Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 2289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2289 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 25/03/2025, all'esito della scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.1466/24 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall' avv.to Francesco Magnosi, presso il quale elettivamente domicilia;
ricorrente
E
Controparte_1
n persona dei legali rappresentanti p.t.,
[...] rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo
Romano convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.06.2024, il ricorrente indicato in epigrafe ha dedotto di essere docente inserito nella graduatoria di istituto degli aspiranti a supplenza in qualità di docente di scuola secondaria di II grado;
di avere lavorato con contratti a tempo determinato, alle dipendenze del convenuto, per gli anni scolastici e presso gli istituti CP_1 specificamente indicati nel ricorso, e in particolare per l'a.s. 2019/2020 dal 28 novembre
2019 al 30 giugno 2020, per l'a.s. 2020/ 2021 dal 9 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, per l'a.s. 2021/2022 dal 30 ottobre 2021 al 30 giugno 2022, per l'a.s. 2022/ 2023 dal 28
2024; di aver accumulato, nel servizio svolto in qualità di docente a tempo determinato, un numero di giorni di ferie superiore rispetto ai giorni di sospensione delle attività didattiche stabiliti dai rispettivi calendari scolastici regionali e secondo i conteggi allegati al ricorso;
che nel conteggio dei giorni di ferie accumulati, vanno calcolati anche i giorni di festività soppresse accumulati -sempre in proporzione al servizio prestato-, dei quali non ha fruito;
che invero, i contratti a termine scaduti alla data del 30 giugno di ogni anno non ne hanno consentito la fruizione al pari dei colleghi di ruolo;
di non essere stato invitato a fruire dei giorni di ferie e dei giorni di festività soppresse e di non essere stato informato che, dalla mancata fruizione, sarebbe scaturita la perdita del diritto alla monetizzazione;
di aver inviato al convenuto una diffida in data 24 aprile 2024, al fine di ottenere la CP_1
monetizzazione delle ferie non fruite non ricevendo alcun positivo riscontro.
Tanto premesso, evidenziando il proprio diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute e dei giorni delle ex festività soppresse, maturati in proporzione ai giorni di servizio prestati, ha concluso chiedendo di “ Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'indennità sostitutiva per ferie ed ex festività soppresse non goduti per i periodi di lavoro a tempo determinato indicati, quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni accertare e dichiarare che il ricorrente ha accumulato un numero di giorni di ferie e di giorni per ex festività soppresse – calcolati proporzionalmente al servizio prestato dall'a.s. 2019/2020 all'a.s. 2022/2023 – superiori rispetto ai giorni di sospensione stabiliti dai calendari scolastici regionali relativi agli ambiti regionali presso i quali ha prestato servizio in qualità di docente con contratti a tempo determinato;
accertare e dichiarare che il ricorrente ha accumulato 21,28 giorni di ferie comprensivi dei giorni di ex festività soppresse in proporzione al servizio prestato dall'a.s. 2019/2020 all'a.s.
2022/2023 con contratti a tempo determinato quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio e a domanda durante il periodo di sospensione delle lezioni, dei quali non ha effettivamente fruito e che non sono stati monetizzati al termine di ogni anno scolastico da parte dell'Amministrazione resistente;
accertare e dichiarare il diritto del
Prof. alla monetizzazione dei predetti giorni di ferie non fruiti ai sensi Parte_1 dell'art. 36 Costituzione e dell'articolo 7 della Direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea accertando e dichiarando il diritto alla monetizzazione dei predetti giorni. Per l'effetto, condannare il
[...]
in persona del pro tempore alla corresponsione Controparte_1 CP_2 dell'importo di € 1.364,04 complessivi a favore del ricorrente a titolo di indennità per ferie e giorni per ex festività soppresse accumulati e non fruiti, oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo.” Spese vinte.
Nel resistere alla domanda il convenuto ne ha dedotto l'infondatezza in fatto ed in CP_1
diritto.
Ha rappresentato, in particolare, come dal 2012/2013, il D.L. 95/12 -c.d. Spending Review- ha stabilito l'obbligo per tutto il personale della Pubblica Amministrazione di fruire delle ferie e il divieto di monetizzare quelle non godute;
che la nota dell' del dicembre del 2012 ha Tes_1
precisato che le ferie non sono monetizzabili salvi i casi di cui alla nota DFP 32937/201, dalla circolare della P.C.M. 06.08.2012 PROT. N. 32937, nonché dal parere ARAN del 2012, dai quali si evince che il divieto di monetizzazione opera in tutti quei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie sia imputabile o comunque riconducibile al dipendente;
ha asserito in particolare che, se il docente, durante la sospensione delle lezioni in cui è possibile godere delle ferie, formalmente non le richiede -ma avrebbe potuto farlo- queste giornate vengono comunque sottratte al monte ferie spettante.
Ha dunque concluso chiedendo l'integrale rigetto della domanda, in subordine ha chiesto dichiararsi l'intervenuta prescrizione delle somme richieste.
*****
Il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito precisati.
Sulla questione oggetto di causa si è pronunciata, di recente, anche la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16715/2024, che la scrivente richiama ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato: “Al riguardo, trova applicazione il principio affermato da Cass.,
Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso,
del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma
8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla
Corte di Giustizia, AN NE (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16,
e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012. Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del Per_1 personale all'art. 13.
Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10.
In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia
- sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni.
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico).
La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che "La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto".
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno ai scuoia
- come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico".
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né
può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.
L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (...), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile". La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3,36,
commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte
costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica "al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività
didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può
essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del D.L. n. 95 del
2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del
CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013. Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma
55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, AN sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite
C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva
2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta,
in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine,
egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo,
e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che,
se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8,
D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali
(ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.
In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del
1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro”.
La Cassazione ha quindi elaborato il seguente principio di diritto: ‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, AN NE (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite
C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
Va ancora evidenziato che nel numero di ferie sono comprese le festività soppresse, in ordine alle quali va condiviso il principio enunciato dalla Cassazione civile sez. lav., 04/04/2024, n. 8926, secondo cui, al contrario l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie”.
Sul punto, pare sufficiente richiamare la recente pronunzia con cui la Corte di Cassazione ha chiarito questo specifico aspetto affermando che “ il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l.
n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
AN NE (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-
619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro ( Cass. Civ. sez. Lavoro, 5 maggio 2022 n. 14268 - ordinanza).
L'applicazione dei principi giurisprudenziali, appena richiamati, al caso di specie, consente di accogliere in punto di diritto la domanda attorea, dal momento che il , nel costituirsi in giudizio, non ha dato CP_1 dimostrazione specifica di avere inutilmente invitato il docente a godere delle ferie, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Quanto agli oneri probatori, va evidenziato che la Corte di Cassazione NE Lavoro nell'ordinanza 14 giugno 2024 n. 16603 ha statuito che”…E' costante l'orientamento di legittimità per cui il lavoratore che una volta cessato il rapporto, agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggiore facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (v. Cass. n. 10956 del 1999; n. 22751 del 2004;
n. 26985 del 2009; n. 8521 del 2015; n. 7696 del 2020; n. 9791 del 2020
Nella fattispecie il ricorrente ha dedotto di aver lavorato per 247 giorni, nell'a.s. 2020/2021 per 204 giorni, nell'a.s. 2021/2022 per 244 giorni, nell'a.s. 2022/2023 per 276 giorni e nell'a.s. 2023/2024 per 197 giorni. La circostanza non è stata contestata. Ed infatti la memoria di costituzione dell'Amministrazione scolastica resistente si limita a contestare l'interpretazione delle disposizioni normative poste a fondamento della domanda giudiziale, senza alcun riferimento ai fatti di causa che riguardano specificamente il rapporto di lavoro del ricorrente.
Risulta inoltre incontestato che il ricorrente non abbia goduto della totalità delle ferie maturate e dei giorni delle ex festività soppresse, maturati in proporzione ai giorni di servizio prestati dall'a.s. 2019/2020 all'a.s. 2022/2023 per un importo totale di € 1.364,04, secondo l'analitico e puntuale conteggio sviluppato nel ricorso e non contestato dal CP_1
convenuto, elaborato tenuto conto per ogni anno scolastico de: i giorni di servizio svolti e i giorni di ferie spettanti in proporzione (giorni di servizio × 30 giorni di ferie per i docenti entro i 3 anni di servizio/360 = x); i giorni di festività soppresse maturati;
i giorni di sospensione delle attività didattiche secondo il calendario scolastico regionale della , Controparte_3
da sottrarre.
In definitiva al ricorrente spettano: per a.s. 2019/2020 4,18 giorni di ferie ed ex festività soppresse x € 64,10 ( importo giornaliero retribuzione) = € 267,93 ; per l 'a.s. 2020/2021
3,3 giorni ferie e festività soppresse × € 64,10 = € 211,53; per l'a.s. 2021/2022 6,3 giorni ferie e festività soppresse × € 64,10 = € 403,83; per l'a.s. 2022/2023 7,5 giorni ferie e festività soppresse × € 64,10 = € 480,75.
In totale € 1.364,04.
Sul punto giova rimarcare che nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato ( cfr Cass 4051/2011; Cass.10116/2015).
L'Amministrazione scolastica resistente va quindi condannata al pagamento di complessivi
€ 1.364,04 a titolo di ferie e festività soppresse maturate e non godute, oltre interessi legali dalla domanda, trattandosi di voce risarcitoria, in relazione alla quale il termine di
Cont prescrizione è decennale ( da qui l'infondatezza della relativa eccezione del ), al saldo, ex art. 22, co. 36, Legge 724/1994
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
a) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il a Controparte_1 corrispondere in favore di l'importo di € 1.364,04 a titolo di indennità Parte_1
sostitutiva di ferie e festività soppresse maturate e non godute negli aa.ss. 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
b) condanna il al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 delle spese di lite liquidate in € 1.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge con attribuzione.
Napoli 25.03.2025 Il giudice del lavoro
( dott. A. Bonfiglio)