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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 04/06/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 95/2025 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 4.6.2025 davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi mediante collegamento da remoto: per parte ricorrente, l'avv. CROCE;
per parte convenuta, la dott.ssa POMPOSO
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Preliminarmente l'avv. CROCE rinuncia alla domanda relativa all'anno scolastico
2024/2025. Per il resto si riporta al ricorso, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, con condanna del al pagamento delle spese, con distrazione a favore CP_1
del difensore che si dichiara antistatario.
La dott.ssa POMPOSO si riporta alla memoria depositata e con riferimento all'a.s.
2024/2025, pur oggetto di rinuncia, fa presente che il Dirigente scolastico aveva inviato circolare ai docenti con invito a fruire le ferie;
così anche per l'a.s. 2021/2022 come da circolare n. 157 del 31.5.2022 depositata in data 27.5.2025.
L'avv. CROCE fa presente che la circolare citata per l'a.s. 2024/2025 è successiva al deposito del ricorso, mentre per quanto riguarda l'a.s. 2021/2022 la stessa Dirigente precisava alla ricorrente che non era tenuta a fare richiesta di ferie perchè erano già stati considerati come giorni di ferie quelli di sospensione delle lezioni pur in assenza di richiesta;
si riporta quindi a tutte le motivazioni del ricorso per il riconoscimento in tale situazione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute
Il Giudice informa che si ritirerà in camera di consiglio, al termine delle cause chiamate per la mattinata.
I procuratori delle parti danno l'assenso alla lettura della sentenza anche in loro assenza, senza ripristinare il collegamento da remoto.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti e terminato il collegamento da remoto, decide la causa pronunciando la sentenza scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
N. 95/2025 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 95/2025 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. ROBERTO CROCE con Studio in Vercelli Via Duchessa
Jolanda 17, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
(C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis 1° comma c.p.c. come CP_3 introdotto dall'art. 42 D. Lgs 31 marzo 1998 n. 89 e succ. mod., dalla dott.ssa CP_4
funzionaria dello stesso ,
[...] CP_1 Controparte_5
, legalmente domiciliata presso l'
[...] Controparte_6
Via Mario Greppi n. 7
[...] PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
Chiede che l'Ecc.mo Tribunale, previa fissazione dell'udienza di discussione, ed emanazione dei provvedimenti ex art. 415 c.p.c. VOGLIA Accertare e dichiarare il diritto a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute, per gli anni dedotti in ricorso e, conseguentemente, condannare il al Controparte_2 pagamento della somma di € 4.876,67 e, conseguentemente, condannare il Controparte_2
al pagamento della somma di € 4.876,67 o al pagamento della s
[...] che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara, fin da ora, antistatario oltre al rimborso del contributo unificato pari ad €. 49,00. Con richiesta di liquidazione dei compensi. Con rinuncia alla domanda con riferimento all'a.s. 2024/2025 come da verbale d'udienza
Parte resistente:
Rigettare il ricorso poiché infondato, in fatto e in diritto, e non provato per tutti i motivi infra esposti;
Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 bis, Disp. Att. c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato il 25.2.2025, , attualmente insegnante in servizio Parte_1 presso la scuola primaria, deducendo di aver lavorato alle dipendenze del
[...]
con una serie di contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno Controparte_2
negli aa.ss. 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025 chiedeva che venisse accertato e dichiarato il suo diritto a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute alla scadenza di ciascun contratto nelle predette annualità e, conseguentemente, che il Controparte_2
venisse condannato al pagamento, a tale titolo, della somma di € 4.876,67.
[...]
Il si è costituito per chiedere il rigetto del ricorso, Controparte_2
ritenendone l'infondatezza in fatto e in diritto. La causa è stata istruita su base documentale. All'odierna udienza il procuratore di parte ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda con riferimento all'a.s. 2024/2025, insistendo nel resto.
La causa è stata quindi decisa mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
Preliminarmente, si richiama la normativa di interesse.
Come riassunto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 14268/2022, il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto Scuola, del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13: “per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. A tenore del comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma 10 stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia sono godute entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
5. Lo dello stesso CCNL, successivo art. 19, relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale
a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni.
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico
(e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che: "La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto".
6. La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola come fissati dal calendario regionale dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.”
Successivamente è intervenuta la disciplina legislativa di cui all'art. 5 comma 8 d.l. n.
95/2012, relativa in generale al pubblico impiego, in forza del quale “le ferie, i riposi ed i permessi (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
L'art. 1 comma 55 della legge n. 228/2012 ha aggiunto alla predetta norma il seguente inciso, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario
o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La deroga al divieto di monetizzazione per il personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche è stata introdotta all'evidente scopo di consentire a tale particolare categoria di docenti di non subire una inammissibile compressione del diritto alle ferie posta la impossibilità per costoro di potere fruire di tutte le ferie maturate nei periodi di sospensione delle attività didattiche, come invece previsto per i docenti assunti a tempo indeterminato.
Va precisato infatti che la medesima legge di stabilità del 2013 all'art. 1 comma 54 ha stabilito che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
La legge ha inoltre stabilito nel successivo comma 56 che entrambe le disposizioni contenute nella legge di stabilità (commi 54 e 55) “non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Ora, la ricorrente afferma di non avere fruito di giorni di ferie negli aa.ss. 2021/2022 e
2022/2023, anni per i quali aveva stipulato contratti con scadenza al 30 giugno, e di non avere percepito alcuna indennità sostitutiva per le ferie non godute;
quindi, ha dedotto che il ha erroneamente considerato come giorni di ferie fruiti quelli di sospensione CP_1
delle lezioni secondo il calendario scolastico regionale, nonostante non avesse mai chiesto di godere di dette ferie e non fosse mai stata invitata a fruirne.
Ciò posto, i vari aspetti della questione sono già stati oggetto di recenti arresti della Suprema
Corte e di diversi precedenti di merito (cfr. Tribunale Ferrara sez. lav., 12/07/2024, n.148,
Tribunale Milano sez. lav., 01/10/2024, n.4021, oltre ai precedenti menzionati da parte ricorrente), pronunce che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55 della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause
C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cassazione civile sez. lav.,
15/05/2024, n.13440).
Sulla scorta dei principi affermati dalla Suprema Corte deve, altresì, escludersi che nel periodo di sospensione delle lezioni secondo il calendario scolastico regionale il docente a tempo determinato possa essere ritenuto automaticamente in ferie, né può essere ritenuto automaticamente in ferie nel periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno: “deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta
o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di
Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell' art. 1 della legge n. 228 del 2012 ", e ciò in quanto "ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro” (Cass. Sez. L -
Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024 in motivazione).
Nella vicenda in esame il nel costituirsi non ha né allegato né provato di aver CP_1 formulato, per gli anni scolastici oggetto di domanda, alcun invito alla ricorrente di godere delle ferie con espresso avvertimento della perdita del diritto al godimento delle stesse e all'indennità sostitutiva delle stesse: per l'a.s. 2021/2022 deve ritenersi, infatti, tardiva la produzione effettuata in data 27.5.2025, oltre il termine di costituzione previsto dall'art. 416
c.p.c., della circolare 156 del 31.5.2022 richiamata dal Ministero in sede di discussione e quindi inutilizzabile il documento.
Si deve dunque ritenere fondata nell'an la domanda del ricorrente, non avendo il CP_1
offerto la prova di avere posto in essere le condotte previste dalle pronunce della Corte di
Cassazione.
Con riferimento alla quantificazione dell'indennità per ferie non godute, va osservato che la ricorrente ha fornito un puntuale conteggio di giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti, per cui la stessa ha richiesto il pagamento dell'indennità sostitutiva nella misura di €
3.079,07 (escluso l'a.s. 2024/2025, oggetto di rinuncia).
Il convenuto non ha contestato dal punto di vista della quantificazione operata i CP_1
conteggi dei giorni delle ferie non godute indicato dalla ricorrente.
Per completezza, va osservato che risulta corretta l'inclusione nel conteggio della festività soppresse: sul punto, si richiama Cassazione civile sez. lav. n. 8926/2024 secondo cui,
l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie”.
Ciò posto, può farsi quindi riferimento al conteggio predisposto da parte ricorrente.
Pertanto, il ricorrente ha diritto alla differenza retributiva per indennità sostitutiva di ferie non godute in relazione agli aa.ss. 2021/2022 e 2023/2024, determinata nella complessiva somma lorda di € 3.079,07, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Nulla deve disporsi in relazione all'a.s. 2024/2025 oggetto di rinuncia in sede di discussione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei minimi tabellarmente previsti, tenuto conto della limitata attività processuale svolta, della natura documentale della causa, della serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 95/2025 RG Lav., ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa,
- dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_2
pro tempore, a pagare a favore di parte ricorrente, la somma complessiva lorda di CP_3
€ 3.079,07 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni scolastici
2021/2022 e 2023/2024, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Condanna il convenuto a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate CP_1
in euro 1.030 per competenze ed € 49 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Verbania, 4.6.2025
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 4.6.2025 davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi mediante collegamento da remoto: per parte ricorrente, l'avv. CROCE;
per parte convenuta, la dott.ssa POMPOSO
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Preliminarmente l'avv. CROCE rinuncia alla domanda relativa all'anno scolastico
2024/2025. Per il resto si riporta al ricorso, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, con condanna del al pagamento delle spese, con distrazione a favore CP_1
del difensore che si dichiara antistatario.
La dott.ssa POMPOSO si riporta alla memoria depositata e con riferimento all'a.s.
2024/2025, pur oggetto di rinuncia, fa presente che il Dirigente scolastico aveva inviato circolare ai docenti con invito a fruire le ferie;
così anche per l'a.s. 2021/2022 come da circolare n. 157 del 31.5.2022 depositata in data 27.5.2025.
L'avv. CROCE fa presente che la circolare citata per l'a.s. 2024/2025 è successiva al deposito del ricorso, mentre per quanto riguarda l'a.s. 2021/2022 la stessa Dirigente precisava alla ricorrente che non era tenuta a fare richiesta di ferie perchè erano già stati considerati come giorni di ferie quelli di sospensione delle lezioni pur in assenza di richiesta;
si riporta quindi a tutte le motivazioni del ricorso per il riconoscimento in tale situazione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute
Il Giudice informa che si ritirerà in camera di consiglio, al termine delle cause chiamate per la mattinata.
I procuratori delle parti danno l'assenso alla lettura della sentenza anche in loro assenza, senza ripristinare il collegamento da remoto.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti e terminato il collegamento da remoto, decide la causa pronunciando la sentenza scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
N. 95/2025 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 95/2025 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. ROBERTO CROCE con Studio in Vercelli Via Duchessa
Jolanda 17, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
(C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis 1° comma c.p.c. come CP_3 introdotto dall'art. 42 D. Lgs 31 marzo 1998 n. 89 e succ. mod., dalla dott.ssa CP_4
funzionaria dello stesso ,
[...] CP_1 Controparte_5
, legalmente domiciliata presso l'
[...] Controparte_6
Via Mario Greppi n. 7
[...] PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
Chiede che l'Ecc.mo Tribunale, previa fissazione dell'udienza di discussione, ed emanazione dei provvedimenti ex art. 415 c.p.c. VOGLIA Accertare e dichiarare il diritto a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute, per gli anni dedotti in ricorso e, conseguentemente, condannare il al Controparte_2 pagamento della somma di € 4.876,67 e, conseguentemente, condannare il Controparte_2
al pagamento della somma di € 4.876,67 o al pagamento della s
[...] che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara, fin da ora, antistatario oltre al rimborso del contributo unificato pari ad €. 49,00. Con richiesta di liquidazione dei compensi. Con rinuncia alla domanda con riferimento all'a.s. 2024/2025 come da verbale d'udienza
Parte resistente:
Rigettare il ricorso poiché infondato, in fatto e in diritto, e non provato per tutti i motivi infra esposti;
Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 bis, Disp. Att. c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato il 25.2.2025, , attualmente insegnante in servizio Parte_1 presso la scuola primaria, deducendo di aver lavorato alle dipendenze del
[...]
con una serie di contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno Controparte_2
negli aa.ss. 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025 chiedeva che venisse accertato e dichiarato il suo diritto a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute alla scadenza di ciascun contratto nelle predette annualità e, conseguentemente, che il Controparte_2
venisse condannato al pagamento, a tale titolo, della somma di € 4.876,67.
[...]
Il si è costituito per chiedere il rigetto del ricorso, Controparte_2
ritenendone l'infondatezza in fatto e in diritto. La causa è stata istruita su base documentale. All'odierna udienza il procuratore di parte ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda con riferimento all'a.s. 2024/2025, insistendo nel resto.
La causa è stata quindi decisa mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
Preliminarmente, si richiama la normativa di interesse.
Come riassunto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 14268/2022, il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto Scuola, del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13: “per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. A tenore del comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma 10 stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia sono godute entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
5. Lo dello stesso CCNL, successivo art. 19, relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale
a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni.
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico
(e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che: "La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto".
6. La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola come fissati dal calendario regionale dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.”
Successivamente è intervenuta la disciplina legislativa di cui all'art. 5 comma 8 d.l. n.
95/2012, relativa in generale al pubblico impiego, in forza del quale “le ferie, i riposi ed i permessi (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
L'art. 1 comma 55 della legge n. 228/2012 ha aggiunto alla predetta norma il seguente inciso, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario
o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La deroga al divieto di monetizzazione per il personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche è stata introdotta all'evidente scopo di consentire a tale particolare categoria di docenti di non subire una inammissibile compressione del diritto alle ferie posta la impossibilità per costoro di potere fruire di tutte le ferie maturate nei periodi di sospensione delle attività didattiche, come invece previsto per i docenti assunti a tempo indeterminato.
Va precisato infatti che la medesima legge di stabilità del 2013 all'art. 1 comma 54 ha stabilito che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
La legge ha inoltre stabilito nel successivo comma 56 che entrambe le disposizioni contenute nella legge di stabilità (commi 54 e 55) “non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Ora, la ricorrente afferma di non avere fruito di giorni di ferie negli aa.ss. 2021/2022 e
2022/2023, anni per i quali aveva stipulato contratti con scadenza al 30 giugno, e di non avere percepito alcuna indennità sostitutiva per le ferie non godute;
quindi, ha dedotto che il ha erroneamente considerato come giorni di ferie fruiti quelli di sospensione CP_1
delle lezioni secondo il calendario scolastico regionale, nonostante non avesse mai chiesto di godere di dette ferie e non fosse mai stata invitata a fruirne.
Ciò posto, i vari aspetti della questione sono già stati oggetto di recenti arresti della Suprema
Corte e di diversi precedenti di merito (cfr. Tribunale Ferrara sez. lav., 12/07/2024, n.148,
Tribunale Milano sez. lav., 01/10/2024, n.4021, oltre ai precedenti menzionati da parte ricorrente), pronunce che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55 della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause
C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cassazione civile sez. lav.,
15/05/2024, n.13440).
Sulla scorta dei principi affermati dalla Suprema Corte deve, altresì, escludersi che nel periodo di sospensione delle lezioni secondo il calendario scolastico regionale il docente a tempo determinato possa essere ritenuto automaticamente in ferie, né può essere ritenuto automaticamente in ferie nel periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno: “deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta
o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di
Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell' art. 1 della legge n. 228 del 2012 ", e ciò in quanto "ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro” (Cass. Sez. L -
Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024 in motivazione).
Nella vicenda in esame il nel costituirsi non ha né allegato né provato di aver CP_1 formulato, per gli anni scolastici oggetto di domanda, alcun invito alla ricorrente di godere delle ferie con espresso avvertimento della perdita del diritto al godimento delle stesse e all'indennità sostitutiva delle stesse: per l'a.s. 2021/2022 deve ritenersi, infatti, tardiva la produzione effettuata in data 27.5.2025, oltre il termine di costituzione previsto dall'art. 416
c.p.c., della circolare 156 del 31.5.2022 richiamata dal Ministero in sede di discussione e quindi inutilizzabile il documento.
Si deve dunque ritenere fondata nell'an la domanda del ricorrente, non avendo il CP_1
offerto la prova di avere posto in essere le condotte previste dalle pronunce della Corte di
Cassazione.
Con riferimento alla quantificazione dell'indennità per ferie non godute, va osservato che la ricorrente ha fornito un puntuale conteggio di giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti, per cui la stessa ha richiesto il pagamento dell'indennità sostitutiva nella misura di €
3.079,07 (escluso l'a.s. 2024/2025, oggetto di rinuncia).
Il convenuto non ha contestato dal punto di vista della quantificazione operata i CP_1
conteggi dei giorni delle ferie non godute indicato dalla ricorrente.
Per completezza, va osservato che risulta corretta l'inclusione nel conteggio della festività soppresse: sul punto, si richiama Cassazione civile sez. lav. n. 8926/2024 secondo cui,
l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie”.
Ciò posto, può farsi quindi riferimento al conteggio predisposto da parte ricorrente.
Pertanto, il ricorrente ha diritto alla differenza retributiva per indennità sostitutiva di ferie non godute in relazione agli aa.ss. 2021/2022 e 2023/2024, determinata nella complessiva somma lorda di € 3.079,07, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Nulla deve disporsi in relazione all'a.s. 2024/2025 oggetto di rinuncia in sede di discussione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei minimi tabellarmente previsti, tenuto conto della limitata attività processuale svolta, della natura documentale della causa, della serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 95/2025 RG Lav., ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa,
- dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_2
pro tempore, a pagare a favore di parte ricorrente, la somma complessiva lorda di CP_3
€ 3.079,07 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni scolastici
2021/2022 e 2023/2024, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Condanna il convenuto a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate CP_1
in euro 1.030 per competenze ed € 49 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Verbania, 4.6.2025
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci