Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 153
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancanza di prova della notifica irregolare e della mancata ricezione

    Il Giudice rileva che il ricorrente non ha provato né la notifica irregolare né la mancata ricezione della cartella, né il fatto che non sia stata notificata agli altri coeredi, rendendo il ricorso inaccoglibile per mancanza di prova.

  • Rigettato
    Mancanza di prova della notifica irregolare e della mancata ricezione

    La decisione sulla sospensione della riscossione è assorbita dal rigetto del ricorso principale per mancanza di prova.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 153
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino
    Numero : 153
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

    Testo completo