Articolo 10 della Legge 12 agosto 1982, n. 569
Articolo 9Articolo 11
Versione
20 agosto 1982
Art. 10.
All'onere annuo di L. 783.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico dello stanziamento iscritto all'apposito capitolo 2510 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1982 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Entrata in vigore il 20 agosto 1982