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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 27/05/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale di Trapani
Sezione civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. Gaetano Sole - ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione la seguente
sentenza
nella causa iscritta al n. 2470 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente tra
nato ad [...] il [...], Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo
Norrito
parte attrice
contro in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Viviana Cicalona
parte convenuta
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 702-bis cpc ritualmente notificato, Parte_1
ha convenuto in giudizio l'ASP di Trapani al fine di ottenere
[...]
il risarcimento del danno asseritamente patito in dipendenza del morte della ZI, deceduta a l'8.5.2011 presso il P.O. Persona_1 CP_1
Sant'Antonio Abate di CP_1
Segnatamente, il ha dedotto che la propria congiunta, a Pt_1
seguito di un primo accesso avvenuto presso il pronto soccorso del locale nosocomio il 16.3.2011, in data 24.3.2011 veniva ricoverata per una occlusione intestinale, e successivamente sottoposta a due interventi chirurgici: uno in data 5.4.2011 (di laparatomia esplorativa finalizzata alla rimozione del fecaloma che veniva rimosso chirurgicamente) e un altro in data 10.4.2011.
Secondo la prospettazione di parte attrice, da un lato la mancata esecuzione di una tac addominale, e dall'altro lato la scelta terapeutica di attendere svariati giorni dopo il ricovero prima di sottoporre la agli interventi chirurgici necessari alla risoluzione della Pt_1
problematica occorsa, sarebbero le cause alla base del decesso della
ZI.
Il ha, in particolare, evidenZIto a sostegno del proprio Pt_1
convincimento che la tempistica degli accertamenti effettuati alla de
cuius sarebbe stata inadeguata, e che inoltre sia l'rx addominale effettuato il 24 marzo 2011, che la colonoscopia eseguita il 29 marzo
2011, avrebbero evidenZIto un quadro clinico (alvo chiuso da due giorni alle feci e pervio ai gas, fecaloma solido associato a lesioni ischemiche della parete intestinale) tale da imporre nel più breve tempo possibile l'esecuzione di un intervento chirurgico: ne conseguirebbe che la scelta dei sanitari del p.o. trapanese di limitarsi a
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Giudice dott. Gaetano Sole somministrare una terapia medica fino al 5.4.2011 (data in cui veniva eseguito il primo dei due interventi chirurgici sulla sarebbe Pt_1
censurabile.
Parte attrice ha, altresì, dedotto che dette operazioni, seppur eseguite correttamente, sono risultate difficoltose a causa di tenaci aderenze e vaste aree di parete intestinale interessate da processi flogistici ed ischemici e, soprattutto, a causa della deiescenza della sutura colotomia: quadro clinico la cui complessità sarebbe direttamente riconducibile alla colpevole inerZI dei sanitari.
Il ha, invero, evidenZIto che, anche dopo l'esecuzione Pt_1
tardiva dei due interventi chirurgici, il quadro clinico della ZI sarebbe progressivamente e repentinamente peggiorato, con coinvolgimento di più organi che si sarebbero, progressivamente, scompensati, fino al decesso dell'8.5.2011.
Parte attrice ha, quindi, sottolineato come la morte della Pt_1
fosse eziologicamente riconducibile alla tardività dell'esecuzione delle operazioni chirurgiche: aspetto che sarebbe stato, peraltro,
confermato dalla c.t.u. espletata nel giudizio ex art. 696 -bis cpc incoato presso questo Tribunale e rubricato al n. R.G. 233/2022.
Pertanto, affermando la sussistenza dei presupposti in diritto per il chiesto risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale
(quantificato in € 95.975,00) e la sussistenza della responsabilità della struttura sanitaria per l'evento letale che ha interessato la defunta ZI,
ha chiesto al Tribunale: “ritenere e dichiarare Parte_1
Tribunale di Trapani 3
Giudice dott. Gaetano Sole l' responsabile dei Controparte_1
danni cagionati dalla condotta imperita dei suoi sanitari nel corso
degli interventi cui fu sottoposta la de cuius in data Persona_1
05.04.2011 e 10.04.2011 per effetto del ricovero avvenuto in data 24
marzo 2011; per l'effetto, - condannare la convenuta al risarcimento
di tutti i danni non patrimoniali patiti dall'attore, da quantificarsi
nell'importo di € 95.975,00, oltre alla rivalutazione monetaria dal
giorno del sinistro a quello della liquidazione ed oltre agli interessi
compensativi nel tasso legale”.
Costituendosi in giudizio, l' Controparte_1
(d'ora in avanti, ASP) ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione attiva del il quale non avrebbe comprovato Pt_1
l'intensità del legame affettivo che lo avrebbe legato alla defunta ZI.
Nel merito, parte convenuta ha dedotto la correttezza dell'operato dei sanitari del P.O. di contestando le risultanze della c.t.u. CP_1
effettuata in sede di a.t.p. ed evidenZIndo che la scelta di eseguire gli interventi chirurgici successivamente alla somministrazione di terapia medica, e solo all'esito dell'impossibilità di risolvere altrimenti l'ostruzione del sigma intestinale, sarebbe stata dettata dall'età della e dal complessivo quadro clinico, che hanno indotto i Pt_1
sanitari a preferire un approccio più prudente.
Parte convenuta ha, altresì, contestato l'affermazione dei c.t.u.
nominati in sede di giudizio ex art. 696-bis cpc, in quanto la causa del decesso della sarebbe stata un evento ischemico cerebrale, Pt_1
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Giudice dott. Gaetano Sole che alcuna correlazione avrebbe avuto con le patologie del comparto addominale.
Pertanto, contestando (anche) la sussistenza dei presupposti giuridici per il chiesto risarcimento, nonché la quantificazione dell'importo risarcitorio domandato, parte convenuta ha chiesto al Tribunale: “per i
motivi sopra esposti dichiarare l'assenza di “legitimatio ad causam”
in capo a parte ricorrente;
nel merito : accertare e dichiarare che ,
nel caso in esame, l'operato dei sanitari è stato eseguito
correttamente e non vi sono elementi di censura e conseguentemente
respingere la domanda di risarcimento avanzata da parte ricorrente in
quanto infondata sia in fatto che in diritto”.
Disposto il mutamento del rito e a seguito della concessione dei termini ex art. 183, sesto comma c.p.c., il Tribunale, con ordinanza del
13.3.2024, ha formulato proposta conciliativa ex art. 185-bis cpc alle parti. Fallito il tentativo di conciliazione, l'udienza è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281-sexies cpc, e viene ora in decisione.
***
Così compendiate le opposte deduzioni delle parti, in riferimento alla questione inerente alla presunta carenza di legittimazione attiva del ricorrente rispetto alla richiesta risarcitoria formulata, esso risulta,
evidentemente mal posto, atteso che, per costante e nota giurisprudenza della Suprema Corte, “La legittimazione ad agire ed a
contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione
dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano la veste di -
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Giudice dott. Gaetano Sole rispettivamente- soggetto che ha il potere di chiedere la pronunZI
giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla;
mentre attiene invece al
merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o
passiva del rapporto sostanZIle dedotto in giudizio, che si risolve
nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole
all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Ne consegue che
trattasi di questione di "legitimatio ad causam" nel (solo) caso in cui
si faccia valere in via giurisdizionale un diritto rappresentato come
altrui od oggetto della propria sfera di azione e di tutela, al difuori
del relativo modello legale tipico;
laddove attiene viceversa al merito
della causa la controversia concernente la reale titolarità del diritto
sostanZIle del diritto fatto valere in giudizio, in ordine al quale
trovano applicazione le regole in tema di preclusioni dettate per
ciascun grado di giudizio” (cfr. Cass. civ. n. 13756 del 14/06/2006).
Rientra, poi, nei poteri officiosi del giudice il vaglio circa la sussistenza, in capo alle parti, del potere di promuovere il giudizio o di resistervi (cfr. Cass. civ. n. 2091 del 14/02/2012).
E ciò in quanto “La legitimatio ad causam si ricollega al principio
dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo il quale nessuno può far
valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi
espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di
materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una
sentenza "inutiliter data" - la verifica, anche d'ufficio in ogni stato e
grado del processo (con il solo limite della formazione del giudicato
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Giudice dott. Gaetano Sole interno sulla questione) e in via preliminare al merito, della
coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la
legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli
effetti della pronuncia richiesta” (cfr. Cass. civ. S.U. n. del 1912 del
9.2.2012).
Traslando i richiamati principi alla fattispecie per cui è causa, deve osservarsi come il rilievo sollevato dalla convenuta non concerna la legittimazione processuale, quanto piuttosto il merito della causa,
postulando il vaglio relativo alla titolarità del rapporto giuridico fatto valere in giudizio.
Passando al merito della vicenda, in punto di diritto, mette conto evidenZIre che, in tema di responsabilità medica, nota è la distinzione tra responsabilità della struttura sanitaria, la quale trova fonte nel
“contratto di spedalità” che si conclude con l'accettazione del paziente in ospedale ai fini del ricovero e/o visita ambulatoriale, e responsabilità del medico, giustificata in base ad un tradizionale indirizzo interpretativo, in virtù del “contatto sociale” che si instaura tra medico e paziente.
In generale deve, infatti, evidenZIrsi che in merito alla responsabilità
del medico c.d. “strutturato”, ossia operante all'interno di una struttura sanitaria pubblica o privata, il consolidato diritto vivente riconosceva l'operare del meccanismo della responsabilità di natura contrattuale a fronte del “contatto sociale” tra medico e paziente, cui si affiancava la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria
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Giudice dott. Gaetano Sole strettamente correlata al c.d. contratto (atipico) di spedalità (Cass.
19670/2016; 20547/2014; 27855/2013; S.U. 589/1999).
Tale principio giurisprudenZIle, elaborato nell'ultimo ventennio dalla
Suprema Corte, ha continuato a governare la materia della responsabilità sanitaria – malgrado qualche opinione di dissenziente da parte delle Corti di merito - pur dopo l'entrata in vigore dell'art. 3
del d. l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, avendo la Suprema Corte
chiarito, nell'esercizio della propria funzione nomofilattica, che il riferimento all'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile",
contenuto nella citata disposizione, non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale,
ma intende solo escluder, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve
(Cass. 8940/2014.; in senso conforme, Cass. 27391/2014).
Il delineato regime giuridico che - alla luce della riferita elaborazione giurisprudenZIle – accomunava la responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata e quella del medico “strutturato” è stato profondamente inciso, rispetto alla seconda, dalla legge n. 24/2017,
c.d. Gelli-Bianco, entrata in vigore l'1.4.2017, che, in controtendenza rispetto al diritto vivente di matrice giurisprudenZIle, ha inteso creare un doppio binario, confermando, da un canto, che la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione
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Giudice dott. Gaetano Sole sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose, ma qualificando espressamente, dall'altro, la responsabilità del medico come aquiliana ex art. 2043 c.c., con i noti riflessi in termini di aggravamento dell'onere probatorio gravante sul danneggiato (onerato della dimostrazione di tutti gli elementi –
soggettivi ed oggettivi - costitutivi dell'illecito) e di riduzione della durata della prescrizione.
Tuttavia, al di là dell'aspetto inerente all'applicabilità ratione
temporis di tale normativa nel caso di specie, tenuto conto del principio della irretroattività della legge di cui all' art. 11 disp. prel.
c.c., mette conto evidenZIre che l'azione che viene proposta dai familiari della vittima che agiscono per l'accertamento della responsabilità dell'azienda sanitaria ha sempre natura extracontrattuale.
Va, infatti, rilevato in questa sede che il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura ospedaliera non produce, di regola, effetti protettivi in favore di terzi, dovendosi applicare il principio generale di cui all'art. 1372, 2 co., c.c..
In questa prospettiva, l'inadempimento dell'obbligazione sanitaria può
essere fatto valere come responsabilità contrattuale dal paziente-
creditore che ha stipulato il contratto atipico di spedalità o assistenza sanitaria (in base appunto alla regola per cui il contratto ha efficacia
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Giudice dott. Gaetano Sole solo fra le parti); mentre i terzi congiunti, per i danni da essi subiti
iure proprio quale conseguenza dell'inadempimento della struttura sanitaria, possono far valere l'azione di responsabilità
extracontrattuale, non essendo possibile identificare una categoria di terzi (quand'anche legati da vincoli rilevanti, di parentela o di coniugio, con il paziente) quali 'terzi protetti dal contratto'.
Ed invero, sul punto, la giurisprudenza è concorde nell'affermare che
“La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del
rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un
paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal
momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre
unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella
categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi
l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il
nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali
terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello
già regolato sul piano della programmazione negoZIle” (così Cass. n.
21404 del 26/07/2021; in senso conforme n. Cass. 11320 del
07/04/2022).
Tuttavia il fatto che il ricorrente abbia, erroneamente, invocato la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, non può ritenersì,
di per sé, d'ostacolo all'accoglimento della domanda.
Difatti, su un piano prettamente processuale, giova anzitutto evidenZIre che va avallato in questa sede l'orientamento
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Giudice dott. Gaetano Sole giurisprudenZIle secondo il quale la domanda risarcitoria nel suo nucleo immodificabile “non va identificata in relazione al diritto
sostanZIle eventualmente indicato dalla parte e considerato alla
stregua dei fatti costitutivi della fattispecie normativa (che costituisce
oggetto della qualificazione del giudice), bensì esclusivamente in base
al bene della vita e ai fatti storici-materiali che delineano la
fattispecie concreta ne consegue che, se i fatti materiali ritualmente
allegati rimangono immutati, è compito del giudice individuare quali
tra essi assumano rilevanza giuridica, in relazione alla individuazione
della fattispecie normativa astratta in cui tali fatti debbono essere
sussunti ed indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte.
(In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la pronuncia del
giudice di merito che aveva condannato il , a Controparte_2
titolo di responsabilità contrattuale, a risarcire i danni subiti da un
paziente in regime di ricovero ospedaliero per avere contratto, a
seguito di una emotrasfusione l'infezione da HVC, sebbene
l'originaria domanda fosse stata proposta dall'attore su fondamento
extracontrattuale)” (così Cass. n. 10049 del 29/03/2022).
In altri termini, occorre guardare all'azione risarcitoria intentata dai familiari della vittima sotto il suo profilo funzionale e, quindi, come interesse della parte ad essere ripristinata nel bene/utilità perduta. Al
fine di evitare che l'erronea qualificazione della domanda possa diventare un formale ostacolo alla tutela le norme che regolano il processo devono intendersi strumentali al conseguimento del bene
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Giudice dott. Gaetano Sole della vita, dovendosi guardare all'oggetto del giudizio: ne consegue che fintanto che permane l'interesse del soggetto al medesimo bene della vita (situazione giuridica ante judicium) e al ristoro dell'utilità
perduta (provvedimento che si richiede al giudice), gli effetti probatori legati all'individuazione del titolo non interferiscono con l'identità
dell'oggetto del giudizio (cfr. Cass. 19186 del 15/09/2020).
Ciò premesso, nella vicenda oggetto di causa, il rapporto tra
[...]
e la struttura sanitaria convenuta è pacifico fra le parti, oltre Per_1
che provato per tabulas mediante la produzione della documentazione a supporto della domanda risarcitoria spiegata dal nipote, ed in particolare delle cartelle cliniche (cfr. doc. allegati al ricorso ex art. 696-bis cpc).
Con riferimento all'inadempimento della prestazione da parte dei sanitari del P.O. Sant'Antonio Abate di integrante gli estremi CP_1
del fatto illecito aquiliano, ed al profilo inerente alla sussistenza del nesso causale tra illecito ed evento dannoso, le doglianze dell'attore si approntano non tanto sulla scorretta esecuzione degli interventi chirurgici cui la de cuius è stata sottoposta, quanto sulla tardività nella scelta dei sanitari di eseguirli, a fronte di un quadro clinico che avrebbe, invece, imposto un più solerte ricorso alla terapia chirurgica:
scelta che avrebbe determinato un decorso sfavorevole sfociato nell'exitus della propria congiunta.
Di contro, l'A.S.P. resistente ha dedotto la correttezza dell'approccio terapeutico scelto dai sanitari del nosocomio trapanese che,
Tribunale di Trapani 12
Giudice dott. Gaetano Sole prudentemente in ragione del quadro clinico complessivo e dell'età
della paziente, avrebbero scelto dapprima di curare in maniera meno invasiva la patologia dalla quale la era affetta e, solo Pt_1
all'esito dell'infruttuoso esperimento delle cure mediche, di sottoporla ad intervento chirurgico.
Orbene, sul punto, soccorre la c.t.u. vergata in sede di giudizio di accertamento tecnico preventivo dai consulenti nominati da questo
Tribunale, le cui risultanze, in quanto congruamente motivate e pertinenti rispetto ai quesiti sottoposti, devono appieno condividersi.
In particolare, i cc.tt.uu. hanno evidenZIto che, quantunque gli interventi chirurgici siano stati eseguiti nel rispetto delle leges artis,
la scelta di eseguire l'intervento chirurgico per la rimozione del fecaloma 9 giorni dopo il ricovero in ambiente chirurgico e 13 giorni dopo il primo accesso in Pronto soccorso è stata ritenuta non condivisibile (cfr. pag. 30 ctu: “L'avere atteso 10 giorni prima di
intraprendere la rimozione endoscopica del fecaloma rappresenta
elemento di censura sull'operato dei sanitari coinvolti”).
In particolare, muovendo dal presupposto che: “l'ospedale
Sant'Antonio Abate di era attrezzato per eseguire un esame CP_1
endoscopico, posto che l'occlusione intestinale da fecaloma è da
ritenersi una emergenza endoscopica” e che “non è in alcun modo
giustificabile un'attesa di dieci giorni prima di tentare di effettuare la
rimozione endoscopica dello stesso”, i consulenti hanno concluso affermando che: “il decesso della signora sia da porre in relazione
Tribunale di Trapani 13
Giudice dott. Gaetano Sole causale, secondo un criterio di maggiore probabilità, con il ritardo
nel trattamento per il quale la stessa si recò presso il PO
Sant'Antonio Abate di , evidenZIndo che “la condotta dei CP_1
sanitari dell'Azienda convenuta abbia diminuito, in una percentuale
valutabile in misura superiore al 50%, la possibilità di guarigione
della signora la cui sopravvivenza, sorpassato il fatto Pt_1
acuto, si sarebbe allineata alla sopravvivenza media dei soggetti pari
età all'epoca dei fatti”. (cfr. pagg. 29, 30 e 31 ctu).
Rispetto alla possibilità di sopravvivenza della e alla Pt_1
condotta colposa dei sanitari, i cc.tt.uu. hanno affermato: “
1. perché
sono stati effettuati ben 2 tentativi endoscopici visto che nulla è
cambiato in termini di strumentazione o di “skilled” del personale
sanitario? 2. Perché attendere ben 13 giorni dal ricovero, prima di
eseguire il primo tentativo endoscopico di rimozione del fecaloma? 3.
Perché attendere ulteriori sei giorni, per ripetere il secondo tentativo
endoscopico piuttosto che l'indomani?”, pur evidenZIndo che “Dalla
documentazione clinica si evince che già 48 ore prima dell'exitus la
signora fosse “soporosa” per tale motivo, è lecito ipotizzare che non
abbia acquisito consapevolezza dell'aggravarsi delle sue condizioni
cliniche e del concreto rischio di morte” (cfr. pag. 32 c.t.u.).
Ciò posto, in punto di diritto, quanto alla rilevanza probatoria dell'elaborato peritale, va sottolineato che “qualora il giudice del
merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto
ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del
Tribunale di Trapani 14
Giudice dott. Gaetano Sole parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce
adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di
legittimità, ben potendo il richiamo, anche 'per relationem'
dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del
percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal
consulente” (Cass. ord. n. 11917 del 06/05/2021; Cass. ord. n. 15147
del 11/06/2018).
A ciò si aggiunga che “In tema di responsabilità sanitaria,
l'accertamento del nesso causale va condotto attraverso una
ricostruzione non atomistica della complessiva condotta omissiva
della struttura sanitaria indicata dall'attore come idonea a cagionare
l'evento, in modo che il singolo episodio sia considerato e valutato
come inserito in una sequenza più ampia e coerente. (In applicazione
del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva operato una
parcellizzazione dei singoli episodi dell'unitario contegno omissivo
addebitato alla struttura, concentrandosi soltanto sull'ultimo episodio
ed ignorando del tutto i due precedenti nonché le risultanze
dell'elaborato peritale, predisposto in sede penale, senza valutare se,
nell'insieme, tutti gli elementi unitariamente considerati fossero
idonei all'accertamento del nesso causale tra l'omessa diagnosi di
patologia cardiaca e l'intervenuto decesso dal paziente per attacco
ischemico, secondo il principio del "più probabile che non" (Cass.
Ord. n. 5487 del 26/02/2019).
Alla luce di tali considerazioni, non può che dirsi provata sia la
Tribunale di Trapani 15
Giudice dott. Gaetano Sole sussistenza del fatto illecito, sia la sussistenza del nesso di causalità
tra le condotte ascritte ai sanitari della struttura ospedaliera convenuta e l'evento dannoso lamentato da parte attrice.
Va, a questo punto, sottolineato, con specifico riguardo al tema del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, che il primo passaggio da cui prendere le mosse attiene all'individuazione delle conseguenze dannose riconducibili all'evento dannoso posto in essere.
Ora è evidente che il tragico evento accaduto è, di per sé, un fatto suscettibile di determinare l'insorgere di una pluralità di conseguenze dannose astrattamente risarcibili: ed invero, costituisce affermazione consolidata nella giurisprudenza della Suprema Corte, quella per cui la lesione del rapporto parentale – al pari della definitiva perdita dello stesso – può produrre ed anzi, di regola produce, diversi pregiudizi,
scaturenti dalla lesione all'integrità psicofisica della persona, ovvero che possono porsi su un piano non prettamente biologico, pur meritando egualmente ristoro, perché apprezzabili come “sofferenza
eventualmente patita, sul piano morale soggettivo”, ovvero “in termini
dinamico-relazionali”, per l'incidenza che quella lesione ha avuto “sui
percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto” interessato (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28989).
Ciascuno di tali danni – che specificamente assolvono alla funzione di delimitare in maniera più specifica l'unitaria figura del danno non patrimoniale – è, peraltro, solo impropriamente definito “riflesso”,
enfatizzandosi la circostanza che esso risulta “subito per una lesione
Tribunale di Trapani 16
Giudice dott. Gaetano Sole inferta non a sé stessi, ma ad altri”, mentre, in realtà, esso è pur sempre “la diretta conseguenza della lesione inferta al parente
prossimo, la quale rileva dunque come fatto plurioffensivo, che ha
vittime diverse, ma egualmente dirette”, ragion per cui non “v'è
motivo di ritenere questi pregiudizi soggetti ad una prova più rigorosa
degli altri, e dunque insuscettibili di essere dimostrati per
presunzioni” (cfr., sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 7748 del
2020). Si tratta, dunque, di danni che “possono essere dimostrati per
presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela
esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un
criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime
lesioni riportate dal loro prossimo congiunto” (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 13540 del 2023), sicché è proprio
“in tale quadro che emergerà, con intuitiva evidenza, il significato e il
valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di
apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato
della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale
(coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote,
ascendente, zio, cugino” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n.
28989 del 2019).
La Cassazione ricorda, dunque, che in tale ambito la sola questione rilevante è, in definitiva, solo quella della prova del danno. Difatti, chi agisce per il suo ristoro, “secondo i principi generali – e dunque
anche per via presuntiva – ha l'onere di dimostrare che è stato leso
Tribunale di Trapani 17
Giudice dott. Gaetano Sole dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non
patrimoniale parentale, ferma restando la possibilità, per la
controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo,
perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo
presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del
cd. «danno in re ipsa», che sorge per il solo verificarsi dei suoi
presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione –
danno che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento, giusta
l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte” (così, Cass. Sez.
3, ord. n. 13540 del 2023, che richiama Cass. S.U., sent. 11 novembre
2008, n. 26492).
Nel caso di specie, il ha comprovato la sussistenza di un Pt_1
legame con la defunta ZI tanto tramite prova documentale, quanto con l'escussione dei testi occorsa all'udienza del 13.3.2024. In particolare,
l'attore ha prodotto le copie delle fotografie della propria cresima e del proprio matrimonio, che lo ritraggono assieme alla defunta ZI
(cfr. doc. allegati alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, cpc).
Inoltre, all'udienza del 13.3.2024, la teste ha Testimone_1
confermato sia che il frequentava l'abitazione della ZI (in Pt_1
quanto ubicata nello stesso stabile dove risiedono i di lui genitori),
nonché che si occupasse dell'acquisto di medicinali, delle visite mediche e di acquistare generi alimentari per la de cuius (cfr. verbale d'udienza in atti)
Dall'istruttoria espletata emerge, quindi, che la morte della ZI ha
Tribunale di 18 CP_1
Giudice dott. Gaetano Sole inciso tanto sulla sfera morale soggettiva, quanto su quella dinamico -
relazionale dell'attore, avendolo privato di un rapporto che egli ha fattivamente coltivato nel corso degli anni e fino alla dipartita della
Pt_1
Così impostati i termini della questione in ordine all'an debeatur,
deve, dunque, operarsi una quantificazione dei danni subiti dall'attore.
In merito alla liquidazione concreta del danno da risarcire è
auspicabile prendere le mosse dalle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psicofisica adottate dal Tribunale di Roma, le quali costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., sempreché la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano una variazione in aumento o in diminuzione.
Difatti, “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale spettante
ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve fare riferimento a
tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di
quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale
di Roma” (Cass. ord. n. 13540 del 17/05/2023 e Cass. ord. n. 5948 del
28/02/2023; sulla validità dei parametri utilizzati dalle tabelle di
Roma si veda altresì Cass. Sez. 3, 17/05/2023, n. 13540).
I criteri orientativi del Tribunale di Roma tengono in considerazione alcuni fattori che contribuiscono alla quantificazione economica del risarcimento, e in particolare: 1) il rapporto di parentela esistente tra
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Giudice dott. Gaetano Sole la vittima ed il congiunto avente diritto al risarcimento, dovendosi presumere che, secondo l'id quod plaerumque accidit, il danno è tanto maggiore quanto più stretto è tale rapporto;
a tal proposito è bene precisare che il convivente che rivendica il diritto al risarcimento deve dare prova di avere avuto una relazione stabile e prolungata nel tempo con il defunto;
2) l'età del congiunto: il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto superstite;
tale danno infatti è destinato a protrarsi per un tempo maggiore, soprattutto quando si tratta di minori di età, la cui perdita di un familiare può pregiudicare il loro sviluppo psifofisico;
3) l'età della vittima: anche in questo caso è ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita;
4) la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite.
Infine, un altro fattore che influisce sull'entità del risarcimento è la presenza all'interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi (fino al 2° grado di parentela); infatti, il danno derivante dalla perdita è sicuramente maggiore se il congiunto superstite rimane solo, privo di quell'assistenza morale e materiale che gli derivano dal convivere con un'altra persona o dalla presenza di altri familiari, anche se non conviventi.
Orbene, applicando i parametri equitativi indicati dal Tribunale di
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Giudice dott. Gaetano Sole Roma secondo le ultime tabelle (anno 2025), e assumendo quale valore del punto base la somma di euro 11.549,20 e riconoscendo 10,5
punti (così determinati punti riconosciuti per il grado di parentela 6;
punti in base all'età del nipote 3; punti in base all'età della vittima
1,5), e ritenuto di dover ridurre del 50% il quantum stante che,
pacificamente, l'attore non era convivente con la defunta ZI, si stima equo liquidare un danno non patrimoniale omnicomprensivo di €
60.633,30.
Trattandosi di un debito di valore (cfr., tra le tante, Cass. civ. n.
15928/2009), l'importo sopra riconosciuto deve essere, previa devalutazione, va rivalutato a decorrere dalla del decesso, ossia l'8.5.2011 – conformemente a quanto richiesto da parte attrice – con contestuale applicazione di interessi compensativi sulle somme via via rivalutate, secondo il meccanismo delineato dalla sentenza delle sezioni unite della Cassazione n. 1712/1995.
Si giunge così alla somma di € 70.721,98, al pagamento della quale va condannata l'A.S.P. di oltre interessi legali dalla data della CP_1
presente decisione e sino al soddisfo.
Le spese di c.t.u. del giudizio ex art. 696-bis cpc vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (parametri medi per le fasi studio e introduttiva, minimi per le fasi istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
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Giudice dott. Gaetano Sole Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda eccezione o difesa, ogni altra domanda assorbita, così provvede:
- in accoglimento della domanda proposta da Parte_1
, condanna l'
[...] Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento,
in favore dell'attore, della somma di euro 70.721,98, oltre interessi legali dalla data della presente decisione e sino al soddisfo;
- pone le spese di c.t.u. del giudizio rubricato al n. R.G.
233/2022 definitivamente a carico di parte convenuta;
ù
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite del presente giudizio e del giudizio rubricato al n. R.G. 233/2022,
che si liquidano in € 3.827,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge per il giudizio recante R.G. n. 233/2022, e in €
9.142,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge per il presente giudizio.
Così deciso in Trapani, in data 26.5.2025
Il Giudice
Gaetano Sole
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