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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 29/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1615 / 2021
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 29/01/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Gesumunno, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente Avv. Pagnin per la parte convenuta Avv. Marchesan
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. I procuratori delle parti formulano riserva di appello avverso la sentenza non definitiva n. 646/2024 del Tribunale Verona
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Tribunale di Verona - Sezione Lavoro, nella persona del Giudice dott. Antonio Gesumunno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili di lavoro riunite n. 1615/21 e 1616/2021 depositate in data 29.10.2021
DA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , Parte_7 Parte_8 [...]
, , , Parte_9 Parte_10 Parte_11
, , Parte_12 Parte_13
, , Parte_14 Parte_15 Parte_16 comparse in causa a mezzo degli avv. Massimo Pagnin e Domenico Zito per mandato inserito nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Mestre (VE) Calle del Gambero, n. 6
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 comparsa in causa a mezzo degli avv. Gianluca Spolverato, Francesca
Marchesan ed Elisa Pavanello per mandato inserito nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Padova, Via
F. Rismondo, n. 2/E
NONCHE' CONTRO
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Viale L.
Schiavonetti, n. 270/300
CONTUMACE
OGGETTO: Riconoscimento tempo tuta e carrello – Differenze retributive
UDIENZA DI DISCUSSIONE: 29.1.2025
1 NEL FASCICOLO N. 1615/21
CONCLUSIONI DI PARTI RICORRENTI:
Nel merito:
- accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, il diritto delle ricorrenti al riconoscimento del c.d. tempo tuta e del tempo per la preparazione ed il ripristino del carrello e, in ogni caso, di tutte le attività antecedenti la presentazione in reparto con divisa indossata e carrello pronto (ad inizio turno) e di tutte quelle successive all'orario di fine turno, pari a trenta minuti per ogni turno lavorativo, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, con decorrenza dalle date di assunzione di ciascuna lavoratrice, o da quelle diverse ritenute di giustizia;
per l'effetto
- condannare a corrispondere a ciascuna ricorrente le CP_1 differenze retributive maturate nei periodi e per gli importi di seguito riportati, in Euro:
da gennaio 2014 a dicembre 2019 Parte_1
7.851,23
da gennaio 2014 a giugno 2019 Parte_2
10.352,59
da gennaio 2014 a febbraio 2019 Parte_3
8.420,95
da luglio 2016 a giugno 2021 Parte_4
7.076,81
da novembre 2016 a dicembre 2018 Parte_5
3.155,85
da gennaio 2014 a luglio 2018 Parte_6
4.010,17
da gennaio 2014 a dicembre 2017 Parte_7
7.165,56
da gennaio 2016 a dicembre 2020 Parte_8
4.687,81
da gennaio 2014 a settembre 2016 Parte_9
2.350,03
da gennaio 2016 a dicembre 2020 Parte_10
4.073,26
da gennaio 2014 a giugno 2019 Parte_12
8.679,07
da ottobre 2014 ad ottobre 2020 Parte_13
3.069,80
da gennaio 2014 ad ottobre 2018 Parte_14
4.029,64
da giugno 2015 a dicembre 2020 Parte_15
5.245,21
o le diverse somme ritenute di giustizia, oltre a contributi previdenziali, nonché interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- e con riferimento a , accertato quanto sopra ed Parte_11 accertata la solidarietà per le ragioni esposte, condannare in solido tra
2 loro e a corrisponderle le Controparte_3 CP_1 differenze retributive maturate nel periodo e per l'importo di seguito riportati, in Euro:
da luglio 2017 ad agosto 2018 Parte_11
2.118,20
o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre a contributi previdenziali, nonché interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, con riserva di agire in separato procedimento al fine di chiedere la condanna di e per anche di CP_1 Pt_11 Controparte_3 in solido, alla corresponsione delle somme maturate dalle
[...] ricorrenti a titolo sopra descritto a partire dalla data di assunzione, esclusi i periodi sopra riportati oggetto di conteggio.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA CP_1
- in via principale di merito, per tutti i motivi dedotti nella presente memoria, respingere il ricorso promosso dalle sig.re Parte_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
, Parte_9 Parte_10 Parte_12
, , , Parte_17 Parte_14 Parte_15 [...]
e rigettare le domande tutte in esso contenute, perché Parte_11 infondate, in fatto e in diritto;
- in via subordinata di merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse doversi riconoscere alle ricorrenti il diritto ad essere retribuite per il tempo di vestizione/svestizione e per il tempo c.d. di preparazione del carrello: 1) accertare e dichiarare, per quanto qui dedotto e argomentato, che in ogni caso nulla è dovuto alle ricorrenti per il periodo antecedente al 29 settembre 2016 (o alla diversa data eventualmente accertata dall'Ill.mo Tribunale) per effetto dell'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.; 2) rideterminare e ridurre le pretese economiche avversarie alla luce delle considerazioni sviluppate nel presente atto, tenendo specificamente conto che a) che non vi è alcuna prova che le ricorrenti , , Parte_1 Parte_2
, , , , Parte_3 Parte_4 Parte_18 Parte_6
, e abbiano effettuato Parte_7 Persona_1 Parte_12 doppi turni, sicché in ogni caso le spettanze eventualmente dovute, denegate e non credute, dovranno essere calcolate sulla base di un solo turno per giorno lavorato;
b) che non vi è prova alcuna che il tempo per indossare e svestire la divisa sia di 10 minuti per ogni turno;
c) dei rilevati errori nei conteggi avversari;
- in via di ulteriore subordine;
nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse doversi riconoscere alla sig.ra Parte_11
il diritto ad essere retribuita per il tempo di vestizione/svestizione e
[...] per il tempo c.d. di preparazione del carrello e ritenesse CP_1 responsabile in solido per le predette somme, accertare e dichiarare che il debitore principale è la datrice di lavoro Controparte_4 con sede legale in Roma – viale L. Schiavonelli n. 270/300, in persona del
3 legale rappresentante pro tempore, e conseguentemente accertare e dichiarare che con sede Controparte_4 legale in Roma – viale L. Schiavonelli n. 270/300, in persona del legale rappresentante pro tempore è tenuta a manlevare, tenere indenne e garantire da tutto quest'ultima dovesse essere condannata a CP_1 corrispondere alla sig.ra Parte_11
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
NEL FASCICOLO N. 1616/2021
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE : Parte_16 nel merito con riferimento al periodo da gennaio 2014 a febbraio 2017
- accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, il diritto della ricorrente al riconoscimento del c.d. tempo tuta e del tempo per la preparazione ed il ripristino del carrello e, in ogni caso, di tutte le attività antecedenti la presentazione in reparto con divisa indossata e carrello pronto (ad inizio turno) e di tutte quelle successive all'orario di fine turno, pari a trenta minuti per ogni turno lavorativo, o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
per l'effetto
- condannare a corrispondere alla ricorrente le differenze CP_1 retributive maturate nel citato periodo, pari ad € 2.474,65, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre a contributi previdenziali, nonché interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA CP_1
- in via principale di merito, per tutti i motivi dedotti nella presente memoria, respingere il ricorso avversario e rigettare le domande tutte in esso contenute, perché infondate, in fatto e in diritto;
- in via subordinata di merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse doversi riconoscere alla ricorrente il diritto ad essere retribuite per il tempo di vestizione/svestizione e per il tempo c.d. di preparazione del carrello: 1) accertare e dichiarare, per quanto qui dedotto e argomentato, che in ogni caso nulla è dovuto alla ricorrente per il periodo antecedente al 29 settembre 2016 (o alla diversa data eventualmente accertata dall'Ill.mo Tribunale) per effetto dell'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.; 2) rideterminare e ridurre le pretese economiche avversarie alla luce delle considerazioni sviluppate nel presente atto, tenendo specificamente conto che non vi è prova alcuna che il tempo per indossare e svestire la divisa sia di 10 minuti per ogni turno.
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
4 Motivi della decisione
I ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio la società esponendo: di essere stati applicati nell'ambito dell'appalto per CP_1
l'esecuzione dei servizi di pulizia presso gli Istituti Ospedalieri di Verona
(in particolare presso l'Ospedale di Borgo Trento); che la ricorrente era stata invece applicata presso l'ospedale di Bussolengo;
che la Pt_14
ricorrente era stata dipendente di agenzia per il Pt_11 CP_3
lavoro, la quale aveva somministrato la lavoratrice a favore di per CP_1 lavorare nell'ambito dell'appalto presso l'ospedale di Borgo Trento;
che i ricorrenti venivano impiegati in qualità di operai per l'esecuzione del servizio di pulizia presso i vari reparti ospedalieri come specificamente indicato in ricorso per ciascun ricorrente con riferimento alle singole posizioni contrattuali;
che taluni dipendenti erano assunti a part-time e alcuni dipendenti lavoravano su un unico turno e da altri su 2 turni lavorativi giornalieri;
che i ricorrenti avevano l'obbligo di indossare una divisa aziendale;
che i ricorrenti ad inizio turno dovevano presentarsi in reparto non solo con la divisa indossata, rigorosamente nello spogliatoio, ma anche avendo già preparato il carrello con prodotti e strumenti per la pulizia;
che a fine turno le lavoratrici dovevano essere ancora in reparto quando scoccava l'ora di fine turno e solo a quel punto potevano ripristinare il carrello e rimettere i propri abiti nello spogliatoio;
che tali operazioni richiedevano almeno 15 minuti ad inizio turno ed altrettanti a fine turno, per un totale di 30 minuti per turno lavorativo;
che il tempo necessario per l'operazione di vestizione, svestizione (cosiddetto “tempo tuta”) e il tempo di preparazione del carrello d'inizio turno e di ripristino dello stesso a fine turno non veniva considerato dalla convenuta come orario di lavoro effettivo e pertanto non veniva retribuito;
che i capiservizio all'atto dell'assunzione specificavano espressamente che ogni lavoratore aveva l'obbligo di vestire la divisa aziendale solo all'interno dei locali in cui si svolgeva l'attività lavorativa;
che i capiservizio riprendevano i lavoratori che non si attenevano alla scansione temporale imposta dalla azienda;
5 che la timbratura avveniva sempre con circa 10 minuti di anticipo per le entrate e 10 minuti di ritardo per l'uscita rispetto agli orari effettivi del turno, minuti che non erano mai state retribuiti;
che per i lavoratori impiegati su 2 turni giornalieri tali operazioni si raddoppiavano e pertanto si riscontravano 60 minuti giornalieri di lavoro non retribuito.
Le parti ricorrenti sostenevano che tali attività erano soggette alla eterodirezione ed al controllo del datore di lavoro in quanto si svolgevano con modalità, tempi e luoghi fissati dalla società convenuta. Pertanto chiedevano che fosse riconosciuto il diritto ad essere retribuiti per almeno
30 minuti aggiuntivi e 60 minuti nelle giornate con doppio turno. La parte ricorrente formulava la richiesta di pronuncia di accertamento in relazione all'intero periodo lavorativo. Allegava i conteggi, su cui si fondava la richiesta di condanna, in cui erano calcolate le somme maturate da ciascun ricorrente in un intervallo temporale più circoscritto, fondato sulle buste paga allegate in giudizio. Per quanto riguarda le somme maturate da ciascuna ricorrente nel periodo antecedente e successivo a quello oggetto del conteggio, la parte ricorrente si riservava di chiedere in altra sede la condanna alla relativa corresponsione. Per quanto riguarda la ricorrente si chiedeva il riconoscimento della responsabilità solidale Pt_11
di e della società convenuta in merito alla mancata CP_3
corresponsione degli emolumenti maturati a titolo di retribuzione per il tempo tuta e tempo per la preparazione ripristino del carrello.
Nel ricorso pertanto venivano svolte le conclusioni riportate in epigrafe.
Si costituiva in giudizio la società convenuta e chiedeva l'integrale rigetto delle domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto.
La parte convenuta in via preliminare eccepiva la prescrizione dei crediti asseritamente maturati prima del 29/09/2016, tenuto conto dell'ultimo atto interruttivo valido comunicato compete del 29/09/2021. Per quanto riguarda il cosiddetto “tempo tuta” la società convenuta contestava le richieste di parte ricorrente sostenendo che da parte della società datrice di lavoro non vi era stata mai alcuna imposizione dell'obbligo di indossare le divise solo esclusivamente nello spogliatoio aziendale. Tutte le
6 lavoratrici potevano recarsi al lavoro con la divisa già indossata e lasciare luogo di lavoro con indossata la divisa. Esponeva che le operazioni di ritiro e preparazione dei materiali avvenivano nelle adiacenze del punto in cui vi era il timbratore e le lavoratrici trovavano presso il reparto, già pronto, il secchio contenente i panni pre impregnati e le “vileda” in un secchiello più piccolo per l'attività di pulizia. Tali operazioni, così come quella di deposito dei materiali dopo l'uso, richiedevano pochi minuti. La società convenuta allegava inoltre che la divisa aziendale non era qualificabile come un dispositivo di protezione ma aveva solamente lo scopo di consentire il riconoscimento dei lavoratori nel corso dell'attività ed evitare che i lavoratori potessero sporcare o usurare i propri indumenti. In ogni caso il tempo necessario per indossare la divisa era al massimo di 2 minuti così come per svestirla. Le norme di comportamento affisse nei luoghi di lavoro non contemplavano l'obbligo di indossare la divisa solo dopo essere arrivati al lavoro. La società convenuta si era limitata a mettere a disposizione degli spogliatoi per coloro che preferivano indossare la divisa solo una volta arrivati sul luogo di lavoro. Solo in determinati reparti o aree gli addetti alle pulizie doveva indossare particolari divise per motivi di igiene, all'interno dell'orario di lavoro. La società convenuta sosteneva che non era stato mai chiesto i dipendenti di timbrare in anticipo in ritardo rispetto all'inizio alla fine del turno peraltro non vi era alcun controllo sul momento in cui avveniva la timbratura. I ricorrenti di loro iniziativa si presentavano in anticipo di loro iniziativa per arrivare in reparto con un tempo congruo rispetto all'inizio del turno. La società convenuta sosteneva che non vi era la prova del fatto che le ricorrenti specificamente indicate ricorso avessero lavorato su doppi turni. La parte convenuta formulava contestazioni anche sui conteggi allegati in ricorso non si costituiva in giudizio e pertanto veniva dichiarata CP_3
contumace
La ricorrente dichiarava di rinunciare alle domande svolte nei Pt_11
confronti di e riduceva la domanda di condanna alle differenze CP_3
maturate tra 12.7.2017 e 31.8.2018
7 All'udienza del 16.5.2023 veniva disposta la riunione della causa
1616/2021, promossa nei confronti della società convenuta da Pt_16
, dipendente della convenuta sino al 13.6.2017 ed impiegata
[...] nell'appalto del servizio di pulizie presso l'Ospedale di Borgo Trento in
Verona. La ricorrente chiedeva il riconoscimento del diritto alla retribuzione per il tempo dedicato alla vestizione/svestizione e per la preparazione e riconsegna dei materiali di pulizia e la condanna al pagamento delle differenze maturate pari a 2.474,65
La si costituiva in giudizio e chiedeva l'integrale rigetto delle CP_1
domande di parte ricorrente per i motivi in fatto e in diritto già svolti nella causa n. 1615/2021
Le cause riunite venivano istruite mediante l'assunzione di prove testimoniali
All'udienza del 3.10.2023 il difensore di parte ricorrente insisteva nella richiesta, già svolta nei ricorsi riuniti, di esibizione in giudizio delle timbrature di inizio e fine turno e del LUL
La parte convenuta si opponeva alla richiesta e a sua volta chiedeva che venissero sentiti due testimoni citati nella dichiarazione del teste Tes_1
Il Giudice con ordinanza riservata del 29.12.2023 ordinava alla parte ricorrente la produzione del LUL e delle timbrature di inizio e fine dei rispettivi turni giornalieri svolti dalle ricorrenti nel periodo oggetto di causa.
Ammetteva i testi di riferimento e uno di questi veniva citato e sentito all'udienza del 9.4.2024 .
Il difensore di parte ricorrente rilevava che i documenti prodotti dalla società convenuta su ordine del giudice riguardavano esclusivamente il periodo per il quale erano stati prodotti i conteggi in allegato al ricorso, mentre le conclusioni avevano come oggetto l'accertamento del diritto alle differenze retributive per intero periodo di lavoro. Chiedeva pertanto l'integrazione della produzione mediante il deposito di LUL e timbratura anche per il periodo successivo al deposito del ricorso.
8 La difesa di parte convenuta si opponeva alla produzione della documentazione richiesta per il periodo successivo al deposito del ricorso in quanto tale richiesta ampliava irritualmente l'oggetto della domanda.
Il giudice con ordinanza riservata del 11/05/2024 ordinava la società convenuta la produzione del LUL delle temperature dei turni di inizio fine dei rispettivi turni giornalieri dall'inizio del rapporto di lavoro sino alla data di deposito del ricorso. Fissava udienza di discussione del 24/10/2024 con termine per deposito di note difensive.
All'udienza del 24.10.2024 il Giudice pronunciava sentenza n. 646/2024 non definitiva mediante lettura di dispositivo e riserva dei motivi, depositati il 20.1.2025, che si riporta di seguito:
***
Le domande di parte ricorrente sono in parte fondate e devono essere accolte, limitatamente alla pronuncia sull'an, nei termini di seguito precisati.
1. Secondo l'orientamento costante della Corte di Cassazione in materia: Nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre
2015 in C-266/14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento” (Cass. 1352/2016).
2. La parte convenuta con riferimento alle domande aventi per oggetto la remunerazione del cosiddetto “tempo tuta” o “tempo divisa” ha opposto, in linea di fatto, che l'azienda non ha mai dato disposizioni al personale di pulizia contenenti l'obbligo di indossare e svestire la
9 divisa soltanto nello spogliatoio messo a disposizione dalla CP_1
[...
3. Le parti ricorrenti invece sostengono che tale divieto fu comunicato verbalmente dai capi servizio o comunque dai responsabili dell'appalto.
4. Su questa circostanza vi è divergenza tra le testimonianze rese rispettivamente dai testi indicati dalla parte ricorrente e da quelli indicati dalla parte convenuta
5. La teste (referente di cantiere a Bussolengo e Borgo Tes_2
Trento): C'era una disposizione aziendale che prescriveva che gli operatori non potessero arrivare da casa con la divisa già indossata
e che dovevano indossarla in Ospedale” “La disposizione sulla vestizione in struttura ospedaliera mi era stata comunicata a voce dal capo area, , e io la comunicavo a voce alle Testimone_3 colleghe. E' capitato qualche volta che qualcuna sia venuta al lavoro con la divisa già indossata e io l'ho ripresa per questa ragione, dicendo che se la cosa si fosse ripetuta sarebbe stata mandata la lettera di contestazione” “anche a Borgo Trento vi era la disposizione secondo la quale gli operatori non potevano venire al lavoro con la divisa già indossata, la divisa era uguale a quella usata a Bussolengo. C'era uno spogliatoio in cui gli operatori avevano un armadietto dove lasciavano i propri indumenti e un armadietto dove tenevano i materiali per il lavoro. Io ho comunicato questa disposizione al personale. La disposizione veniva rispettata in linea generale, qualche volta è successo che qualcuno sia venuto con la divisa già indossata e io l'ho ripreso verbalmente.
Riferivo questi episodi al capoarea ma non mi risulta che siano mai state fatte contestazioni scritte” La teste (operatrice addetta Tes_4
alle pulizie a Borgo Trento) Per es. per iniziare il lavoro alle 15 bisogna arrivare verso 14.35-14.40 per fare tutte le operazioni di vestizione e preparazione del carrello. Noi che operiamo in maternità abbiamo lo spogliatoio lontano e quindi ci impieghiamo di
10 più nel tragitto tra spogliatoio e lavanderia dove timbriamo. Noi non possiamo arrivare in ospedale con la divisa già indossata da casa.
E' una cosa che ci è stata vietata espressamente dalla nostra responsabile sin da quando lavoro con la A me è stata CP_1
detta a voce non so se qualche collega abbia avuto richiami scritti.
“mi è sempre stato detto che la divisa doveva essere usata solo durante il servizio di pulizia e nell'orario di lavoro e non doveva essere usata fuori dall'ospedale e neppure all'interno per es. per andare al bar. I responsabili dicevano che era per un discorso di igiene. Questa disposizione per quanto mi riguarda, mi è stata comunicata da ” “la responsabile ricordo che Parte_19 Pt_19 da sempre mi ha detto di non usare la divisa al di fuori dell'orario di lavoro e io sono stata rimproverata una volta da lei perché ero fuori servizio e stavo mangiando qualcosa che avevo preso alle macchinette.Il teste (rappresentante sindacale): Loro Tes_1
entravano in borghese e dovevano cambiarsi in struttura. Io sapevo questa cosa perché mi veniva riferito dalle operatrici e nel corso delle riunioni sindacali i rappresentanti della ricordo il CP_1
nome di , dicevano che era vietato arrivare da casa con la Tes_3 divisa e uscire con la divisa”. Il teste (responsabile tecnico di Tes_5
Area e referente appalto Borgo Trento sino al 2011): L'azienda non aveva dato disposizione sulla vestizione delle divise nel senso che ciascuno poteva arrivare con la divisa già indossata da casa. Però, se uno voleva, poteva indossarla in ospedale ed erano stati messi
a disposizione degli spogliatoi nei vari padiglioni in cui operavamo, gli spogliatoi erano dotati di armadietti per lasciare i propri indumenti personali e le divise. La teste Testimone_6
(coordinatrice dell'appalto a Borgo Trento) Da molto tempo, almeno dieci anni, agli operatori viene detto che hanno a disposizione un armadietto nello spogliatoio per mettere la loro roba. Non esiste il divieto di arrivare in struttura con la divisa già indossata. Non ho mai ripreso nessun operatore se va al bar in divisa. La divisa è
11 composta da una casacca, pantaloni, scarpe antinfortunistiche per gli addetti alle pulizie quotidiane, per le pulizie straordinarie la divisa è diversa (maglietta e pantaloni)La divisa serve ad identificare il ruolo delle nostre operatrici.Non è richiesto che si timbri con la divisa già indossata. L'importante che si timbri in corrispondenza dell'orario di inizio turno. Se non si indossa la divisa dopo la timbratura si va nello spogliatoio per indossare la divisa.
ADR: ho visto delle operatrici alla mattina qualche volta arrivare dall'esterno in ospedale con la divisa già indossata e non ho fatto nessuna osservazione o rimprovero.Io ho fatto le pulizie per 10-15 anni e poi ho fatto capo servizio e coordinatore. Non ricordo di avere dato disposizioni che vietavano l'uso della divisa fuori della struttura, come abitudine mia non uso la divisa fuori da Borgo
Trento anche se mi è capitato qualche volta di andare con la divisa già indossata per motivi di comodità. La teste (già Tes_7
addetta alle pulizie in Borgo Trento e attualmente con mansioni impiegatizie) C'è uno spogliatoio a disposizione per cambiarsi e mettere e togliere la divisa, ma non mi risulta che siano mai state date disposizioni per vietare di arrivare con la divisa già indossata e uscire a fine turno con la divisa indosso. Alcuni timbrano con la divisa già indossata altri la indossano dopo avere timbrato” Il teste
Non ricordo di avere affermato quando riferito dal teste Tes_3
relativamente al divieto di arrivare sul posto di lavoro con Tes_1 la divisa già indossata. Non c'era nessun divieto di arrivare con la divisa indossata, quello che a noi interessava rispettassero l'orario di lavoro contrattualmente previsto e gli orari comunicati alla committenza”. In ogni caso nelle riunioni con il sindacato la questione dei tempi o luoghi per indossare la divisa non era un argomento di cui si discuteva. Venivano valutate caso per caso situazioni di lavoratori che davano disponibilità a fare dell'orario in più e chiedevano adeguamenti del contratto. Non c'erano controlli sui lavoratori per verificare se al momento della timbratura in
12 entrata fossero già con la divisa indossata o se la indossassero dopo. Così pure non vi erano controlli sulla timbratura in uscita
6. Dalle dichiarazioni contrastanti emerge comunque un dato significativo e cioè il fatto che gli operatori addetti ai servizi di pulizia di regola arrivavano nei locali in cui devono svolgere la prestazione senza avere la divisa già indossata. Ciò è confermato dal fatto che l'azienda ha ritenuto di mettere a disposizione dei lavoratori taluni locali adibiti a spogliatoio. Non vi sarebbe stata necessità di questa scelta se la maggioranza dei lavoratori si fosse presentata, di prassi, con la divisa già indossata.
7. Sulla base di tali elementi si può ritenere comunque, anche alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, che non sia dirimente accertare in maniera univoca se vi siano state espresse disposizioni da parte dell'azienda sulle modalità e tempi di vestizione.
8. La società convenuta allega che la divisa è composta da una casacca, da pantaloni e scarpe senza lacci. Nel periodo invernale è fornito anche un pile da indossare sopra la casacca. L'azienda espone che la divisa non è DPI ma ha la funzione di consentire l'immediato riconoscimento dei dipendenti di e di evitare CP_1 che i lavoratori nello svolgimento dell'attività, possano sporcare o usurare i propri indumenti. Tenuto conto della funzione della divisa indicata dalla parte convenuta (che può quindi usurarsi e sporcarsi nelle normali operazioni di pulizia) è agevole ritenere che gli indumenti usati per il lavoro non siano utilizzabili normalmente al di fuori dell'orario lavorativo. Infatti non è ipotizzabile né esigibile che tali abiti, magari recanti tracce del lavoro svolto, siano indossati durante il tragitto da casa al lavoro e ritorno. Peraltro, sebbene i ricorrenti non svolgano attività di assistenza sanitaria in senso stretto, deve essere adeguatamente valorizzata anche l'esigenza di tutelare le esigenze di igiene tipiche di una struttura ospedaliera, in
13 base alle quali è ragionevole pretendere una conservazione degli indumenti di lavoro in un luogo riservato ed adeguato.
9. Ciò premesso, si deve ritenere che le operazioni di vestizione e svestizione, sebbene correlate ad una attività preparatoria rispetto alla prestazione in senso stretto, non sono lasciate alla libertà dei lavoratori, in quanto è pacifico che gli addetti ai servizi di pulizia devono indossare la divisa durante l'intera durata del turno di lavoro e per fare ciò necessariamente devono dedicare del tempo alla vestizione prima dell'inizio del turno e dopo la fine del turno..
10. Il tempo impiegato per l'esecuzione di tali operazioni deve ritenersi strettamente funzionale all'esecuzione della prestazione lavorativa e quindi rientra nelle attività richieste dal datore di lavoro per il corretto adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
I lavoratori pertanto sono soggetti in tali attività preparatorie al potere di conformazione del datore di lavoro.
11. Le parti ricorrenti hanno allegato che i tempi delle attività preparatorie comprendono anche quello correlato al ritiro del materiale e degli strumenti di pulizia. La teste : Le colleghe Tes_2 prima di timbrare prendevano dall'armadietto il secchiello, il deragnatore, lo spillo per pulire la polvere (era il materiale che era in dotazione personale) poi salivano a prendere i moppini per pulire
i pavimenti e le spugne per spolverare e per la pulizia dei bagni.
Questi materiali erano tenuti in un deposito al piano superiore e il responsabile controllava che prendessero tutto il materiale e lo mettessero sul carrello e che timbrassero. Tutto questo avveniva prima della 6 perché alle 6 dovevano essere in reparto.Alla fine del turno si smetteva il lavoro alle 9,30 e poi si scaricava il carrello più grande che si trovava nel reparto e poi si prendeva la roba sporca si scendeva in lavanderia, si vuotavano i secchi con gli stracci sporchi nell'apposito contenitore e la stessa cosa per i . La Pt_20
Lavanderia era nel piano interrato. Poi risalivano e poi si cambiavano e dopo timbravano. Il teste Il materiale lo Tes_5
14 trovavano già preparato dai capi servizi e gli operatori lo mettevamo su un carrellino (che chiamavamo trolley) per recarsi nel luogo in cui dovevano fare le pulizie. Lì trovavano un carrello più grande per le pulizie dove sistemare tutti gli strumenti, materiale
e prodotti e iniziavano le pulizie. Una volta terminato il turno il materiale veniva riposto nuovamente sul trolley e riportato al luogo di partenza (che noi chiamavamo di avviamento). Chi arrivava con la divisa da casa timbrava e usciva, non ricordo con precisione se gli altri timbrassero prima o dopo essersi spogliati della visita e rimessi i loro abiti. La teste ha confermato il cap. 13 e 14 Tes_4
del ricorso: Cap. 13 Vero che sin dalla data delle rispettive assunzioni, le ricorrenti devono: - ad inizio turno presentarsi in reparto non solo con la divisa indossata - e va indossata rigorosamente in spogliatoio, non a casa - ma avendo già preparato il carrello con prodotti e strumenti per la pulizia;
- a fine turno essere ancora in reparto allorquando scocca l'ora di fine turno: solo a quel punto possono ripristinare il carrello e rimettere i propri abiti in spogliatoio;
e dette operazioni richiedono almeno 15 minuti ad inizio turno ed altrettanti a fine turno, per un totale di 30 minuti per turno lavorativo? 14.Vero che sin dalla data delle rispettive assunzioni, ciascuna lavoratrice: - deve presentarsi sul Parte_21
luogo di lavoro almeno 15 minuti prima dell'inizio del proprio turno;
- si reca in spogliatoio, ove si spoglia dei propri abiti ed indossa la divisa aziendale, che si trova riposta nel proprio armadietto;
l'operazione di vestizione viene compiuta all'interno degli spogliatoi aziendali, adibiti a tal scopo dalla società datrice di lavoro e collocati all'interno della struttura ospedaliera;
- si reca nella stanza
(all'ospedale di Borgo Trento: la lavanderia) ove è presente il marcatempo e registra la propria presenza (con circa 10 minuti di anticipo rispetto all'orario di inizio turno);- si reca nella stanza adibita da per prodotti ed attrezzi per la pulizia (all'ospedale CP_1
di Borgo Trento: la lavanderia) e prende quanto serve per il lavoro;
15 - si reca con i prodotti e gli strumenti al reparto ove deve svolgere la propria attività; - arrivata al reparto, si dirige al carrello e predispone questo con tutti i prodotti e gli attrezzi, in modo da avere il carrello preparato per l'orario di inizio turno;
- inizia il turno in reparto, all'orario contrattuale. A - deve trovarsi Parte_22 ancora in reparto allo scoccare dell'orario di fine turno contrattuale,
e solo a quel punto terminare l'attività di pulizia, non potendo terminarla prima;
- porta il carrello nella stanza dedicata, in reparto,
e lo svuota dei prodotti e degli attrezzi;
- si reca nella stanza del marcatempo e registra la fine turno nel marcatempo (con circa 10 minuti di ritardo rispetto all'orario di inizio turno);- si reca nella stanza adibita da per i prodotti e gli attrezzi e ripone gli CP_1
stessi; - si reca in spogliatoio, ove si spoglia della divisa aziendale, la ripone nel proprio armadietto, ed indossa i propri abiti;
- lascia il luogo di lavoro (circa 15 minuti dopo la fine del turno)? La teste
Dopo la timbratura gli operatori prendono il Testimone_6
materiale già pronto che si trova in alcune stanze che sono nelle vicinanze della timbratura e lo portano in reparto e preparano il carrello. In genere il carrello viene tenuto presso il reparto. A fine turno almeno dieci minuti circa dell'orario di fine turno gli operatori vengono giù dal reparto e portano il materiale sporco e lo depositano presso la lavanderia dove si trova la timbratura e timbrano e vanno a casa, si tratta di una fase che noi non controlliamo, sia in entrata sia in uscita, si tratta di una cosa che riferisco per quello che ho visto qualche volta. Presumo che dopo la timbratura vadano a spogliarsi nello spogliatoio oppure vadano direttamente a casa, ogni operatrice ha le sue abitudini. Tes_1
Dopo aver indossato la divisa andavano alla lavanderia preparavano i carrelli, timbravano e poi per 6.00 dovevano essere in reparto e quindi timbravano prima delle 6.00. Loro venivano pagate dalle 6.00 in poi.Mi è stato riferito, dalle operatrici, che andavano via dal reparto in corrispondenza dell'orario finale del
16 turno e poi mettevano le cose in lavanderia e timbravano e si cambiavano e uscivano dall'ospedale.
12. Anche per quanto concerne il ritiro e la preparazione del carrello vi sono quindi differenti ricostruzioni da parte dei testimoni. Tuttavia si deve ritenere più attendibile quanto riferito dai testimoni di parte ricorrente e cioè che le operatrici debbano essere pronte con divisa e materiali di pulizia in coincidenza con l'orario di inizio del turno e allo stesso modo possano “staccare” solo con l'orario di fine turno
(con conseguente tempo dedicato per deporre il materiale utilizzato e svestizione). Altrimenti, si dovrebbe ipotizzare una elasticità della prestazione lasciata alla discrezionalità dei singoli dipendenti sia all'inizio che a fine turno.
13. Tale ricostruzione appare confermata dalle registrazioni relative alle timbrature, prodotte in giudizio a seguito di ordine di esibizione e analiticamente esaminate nelle note conclusive di parte ricorrente.
La difesa delle ricorrenti ha evidenziato infatti che tali documenti confermano la prassi della timbratura in anticipo rispetto all'orario di inizio del turno e dopo l'orario finale del turno
14. Anche per quanto riguarda le operazioni preliminari e successive concernenti il materiale di pulizia deve quindi ritenersi provata la diretta strumentalità rispetto alla prestazione e l'eterodirezione da parte del datore di lavoro sulle modalità e tempi di esecuzione di tali attività.
15. La ricostruzione dei tempi richiesti normalmente e mediamente per lo svolgimento di tali attività in entrata e in uscita deve essere ovviamente operata con criteri equitativi. I testimoni indicati dalla parte ricorrente (in particolare teste hanno quantificato tali Tes_4 tempi in 15 minuti prima dell'inizio del turno e 15 minuti dopo la fine del turno. I testimoni indicati dalla parte convenuta (cfr. in particolare teste ) ha quantificato il tempo di Tes_7
vestizione/svestizione tra i due e cinque minuti.
17 16. Tenuto conto della variabilità della durata delle operazioni per ciascun lavoratore, anche in relazione alla stagionalità
(sicuramente in autunno inverno la vestizione/svestizione richiede più tempo), conformemente a quanto già ritenuto dal Tribunale di
Verona nella sentenza 70/2021 (in causa promossa da dipendenti della convenuta operanti in diverso appalto in ambito ospedaliero) si può ritenere congrua la quantificazione in venti minuti complessivi per il tempo-tuta e le altre operazioni preliminari e successive rispetto al turno lavorativo.
17. Le ricorrenti hanno dimostrato in conclusione di avere svolto, in ogni turno, quanto meno venti minuti di attività lavorativa eterodiretta, per la quale non hanno ricevuto la retribuzione spettante.
18. La parte convenuta ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti vantati dalle parti ricorrenti. Secondo l'ormai costante orientamento della Cassazione “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. 26246/2022). In mancanza di atti interruttivi antecedenti l'entrata in vigore della legge 92/2012 (18.7.2012) devono ritenersi prescritti i crediti maturati sino al 18.7.2007. Le ricorrenti sono state assunte dalla azienda convenuta negli anni dal 2008 in poi e comunque hanno limitato la domanda delle differenze per periodi successivi. Pertanto
l'eccezione di prescrizione non è fondata.
19. Sulla base delle argomentazioni sopra svolte, in parziale accoglimento delle domande di parte ricorrente, deve essere
18 dichiarato il diritto delle ricorrenti ad essere retribuite per il c.d.
“tempo tuta” e per il tempo necessario per altre attività antecedenti l'inizio del turno e successive alla fine del turno, nella misura di 20 minuti complessivi per ciascun turno lavorativo, a decorrere dalla data di assunzione di ciascuna ricorrente sino alla data di deposito dei ricorsi riuniti ovvero sino alla data di cessazione del rapporto di lavoro con la convenuta se anteriore.
20. Deve essere dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande svolte dalla ricorrente nei confronti Parte_11
della convenuta Controparte_2
21. La parte ricorrente ha svolto nel presente giudizio domande di condanna con la quantificazione delle differenze rivendicate, che dovranno essere pertanto rivalutate alla luce della statuizione di cui sopra, anche mediante eventuale deposito di conteggi condivisi.
22. Pertanto la causa deve essere rimessa in istruttoria con separata ordinanza per la prosecuzione dell'istruttoria e per la decisione sul quantum.
23. Le spese di lite saranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, non definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata
1) Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande svolte dalla ricorrente nei confronti della convenuta Parte_11
; Controparte_2
2) In parziale accoglimento delle domande di parte ricorrente, dichiara il diritto delle ricorrenti ad essere retribuite per il c.d. “tempo tuta” e per il tempo necessario per altre attività antecedenti l'inizio del turno e successive alla fine del turno, nella misura di 20 minuti complessivi per ciascun turno lavorativo, a decorrere dalla data di assunzione di ciascuna
19 ricorrente sino alla data di deposito dei ricorsi riuniti ovvero sino alla data di cessazione del rapporto di lavoro con la convenuta se anteriore;
3) Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
4) Spese al definitivo
Fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.
Verona, 24.10.2024
***
Con separata ordinanza di seguito riportata, il Giudice ha rimesso la causa in istruttoria
Il Giudice,
visto il dispositivo di sentenza non definitiva pronunciato all'udienza del
24.10.2024
ritenuto che con tale sentenza è stato accertato il diritto delle ricorrenti ad
essere retribuite per il tempo tuta ed altre attività accessorie in ragione di
20 minuti complessivi e per ciascun turno lavorativo
ritenuto le ricorrenti, oltre alla domanda di accertamento del diritto per
l'intero periodo lavorativo, hanno formulato domande di condanna al
pagamento delle differenze retributive (calcolate su 30 minuti) in relazione
a specifici periodi lavorativi più limitati
ritenuto che la causa deve proseguire, al fine della delibazione della
domanda di condanna, per la rimodulazione dei conteggi sulla base del
tempo da retribuire riconosciuto nella sentenza odierna
P.Q.M.
Assegna alla parte ricorrente termine sino al 22.11.2024 per il deposito di nuovi conteggi che tengano conto dell'accertamento del diritto contenuto
nella sentenza non definitiva, con riferimento esclusivamente ai periodi
per i quali in ricorso si è chiesta pronuncia di condanna
20 Assegna alla parte convenuta termine sino al 12.12.2024 per deposito di
eventuali osservazioni sui conteggi di parte ricorrente
per la discussione in collegamento remoto su piattaforma Teams Pt_23
mediante il link già comunicato l'udienza del 19.12.2024 ore 13
Verona,25/10/2024
***
Le parti ricorrenti hanno depositato i conteggi, riformulando quelli allegati al ricorso tenuto dei tempi di lavoro riconosciuti nella sentenza non definitiva. La parte convenuta ha depositato nota di replica con specifiche osservazioni sui dati utilizzati per il computo delle differenze a credito dei ricorrenti. Le parti ricorrenti hanno depositato nuovi conteggi riformulati con adesione integrale alle osservazioni di parte convenuta
All'udienza del 29.1.2025, tenutasi con le modalità previste dall'art. 127
bis c.p.c, le parti hanno concluso come in atti e il Giudice ha pronunciato sentenza definitiva mediante lettura e deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione
***
Le domande di parte ricorrente, con riferimento al quantum delle differenze richieste, devono essere accolte in misura congruente con gli importi indicati, per ciascuna lavoratrice, nei conteggi da ultimo depositati,
alla luce delle osservazioni di parte convenuta, con memoria depositata il
13.12.2024. All'udienza odierna la difesa di parte convenuta non ha formulato ulteriori osservazioni sui conteggi di parte ricorrente.
La società convenuta deve quindi essere condannata a versare le somme specificate in dispositivo in favore di ciascuna ricorrente, oltre agli accessori di legge
21 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo e si liquidano come in dispositivo, e tenendo conto della pluralità di parti con la medesima posizione processuale, ai sensi dell'art. 4, co. 2 del D.M.
55/2014, sulla base del valore più alto riconosciuto (scaglione 5.201-
26.000) e dell'attività svolta (studio, introduttiva, istruttoria, decisione).
.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, condanna la società
convenuta a pagare alle parti ricorrenti i seguenti importi.
a. , € 5.287,62 Parte_1
b. , € 7.014,88 Parte_2
c. , € 4.781,47 Parte_3
d. , € 4.688,32 Parte_4
e. , € 1.573,69 Parte_5
f. , € 2.067,32 Parte_6
g. , € 4.735,31 Parte_7
h. N. € 3.085,72 Parte_8
i. , € 1.551,02 Parte_24
j. , € 2.685,30 Parte_10
k. , € 294,23 Parte_11
l. , € 5.375,63 Parte_12
m. € 1.982,57 Parte_25
n. , € 2.659,57 Parte_14
o. , € 3.265,57 Parte_15
p. € 1.633,28 Parte_16
22 2) Condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle parti ricorrenti, che liquida in 11.588,50 per compensi oltre Iva e Cpa e rimb.forf. 15%
Verona, 29.1.2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
23
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1615 / 2021
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 29/01/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Gesumunno, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente Avv. Pagnin per la parte convenuta Avv. Marchesan
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. I procuratori delle parti formulano riserva di appello avverso la sentenza non definitiva n. 646/2024 del Tribunale Verona
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Tribunale di Verona - Sezione Lavoro, nella persona del Giudice dott. Antonio Gesumunno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili di lavoro riunite n. 1615/21 e 1616/2021 depositate in data 29.10.2021
DA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , Parte_7 Parte_8 [...]
, , , Parte_9 Parte_10 Parte_11
, , Parte_12 Parte_13
, , Parte_14 Parte_15 Parte_16 comparse in causa a mezzo degli avv. Massimo Pagnin e Domenico Zito per mandato inserito nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Mestre (VE) Calle del Gambero, n. 6
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 comparsa in causa a mezzo degli avv. Gianluca Spolverato, Francesca
Marchesan ed Elisa Pavanello per mandato inserito nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Padova, Via
F. Rismondo, n. 2/E
NONCHE' CONTRO
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Viale L.
Schiavonetti, n. 270/300
CONTUMACE
OGGETTO: Riconoscimento tempo tuta e carrello – Differenze retributive
UDIENZA DI DISCUSSIONE: 29.1.2025
1 NEL FASCICOLO N. 1615/21
CONCLUSIONI DI PARTI RICORRENTI:
Nel merito:
- accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, il diritto delle ricorrenti al riconoscimento del c.d. tempo tuta e del tempo per la preparazione ed il ripristino del carrello e, in ogni caso, di tutte le attività antecedenti la presentazione in reparto con divisa indossata e carrello pronto (ad inizio turno) e di tutte quelle successive all'orario di fine turno, pari a trenta minuti per ogni turno lavorativo, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, con decorrenza dalle date di assunzione di ciascuna lavoratrice, o da quelle diverse ritenute di giustizia;
per l'effetto
- condannare a corrispondere a ciascuna ricorrente le CP_1 differenze retributive maturate nei periodi e per gli importi di seguito riportati, in Euro:
da gennaio 2014 a dicembre 2019 Parte_1
7.851,23
da gennaio 2014 a giugno 2019 Parte_2
10.352,59
da gennaio 2014 a febbraio 2019 Parte_3
8.420,95
da luglio 2016 a giugno 2021 Parte_4
7.076,81
da novembre 2016 a dicembre 2018 Parte_5
3.155,85
da gennaio 2014 a luglio 2018 Parte_6
4.010,17
da gennaio 2014 a dicembre 2017 Parte_7
7.165,56
da gennaio 2016 a dicembre 2020 Parte_8
4.687,81
da gennaio 2014 a settembre 2016 Parte_9
2.350,03
da gennaio 2016 a dicembre 2020 Parte_10
4.073,26
da gennaio 2014 a giugno 2019 Parte_12
8.679,07
da ottobre 2014 ad ottobre 2020 Parte_13
3.069,80
da gennaio 2014 ad ottobre 2018 Parte_14
4.029,64
da giugno 2015 a dicembre 2020 Parte_15
5.245,21
o le diverse somme ritenute di giustizia, oltre a contributi previdenziali, nonché interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- e con riferimento a , accertato quanto sopra ed Parte_11 accertata la solidarietà per le ragioni esposte, condannare in solido tra
2 loro e a corrisponderle le Controparte_3 CP_1 differenze retributive maturate nel periodo e per l'importo di seguito riportati, in Euro:
da luglio 2017 ad agosto 2018 Parte_11
2.118,20
o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre a contributi previdenziali, nonché interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, con riserva di agire in separato procedimento al fine di chiedere la condanna di e per anche di CP_1 Pt_11 Controparte_3 in solido, alla corresponsione delle somme maturate dalle
[...] ricorrenti a titolo sopra descritto a partire dalla data di assunzione, esclusi i periodi sopra riportati oggetto di conteggio.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA CP_1
- in via principale di merito, per tutti i motivi dedotti nella presente memoria, respingere il ricorso promosso dalle sig.re Parte_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
, Parte_9 Parte_10 Parte_12
, , , Parte_17 Parte_14 Parte_15 [...]
e rigettare le domande tutte in esso contenute, perché Parte_11 infondate, in fatto e in diritto;
- in via subordinata di merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse doversi riconoscere alle ricorrenti il diritto ad essere retribuite per il tempo di vestizione/svestizione e per il tempo c.d. di preparazione del carrello: 1) accertare e dichiarare, per quanto qui dedotto e argomentato, che in ogni caso nulla è dovuto alle ricorrenti per il periodo antecedente al 29 settembre 2016 (o alla diversa data eventualmente accertata dall'Ill.mo Tribunale) per effetto dell'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.; 2) rideterminare e ridurre le pretese economiche avversarie alla luce delle considerazioni sviluppate nel presente atto, tenendo specificamente conto che a) che non vi è alcuna prova che le ricorrenti , , Parte_1 Parte_2
, , , , Parte_3 Parte_4 Parte_18 Parte_6
, e abbiano effettuato Parte_7 Persona_1 Parte_12 doppi turni, sicché in ogni caso le spettanze eventualmente dovute, denegate e non credute, dovranno essere calcolate sulla base di un solo turno per giorno lavorato;
b) che non vi è prova alcuna che il tempo per indossare e svestire la divisa sia di 10 minuti per ogni turno;
c) dei rilevati errori nei conteggi avversari;
- in via di ulteriore subordine;
nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse doversi riconoscere alla sig.ra Parte_11
il diritto ad essere retribuita per il tempo di vestizione/svestizione e
[...] per il tempo c.d. di preparazione del carrello e ritenesse CP_1 responsabile in solido per le predette somme, accertare e dichiarare che il debitore principale è la datrice di lavoro Controparte_4 con sede legale in Roma – viale L. Schiavonelli n. 270/300, in persona del
3 legale rappresentante pro tempore, e conseguentemente accertare e dichiarare che con sede Controparte_4 legale in Roma – viale L. Schiavonelli n. 270/300, in persona del legale rappresentante pro tempore è tenuta a manlevare, tenere indenne e garantire da tutto quest'ultima dovesse essere condannata a CP_1 corrispondere alla sig.ra Parte_11
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
NEL FASCICOLO N. 1616/2021
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE : Parte_16 nel merito con riferimento al periodo da gennaio 2014 a febbraio 2017
- accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, il diritto della ricorrente al riconoscimento del c.d. tempo tuta e del tempo per la preparazione ed il ripristino del carrello e, in ogni caso, di tutte le attività antecedenti la presentazione in reparto con divisa indossata e carrello pronto (ad inizio turno) e di tutte quelle successive all'orario di fine turno, pari a trenta minuti per ogni turno lavorativo, o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
per l'effetto
- condannare a corrispondere alla ricorrente le differenze CP_1 retributive maturate nel citato periodo, pari ad € 2.474,65, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre a contributi previdenziali, nonché interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA CP_1
- in via principale di merito, per tutti i motivi dedotti nella presente memoria, respingere il ricorso avversario e rigettare le domande tutte in esso contenute, perché infondate, in fatto e in diritto;
- in via subordinata di merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse doversi riconoscere alla ricorrente il diritto ad essere retribuite per il tempo di vestizione/svestizione e per il tempo c.d. di preparazione del carrello: 1) accertare e dichiarare, per quanto qui dedotto e argomentato, che in ogni caso nulla è dovuto alla ricorrente per il periodo antecedente al 29 settembre 2016 (o alla diversa data eventualmente accertata dall'Ill.mo Tribunale) per effetto dell'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.; 2) rideterminare e ridurre le pretese economiche avversarie alla luce delle considerazioni sviluppate nel presente atto, tenendo specificamente conto che non vi è prova alcuna che il tempo per indossare e svestire la divisa sia di 10 minuti per ogni turno.
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
4 Motivi della decisione
I ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio la società esponendo: di essere stati applicati nell'ambito dell'appalto per CP_1
l'esecuzione dei servizi di pulizia presso gli Istituti Ospedalieri di Verona
(in particolare presso l'Ospedale di Borgo Trento); che la ricorrente era stata invece applicata presso l'ospedale di Bussolengo;
che la Pt_14
ricorrente era stata dipendente di agenzia per il Pt_11 CP_3
lavoro, la quale aveva somministrato la lavoratrice a favore di per CP_1 lavorare nell'ambito dell'appalto presso l'ospedale di Borgo Trento;
che i ricorrenti venivano impiegati in qualità di operai per l'esecuzione del servizio di pulizia presso i vari reparti ospedalieri come specificamente indicato in ricorso per ciascun ricorrente con riferimento alle singole posizioni contrattuali;
che taluni dipendenti erano assunti a part-time e alcuni dipendenti lavoravano su un unico turno e da altri su 2 turni lavorativi giornalieri;
che i ricorrenti avevano l'obbligo di indossare una divisa aziendale;
che i ricorrenti ad inizio turno dovevano presentarsi in reparto non solo con la divisa indossata, rigorosamente nello spogliatoio, ma anche avendo già preparato il carrello con prodotti e strumenti per la pulizia;
che a fine turno le lavoratrici dovevano essere ancora in reparto quando scoccava l'ora di fine turno e solo a quel punto potevano ripristinare il carrello e rimettere i propri abiti nello spogliatoio;
che tali operazioni richiedevano almeno 15 minuti ad inizio turno ed altrettanti a fine turno, per un totale di 30 minuti per turno lavorativo;
che il tempo necessario per l'operazione di vestizione, svestizione (cosiddetto “tempo tuta”) e il tempo di preparazione del carrello d'inizio turno e di ripristino dello stesso a fine turno non veniva considerato dalla convenuta come orario di lavoro effettivo e pertanto non veniva retribuito;
che i capiservizio all'atto dell'assunzione specificavano espressamente che ogni lavoratore aveva l'obbligo di vestire la divisa aziendale solo all'interno dei locali in cui si svolgeva l'attività lavorativa;
che i capiservizio riprendevano i lavoratori che non si attenevano alla scansione temporale imposta dalla azienda;
5 che la timbratura avveniva sempre con circa 10 minuti di anticipo per le entrate e 10 minuti di ritardo per l'uscita rispetto agli orari effettivi del turno, minuti che non erano mai state retribuiti;
che per i lavoratori impiegati su 2 turni giornalieri tali operazioni si raddoppiavano e pertanto si riscontravano 60 minuti giornalieri di lavoro non retribuito.
Le parti ricorrenti sostenevano che tali attività erano soggette alla eterodirezione ed al controllo del datore di lavoro in quanto si svolgevano con modalità, tempi e luoghi fissati dalla società convenuta. Pertanto chiedevano che fosse riconosciuto il diritto ad essere retribuiti per almeno
30 minuti aggiuntivi e 60 minuti nelle giornate con doppio turno. La parte ricorrente formulava la richiesta di pronuncia di accertamento in relazione all'intero periodo lavorativo. Allegava i conteggi, su cui si fondava la richiesta di condanna, in cui erano calcolate le somme maturate da ciascun ricorrente in un intervallo temporale più circoscritto, fondato sulle buste paga allegate in giudizio. Per quanto riguarda le somme maturate da ciascuna ricorrente nel periodo antecedente e successivo a quello oggetto del conteggio, la parte ricorrente si riservava di chiedere in altra sede la condanna alla relativa corresponsione. Per quanto riguarda la ricorrente si chiedeva il riconoscimento della responsabilità solidale Pt_11
di e della società convenuta in merito alla mancata CP_3
corresponsione degli emolumenti maturati a titolo di retribuzione per il tempo tuta e tempo per la preparazione ripristino del carrello.
Nel ricorso pertanto venivano svolte le conclusioni riportate in epigrafe.
Si costituiva in giudizio la società convenuta e chiedeva l'integrale rigetto delle domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto.
La parte convenuta in via preliminare eccepiva la prescrizione dei crediti asseritamente maturati prima del 29/09/2016, tenuto conto dell'ultimo atto interruttivo valido comunicato compete del 29/09/2021. Per quanto riguarda il cosiddetto “tempo tuta” la società convenuta contestava le richieste di parte ricorrente sostenendo che da parte della società datrice di lavoro non vi era stata mai alcuna imposizione dell'obbligo di indossare le divise solo esclusivamente nello spogliatoio aziendale. Tutte le
6 lavoratrici potevano recarsi al lavoro con la divisa già indossata e lasciare luogo di lavoro con indossata la divisa. Esponeva che le operazioni di ritiro e preparazione dei materiali avvenivano nelle adiacenze del punto in cui vi era il timbratore e le lavoratrici trovavano presso il reparto, già pronto, il secchio contenente i panni pre impregnati e le “vileda” in un secchiello più piccolo per l'attività di pulizia. Tali operazioni, così come quella di deposito dei materiali dopo l'uso, richiedevano pochi minuti. La società convenuta allegava inoltre che la divisa aziendale non era qualificabile come un dispositivo di protezione ma aveva solamente lo scopo di consentire il riconoscimento dei lavoratori nel corso dell'attività ed evitare che i lavoratori potessero sporcare o usurare i propri indumenti. In ogni caso il tempo necessario per indossare la divisa era al massimo di 2 minuti così come per svestirla. Le norme di comportamento affisse nei luoghi di lavoro non contemplavano l'obbligo di indossare la divisa solo dopo essere arrivati al lavoro. La società convenuta si era limitata a mettere a disposizione degli spogliatoi per coloro che preferivano indossare la divisa solo una volta arrivati sul luogo di lavoro. Solo in determinati reparti o aree gli addetti alle pulizie doveva indossare particolari divise per motivi di igiene, all'interno dell'orario di lavoro. La società convenuta sosteneva che non era stato mai chiesto i dipendenti di timbrare in anticipo in ritardo rispetto all'inizio alla fine del turno peraltro non vi era alcun controllo sul momento in cui avveniva la timbratura. I ricorrenti di loro iniziativa si presentavano in anticipo di loro iniziativa per arrivare in reparto con un tempo congruo rispetto all'inizio del turno. La società convenuta sosteneva che non vi era la prova del fatto che le ricorrenti specificamente indicate ricorso avessero lavorato su doppi turni. La parte convenuta formulava contestazioni anche sui conteggi allegati in ricorso non si costituiva in giudizio e pertanto veniva dichiarata CP_3
contumace
La ricorrente dichiarava di rinunciare alle domande svolte nei Pt_11
confronti di e riduceva la domanda di condanna alle differenze CP_3
maturate tra 12.7.2017 e 31.8.2018
7 All'udienza del 16.5.2023 veniva disposta la riunione della causa
1616/2021, promossa nei confronti della società convenuta da Pt_16
, dipendente della convenuta sino al 13.6.2017 ed impiegata
[...] nell'appalto del servizio di pulizie presso l'Ospedale di Borgo Trento in
Verona. La ricorrente chiedeva il riconoscimento del diritto alla retribuzione per il tempo dedicato alla vestizione/svestizione e per la preparazione e riconsegna dei materiali di pulizia e la condanna al pagamento delle differenze maturate pari a 2.474,65
La si costituiva in giudizio e chiedeva l'integrale rigetto delle CP_1
domande di parte ricorrente per i motivi in fatto e in diritto già svolti nella causa n. 1615/2021
Le cause riunite venivano istruite mediante l'assunzione di prove testimoniali
All'udienza del 3.10.2023 il difensore di parte ricorrente insisteva nella richiesta, già svolta nei ricorsi riuniti, di esibizione in giudizio delle timbrature di inizio e fine turno e del LUL
La parte convenuta si opponeva alla richiesta e a sua volta chiedeva che venissero sentiti due testimoni citati nella dichiarazione del teste Tes_1
Il Giudice con ordinanza riservata del 29.12.2023 ordinava alla parte ricorrente la produzione del LUL e delle timbrature di inizio e fine dei rispettivi turni giornalieri svolti dalle ricorrenti nel periodo oggetto di causa.
Ammetteva i testi di riferimento e uno di questi veniva citato e sentito all'udienza del 9.4.2024 .
Il difensore di parte ricorrente rilevava che i documenti prodotti dalla società convenuta su ordine del giudice riguardavano esclusivamente il periodo per il quale erano stati prodotti i conteggi in allegato al ricorso, mentre le conclusioni avevano come oggetto l'accertamento del diritto alle differenze retributive per intero periodo di lavoro. Chiedeva pertanto l'integrazione della produzione mediante il deposito di LUL e timbratura anche per il periodo successivo al deposito del ricorso.
8 La difesa di parte convenuta si opponeva alla produzione della documentazione richiesta per il periodo successivo al deposito del ricorso in quanto tale richiesta ampliava irritualmente l'oggetto della domanda.
Il giudice con ordinanza riservata del 11/05/2024 ordinava la società convenuta la produzione del LUL delle temperature dei turni di inizio fine dei rispettivi turni giornalieri dall'inizio del rapporto di lavoro sino alla data di deposito del ricorso. Fissava udienza di discussione del 24/10/2024 con termine per deposito di note difensive.
All'udienza del 24.10.2024 il Giudice pronunciava sentenza n. 646/2024 non definitiva mediante lettura di dispositivo e riserva dei motivi, depositati il 20.1.2025, che si riporta di seguito:
***
Le domande di parte ricorrente sono in parte fondate e devono essere accolte, limitatamente alla pronuncia sull'an, nei termini di seguito precisati.
1. Secondo l'orientamento costante della Corte di Cassazione in materia: Nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre
2015 in C-266/14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento” (Cass. 1352/2016).
2. La parte convenuta con riferimento alle domande aventi per oggetto la remunerazione del cosiddetto “tempo tuta” o “tempo divisa” ha opposto, in linea di fatto, che l'azienda non ha mai dato disposizioni al personale di pulizia contenenti l'obbligo di indossare e svestire la
9 divisa soltanto nello spogliatoio messo a disposizione dalla CP_1
[...
3. Le parti ricorrenti invece sostengono che tale divieto fu comunicato verbalmente dai capi servizio o comunque dai responsabili dell'appalto.
4. Su questa circostanza vi è divergenza tra le testimonianze rese rispettivamente dai testi indicati dalla parte ricorrente e da quelli indicati dalla parte convenuta
5. La teste (referente di cantiere a Bussolengo e Borgo Tes_2
Trento): C'era una disposizione aziendale che prescriveva che gli operatori non potessero arrivare da casa con la divisa già indossata
e che dovevano indossarla in Ospedale” “La disposizione sulla vestizione in struttura ospedaliera mi era stata comunicata a voce dal capo area, , e io la comunicavo a voce alle Testimone_3 colleghe. E' capitato qualche volta che qualcuna sia venuta al lavoro con la divisa già indossata e io l'ho ripresa per questa ragione, dicendo che se la cosa si fosse ripetuta sarebbe stata mandata la lettera di contestazione” “anche a Borgo Trento vi era la disposizione secondo la quale gli operatori non potevano venire al lavoro con la divisa già indossata, la divisa era uguale a quella usata a Bussolengo. C'era uno spogliatoio in cui gli operatori avevano un armadietto dove lasciavano i propri indumenti e un armadietto dove tenevano i materiali per il lavoro. Io ho comunicato questa disposizione al personale. La disposizione veniva rispettata in linea generale, qualche volta è successo che qualcuno sia venuto con la divisa già indossata e io l'ho ripreso verbalmente.
Riferivo questi episodi al capoarea ma non mi risulta che siano mai state fatte contestazioni scritte” La teste (operatrice addetta Tes_4
alle pulizie a Borgo Trento) Per es. per iniziare il lavoro alle 15 bisogna arrivare verso 14.35-14.40 per fare tutte le operazioni di vestizione e preparazione del carrello. Noi che operiamo in maternità abbiamo lo spogliatoio lontano e quindi ci impieghiamo di
10 più nel tragitto tra spogliatoio e lavanderia dove timbriamo. Noi non possiamo arrivare in ospedale con la divisa già indossata da casa.
E' una cosa che ci è stata vietata espressamente dalla nostra responsabile sin da quando lavoro con la A me è stata CP_1
detta a voce non so se qualche collega abbia avuto richiami scritti.
“mi è sempre stato detto che la divisa doveva essere usata solo durante il servizio di pulizia e nell'orario di lavoro e non doveva essere usata fuori dall'ospedale e neppure all'interno per es. per andare al bar. I responsabili dicevano che era per un discorso di igiene. Questa disposizione per quanto mi riguarda, mi è stata comunicata da ” “la responsabile ricordo che Parte_19 Pt_19 da sempre mi ha detto di non usare la divisa al di fuori dell'orario di lavoro e io sono stata rimproverata una volta da lei perché ero fuori servizio e stavo mangiando qualcosa che avevo preso alle macchinette.Il teste (rappresentante sindacale): Loro Tes_1
entravano in borghese e dovevano cambiarsi in struttura. Io sapevo questa cosa perché mi veniva riferito dalle operatrici e nel corso delle riunioni sindacali i rappresentanti della ricordo il CP_1
nome di , dicevano che era vietato arrivare da casa con la Tes_3 divisa e uscire con la divisa”. Il teste (responsabile tecnico di Tes_5
Area e referente appalto Borgo Trento sino al 2011): L'azienda non aveva dato disposizione sulla vestizione delle divise nel senso che ciascuno poteva arrivare con la divisa già indossata da casa. Però, se uno voleva, poteva indossarla in ospedale ed erano stati messi
a disposizione degli spogliatoi nei vari padiglioni in cui operavamo, gli spogliatoi erano dotati di armadietti per lasciare i propri indumenti personali e le divise. La teste Testimone_6
(coordinatrice dell'appalto a Borgo Trento) Da molto tempo, almeno dieci anni, agli operatori viene detto che hanno a disposizione un armadietto nello spogliatoio per mettere la loro roba. Non esiste il divieto di arrivare in struttura con la divisa già indossata. Non ho mai ripreso nessun operatore se va al bar in divisa. La divisa è
11 composta da una casacca, pantaloni, scarpe antinfortunistiche per gli addetti alle pulizie quotidiane, per le pulizie straordinarie la divisa è diversa (maglietta e pantaloni)La divisa serve ad identificare il ruolo delle nostre operatrici.Non è richiesto che si timbri con la divisa già indossata. L'importante che si timbri in corrispondenza dell'orario di inizio turno. Se non si indossa la divisa dopo la timbratura si va nello spogliatoio per indossare la divisa.
ADR: ho visto delle operatrici alla mattina qualche volta arrivare dall'esterno in ospedale con la divisa già indossata e non ho fatto nessuna osservazione o rimprovero.Io ho fatto le pulizie per 10-15 anni e poi ho fatto capo servizio e coordinatore. Non ricordo di avere dato disposizioni che vietavano l'uso della divisa fuori della struttura, come abitudine mia non uso la divisa fuori da Borgo
Trento anche se mi è capitato qualche volta di andare con la divisa già indossata per motivi di comodità. La teste (già Tes_7
addetta alle pulizie in Borgo Trento e attualmente con mansioni impiegatizie) C'è uno spogliatoio a disposizione per cambiarsi e mettere e togliere la divisa, ma non mi risulta che siano mai state date disposizioni per vietare di arrivare con la divisa già indossata e uscire a fine turno con la divisa indosso. Alcuni timbrano con la divisa già indossata altri la indossano dopo avere timbrato” Il teste
Non ricordo di avere affermato quando riferito dal teste Tes_3
relativamente al divieto di arrivare sul posto di lavoro con Tes_1 la divisa già indossata. Non c'era nessun divieto di arrivare con la divisa indossata, quello che a noi interessava rispettassero l'orario di lavoro contrattualmente previsto e gli orari comunicati alla committenza”. In ogni caso nelle riunioni con il sindacato la questione dei tempi o luoghi per indossare la divisa non era un argomento di cui si discuteva. Venivano valutate caso per caso situazioni di lavoratori che davano disponibilità a fare dell'orario in più e chiedevano adeguamenti del contratto. Non c'erano controlli sui lavoratori per verificare se al momento della timbratura in
12 entrata fossero già con la divisa indossata o se la indossassero dopo. Così pure non vi erano controlli sulla timbratura in uscita
6. Dalle dichiarazioni contrastanti emerge comunque un dato significativo e cioè il fatto che gli operatori addetti ai servizi di pulizia di regola arrivavano nei locali in cui devono svolgere la prestazione senza avere la divisa già indossata. Ciò è confermato dal fatto che l'azienda ha ritenuto di mettere a disposizione dei lavoratori taluni locali adibiti a spogliatoio. Non vi sarebbe stata necessità di questa scelta se la maggioranza dei lavoratori si fosse presentata, di prassi, con la divisa già indossata.
7. Sulla base di tali elementi si può ritenere comunque, anche alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, che non sia dirimente accertare in maniera univoca se vi siano state espresse disposizioni da parte dell'azienda sulle modalità e tempi di vestizione.
8. La società convenuta allega che la divisa è composta da una casacca, da pantaloni e scarpe senza lacci. Nel periodo invernale è fornito anche un pile da indossare sopra la casacca. L'azienda espone che la divisa non è DPI ma ha la funzione di consentire l'immediato riconoscimento dei dipendenti di e di evitare CP_1 che i lavoratori nello svolgimento dell'attività, possano sporcare o usurare i propri indumenti. Tenuto conto della funzione della divisa indicata dalla parte convenuta (che può quindi usurarsi e sporcarsi nelle normali operazioni di pulizia) è agevole ritenere che gli indumenti usati per il lavoro non siano utilizzabili normalmente al di fuori dell'orario lavorativo. Infatti non è ipotizzabile né esigibile che tali abiti, magari recanti tracce del lavoro svolto, siano indossati durante il tragitto da casa al lavoro e ritorno. Peraltro, sebbene i ricorrenti non svolgano attività di assistenza sanitaria in senso stretto, deve essere adeguatamente valorizzata anche l'esigenza di tutelare le esigenze di igiene tipiche di una struttura ospedaliera, in
13 base alle quali è ragionevole pretendere una conservazione degli indumenti di lavoro in un luogo riservato ed adeguato.
9. Ciò premesso, si deve ritenere che le operazioni di vestizione e svestizione, sebbene correlate ad una attività preparatoria rispetto alla prestazione in senso stretto, non sono lasciate alla libertà dei lavoratori, in quanto è pacifico che gli addetti ai servizi di pulizia devono indossare la divisa durante l'intera durata del turno di lavoro e per fare ciò necessariamente devono dedicare del tempo alla vestizione prima dell'inizio del turno e dopo la fine del turno..
10. Il tempo impiegato per l'esecuzione di tali operazioni deve ritenersi strettamente funzionale all'esecuzione della prestazione lavorativa e quindi rientra nelle attività richieste dal datore di lavoro per il corretto adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
I lavoratori pertanto sono soggetti in tali attività preparatorie al potere di conformazione del datore di lavoro.
11. Le parti ricorrenti hanno allegato che i tempi delle attività preparatorie comprendono anche quello correlato al ritiro del materiale e degli strumenti di pulizia. La teste : Le colleghe Tes_2 prima di timbrare prendevano dall'armadietto il secchiello, il deragnatore, lo spillo per pulire la polvere (era il materiale che era in dotazione personale) poi salivano a prendere i moppini per pulire
i pavimenti e le spugne per spolverare e per la pulizia dei bagni.
Questi materiali erano tenuti in un deposito al piano superiore e il responsabile controllava che prendessero tutto il materiale e lo mettessero sul carrello e che timbrassero. Tutto questo avveniva prima della 6 perché alle 6 dovevano essere in reparto.Alla fine del turno si smetteva il lavoro alle 9,30 e poi si scaricava il carrello più grande che si trovava nel reparto e poi si prendeva la roba sporca si scendeva in lavanderia, si vuotavano i secchi con gli stracci sporchi nell'apposito contenitore e la stessa cosa per i . La Pt_20
Lavanderia era nel piano interrato. Poi risalivano e poi si cambiavano e dopo timbravano. Il teste Il materiale lo Tes_5
14 trovavano già preparato dai capi servizi e gli operatori lo mettevamo su un carrellino (che chiamavamo trolley) per recarsi nel luogo in cui dovevano fare le pulizie. Lì trovavano un carrello più grande per le pulizie dove sistemare tutti gli strumenti, materiale
e prodotti e iniziavano le pulizie. Una volta terminato il turno il materiale veniva riposto nuovamente sul trolley e riportato al luogo di partenza (che noi chiamavamo di avviamento). Chi arrivava con la divisa da casa timbrava e usciva, non ricordo con precisione se gli altri timbrassero prima o dopo essersi spogliati della visita e rimessi i loro abiti. La teste ha confermato il cap. 13 e 14 Tes_4
del ricorso: Cap. 13 Vero che sin dalla data delle rispettive assunzioni, le ricorrenti devono: - ad inizio turno presentarsi in reparto non solo con la divisa indossata - e va indossata rigorosamente in spogliatoio, non a casa - ma avendo già preparato il carrello con prodotti e strumenti per la pulizia;
- a fine turno essere ancora in reparto allorquando scocca l'ora di fine turno: solo a quel punto possono ripristinare il carrello e rimettere i propri abiti in spogliatoio;
e dette operazioni richiedono almeno 15 minuti ad inizio turno ed altrettanti a fine turno, per un totale di 30 minuti per turno lavorativo? 14.Vero che sin dalla data delle rispettive assunzioni, ciascuna lavoratrice: - deve presentarsi sul Parte_21
luogo di lavoro almeno 15 minuti prima dell'inizio del proprio turno;
- si reca in spogliatoio, ove si spoglia dei propri abiti ed indossa la divisa aziendale, che si trova riposta nel proprio armadietto;
l'operazione di vestizione viene compiuta all'interno degli spogliatoi aziendali, adibiti a tal scopo dalla società datrice di lavoro e collocati all'interno della struttura ospedaliera;
- si reca nella stanza
(all'ospedale di Borgo Trento: la lavanderia) ove è presente il marcatempo e registra la propria presenza (con circa 10 minuti di anticipo rispetto all'orario di inizio turno);- si reca nella stanza adibita da per prodotti ed attrezzi per la pulizia (all'ospedale CP_1
di Borgo Trento: la lavanderia) e prende quanto serve per il lavoro;
15 - si reca con i prodotti e gli strumenti al reparto ove deve svolgere la propria attività; - arrivata al reparto, si dirige al carrello e predispone questo con tutti i prodotti e gli attrezzi, in modo da avere il carrello preparato per l'orario di inizio turno;
- inizia il turno in reparto, all'orario contrattuale. A - deve trovarsi Parte_22 ancora in reparto allo scoccare dell'orario di fine turno contrattuale,
e solo a quel punto terminare l'attività di pulizia, non potendo terminarla prima;
- porta il carrello nella stanza dedicata, in reparto,
e lo svuota dei prodotti e degli attrezzi;
- si reca nella stanza del marcatempo e registra la fine turno nel marcatempo (con circa 10 minuti di ritardo rispetto all'orario di inizio turno);- si reca nella stanza adibita da per i prodotti e gli attrezzi e ripone gli CP_1
stessi; - si reca in spogliatoio, ove si spoglia della divisa aziendale, la ripone nel proprio armadietto, ed indossa i propri abiti;
- lascia il luogo di lavoro (circa 15 minuti dopo la fine del turno)? La teste
Dopo la timbratura gli operatori prendono il Testimone_6
materiale già pronto che si trova in alcune stanze che sono nelle vicinanze della timbratura e lo portano in reparto e preparano il carrello. In genere il carrello viene tenuto presso il reparto. A fine turno almeno dieci minuti circa dell'orario di fine turno gli operatori vengono giù dal reparto e portano il materiale sporco e lo depositano presso la lavanderia dove si trova la timbratura e timbrano e vanno a casa, si tratta di una fase che noi non controlliamo, sia in entrata sia in uscita, si tratta di una cosa che riferisco per quello che ho visto qualche volta. Presumo che dopo la timbratura vadano a spogliarsi nello spogliatoio oppure vadano direttamente a casa, ogni operatrice ha le sue abitudini. Tes_1
Dopo aver indossato la divisa andavano alla lavanderia preparavano i carrelli, timbravano e poi per 6.00 dovevano essere in reparto e quindi timbravano prima delle 6.00. Loro venivano pagate dalle 6.00 in poi.Mi è stato riferito, dalle operatrici, che andavano via dal reparto in corrispondenza dell'orario finale del
16 turno e poi mettevano le cose in lavanderia e timbravano e si cambiavano e uscivano dall'ospedale.
12. Anche per quanto concerne il ritiro e la preparazione del carrello vi sono quindi differenti ricostruzioni da parte dei testimoni. Tuttavia si deve ritenere più attendibile quanto riferito dai testimoni di parte ricorrente e cioè che le operatrici debbano essere pronte con divisa e materiali di pulizia in coincidenza con l'orario di inizio del turno e allo stesso modo possano “staccare” solo con l'orario di fine turno
(con conseguente tempo dedicato per deporre il materiale utilizzato e svestizione). Altrimenti, si dovrebbe ipotizzare una elasticità della prestazione lasciata alla discrezionalità dei singoli dipendenti sia all'inizio che a fine turno.
13. Tale ricostruzione appare confermata dalle registrazioni relative alle timbrature, prodotte in giudizio a seguito di ordine di esibizione e analiticamente esaminate nelle note conclusive di parte ricorrente.
La difesa delle ricorrenti ha evidenziato infatti che tali documenti confermano la prassi della timbratura in anticipo rispetto all'orario di inizio del turno e dopo l'orario finale del turno
14. Anche per quanto riguarda le operazioni preliminari e successive concernenti il materiale di pulizia deve quindi ritenersi provata la diretta strumentalità rispetto alla prestazione e l'eterodirezione da parte del datore di lavoro sulle modalità e tempi di esecuzione di tali attività.
15. La ricostruzione dei tempi richiesti normalmente e mediamente per lo svolgimento di tali attività in entrata e in uscita deve essere ovviamente operata con criteri equitativi. I testimoni indicati dalla parte ricorrente (in particolare teste hanno quantificato tali Tes_4 tempi in 15 minuti prima dell'inizio del turno e 15 minuti dopo la fine del turno. I testimoni indicati dalla parte convenuta (cfr. in particolare teste ) ha quantificato il tempo di Tes_7
vestizione/svestizione tra i due e cinque minuti.
17 16. Tenuto conto della variabilità della durata delle operazioni per ciascun lavoratore, anche in relazione alla stagionalità
(sicuramente in autunno inverno la vestizione/svestizione richiede più tempo), conformemente a quanto già ritenuto dal Tribunale di
Verona nella sentenza 70/2021 (in causa promossa da dipendenti della convenuta operanti in diverso appalto in ambito ospedaliero) si può ritenere congrua la quantificazione in venti minuti complessivi per il tempo-tuta e le altre operazioni preliminari e successive rispetto al turno lavorativo.
17. Le ricorrenti hanno dimostrato in conclusione di avere svolto, in ogni turno, quanto meno venti minuti di attività lavorativa eterodiretta, per la quale non hanno ricevuto la retribuzione spettante.
18. La parte convenuta ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti vantati dalle parti ricorrenti. Secondo l'ormai costante orientamento della Cassazione “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. 26246/2022). In mancanza di atti interruttivi antecedenti l'entrata in vigore della legge 92/2012 (18.7.2012) devono ritenersi prescritti i crediti maturati sino al 18.7.2007. Le ricorrenti sono state assunte dalla azienda convenuta negli anni dal 2008 in poi e comunque hanno limitato la domanda delle differenze per periodi successivi. Pertanto
l'eccezione di prescrizione non è fondata.
19. Sulla base delle argomentazioni sopra svolte, in parziale accoglimento delle domande di parte ricorrente, deve essere
18 dichiarato il diritto delle ricorrenti ad essere retribuite per il c.d.
“tempo tuta” e per il tempo necessario per altre attività antecedenti l'inizio del turno e successive alla fine del turno, nella misura di 20 minuti complessivi per ciascun turno lavorativo, a decorrere dalla data di assunzione di ciascuna ricorrente sino alla data di deposito dei ricorsi riuniti ovvero sino alla data di cessazione del rapporto di lavoro con la convenuta se anteriore.
20. Deve essere dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande svolte dalla ricorrente nei confronti Parte_11
della convenuta Controparte_2
21. La parte ricorrente ha svolto nel presente giudizio domande di condanna con la quantificazione delle differenze rivendicate, che dovranno essere pertanto rivalutate alla luce della statuizione di cui sopra, anche mediante eventuale deposito di conteggi condivisi.
22. Pertanto la causa deve essere rimessa in istruttoria con separata ordinanza per la prosecuzione dell'istruttoria e per la decisione sul quantum.
23. Le spese di lite saranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, non definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata
1) Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande svolte dalla ricorrente nei confronti della convenuta Parte_11
; Controparte_2
2) In parziale accoglimento delle domande di parte ricorrente, dichiara il diritto delle ricorrenti ad essere retribuite per il c.d. “tempo tuta” e per il tempo necessario per altre attività antecedenti l'inizio del turno e successive alla fine del turno, nella misura di 20 minuti complessivi per ciascun turno lavorativo, a decorrere dalla data di assunzione di ciascuna
19 ricorrente sino alla data di deposito dei ricorsi riuniti ovvero sino alla data di cessazione del rapporto di lavoro con la convenuta se anteriore;
3) Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
4) Spese al definitivo
Fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.
Verona, 24.10.2024
***
Con separata ordinanza di seguito riportata, il Giudice ha rimesso la causa in istruttoria
Il Giudice,
visto il dispositivo di sentenza non definitiva pronunciato all'udienza del
24.10.2024
ritenuto che con tale sentenza è stato accertato il diritto delle ricorrenti ad
essere retribuite per il tempo tuta ed altre attività accessorie in ragione di
20 minuti complessivi e per ciascun turno lavorativo
ritenuto le ricorrenti, oltre alla domanda di accertamento del diritto per
l'intero periodo lavorativo, hanno formulato domande di condanna al
pagamento delle differenze retributive (calcolate su 30 minuti) in relazione
a specifici periodi lavorativi più limitati
ritenuto che la causa deve proseguire, al fine della delibazione della
domanda di condanna, per la rimodulazione dei conteggi sulla base del
tempo da retribuire riconosciuto nella sentenza odierna
P.Q.M.
Assegna alla parte ricorrente termine sino al 22.11.2024 per il deposito di nuovi conteggi che tengano conto dell'accertamento del diritto contenuto
nella sentenza non definitiva, con riferimento esclusivamente ai periodi
per i quali in ricorso si è chiesta pronuncia di condanna
20 Assegna alla parte convenuta termine sino al 12.12.2024 per deposito di
eventuali osservazioni sui conteggi di parte ricorrente
per la discussione in collegamento remoto su piattaforma Teams Pt_23
mediante il link già comunicato l'udienza del 19.12.2024 ore 13
Verona,25/10/2024
***
Le parti ricorrenti hanno depositato i conteggi, riformulando quelli allegati al ricorso tenuto dei tempi di lavoro riconosciuti nella sentenza non definitiva. La parte convenuta ha depositato nota di replica con specifiche osservazioni sui dati utilizzati per il computo delle differenze a credito dei ricorrenti. Le parti ricorrenti hanno depositato nuovi conteggi riformulati con adesione integrale alle osservazioni di parte convenuta
All'udienza del 29.1.2025, tenutasi con le modalità previste dall'art. 127
bis c.p.c, le parti hanno concluso come in atti e il Giudice ha pronunciato sentenza definitiva mediante lettura e deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione
***
Le domande di parte ricorrente, con riferimento al quantum delle differenze richieste, devono essere accolte in misura congruente con gli importi indicati, per ciascuna lavoratrice, nei conteggi da ultimo depositati,
alla luce delle osservazioni di parte convenuta, con memoria depositata il
13.12.2024. All'udienza odierna la difesa di parte convenuta non ha formulato ulteriori osservazioni sui conteggi di parte ricorrente.
La società convenuta deve quindi essere condannata a versare le somme specificate in dispositivo in favore di ciascuna ricorrente, oltre agli accessori di legge
21 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo e si liquidano come in dispositivo, e tenendo conto della pluralità di parti con la medesima posizione processuale, ai sensi dell'art. 4, co. 2 del D.M.
55/2014, sulla base del valore più alto riconosciuto (scaglione 5.201-
26.000) e dell'attività svolta (studio, introduttiva, istruttoria, decisione).
.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, condanna la società
convenuta a pagare alle parti ricorrenti i seguenti importi.
a. , € 5.287,62 Parte_1
b. , € 7.014,88 Parte_2
c. , € 4.781,47 Parte_3
d. , € 4.688,32 Parte_4
e. , € 1.573,69 Parte_5
f. , € 2.067,32 Parte_6
g. , € 4.735,31 Parte_7
h. N. € 3.085,72 Parte_8
i. , € 1.551,02 Parte_24
j. , € 2.685,30 Parte_10
k. , € 294,23 Parte_11
l. , € 5.375,63 Parte_12
m. € 1.982,57 Parte_25
n. , € 2.659,57 Parte_14
o. , € 3.265,57 Parte_15
p. € 1.633,28 Parte_16
22 2) Condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle parti ricorrenti, che liquida in 11.588,50 per compensi oltre Iva e Cpa e rimb.forf. 15%
Verona, 29.1.2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
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