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11 aprile 1990
11 aprile 1990
Art. 4. (Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia) 1. Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:
a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;
b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;
c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale. Si tiene conto della circostanza aggravante prevista dall' articolo 61, n. 7, del codice penale . Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;
d) si tiene conto della circostanza attenuante di cui all' articolo 98 del codice penale nonche', nei reati contro il patrimonio, delle circostanze attenuanti di cui ai numeri 4 e 6 dell'articolo 62 del codice penale . Quando le predette circostanze attenuanti concorrono con circostanze aggravanti di qualsiasi specie, si tiene conto soltanto delle prime, salvo che concorrano le circostanze di cui agli articoli 583 e 625, numeri 1 e 4, seconda parte, del codice penale , nel qual caso si tiene conto soltanto di queste ultime. Ai fini dell'applicazione dell'amnistia la sussistenza delle predette circostanze e' accertata, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche dal giudice per le indagini preliminari, nonche' dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al dibattimento ai sensi dell' articolo 469 del codice di procedura penale . Nei procedimenti indicati negli articoli 241 e 242 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , la sussistenza delle predette rircostanze e' accertata dal giudice istruttore o dal pretore nel corso dell'istruzione, ovvero dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al giudizio ai sensi dell' articolo 421 del codice di procedura penale abrogato;
e) si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dall' articolo 48 del codice penale militare di pace quando siano prevalenti o equivalenti, ai sensi dell' articolo 69 del codice penale , rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante.
a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;
b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;
c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale. Si tiene conto della circostanza aggravante prevista dall' articolo 61, n. 7, del codice penale . Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;
d) si tiene conto della circostanza attenuante di cui all' articolo 98 del codice penale nonche', nei reati contro il patrimonio, delle circostanze attenuanti di cui ai numeri 4 e 6 dell'articolo 62 del codice penale . Quando le predette circostanze attenuanti concorrono con circostanze aggravanti di qualsiasi specie, si tiene conto soltanto delle prime, salvo che concorrano le circostanze di cui agli articoli 583 e 625, numeri 1 e 4, seconda parte, del codice penale , nel qual caso si tiene conto soltanto di queste ultime. Ai fini dell'applicazione dell'amnistia la sussistenza delle predette circostanze e' accertata, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche dal giudice per le indagini preliminari, nonche' dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al dibattimento ai sensi dell' articolo 469 del codice di procedura penale . Nei procedimenti indicati negli articoli 241 e 242 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , la sussistenza delle predette rircostanze e' accertata dal giudice istruttore o dal pretore nel corso dell'istruzione, ovvero dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al giudizio ai sensi dell' articolo 421 del codice di procedura penale abrogato;
e) si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dall' articolo 48 del codice penale militare di pace quando siano prevalenti o equivalenti, ai sensi dell' articolo 69 del codice penale , rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante.
Giurisprudenza • 1
- 1. CGCE, n. C-408/03, Sentenza della Corte, Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio, 23/03/2006Provvedimento: Causa C-408/03 Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio «Inadempimento di uno Stato — Violazione della normativa comunitaria in materia di diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione — Legislazione e prassi amministrativa nazionali per quanto riguarda la condizione di disporre di risorse personali sufficienti e l'emissione di ordini di lasciare il territorio dello Stato membro interessato» Conclusioni dell'avvocato generale D. Ruiz-Jarabo Colomer, presentate il 25 ottobre 2005 Sentenza della Corte (Grande Sezione) 23 marzo 2006 Massime della sentenza 1. Cittadinanza dell'Unione europea — Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel …Leggi di più...
- diritto di soggiorno·
- risorse sufficienti·
- libera circolazione delle persone·
- allontanamento automatico·
- art. 18 CE·
- direttiva 90/364/CEE·
- proporzionalità delle misure·
- giurisdizione Corte di giustizia·
- cittadinanza dell'Unione europea·
- inadempimento Stato membro