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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/06/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5750/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 17 giugno 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5750/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “indennità di accompagnamento”,
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] - C.F. Parte_1
e residente in Pomezia VIA GERMANIA n.8, elettivamente C.F._1 domiciliata in Roma in Via Tripoli n.110 presso lo Studio dell'Avv. Francesco Tramontano
(C.F. ), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande, 21, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede oma Flaminio, via CP_2
Giulio Romano 46, rappresentato e difeso dal funzionario Dott.ssa Stefania Sorvillo (C.F.
. C.F._3
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 3/10/2024, chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di: “- dichiarare nei confronti di parte resistente il diritto dell'instante alla concessione dell'indennità di accompagnamento ex art.1 L.18/80 nella misura di legge e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 18-10-2021 come indicato nel decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo;
- per l'effetto, condannare l' a corrispondere a parte ricorrente, i ratei maturati e CP_1
maturandi della predetta prestazione con la medesima decorrenza, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione come per legge;
- condannare, altresì i resistenti al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Francesco Tramontano che si dichiara antistatario;
- compensare le spese in caso di soccombenza” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 29/5/2025 per chiedere di: CP_1
“- disporre l'intervenuta cessata materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, atteso che la prestazione richiesta è stata correttamente liquidata unitamente agli arretrati spettanti.
- Spese di lite come per legge”, per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 17/6/2024; all'esito di tale udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che a seguito di giudizio ex art 445 bis cpc iscritto al n.
1322//2023 RG, nei confronti di veniva riconosciuta con decreto di Parte_1
2 omologa del Tribunale di Velletri la sussistenza dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/1980, con decorrenza dal mese di ottobre 2021.
5. Il decreto di omologa veniva emesso in data 16/5/2024 e notificato all' in data CP_1
17/5/2024 , mentre in data 27/5/2024 veniva inviato all' il modello AP70 necessario per CP_1
la liquidazione della prestazione.
6.L' non provvedeva alla liquidazione di quanto dovuto nel termine di legge di 120 CP_1 giorni e veniva così promosso l'odierno ricorso giurisdizionale.
7. L' costituendosi in giudizio rappresentava l'avvenuta liquidazione della prestazione CP_1
e degli arretrati in data 4/10/2024 (v. doc. allegato alla memoria) e l'effettivo accreditamento in data 2/11/2024.
8. L'avvenuta liquidazione della prestazione e degli arretrati ed il relativo pagamento determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
* * *
9. In ordine alle spese di lite, atteso che la liquidazione degli arretrati ed il pagamento sono avvenuti successivamente alla notifica del ricorso del 22/10/2024, atteso che a causa dell'inerzia dell' la ricorrente ha dovuto introdurre il presente giudizio, considerato il CP_1
lasso di tempo trascorso tra la domanda amministrativa e la liquidazione, comunque successiva alla notifica del ricorso, condanna l' al pagamento delle spese di lite in CP_1
favore della ricorrente per soccombenza virtuale che liquida in applicazione della tabella n. 4
(cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n.
37/2018 e dal DM n. 147/2022), ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione, come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 €
3 per un totale di 1863,50 € oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente per CP_1
soccombenza virtuale liquidate nella misura di 1863,50 € per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 17 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 17 giugno 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5750/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “indennità di accompagnamento”,
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] - C.F. Parte_1
e residente in Pomezia VIA GERMANIA n.8, elettivamente C.F._1 domiciliata in Roma in Via Tripoli n.110 presso lo Studio dell'Avv. Francesco Tramontano
(C.F. ), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande, 21, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede oma Flaminio, via CP_2
Giulio Romano 46, rappresentato e difeso dal funzionario Dott.ssa Stefania Sorvillo (C.F.
. C.F._3
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 3/10/2024, chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di: “- dichiarare nei confronti di parte resistente il diritto dell'instante alla concessione dell'indennità di accompagnamento ex art.1 L.18/80 nella misura di legge e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 18-10-2021 come indicato nel decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo;
- per l'effetto, condannare l' a corrispondere a parte ricorrente, i ratei maturati e CP_1
maturandi della predetta prestazione con la medesima decorrenza, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione come per legge;
- condannare, altresì i resistenti al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Francesco Tramontano che si dichiara antistatario;
- compensare le spese in caso di soccombenza” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 29/5/2025 per chiedere di: CP_1
“- disporre l'intervenuta cessata materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, atteso che la prestazione richiesta è stata correttamente liquidata unitamente agli arretrati spettanti.
- Spese di lite come per legge”, per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 17/6/2024; all'esito di tale udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che a seguito di giudizio ex art 445 bis cpc iscritto al n.
1322//2023 RG, nei confronti di veniva riconosciuta con decreto di Parte_1
2 omologa del Tribunale di Velletri la sussistenza dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/1980, con decorrenza dal mese di ottobre 2021.
5. Il decreto di omologa veniva emesso in data 16/5/2024 e notificato all' in data CP_1
17/5/2024 , mentre in data 27/5/2024 veniva inviato all' il modello AP70 necessario per CP_1
la liquidazione della prestazione.
6.L' non provvedeva alla liquidazione di quanto dovuto nel termine di legge di 120 CP_1 giorni e veniva così promosso l'odierno ricorso giurisdizionale.
7. L' costituendosi in giudizio rappresentava l'avvenuta liquidazione della prestazione CP_1
e degli arretrati in data 4/10/2024 (v. doc. allegato alla memoria) e l'effettivo accreditamento in data 2/11/2024.
8. L'avvenuta liquidazione della prestazione e degli arretrati ed il relativo pagamento determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
* * *
9. In ordine alle spese di lite, atteso che la liquidazione degli arretrati ed il pagamento sono avvenuti successivamente alla notifica del ricorso del 22/10/2024, atteso che a causa dell'inerzia dell' la ricorrente ha dovuto introdurre il presente giudizio, considerato il CP_1
lasso di tempo trascorso tra la domanda amministrativa e la liquidazione, comunque successiva alla notifica del ricorso, condanna l' al pagamento delle spese di lite in CP_1
favore della ricorrente per soccombenza virtuale che liquida in applicazione della tabella n. 4
(cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n.
37/2018 e dal DM n. 147/2022), ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione, come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 €
3 per un totale di 1863,50 € oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente per CP_1
soccombenza virtuale liquidate nella misura di 1863,50 € per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 17 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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