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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/06/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4716 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Patrizia CREMASCO
e
C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
18/03/1993, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo TESSAROLO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
e in data 08.06.2019, numero 3 anno 2019, Parte II Serie A, CP_1 Parte_1
1 ufficio di ZZ UL RE, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune di provvedere all'immediata annotazione della sentenza che pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
b) dichiarare che i coniugi hanno già regolato tutti i rapporti economico – patrimoniali tra loro intercorsi e riconoscono di essere autonomi ed autosufficienti dal punto di vista economico, non avanzando alcuna domanda di assegno divorzile e non avendo nulla a pretendere l'uno dall'altra reciprocamente a nessun titolo;
c) darsi atto che, con la sottoscrizione dell'introduttivo ricorso, i coniugi hanno rinunciato espressamente ai termini per l'impugnazione dell'emananda sentenza.
d) Spese e compenso di procedimento compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 19/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in ZZ UL RE (VI) in data 8/06/2019.
All'esito dell'udienza del 25/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, ULle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di conferma dell'accordo di separazione personale concluso innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZZ UL
RE (VI) e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è
2 protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- riULta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando ULla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in ZZ UL RE (VI) l'8/06/2019 alle condizioni in Controparte_1
epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ZZ UL RE (VI) al n. 3, parte II, serie A, anno
2019;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 10.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4716 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Patrizia CREMASCO
e
C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
18/03/1993, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo TESSAROLO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
e in data 08.06.2019, numero 3 anno 2019, Parte II Serie A, CP_1 Parte_1
1 ufficio di ZZ UL RE, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune di provvedere all'immediata annotazione della sentenza che pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
b) dichiarare che i coniugi hanno già regolato tutti i rapporti economico – patrimoniali tra loro intercorsi e riconoscono di essere autonomi ed autosufficienti dal punto di vista economico, non avanzando alcuna domanda di assegno divorzile e non avendo nulla a pretendere l'uno dall'altra reciprocamente a nessun titolo;
c) darsi atto che, con la sottoscrizione dell'introduttivo ricorso, i coniugi hanno rinunciato espressamente ai termini per l'impugnazione dell'emananda sentenza.
d) Spese e compenso di procedimento compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 19/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in ZZ UL RE (VI) in data 8/06/2019.
All'esito dell'udienza del 25/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, ULle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di conferma dell'accordo di separazione personale concluso innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZZ UL
RE (VI) e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è
2 protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- riULta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando ULla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in ZZ UL RE (VI) l'8/06/2019 alle condizioni in Controparte_1
epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ZZ UL RE (VI) al n. 3, parte II, serie A, anno
2019;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 10.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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