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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/02/2025, n. 1890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1890 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G.49158 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario Caterina Silvana Cerenzia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al 11425 2024 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio degli Avv.ti Vittorio Colomba e Valentina Zanni,
con Studio in Modena, via Ferruccio Lamborghini n.81
◼ Indirizzo telematico
RICORRENTE
contro
Controparte_1 C.F._1
Contumace
CONVENUTA
OGGETTO: Mutuo
Conclusioni di parte ricorrente: “- accertare e dichiarare l'inadempimento della sig.ra alle obbligazioni Controparte_1 contrattuali assunte e, per effetto di ciò - condannare la sig.ra , c.f. Controparte_1
, residente in [...] al C.F._1
pagamento, in favore di della somma di € 10.801,92, come nelle premesse Controparte_2
meglio quantificata, oltre interessi legali dalla data di ciascuna cessione sino all'effettivo saldo.In ogni caso, con vittoria dei compensi di giudizio, oltre IVA e CPA”.
Svolgimento del processo:
Premesso in fatto:
-Che in data 06/08/2009, la IG.ra ha sottoscritto con un Controparte_1 CP_3
contratto di prestito finalizzato, erogato da Banca 24-7 S.p.A., con numero di contratto
1479199 e successivamente identificato con il rapporto n. 3158398, come da documentazione fornita;
-Che la IG.ra è risultata inadempiente rispetto alle obbligazioni contrattuali e CP_1
dichiarata decaduta dal beneficio del termine;
-Che il credito è stato successivamente ceduto ad e ulteriormente ad Controparte_4
con regolare notifica pubblica e comunicazione alla debitrice;
( cfr: docc.5-5 Controparte_2
bis);
-Che in data 18 ottobre 2018 ha dato notizia delle predetta cessione Controparte_5
mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italana ( cfr: doc.6) , mentre la CP_ cedente – ha pubblcato sul proprio sito internet le posizioni cedute : nello specifico, il numero del Cliente (6172810) e del rapporto (b3158398);
-Che il debito residuo ammonta a € 10.801,92 come dimostrato dall'estratto conto certificato ex art. 50 TUB;
Considerato altresì che:
-La documentazione prodotta dimostra la piena titolarità e legittimità del credito vantato da nei confronti della IG.ra ; Controparte_2 CP_1
Pag. 2 di 3 -La IG.ra non ha fornito prova contraria riguardo l'esistenza del debito né ha CP_1 contestato la legittimità delle cessioni del credito avvenute ed è rimasta contumace, nonostante la regolarità della notifica.
P. Q. M.
Visti gli articoli:
Art. 281 sexies c.p.c., che regola la procedura per la decisione sommaria in caso di non complessità della causa;
Art. 634 c.p.c. e giurisprudenza correlata riguardo la prova del credito in casi di contratti di finanziamento;
così provvede:
➢ Accerta e dichiarare l'inadempimento di IG.ra alle obbligazioni Controparte_1
contrattuali assunte.
➢ Condanna la IG.ra al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2
della somma di € 10.801,92, oltre interessi legali dalla data di ciascuna cessione fino all'effettivo saldo.
➢ Condanna la IG.ra al pagamento delle spese processuali, Controparte_1
quantificate in complessivi € 2.200,00, oltre IVA e CPA.
La presente sentenza, redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. è esecutiva per legge ed è conseguente al verbale di udienza che si dichiara chiuso alle ore 16:24
Roma, il 5 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
( Caterina Silvana Cerenzia)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario Caterina Silvana Cerenzia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al 11425 2024 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio degli Avv.ti Vittorio Colomba e Valentina Zanni,
con Studio in Modena, via Ferruccio Lamborghini n.81
◼ Indirizzo telematico
RICORRENTE
contro
Controparte_1 C.F._1
Contumace
CONVENUTA
OGGETTO: Mutuo
Conclusioni di parte ricorrente: “- accertare e dichiarare l'inadempimento della sig.ra alle obbligazioni Controparte_1 contrattuali assunte e, per effetto di ciò - condannare la sig.ra , c.f. Controparte_1
, residente in [...] al C.F._1
pagamento, in favore di della somma di € 10.801,92, come nelle premesse Controparte_2
meglio quantificata, oltre interessi legali dalla data di ciascuna cessione sino all'effettivo saldo.In ogni caso, con vittoria dei compensi di giudizio, oltre IVA e CPA”.
Svolgimento del processo:
Premesso in fatto:
-Che in data 06/08/2009, la IG.ra ha sottoscritto con un Controparte_1 CP_3
contratto di prestito finalizzato, erogato da Banca 24-7 S.p.A., con numero di contratto
1479199 e successivamente identificato con il rapporto n. 3158398, come da documentazione fornita;
-Che la IG.ra è risultata inadempiente rispetto alle obbligazioni contrattuali e CP_1
dichiarata decaduta dal beneficio del termine;
-Che il credito è stato successivamente ceduto ad e ulteriormente ad Controparte_4
con regolare notifica pubblica e comunicazione alla debitrice;
( cfr: docc.5-5 Controparte_2
bis);
-Che in data 18 ottobre 2018 ha dato notizia delle predetta cessione Controparte_5
mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italana ( cfr: doc.6) , mentre la CP_ cedente – ha pubblcato sul proprio sito internet le posizioni cedute : nello specifico, il numero del Cliente (6172810) e del rapporto (b3158398);
-Che il debito residuo ammonta a € 10.801,92 come dimostrato dall'estratto conto certificato ex art. 50 TUB;
Considerato altresì che:
-La documentazione prodotta dimostra la piena titolarità e legittimità del credito vantato da nei confronti della IG.ra ; Controparte_2 CP_1
Pag. 2 di 3 -La IG.ra non ha fornito prova contraria riguardo l'esistenza del debito né ha CP_1 contestato la legittimità delle cessioni del credito avvenute ed è rimasta contumace, nonostante la regolarità della notifica.
P. Q. M.
Visti gli articoli:
Art. 281 sexies c.p.c., che regola la procedura per la decisione sommaria in caso di non complessità della causa;
Art. 634 c.p.c. e giurisprudenza correlata riguardo la prova del credito in casi di contratti di finanziamento;
così provvede:
➢ Accerta e dichiarare l'inadempimento di IG.ra alle obbligazioni Controparte_1
contrattuali assunte.
➢ Condanna la IG.ra al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2
della somma di € 10.801,92, oltre interessi legali dalla data di ciascuna cessione fino all'effettivo saldo.
➢ Condanna la IG.ra al pagamento delle spese processuali, Controparte_1
quantificate in complessivi € 2.200,00, oltre IVA e CPA.
La presente sentenza, redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. è esecutiva per legge ed è conseguente al verbale di udienza che si dichiara chiuso alle ore 16:24
Roma, il 5 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
( Caterina Silvana Cerenzia)
Pag. 3 di 3