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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 3497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3497 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VII Sezione Civile, in persona dei
Magistrati:
1) dr. ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente-
2) dr. Michele Magliulo - Consigliere-
3) dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere relatore- ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello n. 5139/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza pronunziata dal
Tribunale di Torre Annunziata- II Sezione Civile, n. 2004/2022
pubblicata in data 8 settembre 2022 e pendente
TRA
(1) la ( codice fiscale ), Parte_1 P.IVA_1
nella persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Porzio (codice fiscale
), in virtù della procura in atti C.F._1
1
E
(2) la ( codice fiscale ), in Parte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea De Bruno (codice fiscale
), in virtù della procura in atti C.F._2
-appellata-
(3) la (codice fiscale ), in Controparte_1 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Golia (codice fiscale e dall'avv. Maria Laura Buccarelli (codice C.F._3
fiscale , in virtù della procura in atti C.F._4
- appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.1. La proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Torre Annunziata – II Sezione
Civile, n. 2004/2022, pubblicata il 8 settembre 2022.
Si costituivano in giudizio la e la Parte_2 [...]
CP_1
Dopo vari rinvii di ufficio, nelle more del giudizio, in
2 sostituzione dell'udienza del 26.06.2025, celebrata con le modalità dell'udienza cartolare, in data 16.06.2025,
l'appellante, a mezzo del suo difensore, depositava “nota di trattazione scritta e contestuale rinunzia agli atti del giudizio ed all'azione ex art. 306 c.p.c.” con cui rappresentava che “tra
le parti costituite, medio tempore, è intervenuto un accordo transattivo definitivo sull'intera vicenda di che trattasi, già ritualmente sottoscritto e concluso, che qui si allega come parte integrante. Parte appellante, pertanto, Controparte_2
rinunzia, come in effetti rinunzia agli atti del giudizio ed all'azione d'appello incardinata, unitamente al suo difensore
Avv. Porzio, qui redigente e tanto in forza dell'art. 306 c.p.c..
Trattasi, nel caso di specie, di rinuncia agli atti del giudizio di appello, che determina l'estinzione del processo de quo”.
In data 19.06.2025 anche la Controparte_1
depositava note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 26.06.2025 con cui: “considerato l'intervenuto
accordo transattivo tra le parti, formalmente dichiara, a mezzo dei sottoscritti difensore, muniti di poteri idonei di accettare la rinuncia notificata a mezzo pec il 17.6.2025 all'avv.
Francesco Golia e pertanto chiede la declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese”.
Da ultimo, in data 23.06.2025 la Parte_2
3 depositava note di trattazione con contestuale accettazione della rinuncia agli atti del giudizio ed all'azione di Parte_1
nelle quali scriveva che “ nel corso del presente giudizio
[...]
di appello è intervenuto tra tutte le parti costituite accordo transattivo definitivo in ordine alla controversia, regolarmente
sottoscritto, che si allega al presente atto come parte integrante. In data 16.06. 2025 in ossequio all'accordo transattivo, la società ha notificato alle parti Parte_1
appellate la rinuncia agli atti e all'azione e depositato tale rinuncia nel presente procedimento. (…) La società Pt_2
(…) accetta la rinuncia agli atti del giudizio ed all'azione
[...]
all'appello incardinata nei propri confronti, unitamente al proprio difensore, Avv. Andrea De Bruno, ai sensi e per gli effetto dell'art. 306 c.p.c.” E chiedeva, infine, disporre l'estinzione del giudizio di appello, “con compensazione integrale delle spese di lite come convenuto in sede transattiva”
La Corte sulla base delle istanze e conclusioni delle parti,
assegnava la causa in decisione, senza i termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia all'impugnazione.
L'appellante, infatti, dopo la proposizione dell'appello,
dopo vari rinvii di ufficio, ha depositato in data 16.06.2025
4 “nota di trattazione e contestuale rinuncia agli atti del giudizio ed all'azione”, in cui ha rappresentato che tra le parti è intervenuto, medio tempore, un accordo transattivo definitivo sull'intera vicenda di che trattasi, già ritualmente sottoscritto e ha pertanto concluso chiedendo di dichiararsi l'estinzione del processo con compensazione delle spese di lite.
Le controparti hanno deposito “dichiarazione di accettazione della rinuncia agli atti e all'azione della Parte_1
[.
. ex art. 306 c.p.c.
In proposito occorre brevemente osservare che nel sistema processuale vigente non si rinviene, come è noto,
un'espressa disciplina della rinuncia agli atti nel giudizio di impugnazione in quanto l'art. 338 c.p.c., nel quadro della disciplina generale delle impugnazioni, si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello o di revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c., fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto.
Non si dubita, peraltro, in ordine all'ammissibilità di detta rinuncia nel giudizio di appello in forza del richiamo contenuto nell'art. 359 c.p.c. alle norme regolatrici del giudizio di primo grado, e dovendosi, altresì escludere la sua incompatibilità con il detto mezzo di gravame.
5 Sul tema, si segnala la seguente pronuncia della Suprema
Corte a mente della quale: “La rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede
l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di
un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante;
peraltro, qualora la rinuncia intervenga nella fase di impugnazione, la liquidazione delle spese processuali nel procedimento di appello deve essere effettuata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, e non già separando l'esito
del giudizio di impugnazione dai risultati totali della lite (In applicazione del succitato principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva condannato il rinunciante a pagare le spese del secondo grado, dichiarando invece compensate tra le parti le spese del primo grado)” (cfr. Cass.
n. 18255/2004, n. 33731/2019).
In altre parole, la rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) va tenuta distinta dalla rinuncia agli atti del giudizio – ammissibile, si ripete, anche in appello ex artt- 359 e 306
c.p.c.- perché è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte
6 determinando il venir meno del potere- dovere del giudice di pronunziare.
Diversamente, per la rinunzia agli atti dei giudizio, di primo grado o di appello, si ritiene che l'accettazione sia necessaria soltanto nel caso in cui la parte, nei cui confronti la rinunzia è fatta, abbia interesse alla prosecuzione del processo;
interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, e che presuppone la proposizione, da parte sua, di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che consegue con l'estinzione del processo.
Ciò posto, la rinuncia agli atti del giudizio di appello ( a cui consegue l'estinzione di tale giudizio), in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado (e con la rinuncia all'impugnazione), determina, per il disposto dell'art. 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 5250/2018). Inoltre, ferma restando la distinzione tra i due istituti (in primis il diverso rilievo che nei medesimi va assegnato all'accettazione dell'appellato) ad entrambi deve applicarsi la regola dettata dall'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c. per la quale “ il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti”; tale regola, che costituisce immediata applicazione del principio
7 generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass. n. 21707/2006, richiamata da Cass.
n. 5250/ 2020).
Orbene, nel caso di specie non vi è dubbio che l'appellante con la formula adottata (“rinuncia agli atti ed all'azione del giudizio ex art. 306 c.p.c.”) abbia inteso rinunciare alla proposta impugnazione, cui è seguita da parte di entrambe le parti appellate accettazione alla rinuncia.
Quanto al governo delle spese processuali, viste le concordi richieste di tutte e tre le parti, va disposta la compensazione delle spese. Va dichiarata quindi l'estinzione del giudizio con conseguente passaggio in giudicato della sentenza appellata, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Inoltre, giova rammentare che: “In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude
l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già
8 versato all'atto della proposizione dell'impugnazione” (cfr.
Cass. n. 25485/ 2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate,
così provvede:
A) dichiara l'estinzione del giudizio;
B) compensa le spese processuali del grado di appello tra le parti.
Così deciso in data 27 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr. ssa Aurelia D'Ambrosio
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