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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 29/05/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 29 maggio 2025, il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 2248/23 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv. V. Ponte)
CONTRO
Controparte_1
(Avv. N. Ryah)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti, le note di trattazione scritta, nonché i motivi a sostegno delle domande, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTI RESISTENTI: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi al Pt_1
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la per Controparte_1
sentir accertare il proprio diritto all'inquadramento nel 3° livello retributivo
CCNL metalmeccanici artigiani (o in subordine nel 4° livello) e sentirla condannare al pagamento della somma di €
21.491,86, oltre interessi e rivalutazione.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente esponeva di aver lavorato per la convenuta dal 15.11.2004 al 21.3.2022 con inquadramento inizialmente al 6° livello
CCNL metalmeccanici artigiani ed al 5° livello a decorrere dal 2012 e la qualifica di operaio addetto agli impianti.
Il deduceva di essere stato addetto, Pt_1
quanto meno dal 2012, alle seguenti mansioni: preparazione dei bagni chimici per la cromatura, la ramatura, la nichelatura e la colorazione dei pezzi;
mescola degli acidi;
aggiunta di cianuro di sodio al rame e metalli e sali al nickel;
avvio di tutte le linee alle ore 6.30 ad inizio turno;
adibizione a due linee (del ferro e della zama); responsabile del reparto;
addetto al lavaggio di tutte le vasche;
utilizzo del muletto;
responsabile del carico e scarico;
manutenzione di tutti gli impianti.
Il ricorrente rivendicava quindi il proprio diritto all'inquadramento al 3° livello CCNL metalmeccanici artigiani o, in subordine al
3° livello CCNL metalmeccanici artigiani, con le conseguenti differenze retributive.
Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio la convenuta, resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
La convenuta, nel dare atto di aver avuto negli anni una media di 10 dipendenti, negava lo svolgimento di mansioni superiori, sostenendo che il ricorrente, al pari degli altri colleghi, si era occupato: di caricare l'impianto galvanico con gli articoli metallici da trattare, versando la cassetta ove sono contenuti nella bocca di ingresso dei buratti, per poi avviare il ciclo di lavorazione premendo l'apposito pulsante a bordo macchina;
di scaricare dal buratto, al termine della lavorazione, i pezzi trattati, asciugarli nell'apposita asciugatrice e riporli in una cassetta per consentire il loro ritiro. Concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente e testimonialmente, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Il ricorrente ha lavorato per la convenuta dal 15.11.2004 al 21.3.2022 con inquadramento inizialmente al 6° livello
CCNL metalmeccanici artigiani ed al 5° livello a decorrere dal 2012 e la qualifica di operaio addetto agli impianti e rivendica lo svolgimento di mansioni superiori (di 3°
o in subordine di 4° livello) a decorrere dal 2012.
Appartengono al 5° livello CCNL metalmeccanico artigiani “i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali dopo il tirocinio previsto dalla legge vigente o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro o di apprendistato” ed a titolo esemplificativo vi rientrano gli “addetti ai bagni galvanici” ovvero coloro che “eseguono operazioni di smaltatura completa nelle fasi su oggetti di metallo prezioso, con sede già predisposta” (v. ccnl in atti).
Al 3° livello CCNL, oggetto di rivendicazione in questa sede, appartengono i “lavoratori che oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nella prima alinea della declaratoria della 4° categoria, compiono con maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e personale competenza, operazioni su oggetti o apparati e attrezzature complessi che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi”, tra cui rientra, a titolo esemplificativo, il “compositore di bagni galvanici” ovvero colui che effettua
“miniature su metalli preziosi, intendendosi per miniature non già la semplice deposizione di smalto utilizzando sedi preparate, ma la realizzazione di smalti
(figure, animali, ecc) senza sede predisposta)” (v. CCNL in atti).
Rientrano invece nel 4° livello CCNL “i lavoratori che compiono a regola d'arte e secondo le prescrizioni ed indicazioni tecniche di lavorazione, tutti i lavori la cui specialità o complessità richiedono: adeguate cognizioni tecnico-pratiche, e conoscenze interpretative del disegno acquisite …”, tra cui, a titolo esemplificativo, (v. ccnl in atti).
Fatta questa premessa, il teste , Tes_1
dipendente della resistente dal 2004 e particolarmente attendibile in quanto indotto da entrambe le parti, ha ben descritto la mansione del ricorrente, riferendo che costui, al pari dei colleghi, faceva partire le macchine alla mattina, aspettava che il robot facesse il lavoro ed alla fine procedeva con il carico e lo scarico (v. dep. ). Tes_1
Il teste, molto semplicemente, ha dichiarato che il lavoro di tutti consiste nel “far partire le macchine alla mattina, premendo il pulsante e basta” (v. dep. ). Tes_1
L ha aggiunto che “i bagni di miscela Tes_1
sono già pronti”, per cui nessuno degli operai si occupa della miscela degli acidi o di altre componenti (v. dep. ). Tes_1
Per la manutenzione, invece c'è un elettricista, mentre i parametri delle macchine sono già impostati da un tecnico che viene da Milano, che viene chiamato appositamente qualora vi sia qualcosa da sistemare (v. dep. ). Tes_1
Qualora la macchina si blocchi viene chiamato il titolare, il quale la controlla e decide se c'è da chiamare il tecnico (v. dep. ). Tes_1
Il teste, pur avendo confermato di aver visto “il nome del ricorrente scritto come responsabile di produzione”, ha precisato di non avere un referente, dichiarando espressamente che “nessuno ce l'ha” e per qualsiasi cosa il riferimento è il titolare
(v. dep. ). Tes_1
Tali circostanze hanno trovato piena conferma nelle dichiarazioni del teste
[...]
, fratello dell e dipendente Tes_2 Tes_1
della resistente da 23 anni (v. dep.
[...]
). Tes_2
Sono quindi rimaste isolate le affermazioni del teste cognato del Testimone_3
ricorrente e dipendente della resistente dal
2007 al 2024, il quale, tuttavia, ha espressamente dichiarato di non aver lavorato quotidianamente insieme al Pt_1
operando su turni diversi: turno mattutino il ricorrente e pomeridiano il teste (v. dep. ). Testimone_4
Solo sporadicamente al teste è capitato di operare sul turno della mattina, ove vi fosse necessità di sostituire un collega assente (v. dep. Sutinder Pal Singh).
Secondo il , il cognato doveva Tes_3
gestire l'accensione di tutte le macchine o fare l'analisi del materiale, aggiungendo, all'occorrenza, prodotti chimici come solfato, cloruro o borico (v. dep. Tes_4
).
[...]
In ordine alle rotture delle macchine il teste ha comunque confermato che la manutenzione veniva effettuata da personale esterno ed il ricorrente poteva fare solo delle “piccole sistemazioni” se vi riusciva
(v. dep. ). Testimone_4
Infine, il teste ha definito il cognato come il “responsabile degli operai”, chiarendo tuttavia che “quando il legale rappresentante non era al lavoro, lasciava il telefono al ricorrente per rispondere al cliente e dire se il materiale era pronto o meno e quando sarebbe stato fornito” (v. dep. ). Testimone_4
In questo contesto, come già anticipato, le mansioni più qualificanti descritte dal teste sono rimaste isolate, laddove Tes_3
i due testi e (il primo Tes_1 Testimone_2
dei quali comune ad entrambe le parti) hanno univocamente attribuito al ricorrente mansioni molto più semplici, perfettamente aderenti al profilo professionale di inquadramento.
In definitiva, sulla base di tutti gli elementi emersi, deve concludersi per l'adeguatezza del livello di inquadramento del ricorrente e di conseguenza nessuna delle domande di cui al ricorso può essere accolta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 2248/23 R.G.
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in complessivi
€ 1.400,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Bergamo, 29 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 29 maggio 2025, il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 2248/23 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv. V. Ponte)
CONTRO
Controparte_1
(Avv. N. Ryah)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti, le note di trattazione scritta, nonché i motivi a sostegno delle domande, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTI RESISTENTI: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi al Pt_1
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la per Controparte_1
sentir accertare il proprio diritto all'inquadramento nel 3° livello retributivo
CCNL metalmeccanici artigiani (o in subordine nel 4° livello) e sentirla condannare al pagamento della somma di €
21.491,86, oltre interessi e rivalutazione.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente esponeva di aver lavorato per la convenuta dal 15.11.2004 al 21.3.2022 con inquadramento inizialmente al 6° livello
CCNL metalmeccanici artigiani ed al 5° livello a decorrere dal 2012 e la qualifica di operaio addetto agli impianti.
Il deduceva di essere stato addetto, Pt_1
quanto meno dal 2012, alle seguenti mansioni: preparazione dei bagni chimici per la cromatura, la ramatura, la nichelatura e la colorazione dei pezzi;
mescola degli acidi;
aggiunta di cianuro di sodio al rame e metalli e sali al nickel;
avvio di tutte le linee alle ore 6.30 ad inizio turno;
adibizione a due linee (del ferro e della zama); responsabile del reparto;
addetto al lavaggio di tutte le vasche;
utilizzo del muletto;
responsabile del carico e scarico;
manutenzione di tutti gli impianti.
Il ricorrente rivendicava quindi il proprio diritto all'inquadramento al 3° livello CCNL metalmeccanici artigiani o, in subordine al
3° livello CCNL metalmeccanici artigiani, con le conseguenti differenze retributive.
Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio la convenuta, resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
La convenuta, nel dare atto di aver avuto negli anni una media di 10 dipendenti, negava lo svolgimento di mansioni superiori, sostenendo che il ricorrente, al pari degli altri colleghi, si era occupato: di caricare l'impianto galvanico con gli articoli metallici da trattare, versando la cassetta ove sono contenuti nella bocca di ingresso dei buratti, per poi avviare il ciclo di lavorazione premendo l'apposito pulsante a bordo macchina;
di scaricare dal buratto, al termine della lavorazione, i pezzi trattati, asciugarli nell'apposita asciugatrice e riporli in una cassetta per consentire il loro ritiro. Concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente e testimonialmente, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Il ricorrente ha lavorato per la convenuta dal 15.11.2004 al 21.3.2022 con inquadramento inizialmente al 6° livello
CCNL metalmeccanici artigiani ed al 5° livello a decorrere dal 2012 e la qualifica di operaio addetto agli impianti e rivendica lo svolgimento di mansioni superiori (di 3°
o in subordine di 4° livello) a decorrere dal 2012.
Appartengono al 5° livello CCNL metalmeccanico artigiani “i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali dopo il tirocinio previsto dalla legge vigente o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro o di apprendistato” ed a titolo esemplificativo vi rientrano gli “addetti ai bagni galvanici” ovvero coloro che “eseguono operazioni di smaltatura completa nelle fasi su oggetti di metallo prezioso, con sede già predisposta” (v. ccnl in atti).
Al 3° livello CCNL, oggetto di rivendicazione in questa sede, appartengono i “lavoratori che oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nella prima alinea della declaratoria della 4° categoria, compiono con maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e personale competenza, operazioni su oggetti o apparati e attrezzature complessi che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi”, tra cui rientra, a titolo esemplificativo, il “compositore di bagni galvanici” ovvero colui che effettua
“miniature su metalli preziosi, intendendosi per miniature non già la semplice deposizione di smalto utilizzando sedi preparate, ma la realizzazione di smalti
(figure, animali, ecc) senza sede predisposta)” (v. CCNL in atti).
Rientrano invece nel 4° livello CCNL “i lavoratori che compiono a regola d'arte e secondo le prescrizioni ed indicazioni tecniche di lavorazione, tutti i lavori la cui specialità o complessità richiedono: adeguate cognizioni tecnico-pratiche, e conoscenze interpretative del disegno acquisite …”, tra cui, a titolo esemplificativo, (v. ccnl in atti).
Fatta questa premessa, il teste , Tes_1
dipendente della resistente dal 2004 e particolarmente attendibile in quanto indotto da entrambe le parti, ha ben descritto la mansione del ricorrente, riferendo che costui, al pari dei colleghi, faceva partire le macchine alla mattina, aspettava che il robot facesse il lavoro ed alla fine procedeva con il carico e lo scarico (v. dep. ). Tes_1
Il teste, molto semplicemente, ha dichiarato che il lavoro di tutti consiste nel “far partire le macchine alla mattina, premendo il pulsante e basta” (v. dep. ). Tes_1
L ha aggiunto che “i bagni di miscela Tes_1
sono già pronti”, per cui nessuno degli operai si occupa della miscela degli acidi o di altre componenti (v. dep. ). Tes_1
Per la manutenzione, invece c'è un elettricista, mentre i parametri delle macchine sono già impostati da un tecnico che viene da Milano, che viene chiamato appositamente qualora vi sia qualcosa da sistemare (v. dep. ). Tes_1
Qualora la macchina si blocchi viene chiamato il titolare, il quale la controlla e decide se c'è da chiamare il tecnico (v. dep. ). Tes_1
Il teste, pur avendo confermato di aver visto “il nome del ricorrente scritto come responsabile di produzione”, ha precisato di non avere un referente, dichiarando espressamente che “nessuno ce l'ha” e per qualsiasi cosa il riferimento è il titolare
(v. dep. ). Tes_1
Tali circostanze hanno trovato piena conferma nelle dichiarazioni del teste
[...]
, fratello dell e dipendente Tes_2 Tes_1
della resistente da 23 anni (v. dep.
[...]
). Tes_2
Sono quindi rimaste isolate le affermazioni del teste cognato del Testimone_3
ricorrente e dipendente della resistente dal
2007 al 2024, il quale, tuttavia, ha espressamente dichiarato di non aver lavorato quotidianamente insieme al Pt_1
operando su turni diversi: turno mattutino il ricorrente e pomeridiano il teste (v. dep. ). Testimone_4
Solo sporadicamente al teste è capitato di operare sul turno della mattina, ove vi fosse necessità di sostituire un collega assente (v. dep. Sutinder Pal Singh).
Secondo il , il cognato doveva Tes_3
gestire l'accensione di tutte le macchine o fare l'analisi del materiale, aggiungendo, all'occorrenza, prodotti chimici come solfato, cloruro o borico (v. dep. Tes_4
).
[...]
In ordine alle rotture delle macchine il teste ha comunque confermato che la manutenzione veniva effettuata da personale esterno ed il ricorrente poteva fare solo delle “piccole sistemazioni” se vi riusciva
(v. dep. ). Testimone_4
Infine, il teste ha definito il cognato come il “responsabile degli operai”, chiarendo tuttavia che “quando il legale rappresentante non era al lavoro, lasciava il telefono al ricorrente per rispondere al cliente e dire se il materiale era pronto o meno e quando sarebbe stato fornito” (v. dep. ). Testimone_4
In questo contesto, come già anticipato, le mansioni più qualificanti descritte dal teste sono rimaste isolate, laddove Tes_3
i due testi e (il primo Tes_1 Testimone_2
dei quali comune ad entrambe le parti) hanno univocamente attribuito al ricorrente mansioni molto più semplici, perfettamente aderenti al profilo professionale di inquadramento.
In definitiva, sulla base di tutti gli elementi emersi, deve concludersi per l'adeguatezza del livello di inquadramento del ricorrente e di conseguenza nessuna delle domande di cui al ricorso può essere accolta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 2248/23 R.G.
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in complessivi
€ 1.400,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Bergamo, 29 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini