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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/11/2024, n. 1726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1726 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore
dott.ssa Susanna Zavaglia Componente
pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 2262 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avvocato BARALDI DONATELLA
RICORRENTE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avvocato ARENA FEDERICA PIA e CASELGRANDI FULVIA
RESISTENTE
pagina 1 di 13 e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come da note scritte in sostituzione
LLudienza del 13/11/2024
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Formigine (MO) in data 13/07/2019
e dalla loro unione sono nati i figli (in data 25/03/2021) e (in data Per_1 Per_2
15/01/2023).
2. Con ricorso del 03/05/2024 ha chiesto la separazione personale Parte_1
dal coniuge con addebito a carico di quest'ultimo.
3. Nel giudizio così radicato si è costituito il resistente, il quale ha chiesto la separazione personale dalla ricorrente con addebito a carico di quest'ultima.
4. All'esito LLudienza del 16/10/2024, il giudice ha rinviato all'udienza del
13/11/2024, da svolgersi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., onde consentire alle parti di addivenire a un accordo.
5. Le parti hanno successivamente raggiunto complessivo accordo e rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“I coniugi vivranno separati come di fatto già vivono, liberi di fissare la loro residenza ove riterranno opportuno, salvo le comunicazioni previste dall'art. 337-sexies c.c. e con obbligo di mantenere i loro futuri rapporti improntati al mutuo rispetto, a buona educazione e civile comportamento.
pagina 2 di 13 AFFIDAMENTO
I figli minori e sono affidati in modo condiviso a entrambi i Per_1 Per_2
genitori, al fine di consentir loro di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i collaterali materni e paterni;
i genitori dunque eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che riguardano i figli, quali quelle attinenti la salute, l'educazione e l'istruzione, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della prole.
I coniugi condivideranno altresì in uguale misura la responsabilità genitoriale sui minori e saranno pertanto corresponsabili della loro salute, della loro educazione,
della loro cura e custodia, nonché del loro andamento scolastico;
la responsabilità in ordine alle decisioni su questioni che attengono all'ordinaria amministrazione dei minori saranno assunte in via esclusiva dal genitore che in quel momento li ha con sé.
COLLOCAZIONE
I figli minori avranno collocazione prevalente presso la madre - con la quale manterranno la loro residenza anagrafica - a cui sarà pertanto assegnata la casa familiare (sita in Modena, via Morselli n. 107), di proprietà dei genitori della sig.ra con arredi e corredi ivi contenuti, nessuno escluso, e già rilasciata dal sig. Pt_1
che ha asportato tutti i beni di sua proprietà. CP_1
FREQUENTAZIONE
pagina 3 di 13 Fatto sempre salvo ogni differente ed ulteriore accordo che dovessero assumere i coniugi di volta in volta e di comune accordo, i genitori concordano il calendario di frequentazione e gestione della prole secondo lo schema che segue:
Settimana A) il padre terrà e il mercoledì ed il giovedì, in Per_1 Per_2
entrambe le giornate come segue: in periodo scolastico, il padre preleverà i figli all'uscita dalle rispettive scuole;
in periodo non scolastico, li preleverà al termine del centro estivo (se frequentato) oppure dalla casa della mamma alle ore 8.00; in tutti i casi, pernotterà da lui mentre, per il momento, dovrà essere Per_1 Per_2
riaccompagnato alla madre dopo cena alle ore 20.30.
Settimana B) il padre terr il mercoledì con pernotto) Per_1 Per_2 Per_1
dovrà essere riaccompagnato alla madre alle 20.30 dopo cena;
il fine Per_2
settimana dal venerdì (come sopra: in periodo scolastico prelevandoli a scuola e periodo non scolastico al centro estivo oppure alle ore 8.00 dalla mamma), sino alla domenica sera alle 20.30 pernotterà dal padre sia il venerdì che il sabato Per_1
notte, mentr , il venerdì sera dovrà essere riaccompagnato dalla madre alle Per_2
ore 20:30 dopo cena;
il padre lo andrà a riprendere sabato mattina alle ore 10.00 ed entrambi i figli staranno con lui sino alla domenica sera alle ore 20:30 quando li riporterà a casa dalla madre.
Da gennaio 2025, quando avrà compiuto almeno due anni, comincerà a Per_2
dormire dal padre il mercoledì notte di entrambe le settimane e da Pasqua 2025
(seconda decade di aprile) potrà dormire da lui anche il giovedì notte della settimana
A ed il venerdì notte della settimana B.
A questo punto i pernottamenti di entrambi i figli presso il padre saranno allineati.
pagina 4 di 13 L'introduzione del terzo pernottamento consecutivo nel weekend di competenza paterna (settimana B) è da rinviare a quando i figli saranno più grandi e lo valuteranno i genitori di comune accordo tenendo conto dello stato d'animo e delle reazioni dei figli;
ad oggi i genitori individuano come possibile momento per aggiungere il pernottamento della domenica sera, il primo weekend del padre nel mese di settembre 2026.
Quando sarà introdotto il pernottamento della domenica sera il padre, se periodo scolastico, porterà i figli a scuola il lunedì mattina, oppure al centro estivo o dalla mamma alle ore 8,00.
VACANZE DI NATALE
Per il Natale 2024- Capodanno 2025:
· 23-24/12 dicembre staranno con la madre;
· 25-26-27/12 con il padre, dormirà da lui entrambe le notti, mentre Per_1
rimarrà la notte del 25 dicembre e la sera del 26/12 alle ore 20.30 sarà Per_2
riportato a casa dalla madre;
il 27/12 il padre andrà a prendere alle ore Per_2
10.00 e alle ore 20.30 riporterà entrambi i figli alla madre.
· 28-29-30/12 con la madre
· 31 dicembre 1° gennaio 2025 con il papà (il 31 con pernotto di entrambi e il
1° gennai dovrà essere riportato alla madre alle 20.30) Per_2
Il 2 gennaio riprendono nido e materna, quindi calendario ordinario dal 2/01 al 5/01
con week end di spettanza materno
· 6 gennaio con la madre.
pagina 5 di 13 Per le vacanze di Natale 2025 - Capodanno ed Epifania 2026, i periodi di permanenza con la madre e con il padre saranno invertiti.
A partire da Natale 2026, il periodo di vacanza scolastica sarà equamente diviso come da prassi: con ciascun genitore metà delle loro vacanze scolastiche invernali,
alternando di anno in anno il giorno di Natale con uno e la Vigilia con l'altro; i restanti giorni verranno equamente divisi: con un genitore il periodo natalizio (23/12-31/12)
e con l'altro quello di Capodanno (31/12-06/01).
VACANZE DI PASQUA
I bambini trascorreranno la Domenica di Pasqua (con pernotto) e i tre giorni precedenti (con pernotto) con un genitore e Lunedì LLEL (dalle ore 10:00, con
“scambio” a Modena, comprensivo di pernottamento) e i tre giorni successivi (con pernotto) con l'altro. Altri accordi saranno sempre comunque salvi.
ALTRE FESTIVITA'
Il Patrono (31 gennaio), 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Ognissanti, Immacolata e relativi ponti (fermo restando accordo per tempi dei pernotti) saranno ripartite fra i genitori solo in base al principio di alternanza: se per il 31 gennaio, Patrono di San
Geminiano, saranno con il padre, il 25 aprile è trascorso con la madre, il 1° maggio con il padre, e così di seguito, tutti con pernottamento.
I COMPLEANNI DEI BAMBINI saranno trascorsi con ciascun genitore ad anni alterni;
tenuto conto che nel 2024 entrambi i bambini hanno trascorso il proprio compleanno con la madre, pertanto nel 2025 lo trascorreranno entrambi con il padre;
altri accordi fra i genitori saranno sempre possibili.
Nel giorno del COMPLEANNO DI CIASCUN GENITORE i bambini staranno con questo genitore dalla mattina (alle 8.00) al giorno dopo (quindi con pagina 6 di 13 pernottamento, ma questo non dovrà aggiungersi o ridurre quelli previsti, salvo diversi accordi.
VACANZE ESTIVE:
2025
Mamma 3 settimane + 1 settimana non consecutiva (prevedendo durante le 3
settimane un weekend di visita del padre con due pernottamenti)
Papà 1 settimana + 1 settimana, ovvero non consecutive.
Vacanze 2026
Mamma 3 settimane + 1 settimana non consecutiva (prevedendo durante le 3
settimane un weekend di visita del padre con due pernottamenti)
Papà: 1 settimana + 1 settimana + 1 settimana, ovvero non consecutive (una delle quali sarà trascorsa a Cervia).
Dal 2027: 3 settimane per entrambi i genitori di cui 2 consecutive e la terza non consecutiva e non frazionabile.
Resta inteso che la regola per entrambi i coniugi è che, tra un periodo vacanziero e l'altro (quando non consecutivo), dovranno intercorrere almeno sette giorni, così da garantire a ciascuno di essi di effettuare le proprie settimane di vacanza nonché
consentire ai bambini di stare con l'altro genitore un tempo adeguato.
La comunicazione dei rispettivi periodi di vacanza dovrà avvenire entro il 15 febbraio di ogni anno e la scelta prioritaria spetterà ad anni alterni all'uno e all'altro genitore.
In caso di disaccordo per i periodi di vacanza estiva, la madre deciderà negli anni dispari, il padre in quelli pari.
In tutte queste occasioni, la frequentazione ordinaria sarà sospesa e non ci saranno recuperi per l'altro genitore.
pagina 7 di 13 FREQUENTAZIONE CON NUOVI PARTNER
I genitori si impegnano a non frequentare altri partner quando hanno i figli presso di sé e ciò, almeno, per i primi due anni dalla pronuncia della separazione e concordando che possa avvenire solo dopo averne parlato tra di loro valutando che tale situazione non possa arrecare turbamento ai figli.
CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI
Il sig verserà alla moglie a titolo di contributo al mantenimento dei figli la CP_1
somma di euro 900,00 (€ 450,00 per ogni figlio) al mese da pagarsi il 1° giorno del mese mediante bonifico bancario, e ciò con decorrenza dal 1° luglio 2024 e rivalutazione istat da luglio 2025.
Il sig. verserà alla moglie entro il 30 novembre 2024 il conguaglio per il CP_1
mantenimento dei figli da luglio 2024 a novembre 2024 compreso, pari ad euro
3.300, tenuto conto che per i mesi da luglio ad ottobre 202 ha versato euro CP_1
300 al mese e nulla per il corrente mese di novembre.
Le parti concordano che la sig.r che percepisce per intero l'assegno unico Pt_1
da settembre 2023, continuerà a percepirlo in tale misura anche per il futuro e percepirà anche l'indennità di frequenza erogata in favore d ex L. 194/1992 Per_1
fino a quando il beneficio sarà erogato, con la precisazione che sia la revoca di quest'ultimo beneficio sia la fluttuazione LLassegno unico (in senso positivo o negativo, anche se futura) non muteranno l'assetto LLaccordo.
SPESE STRAORDINARIE:
Il padre contribuirà al 60% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli come da protocollo del Tribunale di Modena che di seguito si riporta:
pagina 8 di 13 spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, parchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c)
gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b)
spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
pagina 9 di 13 In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whats-app, e-mail, fax, ecc.)
dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
Le percentuali (60% per il padre e 40% madre) saranno calcolate al netto di tutti i bonus percepiti da entrambi i genitori e previa esibizione della documentazione attestante i bonus incassati.
Per le spese straordinarie arretrate relative alla scuola, tenuto conto dei rimborsi e contributi già incassati dai genitori (Tetrapack e Inps), il sig. deve un CP_1
conguaglio alla sig.r ari ad euro 801,00 che deve pagare entro e non oltre Pt_1
il giorno 16 novembre 2024.
AUTOVETTURE
I coniugi riconoscono e si danno reciprocamente atto che le rispettive autovetture sono e rimangono di esclusiva proprietà del coniuge intestatario, che si accolla in toto i costi e i rischi relativi alla circolazione ed assicurazione del mezzo, espressamente manlevando l'altro coniuge da ogni responsabilità od obbligazione a riguardo.
CONTO CORRENTE ED INVESTIMENTI COMUNI
I coniugi procederanno alla chiusura del conto corrente n. 000006124274 presso
Banca Fineco con liquidazione del capitale e degli eventuali interessi maturati al 50%
ciascuno e alla divisione, al netto delle spese di chiusura se previste, e suddivideranno pagina 10 di 13 tra loro, sempre al 50% ciascuno, gli investimenti presenti presso tale banca e dovranno dare impulso a tale chiusura e divisione entro e non oltre il corrente mese di novembre 2024.
I coniugi riconoscono e si danno reciprocamente atto che le interessenze di ognuno
(conti correnti, carte prepagate, carte di credito, fondi pensionistici, assicurazioni,
investimenti et similia) sono e rimangono di esclusiva spettanza del coniuge intestatario (o, se cointestatario con terzi, per la propria quota), espressamente manlevando l'altro coniuge da spese, eventuali rientri ed interessi nonché ogni altro ulteriore esborso ad essi legato.
RINUNCE:
La sig.r rinuncia alla domanda di addebito della separazione a carico del Pt_1
marito ed al contributo al proprio mantenimento formulata nel ricorso giudiziale.
Il sig. a sua volta rinuncia alla domanda di addebito della separazione a CP_1
carico della moglie.
I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che, con l'esatta esecuzione degli accordi patrimoniali sopra esposti, nulla richiedono né a titolo di contributo al proprio mantenimento né a titolo perequativo e/o compensativo.
Dichiarano altresì che con l'esecuzione degli accordi tutti previsti nel presente accordo non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro avendo qui definito ogni pregresso e attuale rapporto economico e patrimoniale afferente e/o conseguente al matrimonio, al regime patrimoniale prescelto e a qualsivoglia altro titolo, anche risarcitorio, ogni azione, eccezione, pretesa e/o rivalsa sin da ora rinunziata e rimossa.
SPESE LEGALI
Le spese legali si intendono integralmente compensate tra le parti.
pagina 11 di 13 Ordinarsi alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Formigine (MO), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
§
La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti LLart. 151 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dal tenore inequivoco delle difese delle parti.
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli minori.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata Parte_1
a MODENA (MO) il 27/05/1991) e nato a [...] Controparte_1
il 12/11/1989), che hanno contratto matrimonio in data 13/07/2019 a FORMIGINE
(MO), come risulta dall'atto n. 70, parte 2, serie C, anno 2019 del registro degli atti di matrimonio del Comune di FORMIGINE;
2. recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
3. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
pagina 12 di 13 limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FORMIGINE
per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
20/11/2024
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Eleonora Ramacciotti
IL PRESIDENTE
dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 13 di 13
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore
dott.ssa Susanna Zavaglia Componente
pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 2262 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avvocato BARALDI DONATELLA
RICORRENTE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avvocato ARENA FEDERICA PIA e CASELGRANDI FULVIA
RESISTENTE
pagina 1 di 13 e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come da note scritte in sostituzione
LLudienza del 13/11/2024
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Formigine (MO) in data 13/07/2019
e dalla loro unione sono nati i figli (in data 25/03/2021) e (in data Per_1 Per_2
15/01/2023).
2. Con ricorso del 03/05/2024 ha chiesto la separazione personale Parte_1
dal coniuge con addebito a carico di quest'ultimo.
3. Nel giudizio così radicato si è costituito il resistente, il quale ha chiesto la separazione personale dalla ricorrente con addebito a carico di quest'ultima.
4. All'esito LLudienza del 16/10/2024, il giudice ha rinviato all'udienza del
13/11/2024, da svolgersi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., onde consentire alle parti di addivenire a un accordo.
5. Le parti hanno successivamente raggiunto complessivo accordo e rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“I coniugi vivranno separati come di fatto già vivono, liberi di fissare la loro residenza ove riterranno opportuno, salvo le comunicazioni previste dall'art. 337-sexies c.c. e con obbligo di mantenere i loro futuri rapporti improntati al mutuo rispetto, a buona educazione e civile comportamento.
pagina 2 di 13 AFFIDAMENTO
I figli minori e sono affidati in modo condiviso a entrambi i Per_1 Per_2
genitori, al fine di consentir loro di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i collaterali materni e paterni;
i genitori dunque eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che riguardano i figli, quali quelle attinenti la salute, l'educazione e l'istruzione, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della prole.
I coniugi condivideranno altresì in uguale misura la responsabilità genitoriale sui minori e saranno pertanto corresponsabili della loro salute, della loro educazione,
della loro cura e custodia, nonché del loro andamento scolastico;
la responsabilità in ordine alle decisioni su questioni che attengono all'ordinaria amministrazione dei minori saranno assunte in via esclusiva dal genitore che in quel momento li ha con sé.
COLLOCAZIONE
I figli minori avranno collocazione prevalente presso la madre - con la quale manterranno la loro residenza anagrafica - a cui sarà pertanto assegnata la casa familiare (sita in Modena, via Morselli n. 107), di proprietà dei genitori della sig.ra con arredi e corredi ivi contenuti, nessuno escluso, e già rilasciata dal sig. Pt_1
che ha asportato tutti i beni di sua proprietà. CP_1
FREQUENTAZIONE
pagina 3 di 13 Fatto sempre salvo ogni differente ed ulteriore accordo che dovessero assumere i coniugi di volta in volta e di comune accordo, i genitori concordano il calendario di frequentazione e gestione della prole secondo lo schema che segue:
Settimana A) il padre terrà e il mercoledì ed il giovedì, in Per_1 Per_2
entrambe le giornate come segue: in periodo scolastico, il padre preleverà i figli all'uscita dalle rispettive scuole;
in periodo non scolastico, li preleverà al termine del centro estivo (se frequentato) oppure dalla casa della mamma alle ore 8.00; in tutti i casi, pernotterà da lui mentre, per il momento, dovrà essere Per_1 Per_2
riaccompagnato alla madre dopo cena alle ore 20.30.
Settimana B) il padre terr il mercoledì con pernotto) Per_1 Per_2 Per_1
dovrà essere riaccompagnato alla madre alle 20.30 dopo cena;
il fine Per_2
settimana dal venerdì (come sopra: in periodo scolastico prelevandoli a scuola e periodo non scolastico al centro estivo oppure alle ore 8.00 dalla mamma), sino alla domenica sera alle 20.30 pernotterà dal padre sia il venerdì che il sabato Per_1
notte, mentr , il venerdì sera dovrà essere riaccompagnato dalla madre alle Per_2
ore 20:30 dopo cena;
il padre lo andrà a riprendere sabato mattina alle ore 10.00 ed entrambi i figli staranno con lui sino alla domenica sera alle ore 20:30 quando li riporterà a casa dalla madre.
Da gennaio 2025, quando avrà compiuto almeno due anni, comincerà a Per_2
dormire dal padre il mercoledì notte di entrambe le settimane e da Pasqua 2025
(seconda decade di aprile) potrà dormire da lui anche il giovedì notte della settimana
A ed il venerdì notte della settimana B.
A questo punto i pernottamenti di entrambi i figli presso il padre saranno allineati.
pagina 4 di 13 L'introduzione del terzo pernottamento consecutivo nel weekend di competenza paterna (settimana B) è da rinviare a quando i figli saranno più grandi e lo valuteranno i genitori di comune accordo tenendo conto dello stato d'animo e delle reazioni dei figli;
ad oggi i genitori individuano come possibile momento per aggiungere il pernottamento della domenica sera, il primo weekend del padre nel mese di settembre 2026.
Quando sarà introdotto il pernottamento della domenica sera il padre, se periodo scolastico, porterà i figli a scuola il lunedì mattina, oppure al centro estivo o dalla mamma alle ore 8,00.
VACANZE DI NATALE
Per il Natale 2024- Capodanno 2025:
· 23-24/12 dicembre staranno con la madre;
· 25-26-27/12 con il padre, dormirà da lui entrambe le notti, mentre Per_1
rimarrà la notte del 25 dicembre e la sera del 26/12 alle ore 20.30 sarà Per_2
riportato a casa dalla madre;
il 27/12 il padre andrà a prendere alle ore Per_2
10.00 e alle ore 20.30 riporterà entrambi i figli alla madre.
· 28-29-30/12 con la madre
· 31 dicembre 1° gennaio 2025 con il papà (il 31 con pernotto di entrambi e il
1° gennai dovrà essere riportato alla madre alle 20.30) Per_2
Il 2 gennaio riprendono nido e materna, quindi calendario ordinario dal 2/01 al 5/01
con week end di spettanza materno
· 6 gennaio con la madre.
pagina 5 di 13 Per le vacanze di Natale 2025 - Capodanno ed Epifania 2026, i periodi di permanenza con la madre e con il padre saranno invertiti.
A partire da Natale 2026, il periodo di vacanza scolastica sarà equamente diviso come da prassi: con ciascun genitore metà delle loro vacanze scolastiche invernali,
alternando di anno in anno il giorno di Natale con uno e la Vigilia con l'altro; i restanti giorni verranno equamente divisi: con un genitore il periodo natalizio (23/12-31/12)
e con l'altro quello di Capodanno (31/12-06/01).
VACANZE DI PASQUA
I bambini trascorreranno la Domenica di Pasqua (con pernotto) e i tre giorni precedenti (con pernotto) con un genitore e Lunedì LLEL (dalle ore 10:00, con
“scambio” a Modena, comprensivo di pernottamento) e i tre giorni successivi (con pernotto) con l'altro. Altri accordi saranno sempre comunque salvi.
ALTRE FESTIVITA'
Il Patrono (31 gennaio), 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Ognissanti, Immacolata e relativi ponti (fermo restando accordo per tempi dei pernotti) saranno ripartite fra i genitori solo in base al principio di alternanza: se per il 31 gennaio, Patrono di San
Geminiano, saranno con il padre, il 25 aprile è trascorso con la madre, il 1° maggio con il padre, e così di seguito, tutti con pernottamento.
I COMPLEANNI DEI BAMBINI saranno trascorsi con ciascun genitore ad anni alterni;
tenuto conto che nel 2024 entrambi i bambini hanno trascorso il proprio compleanno con la madre, pertanto nel 2025 lo trascorreranno entrambi con il padre;
altri accordi fra i genitori saranno sempre possibili.
Nel giorno del COMPLEANNO DI CIASCUN GENITORE i bambini staranno con questo genitore dalla mattina (alle 8.00) al giorno dopo (quindi con pagina 6 di 13 pernottamento, ma questo non dovrà aggiungersi o ridurre quelli previsti, salvo diversi accordi.
VACANZE ESTIVE:
2025
Mamma 3 settimane + 1 settimana non consecutiva (prevedendo durante le 3
settimane un weekend di visita del padre con due pernottamenti)
Papà 1 settimana + 1 settimana, ovvero non consecutive.
Vacanze 2026
Mamma 3 settimane + 1 settimana non consecutiva (prevedendo durante le 3
settimane un weekend di visita del padre con due pernottamenti)
Papà: 1 settimana + 1 settimana + 1 settimana, ovvero non consecutive (una delle quali sarà trascorsa a Cervia).
Dal 2027: 3 settimane per entrambi i genitori di cui 2 consecutive e la terza non consecutiva e non frazionabile.
Resta inteso che la regola per entrambi i coniugi è che, tra un periodo vacanziero e l'altro (quando non consecutivo), dovranno intercorrere almeno sette giorni, così da garantire a ciascuno di essi di effettuare le proprie settimane di vacanza nonché
consentire ai bambini di stare con l'altro genitore un tempo adeguato.
La comunicazione dei rispettivi periodi di vacanza dovrà avvenire entro il 15 febbraio di ogni anno e la scelta prioritaria spetterà ad anni alterni all'uno e all'altro genitore.
In caso di disaccordo per i periodi di vacanza estiva, la madre deciderà negli anni dispari, il padre in quelli pari.
In tutte queste occasioni, la frequentazione ordinaria sarà sospesa e non ci saranno recuperi per l'altro genitore.
pagina 7 di 13 FREQUENTAZIONE CON NUOVI PARTNER
I genitori si impegnano a non frequentare altri partner quando hanno i figli presso di sé e ciò, almeno, per i primi due anni dalla pronuncia della separazione e concordando che possa avvenire solo dopo averne parlato tra di loro valutando che tale situazione non possa arrecare turbamento ai figli.
CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI
Il sig verserà alla moglie a titolo di contributo al mantenimento dei figli la CP_1
somma di euro 900,00 (€ 450,00 per ogni figlio) al mese da pagarsi il 1° giorno del mese mediante bonifico bancario, e ciò con decorrenza dal 1° luglio 2024 e rivalutazione istat da luglio 2025.
Il sig. verserà alla moglie entro il 30 novembre 2024 il conguaglio per il CP_1
mantenimento dei figli da luglio 2024 a novembre 2024 compreso, pari ad euro
3.300, tenuto conto che per i mesi da luglio ad ottobre 202 ha versato euro CP_1
300 al mese e nulla per il corrente mese di novembre.
Le parti concordano che la sig.r che percepisce per intero l'assegno unico Pt_1
da settembre 2023, continuerà a percepirlo in tale misura anche per il futuro e percepirà anche l'indennità di frequenza erogata in favore d ex L. 194/1992 Per_1
fino a quando il beneficio sarà erogato, con la precisazione che sia la revoca di quest'ultimo beneficio sia la fluttuazione LLassegno unico (in senso positivo o negativo, anche se futura) non muteranno l'assetto LLaccordo.
SPESE STRAORDINARIE:
Il padre contribuirà al 60% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli come da protocollo del Tribunale di Modena che di seguito si riporta:
pagina 8 di 13 spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, parchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c)
gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b)
spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
pagina 9 di 13 In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whats-app, e-mail, fax, ecc.)
dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
Le percentuali (60% per il padre e 40% madre) saranno calcolate al netto di tutti i bonus percepiti da entrambi i genitori e previa esibizione della documentazione attestante i bonus incassati.
Per le spese straordinarie arretrate relative alla scuola, tenuto conto dei rimborsi e contributi già incassati dai genitori (Tetrapack e Inps), il sig. deve un CP_1
conguaglio alla sig.r ari ad euro 801,00 che deve pagare entro e non oltre Pt_1
il giorno 16 novembre 2024.
AUTOVETTURE
I coniugi riconoscono e si danno reciprocamente atto che le rispettive autovetture sono e rimangono di esclusiva proprietà del coniuge intestatario, che si accolla in toto i costi e i rischi relativi alla circolazione ed assicurazione del mezzo, espressamente manlevando l'altro coniuge da ogni responsabilità od obbligazione a riguardo.
CONTO CORRENTE ED INVESTIMENTI COMUNI
I coniugi procederanno alla chiusura del conto corrente n. 000006124274 presso
Banca Fineco con liquidazione del capitale e degli eventuali interessi maturati al 50%
ciascuno e alla divisione, al netto delle spese di chiusura se previste, e suddivideranno pagina 10 di 13 tra loro, sempre al 50% ciascuno, gli investimenti presenti presso tale banca e dovranno dare impulso a tale chiusura e divisione entro e non oltre il corrente mese di novembre 2024.
I coniugi riconoscono e si danno reciprocamente atto che le interessenze di ognuno
(conti correnti, carte prepagate, carte di credito, fondi pensionistici, assicurazioni,
investimenti et similia) sono e rimangono di esclusiva spettanza del coniuge intestatario (o, se cointestatario con terzi, per la propria quota), espressamente manlevando l'altro coniuge da spese, eventuali rientri ed interessi nonché ogni altro ulteriore esborso ad essi legato.
RINUNCE:
La sig.r rinuncia alla domanda di addebito della separazione a carico del Pt_1
marito ed al contributo al proprio mantenimento formulata nel ricorso giudiziale.
Il sig. a sua volta rinuncia alla domanda di addebito della separazione a CP_1
carico della moglie.
I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che, con l'esatta esecuzione degli accordi patrimoniali sopra esposti, nulla richiedono né a titolo di contributo al proprio mantenimento né a titolo perequativo e/o compensativo.
Dichiarano altresì che con l'esecuzione degli accordi tutti previsti nel presente accordo non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro avendo qui definito ogni pregresso e attuale rapporto economico e patrimoniale afferente e/o conseguente al matrimonio, al regime patrimoniale prescelto e a qualsivoglia altro titolo, anche risarcitorio, ogni azione, eccezione, pretesa e/o rivalsa sin da ora rinunziata e rimossa.
SPESE LEGALI
Le spese legali si intendono integralmente compensate tra le parti.
pagina 11 di 13 Ordinarsi alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Formigine (MO), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
§
La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti LLart. 151 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dal tenore inequivoco delle difese delle parti.
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli minori.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata Parte_1
a MODENA (MO) il 27/05/1991) e nato a [...] Controparte_1
il 12/11/1989), che hanno contratto matrimonio in data 13/07/2019 a FORMIGINE
(MO), come risulta dall'atto n. 70, parte 2, serie C, anno 2019 del registro degli atti di matrimonio del Comune di FORMIGINE;
2. recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
3. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
pagina 12 di 13 limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FORMIGINE
per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
20/11/2024
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Eleonora Ramacciotti
IL PRESIDENTE
dott. Riccardo Di Pasquale
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