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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 27/03/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 664/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 664/2019 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme alla Via Cavallerizza n. 6 presso lo studio dell'Avv. , che lo rappresenta e Parte_2 difende come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco e
Maria Teresa Pugliano, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Resistente
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 23.05.2019 esponeva: a) di aver ricevuto, in data Parte_1
4.12.2018, la comunicazione di un asserito indebito di € 2.358,86 sulla prestazione di disoccupazione
AspI/MINI ASPI n. 6041657200072, corrisposta nel periodo dall'1.06.2016 al 28.08.2016, per effetto della maturazione dei requisiti della pensione di anzianità con decorrenza dall'1.06.2016; b) di aver ricevuto, nella medesima data del 4.12.2018, un'ulteriore nota con la quale l' gli aveva CP_1 comunicato che “nel periodo che va dal 17.06.2017 al 11.02.2018, sono stati pagati 2.440,98 euro in più sulla sua prestazione di Indennità di disoccupazione NASPI cat. NASPI n. 6041748200042 per i seguenti motivi: prestazione indebita: raggiunge i requisiti della pensione di anzianità da giugno
2016”; c) che l' , con provvedimento del 3.04.2019, aveva accolto la domanda di pensione CP_1 anticipata presentata il 25.02.2019 con decorrenza dall'1.03.2019; d) che gli indebiti erano stati impugnati in via amministrativa, a mezzo del procuratore di fiducia, con note inoltrate a mezzo pec del 4.03.2019 e dell'1.04.2019. Adducendo l'irripetibilità delle somme per assenza di dolo, concludeva per la declaratoria di nullità
e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza delle comunicazioni degli indebiti sulle prestazioni
ASPI/MINIASPI (cat. n. 6041657200072) e NASPI (cat. n. 6041748200042), nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo, con conseguente declaratoria di non dovutezza delle somme richieste dall'ente convenuto;
in via subordinata, previo accertamento dell'irripetibilità dell'indebito per assenza di dolo da parte del percipiente, chiedeva che venissero annullati e/o revocati i provvedimenti impugnati.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva che: a) in data 20.12.2014, il ricorrente aveva inoltrato CP_1 domanda di ASpI/MINI ASpI n. 6041657200072, accolta con decorrenza dal 23.12.2014; b) in data
16.06.2017, aveva inoltrato domanda di NASpI n. 6041748200042, accolta con decorrenza dal
17.06.2017; c) in data 18.10.2018, aveva inoltrato domanda di pensione anticipata, rigettata per mancata cessazione dell'attività lavorativa;
d) in data 25.02.2019, aveva presentato nuova istanza di pensione anticipata, accolta con decorrenza dall'1.03.2019; e) in corso di istruttoria, l'ente si era avveduto che i requisiti contributivi di cui all'art. 24, comma 10 del D.L. n. 201/2011, previsti per l'accesso alla pensione anticipata, erano già maturati alla data dell'1.06.2016; di conseguenza, il ricorrente era stato considerato decaduto dalla fruizione degli ammortizzatori sociali sino ad allora riconosciutigli, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 22/2015.
Concludeva per il rigetto della domanda, sostenendo che l'erogazione degli ammortizzatori sociali non era imputabile ad errore dell'ente.
3. Con ordinanza del 24.06.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 18.02.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. Preliminarmente occorre richiamare la disciplina normativa applicabile alla fattispecie in esame,
e, in particolare, il D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, che, all'art. 11, individua le ipotesi tassative di decadenza del beneficiario dalla fruizione dell'indennità di disoccupazione, così riassumibili:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui ai commi 2
e 3 dell'art. 9 D. Lgs. 4 marzo 2015 n. 22;
c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione di cui all'art. 10 del D. Lgs. 4 marzo 2015 n. 22;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI;
f) violazione delle regole di condizionalità di cui all'art. 7 del D. Lgs. 4 marzo 2015 n. 22 e all'art. 4, co. 41 e co.42 della legge 28 giugno 2012 n. 92. La Circolare n. 94 del 12.05.2015 (Articoli 1 – 14 Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n. 22 CP_1
“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge
10 dicembre 2014, n. 183”. Controparte_2
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.), al punto 2.12 “Decadenza dalla prestazione”, stabilisce che “Il beneficiario decade dalla fruizione della NASpI, con effetto dal verificarsi dell'evento interruttivo, nei seguenti casi: (..) d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato (…), precisando che “l'interruzione si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con conseguente obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire oltre la data del verificarsi dell'evento interruttivo.”.
Con la successiva Circolare n. 88 del 12.06.2019, avente ad oggetto “Decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, articoli 14, 16 e 17. Rapporti tra i trattamenti pensionistici anticipati (pensione quota 100, pensione anticipata, opzione donna e lavoratori precoci) e alcune prestazioni a sostegno del reddito.
Rapporti tra NASpI e assegno ordinario di invalidità: chiarimenti.”, l' ha fornito chiarimenti in CP_1 ordine ai rapporti tra alcune prestazioni a sostegno del reddito ed i trattamenti pensionistici anticipati disciplinati dal decreto-legge n. 4/2019, con particolare riguardo agli aspetti connessi al riconoscimento ed al mantenimento di dette prestazioni, evidenziando, quanto alla pensione quota
100, che il sistema introdotto dal decreto-legge n. 4/2019 rende necessario un suo raccordo.
Nello specifico, l'ente previdenziale ha fornito le seguenti indicazioni: “L'articolo 14 del decreto- legge n. 4/2019 ha attribuito, in via sperimentale, ai soggetti che perfezionano un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, nel periodo compreso tra il
2019 e il 2021, la facoltà di conseguire il diritto alla pensione quota 100.
Il citato decreto-legge prevede altresì il conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorso il periodo previsto per l'apertura della c.d. finestra, diversificata in base al datore di lavoro ovvero alla gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
Il sistema introdotto dal decreto-legge n. 4/2019 rende necessario un suo raccordo, in particolare, con l'impianto normativo in materia di indennità di disoccupazione NASpI, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
L'articolo 11 del richiamato decreto legislativo, infatti, prevede, tra le ipotesi di decadenza dalla fruizione dell'indennità NASpI, il “raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”.
Si è reso necessario, quindi, coniugare la citata disciplina, con particolare riguardo al riconoscimento e al mantenimento della NASpI, con l'innovato quadro normativo introdotto dal decreto-legge n. 4/2019.
In relazione a quanto precede, si forniscono le indicazioni che seguono.
Soggetti che, pur perfezionando i requisiti per il pensionamento, non richiedono l'accesso al trattamento di pensione quota 100. Accesso e decadenza dalla indennità di disoccupazione NASpI Le domande di indennità di disoccupazione NASpI riferite a soggetti che, pur perfezionando nel triennio 2019-2021 i requisiti per il pensionamento ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n.
4/2019 (pensione quota 100), non si avvalgono di detta facoltà, devono essere accolte, ricorrendo i presupposti declinati dal D. Lgs n. 22/2015.
Parimenti, i medesimi soggetti, che si trovino in corso di fruizione della indennità di disoccupazione
NASpI, non decadono da detta prestazione.
Soggetti che richiedono l'accesso al trattamento di pensione quota 100.
In relazione alla richiamata disciplina delle decorrenze della prestazione pensionistica e al suo raccordo con la previsione di cui all'articolo 11 del D. Lgs. n. 22/2015, si precisa che, per i soggetti che siano stati ammessi al trattamento di pensione quota 100, la decadenza dalla NASpI opera dalla prima decorrenza utile successiva alla domanda di accesso al trattamento pensionistico.
L'applicazione di detto criterio comporta la reiezione delle domande di NASpI per le quali la fruizione dell'indennità dovrebbe decorrere contemporaneamente o successivamente alla prima decorrenza utile della richiesta prestazione di pensione quota 100.”.
Orbene, sulla questione esaminata si è recentemente espressa la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 11965 del 3.05.2024, nella quale si afferma che “il legislatore, invero, nell'ambito della sua ampia discrezionalità, ha previsto che l'indennità contro la disoccupazione fosse subordinata alla sussistenza dello stato di bisogno, ricavabile anche dal difetto di titolarità del diritto dell'assicurato ad altre provvidenze previdenziali a seguito della perdita del lavoro e, in specie, in età avanzata, delle prestazioni pensionistiche: conseguentemente l'indennità in esame può essere erogata solo fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità e il legislatore ha posto tale limite temporale, ben preciso, alla fruizione del beneficio e non può rimettersi alla scelta discrezionale dell'assicurato (non prevista dalla legge) di optare per il godimento dell'indennità ASpI - NASpI, anziché della pensione di anzianità, o per lo meno, di determinarne il periodo di godimento, non potendo contravvenirsi alla natura indisponibile dei diritti in materia previdenziale sottratti, in quanto tali, alla disponibilità delle parti (cfr., fra tantissime, Cass., Sez.
Lav., 5 febbraio 2018, n. 2697).
Del resto, l'interpretazione letterale e logico-sistematica risulta coerente con l'art. 38 Cost. e la lettura che ne ha dato la Corte Costituzionale: " ... l'art. 38, secondo comma, Cost., rimette alla discrezionalità del legislatore la determinazione dei tempi, dei modi e della misura delle prestazioni sociali sulla base di un razionale contemperamento con la soddisfazione di altri diritti, anch'essi costituzionalmente garantiti, e nei limiti delle compatibilità finanziarie (Corte cost. n. 426 del 2006).
L'art. 38, secondo comma, Cost. che è immediatamente operante nell'ordinamento giuridico e rilevante, in particolare, ai fini del sindacato di costituzionalità delle leggi ordinarie, attribuendo valore di principio fondamentale del diritto dei lavoratori a che siano "preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria", impone che, in caso di eventi, i quali incidano sfavorevolmente sull'attività lavorativa, siano ai lavoratori assicurate provvidenze atte a garantire la soddisfazione delle loro esigenze di vita (Corte cost. n. 22 del 1969). Ma tale disposizione non va intesa in senso letterale e con valore assoluto. È il sistema delle assicurazioni sociali nel suo complesso, infatti, che
è chiamato a far fronte e obbedisce alle esigenze garantite dal precetto costituzionale (Corte cost. n.
80 del 1971). Per cui questo non risulta violato se, come nell'ipotesi prevista dalla norma oggetto della denuncia, in maniera specifica siano poste regole, con cui, nel rispetto degli altri precetti e principi costituzionali, viene condizionata l'insorgenza di dati diritti o di questi è disciplinato
l'esercizio" (Corte Cost., 8 luglio 2014, n. 215); il raggiungimento dei requisiti del pensionamento di anzianità (prima della perdita del posto di lavoro o durante la disoccupazione) non può non escludere lo stato di bisogno per accedere alla prestazione connessa allo stato di disoccupazione;
quanto alla legittimità del recupero dell questa Corte (Cass. n.2697 del 2018) ha già affermato CP_1 che la prestazione a sostegno del reddito spetta sino alla maturazione del diritto al pensionamento di anzianità e non fino alla data di effettiva decorrenza o percezione del trattamento pensionistico, che è condizionata alla presentazione della relativa domanda da parte dell'interessato, poiché, altrimenti, l'erogazione degli emolumenti verrebbe ad essere indebitamente prolungata oltre il periodo previsto dalla legge.”.
In senso conforme può citarsi l'ordinanza n. 22877 del 16.08.2024 emessa dalla Corte di Cassazione, secondo cui “L'indennità di disoccupazione prevista dall'art. 2, comma 1, della l. n. 92 del 2012
(cd. ASpI) spetta fino alla data di maturazione dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia e - ai sensi dell'art. 2, comma 40, lett. c), della medesima disposizione - il lavoratore decade dal trattamento al raggiungimento di tali requisiti, senza che occorra l'effettiva percezione dell'emolumento, come risulta sia dal dato letterale sia dalla ratio della previsione, che attiene - oltre che a esigenze di contenimento della spesa pubblica - a finalità di tutela del lavoratore che non fruisce di un'altra specifica protezione”.
5. Ciò posto, quanto al caso in esame, dalla documentazione prodotta dalle parti risulta che:
a) con comunicazione del 4.12.2018, l' ha chiesto la restituzione dell'importo di € 2.358,86 CP_1 percepito dal ricorrente a titolo di indennità AspI/MINI ASpI (n. 60416572000726) nel periodo dall'1.06.2016 al 28.08.2016, divenuto indebito a seguito del perfezionamento del requisito per la pensione anticipata con decorrenza dall'1.06.2016;
b) con ulteriore comunicazione del 4.12.2018 l' ha chiesto la restituzione dell'importo di € CP_1
2.440,98 percepito dal ricorrente a titolo di indennità NASPI (n. 6041748200042) nel periodo dal
17.06.2017 all'11.02.2018, divenuto indebito a seguito del perfezionamento del requisito per la pensione anticipata con decorrenza dall'1.06.2016;
c) con missiva del 3.04.2019 la sede di Lamezia Terme ha comunicato al ricorrente CP_1
l'accoglimento della domanda di pensione anticipata (cat. VOART n. 33621897), con decorrenza dall'1.03.2019, allegando il prospetto di liquidazione della prestazione e degli importi arretrati calcolati dall'1.03.2019 al 30.04.2019.
d) il ricorrente ha maturato i requisiti per l'accesso alla pensione anticipata alla data dell'1.06.2016, ma ha beneficiato del trattamento pensionistico a decorrere dall'1.03.2019, a seguito di accoglimento della domanda amministrativa del 25.02.2019.
6. Sulla scorta delle motivazioni che precedono, deve concludersi che l abbia legittimamente CP_1 avviato nei confronti di la procedura di recupero della somma complessiva di € Parte_1
4.799,84, di cui € 2.358,86 corrisposti a titolo di AspI/MINI ASpI nel periodo compreso tra l'1.06.2016 ed il 28.08.2016 ed € 2.440,98 corrisposti a titolo di NASpI nel periodo compreso tra il
17.06.2017 e l'11.02.2018.
Per completezza di motivazione, si evidenzia che l'ente previdenziale, solo a seguito dell'istruzione della pratica amministrativa volta alla liquidazione della pensione anticipata, si è avveduto che l'odierno ricorrente aveva maturato i requisiti per l'accesso alla pensione anticipata già in data
1.06.2016.
Applicando la disciplina normativa soprarichiamata, deve ritenersi che il sia decaduto dalla Pt_1 percezione degli ammortizzatori sociali (NASpI e AspI/MINI ASpI) con decorrenza dalla data del raggiungimento dei requisiti per il riconoscimento della pensione anticipata (1.06.2016), non rilevando la circostanza dell'effettiva percezione dell'emolumento (nel caso di specie, a decorrere dall'1.03.2019).
7. Quanto all'irripetibilità dell'indebito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato in qualità di attore dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costituivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (cfr. Cass., Sez. Un., n. 18046/2010; Cass. Lav. ordinanza n.
11965 del 3.05.2024).
Nella fattispecie in esame, parte ricorrente non ha contestato i presupposti fattuali posti alla base dell'azione recuperatoria dell' , non avendo eccepito alcunché circa la data di maturazione del CP_1 diritto all'accesso alla pensione anticipata.
E' stato, inoltre, recentemente affermato (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 11659 del 30.04.2024) che “la Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l è una prestazione previdenziale non Controparte_2 pensionistica, cosicché la ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace alle regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico né a quelle dettate per
l'indebito assistenziale, ma alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., la quale deve applicarsi tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023, in modo tale che l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità
e di proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione nel suo nucleo essenziale.”.
8. Alla luce delle considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente alla restituzione dell'indebito di € 4.799,84, ove non ancora estinto.
9. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, tenuto conto del consolidamento in corso di causa dell'orientamento giurisprudenziale richiamato, nonché della sussistenza di precedenti di segno contrario di questo Tribunale.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede: - rigetta la domanda, dichiarando che la parte ricorrente è tenuta alla restituzione dell'indebito di €
4.799,84, ove non ancora estinto;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Lamezia Terme, 27.03.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 664/2019 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme alla Via Cavallerizza n. 6 presso lo studio dell'Avv. , che lo rappresenta e Parte_2 difende come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco e
Maria Teresa Pugliano, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Resistente
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 23.05.2019 esponeva: a) di aver ricevuto, in data Parte_1
4.12.2018, la comunicazione di un asserito indebito di € 2.358,86 sulla prestazione di disoccupazione
AspI/MINI ASPI n. 6041657200072, corrisposta nel periodo dall'1.06.2016 al 28.08.2016, per effetto della maturazione dei requisiti della pensione di anzianità con decorrenza dall'1.06.2016; b) di aver ricevuto, nella medesima data del 4.12.2018, un'ulteriore nota con la quale l' gli aveva CP_1 comunicato che “nel periodo che va dal 17.06.2017 al 11.02.2018, sono stati pagati 2.440,98 euro in più sulla sua prestazione di Indennità di disoccupazione NASPI cat. NASPI n. 6041748200042 per i seguenti motivi: prestazione indebita: raggiunge i requisiti della pensione di anzianità da giugno
2016”; c) che l' , con provvedimento del 3.04.2019, aveva accolto la domanda di pensione CP_1 anticipata presentata il 25.02.2019 con decorrenza dall'1.03.2019; d) che gli indebiti erano stati impugnati in via amministrativa, a mezzo del procuratore di fiducia, con note inoltrate a mezzo pec del 4.03.2019 e dell'1.04.2019. Adducendo l'irripetibilità delle somme per assenza di dolo, concludeva per la declaratoria di nullità
e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza delle comunicazioni degli indebiti sulle prestazioni
ASPI/MINIASPI (cat. n. 6041657200072) e NASPI (cat. n. 6041748200042), nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo, con conseguente declaratoria di non dovutezza delle somme richieste dall'ente convenuto;
in via subordinata, previo accertamento dell'irripetibilità dell'indebito per assenza di dolo da parte del percipiente, chiedeva che venissero annullati e/o revocati i provvedimenti impugnati.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva che: a) in data 20.12.2014, il ricorrente aveva inoltrato CP_1 domanda di ASpI/MINI ASpI n. 6041657200072, accolta con decorrenza dal 23.12.2014; b) in data
16.06.2017, aveva inoltrato domanda di NASpI n. 6041748200042, accolta con decorrenza dal
17.06.2017; c) in data 18.10.2018, aveva inoltrato domanda di pensione anticipata, rigettata per mancata cessazione dell'attività lavorativa;
d) in data 25.02.2019, aveva presentato nuova istanza di pensione anticipata, accolta con decorrenza dall'1.03.2019; e) in corso di istruttoria, l'ente si era avveduto che i requisiti contributivi di cui all'art. 24, comma 10 del D.L. n. 201/2011, previsti per l'accesso alla pensione anticipata, erano già maturati alla data dell'1.06.2016; di conseguenza, il ricorrente era stato considerato decaduto dalla fruizione degli ammortizzatori sociali sino ad allora riconosciutigli, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 22/2015.
Concludeva per il rigetto della domanda, sostenendo che l'erogazione degli ammortizzatori sociali non era imputabile ad errore dell'ente.
3. Con ordinanza del 24.06.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 18.02.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. Preliminarmente occorre richiamare la disciplina normativa applicabile alla fattispecie in esame,
e, in particolare, il D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, che, all'art. 11, individua le ipotesi tassative di decadenza del beneficiario dalla fruizione dell'indennità di disoccupazione, così riassumibili:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui ai commi 2
e 3 dell'art. 9 D. Lgs. 4 marzo 2015 n. 22;
c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione di cui all'art. 10 del D. Lgs. 4 marzo 2015 n. 22;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI;
f) violazione delle regole di condizionalità di cui all'art. 7 del D. Lgs. 4 marzo 2015 n. 22 e all'art. 4, co. 41 e co.42 della legge 28 giugno 2012 n. 92. La Circolare n. 94 del 12.05.2015 (Articoli 1 – 14 Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n. 22 CP_1
“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge
10 dicembre 2014, n. 183”. Controparte_2
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.), al punto 2.12 “Decadenza dalla prestazione”, stabilisce che “Il beneficiario decade dalla fruizione della NASpI, con effetto dal verificarsi dell'evento interruttivo, nei seguenti casi: (..) d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato (…), precisando che “l'interruzione si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con conseguente obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire oltre la data del verificarsi dell'evento interruttivo.”.
Con la successiva Circolare n. 88 del 12.06.2019, avente ad oggetto “Decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, articoli 14, 16 e 17. Rapporti tra i trattamenti pensionistici anticipati (pensione quota 100, pensione anticipata, opzione donna e lavoratori precoci) e alcune prestazioni a sostegno del reddito.
Rapporti tra NASpI e assegno ordinario di invalidità: chiarimenti.”, l' ha fornito chiarimenti in CP_1 ordine ai rapporti tra alcune prestazioni a sostegno del reddito ed i trattamenti pensionistici anticipati disciplinati dal decreto-legge n. 4/2019, con particolare riguardo agli aspetti connessi al riconoscimento ed al mantenimento di dette prestazioni, evidenziando, quanto alla pensione quota
100, che il sistema introdotto dal decreto-legge n. 4/2019 rende necessario un suo raccordo.
Nello specifico, l'ente previdenziale ha fornito le seguenti indicazioni: “L'articolo 14 del decreto- legge n. 4/2019 ha attribuito, in via sperimentale, ai soggetti che perfezionano un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, nel periodo compreso tra il
2019 e il 2021, la facoltà di conseguire il diritto alla pensione quota 100.
Il citato decreto-legge prevede altresì il conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorso il periodo previsto per l'apertura della c.d. finestra, diversificata in base al datore di lavoro ovvero alla gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
Il sistema introdotto dal decreto-legge n. 4/2019 rende necessario un suo raccordo, in particolare, con l'impianto normativo in materia di indennità di disoccupazione NASpI, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
L'articolo 11 del richiamato decreto legislativo, infatti, prevede, tra le ipotesi di decadenza dalla fruizione dell'indennità NASpI, il “raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”.
Si è reso necessario, quindi, coniugare la citata disciplina, con particolare riguardo al riconoscimento e al mantenimento della NASpI, con l'innovato quadro normativo introdotto dal decreto-legge n. 4/2019.
In relazione a quanto precede, si forniscono le indicazioni che seguono.
Soggetti che, pur perfezionando i requisiti per il pensionamento, non richiedono l'accesso al trattamento di pensione quota 100. Accesso e decadenza dalla indennità di disoccupazione NASpI Le domande di indennità di disoccupazione NASpI riferite a soggetti che, pur perfezionando nel triennio 2019-2021 i requisiti per il pensionamento ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n.
4/2019 (pensione quota 100), non si avvalgono di detta facoltà, devono essere accolte, ricorrendo i presupposti declinati dal D. Lgs n. 22/2015.
Parimenti, i medesimi soggetti, che si trovino in corso di fruizione della indennità di disoccupazione
NASpI, non decadono da detta prestazione.
Soggetti che richiedono l'accesso al trattamento di pensione quota 100.
In relazione alla richiamata disciplina delle decorrenze della prestazione pensionistica e al suo raccordo con la previsione di cui all'articolo 11 del D. Lgs. n. 22/2015, si precisa che, per i soggetti che siano stati ammessi al trattamento di pensione quota 100, la decadenza dalla NASpI opera dalla prima decorrenza utile successiva alla domanda di accesso al trattamento pensionistico.
L'applicazione di detto criterio comporta la reiezione delle domande di NASpI per le quali la fruizione dell'indennità dovrebbe decorrere contemporaneamente o successivamente alla prima decorrenza utile della richiesta prestazione di pensione quota 100.”.
Orbene, sulla questione esaminata si è recentemente espressa la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 11965 del 3.05.2024, nella quale si afferma che “il legislatore, invero, nell'ambito della sua ampia discrezionalità, ha previsto che l'indennità contro la disoccupazione fosse subordinata alla sussistenza dello stato di bisogno, ricavabile anche dal difetto di titolarità del diritto dell'assicurato ad altre provvidenze previdenziali a seguito della perdita del lavoro e, in specie, in età avanzata, delle prestazioni pensionistiche: conseguentemente l'indennità in esame può essere erogata solo fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità e il legislatore ha posto tale limite temporale, ben preciso, alla fruizione del beneficio e non può rimettersi alla scelta discrezionale dell'assicurato (non prevista dalla legge) di optare per il godimento dell'indennità ASpI - NASpI, anziché della pensione di anzianità, o per lo meno, di determinarne il periodo di godimento, non potendo contravvenirsi alla natura indisponibile dei diritti in materia previdenziale sottratti, in quanto tali, alla disponibilità delle parti (cfr., fra tantissime, Cass., Sez.
Lav., 5 febbraio 2018, n. 2697).
Del resto, l'interpretazione letterale e logico-sistematica risulta coerente con l'art. 38 Cost. e la lettura che ne ha dato la Corte Costituzionale: " ... l'art. 38, secondo comma, Cost., rimette alla discrezionalità del legislatore la determinazione dei tempi, dei modi e della misura delle prestazioni sociali sulla base di un razionale contemperamento con la soddisfazione di altri diritti, anch'essi costituzionalmente garantiti, e nei limiti delle compatibilità finanziarie (Corte cost. n. 426 del 2006).
L'art. 38, secondo comma, Cost. che è immediatamente operante nell'ordinamento giuridico e rilevante, in particolare, ai fini del sindacato di costituzionalità delle leggi ordinarie, attribuendo valore di principio fondamentale del diritto dei lavoratori a che siano "preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria", impone che, in caso di eventi, i quali incidano sfavorevolmente sull'attività lavorativa, siano ai lavoratori assicurate provvidenze atte a garantire la soddisfazione delle loro esigenze di vita (Corte cost. n. 22 del 1969). Ma tale disposizione non va intesa in senso letterale e con valore assoluto. È il sistema delle assicurazioni sociali nel suo complesso, infatti, che
è chiamato a far fronte e obbedisce alle esigenze garantite dal precetto costituzionale (Corte cost. n.
80 del 1971). Per cui questo non risulta violato se, come nell'ipotesi prevista dalla norma oggetto della denuncia, in maniera specifica siano poste regole, con cui, nel rispetto degli altri precetti e principi costituzionali, viene condizionata l'insorgenza di dati diritti o di questi è disciplinato
l'esercizio" (Corte Cost., 8 luglio 2014, n. 215); il raggiungimento dei requisiti del pensionamento di anzianità (prima della perdita del posto di lavoro o durante la disoccupazione) non può non escludere lo stato di bisogno per accedere alla prestazione connessa allo stato di disoccupazione;
quanto alla legittimità del recupero dell questa Corte (Cass. n.2697 del 2018) ha già affermato CP_1 che la prestazione a sostegno del reddito spetta sino alla maturazione del diritto al pensionamento di anzianità e non fino alla data di effettiva decorrenza o percezione del trattamento pensionistico, che è condizionata alla presentazione della relativa domanda da parte dell'interessato, poiché, altrimenti, l'erogazione degli emolumenti verrebbe ad essere indebitamente prolungata oltre il periodo previsto dalla legge.”.
In senso conforme può citarsi l'ordinanza n. 22877 del 16.08.2024 emessa dalla Corte di Cassazione, secondo cui “L'indennità di disoccupazione prevista dall'art. 2, comma 1, della l. n. 92 del 2012
(cd. ASpI) spetta fino alla data di maturazione dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia e - ai sensi dell'art. 2, comma 40, lett. c), della medesima disposizione - il lavoratore decade dal trattamento al raggiungimento di tali requisiti, senza che occorra l'effettiva percezione dell'emolumento, come risulta sia dal dato letterale sia dalla ratio della previsione, che attiene - oltre che a esigenze di contenimento della spesa pubblica - a finalità di tutela del lavoratore che non fruisce di un'altra specifica protezione”.
5. Ciò posto, quanto al caso in esame, dalla documentazione prodotta dalle parti risulta che:
a) con comunicazione del 4.12.2018, l' ha chiesto la restituzione dell'importo di € 2.358,86 CP_1 percepito dal ricorrente a titolo di indennità AspI/MINI ASpI (n. 60416572000726) nel periodo dall'1.06.2016 al 28.08.2016, divenuto indebito a seguito del perfezionamento del requisito per la pensione anticipata con decorrenza dall'1.06.2016;
b) con ulteriore comunicazione del 4.12.2018 l' ha chiesto la restituzione dell'importo di € CP_1
2.440,98 percepito dal ricorrente a titolo di indennità NASPI (n. 6041748200042) nel periodo dal
17.06.2017 all'11.02.2018, divenuto indebito a seguito del perfezionamento del requisito per la pensione anticipata con decorrenza dall'1.06.2016;
c) con missiva del 3.04.2019 la sede di Lamezia Terme ha comunicato al ricorrente CP_1
l'accoglimento della domanda di pensione anticipata (cat. VOART n. 33621897), con decorrenza dall'1.03.2019, allegando il prospetto di liquidazione della prestazione e degli importi arretrati calcolati dall'1.03.2019 al 30.04.2019.
d) il ricorrente ha maturato i requisiti per l'accesso alla pensione anticipata alla data dell'1.06.2016, ma ha beneficiato del trattamento pensionistico a decorrere dall'1.03.2019, a seguito di accoglimento della domanda amministrativa del 25.02.2019.
6. Sulla scorta delle motivazioni che precedono, deve concludersi che l abbia legittimamente CP_1 avviato nei confronti di la procedura di recupero della somma complessiva di € Parte_1
4.799,84, di cui € 2.358,86 corrisposti a titolo di AspI/MINI ASpI nel periodo compreso tra l'1.06.2016 ed il 28.08.2016 ed € 2.440,98 corrisposti a titolo di NASpI nel periodo compreso tra il
17.06.2017 e l'11.02.2018.
Per completezza di motivazione, si evidenzia che l'ente previdenziale, solo a seguito dell'istruzione della pratica amministrativa volta alla liquidazione della pensione anticipata, si è avveduto che l'odierno ricorrente aveva maturato i requisiti per l'accesso alla pensione anticipata già in data
1.06.2016.
Applicando la disciplina normativa soprarichiamata, deve ritenersi che il sia decaduto dalla Pt_1 percezione degli ammortizzatori sociali (NASpI e AspI/MINI ASpI) con decorrenza dalla data del raggiungimento dei requisiti per il riconoscimento della pensione anticipata (1.06.2016), non rilevando la circostanza dell'effettiva percezione dell'emolumento (nel caso di specie, a decorrere dall'1.03.2019).
7. Quanto all'irripetibilità dell'indebito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato in qualità di attore dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costituivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (cfr. Cass., Sez. Un., n. 18046/2010; Cass. Lav. ordinanza n.
11965 del 3.05.2024).
Nella fattispecie in esame, parte ricorrente non ha contestato i presupposti fattuali posti alla base dell'azione recuperatoria dell' , non avendo eccepito alcunché circa la data di maturazione del CP_1 diritto all'accesso alla pensione anticipata.
E' stato, inoltre, recentemente affermato (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 11659 del 30.04.2024) che “la Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l è una prestazione previdenziale non Controparte_2 pensionistica, cosicché la ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace alle regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico né a quelle dettate per
l'indebito assistenziale, ma alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., la quale deve applicarsi tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023, in modo tale che l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità
e di proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione nel suo nucleo essenziale.”.
8. Alla luce delle considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente alla restituzione dell'indebito di € 4.799,84, ove non ancora estinto.
9. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, tenuto conto del consolidamento in corso di causa dell'orientamento giurisprudenziale richiamato, nonché della sussistenza di precedenti di segno contrario di questo Tribunale.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede: - rigetta la domanda, dichiarando che la parte ricorrente è tenuta alla restituzione dell'indebito di €
4.799,84, ove non ancora estinto;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Lamezia Terme, 27.03.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino