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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 21/05/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 222/2024
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice, Barbara Previati, all'esito della udienza a trattazione cartolare ex art.127 ter cpc del 13.05.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 222/2024 avente per oggetto “opposizione avviso di addebito” promossa da:
, in persona del commissario Parte_1 liquidatore e legale rappresentante pro tempore, difeso dall'avv. Gianluca PESCOLLA
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, difeso dall' avv. Antonella TESTA
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione depositato in data 4.03.2024, la Parte_1
adiva il Tribunale di Campobasso, in funzione di Giudice del Lavoro,
[...] al fine di ottenere, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la declaratoria di annullamento dell'avviso di addebito n. 32720230000979959000/2024, notificatole in data 24.01.2024, con il quale l richiedeva il pagamento di € 417.206,53 a titolo di contributi, sanzioni, somme CP_1
aggiuntive, interessi e spese a fronte di omissioni contributive relative al marzo 2023, per le seguenti voci: pagina 1 di 6 ➢ C.P.D.E.L. - estituzione contributi sospesi per eventi calamitosi CP_2
• 8971 – restituzione contributi sospesi per eventi calamitosi (competenza 2023 -03);
• 8974 – sanzioni per omissioni (competenza 2023-03)
➢ C.P.D.E.L. - DUF- contributi obbligatori pensionistici
• 8984 – contributi obbligatori pensionistici (competenza 2023 -03)
➢ I.N.A.D.E.L. - DUF- Restituzione contributi sospesi per eventi calamitosi
• 8971 – restituzione contributi sospesi per eventi calamitosi (competenza 2023 -03);
• 8974 – sanzioni per omissioni (competenza 2023-03)
➢ I.N.A.D.E.L. - DUF- contributi obbligatori pensionistici
• 8984 – contributi obbligatori pensionistici (competenza 2023 -03).
Parte ricorrente contestava la debenza delle somme portate dall'impugnato avviso di addebito e la loro imputazione al periodo indicato, precisando che:
- la L.R. n. 6 del 24.03.2011 aveva disposto la soppressione delle UN Montane del territorio regionale e la nomina per ciascuna di esse di un Commissario liquidatore;
- la UN MO del Fortore Molisano veniva conseguentemente soppressa e posta in liquidazione, con progressiva dismissione del personale:
- l'ultima dipendente veniva posta in quiescenza nel mese di luglio 2022 e, dunque, in CP_ assenza di dipendenti, la contribuzione richiesta dall' con riferimento al periodo indicato nell'avviso di addebito impugnato (marzo 2023) non era dovuta.
La UN MO ricorrente eccepiva, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione dei contributi richiesti.
Costituendosi in giudizio, l evidenziava che il riferimento temporale al mese di marzo CP_1
2023, rispetto alle somme richieste con l'impugnato avviso di addebito, era frutto della trasposizione dell'Estratto Conto del 19.09.2023, e che le somme richieste si riferivano, all'evidenza, al debito contributivo residuo della UN MO del Fortore Molisano per il periodo 2002/200 e non versato, in dipendenza del sisma del Parte_2
2002, per un totale di euro 417.206,53.
Deduceva che in relazione all'indicata posizione l , all'epoca titolare della posizione Pt_3 creditoria, aveva già agito in via monitoria nei confronti della , Parte_1 ottenendo dal Tribunale di Campobasso l'emissione del D.I. n. 131/2011, notificato il
16.03.2011, mai opposto e perciò divenuto esecutivo, cui era seguito, in data 10.07.2018, atto di precetto.
pagina 2 di 6 Rilevava l resistente che sia l'Estratto Conto inviato che l'avviso di addebito, CP_1 ritualmente notificato, contenevano l'indicazione del debito residuo per sorte capitale all'esito di pagamenti nelle more intervenuti;
sosteneva, dunque, che, in ragione della natura giudiziale del titolo esecutivo sotteso alla pretesa creditoria portata dall'impugnato avviso di addebito -e della conseguente applicazione del termine decennale di prescrizione- nessuna prescrizione si era determinata dalla notifica del titolo esecutivo in data 16.03.2011 alla notifica dell'avviso di addebito del 24.01.2024, visti gli atti interruttivi intermedi menzionati, evidenziando che erano altresì dovute le sanzioni per ritardato pagamento dei contributi incluse nell'avviso di addebito.
Concludeva chiedendo la conferma integrale dell'avviso di addebito così emesso, di cui euro
256.913,20 per contributi e Cassa INADEL ed euro 160.289,22 per sanzioni di CP_3 cui alla Legge n.388/2000; in via subordinata, chiedeva di confermare l'avviso di addebito per l'importo complessivo, dovuto a titolo di contributi, pari ad euro 256.913,20 (debito residuo rispetto ad euro 452.971,82 indicato nel D.I.), oltre interessi e rivalutazione.
La causa, di natura documentale, è stata istruita con i documenti allegati dalle parti.
___________
L'opposizione va parzialmente accolta.
1.Il primo motivo di opposizione articolato dall'opponente attiene alla carente specificazione del credito indicato nell'AVA, sul presupposto che non sarebbe comprensibile il motivo per il quale “l'ente avrebbe omesso il versamento contributivo per il periodo marzo 2023, se l'ultimo dipendente in forza allo stesso era stato posto in quiescenza nel luglio dell'anno precedente
(2022)”; rileva quindi l'opponente che dall' “elencazione non si riesca a comprendere per quali dipendenti vi sarebbe stata l'omissione contributiva, se non che la stessa è stata riferita al periodo di marzo 2023” e aggiunge che “a quella data la UN MO non aveva più personale alle proprie dipendenze, non essendo quindi tenuta a versare alcuna contribuzione all'Ente previdenziale”.
Tale motivo di opposizione si sostanzia -ed è quindi riconducibile- ad una carenza di motivazione dell'AVA. Trattandosi, quindi, di vizio di forma, sotto questo profilo l'iniziativa processuale va qualificata alla stregua di opposizione agli atti esecutivi (617 c.p.c.) che, in quanto tale, doveva essere proposta entro i 20 gg. successivi alla notificazione dell'avviso di addebito, pacificamente avvenuta il 24.01.2024, mentre il ricorso è stato pagina 3 di 6 depositato solo in data 4.03.2024. Pertanto, le relative censure devono giudicarsi inammissibili.
Per di più, appare opportuno precisare che un eventuale vizio formale dell'avviso di addebito comporta soltanto l'impossibilità per l'Istituto di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (Cass. Civ., sez. lav., 23/02/2016, n. 3486), espressamente richiesto dall' . CP_1
Si segnala, in ogni caso, che non vi sono dubbi su quale fosse il credito azionato dall' CP_1
nel menzionato avviso di addebito, vista la causale del credito indicata, consistente nella restituzione di contributi sospesi per eventi calamitosi, già richiesta in precedenza ed anche
“riscontrata” dalla UN con le note del 10.07.2018 (in risposta al precetto) e del
9.10.2023 (in risposta alla richiesta di pagamento “bonaria” con comunicazione dell'Estratto conto contributivo), entrambe depositate dall' . CP_1
2. Venendo quindi alla verifica della debenza e della quantificazione delle somme richieste, si osserva che, come comprovato in termini documentali dall' , la pretesa creditoria portata CP_1 dall'impugnato avviso deriva dal titolo -di natura giudiziale- costituito dal D.I. n. 131/2011, emesso in favore dall' per euro 452.971,82 ai danni della UN MO, Pt_3
ritualmente notificato in data 16.03.2011, non opposto e quindi divenuto definitivo ed esecutivo;
tale D.I. si fondava su un credito dell' (cui oggi è subentrato l ) per Pt_3 CP_1
contributi non versati dalla UN in dipendenza della normativa emergenziale post sisma
2002, che risultavano invece dovuti, e che quindi l aveva richiesto e recuperato, Pt_3
attivando la procedura monitoria indicata.
Successivamente, veniva notificato alla UN MO atto di precetto in data
10.07.2018, pure riscontrato dall'opponente con nota in pari data (cfr. allegati depositati da parte resistente), in cui era intimato il pagamento di euro 285.000,15 per sorte contributiva.
Seguiva l'inoltro, da parte dell' alla UN, dell'Estratto Conto contributivo in data CP_1
9.10.2023, riscontrato dalla UN MO in pari data, con cui si richiedeva il pagamento, sempre per la stessa causale, dei contributi, pari ad euro 227.287,68 per CP_3
e ad euro 29.625,52 per CASSA INADEL, oltre sanzioni ed interessi per complessivi
[...] euro 409.066,84 e, da ultimo, l'avviso di addebito oggi opposto, emesso per le stesse somme.
pagina 4 di 6 Pertanto: per quanto concerne le somme richieste a titolo di contributi, nella misura complessiva di 256.913,20 (euro 227.287,68 per CASSA CPDEL ed euro 29.625,52 per
CASSA INADEL), tali importi non risultano prescritti.
Infatti: il termine prescrizionale deve essere computato in 10 anni, ai sensi dell'articolo 2953 del codice civile, applicabile in ragione del fatto che era intervenuto un titolo giudiziale divenuto definitivo (ossia il D.I. n. 131/2011, non opposto); il dies a quo del decorso del termine decennale di prescrizione va individuato nella data di notifica del D.I. n.
131/2011, avvenuta, come rilevato, in data 16.03.2011; successivamente, in data 10.07.2018,
è stato notificato il precetto per euro 285.000,15 (quanto a sorte contributiva dovuta) e, da ultimo, l'estratto conto contributivo, con richiesta di pagamento, riscontrato dalla UN il
9.10.2023, e l'avviso di addebito, notificato il 24.01.2024, atti che hanno interrotto il decorso del termine decennale prescrizionale.
Risultano invece prescritti gli importi richiesti con l'impugnato avviso di addebito a titolo di sanzioni;
invero, per condivisibile giurisprudenza, dell'obbligazione principale e deve essere assoggettato allo stesso termine prescrizionale.
Ovvero, il rapporto di accessorietà e dipendenza funzionale tra debito contributivo e somme dovute per omesso o ritardato pagamento fa sì che il credito per le somme aggiuntive si origini de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione e segue lo stesso regime prescrizionale delle omissioni contributive>> (Corte appello Roma sez. lav., 02/02/2018, n.310; Cass. SS.UU. sent. n. 5076 del 2015; Cass. sent. n. 9054 del 2004; Cass. sent. n. 2620 del 2012).
Le somme richieste per sanzioni non erano infatti “ricomprese” nella pretesa monitoria azionata dall' e non erano quindi inglobate nel decreto ingiuntivo n. 131/2011; Pt_3
neppure erano state oggetto del successivo atto di precetto del 2018, né risulta che siano stati comunicati o notificati atti -aventi valenza interruttiva della prescrizione- in cui era richiesto dall il pagamento di somme a titolo di sanzioni prima del 2023 e del 2024: di CP_1
conseguenza, le somme computate a titolo di sanzioni non risultano dovute perché prescritte.
Sulla scorta delle esposte argomentazioni, va accertata come dovuta la minor somma di euro
256.913,20, oltre interessi e rivalutazione.
3. In ragione del parziale accoglimento dell'opposizione, tenuto conto della reciproca soccombenza e della rilevante riduzione della pretesa creditoria portata dall'impugnato avviso, si ritiene congruo compensare le spese di lite nella misura della metà, mentre la parte residua va posta a carico di parte opponente nella misura liquidata in dispositivo.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione rigettata, così dispone:
1) In parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara dovuta dall'opponente, in favore dell , la somma di euro 256.913,20 a titolo di “restituzione contributi sospesi per CP_1 eventi calamitosi” di cui all'avviso di addebito n. 32720230000979959000/2024, oltre interessi e rivalutazione, mentre dichiara non dovuti i residui importi richiesti per sanzioni, perché prescritti;
2) Compensa per metà le spese di lite e condanna la UN MO al pagamento in favore dell' delle spese residue, che liquida in detta proporzione in euro 3.000,00 CP_1
per compensi, oltre IVA, CPA come per legge e rimborso forfettario del 15%.
Campobasso, 21 maggio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice, Barbara Previati, all'esito della udienza a trattazione cartolare ex art.127 ter cpc del 13.05.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 222/2024 avente per oggetto “opposizione avviso di addebito” promossa da:
, in persona del commissario Parte_1 liquidatore e legale rappresentante pro tempore, difeso dall'avv. Gianluca PESCOLLA
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, difeso dall' avv. Antonella TESTA
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione depositato in data 4.03.2024, la Parte_1
adiva il Tribunale di Campobasso, in funzione di Giudice del Lavoro,
[...] al fine di ottenere, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la declaratoria di annullamento dell'avviso di addebito n. 32720230000979959000/2024, notificatole in data 24.01.2024, con il quale l richiedeva il pagamento di € 417.206,53 a titolo di contributi, sanzioni, somme CP_1
aggiuntive, interessi e spese a fronte di omissioni contributive relative al marzo 2023, per le seguenti voci: pagina 1 di 6 ➢ C.P.D.E.L. - estituzione contributi sospesi per eventi calamitosi CP_2
• 8971 – restituzione contributi sospesi per eventi calamitosi (competenza 2023 -03);
• 8974 – sanzioni per omissioni (competenza 2023-03)
➢ C.P.D.E.L. - DUF- contributi obbligatori pensionistici
• 8984 – contributi obbligatori pensionistici (competenza 2023 -03)
➢ I.N.A.D.E.L. - DUF- Restituzione contributi sospesi per eventi calamitosi
• 8971 – restituzione contributi sospesi per eventi calamitosi (competenza 2023 -03);
• 8974 – sanzioni per omissioni (competenza 2023-03)
➢ I.N.A.D.E.L. - DUF- contributi obbligatori pensionistici
• 8984 – contributi obbligatori pensionistici (competenza 2023 -03).
Parte ricorrente contestava la debenza delle somme portate dall'impugnato avviso di addebito e la loro imputazione al periodo indicato, precisando che:
- la L.R. n. 6 del 24.03.2011 aveva disposto la soppressione delle UN Montane del territorio regionale e la nomina per ciascuna di esse di un Commissario liquidatore;
- la UN MO del Fortore Molisano veniva conseguentemente soppressa e posta in liquidazione, con progressiva dismissione del personale:
- l'ultima dipendente veniva posta in quiescenza nel mese di luglio 2022 e, dunque, in CP_ assenza di dipendenti, la contribuzione richiesta dall' con riferimento al periodo indicato nell'avviso di addebito impugnato (marzo 2023) non era dovuta.
La UN MO ricorrente eccepiva, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione dei contributi richiesti.
Costituendosi in giudizio, l evidenziava che il riferimento temporale al mese di marzo CP_1
2023, rispetto alle somme richieste con l'impugnato avviso di addebito, era frutto della trasposizione dell'Estratto Conto del 19.09.2023, e che le somme richieste si riferivano, all'evidenza, al debito contributivo residuo della UN MO del Fortore Molisano per il periodo 2002/200 e non versato, in dipendenza del sisma del Parte_2
2002, per un totale di euro 417.206,53.
Deduceva che in relazione all'indicata posizione l , all'epoca titolare della posizione Pt_3 creditoria, aveva già agito in via monitoria nei confronti della , Parte_1 ottenendo dal Tribunale di Campobasso l'emissione del D.I. n. 131/2011, notificato il
16.03.2011, mai opposto e perciò divenuto esecutivo, cui era seguito, in data 10.07.2018, atto di precetto.
pagina 2 di 6 Rilevava l resistente che sia l'Estratto Conto inviato che l'avviso di addebito, CP_1 ritualmente notificato, contenevano l'indicazione del debito residuo per sorte capitale all'esito di pagamenti nelle more intervenuti;
sosteneva, dunque, che, in ragione della natura giudiziale del titolo esecutivo sotteso alla pretesa creditoria portata dall'impugnato avviso di addebito -e della conseguente applicazione del termine decennale di prescrizione- nessuna prescrizione si era determinata dalla notifica del titolo esecutivo in data 16.03.2011 alla notifica dell'avviso di addebito del 24.01.2024, visti gli atti interruttivi intermedi menzionati, evidenziando che erano altresì dovute le sanzioni per ritardato pagamento dei contributi incluse nell'avviso di addebito.
Concludeva chiedendo la conferma integrale dell'avviso di addebito così emesso, di cui euro
256.913,20 per contributi e Cassa INADEL ed euro 160.289,22 per sanzioni di CP_3 cui alla Legge n.388/2000; in via subordinata, chiedeva di confermare l'avviso di addebito per l'importo complessivo, dovuto a titolo di contributi, pari ad euro 256.913,20 (debito residuo rispetto ad euro 452.971,82 indicato nel D.I.), oltre interessi e rivalutazione.
La causa, di natura documentale, è stata istruita con i documenti allegati dalle parti.
___________
L'opposizione va parzialmente accolta.
1.Il primo motivo di opposizione articolato dall'opponente attiene alla carente specificazione del credito indicato nell'AVA, sul presupposto che non sarebbe comprensibile il motivo per il quale “l'ente avrebbe omesso il versamento contributivo per il periodo marzo 2023, se l'ultimo dipendente in forza allo stesso era stato posto in quiescenza nel luglio dell'anno precedente
(2022)”; rileva quindi l'opponente che dall' “elencazione non si riesca a comprendere per quali dipendenti vi sarebbe stata l'omissione contributiva, se non che la stessa è stata riferita al periodo di marzo 2023” e aggiunge che “a quella data la UN MO non aveva più personale alle proprie dipendenze, non essendo quindi tenuta a versare alcuna contribuzione all'Ente previdenziale”.
Tale motivo di opposizione si sostanzia -ed è quindi riconducibile- ad una carenza di motivazione dell'AVA. Trattandosi, quindi, di vizio di forma, sotto questo profilo l'iniziativa processuale va qualificata alla stregua di opposizione agli atti esecutivi (617 c.p.c.) che, in quanto tale, doveva essere proposta entro i 20 gg. successivi alla notificazione dell'avviso di addebito, pacificamente avvenuta il 24.01.2024, mentre il ricorso è stato pagina 3 di 6 depositato solo in data 4.03.2024. Pertanto, le relative censure devono giudicarsi inammissibili.
Per di più, appare opportuno precisare che un eventuale vizio formale dell'avviso di addebito comporta soltanto l'impossibilità per l'Istituto di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (Cass. Civ., sez. lav., 23/02/2016, n. 3486), espressamente richiesto dall' . CP_1
Si segnala, in ogni caso, che non vi sono dubbi su quale fosse il credito azionato dall' CP_1
nel menzionato avviso di addebito, vista la causale del credito indicata, consistente nella restituzione di contributi sospesi per eventi calamitosi, già richiesta in precedenza ed anche
“riscontrata” dalla UN con le note del 10.07.2018 (in risposta al precetto) e del
9.10.2023 (in risposta alla richiesta di pagamento “bonaria” con comunicazione dell'Estratto conto contributivo), entrambe depositate dall' . CP_1
2. Venendo quindi alla verifica della debenza e della quantificazione delle somme richieste, si osserva che, come comprovato in termini documentali dall' , la pretesa creditoria portata CP_1 dall'impugnato avviso deriva dal titolo -di natura giudiziale- costituito dal D.I. n. 131/2011, emesso in favore dall' per euro 452.971,82 ai danni della UN MO, Pt_3
ritualmente notificato in data 16.03.2011, non opposto e quindi divenuto definitivo ed esecutivo;
tale D.I. si fondava su un credito dell' (cui oggi è subentrato l ) per Pt_3 CP_1
contributi non versati dalla UN in dipendenza della normativa emergenziale post sisma
2002, che risultavano invece dovuti, e che quindi l aveva richiesto e recuperato, Pt_3
attivando la procedura monitoria indicata.
Successivamente, veniva notificato alla UN MO atto di precetto in data
10.07.2018, pure riscontrato dall'opponente con nota in pari data (cfr. allegati depositati da parte resistente), in cui era intimato il pagamento di euro 285.000,15 per sorte contributiva.
Seguiva l'inoltro, da parte dell' alla UN, dell'Estratto Conto contributivo in data CP_1
9.10.2023, riscontrato dalla UN MO in pari data, con cui si richiedeva il pagamento, sempre per la stessa causale, dei contributi, pari ad euro 227.287,68 per CP_3
e ad euro 29.625,52 per CASSA INADEL, oltre sanzioni ed interessi per complessivi
[...] euro 409.066,84 e, da ultimo, l'avviso di addebito oggi opposto, emesso per le stesse somme.
pagina 4 di 6 Pertanto: per quanto concerne le somme richieste a titolo di contributi, nella misura complessiva di 256.913,20 (euro 227.287,68 per CASSA CPDEL ed euro 29.625,52 per
CASSA INADEL), tali importi non risultano prescritti.
Infatti: il termine prescrizionale deve essere computato in 10 anni, ai sensi dell'articolo 2953 del codice civile, applicabile in ragione del fatto che era intervenuto un titolo giudiziale divenuto definitivo (ossia il D.I. n. 131/2011, non opposto); il dies a quo del decorso del termine decennale di prescrizione va individuato nella data di notifica del D.I. n.
131/2011, avvenuta, come rilevato, in data 16.03.2011; successivamente, in data 10.07.2018,
è stato notificato il precetto per euro 285.000,15 (quanto a sorte contributiva dovuta) e, da ultimo, l'estratto conto contributivo, con richiesta di pagamento, riscontrato dalla UN il
9.10.2023, e l'avviso di addebito, notificato il 24.01.2024, atti che hanno interrotto il decorso del termine decennale prescrizionale.
Risultano invece prescritti gli importi richiesti con l'impugnato avviso di addebito a titolo di sanzioni;
invero, per condivisibile giurisprudenza, dell'obbligazione principale e deve essere assoggettato allo stesso termine prescrizionale.
Ovvero, il rapporto di accessorietà e dipendenza funzionale tra debito contributivo e somme dovute per omesso o ritardato pagamento fa sì che il credito per le somme aggiuntive si origini de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione e segue lo stesso regime prescrizionale delle omissioni contributive>> (Corte appello Roma sez. lav., 02/02/2018, n.310; Cass. SS.UU. sent. n. 5076 del 2015; Cass. sent. n. 9054 del 2004; Cass. sent. n. 2620 del 2012).
Le somme richieste per sanzioni non erano infatti “ricomprese” nella pretesa monitoria azionata dall' e non erano quindi inglobate nel decreto ingiuntivo n. 131/2011; Pt_3
neppure erano state oggetto del successivo atto di precetto del 2018, né risulta che siano stati comunicati o notificati atti -aventi valenza interruttiva della prescrizione- in cui era richiesto dall il pagamento di somme a titolo di sanzioni prima del 2023 e del 2024: di CP_1
conseguenza, le somme computate a titolo di sanzioni non risultano dovute perché prescritte.
Sulla scorta delle esposte argomentazioni, va accertata come dovuta la minor somma di euro
256.913,20, oltre interessi e rivalutazione.
3. In ragione del parziale accoglimento dell'opposizione, tenuto conto della reciproca soccombenza e della rilevante riduzione della pretesa creditoria portata dall'impugnato avviso, si ritiene congruo compensare le spese di lite nella misura della metà, mentre la parte residua va posta a carico di parte opponente nella misura liquidata in dispositivo.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione rigettata, così dispone:
1) In parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara dovuta dall'opponente, in favore dell , la somma di euro 256.913,20 a titolo di “restituzione contributi sospesi per CP_1 eventi calamitosi” di cui all'avviso di addebito n. 32720230000979959000/2024, oltre interessi e rivalutazione, mentre dichiara non dovuti i residui importi richiesti per sanzioni, perché prescritti;
2) Compensa per metà le spese di lite e condanna la UN MO al pagamento in favore dell' delle spese residue, che liquida in detta proporzione in euro 3.000,00 CP_1
per compensi, oltre IVA, CPA come per legge e rimborso forfettario del 15%.
Campobasso, 21 maggio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 6 di 6