorizzazione regionale (PAUR) di cui all’articolo 27 bis , comma 1, d.lgs. n. 152/2006.
2.4. Con provvedimento n. 21/2020 l’autorizzazione veniva negata sulla base dei pareri sfavorevoli espressi dalla Soprintendenza e dal Parco Regionale delle Alpi Apuane, fondati sui rilevanti impatti negativi dell’intervento dal punto di vista ambientale e paesaggistico e sulla sua difformità con il PABE e con le Linee guida materia di “ravaneti” del Parco Regionale.
2.5. Il diniego veniva impugnato sia dalla società che dal Comune di Vagli Sotto con ricorso al T.a.r. per la Toscana che, con sentenza n. 1055/2021, previa riunione dei ricorsi, li respingeva entrambi, rilevando che:
a) correttamente il Parco ha espresso il diniego impugnato sulla base del proprio parere contrario- con riguardo alla valutazione di compatibilità ambientale e di incidenza, al diniego di nulla osta e di autorizzazione idrogeologica- e sulla base di analogo parere contrario espresso dalla Soprintendenza con riguardo all’autorizzazione paesaggistica e alla valutazione di compatibilità paesaggistica con il Piano di Indirizzo Territoriale regionale;
b) le competenze del Parco si estendono oltre l’aspetto idrogeologico, contrariamente a quanto pretende la ricorrente;
c) è infondata anche la censura di difetto motivazionale poiché il provvedimento impugnato esprime le ragioni del diniego, identificate nella difformità del progetto proposto, con riguardo alla realizzazione della (necessaria) viabilità a servizio della cava, rispetto al Piano attuativo di bacino del Monte Pallerina, al Piano di Indirizzo Territoriale regionale e alle Linee guida in materia di ravaneti espresse dal Parco stesso;
d) il diniego è stato espresso dalla Soprintendenza perché il progetto proposto dalla ricorrente è stato valutato non conforme all’articolo 6.7 del Piano attuativo di bacino estrattivo, dedicato alla “viabilità esistente”;
e) il Parco e la Soprintendenza hanno dato applicazione all’art. 11 comma 3 NTA del PABE, ritenendo che la realizzazione di una nuova viabilità di arroccamento aggravasse le criticità paesaggistiche nella zona interessata in quanto alcuna strada di arroccamento, con mere manutenzioni semplici, avrebbe potuto essere ritenuta adeguata alle attività estrattive oggetto di progetto;
f) quanto all’asserita disparità di trattamento, essa presuppone che l’amministrazione, a fronte di situazioni del tutto identiche, abbia adottato soluzioni differenziate. La ricorrente non dimostra però l’identità delle situazioni richiamate.
3. BA AV ha interposto appello, articolando otto autonomi motivi relativi a:
I. Illegittimità/erroneità della Sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 14 ter, 14 quater, 21 quinquies, 21 nonies, l. n. 241/1990 e 27 bis, d.lgs. n. 152/2006, nonché per insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione. Fondatezza del motivo I. di ricorso. Riproposizione. Illegittimità del diniego di pronuncia di compatibilità ambientale per “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 14 ter, 14 quater, 21 quinquies, 21 nonies, l. n. 241/1990 e 27 bis, d.lgs. n. 152/2006, nonché eccesso di potere, particolarmente sotto il profilo del difetto di motivazione e della violazione di circolari amministrative”.
II. Illegittimità/erroneità della Sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 10 bis l. n. 241/1990, nonché per travisamento delle risultanze dell’istruttoria e insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione. Fondatezza del II Motivo di ricorso. Riproposizione. Illegittimità del diniego di pronuncia di compatibilità ambientale per “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 10 bis l. n. 241/1990, nonché per eccesso di potere, particolarmente sotto il profilo del difetto e/o dell’insufficienza della motivazione e/o della sua contraddittorietà. Violazione dell’art. 24, Cost.”
III. Illegittimità/erroneità della Sentenza per travisamento delle risultanze dell’istruttoria e/o per insufficienza della motivazione, nonché per violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia. Fondatezza del motivo III di ricorso. Riproposizione. Illegittimità del diniego di pronuncia di compatibilità ambientale per “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 113 e 114, l.r. n. 65/2014, 17, l.r. n. 35/2015, 10 bis, l. n. 241/1990. Eccesso di potere, particolarmente sotto il profilo della contraddittorietà tra atti dello stesso procedimento e rispetto ad atti di procedimenti connessi, nonché dello sviamento di potere e del falso supposto di fatto. Eccesso di potere, particolarmente sotto il profilo dell’ingiustizia e dell’irragionevolezza manifesta. Violazione del principio del legittimo affidamento”.
IV. Illegittimità/erroneità della Sentenza per travisamento e/o omesso esame delle risultanze dell’istruttoria e insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione. Fondatezza del Motivo V di Ricorso. Illegittimità del diniego di pronuncia di compatibilità ambientale per “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 146, d.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 31, l.r. n. 30/2005. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 113, l. n. 65 del 2014. Violazione degli artt. 6, 9, e 11, NTA del PABE Monte Pallerina. Eccesso di potere, particolarmente sotto i profili del falso supposto di fatto, del difetto di istruttoria, dell’irragionevolezza e dell’illogicità manifesta. Violazione dei principi di proporzionalità, imparzialità, correttezza e trasparenza”.
V. Illegittimità/erroneità della Sentenza per travisamento delle risultanze istruttorie. Fondatezza del Motivo VI di ricorso. Riproposizione. Eccesso di potere, particolarmente sotto il profilo della disparità di trattamento e dell’ingiustizia manifesta.
VI. Riproposizione del Motivo IV di ricorso. Illegittimità del diniego di pronuncia di compatibilità ambientale per “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 4, 6, 7, 10, 16, 17, l.r. n. 35/2015, 14, 20, 21, l.r. n. 65/1997, 15, 19, 21, 27, 31, 40, l.r. n. 30/2015 e 19, l.r. n. 65/2014. Incompetenza”.
VII. In denegata ipotesi, riproposizione del Motivo VII per illegittimità del diniego di pronuncia di compatibilità ambientale “per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17 l.r. 35/2015 nonché dell’art. 21 nonies l. 241/1990. Incompetenza. Eccesso di potere, particolarmente sotto il profilo del falso supposto di fatto”.
VIII. Sulla domanda risarcitoria.
4. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Cultura, la Regione Toscana e il Parco Regionale delle Alpi Apuane.
5. In data 20 febbraio 2025 l’appellante ha depositato una relazione tecnica, corredata dai relativi allegati, sulle spese sostenute per il rilascio della concessione/autorizzazione all’attività estrattiva.
6. In vista dell’udienza di trattazione, tutte le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle rispettive difese.
6.1. Con memoria di replica del 12 marzo 2025 la società ha eccepito il superamento dei limiti dimensionali delle memorie delle parti appellate, insistendo per l’accoglimento del garvame.
7. All’udienza di smaltimento del 2 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. In via preliminare, dev’essere dichiarata l’inammissibilità della relazione tecnica e della documentazione ad essa allegata depositata dall’appellante in data 20 febbraio 2025, in violazione dell’art. 104 c.p.a., come eccepito dal Parco.
8.1. Il collegio ne dispone, pertanto, lo stralcio dagli atti del presente giudizio.
8.2. Sempre in via preliminare, si osserva che BA AV non ha impugnato il capo della sentenza sopra indicato sub lettera b), con cui il T.a.r., nel respingere il primo e il secondo motivo di ricorso, ha statuito che le competenze del Parco si estendono oltre l’aspetto idrogeologico. Su tale capo si è, quindi, formato il giudicato interno.
9. Quanto al superamento dei limiti dimensionali, eccepito dall’appellante, il collegio non terrà conto delle pagine delle memorie del Parco e della Regione eccedenti tali limiti. Si tratta, in ogni caso, di memorie meramente ricognitive della documentazione e degli scritti difensivi già agli atti del fascicolo di primo grado che nulla aggiungono in punto di fatto e di diritto.
10. Premesso quanto sopra, l’appello è infondato.
11. Occorre richiamare, in primo luogo, la sentenza n. 2117 del 14 marzo 2025 con cui la quarta sezione di questo Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dal Comune di Vagli Sotto avverso la medesima sentenza n. 1055/2021 in questa sede impugnata, evidenziando che la “ principale ragione di contrarietà al progetto da autorizzare, che è costituita dalla necessità di aprire una nuova strada per consentire l’accesso alla cava contrariamente a quanto previsto nel P.a.b.e. che riteneva sufficiente utilizzare alternativamente una viabilità orientale o occidentale entrambe inutilizzabili se non con consistenti interventi che avrebbero presentato delle criticità ambientali come sottolineato anche dalla Soprintendenza ”.
12. Le conclusioni a cui è pervenuta la sentenza sopra richiamata, che vanno ribadite anche in questa sede, determinano l’infondatezza dell’appello.
13. In ogni caso e fermo quanto sopra evidenziato, il collegio procederà all’esame dei motivi di appello, stante l’interesse alla decisione dei medesimi rimarcata dalla società anche in sede di discussione orale.
14. Con il primo motivo di appello BA AV censura il capo della sentenza che ha respinto il primo motivo di ricorso relativo all’illegittimità del diniego poiché le posizioni prevalenti espresse nella conferenza dei servizi decisoria erano favorevoli al rilascio dell’autorizzazione.
Il T.a.r. non avrebbe considerato che, a seguito della modifica dell’art. 14 ter , comma 6 bis n l. 241/1990 introdotta dal d.lgs 127/2016 (che impone all’amministrazione procedente di adottare la determinazione “sulla base” delle posizioni prevalenti espresse in conferenza), il criterio della “prevalenza delle posizioni” è oggi, più che in passato, tendenzialmente rigido.
15. Il motivo è infondato.
16. Per pacifica giurisprudenza, il concetto di “prevalenza” delle posizioni non esprime la maggioranza numerico-quantitativa, ma una misura “qualitativa -sostanziale o di peso in rapporto all’interesse specifico tutelato”; una misura che l’amministrazione procedente deve determinare con discrezionalità e motivazione, bilanciando e contemperando gli interessi pubblici coinvolti nel procedimento (cfr., ex multis , Cons. Stato sez. IV 1191 del 2021, sez. V 6342 del 2018).
17. La valenza qualitativa- sostanziale del concetto (elastico) di prevalenza non è mutata a seguito della novella introdotta dal d.lgs 127/2016 che, contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, non ha ridotto la discrezionalità dell’autorità procedente ad un mero riscontro di prevalenza numerica dei pareri espressi in sede di conferenza, con surrettizia trasformazione dell’istituto da modulo di semplificazione procedimentale ad organo straordinario di natura collegiale.
18. A tale conclusione non può pervenirsi nemmeno sulla base della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4/2018, citata dall’appellante, la quale si limita ad illustrate il rimedio oppositivo previsto dagli art. 14 quater e art. 14 quinques l. 241/1990 (con possibilità di rimessione della questione al Consiglio dei Ministri) nei casi in cui il giudizio espresso delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi sensibili sia difforme dalle posizioni prevalenti emerse in seno alla conferenza e compendiate nella determinazione conclusiva.
19. Nel caso di specie, i pareri contrari espressi dalla Soprintendenza e dal Parco regionale-sei pareri negativi su otto favorevoli- riguardano la compatibilità ambientale e paesaggistica dell’intervento, oltre che il rilascio del necessario nulla osta dell’Ente parco, trattandosi di “area contigua zona di cava”, come identificata dalla l.r. 65/1997 e dal Piano parco. Gli interessi di cui sono portatori gli enti in questione, di natura paesaggistica, ambientale, idrogeologica e naturalistica, rivestono un peso specifico indubbiamente maggiore, al fine della valutazione dell’incidenza complessiva del progetto sul contesto circostante, rispetto a quelli tutelati dagli enti che si sono espressi favorevolmente (emissioni diffuse, impatto acustico, conformità urbanistica e sicurezza luoghi di lavoro).
20. Tale profilo viene chiaramente illustrato nel verbale di conferenza del 21.10.2020, ove si prende atto della prevalenza dei pareri contrari, espressi dalle amministrazioni competenti in materia di ambiente e paesaggio, che hanno evidenziato i rilevanti impatti negativi dal punto di vista ambientale e paesaggistico del progetto di coltivazione proposto.
21. Il motivo deve, quindi, essere respinto.
22. Con il secondo motivo di appello BA AV censura il capo della sentenza che ha respinto il secondo motivo di ricorso relativo al difetto di motivazione del provvedimento conclusivo.
Deduce, in particolare, che, contrariamente a quanto sostenuto dal T.a.r., la motivazione del diniego non si rinviene né dal provvedimento impugnato né dagli atti ivi richiamati che si fondano su motivi diversi e non coincidenti (i motivi di diniego della conferenza dei servizi del 10.6.2020 e della conferenza dei servizi del 21.10.2020), oltre che nuovi (parere della Soprintendenza 21.10.2020). Né vale a superare il difetto di motivazione la motivazione del parere negativo del Parco, in quanto meramente apparente.
23. Le censure sono infondate.
24. Il provvedimento impugnato indica in maniera chiara (anche sul piano grafico: pag. 3 del provvedimento) i motivi di diniego che consistono:
a) nell’impatto negativo dell’intervento sul piano ambientale e paesaggistico;
b) nella non conformità del progetto al PABE e al PIT che ha valenza di piano paesaggistico della Regione Toscana;
c) nella non conformità del progetto alle linee guida in materia di ravaneti del Parco regionale delle Alpi Apuane.
25. I motivi sinteticamente richiamati nell’atto di diniego sono stati analiticamente esaminati nei verbali di conferenza di servizi del 10.06.2020 e del 21.10.2020 (ivi compresi i pareri agli stessi allegati) e nel preavviso di diniego del 21.07.2020, allegato al provvedimento definitivo quale parte integrante (circostanza che rende irrilevante l’errata indicazione, nel diniego definitivo, della data del preavviso di rigetto: 1.08.2020, anziché 21.07.2020).
26. Dagli atti sopra indicati si evince, in particolare, che:
a) con riguardo alla viabilità di accesso, il PABE evidenza l’esistenza di un sentiero che ripercorre “ la vecchia viabilità di accesso che risulta da ripristinare comunque con interventi limitati ” (quadro conoscitivo) e che la nuova viabilità di accesso “ ripercorrerà in parte l’esistente e si svilupperà complessivamente all’interno del ravaneto presente con limitato interessamento del substrato roccioso ” (quadro propositivo);
b) il progetto presentato prevede, invece, la costruzione di una nuova strada che non si risolve nel ripristino della viabilità preesistente con interventi limitati, come previsto nel PABE (Tavole QPG02 e QPG03bis);
c) la modifica dello “stradello/tracciolino esistente” indicata nel progetto comporta, in realtà, la realizzazione di una nuova una strada denominata “viabilità orientale” con interventi non compatibili con quanto indicato dall’art. 6.7 delle NTA del PABE approvato (che consente sulla viabilità esistente solo la manutenzione e la realizzazione di piccole opere per la messa in sicurezza);
d) quand’anche fosse fattibile, la nuova viabilità è impattante visivamente per forma e dimensioni e, qualora fosse realizzata, andrebbe a compromettere la morfologia del sito e quindi dell’area protetta e striderebbe con i valori paesaggistici da tutelare;
e) la strada di progetto per l’accesso ai piazzali di cava ricade in parte all’interno dell’area che nella Carta per la pianificazione della gestione dei “ravaneti” nel Parco/Geoparco delle Alpi Apuane è identificata come “ravaneti non asportabili”; la descrizione e caratterizzazione del ravaneto su cui andrebbe ad insistere tale viabilità, contenuta nella relazione integrativa del proponente, “ non fornisce sufficienti garanzie che tale corpo detritico non sia tra quelli da tutelare” .
27. Da quanto sopra emerge la perfetta coincidenza tra i motivi di diniego indicati nel provvedimento impugnato e quelli espressi nei verbali di conferenza di servizi e nei pareri ivi allegati, costituendo i primi una mera sintesi delle plurime criticità enucleate nei secondi.
28. D’altra parte, la stessa appellante mostra di aver perfettamente inteso le ragioni del diniego, richiamando nell’ambito del motivo in esame (pag. 16-18), le osservazioni presentate in sede procedimentale di cui lamenta il mancato accoglimento da parte delle amministrazioni.
29. Con riguardo a tali doglianze si osserva che:
a) il parere della Soprintendenza del 21.10.2020, lungi dall’integrare illegittimamente la motivazione del diniego, rimarca la non conformità del progetto presentato con il PABE in quanto quest’ultimo era stato approvato sul presupposto che non fosse necessaria una nuova viabilità d’accesso, elemento determinante al fine di valutare come non “rinaturalizzato” il sito estrattivo in esame (doc. 17 e 18 produzione primo grado Parco);
b) la non conformità del progetto alle Linee guida in materia di ravaneti evidenzia un ulteriore profilo di criticità del progetto sotto il profilo naturalistico, ostativo al rilascio del nulla osta dell’ente Parco;
c) quanto al motivo ostativo oggetto del preavviso di diniego del 28.07.2020, inerente alla validità della concessione della cava, esso non è stato richiamato nel provvedimento impugnato e non rientra, pertanto, tra quelli posti a fondamento del diniego.
30. Il motivo deve, quindi, essere respinto.
31. Con il terzo motivo di appello la società deduce che il giudice di primo grado sarebbe incorso nella violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto avrebbe omesso di esaminare integralmente il terzo motivo di ricorso, fondato sull’articolata dimostrazione che la disciplina regionale attribuisce al PABE valore prescrittivo solo ai fini della classificazione delle cave come “dismesse”, ovvero “rinaturalizzate” e della localizzazione delle cave da attivare e/o riattivare, ma non con riguardo alla viabilità di servizio che, invece, deve essere valutata in sede di autorizzazione dell’attività estrattiva ai sensi dell’art. 17 l.r. 35/2015.
Le amministrazioni resistenti avrebbero violato l’art. 113 l.r. 65/2014 rimettendo, inammissibilmente, in discussione il contenuto del Piano che pure hanno contribuito ad approvare.
La sentenza sarebbe viziata, inoltre, da omessa pronuncia nella parte in cui non ha esaminato la censura di violazione e/o falsa applicazione degli art. 17 l.r. n. 35 del 2015, poiché il diniego impugnato ha, da un lato, attribuito al PABE un contenuto precettivo che la legge non gli assegna, e, dall’altro, sottratto al procedimento autorizzativo la competenza inerente la localizzazione delle infrastrutture di viabilità.
Ripropone, infine, la censura di disparità di trattamento, richiamando tre casi in cui l’autorizzazione sarebbe stata, invece, concessa.
32. Le censure sono infondate.
33. La tesi dell’appellante in ordine alla limitata valenza prescrittiva del PABE- circoscritta alla classificazione e localizzazione delle cave e con esclusione della viabilità di servizio- non ha fondamento né sul piano letterale né su quello logico.
34. Sotto il primo profilo, siffatta limitazione non si rinviene nell’art. 113 l.r. 65/2014 che non individua, in via tassativa ed esclusiva, il contenuto del PABE nella mera localizzazione e classificazione delle cave, poiché la pianificazione attuativa non può che estendersi anche alle aree pertinenziali, ivi comprese quelle deputate alla viabilità di accesso.
35. Sotto il secondo profilo, la verifica di conformità del progetto al piano attuativo (in cui si risolve la verifica di compatibilità paesaggistica dell’intervento ai sensi dell’art. 113, comma 4 bis, l.r. 65/2014, riprodotto al punto 11 del Piano di Indirizzo Territoriale regionale in materia di bacini estrattivi delle Alpi Apuane) presuppone che, a monte, sia stata valutata la compatibilità del PABE con il piano paesaggistico regionale. Tale valutazione “a monte” del PABE con il PPR/PIT si estende ad ogni aspetto dell’attività estrattiva suscettibile di incidere sui valori paesaggistici e ambientali tutelati dalla pianificazione regionale.
36. Solo a questa condizione la verifica di conformità al PABE può sostituire e assorbire in sé la valutazione di compatibilità paesaggistica, in quanto già effettuata in fase di elaborazione dello strumento di pianificazione.
37. L’esclusione dal PABE delle vie di accesso e delle attività ausiliare risulta, di conseguenza, priva di logica giustificazione.
38. Nel PABE, che articola le zone a destinazione estrattiva e individua anche le relative aree di pertinenza, le nuove viabilità di accesso devono, in definitiva, essere necessariamente localizzate, al fine di poter valutare l’effettivo impatto paesaggistico dell’intervento.
39. Nel caso di specie, in sede di redazione del PABE veniva confermato che per l’accesso in cava non sarebbe stato necessario realizzare una nuova viabilità e che sarebbe stata invece sfruttata un’esistente strada sterrata da adeguare con interventi minimali (cfr. le due tavole del Quadro Propositivo QPG02, quella allegata al PABE adottato e quella allegata al PABE approvato: doc. 19 e doc. 20 deposito primo grado Parco).
40. Per contro, il progetto presentato dalla società prevedeva, quali soluzioni alternative, una nuova strada di arroccamento, non prevista dal PABE (viabilità occidentale) e l’intervento su una viabilità “esistente” (viabilità orientale) in contrasto con l’art. 6.7 del piano.
41. La Soprintendenza, nel parere allegato al verbale di conferenza del 10.06.2020, evidenziava che “ dal progetto in esame, si evince che risulta necessario costruire una nuova strada, quale elemento fondamentale e imprescindibile per l'attivazione della cava e non è sufficiente l’adeguamento della viabilità esistente come asserito nel PABE, con particolare riferimento alle Tavole QPG02 e QPG03bis ”.
42. Come osservato dal T.a.r. non è stata rimessa in discussione la possibilità astratta di riattivare la cava EL-IN, ma è stata negata la riattivazione della suddetta cava secondo il progetto proposto dalla ricorrente, valutato dagli enti competenti con esito negativo in quanto non conforme al PABE.
43. Quanto alla dedotta disparità di trattamento rispetto ad altre autorizzazioni rilasciate, l’appellante non ha dimostrato, nemmeno in memoria di replica, l’identità delle situazioni prese a confronto. 44. Siffatta identità, peraltro, è stata efficacemente confutata dall’Ente Parco che ha rimarcato la profonda diversità delle fattispecie richiamate nell’atto di appello rispetto a quella per cui è causa (cfr. memoria Parco del 28 febbraio 2025).
44. Anche il terzo motivo di appello deve, quindi, essere respinto.
45. Con il quarto motivo di appello BA AV censura il capo della sentenza che ha respinto il quinto motivo di ricorso relativo alla mancata verifica, da parte delle amministrazioni resistenti, di conformità al PABE della viabilità del progetto. Contrariamente a quanto sostenuto dal T.a.r., né il Parco né la Soprintendenza si sarebbero mai espresse circa il concreto aggravio paesaggistico della “nuova viabilità di arroccamento”.
La sentenza, inoltre, difetterebbe di motivazione in ordine alla ritenuta mancata dimostrazione da parte dell’odierna appellante dei profili di irragionevolezza manifesta.
46. Il motivo è infondato.
47. Come sopra evidenziato, la particolare situazione della cava in questione, cessata da più di quarant’anni, poneva come condizione essenziale per la riattivazione l’utilizzo della viabilità esistente: di qui la non conformità della progettata nuova strada di arroccamento al PABE.
48. La Soprintendenza ha evidenziato che la realizzazione di una nuova viabilità, quand’anche fosse fattibile, andrebbe a compromettere la morfologia del sito e quindi dell’area protetta esistente e striderebbe con i valori del bene tutelato da salvaguardare. L’intero intervento, inoltre, inciderebbe fortemente sull’attuale assetto paesaggistico che la natura ha con il tempo riparato (cfr. sul punto scheda 7 del PPR: doc. 3 produzione primo grado Parco/Regione).
49. Il Parco ha, inoltre, rilevato l’incidenza della soluzione progettuale denominata “viabilità occidentale” con un ravaneto rinaturalizzato, circostanza rappresenta un ulteriore profilo di non conformità al PABE (che presuppone la non rinaturalizzazione della cava), oltre che di contrasto con le Linee guida in materia.
50. Le amministrazioni hanno ritenuto, in applicazione dell’art. 11 comma 3 NTA del piano, che la realizzazione di una nuova viabilità di arroccamento aggravasse le criticità paesaggistiche nella zona interessata in quanto alcuna strada di arroccamento, con mere manutenzioni semplici, sarebbe stata adeguata alle attività estrattive oggetto di progetto.
51. La correttezza delle statuizioni sopra richiamate non sono scalfite dalle deduzioni dell’appellante in ordine all’asserita conformità della nuova viabilità al PABE in quanto, per un verso, smentite dallo stesso piano attuativo (cfr., in particolare, § 39 e 41) e dai giudizi espressi dalle amministrazioni preposte alla tutela e, per altro verso, afferenti al merito della valutazione dell’impatto paesaggistico e ambientale dell’intervento.
52. Anche il quarto motivo deve, quindi, essere respinto.
53. Con il quinto motivo di appello la società ripropone la doglianza afferente alla disparità di trattamento già trattata e respinta in sede di esame del terzo motivo di appello a cui si rinvia anche per il rigetto del motivo in esame.
54. La reiezione dei motivi sopra considerati conduce alla reiezione integrale dell’appello e alla conferma della sentenza impugnata, circostanza che esime il collegio dall’esaminare i motivi di ricorso assorbiti dal T.a.r. e riproposti dall’appellante con il sesto e settimo motivo di appello, dal cui eventuale accoglimento non potrebbe discendere l’annullamento del diniego, attesa la natura plurimotivata del medesimo (cfr. Ad Plen. n. 5 del 2015).
55. Il rigetto dell’appello determina, infine, anche la reiezione dell’istanza risarcitoria, riproposta con l’ottavo motivo.
56. Sussistono giustificati motivi, in ragione della peculiarità e della complessità della vicenda, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Davide Ponte, Presidente FF
Sergio Zeuli, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Davide Ponte |
IL SEGRETARIO