Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 21/05/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
n. 173/2024 R.G. Tribunale di Locri.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI LOCRI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, composto dai sig.ri Magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente rel. dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 173/2024 R.G., introitata per la decisione all'udienza di cui all'art. 473 bis.28 C.P.C. del 20 maggio 2025, sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., previa concessione dei termini previsti nell'anzidetta disposizione, promossa da
(C.F.: ), nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
20.01.1974, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Sebastiano
Strangio (indirizzo PEC: ; Email_1
ricorrente contro
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Giuffrè (indirizzo
PEC: ; Email_2
resistente
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri.
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCORDATARIO.
Conclusioni: come da memorie di precisazione delle conclusioni rispettivamente prodotte in atti il 18.04.2025 ed il 16.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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1. Le domande delle parti ed i provvedimenti del Giudice
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario, in Gerace, in data 9 aprile
2005 ed il relativo atto è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Gerace, anno 2005 serie A n. 6 parte II. Dall'unione coniugale sono nati i figli in data 28.05.2006, nel frattempo divenuta maggiorenne, nonché , Per_1 Per_2
il 24.09.2007 e in data 01.05.2011, ancora minorenni. Per_3
Con ricorso introduttivo, depositato il 21 febbraio 2024 e poi regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, ha adito il Tribunale di Locri al fine di ottenere, sulla Parte_1
base delle argomentazioni illustrate nel relativo atto introduttivo a cui si rinvia, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lei contratto con l'odierno resistente , l'affidamento Controparte_1
esclusivo dei figli con collocazione prevalente presso la madre, nonché la corresponsione a carico dello stesso dell'assegno di mantenimento in CP_1 favore dei figli nella misura complessiva di € 450,00 (come precisato all'udienza di comparizione delle parti).
Si costituiva, tramite comparsa depositata in cancelleria in data 10 aprile 2024, la parte resistente la quale, nei termini come argomentati in tale atto a cui si rinvia, si opponeva all'affidamento esclusivo alla controparte dei figli minori, nonché chiedeva la quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura complessiva di € 300,00.
Con ordinanza del 14.05.2024, all'esito della comparizione della parte ricorrente e constata l'impossibilità di addivenire ad un accordo di conciliazione tra le parti, il
Giudice designato affidava i figli allora tutti minorenni in modo condiviso ad entrambi i genitori con domiciliazione prevalente presso la madre;
disponeva in ordine alla regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli minori con il padre – stante l'opportunità della conferma di quanto disposto in sede di sentenza di separazione, circa la necessità che gli incontri padre-figli avvengano alla presenza dell'Ufficio dei Servizi Sociali territorialmente competente, secondo tempi e modalità opportunamente calendarizzati dallo stesso Ufficio – che gli incontri padre- figli avvengano attraverso la cooperazione dei Servizi Sociali territoriali, all'uopo delegati, al fine di recuperare gradualmente, e progressivamente, il rapporto affettivo-relazionale con i medesimi, secondo tempi e modalità che verranno
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opportunamente calendarizzati dai predetti Servizi Sociali, nel rispetto delle esigenze personali, scolastiche ed extrascolastiche, oltre che di vita e di cura dei minori;
poneva infine a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1
dei figli minore mediante la corresponsione, entro i primi cinque giorni del mese, della somma complessiva mensile di € 450,00 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al contributo del 50% per le spese straordinarie in favore della figlia.
La causa è stata istruita a mezzo prove documentali rispettivamente prodotte dalle parti, stante l'assenza di richieste di prova orale delle parti, nonché con l'acquisizione in atti delle relazioni dell'Ufficio dei Servizi Sociali, Ambito
Territoriale di Locri, in data 20.09.2024.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
La domanda principale, proposta da entrambe le parti, di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data 9 aprile 2005, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Gerace dell'anno 2005 al n. 6, parte II, serie A è fondata e va, pertanto, accolta.
E' provata, infatti, l'emissione di sentenza di separazione giudiziale tra le odierne parti dal Tribunale di Locri in data 30.03.2023, da intendersi ormai divenuta definitiva.
Ricorre, altresì, il presupposto di cui all'art. 3, n. 2 lett. b della legge 1.12.1970
n.898 (così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché ulteriormente modificata dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, applicabile ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore ai sensi dell'art. 3) per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, in quanto è ormai decorso il termine di un anno prescritto dalla legge, a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data 17.12.2019 trattandosi di caso di procedura di separazione giudiziale, senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi né gli stessi hanno più ripreso la convivenza, desumendosi così in modo obiettivo che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
3. Le statuizioni relative ai figli.
Nulla va disposto sull'affidamento della figlia essendo nel Persona_4
frattempo divenuta maggiorenne, nonché, per il resto, non sussistono i presupposti
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per modificare l'affidamento condiviso degli altri figli ancora minorenni così come disposto nell'ordinanza del Giudice designato.
A siffatto proposito, l'art. 337 ter C.C. dispone che “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma … il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori
…fissando, altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli”.
L'affidamento condiviso tra i genitori, consistente nell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed in una condivisione delle decisioni di maggiore importanza per i figli, costituisce, dunque, il regime legale di affidamento dei figli minori, ad eccezione dei casi in cui tale forma di regolamentazione dei rapporti possa arrecare pregiudizio alla prole ed esso non può ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente fra i coniugi (tra le tante cfr.
Corte di Cassazione, 19 giugno 2008 n. 16593).
Dunque, in base al l'anzidetta previsione normativa è diventato eccezionale l'affidamento ad un solo genitore, atteso che la regola dell'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, vale a dire solo allorché sia prima adeguatamente prospettata e poi provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, ed in negativo l'inidoneità dell'altro, cioè la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o comunque la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (cfr. Cass.
17.12.2009, n. 26587). In particolare, la deroga all'affido condiviso si giustifica solo quando esso può compromettere la serenità del minore, situazione che si delinea non solo quando il genitore non affidatario mostri delle evidenti carenze educative e relazionali, ma anche quando questi sia totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso
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comporta (cfr. Trib. Bari, sez. I, 20/04/2023, n. 1471; cfr., altresì, Trib. Vibo
Valentia, sez. I, 20/07/2023, n. 330: “Il sistematico e totale inadempimento all'obbligo di mantenimento della prole, unito all'assenza o discontinuità nell'esercizio del diritto di visita, costituiscono condotte senza dubbio sintomatiche di un sostanziale disinteresse del genitore e della sua totale inidoneità ad affrontare le responsabilità che l'affido condiviso comporta anche al genitore non collocatario
e giustificano, pertanto, l'affidamento esclusivo al genitore già collocatario”).
Nel caso di specie, a sua volta, l'affido condiviso non si appalesa al momento
“contrario all'interesse del minore”, tenuto conto che, in primo luogo, per come dichiarato dalla stessa ricorrente in sede di audizione (“Preciso ancora che finora non è stato necessario l'assenso scritto del resistente per altre autorizzazioni relative ai figli, oltre all'episodio già riferito in ricorso della gita all'estero.”), finora non si sono manifestate particolari questioni relative alla gestione congiunta dei figli minori, se non in occasione del mancato assenso del padre all'autorizzazione al rilascio del passaporto in favore della figlia allora minorenne, per una gita Per_1
scolastica, comunque giustificata in atti dal non come un suo disinteresse CP_1
bensì in conseguenza di una scelta per l'asserita inopportunità di effettuare tale viaggio.
In secondo luogo, se da un lato la parte resistente non ha finora adempiuto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento dei figli, per come disposto dalla sentenza di separazione del 30.03.2023, trattandosi di una circostanza espressamente ammessa dal nella comparsa di risposta adducendo di essere attualmente CP_1 disoccupato, dall'altro lato, comunque, lo stesso non ha manifestato alcun totale disinteresse nei confronti della prole atteso che, per come dichiarato dalla ricorrente in sede di audizione (“Dichiaro che sono in corso gli incontri tra il resistente ed i figli e coadiuvati dai Servizi Sociali, mentre l'altra figlia più grande Per_2 Per_3
non ha voluto fare questi incontri”), il si è attivato per l'effettuazione Per_1 CP_1
degli incontri con i figli e attraverso la cooperazione dei Servizi Per_2 Per_3
Sociali territoriali, all'uopo delegati nella suddetta sentenza, al fine di recuperare gradualmente, e progressivamente, il rapporto affettivo-relazionale con i medesimi.
Siffatta volontà del padre, inoltre, trova un ulteriore conferma negli esiti dell'attività demandata ai Servizi Sociali con l'ordinanza del 14.05.2024 (cfr. la nota pervenuta in atti il 20.09.2024: “Il Sig. contatta assiduamente per le vie brevi CP_1
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il Servizio Scrivente, chiedendo di poter instaurare un rapporto con i propri figli, riconoscendo i propri errori e manifestando la voglia di poter rivedere e riabbracciare i minori”).
Dunque non può essere accolta la domanda formulata da parte ricorrente di affidamento esclusivo alla stessa dei figli minori e . Per_2 Per_3
Per la individuazione del genitore presso il quale i minori dovranno essere domiciliata, tale scelta non può non ricadere sulla madre, come evidenziato da entrambe le parti, atteso che finora i figli hanno sempre convissuto con la stessa e stante l'attuale rifiuto degli stessi figli di avere rapporti con il padre, per come emerge chiaramente nella suddetta nota dei Servizi Sociali.
Per quanto riguarda, a sua volta, la regolamentazione degli incontri tra il padre ed i minori, in ordine al figlio , stante il raggiungimento della maggiore età il Per_2
prossimo mese di settembre, risulta opportuno prevedere tempi liberi di permanenza presso il padre, nel senso che il figlio potrà incontrare tale genitore (oppure intrattenere videochiamate) se ed ogniqualvolta lo desideri.
Relativamente all'altra figli minore, , si deve tenere conto che, all'esito Per_3
degli accertamenti compiuti nel corso del presente giudizio dall'Ufficio dei Servizi
Sociali, come illustrati nella nota in atti del 20.09.2024, risulta persistente l'attuale e ferma ritrosia, ribadita dalla minore agli operatori, ad incontrare il padre e ad avere rapporti con lo stesso.
Stante altresì l'assoluta necessità, per il benessere della stessa minore, di procedere comunque, gradualmente, al recupero del rapporto affettivo relazionale con il genitore non collocatario, è quindi opportuno disporre la presa in carico della minore dall'Ufficio dei Servizi Sociali, Ambito Territoriale di Locri, per lo Persona_5
svolgimento di un ulteriore e più specifico periodo di osservazione, a mezzo di personale specializzato, sulla stessa minore, nonché sul suo ambiente familiare, al fine di verificare le sue attuali condizioni di vita e psicologiche, i suoi rapporti con entrambi i genitori, soprattutto con il padre non convivente, le effettive cause della già verificata situazione di disagio nei confronti del padre, nonché al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per lo svolgimento degli incontri padre- figlia, secondo tempi e modalità eventualmente calendarizzati dall'anzidetto Ufficio, nel rispetto delle esigenze personali, scolastiche ed extrascolastiche, oltre che di vita e di cura della minore.
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Sulle questioni di ordinaria amministrazione può essere disposto l'esercizio separato della responsabilità genitoriale da parte del genitore con il quale i figli minori anche temporaneamente si trovano.
Ancora, “l'obbligo di mantenimento della prole è autonomo per ogni genitore e va calcolato in ragione delle sostanze di ciascuno” (Cass. civ. 06.07.2012 n. 11414) e ciò significa che il dovere di provvedere ai propri figli, derivante dal rapporto stesso di filiazione, secondo il principio di proporzionalità, è indipendente dalle capacità economiche dell'altro genitore. Ai fini della quantificazione del contributo per il mantenimento della prole, il riferimento contenuto dall'art. 316 bis C.C. alle capacità di lavoro professionale o casalingo tende a valorizzare le accertate potenzialità reddituali dei genitori imponendo al Giudice di non fermarsi ad esaminare il reddito attuale (Cass.
8.11.1997 n. 11025), in quanto sussiste un dovere dei genitori di attivarsi per assicurare alla prole le indispensabili risorse per vivere in modo dignitoso, sicché in simili casi la misura dell'assegno va stabilita con riferimento prioritario alle essenziali esigenze dei figli. In particolare, tale esigenza di attivazione per ottenere un sufficiente reddito al fine di assicurare alla prole il mantenimento è stata evidenziata dallo stesso resistente nella comparsa di risposta (“Nel corso del
2024 la sua situazione lavorativa e di conseguenza economica potrà modificarsi, se si concretizzeranno delle opportunità professionali, che si sono manifestate.”).
Dunque, nel caso di specie, in ordine alla capacità reddituale del genitore non collocatario , anche in relazione all'attuale limitato reddito della Controparte_1
controparte nei termini come dichiarati dalla stessa in sede di audizione
(“Attualmente lavoro presso un negozio di alimentari con mansioni di banco e di cassa, guadagno circa € 400,00/500,00 al mese.), risulta del tutto congruo confermare il contributo mensile per il mantenimento dei figli a carico del CP_1
(tenuto conto che la figlia appena maggiorenne non risulta in atti Per_1
autosufficiente, né sul punto il resistente ha sollevato alcuna questione) nella misura complessiva di € 450,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), come già stabilito in sede di separazione giudiziale, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al contributo del 50% per le spese straordinarie in favore dei figli.
4. Le spese del giudizio.
Stante il tenore della decisione e le difese delle parti, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto definitivamente pronunciando sulla causa n.
173/2024 R.G. come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da nata ad [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1
nato a [...] il 04.09.1973, in data [...] e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Gerace dell'anno 2005 al n. 6, parte II, serie A;
b) ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Gerace per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
134 R.D.
9.7.1939 n. 1238 e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
c) affida i figli minori e in modo condiviso ad Persona_6 Persona_5
entrambi i genitori con domiciliazione prevalente presso la madre;
d) dispone per il figlio , prossimo alla maggiore età, tempi liberi di Per_2
permanenza presso il padre, nel senso che il figlio potrà incontrare tale genitore
(oppure intrattenere videochiamate) se ed ogniqualvolta lo desideri;
e) dispone la presa in carico della minore parte dell'Ufficio dei Persona_5
Servizi Sociali, Ambito Territoriale di Locri, per lo svolgimento di un ulteriore e più specifico periodo di osservazione, a mezzo di personale specializzato, sulla stessa minore, nonché sul suo ambiente familiare, al fine di verificare le sue attuali condizioni di vita e psicologiche, i suoi rapporti con entrambi i genitori, soprattutto con il padre non convivente, le effettive cause della già verificata situazione di disagio nei confronti del padre, nonché al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per la ripresa degli incontri padre-figlia, secondo tempi e modalità eventualmente calendarizzati dall'anzidetto Ufficio, nel rispetto delle esigenze personali, scolastiche ed extrascolastiche, oltre che di vita e di cura della minore;
f) dispone che sulle questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore con il quale i minori anche temporaneamente si trovano possa esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
g) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei Controparte_1
figli con la corresponsione a entro i primi cinque giorni del Parte_1 mese, della somma complessiva mensile di € 450,00 (€ 150,00 per ogni figlio)
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rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al contributo del 50% per le spese straordinarie in favore dei figli;
h) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
i) manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza all'Ambito
Territoriale di Locri nonché per la trasmissione di copia della presente sentenza al
Giudice Tutelare del Tribunale di Locri per la vigilanza ai sensi dell'art. 337 C.C., a cui l'anzidetto Ufficio dei Servizi Sociali inoltrerà le relazioni di aggiornamento sulla presa in carico della minore.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale in data 21 maggio 2025
Il Presidente estensore
(dott. Andrea Amadei)
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