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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/02/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico
G.O. Avv. Leonardo Macchitella, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4603 del Ruolo Generale dell'anno 2022, avente ad oggetto risarcimento danni da insidia stradale, promossa da:
, c.f. : , residente in [...], Parte_1 C.F._1
via Boccaccio, 7, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonello Dattesi giusta mandato in atti,
ATTORE contro con sede legale in Zagabria, Controparte_1
Listopadska 2 e con Stabile organizzazione in Italia, al Corso Italia n. 31
– 34122 - Trieste, c.f. e nr. Iscr.al Registro Imprese , P.Iva P.IVA_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_2
difesa dall'Avv. Francesco Navarra, come da procura in atti
CONVENUTA
e
CONVENUTO CONTUMACE CP_2
Avente per oggetto: risarcimento danni.
1 All'udienza del 25 marzo 2024 le parti precisavano le rispettive conclusione riportandosi a quelle contenute degli atti con i quali s'erano costituite nel presente giudizio, da aversi qui siccome riportate e trascritte,
dopo di che la causa veniva rinviata a termini dell'art. 281sexiexs c.p.c.
All'udienza odierna le parti discutevano oralmente la causa, ed all'esito questo Magistrato riservava la decisione per dare lettura della sentenza in pubblica udienza.
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132
c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il libello introduttivo il sig. adiva il Tribunale di Taranto Parte_1
al fine di ottenere il risarcimento danni per le lesioni subite a seguito del sinistro verificatosi in data 25/04/21, alle ore 21.30 circa, in Fragagnano
(TA), tra il veicolo Lancia Ypsilon, tg. DA927NE, assicurato per la r.c.a. con la compagnia di proprietà e condotto nella Controparte_1
fattispecie dal Sig. a bordo del quale, quale terzo CP_2
trasportato era l'attore, e il veicolo Hyundai Atos, tg. DK429PP, assicurato per la r.c.a con la compagnia di Controparte_3
proprietà e condotto nella fattispecie da L'attore Parte_2
chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del
Sig. nella causazione del sinistro oggetto di causa;
2. CP_2
conseguentemente, condannare i convenuti, al pagamento in favore del
Sig. , terzo trasportato nel veicolo Lancia Ypsilon, tg. Parte_1
DA927NE in occasione del sinistro oggetto di causa, della somma pari ad
€ 26.000,00, a titolo di saldo per le causali di cui in premessa, o a diversa
2 somma che sarà quantificata da c.t.u. in corso di causa, gravata di interessi legali e rivalutazione, dal dì dell'evento fino al saldo;
il tutto da contenersi entro la cifra pari ad € 26.000,00; 3. con vittoria di spese,
onorari e competenze di giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto Avv. Antonello Dattesi”. Assumeva lo
: che il sinistro, si sarebbe verificato per esclusiva responsabilità del Pt_1
conducente dell'auto Lancia Ypsilon, ossia il , sì come CP_2
emergeva dal verbale redatto dalla Compagnia Carabinieri di Manduria che a quello avevano elevato contravvenzione per l'infrazione di cui all'art. 148 12 co. c.d.s. -perché autore di una manovra di sorpasso in corrispondenza di intersezione- oltre ad ritirargli la patente di guida ex art. 186 co. 2 c.d.s. poiché circolava alla guida del veicolo, in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche;
che aveva trattenuto in acconto sul maggior danno rivendicato la somma di € 20.431,50 che la
Compagnia convenuta gli aveva offerto nel giugno 2022; che il proprio diritto al risarcimento del danno quale terzo trasportato, discendesse dall'art. 141 del codice delle assicurazioni private, che l'esclude solo pel caso di fortuito, indipendentemente dall'accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.
Si costituiva in giudizio la (d'innanzi Controparte_4
“ ) per contestare l'avverso dedotto nell'an oltre che ne CP_4
quantum, chiedendo che fossero accolte le proprie conclusioni (“in via principale: ritenere e dichiarare che la concludente
[...]
ha già assolto al proprio onere risarcitorio mediante Controparte_5
il pagamento dell'importo complessivo di €. 21.431,50 e, di conseguenza, rigettare la domanda, così come proposta e formulata dall'istante Pt_1
3 con atto di citazione del 06\08\2022 e notificato in pari data, in Pt_1
quanto completamente priva di fondamento, sia in fatto che in diritto, con la sua conseguente condanna al pagamento delle spese e competenze di
causa;in via subordinata: accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva e/o concorrente nella produzione dei danni per cui è causa dell'attore, ai sensi dell'art. 1227 c.c., per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e, conseguentemente, condannare eventualmente la compagnia alla minor somma dovuta per le ragioni espresse in narrativa;
in tal caso condannare l'attore al pagamento delle spese di giudizio in relazione al grado di responsabilità riconosciuta;
sempre in via subordinata: ove venisse non fosse riconosciuto un danno maggiore in favore dell'attore conforme alla stima effettuata dalla convenuta compagnia come indicata nella liquidazione risarcitoria effettuata in suo favore, si chiede al Sig. Giudice di valutare detto comportamento processuale in relazione alla condanna dell'attore al pagamento delle spese di giudizio”). In particolare la Compagnia assumeva: che in ragione dell'assunto attoreo per cui il sinistro sarebbe ascrivibile al comportamento colposo del conducente e proprietario del veicolo sul quale l'attore era trasportato, peraltro accertato trovarsi in situazione di alterazione psico-fisica, tanto costituiva circostanza integrante il “caso fortuito” di cui all'art. 141 Cod. Ass., con la conseguenza che doveva escludersi ogni onere risarcitorio a carico della Compagnia assicuratrice;
che aveva legittimamente rifiutato il risaricimento nella misura richiesta dall'attore in quanto che, dall'esame del verbale dei C.C. s'evinceva che fosse stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per liberare i soggetti ch'erano nei veicoli coinvolti nel sinistr, il che non poteva
4 costituiva prova dell'uso delle cinture di sicurezza al momento del sinistro, potendo pel caso non fossero state utilizzate, incidere sulla misura del risarcimento in ragione del danno che poteva essere evitato con l'utilizzo della cintura;
che anche l'attor fosse corresponsabile delle conseguenze del sinistro occorso poiché il veicolo sul quale era trasportato circolava in condizioni di insicurezza anche in ragione della consapevole accettazione che il conducente s'era messo alla guida in condizioni di alterazione psico-fisica.
Al giudizio è rimasto contumace l'altro convenuto , il CP_2
quale non compariva neppure a rendere l'interrogatorio formale deferitogli.
La causa è stata istruita attraverso l'ammissione della prova documentale resa dalle parti entro il termine di precisazione del thema probandum, e l'assunzione della prova testimoniale della sola teste indi poi è Tes_1
stata disposta la Consulenza tecnica d'Ufficio per la verifica della compatibilità delle lesioni, anche rispetto l'uso delle cinture di sicurezza, la durata complessiva della malattia sofferta dall'attore e i postumi invalidanti residuatigli.
La domanda proposta da è risultata solo parzialmente fondata e Pt_1
provata e negli stessi termini può essere accolta.
Occorre premettere due considerazioni: la prima attiene la pacifica inefficacia, nei confronti della Compagnia convenuta, delle conseguenze dell'omesso interrogatorio deferito all'assicurato-responsabile quand'anche dall'esame complessivo degli altri mezzi di prova fosse possibile dedurre la prova piena delle circostanza dedotte nei capitoli di interrogatorio;
la seconda riguarda la inammissibilità della allegazione
5 relativa alla c.d. “rivalsa” paventata dalla Compagnai nei confronti del conducente del veicolo sul quale lo IT era trasportato, in ragione del fatto per cui tale allegazione non è stata ribadita in termini di “domanda” tra le conclusioni rassegnate dalla Compagnia fino al termine della definizione del thema decidendum.
Tanto premesso, poiché pacifico che il sinistro s'è verificato in ragione della colpevole condotta di guida del proprio la CP_2
normativa richiamata dall'attore nell'atto introduttivo, obbliga il
Magistrato a rilevare come in tema di lesioni al trasportato in sinistro causato da conducente in stato di ebbrezza, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1386 del 2023 ha precisato che la persona che si è consapevolmente esposta al rischio di salire a bordo di un veicolo il cui conducente era in stato di alterazione psicofisica, può essere ritenuta corresponsabile del danno ai sensi dell'articolo 1227 C.c.
Invero quella pronuncia della S.C. interviene dopo che della questione s'era occupata incidenter con altra sentenza, la n.17893 del 4 giugno 2020, in tema di articolo 13 della Direttiva 2009/103/CE - nella parte in cui prevede che il contratto di assicurazione Rc auto non possa escludere la copertura del terzo trasportato, ove questi si sia esposto consapevolmente al rischio di salire a bordo di veicolo condotto da persona in stato di alterazione psicofisica – allorchè aveva affermato che la norma comunitaria non poteva impedire al giudice nazionale di addebitare al trasportato qualsivoglia responsabilità o quantomeno di applicare il concorso di colpa ai sensi dell'articolo 1227 C.c.
Con la sentenza n.1386 del 18 gennaio 2023, la S.C. ha, dunque, escluso che la normativa comunitaria possa mandare esente del tutto da
6 responsabilità il danneggiato, semmai gli garantirebbe solo ed esclusivamente che “gli effetti della sua responsabilità non pervengano all'assoluta esclusione dalla tutela assicurativa”. La portata della pronuncia è rilevante in quanto media ed interseca due differenti piani, quello assicurativo -definendo l'ambito di copertura minimo che dev'essere garantito dall'assicurazione obbligatoria rispetto il quale l'art. 13 della Direttiva 2009/103/CE ribadisce la “competenza”- e quello del diritto delle obbligazioni, cui appartengono le norme sul concorso colposo della vittima, di cui all'art. 1227 c.c., che in quanto tali si sottraggono alla competenza comunitaria” (così Cass. 17893/2020).
La sentenza della S.C., dopo aver chiarito che la normativa comunitaria non impedisce al giudice nazionale di addebitare al trasportato un concorso di responsabilità, affronta d'appresso la problematica che consiste nel verificare se anche per la legislazione nazionale,
l'accettazione del rischio di salire a bordo di un veicolo condotto da persona in stato di alterazione psico-fisica possa integrare o meno un concorso di colpa del trasportato.
In termini s'erano precedentemente formati due orientamenti contrastanti.
Il primo è inaugurato con la sentenza 27010/2005, con cui la Corte aveva escluso fermamente che potesse configurarsi un concorso del trasportato per mera accettazione del rischio, dovendosi piuttosto accertare una condotta (da parte del danneggiato) che abbia attivamente contribuito alla causazione dell'evento dannoso (tipico il caso del trasportato che non abbia regolarmente allacciato le cinture di sicurezza).
Il secondo, successivo di qualche anno, è quello espresso nella sentenza
11928/2014, laddove la S.C. ha pienamente ammesso che l'accettazione
7 del rischio da parte del trasportato, possa configurare un concorso di colpa, in quanto l'articolo 1227 C.c. andrebbe a disciplinare il concorso del danneggiato non nella mera produzione dell'evento dannoso (che è solo uno dei tasselli di cui si compone la catena causale), ma, più in generale, nella produzione del danno quale conseguenza finale dell'illecito complessivamente inteso.
Dopo quella pronuncia si segnala un reviviment dell'orientamento del
2005, essendosi opinato che l'arresto di cui alla sentenza del 2014 non poteva costituire l'affermazione di un principio generale per la peculiarità del caso concreto che era stato sottoposto alla Corte, ch'era stata chiamata a pronunciarsi su di un caso in cui il pericolo accettato dal trasportato era costituito non dall'alterazione psico-fisica del conducente ma dal fatto che il veicolo avrebbe partecipato a una gara clandestina, di guisa che era piuttosto la gravità del rischio accettato dal trasportato, che aveva indotto la Corte ad applicare l'articolo 1227 C.c.
A dirimere il contrasto giurisprudenziale è intervenuta la sentenza n.1386 del 18 gennaio 2023 che dopo aver affrontato l'armonizzazione della normativa comunitaria con la competenza del giudice ordinario, ha affrontato anche la questio circa l'applicabilità dell'art. 1227 c.c. pervenendo ad affermare che l'esposizione volontaria o comunque consapevole a un rischio “è idonea a integrare una corresponsabilità del danneggiato” e ciò in forza di una lettura sistematica della norma codicistica che, andando oltre l'ortodossia “causalistica”, tiene conto dei più generali principi che ispirano e governano i comparti di responsabilità soggetti all'obbligo di assicurazione (quale, appunto, quello della Rc auto). La scelta ermeneutica compiuta dalla Corte è allineata al “principio
8 di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi (riferibili, nella specie, all'ambito della circolazione stradale) secondo una finalità comune di prevenzione, nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti”.
Ciò premesso s'annota che nel processo che occupa è stata effettivamente acquisita la prova che il sinistro si fosse verificato per responsabilità esclusiva del conducente sul quale era trasportato il , a quello, Parte_3
infatti, era stato riscontrato un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge, mai contestato, così come gli era stato pure contestato che sul medesimo veicolo, sul quale prendeva posto sul sedile posteriore l'attore, nella circostanza erano trasportati individui in numero maggiore di quelli previsti sulla carta di circolazione.
Tali verifiche consento a questo Magistrato di poter affermare, così facendo applicazione del principio affermato dalla S.C. (sent. 4993/2004), che in materia di circolazione stradale "qualora la messa in circolazione dell'autoveicolo in condizioni di insicurezza sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del trasportato, ma anche del conducente (che prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza), fra costoro si è formato il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell'altro ed accettazione dei relativi rischi;
pertanto si verifica un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento, diversa da quella in cui distinti fatti colposi convergano autonomamente nella produzione dell'evento" (conf.: Sez. 3,
9 Sentenza n. 10526 del 13/05/2011; Sez. 3, Sentenza n. 6481 del
14/03/2017; Sez. 3, Ordinanza n. 8443 del 27/03/2019; Sez. 3, Ordinanza
n. 11095 del 10/06/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 1386 del 18/01/2023).
Il trasportato, in applicazione del generale principio della domanda di cui all'art. 2697 c.c. (per cui “spetta comunque al terzo trasportato, che agisca in giudizio, ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. n. 209/2005, per il
risarcimento del danno, non solo provare quest'ultimo, ma anche fornire la prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra
l'incidente e i danni da risarcire” cfr. Cass. Civ., Sez. III, 13 ottobre
2016,n. 20654), seppure onerato, non ha fornito la minima prova d'aver finanche manifestato il proprio dissenso alla circolazione, sicchè può riconoscersi il concorso della vittima nella causazione del danno, potendo questo essere conseguenza, per l'appunto, anche dalla violazione di semplici norme di prudenza, oltre che di obblighi di legge, così che, prudentemente il trasportato avrebbe dovuto opporsi alla guida da parte del soggetto in evidente stato di alterazione alcolemica fino a rifiutare, in caso contrario, il trasporto. Tanto fonda a carico del trasportato una responsabilità colposa per avere accettato la guida da parte di un soggetto alterato e dunque in condizioni di evidente insicurezza.
A margine, invece, quell'altro rilievo pur decisivo in ordine alla prova dell'uso delle cinture di sicurezza. Nel merito di tanto, l'evidente contrasto tra il contenuto del verbale delle Autorità intervenute e la deposizione resa in merito dall'unica teste assunta, può ritenersi risolto dall'affermazione resa dal CTU che ha dichiarato espressamente che “in considerazione della dinamica dell'evento traumatico con duplice violento impatto del
10 veicolo su cui viaggiava il periziando, le suddette lesioni possono ritenersi compatibili con l'utilizzo di cintura di sicurezza”.
Per tutte tali ragioni questo Magistrato ritiene corretta la determinazione della percentuale di responsabilità ascrivibile all'attore nella misura del
40% del danno risarcibile. Il danno risarcibile all'attore è quantificabile, quindi, in ragione delle conclusioni rassegnate dal CTU, che questo
Magistrato condivide e fa proprie, fatta applicazione delle più recenti tabelle Milanesi per la liquidazione del danno biologico e profittando delle indicazioni emerse in sede di ATP, all'attualità, nella complessiva somma lorda di € 49,555,90 considerato, da un lato, un danno pari ad €
5.318,75 per la durata complessiva della malattia, e quell'altro di €
43.355,00 per l'invalidità permanente residuata all'attore nella misura del
15% , oltre ad € 882,15 per il danno patrimoniale per le spese sostenute.
Non risulta ulteriormente incrementabile quell'ammontare non essendosi data la prova di una peculiare sofferenza soggettiva patita dal danneggiato.
L'importo così liquidato di € 49,555,90 deve essere poi ridotto della misura del 40% per il grado di responsabilità ascritto al danneggiato/attore, così che si riduce ad € 29.733,54 e, a seguire, di quanto frattanto lo IT ha percetto dalla compagnia di assicurazione convenuta per quel titolo ed ha trattenuto in acconto (€ 20.431,50 a giugno 2022).
Operativamente l'importo di € 29.733,54 dovrà dapprima devalutarsi fino alla data dell'evento, indi maggiorarsi della rivalutazione, trattandosi di debito di valore, e degli interessi fino alla data di percezione dell'acconto
-da imputarsi secondo le comuni regole prima agli accessori maturati e poi alla sorte capitale- ed in seguito la differenza risultatane nuovamente
11 rivalutata di anno in anno e maggiorato degli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza ed in considerazione delle peculiari ragioni e della misura per cui si è ritenuto di poter accogliere la domanda attorea, si liquidano nel complessivo importo di € 2.791,00 di cui € 291,00 per spese ed € 2.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, e degli accessori da corrispondersi al procuratore dell'attore dichiaratosene anticipatario.
Le spese della espletata CTU sono a carico dell'attore nella misura del
40% dell'importo e per la restante parte a carico degli altri convenuti.
Ogni altra domanda, eccezione e richiesta devono intendersi disattese e respinte.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di e ogni CP_2 Controparte_1
diversa eccezione, istanza e conclusione disattesa, così provvede:
1.Accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da nei Parte_1
confronti di in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, e per l'effetto condanna la
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, e , in solido tra di loro, a risarcire l'attore della CP_2
somma di € 29.733,54 al lordo dell'acconto frattanto percetto, da maggiorarsi della rivalutazione monetaria e degli interessi secondo i criteri di cui alla parte motiva;
12 2.Condanna la in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, e , in solido tra di loro, al CP_2
pagamento in favore dell'attore delle spese e competenze del Parte_1
presente giudizio nella misura di € 2.791,00 di cui € 291,00 per spese ed
€ 2.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, e degli accessori da corrispondersi al procuratore dell'attore, avv. Antonello
Dattesi, dichiaratosene anticipatario;
3. Pone le spese della espletata CTU a carico delle parti nella misura indicata in parte motiva.
Così deciso in Taranto oggi 11 febbraio 2025, sentenza di cui viene data lettura in pubblica udienza.
Il Giudice Unico
G.O.T. Dott. Leonardo Macchitella
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