TRIB
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/04/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 29 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2994/2019 R.G. vertente
fra
(C.F.: ), nato il [...] ad [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], alla contrada Braide n. 70, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe Giuratrabocchetta (C.F.: ; P.E.C.: C.F._2
FAX: 0971445841), (C.F.: Email_1 Parte_2
; P.E.C.: FAX: 0971445841) e Salvatore C.F._3 Email_2
Morlino;
RICORRENTE
1 C.F. , quale titolare della omonima ditta Controparte_1 CodiceFiscale_4
individuale, P.IVA con sede in Brienza alla C.da Monte n. 58 rappresentata e P.IVA_1
difesa, giusta mandato in calce al presente atto, dall'avv. Lorenzo Raffaele PETRACCA,-;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe adiva il giudice del lavoro al fine di ottenere: A) la condanna del resistente nella qualità di cui sopra al pagamento in favore del ricorrente della somma di €. 16.814,94, oltre rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al soddisfo poiché il ricorrente ha lavorato, svolgendo mansioni di operaio specializzato, alle dipendenze del sig. , dal 10/08/2018 al 23/12/2018; B) la CP_1
condanna del resistente al pagamento delle spese e compensi di causa;
Il sig. Pt_1
CP_ deduceva di aver svolto attività di lavoro subordinato in favore della resistente dal
10/08/2018 al 23/12/2018 e, in relazione ad essa, richiedeva la complessiva somma summenzionata per differenze retributive, straordinari, risarcimento danni per aver lavorato oltre i limiti di legge a titolo di lavoro straordinario, T.F.R., risarcimento danni per mancato versamento contributi previdenziali.
Si costituiva quale titolare della omonima ditta individuale, chiedendo Controparte_1
nel merito il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. La società rilevava, in particolare, la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie anche in relazione ai conteggi elaborati.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale e all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c
2. La domanda merita parzialmente accoglimento.
2 Parte ricorrente, con il presente giudizio, domanda l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno, alle dipendenze della ditta , dal 10.8.2018 al Controparte_1
23.12.2018 con la mansione di operaio specializzato, di cui al 3° livello professionale previsto dal CCNL applicato, nonché l'accertamento del lavoro straordinario espletato e, per l'effetto, domanda la condanna di parte datoriale al pagamento dell'importo lordo di euro 16.814,94, a titolo di differenze retributive indicate nei conteggi allegati al ricorso.
Ha dedotto inoltre di aver lavorato inizialmente senza una regolare assunzione e dal
26.11.2018, temendo controlli da parte degli organi di Vigilanza dell'Ispettorato del Lavoro, veniva formalmente assunto con un contratto di lavoro a tempo determinato e parziale, pur continuando a lavorare sempre a tempo pieno ed a svolgere le mansioni di operaio specializzato.
Il dato documentale acquisito nonché la prova testimoniale consentono di ritenere provata, in parte, la pretesa azionata dalla ricorrente.
I testi, in particolare, hanno confermato il rapporto di lavoro intercorso tra le parti, il periodo, la mansione di operaio specializzato e, lo svolgimento del lavoro ordinario a tempo pieno, come dedotti in ricorso (si vedano le deposizioni del collega di lavoro del ricorrente
[...]
e quelle rese da e ). Tes_1 Tes_2 Testimone_3
Vi è inoltre, che la circostanza che si trattasse di un rapporto di lavoro subordinato trova conferma anche nella formale assunzione del ricorrente a 25 ore settimanali nel periodo
26.11.2018- 23.12.2018 e con qualifica di manovale.
Provato l'an, in relazione al quantum, si osserva che, nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi dell'art 416
c.p.c., anche nell'ipotesi in cui lo stesso contesti, in radice, la sussistenza del credito e tale onere è previsto in funzione della tendenziale celerità del processo del lavoro, che tende a consentire all'attore di conseguire rapidamente una pronuncia riguardo al bene reclamato (cfr. ex plurimis Cass. 18378/2009).
Ed ancora, la Suprema Corte ha sostenuto che la contestazione dei conteggi deve essere effettuata nella memoria difensiva ed assume rilievo solo quando non sia generica ma involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la incongruità o, in radice, la non rispondenza al vero dei conteggi, circostanze che devono in ogni caso essere sostenute da adeguato supporto probatorio (cfr. Cass. n. 85/2003).
Nell'odierna controversia, a fronte delle contestazioni della parte resistente è stata disposta la
C.T.U., conferendo il relativo incarico al dott. . Persona_1
3 Il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito di un'attenta disamina della documentazione acquisita, ha concluso che: “Per quanto fin qui esposto e documentato nei prospetti allegati, in favore del ricorrente sig. sono state determinate somme a Parte_1
credito per un totale € 2.858,99 così dettagliate: RETRIBUZIONE € 2.858,99;TFR €
752,15;TOTALE DOVUTO € 3.611,14”.
In relazione alla seconda domanda è noto, che, il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova (Cass. Sez. Lav., sentenza n. 3714 del 16/2/2009).
Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro. Tale dimostrazione presuppone la prova di aver espletato l'orario normale di lavoro (e, quindi, di aver proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario), senza che possa ritenersi come dato acquisito al processo tale espletamento solo per il fatto che manchino contestazioni sull'orario di inizio del lavoro:
l'altra parte, infatti, non ha l'onere di contestare circostanze che l'attore non ha dedotte e che, pertanto, non fanno parte del processo, né di fornire la prova contraria se l'attore viene meno al suo onere probatorio. (Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 12695 del 17/10/2001). La Corte di cassazione richiede in materia di lavoro straordinario una prova assai rigorosa: infatti, "Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro" (Cass. sez. lav. 1389/03;
12434/06) e, laddove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione a titolo di compenso per lo straordinario ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (Cass. sez. lav. 3714/09). richiesto dal ricorrente è funzionale alla declaratoria dell'esistenza di un credito anche a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario svolto e non retribuito. ..." (cfr. TRIBUNALE DI MATERA, Sentenza n.
252/2023 del 08-05-2023). Orbene nel caso di specie dalla documentazione in atti, nonché dalla prova testimoniale espletata non risulta assolto da parte ricorrente il suddetto onere probatorio, pertanto il ricorso va rigettato
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
4
P. Q. M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così Parte_1
provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, , in persona Controparte_1
del titolare, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di
3.611,14 a titolo di retribuzione ordinaria, e a titolo di TFR, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal dovuto al saldo come per legge
2) stante l'accoglimento parziale, compensa le spese di lite.
Potenza lì 29 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
Giuseppina Valestra
5