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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 13/02/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1005/2022
T R A
, nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...], Parte_1
CF. , rappresentato e difeso dall'avv. Felice Giugliano (C.F. C.F._1
), presso il quale è elettivamente domiciliato in Napoli al C.so A. Lucci n. C.F._2
121, giusta procura in calce al ricorso di primo grado;
Appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Romano Cardaropoli , C.F. ed elettivamente domiciliata presso la C.F._3
Direzione Affari Legali Sud della Società stessa - Sez. Territoriale di Napoli - sita in Napoli alla Piazza Matteotti, giusta procura generale alle liti in atti;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art 414 c.p.c. iscritto presso la sezione lavoro e previdenza del Tribunale di Napoli,
, dipendente di con qualifica di autista (attualmente “operatore Parte_1 Controparte_1 di trasporto”) addetto al CMP (Centro di Meccanizzazione Postale) di Napoli, ha dedotto che a partire dal 1996, sulla base di una mutata organizzazione dell'attività di trasporto della messaggeria da Comune a Comune, aveva svolto attività di 'agente unico', addetto sia alla guida dell'automezzo aziendale sia alla consegna e al ritiro di effetti postali;
di aver ricevuto fino a dicembre 1997 l'incentivo economico pari a lire 6.500 giornaliere, incrementato a lire 7.500. Ha, quindi, rilevato che da gennaio 1998 tale indennità non era stata più corrisposta, nonostante continuassero ad essere svolte le medesime mansioni (autista e messaggere) e che gli accordi del 6.10.2010 e dell'11.1.2011 avevano previsto una rimodulazione dell'orario di lavoro e della organizzazione con una nuova turnistica, senza modificare nulla in ordine alla figura dell'agente unico. Ciò premesso, ha concluso chiedendo, previo riconoscimento del diritto all'indennità di agente unico per il periodo dal 01.02.2017 al 18.12.2020 (n. 639 turni in mansioni di agente unico) la condanna della società al pagamento della somma di euro 3637,80, poi ridotti ad euro 2742,93 (639 turni x
3,87), così come calcolato in ricorso;
spese vinte.
La società, nel resistere alla domanda, ne ha dedotto l'infondatezza, con particolare riferimento alla riorganizzazione del lavoro del personale addetto alle mansioni del ricorrente. Ha, inoltre, fatto rilevare che i sopraggiunti accordi sindacali del 6.10.2010 e dell'11.1.2011 avevano espressamente superato quelli preesistenti risalenti agli anni 1996/1997 su cui era stata fondata la domanda. Ha, quindi, concluso per il rigetto della domanda. In subordine ha chiesto di accogliere la domanda limitatamente ai turni effettivamente svolti nel periodo 01.02.2017-18.12.2020, pari a n. 639, per complessivi euro 2.472,93 (e non euro 2.742,93 come erroneamente riportato nel ricorso in appello).
Con la sentenza n. 2454/2022 pubblicata 3.5.2022 il Tribunale adito ha rigettato la domanda con compensazione delle spese.
Avverso la citata statuizione è insorto l'odierno appellante, contestando specificamente le motivazioni espresse in sentenza dal primo giudice;
in particolare ha lamentato l'erroneità dell'interpretazione degli Accordi 2010/2011 sposata dal primo giudice ed ha ribadito la spettanza del trattamento economico richiesto, chiedendo in riforma della sentenza gravata di: a) accertare e dichiarare che all'appellante compete l'indennità di agente unico per il periodo dal 01.02.2017 al 18.12.2020 per il numero di turni di effettivo utilizzo in tali mansioni e per l'effetto b) Condannare
in persona del legale rapp.te pro tempore con sede in Roma al Viale Europa n. Controparte_1 190 a corrispondere all'appellante l'indennità sopra indicata e la somma di euro 2742,93 (in realtà euro 2472,93, pari a n. 639 turni x 3,87) per il periodo dal 01.02.2017 al 18.12.2020 oltre accessori o la somma ritenuta di giustizia;
c) Con vittoria di onorari e spese del doppio grado di giudizio, anche generali con attribuzione al procuratore costituito il quale dichiara di non aver riscosso quelli del I° grado e di aver anticipato quelli del II°.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento secondo il disposto degli art. 127-127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022, a seguito del deposito delle note di trattazione scritte, la causa è stata riservata in decisione.
L'appello, ammissibile in quanto ritualmente proposto, è fondato e va accolto per le considerazioni già esposte da altre sentenze dell'intestata Corte, in analogo contenzioso, e che si ritengono pienamente condivisibili.
La domanda dell'appellante riguarda esclusivamente il periodo temporale decorrente dal 01.02.2017 al 18.12.2020, periodo per il quale il primo giudice ha escluso la persistenza del diritto all'indennità di agente unico che il pacificamente ha percepito in epoca precedente in relazione allo Pt_1 svolgimento anche delle mansioni di messaggere. Il giudice di prime cure, accogliendo la tesi di
[...]
, sostiene che sarebbe completamente cambiata l'organizzazione del settore trasporti in virtù CP_1 dell'entrata in vigore dei nuovi accordi sindacali 2010/2011, che avrebbero determinato una riorganizzazione del sistema operativo con l'individuazione di attività collaterali assegnate al personale addetto al trasporto (carico/scarico) anche per gli uffici della città di Napoli (CMP ove presta servizio il ricorrente), riconducendo al profilo professionale di “addetto al trasporto” anche le attività collaterali di carico e scarico dei prodotti di CMP agli uffici secondari di smistamento e prevedendo il ricorso al servizio di messaggere solo ove necessario.
L'appellante censura tale pronuncia deducendo, da un lato, che il sistema delineato dagli accordi precedenti al periodo 2010/2011 non era soggetto ad un termine (neanche sotto il profilo della remunerazione delle mansioni aggiuntive gravanti sugli autisti) e, dall'altro lato, che nel periodo successivo al 2010 non era intervenuta alcuna modifica sostanziale del modulo organizzativo attinente allo svolgimento della propria attività. Secondo il - che deduce che la propria Pt_1 attività risulterebbe essere stata organizzata in modo uniforme durante tutto il periodo di lavoro sia precedente che successivo agli Accordi in esame - la conferma della permanenza delle mansioni di messaggere, assegnate anche agli autisti, si evincerebbe dal verbale di accordo del 6.10.2010 in cui si specifica che l'attività di autista si svolge prevalentemente fuori del CMP e che essa non ha subito modifiche.
Occorre premettere che non ha mai negato che il lavoratore abbia percepito l'indennità CP_1 di agente unico fino al 31.12.1997 per effetto dell'attribuzione all'autista anche dei compiti di messaggere (circostanza dedotta dal ricorrente e non contestata, cfr. ricorso e memoria contenuti nel fascicolo d'ufficio di primo grado). La parte appellata, invero, ha focalizzato la propria attenzione sull'assetto organizzativo delineato dagli accordi sindacali del 2010 e 2011, per effetto dei quali sarebbe stata superata la precedente organizzazione di settore. In particolare, la società ha dedotto che in base agli accordi è mutato radicalmente sia l'orario di lavoro sia l'assetto delle attività collaterali che rientrerebbero ormai, per espressa pattuizione tra le parti, tra le mansioni dell'operatore trasporti, quale è il ricorrente (cui eccezionalmente sarebbero affidate le mansioni di messaggere) sicché non sussisterebbe il dedotto inadempimento datoriale.
Osserva la Corte che tali deduzioni difensive, sostenute da anche in sede di gravame, CP_1 non appaiono fondate alla luce della costante giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. 35383 del 2022; n. 33786 del 2022; n. 33250 del 2022; n. 13896 del 2022; n. 2790 del 2018 e n.
18031 del 2018; a conferma, vd. la recente ordinanza della S.C. n. 5280 del 24.2.2024) da cui non vi
è ragione di discostarsi, per la quale l'indennità di agente unico, pacificamente percepita dal ricorrente fino al 1997, remunera le mansioni di ritiro e consegna di oggetti postali svolte unitamente a quelle di autista, sicché ha causa retributiva, non esclusa dal motivo incentivante;
è oggetto di un obbligo contrattuale con la conseguenza che, in assenza di concorde volontà delle parti, non può essere ridotta né tanto meno abolita neppure ove - in ipotesi - siano mutate le condizioni economiche aziendali, non avendo la datrice di lavoro neppure invocato un'eventuale eccessiva onerosità sopravvenuta. E' stato, altresì, precisato: che la scadenza del termine di un accordo o contratto collettivo gli toglie efficacia, ma non sottrae il datore di lavoro dall'obbligo di retribuzione ex art. 2099 c.c.; che non sarebbe plausibile configurare tale indennità sganciandola da un'attività lavorativa effettivamente prestata, poiché in tal modo la stessa si trasformerebbe da oggetto di un'obbligazione corrispettiva in mera elargizione;
che va richiamato il noto principio di non riducibilità della retribuzione (ricavato dall'art. 2103 c.c. e art. 36 Cost.), esteso alla voce compensativa di particolari modalità di svolgimento del lavoro, ivi compreso l'espletamento di compiti aggiuntivi, sicché è stato ritenuto che l'impegno, assunto con accordo collettivo, di rivedere entro un certo termine l'importo dell'indennità in questione fa sì che, alla scadenza di questo (non seguita da ulteriore accordo modificativo od abolitivo),
l'indennità medesima debba essere conservata, eventualmente nel suo ammontare attuale, qualora il datore di lavoro ne abbia disdetto l'accordo istitutivo (cfr. anche Cass. n. 6274 del 2010 e n. 17937 del 2011).
Tali principi costituiscono la premessa essenziale dalla quale emerge la fondatezza della pretesa azionata con riguardo al periodo successivo alla stipula dell'Accordo nazionale del 6.10.2010 ed al successivo verbale di incontro dell'11.1.2011.
L'appellata società deduce – come già si è ricordato - che, a seguito dei suddetti accordi, l'attività di carico e scarico di oggetti postali è stata inclusa e ricompresa nell'ordinaria attività di "operatore trasporti" e pertanto per la stessa non spetta alcuna indennità la quale, inoltre, non rientra neppure nella parte irriducibile della retribuzione. Deduce che le attività di messaggere non avrebbero alcun rilievo al fine dell'eliminazione dell'indennità di agente unico ed ha espressamente richiamato l'affermazione contenuta negli accordi sindacali del 2010 e del 2011 secondo cui “con riferimento all'attività di messaggere sarà cura dell'ufficio CMP (Centro di Meccanizzazione Postale) comunicare agli RSU i casi in cui si renda necessario per eventuali criticità tecnico-logistiche”.
Questa affermazione renderebbe evidente, proprio per la sua dichiarata eventualità e non necessità, come tale attività non si riferisce né può in alcun modo riferirsi all'attività di carico e scarico quotidianamente affidata al lavoratore addetto ai trasporti, quale l'odierno appellante, né pertanto potrebbe ritenersi oggetto di indennità ulteriore di agente unico.
Osserva la Corte che, se è vero che dagli accordi del 2010/2011 invocati dalla società appellata, intervenuti tra e le organizzazioni sindacali di categoria, emerge che è stato concordato CP_1
e definito un nuovo modello organizzativo nel settore dei servizi di trasporto e recapito della corrispondenza postale, tuttavia la società non ha provato in causa le effettive, invocate, ripercussioni della nuova organizzazione sull'attività prestata in concreto dal ricorrente e dagli altri dipendenti con il medesimo inquadramento e, in particolare, non ha dimostrato che l'ulteriore mansione svolta dal ricorrente - ed aggiuntiva rispetto a quella di autista - che aveva dato luogo al titolo retributivo richiesto in causa sia effettivamente venuta meno. Parte appellata ha sottolineato la necessità di tenere distinta l'attività di carico e scarico richiamata dall'appellante dall'attività di messaggeria, che consiste (secondo quanto già illustrato in primo grado) nella verifica del carico e nella presa in custodia, con conseguente assunzione “della responsabilità delle missive, degli speciali e delle assicurate” in caso di smarrimento, nonché nella consegna delle predette messaggerie. Il ricorrente, quale autista (operatore trasporti) prima del 1996 era affiancato dall'agente che svolgeva l'attività di messaggeria e, dopo il 1996, ha provveduto anche a tale mansione. Il carico e lo scarico erano invece effettuati da altri dipendenti, in particolare il carico dal personale dei Centri di raccolta e lo scarico dal personale degli uffici destinatari delle missive. L'attività svolta dal 1996, con il cumulo delle mansioni di autista e di messaggere, è rimasta secondo la tesi del lavoratore immutata anche dopo gli accordi del 2010, mentre l'attività di carico e scarico è un'attività collaterale rispetto a quella di agente unico. Pertanto l'attività collaterale di carico e scarico invocata dalla società sarebbe del tutto inconferente, posto che l'attribuzione al ricorrente anche di tale mansione aggiuntiva non ha comportato alcuna modificazione della sua precedente attività di agente unico (addetto alla guida del mezzo e al servizio di messaggeria). L'appellante ha ben spiegato che il carico e lo scarico dei prodotti postali attiene ad una fase ulteriore in cui l'operatore svolge la mansione aggiuntiva di prelievo dei prodotti postali dal magazzino per poi procedere, come faceva in precedenza, alla guida del mezzo ed alla consegna degli effetti postali. Secondo tale assunto il servizio di messaggere non sarebbe stato affatto abolito, come conferma l'accordo nazionale del 2010 che lo contempla. Conseguentemente, poiché la duplice attività in parola (di autista e messaggere) è tuttora svolta dall'appellante, la stessa, non essendo stata soppressa, deve essere retribuita.
fonda la propria tesi sull'assunto che l'attività cd. di agente unico si caratterizzava per CP_1 il fatto che il lavoratore cumulava l'attività di autista con quella di carico e scarico degli effetti postali, e non comprendeva giammai quella di consegna degli effetti postali, e avrebbe dovuto provare i propri assunti. Né l'affermazione che le attività di messaggere non riguardano affatto l'attività di agente unico può ricavarsi dalla mera circostanza che negli accordi del 2010, con riferimento al servizio di messaggere, si dispone che “sarà cura dell'ufficio CMP comunicare alle RSU i casi in cui si renda necessario per eventuali criticità tecnico logistiche”. La statuizione non è chiara né sufficiente per sostenere le argomentazioni della società, che ben avrebbe potuto chiedere di provare la propria deduzione secondo cui l'attività, aggiuntiva a quella di autista, dell'agente unico è costituita solo dal carico/scarico e comunque che, con il nuovo modello organizzativo di cui ai nuovi accordi, le mansioni precedentemente svolte dal ricorrente sono state completamente ridefinite. Ciò non è avvenuto nella specie. L'allegazione relativa al presunto decisivo cambiamento della precedente organizzazione del lavoro è rimasta sul piano delle asserzioni e non ha trovato conferma sul piano fattuale. In sostanza, considerato che pacificamente il aveva svolto le mansioni di agente Pt_1 unico percependo la relativa retribuzione sino alla data indicata in ricorso, era onere di CP_1 fornire la prova specifica in ordine al fatto che il dipendente, originariamente tenuto ad espletare in aggiunta ai compiti di autista anche quelli in precedenza svolti da altro dipendente che, viaggiando sullo stesso automezzo, era incaricato della consegna e ritiro degli effetti postali (il cd. messaggere), abbia smesso di svolgere tali attività in concreto. La posizione difensiva assunta dalla società - secondo cui con i nuovi accordi la figura dell'agente unico sarebbe confluita in quella dell'operatore dei trasporti prevedente, oltre all'attività di autista, compiti solo collaterali di carico e scarico - non è risultata supportata da elementi concreti per dimostrare che tali previsioni pattizie, pur come asseritamente da interpretarsi, si fossero in effetti tradotte in modifiche organizzative tali da giustificare il venir meno del diritto alla corresponsione di una indennità che, per il principio della irriducibilità della retribuzione, era destinata ad essere conservata.
Quanto al richiamo, effettuato da nonché dal primo giudice, alle sentenze della Suprema Corte CP_1
n. 3381/2017 e n. 3474/2017, si evidenzia – secondo il ragionamento svolto da Cass. civ., sez. VI,
6.02.2018 n. 2790 - che in esse, pur dandosi atto degli interventi delle parti sociali intesi alla ridefinizione della figura dell'agente unico all'interno dell'area operativa che avrebbe fatto venir meno la ragione dell'erogazione dell'indennità in esame, si fanno proprio salve le ipotesi in cui per altra via rilevi, a contrario, il principio della irriducibilità della retribuzione (si veda il passaggio argomentativo delle citate Cass. nn. 3381 e 3474 del 2017, laddove si esclude ogni contrasto con altre pronunce di questa Corte basate sulla presenza certa del diritto all'indennità invocato e sul permanere dello svolgimento delle medesime mansioni;
cfr. inoltre a conferma la recente ordinanza della S.C. n. 5280 del 28.2.2024 cit.). Per i motivi descritti, non può condividersi la ricostruzione operata dal Tribunale.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza gravata, deve essere condannata al pagamento della somma di euro 2.472,93 (639 x CP_1 euro 3,87), secondo il conteggio riformulato dalle stesse sulla base dei turni effettivi, CP_1 non contestato dalla parte appellante, anzi recepito dalla stessa come da conclusioni del gravame (cfr. ricorso in appello e memoria del 4.2.2025 ove il ribadisce l'adesione al prospetto turni della Pt_1 convenuta, ossia n. 639 turni x 3,87 euro, pari a euro 2.472,93, e non euro 2.742,93 come erroneamente indicato).
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza a carico della società appellata e si liquidano come da successivo dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così decide:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata, accerta che all'appellante compete l'indennità di agente unico per il periodo dal 01.02.2017 al 18.12.2020 per i turni precisati in appello;
-condanna al pagamento, in favore di parte appellante, dell'importo di euro Controparte_1
2.472,93 oltre interessi e rivalutazione;
-condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in euro
980,00 per il primo grado ed in euro 1.200,00 per il grado di appello, il tutto oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfetario delle spese generali come da Tariffa Forense, con distrazione.
Napoli, 13/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 13/02/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1005/2022
T R A
, nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...], Parte_1
CF. , rappresentato e difeso dall'avv. Felice Giugliano (C.F. C.F._1
), presso il quale è elettivamente domiciliato in Napoli al C.so A. Lucci n. C.F._2
121, giusta procura in calce al ricorso di primo grado;
Appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Romano Cardaropoli , C.F. ed elettivamente domiciliata presso la C.F._3
Direzione Affari Legali Sud della Società stessa - Sez. Territoriale di Napoli - sita in Napoli alla Piazza Matteotti, giusta procura generale alle liti in atti;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art 414 c.p.c. iscritto presso la sezione lavoro e previdenza del Tribunale di Napoli,
, dipendente di con qualifica di autista (attualmente “operatore Parte_1 Controparte_1 di trasporto”) addetto al CMP (Centro di Meccanizzazione Postale) di Napoli, ha dedotto che a partire dal 1996, sulla base di una mutata organizzazione dell'attività di trasporto della messaggeria da Comune a Comune, aveva svolto attività di 'agente unico', addetto sia alla guida dell'automezzo aziendale sia alla consegna e al ritiro di effetti postali;
di aver ricevuto fino a dicembre 1997 l'incentivo economico pari a lire 6.500 giornaliere, incrementato a lire 7.500. Ha, quindi, rilevato che da gennaio 1998 tale indennità non era stata più corrisposta, nonostante continuassero ad essere svolte le medesime mansioni (autista e messaggere) e che gli accordi del 6.10.2010 e dell'11.1.2011 avevano previsto una rimodulazione dell'orario di lavoro e della organizzazione con una nuova turnistica, senza modificare nulla in ordine alla figura dell'agente unico. Ciò premesso, ha concluso chiedendo, previo riconoscimento del diritto all'indennità di agente unico per il periodo dal 01.02.2017 al 18.12.2020 (n. 639 turni in mansioni di agente unico) la condanna della società al pagamento della somma di euro 3637,80, poi ridotti ad euro 2742,93 (639 turni x
3,87), così come calcolato in ricorso;
spese vinte.
La società, nel resistere alla domanda, ne ha dedotto l'infondatezza, con particolare riferimento alla riorganizzazione del lavoro del personale addetto alle mansioni del ricorrente. Ha, inoltre, fatto rilevare che i sopraggiunti accordi sindacali del 6.10.2010 e dell'11.1.2011 avevano espressamente superato quelli preesistenti risalenti agli anni 1996/1997 su cui era stata fondata la domanda. Ha, quindi, concluso per il rigetto della domanda. In subordine ha chiesto di accogliere la domanda limitatamente ai turni effettivamente svolti nel periodo 01.02.2017-18.12.2020, pari a n. 639, per complessivi euro 2.472,93 (e non euro 2.742,93 come erroneamente riportato nel ricorso in appello).
Con la sentenza n. 2454/2022 pubblicata 3.5.2022 il Tribunale adito ha rigettato la domanda con compensazione delle spese.
Avverso la citata statuizione è insorto l'odierno appellante, contestando specificamente le motivazioni espresse in sentenza dal primo giudice;
in particolare ha lamentato l'erroneità dell'interpretazione degli Accordi 2010/2011 sposata dal primo giudice ed ha ribadito la spettanza del trattamento economico richiesto, chiedendo in riforma della sentenza gravata di: a) accertare e dichiarare che all'appellante compete l'indennità di agente unico per il periodo dal 01.02.2017 al 18.12.2020 per il numero di turni di effettivo utilizzo in tali mansioni e per l'effetto b) Condannare
in persona del legale rapp.te pro tempore con sede in Roma al Viale Europa n. Controparte_1 190 a corrispondere all'appellante l'indennità sopra indicata e la somma di euro 2742,93 (in realtà euro 2472,93, pari a n. 639 turni x 3,87) per il periodo dal 01.02.2017 al 18.12.2020 oltre accessori o la somma ritenuta di giustizia;
c) Con vittoria di onorari e spese del doppio grado di giudizio, anche generali con attribuzione al procuratore costituito il quale dichiara di non aver riscosso quelli del I° grado e di aver anticipato quelli del II°.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento secondo il disposto degli art. 127-127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022, a seguito del deposito delle note di trattazione scritte, la causa è stata riservata in decisione.
L'appello, ammissibile in quanto ritualmente proposto, è fondato e va accolto per le considerazioni già esposte da altre sentenze dell'intestata Corte, in analogo contenzioso, e che si ritengono pienamente condivisibili.
La domanda dell'appellante riguarda esclusivamente il periodo temporale decorrente dal 01.02.2017 al 18.12.2020, periodo per il quale il primo giudice ha escluso la persistenza del diritto all'indennità di agente unico che il pacificamente ha percepito in epoca precedente in relazione allo Pt_1 svolgimento anche delle mansioni di messaggere. Il giudice di prime cure, accogliendo la tesi di
[...]
, sostiene che sarebbe completamente cambiata l'organizzazione del settore trasporti in virtù CP_1 dell'entrata in vigore dei nuovi accordi sindacali 2010/2011, che avrebbero determinato una riorganizzazione del sistema operativo con l'individuazione di attività collaterali assegnate al personale addetto al trasporto (carico/scarico) anche per gli uffici della città di Napoli (CMP ove presta servizio il ricorrente), riconducendo al profilo professionale di “addetto al trasporto” anche le attività collaterali di carico e scarico dei prodotti di CMP agli uffici secondari di smistamento e prevedendo il ricorso al servizio di messaggere solo ove necessario.
L'appellante censura tale pronuncia deducendo, da un lato, che il sistema delineato dagli accordi precedenti al periodo 2010/2011 non era soggetto ad un termine (neanche sotto il profilo della remunerazione delle mansioni aggiuntive gravanti sugli autisti) e, dall'altro lato, che nel periodo successivo al 2010 non era intervenuta alcuna modifica sostanziale del modulo organizzativo attinente allo svolgimento della propria attività. Secondo il - che deduce che la propria Pt_1 attività risulterebbe essere stata organizzata in modo uniforme durante tutto il periodo di lavoro sia precedente che successivo agli Accordi in esame - la conferma della permanenza delle mansioni di messaggere, assegnate anche agli autisti, si evincerebbe dal verbale di accordo del 6.10.2010 in cui si specifica che l'attività di autista si svolge prevalentemente fuori del CMP e che essa non ha subito modifiche.
Occorre premettere che non ha mai negato che il lavoratore abbia percepito l'indennità CP_1 di agente unico fino al 31.12.1997 per effetto dell'attribuzione all'autista anche dei compiti di messaggere (circostanza dedotta dal ricorrente e non contestata, cfr. ricorso e memoria contenuti nel fascicolo d'ufficio di primo grado). La parte appellata, invero, ha focalizzato la propria attenzione sull'assetto organizzativo delineato dagli accordi sindacali del 2010 e 2011, per effetto dei quali sarebbe stata superata la precedente organizzazione di settore. In particolare, la società ha dedotto che in base agli accordi è mutato radicalmente sia l'orario di lavoro sia l'assetto delle attività collaterali che rientrerebbero ormai, per espressa pattuizione tra le parti, tra le mansioni dell'operatore trasporti, quale è il ricorrente (cui eccezionalmente sarebbero affidate le mansioni di messaggere) sicché non sussisterebbe il dedotto inadempimento datoriale.
Osserva la Corte che tali deduzioni difensive, sostenute da anche in sede di gravame, CP_1 non appaiono fondate alla luce della costante giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. 35383 del 2022; n. 33786 del 2022; n. 33250 del 2022; n. 13896 del 2022; n. 2790 del 2018 e n.
18031 del 2018; a conferma, vd. la recente ordinanza della S.C. n. 5280 del 24.2.2024) da cui non vi
è ragione di discostarsi, per la quale l'indennità di agente unico, pacificamente percepita dal ricorrente fino al 1997, remunera le mansioni di ritiro e consegna di oggetti postali svolte unitamente a quelle di autista, sicché ha causa retributiva, non esclusa dal motivo incentivante;
è oggetto di un obbligo contrattuale con la conseguenza che, in assenza di concorde volontà delle parti, non può essere ridotta né tanto meno abolita neppure ove - in ipotesi - siano mutate le condizioni economiche aziendali, non avendo la datrice di lavoro neppure invocato un'eventuale eccessiva onerosità sopravvenuta. E' stato, altresì, precisato: che la scadenza del termine di un accordo o contratto collettivo gli toglie efficacia, ma non sottrae il datore di lavoro dall'obbligo di retribuzione ex art. 2099 c.c.; che non sarebbe plausibile configurare tale indennità sganciandola da un'attività lavorativa effettivamente prestata, poiché in tal modo la stessa si trasformerebbe da oggetto di un'obbligazione corrispettiva in mera elargizione;
che va richiamato il noto principio di non riducibilità della retribuzione (ricavato dall'art. 2103 c.c. e art. 36 Cost.), esteso alla voce compensativa di particolari modalità di svolgimento del lavoro, ivi compreso l'espletamento di compiti aggiuntivi, sicché è stato ritenuto che l'impegno, assunto con accordo collettivo, di rivedere entro un certo termine l'importo dell'indennità in questione fa sì che, alla scadenza di questo (non seguita da ulteriore accordo modificativo od abolitivo),
l'indennità medesima debba essere conservata, eventualmente nel suo ammontare attuale, qualora il datore di lavoro ne abbia disdetto l'accordo istitutivo (cfr. anche Cass. n. 6274 del 2010 e n. 17937 del 2011).
Tali principi costituiscono la premessa essenziale dalla quale emerge la fondatezza della pretesa azionata con riguardo al periodo successivo alla stipula dell'Accordo nazionale del 6.10.2010 ed al successivo verbale di incontro dell'11.1.2011.
L'appellata società deduce – come già si è ricordato - che, a seguito dei suddetti accordi, l'attività di carico e scarico di oggetti postali è stata inclusa e ricompresa nell'ordinaria attività di "operatore trasporti" e pertanto per la stessa non spetta alcuna indennità la quale, inoltre, non rientra neppure nella parte irriducibile della retribuzione. Deduce che le attività di messaggere non avrebbero alcun rilievo al fine dell'eliminazione dell'indennità di agente unico ed ha espressamente richiamato l'affermazione contenuta negli accordi sindacali del 2010 e del 2011 secondo cui “con riferimento all'attività di messaggere sarà cura dell'ufficio CMP (Centro di Meccanizzazione Postale) comunicare agli RSU i casi in cui si renda necessario per eventuali criticità tecnico-logistiche”.
Questa affermazione renderebbe evidente, proprio per la sua dichiarata eventualità e non necessità, come tale attività non si riferisce né può in alcun modo riferirsi all'attività di carico e scarico quotidianamente affidata al lavoratore addetto ai trasporti, quale l'odierno appellante, né pertanto potrebbe ritenersi oggetto di indennità ulteriore di agente unico.
Osserva la Corte che, se è vero che dagli accordi del 2010/2011 invocati dalla società appellata, intervenuti tra e le organizzazioni sindacali di categoria, emerge che è stato concordato CP_1
e definito un nuovo modello organizzativo nel settore dei servizi di trasporto e recapito della corrispondenza postale, tuttavia la società non ha provato in causa le effettive, invocate, ripercussioni della nuova organizzazione sull'attività prestata in concreto dal ricorrente e dagli altri dipendenti con il medesimo inquadramento e, in particolare, non ha dimostrato che l'ulteriore mansione svolta dal ricorrente - ed aggiuntiva rispetto a quella di autista - che aveva dato luogo al titolo retributivo richiesto in causa sia effettivamente venuta meno. Parte appellata ha sottolineato la necessità di tenere distinta l'attività di carico e scarico richiamata dall'appellante dall'attività di messaggeria, che consiste (secondo quanto già illustrato in primo grado) nella verifica del carico e nella presa in custodia, con conseguente assunzione “della responsabilità delle missive, degli speciali e delle assicurate” in caso di smarrimento, nonché nella consegna delle predette messaggerie. Il ricorrente, quale autista (operatore trasporti) prima del 1996 era affiancato dall'agente che svolgeva l'attività di messaggeria e, dopo il 1996, ha provveduto anche a tale mansione. Il carico e lo scarico erano invece effettuati da altri dipendenti, in particolare il carico dal personale dei Centri di raccolta e lo scarico dal personale degli uffici destinatari delle missive. L'attività svolta dal 1996, con il cumulo delle mansioni di autista e di messaggere, è rimasta secondo la tesi del lavoratore immutata anche dopo gli accordi del 2010, mentre l'attività di carico e scarico è un'attività collaterale rispetto a quella di agente unico. Pertanto l'attività collaterale di carico e scarico invocata dalla società sarebbe del tutto inconferente, posto che l'attribuzione al ricorrente anche di tale mansione aggiuntiva non ha comportato alcuna modificazione della sua precedente attività di agente unico (addetto alla guida del mezzo e al servizio di messaggeria). L'appellante ha ben spiegato che il carico e lo scarico dei prodotti postali attiene ad una fase ulteriore in cui l'operatore svolge la mansione aggiuntiva di prelievo dei prodotti postali dal magazzino per poi procedere, come faceva in precedenza, alla guida del mezzo ed alla consegna degli effetti postali. Secondo tale assunto il servizio di messaggere non sarebbe stato affatto abolito, come conferma l'accordo nazionale del 2010 che lo contempla. Conseguentemente, poiché la duplice attività in parola (di autista e messaggere) è tuttora svolta dall'appellante, la stessa, non essendo stata soppressa, deve essere retribuita.
fonda la propria tesi sull'assunto che l'attività cd. di agente unico si caratterizzava per CP_1 il fatto che il lavoratore cumulava l'attività di autista con quella di carico e scarico degli effetti postali, e non comprendeva giammai quella di consegna degli effetti postali, e avrebbe dovuto provare i propri assunti. Né l'affermazione che le attività di messaggere non riguardano affatto l'attività di agente unico può ricavarsi dalla mera circostanza che negli accordi del 2010, con riferimento al servizio di messaggere, si dispone che “sarà cura dell'ufficio CMP comunicare alle RSU i casi in cui si renda necessario per eventuali criticità tecnico logistiche”. La statuizione non è chiara né sufficiente per sostenere le argomentazioni della società, che ben avrebbe potuto chiedere di provare la propria deduzione secondo cui l'attività, aggiuntiva a quella di autista, dell'agente unico è costituita solo dal carico/scarico e comunque che, con il nuovo modello organizzativo di cui ai nuovi accordi, le mansioni precedentemente svolte dal ricorrente sono state completamente ridefinite. Ciò non è avvenuto nella specie. L'allegazione relativa al presunto decisivo cambiamento della precedente organizzazione del lavoro è rimasta sul piano delle asserzioni e non ha trovato conferma sul piano fattuale. In sostanza, considerato che pacificamente il aveva svolto le mansioni di agente Pt_1 unico percependo la relativa retribuzione sino alla data indicata in ricorso, era onere di CP_1 fornire la prova specifica in ordine al fatto che il dipendente, originariamente tenuto ad espletare in aggiunta ai compiti di autista anche quelli in precedenza svolti da altro dipendente che, viaggiando sullo stesso automezzo, era incaricato della consegna e ritiro degli effetti postali (il cd. messaggere), abbia smesso di svolgere tali attività in concreto. La posizione difensiva assunta dalla società - secondo cui con i nuovi accordi la figura dell'agente unico sarebbe confluita in quella dell'operatore dei trasporti prevedente, oltre all'attività di autista, compiti solo collaterali di carico e scarico - non è risultata supportata da elementi concreti per dimostrare che tali previsioni pattizie, pur come asseritamente da interpretarsi, si fossero in effetti tradotte in modifiche organizzative tali da giustificare il venir meno del diritto alla corresponsione di una indennità che, per il principio della irriducibilità della retribuzione, era destinata ad essere conservata.
Quanto al richiamo, effettuato da nonché dal primo giudice, alle sentenze della Suprema Corte CP_1
n. 3381/2017 e n. 3474/2017, si evidenzia – secondo il ragionamento svolto da Cass. civ., sez. VI,
6.02.2018 n. 2790 - che in esse, pur dandosi atto degli interventi delle parti sociali intesi alla ridefinizione della figura dell'agente unico all'interno dell'area operativa che avrebbe fatto venir meno la ragione dell'erogazione dell'indennità in esame, si fanno proprio salve le ipotesi in cui per altra via rilevi, a contrario, il principio della irriducibilità della retribuzione (si veda il passaggio argomentativo delle citate Cass. nn. 3381 e 3474 del 2017, laddove si esclude ogni contrasto con altre pronunce di questa Corte basate sulla presenza certa del diritto all'indennità invocato e sul permanere dello svolgimento delle medesime mansioni;
cfr. inoltre a conferma la recente ordinanza della S.C. n. 5280 del 28.2.2024 cit.). Per i motivi descritti, non può condividersi la ricostruzione operata dal Tribunale.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza gravata, deve essere condannata al pagamento della somma di euro 2.472,93 (639 x CP_1 euro 3,87), secondo il conteggio riformulato dalle stesse sulla base dei turni effettivi, CP_1 non contestato dalla parte appellante, anzi recepito dalla stessa come da conclusioni del gravame (cfr. ricorso in appello e memoria del 4.2.2025 ove il ribadisce l'adesione al prospetto turni della Pt_1 convenuta, ossia n. 639 turni x 3,87 euro, pari a euro 2.472,93, e non euro 2.742,93 come erroneamente indicato).
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza a carico della società appellata e si liquidano come da successivo dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così decide:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata, accerta che all'appellante compete l'indennità di agente unico per il periodo dal 01.02.2017 al 18.12.2020 per i turni precisati in appello;
-condanna al pagamento, in favore di parte appellante, dell'importo di euro Controparte_1
2.472,93 oltre interessi e rivalutazione;
-condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in euro
980,00 per il primo grado ed in euro 1.200,00 per il grado di appello, il tutto oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfetario delle spese generali come da Tariffa Forense, con distrazione.
Napoli, 13/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano