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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 2873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2873 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente rel. dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 43/2024 R.G.A.C., trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., come aggiornato dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. “Riforma
Cartabia”), all'udienza collegiale del 25/03/2025, svolta nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
(C.F ), rapp.to e difeso, giusta procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto di citazione di primo grado, dall'Avv. Felice Bianco, (C.F. ), C.F._2
presso i cui uffici in S. Antimo (NA) alla via Carducci n. 12 è domiciliato, (p.e.c.
; Email_1
APPELLANTE
E
(P.I. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, Via Luigi Boccherini n. 15 (soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Enel
S.p.a.), in persona del procuratore speciale Avv. Anna Maria Tacconelli, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso per ingiunzione, dall' Avv. Paola Zoppa (C.F.
), presso i cui uffici in Brescia alla via Carlo Zima n. 2/4 è C.F._3
elettivamente domiciliata, (p.e.c. ; Email_2
APPELLATA Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4759/2023 del Tribunale di Napoli Nord – Seconda sez. Civile - pubblicata in data 18.11.2023, r.g. n. 4736/2021, repert. N. 6054/2023 del
27/11/2023, notificata in data 05.12.2023.
SVOLGIMENTO PROCESSO DI PRIMO GRADO il 29.11.2011 effettuava una verifica presso la fornitura (POD Controparte_2
IT001E846316841) ad Uso diverso da quello abitativo, intestata al sig. , Parte_1 situata in S. Antimo (NA) alla via Unione Sovietica n.
9. All'esito di tale verifica, i tecnici rilevavano la presenza di elementi di difformità del contatore Controparte_2 rispetto all'originale e giungevano alla conclusione che sullo stesso fosse stata realizzata una manomissione. Tali considerazioni furono riportate nel verbale n. 88793, il quale fu sottoscritto dallo stesso In seguito a ciò, e- distribuzione S.p.A. provvedeva alla Pt_1
ricostruzione degli effettivi consumi e alla fatturazione degli stessi a partire dal 30.11.2006 fino al 29.11.2011, periodo in cui il usufruiva del servizio di vendita dell'energia Pt_1
elettrica del Servizio Elettrico Nazionale S.p.a.
Il 19.02.2012, comunicava al Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. e Controparte_2 al sig. l'esito della verifica con la contestuale ricostruzione dei consumi. Inoltre, la Pt_1
stessa, con raccomandata del 28.02.2012 inoltrava denuncia di reato ex art. 331 c.p.p. alla
Procura della repubblica presso il Tribunale di Napoli ma il procedimento in sede penale si concludeva con una pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p.
Servizio Elettrico Nazionale S.p.a., in data 21.11.2014, provvedeva all'emissione della fattura n. 63354835065202 concernente gli irregolari prelievi ed individuava l'importo insoluto in €
12.991,00. Il nonostante i solleciti, non provvedeva al pagamento di tale fattura, indi Pt_1
per cui il Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. agiva in via monitoria.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 620/2021, con in quale in
Tribunale di Napoli Nord ingiungeva di pagare a Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. l'importo di € 12.991,00, oltre interessi di mora, decorrenti dalla scadenza della fattura al soddisfo, il deduceva in primo luogo: la mancanza di prova scritta del credito vantato Parte_1 dall'allora opposta, ed in forza di ciò il proprio difetto di legittimazione passiva;
in secondo luogo, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato e l'erroneità dei calcoli effettuati per il conteggio del credito residuo;
in terzo luogo, l'assoluzione ex art. 530 c.p. in sede penale con sentenza del 12.10.2017, per i reati di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 c.p. e relativo ai fatti di causa;
infine, la violazione della delibera 200/99 inerente l'erogazione dei servizi di distribuzione e vendita dell'energia elettrica nel mercato vincolato.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 43/2024 r.g. – sentenza – pagina 2 di 12 Ciò posto, l'allora opponente chiedeva al Tribunale di Napoli Nord di: accertare la mancanza del contratto di fornitura tra le parti e, dunque, di rigettare le richieste avverse;
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito;
accertare e dichiarare l'inesistenza dei presupposti normativi per l'accoglimento dell'istanza ex art. 648 c.p.c. del D.I.; accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria e condannare la s.p.a. Servizio Elettrico
Nazionale al pagamento delle spese del giudizio.
A seguito di rituale notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'allora opposta, si costituiva tempestivamente in giudizio Controparte_3 contestando l'avversa opposizione e confermando la legittimità della propria pretesa creditoria.
Il giudice, concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., e rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, decideva con sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. recante n. 4759/2023 del 18.11.2023, notificata il 05.12.2023, con la quale:
- Rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, confermava lo stesso dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- Condannava l'opponente alla refusione delle spese del giudizio in Parte_1
favore del Servizio Elettrico Nazionale S.p.a., che liquidava in € 5.077,00, per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA di legge.
Con atto di appello notificato il 04.01.2024, proponeva appello avverso Parte_1 la suddetta sentenza chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- In via principale e nel merito accogliere il proposto appello e, per l'effetto, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure e ripetute in questa sede e, conseguentemente, disattendere le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata;
- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione dell'appellata;
- Accertare e dichiarare l'insussistenza del fatto alla luce della sentenza di assoluzione in sede penale;
- Accertare e dichiarare la violazione degli artt. 112-115-116 c.p.c. in merito alla mancanza di prova del credito e all'errata quantificazione e ricostruzione del medesimo;
- Revocare la condanna al pagamento di tutte le spese e degli interessi del giudizio di primo grado.
Il giudizio rubricato al n. r.g. 43/2024 veniva assegnato alla IX Sezione Civile, Relatore
Eugenio Forgillo.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 43/2024 r.g. – sentenza – pagina 3 di 12 Con comparsa di costituzione e risposta del 31.05.2024 il Servizio Elettrico Nazionale
s.p.a. si costituiva in giudizio contestando l'avverso gravame, chiedendo in via principale e nel merito di rigettare l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
in via subordinata di condannare l'appellante al pagamento dell'importo di € 12.991,00, o di importo diverso stabilito in corso di causa, oltre interessi legali dalla scadenza della fattura al saldo effettivo, a favore di Servizio Elettrico Nazionale S.p.a.; in via istruttoria,
l'ammissione delle prove dedotte e non ammesse in primo grado.
All'esito dell'udienza del 25.03.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b) del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, la causa era rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, è da rigettarsi l'istanza di ammissione della prova testimoniale proposta da parte appellata, in quanto si ritiene che gli elementi a disposizione della Corte siano sufficienti ai fini della decisione.
Nel merito, con il primo motivo parte appellante impugna la sentenza nella parte in cui, a pag. 4, il giudice di prime cure così statuiva:
- “Preliminarmente, va dato atto della tempestività dell'opposizione e della legittimazione, attiva e passiva, delle parti del presente giudizio, la quale si desume dalla documentazione prodotta in atti e dall'assenza di specifiche contestazioni al riguardo “.
Parte appellante ritiene che il giudice di prime cure sia giunto ad una ricostruzione dei fatti erronea, ingiusta e sfornita di adeguata valutazione processuale.
A sostegno di ciò, l'appellante afferma di aver eccepito fin dall'atto di opposizione a decreto ingiuntivo il difetto di legittimazione delle parti. La difesa dell'allora opponente individua l'origine di tale difetto nella mancata prova che il Controparte_1
nel periodo decorrente da novembre 2006 a novembre 2011 oggetto del
[...]
conguaglio, fosse effettivamente il gestore-trader del Pt_1
Dunque, l'appellante ritiene non provata tale circostanza in quanto la pretesa creditoria azionata dall'allora opposta si fondava esclusivamente sul verbale redatto da
[...]
e sulla fattura emessa in base allo stesso dal Servizio Elettrico Nazionale CP_2
S.p.a.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 43/2024 r.g. – sentenza – pagina 4 di 12 Pertanto, l'appellante ritiene che il giudice di prime cure abbia erroneamente valutato l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e che, per effetto di ciò, abbia erroneamente ritenuto la questione non contestata. Sulla base di ciò, e vista la mancata considerazione da parte del giudice di prime cure dell'eccezione sollevata in primo grado, l'appellante rinnova la contestazione del difetto di legittimazione dell'appellata.
Parte appellante ritiene che affinché si possa considerare provato il rapporto posto alla base del vantato credito, è necessario che l'appellata depositi in atti la copia scritta del contratto di fornitura, cosicché il giudice possa avere contezza del contenuto e delle condizioni contrattuali (la tariffa applicata, i Kw/ora prescelti, la suddivisione della tariffa per fasce orarie diurne o notturne piene) e possa, inoltre, verificare l'effettiva data di inizio della fornitura e la correttezza dei calcoli effettuati.
Il motivo è infondato per i motivi che seguono.
In linea generale, va ricordato il principio, ormai consolidato in giurisprudenza, per cui il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta né ad probationem, né ad substantiam.
Infatti, la conclusione dello stesso può avvenire per facta concludentia e ne può essere data prova con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici (ex multis, Cass. ordinanza n. 20267/2023).
Passando all'esame del caso concreto, la prova della sussistenza del rapporto di fornitura intercorrente tra il sig. e la deve ritenersi Pt_1 Controparte_3
raggiunta, condividendo sul punto la decisione del Tribunale.
In particolare, il rapporto contrattuale tra le parti in lite è confermato con la produzione in atti del verbale della verifica eseguita dai tecnici di (già Controparte_2 [...]
, nella quale l'appellante viene indicato quale intestatario della Controparte_2
fornitura. Inoltre, dalla lettura del verbale emerge che la verifica veniva eseguita alla presenza dell'appellante, che non contestava la fornitura.
A conferma dell'esistenza del rapporto di somministrazione va anche valorizzata la fatturazione emessa dall'odierna appellata (cfr. doc. 6) e riferita ai consumi di energia risalenti fino all'anno 2006. Nelle fatture allegate viene, infatti, indicato come contraente
(numero cliente 846 316 841). Parte_1
Dunque, il giudice di prime cure non ha omesso di considerare l'eccezione sollevata da parte opponente;
al contrario, ha considerato quest'ultima sulla base delle allegazioni di parte opposta ed ha correttamente ritenuto la legittimazione passiva di Servizio Elettrico
Nazionale S.p.a.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 43/2024 r.g. – sentenza – pagina 5 di 12 Inoltre, parte appellante, al fine di confutare l'esistenza del rapporto con il Servizio
Elettrico Nazionale S.p.a., avrebbe dovuto depositare, quanto meno, prove atte a dimostrare che nel periodo in oggetto la fornitura di energia elettrica era erogata da fornitore diverso dal Servizio Elettrico Nazionale S.p.a.
Sulla base degli elementi di prova forniti, pur in mancanza di un contratto scritto, deve, pertanto, condividersi l'accertamento in termini positivi del rapporto contrattuale di somministrazione di energia tra le parti in lite.
è il soggetto legittimato passivo rispetto alla pretesa creditoria della Parte_1 società appellata avente ad oggetto i consumi erogati nell'ambito del rapporto contrattuale, benché irregolarmente prelevati.
Il motivo va pertanto disatteso.
****
Con il secondo motivo, parte appellante impugna la sentenza nella parte in cui, a pag. 4, il giudice di prime cure così statuiva:
- Relativamente, poi, al processo penale n. 4369/13 RG, svoltosi dinanzi al Tribunale di
Napoli, e conclusosi con la sentenza n. 10327/2017 con la quale il Pt_1
relativamente al delitto di cui agli artt. 624 e 625 n.2 c.p., è stato assolto perché́ il fatto non sussiste, si osserva quanto segue. Pur essendo analogo il fatto storico,
l'accertamento demandato al giudice civile è diverso rispetto a quello da compiersi nel processo penale: se in quest'ultimo occorre individuare la penale responsabilità̀ – che è caratterizzata dalla individualità̀ (salvo i casi di concorso) e dalla personalità̀ -, nel primo occorre ripartire le conseguenze economicamente pregiudizievoli del fatto dannoso, ossia individuare il soggetto che dovrà̀ sopportare il peso economico della responsabilità̀. Inoltre, non va trascurato che il nesso di causalità̀ nel giudizio civile si atteggia diversamente rispetto al giudizio penale: mentre il regime probatorio del processo penale è caratterizzato dalla regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", nel processo civile opera la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più̀ probabile che non". Lo standard di cd. certezza probabilistica in materia civile non può̀ essere ancorata esclusivamente alla cd. probabilità̀ quantitativa della frequenza di un evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la cd. probabilità̀ logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (tra le tante, cfr. Sez. L - , Sentenza n. 47 del 03/01/2017). Nel caso di specie,
i benefici economici goduti dall'opponente mediante la condotta abusiva rilevata dal
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 43/2024 r.g. – sentenza – pagina 6 di 12 distributore prescinderebbero, comunque, dall'accertamento della sua eventuale responsabilità̀ penale in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2 e 7, c.p. Il sig.
, infatti, come rilevato da parte opposta, potrebbe anche in ipotesi Parte_1
non avere materialmente realizzato (o commissionato) la contestata manomissione del contatore elettronico (e quindi, andare esente da penale responsabilità̀), ma potrebbe in astratto aver tratto un vantaggio economico dall'illecita erogazione di energia elettrica.”
L'appellante ritiene che il ragionamento seguito dal giudice di primo grado sia errato e fondato su errata valutazione del compendio probatorio. L'appellante individua la fonte di tale erroneità nell'affermazione con cui il giudice di prime cure evidenzia che nel processo civile operi la regola del “più probabile che non” e non la regola della prova “oltre ogni ragionevole dubbio”.
Secondo l'appellante, la summenzionata argomentazione non si attanaglia al caso di specie, in quanto il sig. è stato assolto in sede penale con la formula più ampia “il fatto Parte_1 non sussiste” e non con formula dubitativa “per non aver commesso il fatto”. Dunque, postulando questa formula l'avvenuto accertamento della mancata integrazione degli elementi costitutivi del fatto tipico contestato, è logicamente necessario affermare che il non ha Pt_1
prelevato abusivamente energia elettrica e che, dunque, non sia a lui addebitabile alcuna ricostruzione o conguaglio dall'anno 2006 all'anno 2011. Pertanto, anche l'ulteriore passo della sentenza in cui il giudice, a pag. 4, statuiva: “benefici economici goduti dall'opponente mediante la condotta abusiva rilevata dal distributore prescinderebbero, comunque, dall'accertamento della sua eventuale responsabilità penale” è da ritenersi errata.
Inoltre, parte appellante evidenzia che in sede penale sia stato escusso come teste il tecnico verificatore (sig. preposto alla redazione del verbale su cui è sorta la pretesa Tes_1 creditoria dell'appellata, e che egli abbia affermato che al momento della verifica i consumi risultavano regolarmente registrati. Pertanto, anche da tale testimonianza, si evince che alcuna manomissione sia stata realizzata, determinando ciò l'assenza del fatto storico su cui la ricostruzione dei consumi effettuati dal distributore è fondata.
L'appellante afferma che, data la funzione del processo civile di accertare la responsabilità contrattuale dell'utente per il mancato assolvimento dell'obbligo di custodia del misuratore manomesso, appare dirimente la circostanza che tale manomissione non sia mai avvenuta.
Parte appellante prosegue censurando la sentenza nella parte in cui, a pag. 6, il giudice così statuiva:
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 43/2024 r.g. – sentenza – pagina 7 di 12 - “Considerato, dunque, quanto sopra illustrato riguardo al riparto dell'onere probatorio, deve ritenersi che la odierna società opposta abbia dimostrato la fonte della pretesa creditoria, la quale si desume dalla documentazione prodotta. In particolare, oltre all'Estratto Notarile autentico del “Giornale dei crediti in contenzioso” della società, agli atti risulta depositata la fattura n.
063354835065202A del 21.11.2014 rimasta insoluta, l'estratto conto in cui è richiamata tale fattura, la diffida trasmessa dall'opposta all'opponente in data
29.03.2016, nonché la denuncia sporta a seguito della verifica effettuata in data
29.11.2011 per prelievi irregolari di energia elettrica. Parte opposta, poi, a fondamento della propria pretesa, ha altresì depositato il verbale di verifica n. 88793 del 29.11.2011, sottoscritto proprio da parte opponente.
In particolare, al momento del sopralluogo, i verbalizzanti constatavano, alla presenza del sig. che nulla rilevava a riguardo, quanto segue: “ Il gruppo di Pt_1
misura CE su controllo si riscontra alterazione del sigillo IMQ e tenoni di sigillatura posteriori che presentano segni di non conformità rispetto agli originali, consentendo il tutto all'accesso alle parti interne del contatore permettendo di alterare la registrazione dell'energia prelevata e la potenza”. Invero, il verbale di verifica redatto da personale dell' nell'esercizio di suo specifico compito, ha rilevanza CP_2 probatoria propria dell'incaricato di pubblico servizio nell'esercizio di una funzione specificamente diretta alla documentazione. Risulta così dimostrato il fatto storico posto alla base della pretesa creditoria rimasta inevasa, consistente nella erronea misurazione della energia prelevata per la manomissione del contatore per fatto e colpa dell'opponente, il quale invece non ha assolto l'onere probatorio di cui era gravato e di cui si è dato prima conto. Può quindi dirsi che, mentre la creditrice in senso sostanziale, ha soddisfatto l'onere probatorio di cui era gravata e come sopra rappresentato, fornendo la prova della fonte contrattuale della pretesa creditoria e dell'esatto adempimento della prestazione effettuata, il debitore in senso sostanziale non ha fornito la prova liberatoria spettantegli, limitandosi a delle mere generiche contestazioni, da ritenersi del tutto inconsistenti a fronte della avversa posizione e della documentazione prodotta. L' opponente, infatti, non può invocare, per sottrarsi al pagamento, la erronea ricostruzione dei consumi effettuati a fronte del consistente valore probatorio dei verbali in questione ed alla circostanza che la causa della ricostruzione effettuata e dei consumi addebitati non deriva da un mero guasto al contatore. La ricostruzione dei consumi della utenza intestata a parte opponente si è
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 43/2024 r.g. – sentenza – pagina 8 di 12 resa necessaria per la avvenuta manomissione del contatore da parte di quest'ultima dato che la stessa non ha fornito la prova della imputabilità ad altro e diverso soggetto dell'illecito attribuitole”.
L'appellante ritiene il ragionamento del giudice fallace e non convincente.
In primo luogo, in quanto egli ha erroneamente ritenuto provato, attraverso la fattura e il verbale di manomissione, il credito vantato da controparte, ciò a causa della mancata considerazione dell'intervenuta sentenza di assoluzione a favore del Il giudice ha Pt_1
accolto la domanda di parte attrice partendo dalla presunta responsabilità del la Pt_1
quale ha come presupposto una condotta illecita che per effetto della sentenza penale di assoluzione è stata documentalmente sconfessata. Ciò posto, secondo l'appellante, il
Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. ha omesso di provare l'inadempimento del pagamento dell'energia somministrata da parte del convenuto. Dunque, il fatto della manomissione non sussiste e, inoltre, dagli atti versati in giudizio non emergono elementi da cui desumere la data certa a cui retrodatare il presunto illecito.
Inoltre, ad avviso dell'appellante, l'affermazione del giudice di prime cure con cui si ritiene provata l'erronea misurazione dell'energia prelevata, per effetto del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'allora opponente, è infondata.
L'appellante sostiene che il ragionamento del giudice è illogico ed immotivato, in quanto non fondato su prova documentale.
Infatti, parte opposta versava in atti solamente una fattura ed il verbale Controparte_2 per il quale il è stato assolto in sede penale. Dunque, il giudice sovvertiva l'onere Pt_1 probatorio violando il principio di valutazione dell'onere della prova previsto dall'art. 2697 c.c.
In definitiva, l'appellante lamenta una violazione degli artt. 112-115-116 c.p.c. e 2697
c.c., contestando nello specifico, il momento della manomissione e l'entità dell'energia illecitamente sottratta.
Inoltre, l'appellante ritiene inadempiuto, da parte dell'opposta, anche l'ulteriore onere di provare il lamentato danno. Invero la fattura prodotta risulta errata data l'abnormità dei calcoli e l'assenza di fondamento.
Il motivo è infondato per le ragioni che seguono.
Il giudice di prime cure ha correttamente valutato le risultanze probatorie e, pertanto, ha altrettanto correttamente ritenuto provato il fatto storico posto a fondamento della pretesa creditoria.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 43/2024 r.g. – sentenza – pagina 9 di 12 Pur considerando l'intervenuta pronuncia di assoluzione in sede penale, la produzione in atti dell'allora opposta è sufficiente per ritenere provato il fatto storico della manomissione posto a fondamento del credito vantato.
Attraverso il deposito del verbale di verificazione del 29.11.2011, redatto dal personale tecnico di l'odierna appellata ha correttamente assolto all'onere Controparte_2
della prova a cui era sottoposta.
Infatti, in virtù della qualifica di incaricato di pubblico servizio che la legge attribuisce al personale dipendente di la portata probatoria del verbale risulta Controparte_2
essere qualificata e, dunque, facente fede fino a querela di falso. Data la mancata proposizione di querela di falso avverso tale atto, da parte dell'opponente, è da ritenersi raggiunta la prova della manomissione.
Il giudizio in sede penale aveva lo scopo di accertare che il fatto di cui agli artt. 624 e 625
n. 2 c.p., fosse al sig. imputabile, per effetto della sentenza di assoluzione Parte_1 con la formula “il fatto non sussiste” il giudice ha accertato che il reato in esame non fosse stato integrato dall'indagato e dunque insussistente.
Ciò posto, il fatto che sussista una pronuncia di questo genere, non consente di escludere per effetto di un automatismo che il prelievo di corrente sia stato comunque posto in essere.
A conferma di ciò, al momento della verificazione il dopo aver appreso Pt_1 dell'intervenuta manomissione del contatore, non ha contestato quanto affermato dai tecnici di ma si è limitato ad affermare di nulla sapere, ben potendo Controparte_2 specificamente contestare l'alterazione del contatore dimostrando che la stessa sia avvenuta ad opera di terzi ovvero di aver adottato le cautele necessarie per evitare la manomissione.
Ne consegue che, data l'avvenuta manomissione, il ha beneficiato dell'erogazione Pt_1
di energia elettrica in quantità superiori rispetto a quelle effettivamente registrate dal contatore.
Sulla mancata considerazione della testimonianza escussa in sede penale, del tecnico va osservato quanto segue. Testimone_2
La Corte rileva che, in primo luogo, la stessa non sia stata depositata in sede civile né in primo grado, né nel presente grado;
in secondo luogo, la circostanza rinvenuta dalla testimonianza per cui al momento della verifica la registrazione dei consumi risultava regolare, non modifica la situazione di fatto. In altre parole, i tecnici di Controparte_2
hanno riscontrato una difformità delle parti costituenti il contatore rispetto alle originali,
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 43/2024 r.g. – sentenza – pagina 10 di 12 tant'è che affermano: “ … il gruppo di misura CE su controllo si riscontra alterazione del sigillo IMQ e tenoni di sigillatura posteriori che presentano segni di non conformità rispetto agli originali, consentendo il tutto all'accesso alle parti interne del contatore permettendo di alterare la registrazione dell'energia prelevata e la potenza”, e non un'irregolarità nella registrazione dei consumi.
Dunque, ciò che veniva constatato al momento della verifica non era l'irregolare registrazione dei consumi di energia, bensì l'intervenuta manomissione del contatore, per effetto della quale derivava una irregolare registrazione dei consumi. Dunque, l'affermata regolarità della misurazione al momento della verifica non esclude che ci sia stata una manomissione, al contrario ne dà prova.
Circa l'erroneità della fattura emessa dall'appellata, si ritengono rispettati i criteri e gli obblighi di legge. Come affermato da costante giurisprudenza, il calcolo dei consumi è correttamente effettuato quando risulta in conformità alla normativa tecnica di riferimento
“della potenza tecnicamente prelevabile” CEI UNEL 35024 (cavi unipolare in rame).
Dunque, il calcolo effettuato dal Servizio Elettrico Nazionale S.p.a., sulla base dei detti criteri, risulta essere corretto, anche in considerazione della mancanza di una contestazione specifica dei consumi da parte dell'odierno appellante. La normativa in esame stabilisce che il cavo installato presso la fornitura, di grandezza pari a 4 mmq, è in grado di prelevare
18,3 kWh di potenza massima, pertanto, moltiplicando tale valore per le ore di utilizzo annue e applicandole al numero di giorni oggetto della ricostruzione, si giunge ad una quantità di energia effettiva prelevata pari a 164.796 kWh, di cui 74.165 kWh ancora da fatturare.
Ciò posto, si ritiene legittimamente condotta l'operazione di calcolo dei consumi non fatturati da parte del Servizio Elettrico Nazionale S.p.a.
D'altra parte, neppure l'appellante è stato in grado di provare o allegare consumi minori o pagamenti assimilabili a quelli in precedenza tenuti;
se, infatti, egli avesse provato documentalmente che i consumi ante rilevazione erano del tutto differenti da quelli oggi imputati, ovvero che nel periodo in esame egli aveva comunque pagato somme per consumo di energia elettrica del tutto in linea con le precedenti, ben avrebbe potuto dimostrare l'incongruenza dei consumi oggi addebitati da fornitore. Ciò, invece, non ha fatto, consentendo all'altra parte di ricorrere ad un consumo presunto ma sulla base di criteri oggettivi e tecnici.
Dunque, per le ragioni su menzionate, anche il suddetto motivo è infondato.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 43/2024 r.g. – sentenza – pagina 11 di 12 Con il terzo motivo, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il giudice stabiliva la soccombenza dell'allora opponente in punto di spese.
Il motivo resta assorbito nell'integrale rigetto dell'appello, sicché può inferirsi la correttezza delle conclusioni di primo grado, stante la sconfitta totale dell'opponente al decreto ingiuntivo.
****
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, negli importi minimi previsti dallo scaglio di riferimento del D.M. 55/2014 (da € 5.200,02 ad €
26.000,00), in considerazione del valore della causa (€ 12.991,00), dell'attività difensiva concretamente svolta e delle questioni giuridiche affrontate.
Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 3, comma 1 quater, del D.P.R.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di appello notificato dopo il 30/01/2013 (Cassaz. Sez. Unite n. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro il Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. avverso Parte_1
e per la riforma della Sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 4759/2023, pubblicata il
18.11.2023 e notificata in data 05.12.2023, così statuisce:
- Rigetta l'appello, e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- Condanna al pagamento delle spese del grado in favore del Servizio Parte_1
Elettrico Nazionale S.p.a., che liquida in complessivi € 2.904,50 per compensi oltre
IVA e CPA, se dovuta, oltre rimborso forfettario come per legge nella misura del 15% dei compensi;
- Dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico del sig. Pt_1
, per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari
[...]
a quello già versato per la presente impugnazione.
Così deciso, nella camera di Consiglio del 5 giugno 2025
Il Presidente estensore dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 43/2024 r.g. – sentenza – pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente rel. dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 43/2024 R.G.A.C., trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., come aggiornato dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. “Riforma
Cartabia”), all'udienza collegiale del 25/03/2025, svolta nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
(C.F ), rapp.to e difeso, giusta procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto di citazione di primo grado, dall'Avv. Felice Bianco, (C.F. ), C.F._2
presso i cui uffici in S. Antimo (NA) alla via Carducci n. 12 è domiciliato, (p.e.c.
; Email_1
APPELLANTE
E
(P.I. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, Via Luigi Boccherini n. 15 (soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Enel
S.p.a.), in persona del procuratore speciale Avv. Anna Maria Tacconelli, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso per ingiunzione, dall' Avv. Paola Zoppa (C.F.
), presso i cui uffici in Brescia alla via Carlo Zima n. 2/4 è C.F._3
elettivamente domiciliata, (p.e.c. ; Email_2
APPELLATA Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4759/2023 del Tribunale di Napoli Nord – Seconda sez. Civile - pubblicata in data 18.11.2023, r.g. n. 4736/2021, repert. N. 6054/2023 del
27/11/2023, notificata in data 05.12.2023.
SVOLGIMENTO PROCESSO DI PRIMO GRADO il 29.11.2011 effettuava una verifica presso la fornitura (POD Controparte_2
IT001E846316841) ad Uso diverso da quello abitativo, intestata al sig. , Parte_1 situata in S. Antimo (NA) alla via Unione Sovietica n.
9. All'esito di tale verifica, i tecnici rilevavano la presenza di elementi di difformità del contatore Controparte_2 rispetto all'originale e giungevano alla conclusione che sullo stesso fosse stata realizzata una manomissione. Tali considerazioni furono riportate nel verbale n. 88793, il quale fu sottoscritto dallo stesso In seguito a ciò, e- distribuzione S.p.A. provvedeva alla Pt_1
ricostruzione degli effettivi consumi e alla fatturazione degli stessi a partire dal 30.11.2006 fino al 29.11.2011, periodo in cui il usufruiva del servizio di vendita dell'energia Pt_1
elettrica del Servizio Elettrico Nazionale S.p.a.
Il 19.02.2012, comunicava al Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. e Controparte_2 al sig. l'esito della verifica con la contestuale ricostruzione dei consumi. Inoltre, la Pt_1
stessa, con raccomandata del 28.02.2012 inoltrava denuncia di reato ex art. 331 c.p.p. alla
Procura della repubblica presso il Tribunale di Napoli ma il procedimento in sede penale si concludeva con una pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p.
Servizio Elettrico Nazionale S.p.a., in data 21.11.2014, provvedeva all'emissione della fattura n. 63354835065202 concernente gli irregolari prelievi ed individuava l'importo insoluto in €
12.991,00. Il nonostante i solleciti, non provvedeva al pagamento di tale fattura, indi Pt_1
per cui il Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. agiva in via monitoria.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 620/2021, con in quale in
Tribunale di Napoli Nord ingiungeva di pagare a Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. l'importo di € 12.991,00, oltre interessi di mora, decorrenti dalla scadenza della fattura al soddisfo, il deduceva in primo luogo: la mancanza di prova scritta del credito vantato Parte_1 dall'allora opposta, ed in forza di ciò il proprio difetto di legittimazione passiva;
in secondo luogo, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato e l'erroneità dei calcoli effettuati per il conteggio del credito residuo;
in terzo luogo, l'assoluzione ex art. 530 c.p. in sede penale con sentenza del 12.10.2017, per i reati di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 c.p. e relativo ai fatti di causa;
infine, la violazione della delibera 200/99 inerente l'erogazione dei servizi di distribuzione e vendita dell'energia elettrica nel mercato vincolato.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 43/2024 r.g. – sentenza – pagina 2 di 12 Ciò posto, l'allora opponente chiedeva al Tribunale di Napoli Nord di: accertare la mancanza del contratto di fornitura tra le parti e, dunque, di rigettare le richieste avverse;
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito;
accertare e dichiarare l'inesistenza dei presupposti normativi per l'accoglimento dell'istanza ex art. 648 c.p.c. del D.I.; accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria e condannare la s.p.a. Servizio Elettrico
Nazionale al pagamento delle spese del giudizio.
A seguito di rituale notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'allora opposta, si costituiva tempestivamente in giudizio Controparte_3 contestando l'avversa opposizione e confermando la legittimità della propria pretesa creditoria.
Il giudice, concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., e rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, decideva con sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. recante n. 4759/2023 del 18.11.2023, notificata il 05.12.2023, con la quale:
- Rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, confermava lo stesso dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- Condannava l'opponente alla refusione delle spese del giudizio in Parte_1
favore del Servizio Elettrico Nazionale S.p.a., che liquidava in € 5.077,00, per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA di legge.
Con atto di appello notificato il 04.01.2024, proponeva appello avverso Parte_1 la suddetta sentenza chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- In via principale e nel merito accogliere il proposto appello e, per l'effetto, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure e ripetute in questa sede e, conseguentemente, disattendere le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata;
- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione dell'appellata;
- Accertare e dichiarare l'insussistenza del fatto alla luce della sentenza di assoluzione in sede penale;
- Accertare e dichiarare la violazione degli artt. 112-115-116 c.p.c. in merito alla mancanza di prova del credito e all'errata quantificazione e ricostruzione del medesimo;
- Revocare la condanna al pagamento di tutte le spese e degli interessi del giudizio di primo grado.
Il giudizio rubricato al n. r.g. 43/2024 veniva assegnato alla IX Sezione Civile, Relatore
Eugenio Forgillo.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 43/2024 r.g. – sentenza – pagina 3 di 12 Con comparsa di costituzione e risposta del 31.05.2024 il Servizio Elettrico Nazionale
s.p.a. si costituiva in giudizio contestando l'avverso gravame, chiedendo in via principale e nel merito di rigettare l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
in via subordinata di condannare l'appellante al pagamento dell'importo di € 12.991,00, o di importo diverso stabilito in corso di causa, oltre interessi legali dalla scadenza della fattura al saldo effettivo, a favore di Servizio Elettrico Nazionale S.p.a.; in via istruttoria,
l'ammissione delle prove dedotte e non ammesse in primo grado.
All'esito dell'udienza del 25.03.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b) del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, la causa era rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, è da rigettarsi l'istanza di ammissione della prova testimoniale proposta da parte appellata, in quanto si ritiene che gli elementi a disposizione della Corte siano sufficienti ai fini della decisione.
Nel merito, con il primo motivo parte appellante impugna la sentenza nella parte in cui, a pag. 4, il giudice di prime cure così statuiva:
- “Preliminarmente, va dato atto della tempestività dell'opposizione e della legittimazione, attiva e passiva, delle parti del presente giudizio, la quale si desume dalla documentazione prodotta in atti e dall'assenza di specifiche contestazioni al riguardo “.
Parte appellante ritiene che il giudice di prime cure sia giunto ad una ricostruzione dei fatti erronea, ingiusta e sfornita di adeguata valutazione processuale.
A sostegno di ciò, l'appellante afferma di aver eccepito fin dall'atto di opposizione a decreto ingiuntivo il difetto di legittimazione delle parti. La difesa dell'allora opponente individua l'origine di tale difetto nella mancata prova che il Controparte_1
nel periodo decorrente da novembre 2006 a novembre 2011 oggetto del
[...]
conguaglio, fosse effettivamente il gestore-trader del Pt_1
Dunque, l'appellante ritiene non provata tale circostanza in quanto la pretesa creditoria azionata dall'allora opposta si fondava esclusivamente sul verbale redatto da
[...]
e sulla fattura emessa in base allo stesso dal Servizio Elettrico Nazionale CP_2
S.p.a.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 43/2024 r.g. – sentenza – pagina 4 di 12 Pertanto, l'appellante ritiene che il giudice di prime cure abbia erroneamente valutato l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e che, per effetto di ciò, abbia erroneamente ritenuto la questione non contestata. Sulla base di ciò, e vista la mancata considerazione da parte del giudice di prime cure dell'eccezione sollevata in primo grado, l'appellante rinnova la contestazione del difetto di legittimazione dell'appellata.
Parte appellante ritiene che affinché si possa considerare provato il rapporto posto alla base del vantato credito, è necessario che l'appellata depositi in atti la copia scritta del contratto di fornitura, cosicché il giudice possa avere contezza del contenuto e delle condizioni contrattuali (la tariffa applicata, i Kw/ora prescelti, la suddivisione della tariffa per fasce orarie diurne o notturne piene) e possa, inoltre, verificare l'effettiva data di inizio della fornitura e la correttezza dei calcoli effettuati.
Il motivo è infondato per i motivi che seguono.
In linea generale, va ricordato il principio, ormai consolidato in giurisprudenza, per cui il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta né ad probationem, né ad substantiam.
Infatti, la conclusione dello stesso può avvenire per facta concludentia e ne può essere data prova con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici (ex multis, Cass. ordinanza n. 20267/2023).
Passando all'esame del caso concreto, la prova della sussistenza del rapporto di fornitura intercorrente tra il sig. e la deve ritenersi Pt_1 Controparte_3
raggiunta, condividendo sul punto la decisione del Tribunale.
In particolare, il rapporto contrattuale tra le parti in lite è confermato con la produzione in atti del verbale della verifica eseguita dai tecnici di (già Controparte_2 [...]
, nella quale l'appellante viene indicato quale intestatario della Controparte_2
fornitura. Inoltre, dalla lettura del verbale emerge che la verifica veniva eseguita alla presenza dell'appellante, che non contestava la fornitura.
A conferma dell'esistenza del rapporto di somministrazione va anche valorizzata la fatturazione emessa dall'odierna appellata (cfr. doc. 6) e riferita ai consumi di energia risalenti fino all'anno 2006. Nelle fatture allegate viene, infatti, indicato come contraente
(numero cliente 846 316 841). Parte_1
Dunque, il giudice di prime cure non ha omesso di considerare l'eccezione sollevata da parte opponente;
al contrario, ha considerato quest'ultima sulla base delle allegazioni di parte opposta ed ha correttamente ritenuto la legittimazione passiva di Servizio Elettrico
Nazionale S.p.a.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 43/2024 r.g. – sentenza – pagina 5 di 12 Inoltre, parte appellante, al fine di confutare l'esistenza del rapporto con il Servizio
Elettrico Nazionale S.p.a., avrebbe dovuto depositare, quanto meno, prove atte a dimostrare che nel periodo in oggetto la fornitura di energia elettrica era erogata da fornitore diverso dal Servizio Elettrico Nazionale S.p.a.
Sulla base degli elementi di prova forniti, pur in mancanza di un contratto scritto, deve, pertanto, condividersi l'accertamento in termini positivi del rapporto contrattuale di somministrazione di energia tra le parti in lite.
è il soggetto legittimato passivo rispetto alla pretesa creditoria della Parte_1 società appellata avente ad oggetto i consumi erogati nell'ambito del rapporto contrattuale, benché irregolarmente prelevati.
Il motivo va pertanto disatteso.
****
Con il secondo motivo, parte appellante impugna la sentenza nella parte in cui, a pag. 4, il giudice di prime cure così statuiva:
- Relativamente, poi, al processo penale n. 4369/13 RG, svoltosi dinanzi al Tribunale di
Napoli, e conclusosi con la sentenza n. 10327/2017 con la quale il Pt_1
relativamente al delitto di cui agli artt. 624 e 625 n.2 c.p., è stato assolto perché́ il fatto non sussiste, si osserva quanto segue. Pur essendo analogo il fatto storico,
l'accertamento demandato al giudice civile è diverso rispetto a quello da compiersi nel processo penale: se in quest'ultimo occorre individuare la penale responsabilità̀ – che è caratterizzata dalla individualità̀ (salvo i casi di concorso) e dalla personalità̀ -, nel primo occorre ripartire le conseguenze economicamente pregiudizievoli del fatto dannoso, ossia individuare il soggetto che dovrà̀ sopportare il peso economico della responsabilità̀. Inoltre, non va trascurato che il nesso di causalità̀ nel giudizio civile si atteggia diversamente rispetto al giudizio penale: mentre il regime probatorio del processo penale è caratterizzato dalla regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", nel processo civile opera la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più̀ probabile che non". Lo standard di cd. certezza probabilistica in materia civile non può̀ essere ancorata esclusivamente alla cd. probabilità̀ quantitativa della frequenza di un evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la cd. probabilità̀ logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (tra le tante, cfr. Sez. L - , Sentenza n. 47 del 03/01/2017). Nel caso di specie,
i benefici economici goduti dall'opponente mediante la condotta abusiva rilevata dal
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 43/2024 r.g. – sentenza – pagina 6 di 12 distributore prescinderebbero, comunque, dall'accertamento della sua eventuale responsabilità̀ penale in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2 e 7, c.p. Il sig.
, infatti, come rilevato da parte opposta, potrebbe anche in ipotesi Parte_1
non avere materialmente realizzato (o commissionato) la contestata manomissione del contatore elettronico (e quindi, andare esente da penale responsabilità̀), ma potrebbe in astratto aver tratto un vantaggio economico dall'illecita erogazione di energia elettrica.”
L'appellante ritiene che il ragionamento seguito dal giudice di primo grado sia errato e fondato su errata valutazione del compendio probatorio. L'appellante individua la fonte di tale erroneità nell'affermazione con cui il giudice di prime cure evidenzia che nel processo civile operi la regola del “più probabile che non” e non la regola della prova “oltre ogni ragionevole dubbio”.
Secondo l'appellante, la summenzionata argomentazione non si attanaglia al caso di specie, in quanto il sig. è stato assolto in sede penale con la formula più ampia “il fatto Parte_1 non sussiste” e non con formula dubitativa “per non aver commesso il fatto”. Dunque, postulando questa formula l'avvenuto accertamento della mancata integrazione degli elementi costitutivi del fatto tipico contestato, è logicamente necessario affermare che il non ha Pt_1
prelevato abusivamente energia elettrica e che, dunque, non sia a lui addebitabile alcuna ricostruzione o conguaglio dall'anno 2006 all'anno 2011. Pertanto, anche l'ulteriore passo della sentenza in cui il giudice, a pag. 4, statuiva: “benefici economici goduti dall'opponente mediante la condotta abusiva rilevata dal distributore prescinderebbero, comunque, dall'accertamento della sua eventuale responsabilità penale” è da ritenersi errata.
Inoltre, parte appellante evidenzia che in sede penale sia stato escusso come teste il tecnico verificatore (sig. preposto alla redazione del verbale su cui è sorta la pretesa Tes_1 creditoria dell'appellata, e che egli abbia affermato che al momento della verifica i consumi risultavano regolarmente registrati. Pertanto, anche da tale testimonianza, si evince che alcuna manomissione sia stata realizzata, determinando ciò l'assenza del fatto storico su cui la ricostruzione dei consumi effettuati dal distributore è fondata.
L'appellante afferma che, data la funzione del processo civile di accertare la responsabilità contrattuale dell'utente per il mancato assolvimento dell'obbligo di custodia del misuratore manomesso, appare dirimente la circostanza che tale manomissione non sia mai avvenuta.
Parte appellante prosegue censurando la sentenza nella parte in cui, a pag. 6, il giudice così statuiva:
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 43/2024 r.g. – sentenza – pagina 7 di 12 - “Considerato, dunque, quanto sopra illustrato riguardo al riparto dell'onere probatorio, deve ritenersi che la odierna società opposta abbia dimostrato la fonte della pretesa creditoria, la quale si desume dalla documentazione prodotta. In particolare, oltre all'Estratto Notarile autentico del “Giornale dei crediti in contenzioso” della società, agli atti risulta depositata la fattura n.
063354835065202A del 21.11.2014 rimasta insoluta, l'estratto conto in cui è richiamata tale fattura, la diffida trasmessa dall'opposta all'opponente in data
29.03.2016, nonché la denuncia sporta a seguito della verifica effettuata in data
29.11.2011 per prelievi irregolari di energia elettrica. Parte opposta, poi, a fondamento della propria pretesa, ha altresì depositato il verbale di verifica n. 88793 del 29.11.2011, sottoscritto proprio da parte opponente.
In particolare, al momento del sopralluogo, i verbalizzanti constatavano, alla presenza del sig. che nulla rilevava a riguardo, quanto segue: “ Il gruppo di Pt_1
misura CE su controllo si riscontra alterazione del sigillo IMQ e tenoni di sigillatura posteriori che presentano segni di non conformità rispetto agli originali, consentendo il tutto all'accesso alle parti interne del contatore permettendo di alterare la registrazione dell'energia prelevata e la potenza”. Invero, il verbale di verifica redatto da personale dell' nell'esercizio di suo specifico compito, ha rilevanza CP_2 probatoria propria dell'incaricato di pubblico servizio nell'esercizio di una funzione specificamente diretta alla documentazione. Risulta così dimostrato il fatto storico posto alla base della pretesa creditoria rimasta inevasa, consistente nella erronea misurazione della energia prelevata per la manomissione del contatore per fatto e colpa dell'opponente, il quale invece non ha assolto l'onere probatorio di cui era gravato e di cui si è dato prima conto. Può quindi dirsi che, mentre la creditrice in senso sostanziale, ha soddisfatto l'onere probatorio di cui era gravata e come sopra rappresentato, fornendo la prova della fonte contrattuale della pretesa creditoria e dell'esatto adempimento della prestazione effettuata, il debitore in senso sostanziale non ha fornito la prova liberatoria spettantegli, limitandosi a delle mere generiche contestazioni, da ritenersi del tutto inconsistenti a fronte della avversa posizione e della documentazione prodotta. L' opponente, infatti, non può invocare, per sottrarsi al pagamento, la erronea ricostruzione dei consumi effettuati a fronte del consistente valore probatorio dei verbali in questione ed alla circostanza che la causa della ricostruzione effettuata e dei consumi addebitati non deriva da un mero guasto al contatore. La ricostruzione dei consumi della utenza intestata a parte opponente si è
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 43/2024 r.g. – sentenza – pagina 8 di 12 resa necessaria per la avvenuta manomissione del contatore da parte di quest'ultima dato che la stessa non ha fornito la prova della imputabilità ad altro e diverso soggetto dell'illecito attribuitole”.
L'appellante ritiene il ragionamento del giudice fallace e non convincente.
In primo luogo, in quanto egli ha erroneamente ritenuto provato, attraverso la fattura e il verbale di manomissione, il credito vantato da controparte, ciò a causa della mancata considerazione dell'intervenuta sentenza di assoluzione a favore del Il giudice ha Pt_1
accolto la domanda di parte attrice partendo dalla presunta responsabilità del la Pt_1
quale ha come presupposto una condotta illecita che per effetto della sentenza penale di assoluzione è stata documentalmente sconfessata. Ciò posto, secondo l'appellante, il
Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. ha omesso di provare l'inadempimento del pagamento dell'energia somministrata da parte del convenuto. Dunque, il fatto della manomissione non sussiste e, inoltre, dagli atti versati in giudizio non emergono elementi da cui desumere la data certa a cui retrodatare il presunto illecito.
Inoltre, ad avviso dell'appellante, l'affermazione del giudice di prime cure con cui si ritiene provata l'erronea misurazione dell'energia prelevata, per effetto del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'allora opponente, è infondata.
L'appellante sostiene che il ragionamento del giudice è illogico ed immotivato, in quanto non fondato su prova documentale.
Infatti, parte opposta versava in atti solamente una fattura ed il verbale Controparte_2 per il quale il è stato assolto in sede penale. Dunque, il giudice sovvertiva l'onere Pt_1 probatorio violando il principio di valutazione dell'onere della prova previsto dall'art. 2697 c.c.
In definitiva, l'appellante lamenta una violazione degli artt. 112-115-116 c.p.c. e 2697
c.c., contestando nello specifico, il momento della manomissione e l'entità dell'energia illecitamente sottratta.
Inoltre, l'appellante ritiene inadempiuto, da parte dell'opposta, anche l'ulteriore onere di provare il lamentato danno. Invero la fattura prodotta risulta errata data l'abnormità dei calcoli e l'assenza di fondamento.
Il motivo è infondato per le ragioni che seguono.
Il giudice di prime cure ha correttamente valutato le risultanze probatorie e, pertanto, ha altrettanto correttamente ritenuto provato il fatto storico posto a fondamento della pretesa creditoria.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 43/2024 r.g. – sentenza – pagina 9 di 12 Pur considerando l'intervenuta pronuncia di assoluzione in sede penale, la produzione in atti dell'allora opposta è sufficiente per ritenere provato il fatto storico della manomissione posto a fondamento del credito vantato.
Attraverso il deposito del verbale di verificazione del 29.11.2011, redatto dal personale tecnico di l'odierna appellata ha correttamente assolto all'onere Controparte_2
della prova a cui era sottoposta.
Infatti, in virtù della qualifica di incaricato di pubblico servizio che la legge attribuisce al personale dipendente di la portata probatoria del verbale risulta Controparte_2
essere qualificata e, dunque, facente fede fino a querela di falso. Data la mancata proposizione di querela di falso avverso tale atto, da parte dell'opponente, è da ritenersi raggiunta la prova della manomissione.
Il giudizio in sede penale aveva lo scopo di accertare che il fatto di cui agli artt. 624 e 625
n. 2 c.p., fosse al sig. imputabile, per effetto della sentenza di assoluzione Parte_1 con la formula “il fatto non sussiste” il giudice ha accertato che il reato in esame non fosse stato integrato dall'indagato e dunque insussistente.
Ciò posto, il fatto che sussista una pronuncia di questo genere, non consente di escludere per effetto di un automatismo che il prelievo di corrente sia stato comunque posto in essere.
A conferma di ciò, al momento della verificazione il dopo aver appreso Pt_1 dell'intervenuta manomissione del contatore, non ha contestato quanto affermato dai tecnici di ma si è limitato ad affermare di nulla sapere, ben potendo Controparte_2 specificamente contestare l'alterazione del contatore dimostrando che la stessa sia avvenuta ad opera di terzi ovvero di aver adottato le cautele necessarie per evitare la manomissione.
Ne consegue che, data l'avvenuta manomissione, il ha beneficiato dell'erogazione Pt_1
di energia elettrica in quantità superiori rispetto a quelle effettivamente registrate dal contatore.
Sulla mancata considerazione della testimonianza escussa in sede penale, del tecnico va osservato quanto segue. Testimone_2
La Corte rileva che, in primo luogo, la stessa non sia stata depositata in sede civile né in primo grado, né nel presente grado;
in secondo luogo, la circostanza rinvenuta dalla testimonianza per cui al momento della verifica la registrazione dei consumi risultava regolare, non modifica la situazione di fatto. In altre parole, i tecnici di Controparte_2
hanno riscontrato una difformità delle parti costituenti il contatore rispetto alle originali,
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 43/2024 r.g. – sentenza – pagina 10 di 12 tant'è che affermano: “ … il gruppo di misura CE su controllo si riscontra alterazione del sigillo IMQ e tenoni di sigillatura posteriori che presentano segni di non conformità rispetto agli originali, consentendo il tutto all'accesso alle parti interne del contatore permettendo di alterare la registrazione dell'energia prelevata e la potenza”, e non un'irregolarità nella registrazione dei consumi.
Dunque, ciò che veniva constatato al momento della verifica non era l'irregolare registrazione dei consumi di energia, bensì l'intervenuta manomissione del contatore, per effetto della quale derivava una irregolare registrazione dei consumi. Dunque, l'affermata regolarità della misurazione al momento della verifica non esclude che ci sia stata una manomissione, al contrario ne dà prova.
Circa l'erroneità della fattura emessa dall'appellata, si ritengono rispettati i criteri e gli obblighi di legge. Come affermato da costante giurisprudenza, il calcolo dei consumi è correttamente effettuato quando risulta in conformità alla normativa tecnica di riferimento
“della potenza tecnicamente prelevabile” CEI UNEL 35024 (cavi unipolare in rame).
Dunque, il calcolo effettuato dal Servizio Elettrico Nazionale S.p.a., sulla base dei detti criteri, risulta essere corretto, anche in considerazione della mancanza di una contestazione specifica dei consumi da parte dell'odierno appellante. La normativa in esame stabilisce che il cavo installato presso la fornitura, di grandezza pari a 4 mmq, è in grado di prelevare
18,3 kWh di potenza massima, pertanto, moltiplicando tale valore per le ore di utilizzo annue e applicandole al numero di giorni oggetto della ricostruzione, si giunge ad una quantità di energia effettiva prelevata pari a 164.796 kWh, di cui 74.165 kWh ancora da fatturare.
Ciò posto, si ritiene legittimamente condotta l'operazione di calcolo dei consumi non fatturati da parte del Servizio Elettrico Nazionale S.p.a.
D'altra parte, neppure l'appellante è stato in grado di provare o allegare consumi minori o pagamenti assimilabili a quelli in precedenza tenuti;
se, infatti, egli avesse provato documentalmente che i consumi ante rilevazione erano del tutto differenti da quelli oggi imputati, ovvero che nel periodo in esame egli aveva comunque pagato somme per consumo di energia elettrica del tutto in linea con le precedenti, ben avrebbe potuto dimostrare l'incongruenza dei consumi oggi addebitati da fornitore. Ciò, invece, non ha fatto, consentendo all'altra parte di ricorrere ad un consumo presunto ma sulla base di criteri oggettivi e tecnici.
Dunque, per le ragioni su menzionate, anche il suddetto motivo è infondato.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 43/2024 r.g. – sentenza – pagina 11 di 12 Con il terzo motivo, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il giudice stabiliva la soccombenza dell'allora opponente in punto di spese.
Il motivo resta assorbito nell'integrale rigetto dell'appello, sicché può inferirsi la correttezza delle conclusioni di primo grado, stante la sconfitta totale dell'opponente al decreto ingiuntivo.
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Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, negli importi minimi previsti dallo scaglio di riferimento del D.M. 55/2014 (da € 5.200,02 ad €
26.000,00), in considerazione del valore della causa (€ 12.991,00), dell'attività difensiva concretamente svolta e delle questioni giuridiche affrontate.
Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 3, comma 1 quater, del D.P.R.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di appello notificato dopo il 30/01/2013 (Cassaz. Sez. Unite n. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro il Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. avverso Parte_1
e per la riforma della Sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 4759/2023, pubblicata il
18.11.2023 e notificata in data 05.12.2023, così statuisce:
- Rigetta l'appello, e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- Condanna al pagamento delle spese del grado in favore del Servizio Parte_1
Elettrico Nazionale S.p.a., che liquida in complessivi € 2.904,50 per compensi oltre
IVA e CPA, se dovuta, oltre rimborso forfettario come per legge nella misura del 15% dei compensi;
- Dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico del sig. Pt_1
, per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari
[...]
a quello già versato per la presente impugnazione.
Così deciso, nella camera di Consiglio del 5 giugno 2025
Il Presidente estensore dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 43/2024 r.g. – sentenza – pagina 12 di 12