CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 153/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
TT VITTORIA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1212/2025 depositato il 02/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 110 2025 00070157 88 000 131T 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 51/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:“…l'annullamento parziale della cartella e la sospensione della riscossione .”
Ufficio :“ in via pregiudiziale la violazione del comma 6 bis del D.lgs.220/2023 per mancata integrazione degli enti impositori , rigettare l'istanza di sospensione, rigettare il ricorso con vittoria di spese. ”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso è proposto avverso la cartella di pagamento n. 1020250007015788000 in cui veniva richiesta l'imposta di successione con sanzioni ed interessi . Nel ricorso la parte lamenta una notifica irregolare del provvedimento impugnato in quanto mai notificata a lui ed agli altri coeredi e chiede il parziale annullamento della stessa per quanto riguarda le sanzioni applicate .
Nelle controdeduzioni l'Agenzia Entrate Riscossione rileva la mancata integrazione del contraddittorio degli Enti impositori enel merito chiede di rigettare il ricorso con favore di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, esaminate le richieste delle parti e la documentazione disponibile, rileva che il ricorrente lamenta la non corretta notificazione della cartella impugnata sia nei suoi confronti che in quelli degli altri eredi , e chiede l'annullamento parziale della cartella relativamente alla sola sanzione, anche se afferma di non averla mai ricevuta, ma non prova alcuno di tali elementi e quindi non permette al Giudice di verificare quanto affermato. Tale situazione rende il ricorso non accoglibile per mancanza di prova e assorbe le richieste dell'Ufficio.
Le spese vengono liquidate in € 500,00.
P.Q.M.
respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 500,00
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
TT VITTORIA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1212/2025 depositato il 02/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 110 2025 00070157 88 000 131T 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 51/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:“…l'annullamento parziale della cartella e la sospensione della riscossione .”
Ufficio :“ in via pregiudiziale la violazione del comma 6 bis del D.lgs.220/2023 per mancata integrazione degli enti impositori , rigettare l'istanza di sospensione, rigettare il ricorso con vittoria di spese. ”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso è proposto avverso la cartella di pagamento n. 1020250007015788000 in cui veniva richiesta l'imposta di successione con sanzioni ed interessi . Nel ricorso la parte lamenta una notifica irregolare del provvedimento impugnato in quanto mai notificata a lui ed agli altri coeredi e chiede il parziale annullamento della stessa per quanto riguarda le sanzioni applicate .
Nelle controdeduzioni l'Agenzia Entrate Riscossione rileva la mancata integrazione del contraddittorio degli Enti impositori enel merito chiede di rigettare il ricorso con favore di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, esaminate le richieste delle parti e la documentazione disponibile, rileva che il ricorrente lamenta la non corretta notificazione della cartella impugnata sia nei suoi confronti che in quelli degli altri eredi , e chiede l'annullamento parziale della cartella relativamente alla sola sanzione, anche se afferma di non averla mai ricevuta, ma non prova alcuno di tali elementi e quindi non permette al Giudice di verificare quanto affermato. Tale situazione rende il ricorso non accoglibile per mancanza di prova e assorbe le richieste dell'Ufficio.
Le spese vengono liquidate in € 500,00.
P.Q.M.
respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 500,00